Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/05/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 22 maggio 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Simone Trivelli per parte attrice e l'avv. Massimo Maretto per parte convenuta.
L'Avv. Trivelli, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Maretto, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 3501 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
(C.F. , quale genitore Parte_1 C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore PE
( ), elettivamente domiciliato presso lo
[...] C.F._2
l'a o in Roma via Flaminia n. 213 che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(P.I. ), elettivamente domiciliata presso lo CP_1 P.IVA_1 assi to in Roma via Duilio n. 7, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato , quale Parte_1 genitore esercente la responsabilità genito
[...]
, conveniva in giudizio deducendo: -che in PE CP_1 ra le ore 11,30 e le ore era insieme Persona_2 al figliolo di quasi quattro anni o del locale PE
McDonald's sito in largo Plebiscit che Persona_2 era in piedi di fronte al banco ed era intenta a parlare con l'operatrice per effettuare un ordinativo;
-che durante tale operazione il piccolo PE
si era appoggiato ad un tavolo ubicato al centro della sa
[...] amente si era ribaltato, facendo rovinare in terra il bambino e cadendo pesantemente sul suo corpo;
-che per l'effetto il bambino aveva riportato lesioni alla fronte, alla mano destra ed alla schiena;
-che il personale del McDonald's aveva chiamato l'ambulanza, nell'attesa della quale erano state prestate le prime cure al bambino;
-che erano intervenuti nel locale due agenti della Polizia di Stato (Commissariato di Viale della Vittoria n. 15), i quali a loro volta avevano sollecitato l'arrivo dell'ambulanza ed operato i rilievi del caso, redigendo poi rapporto verbale del sinistro;
-che il minore infortunato veniva trasferito con il 118 prima all'ospedale di Civitavecchia e poi presso l'ospedale Gemelli di Roma;
-che il bambino aveva riportato gravi lesioni fisiche. Sulla scorta delle precedenti considerazioni concludeva chiedendo accertarsi la responsabilità e la condanna della convenuta in quanto custode dei luoghi ai sensi dell'art. 2051 c.c. o 2043 c.c., rilevando che l'incidente era avvenuto atteso che non teneva in condizioni di ancoraggio e sicurezza il tavolino in questione.
2.Si costituiva in giudizio contestando l'insussistenza del CP_1 nesso causale e, in ogni cas l caso fortuito. Concludeva per il rigetto della domanda attorea.
3.La causa veniva istruita a mezzo di acquisizione documentale e, all'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.La domanda di risarcimento del danno è stata svolta ai sensi dell'art. 2051 c.c., tenuto conto della oggettiva qualifica di custode dei luoghi della convenuta. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, si è anche osservato, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ. Sez. III Ord., 01/02/2018, n. 2480; Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152). Tale principio di diritto - più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6-3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724; Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2019, n. 20312; Cass. Sez. 3, ord. 2 dicembre 2021, n. 38089; Cass. Sez. 3, ord. 1 dicembre 2022, n. 35429; Cass. Sez. 3, ord. 20 luglio 2023, n. 21675, Rv. 668745-01), anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., 30 giugno 2022, n. 20943,) - è stato riaffermato con ulteriori precisazioni. Si è, pertanto, statuito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.) che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso, senza che la condotta del danneggiato debba presentare ulteriori connotazioni: Cass. Sez. 3, ord. n. 21675 del 2023, cit.; Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376, Rv. 670396- 01; Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2024, n. 21065), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Deve, dunque, ribadirsi - a dispetto di quanto la Suprema Corte ha talvolta affermato con orientamento ormai superato, cfr Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 12/10/2022) 19-12-2022, n. 37059, Cass. n. 25837/2017, Cass. n. 26524/2020, Cass. n. 4035/2021 Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/02/2023, n. 5116, Cass. Sez. 3, sent. 19 marzo 2023, n. 4051- che, "in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. n. 2376 del 2024, cit.; Cass. Sez. 3, ord. 25 luglio 2024, n. 4051 Cass. Sez. 3, sent. 30 ottobre 2024, n. 28057; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 05/11/2024) 31/03/2025, n. 8450). Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Pertanto, ferma restando la natura oggettiva della responsabilità speciale prevista dall'art. 2051 c.c. nella motivata valutazione del giudice di merito, la condotta del danneggiato può assumere:
-rilievo causale meramente concorrente;
tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato concorre "a cagionare il danno"; nel qual caso vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato ed una percentuale di danno ascrivibile al fatto della cosa (e, quindi, imputabile al custode della stessa); precisamente, il risarcimento, dovuto al danneggiato, è ridotto "secondo la gravità della colpa (di quest'ultimo, ndr) e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate";
- efficienza causale esclusiva;
tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato, per il grado della colpa e per il rilievo delle conseguenze, interrompe il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e si pone come unica causa di quest'ultimo; nel qual caso tutto il danno ricadrà sul danneggiato e non vi sarà alcuna percentuale di danno imputabile al custode (cfr Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 22/01/2025) 27/01/2025, n. 1904). Vale anche osservare che la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del custode, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca (così Sez. 3 -, Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023; Cass. Civ. n. 24/01/2024, n. 2376; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 07/02/2024) 27/03/2024, n. 8346).
5.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va osservato, che, quindi, era onere della parte attrice dimostrare il nesso causale tra la caduta e l'alterazione del tavolino. Sotto tale profilo, tuttavia, non vi è stata adeguata prova dalla parte attrice. Il video acquisito in atti è del tutto esplicativo della dinamica dell'incidente. Il ribaltamento del tavolino si è verificato per l'esclusiva condotta del minore che aggrappandosi ad uno dei lati del tavolo ed oscillando con il corpo appeso, ne ha determinato il suo rovesciamento. Dal video, inoltre, non si evince nessun difetto o vizio del tavolino, pienamente stabile, fermo nel suo assetto e per nulla pericolante, dunque non vi era necessità di un suo ancoraggio.
6.Non vi è, quindi, nesso causale tra le lesioni riportate dal minore e il tavolino, ma semmai tra le lesioni e la condotta abnorme ed eccezionale tenuta dal minore (e dal genitore responsabile presente in quel momento che era in posizione favorevole anche per notare che il figlio aveva afferrato il tavolo e stava per iniziare ad oscillarsi sotto di esso) il quale ne faceva un uso del tutto anomalo ed imprevedibile per il custode provocando il rovesciamento della struttura.
7.In conclusione, non essendovi prova del nesso causale tra la caduta e la cosa in custodia di dovendosi ricondurre la caduta alla esclusiva CP_1 colpa del minore e del suo genitore responsabile che ne ometteva la dovuta vigilanza, la domanda va respinta. Le medesime motivazioni rendono infondata anche la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c..
8.Si ritengono comunque sussistenti gravi e giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., considerata: la peculiarità della fattispecie, l'evento lesivo subito da parte attrice, nonchè la situazione di incertezza sul diritto controverso, sia pure solo per quanto riguarda la giurisprudenza di merito.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA la domanda attorea;
-COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani