Sentenza 22 settembre 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Decreto decisorio 9 aprile 2024
Accoglimento
Sentenza 14 novembre 2024
Inammissibile
Sentenza 23 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 12 gennaio 2026
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- 2. TAR Molise, sentenza 3 novembre 2025, n. 312https://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO 1. Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale lo Sportello unico per l'immigrazione della Prefettura di Campobasso, in data 8 aprile 2024, ha rigettato la sua domanda di conversione del permesso stagionale in permesso di lavoro subordinato: impugnativa estesa anche al preavviso di diniego emesso dall'Amministrazione il 20 marzo 2024 e notificato in pari data sulla predetta domanda di conversione. A motivo del provvedimento reiettivo l'Amministrazione ha addotto l'insussistenza del requisito "della sufficiente capacità economica del datore di lavoro". 2. Contro tale determinazione l'interessato ha proposto il presente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/07/2025, n. 6544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6544 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06544/2025REG.PROV.COLL.
N. 09764/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9764 del 2024, proposto da RT GE CO, NN IG CO, IL MA CO, rappresentati e difesi dagli avvocati Camilla Cepelli, Stefano Gattamelata, PA Zanotti, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore n.22;
contro
Comune di Dolzago, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato PA Brambilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IO LI, PA LI, non costituiti in giudizio;
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 610/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Dolzago;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il Cons. IG Furno e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
I signori CO sono comproprietari in comunione indivisa del terreno sito nel Comune di Dolzago, individuato al mappale 695 foglio 4, già destinato a zona industriale produttiva con il P.R.G. comunale dell’8 agosto 2003 e successivamente compreso nel Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) di Via Volta, adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 32/2006 ed approvato con delibera n. 32/2007.
Con ricorso proposto dinanzi al T.a.r Lombardia i signori CO agivano per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza/diffida del 21 febbraio 2017, volta all’esecuzione/adempimento del Piano per gli Insediamenti produttivi sopra indicato, e per l’annullamento della successiva deliberazione della Giunta comunale n. 53/G.C. del 10 luglio 2017 di rigetto della predetta istanza/diffida.
Il T.a.r , con sentenza n. 74/2020, dichiarava la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio proposta con il ricorso introduttivo, in ragione dell’intervenuta adozione della delibera di Giunta n. 53/2017 di diniego dell’istanza, e respingeva i motivi aggiunti proposti avverso la citata delibera, rilevando, in sintesi, che: i) il provvedimento impugnato non costituisce un atto di annullamento o di ritiro delle deliberazioni consiliari, ma si limita a riscontrare l’istanza dei ricorrenti volta ad ottenere l’attuazione delle previsioni del P.I.P; ii) l’Amministrazione evidenzia sia le difficoltà finanziarie che l’attuazione del P.I.P. comporta (anche tenuto conto delle normative sopravvenute relative, da un lato, all’entità dell’indennizzo e, dall’altro, ai vincoli imposti agli Enti locali dal Patto di stabilità) sia le maggiori opportunità offerte dagli strumenti ad attuazione privata, stante la possibilità di sviluppo del comparto per stralci funzionali; iii) la pianificazione ad iniziativa privata prevista dal P.G.T. comunale del 2011 è, comunque, soggetta al necessario controllo pubblico che mira ad attuare uno sviluppo unitario del comparto; iv) l’Amministrazione comunale, presa consapevolezza dell’impossibilità di ricorrere all’attuazione del P.I.P. stante il mutato quadro normativo e i costi a carico della collettività, provvede, con un’iniziativa ragionevole e proporzionata, ad affiancare al Piano pubblico un Piano ad iniziativa privata che, parimenti, consente lo sviluppo del comparto seppur attraverso un meccanismo differente.
Il T.a.r., con la medesima decisione, dichiarava in parte inammissibile e in parte respingeva la domanda di risarcimento dei danni formulata dai ricorrenti.
I RI CO hanno, dunque, proposto appello dinanzi alla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, che, con sentenza 23 maggio 2024, n. 4610, ha respinto il ricorso.
Contro la sentenza del Consiglio di Stato l’odierna parte ricorrente ha proposto ricorso per revocazione.
Si è costituito il Comune di Dolzago, chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile.
La causa è stata decisa all’esito dell’udienza del 15 maggio 2025.
Con un primo motivo del ricorso la parte ricorrente deduce la sussistenza del vizio revocatorio in relazione alla parte della decisione impugnata in cui si afferma che le tavole del Piano delle Regole del P.G.T. delineerebbero un disegno del comparto diverso da quello del P.I.P., richiamando a sostegno di tale assunto il documento 14.
Ad avviso della parte ricorrente, in particolare, la decisione impugnata erroneamente identificherebbe tale documento nella Relazione al Piano dei Servizi, mentre in realtà esso si riferirebbe al previgente P.R.G. (depositato come all. 14 - doc. 11, fascicolo del Comune di primo grado)
Il motivo è inammissibile.
Preliminarmente, il Collegio ritiene necessario ricostruire brevemente le coordinate normative e giurisprudenziali in materia di vizio revocatorio.
L'art. 106 del c.p.a. prevede che, "salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile".
A sua volta, il citato art. 395, c.p.c., prevede, tra i casi di revocazione quello in cui (n. 4) "la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare."
La giurisprudenza del Consiglio di Stato e quella della Corte di Cassazione hanno univocamente individuato le caratteristiche dell’errore di fatto revocatorio, che, ai sensi delle suindicate disposizioni, può consentire di rimettere in discussione il contenuto di una sentenza.
A tal riguardo è stato più volte ribadito che l’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi delle citate disposizioni normative, deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) dall’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) dall’essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
L’errore di fatto revocatorio si sostanzia, quindi, in una svista o abbaglio dei sensi che ha provocato l’errata percezione del contenuto degli atti del giudizio (ritualmente acquisiti agli atti di causa), determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dagli atti e documenti di causa: esso pertanto non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l’attività valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l’ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o abbaglio dei sensi (C.d.S., sez. III, 1° ottobre 2012, n. 5162; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587; 1 dicembre 2010, n. 8385).
Pertanto, mentre l'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale (senza coinvolgere la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento, così che rientrano nella nozione dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4 c.p.c.), i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo, C.d.S., sez. III, 24 maggio 2012, n. 3053), esso non ricorre nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione (che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall’ordinamento, C.d.S., sez. III, 8 ottobre 2012, n. 5212; sez. V, 26 marzo 2012, n. 1725; sez. VI, C.d.S., sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587; 15 maggio 2012, n. 2781; 16 settembre 2011, n. 5162; Cass. Civ., sez. I, 23 gennaio 2012, n. 836; sez. II, 31 marzo 2011, n. 7488).
Inoltre, l'errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche; esso è configurabile nell'attività preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento; in sostanza l'errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto a loro esistenza e a loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali(cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV, 14/06/2018, n. 3671; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018 n. 406; Id., sez. V, 25 ottobre 2017, n. 4928; Id., sez. V, 6 aprile 2017, n. 1610; Id., sez. V, 12 gennaio 2017 n. 56).
Alla stregua dei fondamentali principi suesposti, il motivo in esame deve essere dichiarato inammissibile.
Contrariamente a quanto ritenuto nel primo motivo di ricorso per revocazione, la decisione impugnata non è incorsa in un errore di fatto.
L’assunto della parte ricorrente è, infatti, smentito dalla mera lettura della intestazione del doc. 14, depositato in primo grado, dalla quale pianamente si ricava come esso sia uno stralcio del Piano delle Regole, derivante dalla variante del 2012, approvata 5 anni dopo l'approvazione del PIP risalente al 2007 (c.f.r. doc. 14 depositato dal Comune nel giudizio di primo grado in data 27 dicembre 2017).
Palesemente inammissibile è anche il secondo motivo di revocazione con il quale si assume che “il Giudice [abbia] equivocato la fase del procedimento del Piano, riconoscendo erroneamente ed in conseguenza al Comune una libertà nella discrezionalità delle scelte pianificatorie che in quella fase procedimentale non era configurabile, appunto sul falso presupposto che ci si trovasse in una fase precedente all’adozione (e che i ricorrenti facessero valere in giudizio la pretesa all’adozione del Piano attuativo)”.
Con esso, infatti, la parte ricorrente si limita a censurare l’anomalia del procedimento logico-giuridico di qualificazione logico-giuridica del materiale probatorio.
In ogni caso, il motivo è anche infondato, posto che dalla lettura della decisione impugnata emerge incontrovertibilmente la consapevolezza del Collegio di giudicare in ordine ad un Piano per gli insediamenti produttivi approvato, ma non convenzionato, come riscontrato alla pag. 8 della decisione di primo grado ove si legge che il “le attuali norme finanziarie, sopravvenute all’approvazione del P.I.P., hanno ridotto gli spazi di manovra e le risorse degli enti locali, rendendo difficili operazioni di espropriazione ed assegnazione”.
Per le ragioni complessivamente esposte il ricorso per revocazione deve dichiararsi inammissibile.
Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.000,00 (seimila), oltre accessori di legge, in favore del Comune di Dolzago.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
IG Furno, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG Furno | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO