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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/09/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 11.9.2025
Causa n. 531 / 2025
/SUPERMERCATI Pt_1 Parte_2
Sono comparsi dinanzi al Giudice del Lavoro dott. Antonio Gesumunno per la parte ricorrente l'Avv. Gottardelli e per la parte convenuta Avv. Togni
Sono presenti per la pratica il dott. Riccardo Marraffa e il dott. Paolo
Vincenzo Scaduto
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 11.9.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 531 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il
18/03/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._1
GOTTARDELLI SEBASTIANO e dell'avv. PICHIRI SABRINA
Contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. DELL'OMARINO ANDREA e dell'avv. TOGNI ENRICO
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 18.3.2025 ai sensi dell'art. 441 bis c.p.c. Parte_3
ha convenuto in giudizio la società Controparte_1
esponendo quanto segue:
Il Sig. è stato assunto da il Parte_3 Controparte_1
19.07.2021 con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di operaio specializzato al IV livello del CCNL Terziario Commercio, addetto alla conduzione di impianti robotizzati nel Centro Logistico di Cerea.
Il ricorrente lamenta una scarsa organizzazione aziendale che lo costringeva spesso a lavorare da solo, senza l'affiancamento previsto, e ad
1 insegnare le mansioni a neo-assunti senza ricevere l'emolumento spettante a "Tutor" o "Teamleader".
Il ricorrente espone di avere segnalato in più occasioni ai responsabili (tra cui e ) episodi di negligenza di altri colleghi (in ER Persona_2
particolare ) e problemi nell'organizzazione dei turni, inclusa Persona_3
la frequente mancata fruizione del giorno di riposo dopo i turni notturni.
A seguito di tali segnalazioni, il Sig. o aveva minacciato dicendo che ER
l'azienda si sarebbe "sbarazzata di lui" o "liberata di lui". Il 22.08.2024, prima del turno notturno, gli fu comunicato che la sua postazione era in pessime condizioni, una situazione frequente che lo faceva sentire umiliato.
Quella sera, la postazione era stata lasciata in disordine dai colleghi del turno precedente. Il Sig. ha espresso il suo disappunto al Capoturno Pt_1
per lo stato in cui si trovava la sua postazione e per il fatto di ER
lavorare da solo, chiedendo che la segnalazione fosse inserita nel report, ma i è rifiutato e gli ha intimato di andarsene. Il 28.08.2024, il Sig. ER
ha tentato di appianare le divergenze con i Capi e Pt_1 Persona_4
, ribadendo la sua dedizione al lavoro. Quella stessa notte, ha Per_2
chiesto chiarimenti in merito a voci sul suo presunto stato di ebbrezza o uso di sostanze alcoliche/stupefacenti, ma a negato di saperne qualcosa ER
e gli ha nuovamente intimato di andarsene. Il 30.08.2024, altri Capi Per_4
( e lo hanno rassicurato. Nonostante il suo operato Per_3 Per_5
diligente e senza contestazioni disciplinari fino a quel momento, il Sig. Pt_1
ha ricevuto una lettera di contestazione disciplinare il 09.09.2024 (ricevuta il 20.09.2024), relativa a fatti accaduti tra il 22 e il 29 agosto. Gli veniva contestata una condotta intimidatoria, frasi oltraggiose/minacciose verso i e il Tutor EO DO, e di essersi presentato in stato di Parte_4
alterazione alcolica. Con la stessa lettera, è stato sospeso cautelarmente
2 dal lavoro a partire dal 02.09.2024. Il Sig. ha fornito giustificazioni il Pt_1
24.09.2024, negando fermamente gli addebiti e ribadendo di non aver mai avuto atteggiamenti provocatori o minacciosi e di aver sempre lavorato con diligenza. Il 04.10.2024, l'azienda ha proceduto al suo licenziamento disciplinare.
Il ricorrente ciò premesso ha chiesto l'accertamento della nullità/illegittimità del licenziamento sulla base di diversi profili:
In primo luogo, il ricorrente chiede accertarsi la nullità del licenziamento per natura ritorsiva e/o discriminatoria (Art. 2 D.lgs 23/2015): Sostiene che il licenziamento sia stato adottato per colpire un dipendente
"immotivatamente scomodo" a causa delle sue legittime doglianze sulle condizioni e organizzazione del lavoro (turni, riposi, affiancamento, stato postazioni) e per aver segnalato negligenze di un collega. La condotta del ricorrente è ritenuta legittima, ma sgradita all'azienda. La sospensione cautelare immediata (dal 02.09.2024) e la tardività della contestazione disciplinare (quasi un mese dopo i fatti) devono essere valutate come prove dell'intento ritorsivo e della volontà preesistente di espellere il lavoratore con "episodi infondati e pretestuosi".
Il ricorrente contesta l'addebito di insubordinazione e di stato di ebbrezza, evidenziando l'illogicità di consentire a un dipendente sospettato di ebbrezza di lavorare un intero turno notturno. Chiede quindi la reintegrazione nel posto di lavoro e un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile per il TFR, non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi.
In via subordinata il ricorrente chiede dichiararsi l'illegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti contestati. Si argomenta che i fatti contestati sono "non veritieri, non sussistenti e, in ogni caso, privi di
3 rilevanza disciplinare". La ricostruzione dettagliata degli eventi dimostra che il Sig. si è limitato a segnalare disfunzioni e a chiedere chiarimenti in Pt_1
toni pacati. Viene contestata la mancanza dell'elemento psicologico intenzionale del lavoratore e la mancanza di proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione espulsiva, dato che le segnalazioni non hanno causato alcun danno all'attività aziendale. Si ribadisce la tardività della contestazione disciplinare, che ha compromesso il diritto di difesa del lavoratore e rende inesistente il "fatto storico". In caso di insussistenza del fatto materiale, chiede la reintegrazione e un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione, non superiore a dodici mensilità, più contributi.
In via subordinata si deduce l'illegittimità del licenziamento per carenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo (Art. 3 comma 1 D.lgs
23/2015): In via ulteriormente subordinata, afferma che le condotte contestate non sono idonee a compromettere il vincolo fiduciario e che segnalare negligenze o irregolarità non costituisce giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Chiede un risarcimento del danno non inferiore a otto mensilità (o comunque non inferiore a sei mensilità) dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Da ultimo si deduce l'illegittimità del licenziamento per vizi procedurali (Art.
4 comma 1 D.lgs 23/2015): Si evidenzia la tardività della contestazione disciplinare come vizio procedurale che ha compromesso il diritto di difesa del lavoratore. In questo caso, chiede un'indennità risarcitoria di sei mensilità dell'ultima retribuzione utile per il TFR. Infine, si chiede la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a €1.378,09.
4 La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato integralmente le argomentazioni e conclusioni di parte ricorrente
La convenuta espone di essere un'azienda della Grande Distribuzione
Organizzata con numerosi supermercati e oltre 4000 dipendenti, che applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (TDS). Il Sig. era Pt_1
addetto al controllo di robot nel centro logistico di . L'azienda contesta CP_1
integralmente tutte le deduzioni del Sig. , negando "scarsa Pt_1
organizzazione aziendale" e che il ricorrente abbia mai segnalato ai responsabili problemi relativi al riposo, difficoltà nello svolgimento delle mansioni o altre rivendicazioni. Nega anche che il Sig. li abbia mai ER
minacciato di "sbarazzarsi di lui".
La società convenuta descrive nella memoria difensiva i comportamenti illeciti, disciplinarmente e penalmente rilevanti, attribuiti al Sig. nelle Pt_1
date del 22, 23, 28 e 29 agosto 2024.
Fatti del 22-23.08.2024: Il Sig. entrava senza permesso nella control Pt_1
room e, con tono irato e a voce alta, rifiutava di sistemare la postazione di lavoro, proferiva numerose bestemmie e mostrava un alito alcolico percepito dai Capi e . Chiedeva con insistenza i nomi Persona_4 Per_2
dei colleghi del turno precedente, ostacolando l'inizio del turno. Più tardi, tornava in control room, si scusava per l'atteggiamento assunto in precedenza, ma poi inveiva violentemente contro il collega Persona_3
con insulti ("Il non fa mai un c....", "Il è un figlio di p....") e Per_3 Per_3
altre bestemmie, sferrando pugni sul tavolo e sbattendo oggetti, impaurendo il Sig. impedendogli di lavorare. Lo provocava dicendo: ER
"Quando ti parlo guardami in faccia, o non hai le palle?". Durante la pausa successiva, ripeteva le stesse lamentele, bestemmie, insulti e atti violenti.
Ometteva di riordinare la sua zona di lavoro.
5 • Fatti del 23.08.2024: L'Ing. (Responsabile) contattava Testimone_1
il Sig. , che ammetteva una reazione eccessiva. Durante l'incontro, il Pt_1
Sig. si scusava nuovamente, ma informava di aver registrato Pt_1
segretamente il colloquio con il Sig. dalla quale emergevano ER
bestemmie e insulti. Ammetteva di essere solito consumare birra a cena, rendendo plausibile l'odore di alcol. L'Ing. gli ricordava il divieto TE1
aziendale di consumare alcol prima e durante il lavoro e lo preavvertiva di una contestazione disciplinare.
• Fatti del 28-29.08.2024: Il Sig. tentava nuovamente di entrare nella Pt_1
control room, le cui porte erano state chiuse per timore dei Capi Persona_4
e . Entrava senza autorizzazione, e dopo essersi scusato, ripeteva Per_2
le sue lamentele, alterandosi di nuovo, gridando bestemmie e insulti a e , battendo pugni sul tavolo. Minacciava Rossi: ER Per_2 Per_3
"Quando sarò licenziato verrò qui in control room e spaccherò la faccia a te e al ". Bloccava il Sig. , impaurito, che cercava di supportare Per_3 Per_2
Le operazioni di avvio turno subivano un ritardo. Più tardi, , in ER Pt_1
presenza di un dipendente esterno, ripeteva insulti e bestemmie, e minacciava nuovamente di spaccargli la faccia e di rovinarlo, ER
ammettendo di assumere bevande alcoliche. Minacciava di rovinare le famiglie dei colleghi tramite "qualcuno" e alludeva al "Dark Web" per assoldare persone. A seguito di queste minacce, e per tutelare i dipendenti,
l'azienda ha sospeso cautelarmente il Sig. e ha poi proceduto al Pt_1
licenziamento per giusta causa il 04.10.2024, ritenendo le giustificazioni fornite non accoglibili. L'azienda ha consigliato a di sporgere ER Per_2
denuncia/querela.
Ciò premesso la società convenuta sosteneva la sussistenza della componente materiale ed antigiuridica dei fatti e giusta causa (Art. 2119
6 cod. civ. e CCNL): I comportamenti del Sig. sono descritti come gravi, Pt_1
antigiuridici e con rilevanza penale (bestemmie, violenze, insulti, minacce a colleghi e famiglie). Si sostiene che tali azioni ledono irreparabilmente il vincolo fiduciario e rientrano nella nozione legale di giusta causa, anche in assenza di precedenti disciplinari. Viene richiamato il concetto di "minimo etico" (condotte contrarie alla comune etica o vivere civile) e di "disvalore ambientale" (comportamenti diseducativi per gli altri dipendenti), che giustificano il licenziamento indipendentemente dalle previsioni del CCNL.
Le condotte sono inoltre espressamente previste e sanzionate dal CCNL
(artt. 233, 238, 242) come "grave violazione degli obblighi", "diverbio litigioso seguito da vie di fatto", "insubordinazione con comportamento oltraggioso". Si argomenta che il licenziamento è una reazione legittima e proporzionata. Sulla ripartizione degli oneri probatori e sulle ammissioni del ricorrente: La materialità dei fatti contestati al Sig. è considerata Pt_1
"palese" e "antigiuridica", in quanto egli non li ha specificamente contestati né nelle giustificazioni né in ricorso, limitandosi a fornire circostanze attenuanti. La mancata o generica contestazione rende i fatti pacifici, sollevando il datore di lavoro dall'onere di provarli.
Sull'asserita tardività della contestazione disciplinare l'azienda convenuta ha osservato che era stata invece rispettata una tempistica serrata: i fatti si erano conclusi il 29.08.2024, la sospensione cautelare applicata il
30.08.2024, la spedizione della contestazione era stata effettuata
09.09.2024 e il licenziamento irrogato il 04.10.2024. Si afferma che la tempestività va intesa in senso relativo, tenendo conto della complessità organizzativa dell'azienda (migliaia di dipendenti) e che il ritardo non ha compromesso il diritto di difesa del lavoratore, che ha potuto fornire ampie giustificazioni.
7 Nel caso denegato in cui il licenziamento non fosse ritenuto per giusta causa, si chiedeva che esso venisse comunque qualificato come giustificato motivo soggettivo, riconoscendo al Sig. solo l'indennità Pt_1
sostitutiva del preavviso, mantenendo comunque l'efficacia del recesso. In caso di condanna risarcitoria, eccepiva l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum chiedendo che il Giudice acquisisse informazioni dal Centro per l'Impiego sui redditi eventualmente percepiti dal Sig. dopo il Pt_1
licenziamento
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove testimoniali e il giudice fissava l'udienza di discussione con termine per note difensive
All'esito dell'udienza il Giudice pronunciava sentenza mediante pubblica lettura di dispositivo e contestuale motivazione
*** 1. Le domande svolte dalla parte ricorrente non sono fondate e devono essere integralmente rigettate
2. La censura sulla non tempestività della contestazione disciplinare deve essere disattesa.
2.1. La società convenuta ha correttamente valorizzato i tempi della contestazione: l'ultimo dei fatti addebitati è avvenuto il 29.08.2024; la società datrice di lavoro ha disposto immediatamente la sospensione cautelare, che è stata applicata il 30.08.2024; la contestazione è stata spedita il 09.09.2024 (il licenziamento è stato irrogato il 04.10.2024). Si tratta di tempi compatibili con la dedotta e non contestata complessità organizzativa dell'azienda (la quale conta migliaia di dipendenti). Inoltre, non risulta che i tempi del procedimento disciplinare abbiano compromesso il diritto di difesa del lavoratore
3. L'istruttoria testimoniale ha consentito di ricostruire i fatti addebitati come di seguito esposto.
4. Fatti del 22-23.08.2024:
8 4.1. Il teste ha riferito Con riferimento ai fatti acceduti tra il 22 ER
e il 23 agosto 2024 io ero capo turno entrante nel turno 22 – 6 e
era capo turno uscente dal turno 14-22. Il capo turno ha un Per_2 ufficio all'interno del magazzino. Il ricorrente è entrato nell'ufficio in modo tranquillo per salutarci e poi ha detto che al pomeriggio Per_2 non erano riusciti a rimuovere tutti i colli che erano caduti presso la postazione di , in sostanza ha anticipato il discorso per Pt_1 Per_2 avvisarlo ed evitare discussioni. Il ricorrente a quel punto si è arrabbiato, diceva che sempre a lui toccava tirare su i colli e metterli nell'apposito contenitore, nel dire queste ha bestemmiato diverse volte, io ho sentito che aveva un alito alcolico, lui parlava molto vicino a noi. Il ricorrente ha chiesto di sapere i nomi dei colleghi che stavano nella postazione nel turno prima di lui. Io ho guardato sulla nostra tabella e gli ho detto i nomi, erano e Persona_6 Per_7
Io dissi al ricorrente, per evitare discussioni, di lasciare lì i
[...] colli che erano rimasti dal turno precedente e di rimuovere solo quelli che sarebbero caduti durante il suo turno. Il ricorrente non ha risposto a questa mia frase e se ne è andato ancora arrabbiato. Il ricorrente poi è tornato quando io ero rimasto da solo nel mio turno
e io ero in ufficio. Il ricorrente disse di avere mandato dei messaggi ai colleghi che erano in turno prima di lui e che gli avevano risposto ma non ha riferito con precisione sulle risposte dei colleghi. Per_3
è un capo turno come me, ma ha una mansione in più e
[...] cioè il tutoraggio e cioè se arrivano dei ragazzi nuovi lui li affianca per insegnare il lavoro nella parte robotizzata. Confermo che il ricorrente mi disse le frasi su riportate nel cap. 22 Noi in Per_3 ufficio abbiamo una scrivania con il computer ricordo che Pt_1 sbatteva il pugno sulla scrivania, non ha toccato la tastiera. Io trovai un po' esagerata la reazione del ricorrente, la cosa è andata avanti per un paio di minuti, ricordo che mi disse “Guardami in faccia, non hai le palle”. Io mi limitavo ad ascoltare il suo sfogo
Successivamente il ricorrente è tornato ripetendo le sue lamentele
9 e sempre con tono arrabbiato e sempre pronunciando bestemmie, partendo sempre dal discorso dei colli e poi arrivando a prendersela di nuovo con , dicendo sempre che lui non faceva niente e Per_3 insultandolo come aveva fatto prima. Lui mi disse le frasi riportate al cap. 29 della memoria di parte convenuta .Io ho potuto vedere che il ricorrente aveva rimosso solo la merce che era caduta nel suo turno e aveva lasciato la restante merce caduta nel turno precedente.Per questi episodi io ritenni di non avvertire i miei superiori.
4.2. Il teste ha riferito : Svolgo le stesse mansioni del sig. Per_2 ER
Il ricorrente era conduttore. Qualche volta ha lavorato anche
[...] nel mio turno. Il 22.8 io facevo il turno 14-22 e quindi a me subentrava come capoturno. Eravamo in ufficio per il ER passaggio di consegne Quel giorno avevamo avuto tanto lavoro e quindi non eravamo riusciti a sistemare le postazioni di lavoro e quindi io dissi a che a causa di questa situazione non eravamo Pt_1 riusciti a fare una pulizia corretta della postazione dove lui sarebbe andato. Lui si è arrabbiato dicendo che toccava sempre a lui ripulire la zona e ha tirato giù anche qualche bestemmia, ha alzato la voce
a aveva un tono arrabbiato, mentre rispondeva veniva vicino alla mia faccia e si sentiva odore di alcol, non aveva segni di ubriachezza ed era in condizioni di lavorare. Lui ha chiesto i nomi dei colleghi che avevano lavorato nella zona nel turno precedente.
Abbiamo preso gli orari e guardato chi c'era e non ricordo se io o gli abbiamo comunicato i nomi e cioè e ER Persona_6
Il ricorrente si è quindi allontanato anche perché era il Persona_8 momento per la consegna dei dispositivi (tablet e radio per il turno successivo)
4.3. La teste o avevo fatto il turno della mattina dalle 6 alle 14 Per_6 ma ci sono stati dei problemi dell'impianto e pertanto è stato chiesto
a me e al collega di rimanere sino alle 16. Verso le Persona_8
14/14,30 io mi sono spostata al miniload (macchinario automatico
10 per il trasposto di colli singoli dall'ingresso (o dallo stoccaggio) alla zona di pallettizzazione. Il collega è rimasto a pallettizzare i colli che rimanevano. Se cade un collo noi lo mettiamo su un bancale e quando il bancale è pieno viene portato al “corsello” dove vengono separati i colli integri da quelli danneggiati. Alle ore 16 noi eravamo piuttosto stanchi e non ho pensato di dire al collega che era su al
PKS di sistemare i colli caduti e anche lui non ci ha pensato.
Pertanto, alle 16 siamo andati a casa. Durante il turno del pomeriggio mi risulta che questi colli non sono stati sistemati. Io avevo il turno della mattina anche il giorno dopo e verso 22 /22,30,
mi ha mandato un messaggio whatsapp chiedendo di sapere Pt_1 cosa fosse successo durante il turno della mattina, perché c'era confusione sull'impianto. Io gli risposi dicendo che c'era stata confusione sull'impianto e di lasciare i colli dove si trovavano e che avrei provveduto alla mattina in quanto iniziavo il turno alle ore 6. Il ricorrente da quanto mi scriveva sembrava infastidito da questa cosa. Questa situazione può capitare un po' a tutti e comunque non ce l'aveva personalmente con me o con Io sono arrivata alle Per_8
6 e i colli erano ancora sull'impianto, come gli avevo detto di fare, e io ho provveduto a sistemarli sul bancale. Per fare questa operazione bisogna spostare i pacchi a mano e se si rompe qualcosa e si sporca per terra dobbiamo pulire il grosso e poi ci pensa la ditta di pulizie esterne a completare le pulizie. Il ricorrente mi disse che era andato a parlare con il capo turno e si era arrabbiato per la questione della pulizia dell'impianto. Disse anche che aveva chiesto scusa. Durante il lavoro può succedere che venga usato del linguaggio colorito e scappi qualche bestemmia.
4.4. Per quanto riguarda i fatti della notte tra il 22 e 23 agosto 2024 le prove testimoniali hanno dimostrato che la condotta del ricorrente può essere qualificata in sostanza come uno “sfogo”, sia pure espresso con toni arrabbiati e coloriti, a fronte di una situazione di effettivo aggravio lavorativo sulla sua postazione. e ER Per_2
11 infatti assecondarono la richiesta di di fornire i nominativi dei Pt_1 colleghi che erano stati in quella postazione nel turno precedente, ritenendo evidentemente che si trattasse di una cosa normale e la teste a riferito di non avere percepito astio nei confronti Per_6 suoi e dell'altro collega in turno con lei I suoi superiori non ritennero di riferire l'accaduto ai superiori poiché hanno ritenuto trattarsi un
“sfogo” del lavoratore ricorrente, giustificato da una situazione oggettiva. Il teste è venuto incontro alle doglianze di ER Pt_1 dicendogli di rimuovere solo i colli caduti durante il suo turno e lasciare quelli caduti nel turno precedente e di avere poi verificato che il ricorrente aveva fatto in questo modo. Il ricorrente inoltre non era in uno stato di vera e propria alterazione alcolica e quindi è stato ritenuto idoneo per lo volgimento del lavoro. E' possibile quindi che gli effluvi sentiti da fossero dovuti effettivamente alla ER Per_2 consumazione moderata di bevanda alcolica durante il pasto, prima di iniziare il turno
4.5. I fatti in questione pertanto non sono tali da assumere valore disciplinare o comunque non tali da giustificare la sanzione espulsiva per rottura del vincolo fiduciario
5. Fatti del 23.08.2024: I fatti esposti nella contestazione per il giorno
23.8.2024 attengono ad una conversazione con il superiore e TE1 non contengono addebiti di fatti nuovi e ulteriori. Si tratta di una conversazione con il superiore in cui il ricorrente avrebbe ammesso di avere esagerato e di avere registrato il colloquio con Il sig. ER
, pur comprendendo le ragioni dello sfogo (disappunto per i TE1 disguidi nello svolgimento del lavoro) ricordò al ricorrente che queste cose accadevano anche ad altri colleghi e che comunque bisognava astenersi dall'assunzione di bevande alcoliche prima e durante il lavoro.
In sostanza il superiore, preso atto delle scuse del lavoratore avvertì che ci sarebbe stata una contestazione disciplinare
6. Fatti del 28-29.08.2024:
12 6.1. Il teste a riferito Con riferimento all'episodio della notte tra il ER
28 e il 29 agosto io ero entrante in turno 22-6 e uscente era . Per_2
Noi eravamo in ufficio e avevamo chiuso la porta, Nel corridoio
c'erano dei colleghi conduttori, si tratta di un corridoio dove passano un po' tutti per andare e venire dal reparto. Noi stavamo facendo il passaggio di consegne e non volevamo essere disturbati e avevamo previsto che sarebbe tornato in ufficio il ricorrente. Noi abbiamo sentito la maniglia che girava come di qualcuno che volesse entrare e all'inizio non avevamo capito chi fosse. Poi abbiamo guardato dalla vetrata e abbiamo visto che era il ricorrente.
Lui ha gesticolato chiedendo di farlo entrare e l'abbiamo fatto entrare. Lui si è scusato della scenata che aveva fatto. Ci siamo seduti nella saletta che si trova all'interno dell'ufficio e lui si è scusato ancora per quello che aveva fatto. Però erano passate le
22 e si dovevano consegnare ai conduttori i dispositivi (tablet o pc portatili) che devono essere utilizzati per eventuale ripristino della macchina se va in blocco. Il capo turno consegna questi dispositivi ai conduttori in un altro piccolo ufficio che si trova vicino all'ufficio dei capi turno. Io come capo turno entrante dovevo fare questa consegna e quindi dissi a che avevo capito e sentito le sue Pt_1 scuse e quindi di chiudere il discorso. Invece lui continuava a scusarsi. mi fece cenno per dirmi che andava lui fare la Per_2 consegna dei tablet mentre io ero impegnato. Lui stava per andare
a fare la consegna ma il ricorrente disse a di rimanere lì ma Per_2 non disse il motivo di questa richiesta. è rimasto lì. A quel Per_2 punto io ho detto a che avevo capito quello che ci stava Pt_1 dicendo ma che avevo la produzione ferma con 11 ragazzi che aspettavano la consegna dei dispositivo. Io sono andato a fare la consegna dei dispositivi e lui è rimasto qualche minuto con . Per_2
Non ho sentito cosa possa avere detto con .Dopo è arrivato Per_2 il ricorrente e gli ho consegnato il tablet e lui ha ricominciato il discorso con le sue scuse e si è anche messo a piangere e poi è
13 andato a fare il lavoro del suo turno. In quel turno vi era in servizio come manutentore della ditta il sig. Controparte_2 Per_9
Durante il turno il ricorrente è tornato in ufficio, alla presenza anche di ha iniziato nuovamente a offendere Per_9 Persona_3 dicendo che non faceva niente ed era un figlio di puttana. Lui diceva che sapeva che qualcuno aveva fatto la spia con Testimone_1
e che sapeva che ero stato i. Mi disse le frasi riportate nel cap. 63 della memoria e disse anche quanto riportato al cap. 65 e CP_1
67 della memoria di cui mi viene data lettura. Io mi sono sentito intimorito, perché all'epoca mia moglie era incinta e mia figlia è nata
a gennaio 2005. A seguito di questo episodio io ho deciso comunicare quanto era successo ai miei superiori e pertanto a fine turno alle 6,00 io sono rimasto in ufficio e ho parlato di quanto era successo durante il turno con il responsabile di produzione _2
, si è trattato più che altro di uno sfogo. io mi sono messo anche
[...]
TE a piangere e ha deciso di chiamare il sig. e avvisarlo TE1 di quanto era successo. In quella mattina io ho parlato dell'accaduto anche con che è venuto subito quella mattina stessa, era TE1 presente anche il suo vice Preciso che del primo episodio CP_3 io ne parlai a ma solo per segnalare quanto era successo, _2 ma non per incolpare di qualcosa, in quell'occasione non mi Pt_1 ero sentito intimorito. Poteva capitare durante il lavoro che qualcuno usasse dire delle bestemmie Le frasi confermate dal teste ER sono quelle riportate nei capitoli di prova della memoria difensiva
63 Nel mentre, il sig. minacciava ancora una CP_4 Pt_1 volta il sig. i spaccargli la faccia (“Comunque l'ultimo giorno ER di lavoro, quando sarò licenziato, verrò qui in ufficio a spaccare la faccia a te e al .... tanto ormai se anche mi licenziate o mi Per_3 denunciate non me ne frega un c…”) e di rovinarlo, ammettendo di assumere bevande alcoliche (“Comunque so che sei stato tu e qualche altro collega a dire a che io faccio usodi Testimone_1 sostanze alcoliche e per questa vi rovinerò”).64. Al che, il sig. ER
14 invitava il ricorrente alla calma, evidenziandogli che stava in effetti proferendo nei suoi confronti delle vere e proprie minacce, gravi ed ingiuste. 65. A ciò il sig. replicava che avrebbe agito per Pt_1 interposta persona rovinando le famiglie dei colleghi: “Non agirò io ma manderò qualcuno a rovinare voi e le vostre famiglie”. 67. Il sig.
a quel punto chiedeva al sig. se fosse a conoscenza Pt_1 ER del cd. “Dark Web” e, a fronte della sua ignoranza in materia, il ricorrente, sempre alludendo all'invio di sicari a rovinare le famiglie dei colleghi, gli precisava che trattasi di “un mondo parallelo in internet e lì puoi pagare una persona per fare quello che le chiedi”, uscendo poi dalla control room
6.2. Non vi sono elementi oggettivi che possano far presumere motivi di astio o conflittualità tra e il ricorrente tali da inficiare ER
l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Le lamentele ER del ricorrente, dapprima limitate alle disfunzioni organizzative, si sono da ultimo appuntate sul sig. ritenuto probabilmente ER quale responsabile della “soffiata” fatta al superiore TE1 sull'asserito consumo di bevande alcoliche. Le rimostranze del ricorrente nei confronti del superiore capo turno si sono trasformate in vere e proprie minacce dirette a (e altri colleghi tra cui ER
), che coinvolgevano anche le rispettive famiglie, condite da Per_3 oscuri riferimenti alla possibilità di reperire persone prezzolate sul
“Dark Web” per commettere azioni ritorsive. A differenza di quanto era avvenuto in occasione del primo episodio in cui era stato coinvolto il a seguito di tale secondo episodio il teste ha ER riferito di essere rimasto turbato per il tono e le parole utilizzate dal TE collega e di essersi sfogato con il superiore . Le frasi Pt_1 sopra riportate non sono state dette dal ricorrente con toni scherzosi o amichevoli o di presa in giro bonaria, ma si sono aggiunte ad un atteggiamento pretensivo ed arrogante nei confronti dei propri superiori Il ricorrente, per potere parlare con e , con ER Per_2 comportamento arrogante, ha preteso che gli stessi aprissero
15 l'ufficio in cui si erano chiusi a chiave per lavorare in tranquillità
(proprio al riparo delle sue intemperanze) e aveva comunque intralciato le normali operazioni di passaggio delle consegne al fine di perorare la propria “causa”.
7. La condotta tenuta dal ricorrente nella notte tra il 28 e il 29 agosto 2024 rientra nelle ipotesi che ai sensi dell'art. 242 del CCNL applicato in azienda (doc. 1 convenuta) giustificano la risoluzione per giusta causa.
Infatti la contrattazione collettiva prevede come suscettibile di sanzione espulsiva “l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso”. Nel caso in esame si è verificata l'insubordinazione, in quanto il ricorrente ha contestato al proprio superiore di avere fatto una segnalazione che rientrava nei suoi doveri
(uso di bevande alcoliche) e lo ha espressamente minacciato con toni e parole tali da generare ansia e timore nel sig. Se la contrattazione ER collettiva ha qualificato come giusta causa di recesso la condotta oltraggiosa unita all'insubordinazione, a maggior ragione deve considerarsi come fatto idoneo a interrompere il vincolo di fiducia l'avere posto in essere gravi minacce nei confronti del proprio superiore.
8. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità “La previsione, nel contratto collettivo, di fattispecie integranti giusta causa di licenziamento rappresenta uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all'art. 2119 c.c., ma non è vincolante per il giudice, il quale può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o un grave comportamento del lavoratore contrario alle regole dell'etica o del comune vivere civile, ovvero, al contrario, può escludere che il contegno del lavoratore integri una giusta causa, pur essendo qualificato come tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato (Cass. 13412/2020). Al di là dell'inquadramento nella fattispecie contrattuale, la condotta del ricorrente è non solo contraria all'etica o alle regole della convivenza civile (potendo astrattamente configurarsi anche come reato), ma non appare giustificata o attenuata
16 nella sua gravità dalle circostanze del caso concreto. Il ricorrente aveva ampiamente fatto valere le sue ragioni nei giorni precedenti e si era anche scusato per le sue intemperanze: nonostante ciò, ha preteso perentoriamente di avere un nuovo confronto con il suo superiore usando toni e frasi seriamente minatori.
9. Il recesso comunicato dalla società convenuta deve quindi ritenersi legittimo in quanto fondato su giusta causa
10. Le domande di parte ricorrente devono pertanto essere integralmente rigettate
11. vi sono giustificati motivi di compensazione delle spese di lite tenuto conto del fatto che una parte degli addebiti si è rivelata di scarsa o nulla rilevanza disciplinare
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2) spese di lite compensate
Verona, 11.9.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
17
SEZIONE LAVORO
Udienza del 11.9.2025
Causa n. 531 / 2025
/SUPERMERCATI Pt_1 Parte_2
Sono comparsi dinanzi al Giudice del Lavoro dott. Antonio Gesumunno per la parte ricorrente l'Avv. Gottardelli e per la parte convenuta Avv. Togni
Sono presenti per la pratica il dott. Riccardo Marraffa e il dott. Paolo
Vincenzo Scaduto
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 11.9.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 531 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il
18/03/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._1
GOTTARDELLI SEBASTIANO e dell'avv. PICHIRI SABRINA
Contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. DELL'OMARINO ANDREA e dell'avv. TOGNI ENRICO
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 18.3.2025 ai sensi dell'art. 441 bis c.p.c. Parte_3
ha convenuto in giudizio la società Controparte_1
esponendo quanto segue:
Il Sig. è stato assunto da il Parte_3 Controparte_1
19.07.2021 con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di operaio specializzato al IV livello del CCNL Terziario Commercio, addetto alla conduzione di impianti robotizzati nel Centro Logistico di Cerea.
Il ricorrente lamenta una scarsa organizzazione aziendale che lo costringeva spesso a lavorare da solo, senza l'affiancamento previsto, e ad
1 insegnare le mansioni a neo-assunti senza ricevere l'emolumento spettante a "Tutor" o "Teamleader".
Il ricorrente espone di avere segnalato in più occasioni ai responsabili (tra cui e ) episodi di negligenza di altri colleghi (in ER Persona_2
particolare ) e problemi nell'organizzazione dei turni, inclusa Persona_3
la frequente mancata fruizione del giorno di riposo dopo i turni notturni.
A seguito di tali segnalazioni, il Sig. o aveva minacciato dicendo che ER
l'azienda si sarebbe "sbarazzata di lui" o "liberata di lui". Il 22.08.2024, prima del turno notturno, gli fu comunicato che la sua postazione era in pessime condizioni, una situazione frequente che lo faceva sentire umiliato.
Quella sera, la postazione era stata lasciata in disordine dai colleghi del turno precedente. Il Sig. ha espresso il suo disappunto al Capoturno Pt_1
per lo stato in cui si trovava la sua postazione e per il fatto di ER
lavorare da solo, chiedendo che la segnalazione fosse inserita nel report, ma i è rifiutato e gli ha intimato di andarsene. Il 28.08.2024, il Sig. ER
ha tentato di appianare le divergenze con i Capi e Pt_1 Persona_4
, ribadendo la sua dedizione al lavoro. Quella stessa notte, ha Per_2
chiesto chiarimenti in merito a voci sul suo presunto stato di ebbrezza o uso di sostanze alcoliche/stupefacenti, ma a negato di saperne qualcosa ER
e gli ha nuovamente intimato di andarsene. Il 30.08.2024, altri Capi Per_4
( e lo hanno rassicurato. Nonostante il suo operato Per_3 Per_5
diligente e senza contestazioni disciplinari fino a quel momento, il Sig. Pt_1
ha ricevuto una lettera di contestazione disciplinare il 09.09.2024 (ricevuta il 20.09.2024), relativa a fatti accaduti tra il 22 e il 29 agosto. Gli veniva contestata una condotta intimidatoria, frasi oltraggiose/minacciose verso i e il Tutor EO DO, e di essersi presentato in stato di Parte_4
alterazione alcolica. Con la stessa lettera, è stato sospeso cautelarmente
2 dal lavoro a partire dal 02.09.2024. Il Sig. ha fornito giustificazioni il Pt_1
24.09.2024, negando fermamente gli addebiti e ribadendo di non aver mai avuto atteggiamenti provocatori o minacciosi e di aver sempre lavorato con diligenza. Il 04.10.2024, l'azienda ha proceduto al suo licenziamento disciplinare.
Il ricorrente ciò premesso ha chiesto l'accertamento della nullità/illegittimità del licenziamento sulla base di diversi profili:
In primo luogo, il ricorrente chiede accertarsi la nullità del licenziamento per natura ritorsiva e/o discriminatoria (Art. 2 D.lgs 23/2015): Sostiene che il licenziamento sia stato adottato per colpire un dipendente
"immotivatamente scomodo" a causa delle sue legittime doglianze sulle condizioni e organizzazione del lavoro (turni, riposi, affiancamento, stato postazioni) e per aver segnalato negligenze di un collega. La condotta del ricorrente è ritenuta legittima, ma sgradita all'azienda. La sospensione cautelare immediata (dal 02.09.2024) e la tardività della contestazione disciplinare (quasi un mese dopo i fatti) devono essere valutate come prove dell'intento ritorsivo e della volontà preesistente di espellere il lavoratore con "episodi infondati e pretestuosi".
Il ricorrente contesta l'addebito di insubordinazione e di stato di ebbrezza, evidenziando l'illogicità di consentire a un dipendente sospettato di ebbrezza di lavorare un intero turno notturno. Chiede quindi la reintegrazione nel posto di lavoro e un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile per il TFR, non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi.
In via subordinata il ricorrente chiede dichiararsi l'illegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti contestati. Si argomenta che i fatti contestati sono "non veritieri, non sussistenti e, in ogni caso, privi di
3 rilevanza disciplinare". La ricostruzione dettagliata degli eventi dimostra che il Sig. si è limitato a segnalare disfunzioni e a chiedere chiarimenti in Pt_1
toni pacati. Viene contestata la mancanza dell'elemento psicologico intenzionale del lavoratore e la mancanza di proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione espulsiva, dato che le segnalazioni non hanno causato alcun danno all'attività aziendale. Si ribadisce la tardività della contestazione disciplinare, che ha compromesso il diritto di difesa del lavoratore e rende inesistente il "fatto storico". In caso di insussistenza del fatto materiale, chiede la reintegrazione e un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione, non superiore a dodici mensilità, più contributi.
In via subordinata si deduce l'illegittimità del licenziamento per carenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo (Art. 3 comma 1 D.lgs
23/2015): In via ulteriormente subordinata, afferma che le condotte contestate non sono idonee a compromettere il vincolo fiduciario e che segnalare negligenze o irregolarità non costituisce giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Chiede un risarcimento del danno non inferiore a otto mensilità (o comunque non inferiore a sei mensilità) dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Da ultimo si deduce l'illegittimità del licenziamento per vizi procedurali (Art.
4 comma 1 D.lgs 23/2015): Si evidenzia la tardività della contestazione disciplinare come vizio procedurale che ha compromesso il diritto di difesa del lavoratore. In questo caso, chiede un'indennità risarcitoria di sei mensilità dell'ultima retribuzione utile per il TFR. Infine, si chiede la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a €1.378,09.
4 La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato integralmente le argomentazioni e conclusioni di parte ricorrente
La convenuta espone di essere un'azienda della Grande Distribuzione
Organizzata con numerosi supermercati e oltre 4000 dipendenti, che applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (TDS). Il Sig. era Pt_1
addetto al controllo di robot nel centro logistico di . L'azienda contesta CP_1
integralmente tutte le deduzioni del Sig. , negando "scarsa Pt_1
organizzazione aziendale" e che il ricorrente abbia mai segnalato ai responsabili problemi relativi al riposo, difficoltà nello svolgimento delle mansioni o altre rivendicazioni. Nega anche che il Sig. li abbia mai ER
minacciato di "sbarazzarsi di lui".
La società convenuta descrive nella memoria difensiva i comportamenti illeciti, disciplinarmente e penalmente rilevanti, attribuiti al Sig. nelle Pt_1
date del 22, 23, 28 e 29 agosto 2024.
Fatti del 22-23.08.2024: Il Sig. entrava senza permesso nella control Pt_1
room e, con tono irato e a voce alta, rifiutava di sistemare la postazione di lavoro, proferiva numerose bestemmie e mostrava un alito alcolico percepito dai Capi e . Chiedeva con insistenza i nomi Persona_4 Per_2
dei colleghi del turno precedente, ostacolando l'inizio del turno. Più tardi, tornava in control room, si scusava per l'atteggiamento assunto in precedenza, ma poi inveiva violentemente contro il collega Persona_3
con insulti ("Il non fa mai un c....", "Il è un figlio di p....") e Per_3 Per_3
altre bestemmie, sferrando pugni sul tavolo e sbattendo oggetti, impaurendo il Sig. impedendogli di lavorare. Lo provocava dicendo: ER
"Quando ti parlo guardami in faccia, o non hai le palle?". Durante la pausa successiva, ripeteva le stesse lamentele, bestemmie, insulti e atti violenti.
Ometteva di riordinare la sua zona di lavoro.
5 • Fatti del 23.08.2024: L'Ing. (Responsabile) contattava Testimone_1
il Sig. , che ammetteva una reazione eccessiva. Durante l'incontro, il Pt_1
Sig. si scusava nuovamente, ma informava di aver registrato Pt_1
segretamente il colloquio con il Sig. dalla quale emergevano ER
bestemmie e insulti. Ammetteva di essere solito consumare birra a cena, rendendo plausibile l'odore di alcol. L'Ing. gli ricordava il divieto TE1
aziendale di consumare alcol prima e durante il lavoro e lo preavvertiva di una contestazione disciplinare.
• Fatti del 28-29.08.2024: Il Sig. tentava nuovamente di entrare nella Pt_1
control room, le cui porte erano state chiuse per timore dei Capi Persona_4
e . Entrava senza autorizzazione, e dopo essersi scusato, ripeteva Per_2
le sue lamentele, alterandosi di nuovo, gridando bestemmie e insulti a e , battendo pugni sul tavolo. Minacciava Rossi: ER Per_2 Per_3
"Quando sarò licenziato verrò qui in control room e spaccherò la faccia a te e al ". Bloccava il Sig. , impaurito, che cercava di supportare Per_3 Per_2
Le operazioni di avvio turno subivano un ritardo. Più tardi, , in ER Pt_1
presenza di un dipendente esterno, ripeteva insulti e bestemmie, e minacciava nuovamente di spaccargli la faccia e di rovinarlo, ER
ammettendo di assumere bevande alcoliche. Minacciava di rovinare le famiglie dei colleghi tramite "qualcuno" e alludeva al "Dark Web" per assoldare persone. A seguito di queste minacce, e per tutelare i dipendenti,
l'azienda ha sospeso cautelarmente il Sig. e ha poi proceduto al Pt_1
licenziamento per giusta causa il 04.10.2024, ritenendo le giustificazioni fornite non accoglibili. L'azienda ha consigliato a di sporgere ER Per_2
denuncia/querela.
Ciò premesso la società convenuta sosteneva la sussistenza della componente materiale ed antigiuridica dei fatti e giusta causa (Art. 2119
6 cod. civ. e CCNL): I comportamenti del Sig. sono descritti come gravi, Pt_1
antigiuridici e con rilevanza penale (bestemmie, violenze, insulti, minacce a colleghi e famiglie). Si sostiene che tali azioni ledono irreparabilmente il vincolo fiduciario e rientrano nella nozione legale di giusta causa, anche in assenza di precedenti disciplinari. Viene richiamato il concetto di "minimo etico" (condotte contrarie alla comune etica o vivere civile) e di "disvalore ambientale" (comportamenti diseducativi per gli altri dipendenti), che giustificano il licenziamento indipendentemente dalle previsioni del CCNL.
Le condotte sono inoltre espressamente previste e sanzionate dal CCNL
(artt. 233, 238, 242) come "grave violazione degli obblighi", "diverbio litigioso seguito da vie di fatto", "insubordinazione con comportamento oltraggioso". Si argomenta che il licenziamento è una reazione legittima e proporzionata. Sulla ripartizione degli oneri probatori e sulle ammissioni del ricorrente: La materialità dei fatti contestati al Sig. è considerata Pt_1
"palese" e "antigiuridica", in quanto egli non li ha specificamente contestati né nelle giustificazioni né in ricorso, limitandosi a fornire circostanze attenuanti. La mancata o generica contestazione rende i fatti pacifici, sollevando il datore di lavoro dall'onere di provarli.
Sull'asserita tardività della contestazione disciplinare l'azienda convenuta ha osservato che era stata invece rispettata una tempistica serrata: i fatti si erano conclusi il 29.08.2024, la sospensione cautelare applicata il
30.08.2024, la spedizione della contestazione era stata effettuata
09.09.2024 e il licenziamento irrogato il 04.10.2024. Si afferma che la tempestività va intesa in senso relativo, tenendo conto della complessità organizzativa dell'azienda (migliaia di dipendenti) e che il ritardo non ha compromesso il diritto di difesa del lavoratore, che ha potuto fornire ampie giustificazioni.
7 Nel caso denegato in cui il licenziamento non fosse ritenuto per giusta causa, si chiedeva che esso venisse comunque qualificato come giustificato motivo soggettivo, riconoscendo al Sig. solo l'indennità Pt_1
sostitutiva del preavviso, mantenendo comunque l'efficacia del recesso. In caso di condanna risarcitoria, eccepiva l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum chiedendo che il Giudice acquisisse informazioni dal Centro per l'Impiego sui redditi eventualmente percepiti dal Sig. dopo il Pt_1
licenziamento
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove testimoniali e il giudice fissava l'udienza di discussione con termine per note difensive
All'esito dell'udienza il Giudice pronunciava sentenza mediante pubblica lettura di dispositivo e contestuale motivazione
*** 1. Le domande svolte dalla parte ricorrente non sono fondate e devono essere integralmente rigettate
2. La censura sulla non tempestività della contestazione disciplinare deve essere disattesa.
2.1. La società convenuta ha correttamente valorizzato i tempi della contestazione: l'ultimo dei fatti addebitati è avvenuto il 29.08.2024; la società datrice di lavoro ha disposto immediatamente la sospensione cautelare, che è stata applicata il 30.08.2024; la contestazione è stata spedita il 09.09.2024 (il licenziamento è stato irrogato il 04.10.2024). Si tratta di tempi compatibili con la dedotta e non contestata complessità organizzativa dell'azienda (la quale conta migliaia di dipendenti). Inoltre, non risulta che i tempi del procedimento disciplinare abbiano compromesso il diritto di difesa del lavoratore
3. L'istruttoria testimoniale ha consentito di ricostruire i fatti addebitati come di seguito esposto.
4. Fatti del 22-23.08.2024:
8 4.1. Il teste ha riferito Con riferimento ai fatti acceduti tra il 22 ER
e il 23 agosto 2024 io ero capo turno entrante nel turno 22 – 6 e
era capo turno uscente dal turno 14-22. Il capo turno ha un Per_2 ufficio all'interno del magazzino. Il ricorrente è entrato nell'ufficio in modo tranquillo per salutarci e poi ha detto che al pomeriggio Per_2 non erano riusciti a rimuovere tutti i colli che erano caduti presso la postazione di , in sostanza ha anticipato il discorso per Pt_1 Per_2 avvisarlo ed evitare discussioni. Il ricorrente a quel punto si è arrabbiato, diceva che sempre a lui toccava tirare su i colli e metterli nell'apposito contenitore, nel dire queste ha bestemmiato diverse volte, io ho sentito che aveva un alito alcolico, lui parlava molto vicino a noi. Il ricorrente ha chiesto di sapere i nomi dei colleghi che stavano nella postazione nel turno prima di lui. Io ho guardato sulla nostra tabella e gli ho detto i nomi, erano e Persona_6 Per_7
Io dissi al ricorrente, per evitare discussioni, di lasciare lì i
[...] colli che erano rimasti dal turno precedente e di rimuovere solo quelli che sarebbero caduti durante il suo turno. Il ricorrente non ha risposto a questa mia frase e se ne è andato ancora arrabbiato. Il ricorrente poi è tornato quando io ero rimasto da solo nel mio turno
e io ero in ufficio. Il ricorrente disse di avere mandato dei messaggi ai colleghi che erano in turno prima di lui e che gli avevano risposto ma non ha riferito con precisione sulle risposte dei colleghi. Per_3
è un capo turno come me, ma ha una mansione in più e
[...] cioè il tutoraggio e cioè se arrivano dei ragazzi nuovi lui li affianca per insegnare il lavoro nella parte robotizzata. Confermo che il ricorrente mi disse le frasi su riportate nel cap. 22 Noi in Per_3 ufficio abbiamo una scrivania con il computer ricordo che Pt_1 sbatteva il pugno sulla scrivania, non ha toccato la tastiera. Io trovai un po' esagerata la reazione del ricorrente, la cosa è andata avanti per un paio di minuti, ricordo che mi disse “Guardami in faccia, non hai le palle”. Io mi limitavo ad ascoltare il suo sfogo
Successivamente il ricorrente è tornato ripetendo le sue lamentele
9 e sempre con tono arrabbiato e sempre pronunciando bestemmie, partendo sempre dal discorso dei colli e poi arrivando a prendersela di nuovo con , dicendo sempre che lui non faceva niente e Per_3 insultandolo come aveva fatto prima. Lui mi disse le frasi riportate al cap. 29 della memoria di parte convenuta .Io ho potuto vedere che il ricorrente aveva rimosso solo la merce che era caduta nel suo turno e aveva lasciato la restante merce caduta nel turno precedente.Per questi episodi io ritenni di non avvertire i miei superiori.
4.2. Il teste ha riferito : Svolgo le stesse mansioni del sig. Per_2 ER
Il ricorrente era conduttore. Qualche volta ha lavorato anche
[...] nel mio turno. Il 22.8 io facevo il turno 14-22 e quindi a me subentrava come capoturno. Eravamo in ufficio per il ER passaggio di consegne Quel giorno avevamo avuto tanto lavoro e quindi non eravamo riusciti a sistemare le postazioni di lavoro e quindi io dissi a che a causa di questa situazione non eravamo Pt_1 riusciti a fare una pulizia corretta della postazione dove lui sarebbe andato. Lui si è arrabbiato dicendo che toccava sempre a lui ripulire la zona e ha tirato giù anche qualche bestemmia, ha alzato la voce
a aveva un tono arrabbiato, mentre rispondeva veniva vicino alla mia faccia e si sentiva odore di alcol, non aveva segni di ubriachezza ed era in condizioni di lavorare. Lui ha chiesto i nomi dei colleghi che avevano lavorato nella zona nel turno precedente.
Abbiamo preso gli orari e guardato chi c'era e non ricordo se io o gli abbiamo comunicato i nomi e cioè e ER Persona_6
Il ricorrente si è quindi allontanato anche perché era il Persona_8 momento per la consegna dei dispositivi (tablet e radio per il turno successivo)
4.3. La teste o avevo fatto il turno della mattina dalle 6 alle 14 Per_6 ma ci sono stati dei problemi dell'impianto e pertanto è stato chiesto
a me e al collega di rimanere sino alle 16. Verso le Persona_8
14/14,30 io mi sono spostata al miniload (macchinario automatico
10 per il trasposto di colli singoli dall'ingresso (o dallo stoccaggio) alla zona di pallettizzazione. Il collega è rimasto a pallettizzare i colli che rimanevano. Se cade un collo noi lo mettiamo su un bancale e quando il bancale è pieno viene portato al “corsello” dove vengono separati i colli integri da quelli danneggiati. Alle ore 16 noi eravamo piuttosto stanchi e non ho pensato di dire al collega che era su al
PKS di sistemare i colli caduti e anche lui non ci ha pensato.
Pertanto, alle 16 siamo andati a casa. Durante il turno del pomeriggio mi risulta che questi colli non sono stati sistemati. Io avevo il turno della mattina anche il giorno dopo e verso 22 /22,30,
mi ha mandato un messaggio whatsapp chiedendo di sapere Pt_1 cosa fosse successo durante il turno della mattina, perché c'era confusione sull'impianto. Io gli risposi dicendo che c'era stata confusione sull'impianto e di lasciare i colli dove si trovavano e che avrei provveduto alla mattina in quanto iniziavo il turno alle ore 6. Il ricorrente da quanto mi scriveva sembrava infastidito da questa cosa. Questa situazione può capitare un po' a tutti e comunque non ce l'aveva personalmente con me o con Io sono arrivata alle Per_8
6 e i colli erano ancora sull'impianto, come gli avevo detto di fare, e io ho provveduto a sistemarli sul bancale. Per fare questa operazione bisogna spostare i pacchi a mano e se si rompe qualcosa e si sporca per terra dobbiamo pulire il grosso e poi ci pensa la ditta di pulizie esterne a completare le pulizie. Il ricorrente mi disse che era andato a parlare con il capo turno e si era arrabbiato per la questione della pulizia dell'impianto. Disse anche che aveva chiesto scusa. Durante il lavoro può succedere che venga usato del linguaggio colorito e scappi qualche bestemmia.
4.4. Per quanto riguarda i fatti della notte tra il 22 e 23 agosto 2024 le prove testimoniali hanno dimostrato che la condotta del ricorrente può essere qualificata in sostanza come uno “sfogo”, sia pure espresso con toni arrabbiati e coloriti, a fronte di una situazione di effettivo aggravio lavorativo sulla sua postazione. e ER Per_2
11 infatti assecondarono la richiesta di di fornire i nominativi dei Pt_1 colleghi che erano stati in quella postazione nel turno precedente, ritenendo evidentemente che si trattasse di una cosa normale e la teste a riferito di non avere percepito astio nei confronti Per_6 suoi e dell'altro collega in turno con lei I suoi superiori non ritennero di riferire l'accaduto ai superiori poiché hanno ritenuto trattarsi un
“sfogo” del lavoratore ricorrente, giustificato da una situazione oggettiva. Il teste è venuto incontro alle doglianze di ER Pt_1 dicendogli di rimuovere solo i colli caduti durante il suo turno e lasciare quelli caduti nel turno precedente e di avere poi verificato che il ricorrente aveva fatto in questo modo. Il ricorrente inoltre non era in uno stato di vera e propria alterazione alcolica e quindi è stato ritenuto idoneo per lo volgimento del lavoro. E' possibile quindi che gli effluvi sentiti da fossero dovuti effettivamente alla ER Per_2 consumazione moderata di bevanda alcolica durante il pasto, prima di iniziare il turno
4.5. I fatti in questione pertanto non sono tali da assumere valore disciplinare o comunque non tali da giustificare la sanzione espulsiva per rottura del vincolo fiduciario
5. Fatti del 23.08.2024: I fatti esposti nella contestazione per il giorno
23.8.2024 attengono ad una conversazione con il superiore e TE1 non contengono addebiti di fatti nuovi e ulteriori. Si tratta di una conversazione con il superiore in cui il ricorrente avrebbe ammesso di avere esagerato e di avere registrato il colloquio con Il sig. ER
, pur comprendendo le ragioni dello sfogo (disappunto per i TE1 disguidi nello svolgimento del lavoro) ricordò al ricorrente che queste cose accadevano anche ad altri colleghi e che comunque bisognava astenersi dall'assunzione di bevande alcoliche prima e durante il lavoro.
In sostanza il superiore, preso atto delle scuse del lavoratore avvertì che ci sarebbe stata una contestazione disciplinare
6. Fatti del 28-29.08.2024:
12 6.1. Il teste a riferito Con riferimento all'episodio della notte tra il ER
28 e il 29 agosto io ero entrante in turno 22-6 e uscente era . Per_2
Noi eravamo in ufficio e avevamo chiuso la porta, Nel corridoio
c'erano dei colleghi conduttori, si tratta di un corridoio dove passano un po' tutti per andare e venire dal reparto. Noi stavamo facendo il passaggio di consegne e non volevamo essere disturbati e avevamo previsto che sarebbe tornato in ufficio il ricorrente. Noi abbiamo sentito la maniglia che girava come di qualcuno che volesse entrare e all'inizio non avevamo capito chi fosse. Poi abbiamo guardato dalla vetrata e abbiamo visto che era il ricorrente.
Lui ha gesticolato chiedendo di farlo entrare e l'abbiamo fatto entrare. Lui si è scusato della scenata che aveva fatto. Ci siamo seduti nella saletta che si trova all'interno dell'ufficio e lui si è scusato ancora per quello che aveva fatto. Però erano passate le
22 e si dovevano consegnare ai conduttori i dispositivi (tablet o pc portatili) che devono essere utilizzati per eventuale ripristino della macchina se va in blocco. Il capo turno consegna questi dispositivi ai conduttori in un altro piccolo ufficio che si trova vicino all'ufficio dei capi turno. Io come capo turno entrante dovevo fare questa consegna e quindi dissi a che avevo capito e sentito le sue Pt_1 scuse e quindi di chiudere il discorso. Invece lui continuava a scusarsi. mi fece cenno per dirmi che andava lui fare la Per_2 consegna dei tablet mentre io ero impegnato. Lui stava per andare
a fare la consegna ma il ricorrente disse a di rimanere lì ma Per_2 non disse il motivo di questa richiesta. è rimasto lì. A quel Per_2 punto io ho detto a che avevo capito quello che ci stava Pt_1 dicendo ma che avevo la produzione ferma con 11 ragazzi che aspettavano la consegna dei dispositivo. Io sono andato a fare la consegna dei dispositivi e lui è rimasto qualche minuto con . Per_2
Non ho sentito cosa possa avere detto con .Dopo è arrivato Per_2 il ricorrente e gli ho consegnato il tablet e lui ha ricominciato il discorso con le sue scuse e si è anche messo a piangere e poi è
13 andato a fare il lavoro del suo turno. In quel turno vi era in servizio come manutentore della ditta il sig. Controparte_2 Per_9
Durante il turno il ricorrente è tornato in ufficio, alla presenza anche di ha iniziato nuovamente a offendere Per_9 Persona_3 dicendo che non faceva niente ed era un figlio di puttana. Lui diceva che sapeva che qualcuno aveva fatto la spia con Testimone_1
e che sapeva che ero stato i. Mi disse le frasi riportate nel cap. 63 della memoria e disse anche quanto riportato al cap. 65 e CP_1
67 della memoria di cui mi viene data lettura. Io mi sono sentito intimorito, perché all'epoca mia moglie era incinta e mia figlia è nata
a gennaio 2005. A seguito di questo episodio io ho deciso comunicare quanto era successo ai miei superiori e pertanto a fine turno alle 6,00 io sono rimasto in ufficio e ho parlato di quanto era successo durante il turno con il responsabile di produzione _2
, si è trattato più che altro di uno sfogo. io mi sono messo anche
[...]
TE a piangere e ha deciso di chiamare il sig. e avvisarlo TE1 di quanto era successo. In quella mattina io ho parlato dell'accaduto anche con che è venuto subito quella mattina stessa, era TE1 presente anche il suo vice Preciso che del primo episodio CP_3 io ne parlai a ma solo per segnalare quanto era successo, _2 ma non per incolpare di qualcosa, in quell'occasione non mi Pt_1 ero sentito intimorito. Poteva capitare durante il lavoro che qualcuno usasse dire delle bestemmie Le frasi confermate dal teste ER sono quelle riportate nei capitoli di prova della memoria difensiva
63 Nel mentre, il sig. minacciava ancora una CP_4 Pt_1 volta il sig. i spaccargli la faccia (“Comunque l'ultimo giorno ER di lavoro, quando sarò licenziato, verrò qui in ufficio a spaccare la faccia a te e al .... tanto ormai se anche mi licenziate o mi Per_3 denunciate non me ne frega un c…”) e di rovinarlo, ammettendo di assumere bevande alcoliche (“Comunque so che sei stato tu e qualche altro collega a dire a che io faccio usodi Testimone_1 sostanze alcoliche e per questa vi rovinerò”).64. Al che, il sig. ER
14 invitava il ricorrente alla calma, evidenziandogli che stava in effetti proferendo nei suoi confronti delle vere e proprie minacce, gravi ed ingiuste. 65. A ciò il sig. replicava che avrebbe agito per Pt_1 interposta persona rovinando le famiglie dei colleghi: “Non agirò io ma manderò qualcuno a rovinare voi e le vostre famiglie”. 67. Il sig.
a quel punto chiedeva al sig. se fosse a conoscenza Pt_1 ER del cd. “Dark Web” e, a fronte della sua ignoranza in materia, il ricorrente, sempre alludendo all'invio di sicari a rovinare le famiglie dei colleghi, gli precisava che trattasi di “un mondo parallelo in internet e lì puoi pagare una persona per fare quello che le chiedi”, uscendo poi dalla control room
6.2. Non vi sono elementi oggettivi che possano far presumere motivi di astio o conflittualità tra e il ricorrente tali da inficiare ER
l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Le lamentele ER del ricorrente, dapprima limitate alle disfunzioni organizzative, si sono da ultimo appuntate sul sig. ritenuto probabilmente ER quale responsabile della “soffiata” fatta al superiore TE1 sull'asserito consumo di bevande alcoliche. Le rimostranze del ricorrente nei confronti del superiore capo turno si sono trasformate in vere e proprie minacce dirette a (e altri colleghi tra cui ER
), che coinvolgevano anche le rispettive famiglie, condite da Per_3 oscuri riferimenti alla possibilità di reperire persone prezzolate sul
“Dark Web” per commettere azioni ritorsive. A differenza di quanto era avvenuto in occasione del primo episodio in cui era stato coinvolto il a seguito di tale secondo episodio il teste ha ER riferito di essere rimasto turbato per il tono e le parole utilizzate dal TE collega e di essersi sfogato con il superiore . Le frasi Pt_1 sopra riportate non sono state dette dal ricorrente con toni scherzosi o amichevoli o di presa in giro bonaria, ma si sono aggiunte ad un atteggiamento pretensivo ed arrogante nei confronti dei propri superiori Il ricorrente, per potere parlare con e , con ER Per_2 comportamento arrogante, ha preteso che gli stessi aprissero
15 l'ufficio in cui si erano chiusi a chiave per lavorare in tranquillità
(proprio al riparo delle sue intemperanze) e aveva comunque intralciato le normali operazioni di passaggio delle consegne al fine di perorare la propria “causa”.
7. La condotta tenuta dal ricorrente nella notte tra il 28 e il 29 agosto 2024 rientra nelle ipotesi che ai sensi dell'art. 242 del CCNL applicato in azienda (doc. 1 convenuta) giustificano la risoluzione per giusta causa.
Infatti la contrattazione collettiva prevede come suscettibile di sanzione espulsiva “l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso”. Nel caso in esame si è verificata l'insubordinazione, in quanto il ricorrente ha contestato al proprio superiore di avere fatto una segnalazione che rientrava nei suoi doveri
(uso di bevande alcoliche) e lo ha espressamente minacciato con toni e parole tali da generare ansia e timore nel sig. Se la contrattazione ER collettiva ha qualificato come giusta causa di recesso la condotta oltraggiosa unita all'insubordinazione, a maggior ragione deve considerarsi come fatto idoneo a interrompere il vincolo di fiducia l'avere posto in essere gravi minacce nei confronti del proprio superiore.
8. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità “La previsione, nel contratto collettivo, di fattispecie integranti giusta causa di licenziamento rappresenta uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all'art. 2119 c.c., ma non è vincolante per il giudice, il quale può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o un grave comportamento del lavoratore contrario alle regole dell'etica o del comune vivere civile, ovvero, al contrario, può escludere che il contegno del lavoratore integri una giusta causa, pur essendo qualificato come tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato (Cass. 13412/2020). Al di là dell'inquadramento nella fattispecie contrattuale, la condotta del ricorrente è non solo contraria all'etica o alle regole della convivenza civile (potendo astrattamente configurarsi anche come reato), ma non appare giustificata o attenuata
16 nella sua gravità dalle circostanze del caso concreto. Il ricorrente aveva ampiamente fatto valere le sue ragioni nei giorni precedenti e si era anche scusato per le sue intemperanze: nonostante ciò, ha preteso perentoriamente di avere un nuovo confronto con il suo superiore usando toni e frasi seriamente minatori.
9. Il recesso comunicato dalla società convenuta deve quindi ritenersi legittimo in quanto fondato su giusta causa
10. Le domande di parte ricorrente devono pertanto essere integralmente rigettate
11. vi sono giustificati motivi di compensazione delle spese di lite tenuto conto del fatto che una parte degli addebiti si è rivelata di scarsa o nulla rilevanza disciplinare
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2) spese di lite compensate
Verona, 11.9.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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