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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 18014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18014 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 24586 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione con provvedimento del 19.12.2025, con riserva del deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies u. c. c.p.c., vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via Francesco De Santis n. 15, presso lo studio dell'avv. Simona
Di ON, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellante –
E
L' , Controparte_1
elettivamente domiciliata in Napoli in via Giuseppe Ribera n. 1, presso lo studio dell'avv. Francesco
Cucinella, cha la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata –
E
, CP_2
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura di Roma Capitale, in via del Tempio di
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella De Fazio in virtù di procura in atti;
- appellata – pagina 1 di 6 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 20945/2022 del Giudice di Pace di Roma;
opposizione avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17 dicembre 2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 20945/2022 con la quale il Giudice di Pace Parte_1 di Roma ha dichiarato inammissibile e, comunque, ha rigettato l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento n. 0972021904450733800 e avverso la cartella di pagamento n.
09720150156637150000, ad essa sottesa. Il Giudice di Pace di Roma ha ritenuto inammissibile le domande proposte per avere l'opponente incardinato autonomi giudizi di opposizione avverso le diverse cartelle di pagamento sottese alla stessa intimazione di pagamento n. 0972021904450733800, con conseguente violazione del divieto di parcellizzazione del credito. Nel merito, il Giudice di Pace ha comunque ritenuto infondate le domande proposte, alla luce della rituale notificazione della cartella di pagamento impugnata, nonché di un ulteriore atto interruttivo del termine di prescrizione, notificato il
4.03.2016. Il giudice di prime cure ha altresì ritenuto inammissibili le doglianze relative ai verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento impugnata, che avrebbero dovuto essere fatte valere mediante tempestiva impugnazione della cartella stessa.
Avverso tali statuizioni ha proposto appello , evidenziando l'erroneità sentenza di prime Parte_1 cure nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'opposizione in ragione della proposizione di autonomi giudizi avverso le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata. Nel merito,
[...]
ha contestato la sentenza di prime cute anche nella parte in cui ha ritenuto infondata la Pt_1 domanda di accertamento della prescrizione del credito, in difetto di prova della notificazione di atti interruttivi del relativo termine, successivi alla notificazione della cartella di pagamento impugnata, anche alla luce dell'effettiva portata della normativa emergenziale adottata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid – 19 e alla conseguente sospensione del termine di prescrizione per soli 64 giorni.
L' ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e Controparte_1 dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, l' ha evidenziato la correttezza della sentenza di prime Controparte_1 cure nella parte in cui ha ritenuto l'infondatezza della domanda di accertamento della pretesa creditoria, pagina 2 di 6 alla luce della rituale notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09720219044507338000 e della cartella di pagamento n. 09720150156637150000, nonché del preavviso di fermo n.
09780201500159442000, integrante atto interruttivo del termine di prescrizione, tenuto altresì conto della normativa emergenziale adottata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid – 19. ha evidenziato la tacita rinuncia, da parte dell'appellante, alle contestazioni non CP_2 riproposte espressamente in sede di appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato e, in via subordinata, in CP_2 ipotesi di accoglimento del gravame, ha chiesto di essere esonerata dal carico delle spese processuali, afferendo le doglianze dell'opponente ad attività di competenza del concessionario della riscossione.
2. Deve, innanzitutto, essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall' in relazione agli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Controparte_1
La prima disposizione stabilisce, infatti, nel testo riformato dal d.l. n. 83/2012 (conv. con modif. in l.
n. 134/2012), un requisito formale dell'atto di appello che, secondo la giurisprudenza di legittimità
“deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (cfr.
Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199); l'onere di specificazione dei motivi di appello implica dunque che la manifestazione volitiva dell'appellante, volta ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado, si accompagni ad un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che i motivi di gravame devono essere più o meno articolati,
a seconda della minore o maggiore specificità della prima pronuncia.
La necessaria individuazione di un percorso logico alternativo a quello del primo giudice non deve, tuttavia, tradursi obbligatoriamente in un “progetto alternativo di sentenza”.
Infatti, “il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate” (cfr. Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199).
Nel caso di specie, il contenuto dell'atto di appello è intellegibile sia nella sua parte volitiva, sia sotto pagina 3 di 6 il profilo argomentativo, individuando le parti di sentenza impugnate (relative alla dichiarata inammissibilità dell'opposizione per violazione del divieto di parcellizzazione del credito e alla ritenuta infondatezza della domanda di accertamento della prescrizione) e le ragioni a fondamento delle censure (costituite dalla ritenuta non corretta valutazione degli artt. 67 e 68 d. l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020, in ordine all'effettiva durata del periodo di sospensione della prescrizione, per effetto dell'emergenza epidemio); l'eccezione di parte appellata deve, pertanto, essere respinta.
Quanto alla causa di inammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c. (c.d. filtro in appello), introdotta anch'essa dal d. l. n. 83/2012, deve osservarsi che la stessa sanziona con l'anticipata chiusura del giudizio, da pronunciarsi con ordinanza, tutti quei gravami che appaiano prima facie pretestuosi o che siano comunque privi di ragionevoli probabilità di accoglimento.
L'istituto, caratterizzato da un'evidente finalità deflattiva, è tuttavia applicabile solo nel caso in cui – come previsto dall'incipit art. 348 bis c.p.c. – l'inammissibilità (o l'improcedibilità) non debba essere dichiarata con sentenza. Se ne ricava, pertanto, che lo stesso non possa trovare applicazione tutte le volte in cui il giudice di appello abbia dato corso ad una trattazione ordinaria del gravame, senza rilevare in limine litis (e quindi all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c.) l'assenza di ragionevoli probabilità di accoglimento (tra tutte, cfr. Corte app. Cagliari, 9 novembre 2018, n. 962).
Posto che la causa si trova già in fase decisoria, deve ravvisarsi l'inapplicabilità dell'istituto in esame.
Anche sotto tale profilo, l'eccezione dell'appellata deve pertanto essere disattesa.
3. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Sebbene il giudice di prime cure abbia ritenuto l'inammissibilità delle domande avanzate da
[...]
in ragione della proposizione, da parte dell'opponente, di autonome opposizioni avverso le Pt_1 diverse cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento n. 0972021904450733800 e ciò nonostante le cartelle di pagamento siano fondate su autonomi e distinti titoli, tali da legittimare autonome impugnazioni, tuttavia va osservato che il Giudice di Pace ha altresì ritenuto infondata nel merito la domanda di accertamento della prescrizione della pretesa creditoria dell'amministrazione.
Tale ultima statuizione deve in questa sede essere confermata.
La cartella di pagamento n. 09720150156637150000 ha ad oggetto sanzioni amministrative comminate per violazione del codice della strada accertata nel 2011, oltre accessori
L' ha documentato di aver provveduto alla notificazione della Controparte_1 cartella di pagamento, con le formalità di cui all'art. 140 c.p.c., in data 31.07.2015.
pagina 4 di 6 Da quanto precede discende che, alla data della notificazione della cartella di pagamento, il termine di prescrizione di cinque anni al quale sono assoggettate le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non era ancora decorso.
Per quanto concerne il periodo successivo, dalla pacifica allegazione difensiva dell'opponente emerge che l'intimazione di pagamento n. 0972021904450733800 è stata notificata in data 22.03.2022.
Deve tuttavia trovare applicazione nella specie l'art. 68 comma 1 d. l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020, in base al quale con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
La medesima disposizione prevede l'applicazione del disposto dell'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, il cui secondo comma stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Considerato che il periodo di sospensione è cessato il 31.08.2021, il termine di prescrizione nella specie deve ritenersi prorogato sino al 31.12.2023.
Deve quindi ritenersi che, alla data della notificazione dell'intimazione di pagamento n.
0972021904450733800, il 22.03.2022 il termine di prescrizione non fosse ancora decorso.
La domanda di accertamento della prescrizione proposta da deve quindi essere rigettata. Parte_1
Devono intendersi tacitamente rinunciate, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le ulteriori doglianze proposte dall'opponente nel primo grado di giudizio e non riproposte in appello.
In conclusione, l'appello proposto deve essere rigettato.
4. La regolamentazione delle spese di lite del giudizio di appello, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza di . Le spese sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, Parte_1 come modificato dal D.M. 147/2022, detratta la fase istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U.
30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 20945/2022, ogni Parte_1 diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna al rimborso delle spese di lite in favore dell' Parte_1 Controparte_1
e di liquidate per ciascuna parte in euro 350,00 per compensi, spese generali nella CP_2 misura del 15% e accessori di legge;
si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma
1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Roma, 23.12.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
pagina 6 di 6