Articolo 28 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146
Articolo 27Articolo 29
Versione
19 marzo 1994
Art. 28. Direttive in materia di sanita' pubblica veterinaria: criteri di delega). 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/65/CEE , 92/74/CEE e 92/118/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire modalita' idonee a tutelare la salute umana, la sanita' animale e la salubrita' delle relative produzioni;
b) prevedere procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi;
c) assicurare il controllo sulla idoneita' delle strutture di produzione dei medicinali;
d) disporre procedure e prove idonee a dimostrare l'efficacia e l'innocuita' del prodotto.
Note all'art. 28:
- La dir. 92/65/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 268 del 14 settembre 1992.
- La dir. 92/74/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 297 del 13 ottobre 1992.
- La dir. 92/118/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 62 del 15 marzo 1993.
Entrata in vigore il 19 marzo 1994