Sentenza breve 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 10/03/2026, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01670/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00818/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 818 del 2026, proposto da
ENILIVE S.p.A., in qualità di mandataria di Eni S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Picone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI SAN SEBASTIANO AL VESUVIO, non costituito in giudizio;
nei confronti
RI LE E FIGLI S.a.s. di CE NN, rappresentata e difesa dall’Avv. RO TO, con domicilio eletto in Napoli al Centro Direzionale isola E/2 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione delle più idonee misure di tutela cautelare
a) dell’ordinanza del Comune di San Sebastiano al Vesuvio n. 8 (n. 82 del registro generale) del 24 novembre 2025, con cui è stata annullata in autotutela l’ordinanza n. 6 (n. 79 del registro generale) del 14 novembre 2025 ed è stata sospesa l’attività di distribuzione carburanti svolta presso l’impianto sito nel territorio comunale alla Via Matteotti n. 22, nonché della relativa nota di trasmissione del 24 novembre 2025 e dell’istanza di annullamento in autotutela del 20 novembre 2025 presentata dal legale della CE EL e Figli S.a.s. di CE NN;
b) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso, consequenziale e prodromico, laddove lesivo degli interessi della società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società controinteressata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. AR ELOL e uditi per le parti i difensori RT de IA su delega dell’Avv. Francesco Picone per la parte ricorrente e RO TO per la società controinteressata.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che sussistono le condizioni, nella presente sede cautelare, per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;
Premesso che:
- con l’odierno gravame, la VE S.p.A. espone quanto segue: i) è conferitaria, da parte di Eni S.p.A., del ramo di azienda denominato “Sustainable Mobility”, costituito da un complesso di beni mobili ed immobili comprensivo dell’impianto di distribuzione carburanti sito in San Sebastiano al Vesuvio alla Via Matteotti n. 22, condotto in forza di contratto di comodato e collegato contratto di fornitura carburanti dalla CE EL e Figli S.a.s. di CE NN (d’ora in seguito per brevità “CE AS”); ii) è mandataria con rappresentanza di Eni, con il compito di gestire in nome e per conto di tale società i pregressi rapporti instaurati con i terzi, ivi inclusi quelli in sede contenziosa; iii) a seguito di gravi violazioni degli impegni contrattualmente assunti, ivi incluso l’impegno di approvvigionamento in esclusiva presso Eni, nel 2020 avviava presso il Tribunale di Roma un giudizio civile, ancora pendente, contro la CE AS “avente ad oggetto l’accertamento della risoluzione di diritto del contratto di comodato del 23.11.2009 e del collegato contratto di fornitura e i conseguenti provvedimenti restitutori dell’impianto”; iv) nel frattempo, cessava nel mese di dicembre 2023 il contratto di locazione del suolo su cui insiste l’impianto di distribuzione carburanti, a seguito di disdetta formulata dai proprietari locatori Sig.ri EL CE e NN CE (in proprio e non in qualità di soci della CE AS), con la conseguenza che essa VE si vedeva costretta a dismettere l’impianto al fine di restituire ai legittimi proprietari “il terreno libero da persone e cose nonché da tracce di contaminazione ambientale”; v) a ciò seguivano la sua comunicazione di cessazione definitiva dell’attività di distribuzione carburanti del 3 luglio 2025 e l’ordinanza del Comune di San Sebastiano al Vesuvio n. 6 (n. 79 del registro generale) del 14 novembre 2025, con cui veniva dichiarata la decadenza dell’autorizzazione per la distribuzione di carburanti e veniva disposta la chiusura definitiva dell’impianto;
- illustrato il superiore quadro fattuale, la società ricorrente impugna l’ordinanza del Comune di San Sebastiano al Vesuvio n. 8 (n. 82 del registro generale) del 24 novembre 2025, con cui è stata annullata in autotutela la suddetta ordinanza n. 6 del 14 novembre 2025 ed è stata, comunque, sospesa l’attività di distribuzione carburanti svolta presso l’impianto in questione;
Rilevato, per una migliore comprensione dell’intera controversia, che i punti salienti della vicenda contenziosa possono essere così ricostruiti in base alle evidenze processuali:
- con decreto sindacale n. 23 del 2 aprile 1996, l’Agip-Petroli S.p.A. – a cui è attualmente subentrata, dopo svariati passaggi societari, la VE – era autorizzata all’esercizio dell’impianto di distribuzione carburanti in parola, con clausola di scadenza fissata a 18 anni dopo la sua emanazione, cioè al 2 aprile 2014;
- con decreto sindacale n. 1 del 23 gennaio 1998, si integrava il suddetto provvedimento autorizzatorio, prevedendo l’abolizione della clausola di scadenza e il potenziamento dell’impianto attraverso l’installazione di attrezzatura per il self-service pre-pagamento e la dotazione di 500 Kg di olii lubrificanti in confezioni sigillate;
- con missiva del 3 luglio 2025, pervenuta al protocollo del Comune di San Sebastiano al Vesuvio il successivo 7 luglio (registrata al n. 8677), la VE comunicava la cessazione definitiva dell’attività di distribuzione carburanti svolta presso l’impianto di Via Matteotti, a causa della perdita di disponibilità del suolo privato su cui quest’ultimo insisteva, dichiarando che non ricorrevano le condizioni per il subingresso di terzi nell’attività e che detta comunicazione equivaleva a rinuncia all’autorizzazione per l’esercizio dell’impianto, con conseguente pronuncia di decadenza ad opera dell’autorità comunale;
- dopo vari solleciti della diretta interessata, il Comune di San Sebastiano al Vesuvio emanava l’ordinanza n. 6 del 14 novembre 2025, avente il seguente tenore letterale (si riportano solo i passaggi significativi): “Evidenziato che: (…); 3) in data 13.10.2025 prot. n. 198942 perveniva, a mezzo Suap, comunicazione da parte dell’Avv. Roberto Savarese in nome e per conto della ditta CE EL e Figli s.a.s. che avanza richiesta di soprassedere dall’adozione dei provvedimenti richiesti dalla ditta ENILIVE; Ritenuto che l’attività di distribuzione carburanti non possa più essere esercitata per le ragioni evidenziate nelle comunicazioni da parte della società VE sopra riportate e considerato che le esigenze rappresentate dall’Avv. Roberto Savarese, (tese a evidenziare un pregiudizio di ordine patrimoniale) non appaiono idonee ex se a giustificare, anche solo per la pendenza di un contenzioso civile, il mantenimento in servizio di un impianto che, ad oggi, è privo dei necessari presupposti autorizzativi per espressa volontà della società ENILIVE (collaudo quindicinale); (…); DICHIARA la decadenza con decorrenza immediata del decreto sindacale n. 23 del 02.04.1996 di autorizzazione all’esercizio di distribuzione carburanti ubicato in questo Comune alla via Matteotti n. 22, in capo alla ditta Agip-Petroli S.p.A. trasferita a far data dall’11.01.2023 alla ditta ENILIVE S.p.A., e consequenzialmente (…) ORDINA 1) La chiusura definitiva dell’impianto di distribuzione carburanti sito in questo Comune alla via Matteotti n. 22. 2) La dismissione delle attrezzature ivi esistenti secondo i protocolli di legge e i relativi regolamenti applicabili in materia. 3) La bonifica delle aree così come previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s. m. e i..”;
- con istanza prodotta al protocollo del Comune di San Sebastiano il 20 novembre 2025 (registrata al n. 15356), il legale incaricato dalla CE AS, l’Avv. RO TO odierno difensore, chiedeva l’annullamento in autotutela della suddetta ordinanza n. 6/2025, evidenziando che il provvedimento autorizzatorio su cui questa andava ad incidere, ossia il decreto sindacale n. 23 del 2 aprile 1996, era già divenuto inefficace per decorrenza del suo periodo di validità, il che avrebbe determinato la carenza di oggetto della stessa ordinanza di decadenza, tanto vero che il decreto sindacale in questione sarebbe stato comunque sostituito dal successivo ed ancora vigente decreto sindacale n. 1 del 23 gennaio 1998, recante l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto senza limiti temporali;
- a questo punto, il Comune di San Sebastiano al Vesuvio riteneva di rideterminarsi sulla vicenda con la qui gravata ordinanza n. 8 del 24 novembre 2025, nella quale statuiva quanto segue (si riportano solo i passaggi significativi): “Evidenziato che: 1) da una prima lettura dei rilievi richiamati nella sopra citata nota prot. 15356/2025 dell’Avv. RO TO emergono elementi documentali e procedurali completamente sconosciuti alla scrivente Responsabile subentrata dall’01.10.2025; 2) da una prima e sommaria lettura di tali elementi citati e allegati all’istanza di annullamento in Autotutela prot. n. 15356 del 20.11.2025 appare evidente che tali documenti potrebbero determinare una sostanziale modifica del quadro procedimentale generale; 3) per tutto quanto sopra è necessario, quale atto dovuto, effettuare una nuova valutazione dell’intero procedimento e conseguentemente una nuova istruttoria; 4) resta comunque ferma la mancanza dei necessari presupposti autorizzativi, nella fattispecie il collaudo quindicinale dell’impianto di distribuzione carburanti oggetto della presente; (…); ORDINA 1) L’annullamento in autotutela dell’Ordinanza Dirigenziale n. 79 (alias n. 6, ndr.) del 14.11.2025 recante la “decadenza con decorrenza immediata del decreto sindacale n. 23 del 02.04.1996 di autorizzazione all’esercizio di distribuzione carburanti ubicato in questo Comune alla via Matteotti n. 22, in capo alla ditta Agip-Petroli S.p.A. trasferita a far data dall’11.01.2023 alla ditta ENILIVE S.p.A. e la conseguente chiusura definitiva e dismissione dell’impianto di distribuzione carburanti sito in questo Comune alla via Matteotti n. 22”, con efficacia retroattiva al momento della sua adozione; 2) Alla società ENILIVE S.p.A. la sospensione ad horas dell’attività di distribuzione carburanti dell’impianto sito in questo Comune alla via Matteotti n. 22, stante la mancanza del collaudo quindicinale necessario presupposto autorizzativo.”;
- infine, è bene precisare, sempre in punto di corretta ricostruzione fattuale, che, sebbene nella parte motiva dell’ordinanza n. 8/2025 venga richiamato il potere di revoca in autotutela contemplato dall’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, in realtà l’amministrazione comunale ha inteso esercitare nello specifico il diverso potere di annullamento in autotutela di cui al successivo art. 21-nonies: ne sono indici inconfutabili sia l’aver disposto espressamente “l’annullamento in autotutela” sia l’efficacia retroattiva attribuita all’effetto di rimozione del provvedimento di primo grado, tipica delle misure incidenti sull’atto piuttosto che, come nel caso della revoca, sul rapporto da esso discendente;
Rilevato, in via preliminare, che:
- va scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa della CE AS, che trae linfa dall’argomento che parte ricorrente non avrebbe alcun interesse a contestare l’ordinanza n. 8/2025, atteso che il suo annullamento giurisdizionale non potrebbe mai far decadere un provvedimento autorizzatorio, quale il decreto sindacale n. 23/1996, ormai definitivamente inefficace perché scaduto, mentre, d’altro canto, anche nel caso in cui si verificasse detto annullamento, l’attività di distribuzione carburanti continuerebbe ad essere assentita in forza del decreto sindacale n. 1/1998, che ha sostituito quello del 1996;
- l’eccezione va disattesa, giacché, come chiarito nella superiore ricostruzione dei fatti controversi, il decreto sindacale n. 1/1998 ha integrato, e non sostituito, il decreto sindacale n. 23/1996, determinando la sua ultrattività oltre il termine iniziale di scadenza. Ne deriva non solo che il decreto sindacale n. 23/1996 ha avuto vigenza fino a quando ne è stata dichiarata la decadenza con l’ordinanza n. 6/2025, ma anche che la sua decadenza non può non influire, in termini di efficacia caducante, sul connesso decreto sindacale n. 1/1998 che ne completa la portata precettiva e che, pertanto, si atteggia ad atto strettamente consequenziale;
Considerato che:
- palesemente fondate sono le censure con cui la società ricorrente lamenta, nei tre motivi di gravame articolati avverso l’ordinanza n. 8/2025, la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per mancata esternazione dei profili di illegittimità da cui sarebbe interessata l’ordinanza n. 6/2025, la violazione del giusto procedimento di legge per indebita compressione degli effetti di una rinuncia ad un atto autorizzativo di attività private e la violazione dell’art. 7, sempre della legge n. 241/1990, per mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento di autotutela;
- infatti, il Collegio, con riguardo a ciascuno degli aspetti oggetto di critica, ha modo di osservare in via dirimente quanto segue: 1) come risulta dalla superiore ricostruzione fattuale, nella parte motiva dell’ordinanza n. 8/2025 non si fa alcun cenno al vizio di legittimità da cui sarebbe inficiata l’ordinanza n. 6/2025, ma si fa riferimento solo alla necessità di ulteriori approfondimenti istruttori alla luce di una possibile “sostanziale modifica del quadro procedimentale generale”. In altri termini, non si individua lo specifico vizio, ma ci si determina per l’autoannullamento del provvedimento decadenziale in vista di una rinnovata valutazione dell’intera vicenda procedimentale, il che comporta un’evidente cattiva applicazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il quale richiede per l’intervento in autotutela che il provvedimento da rimuovere sia illegittimo, cioè affetto da incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere; 2) sotto altro angolo visuale, balza agli occhi la violazione del giusto procedimento di legge, atteso che l’amministrazione comunale, attraverso l’annullamento in autotutela dell’ordinanza n. 6/2025, ha inteso sostanzialmente denegare alla VE la facoltà di rinunciare ad un atto autorizzativo, quale il decreto sindacale n. 23/1996 in tema di attività di distribuzione carburanti, ampliativo della sua sfera giuridica e, quindi, liberamente disponibile in termini di efficacia da parte di essa beneficiaria. Invero, l’autorizzazione, in quanto provvedimento che accresce il patrimonio giuridico dell’interessato, è pacificamente ritenuta suscettibile di rinuncia, la quale non implica anche la dismissione del diritto autorizzato o del sottostante interesse legittimo, essendo limitata soltanto al singolo provvedimento amministrativo, con conseguente facoltà, per lo stesso interessato, di richiedere una nuova autorizzazione per l’esercizio del suo diritto in futuro (cfr. TAR Sardegna, Sez. I, 11 novembre 2024 n. 789). Più nel dettaglio, giova richiamare quanto condivisibilmente puntualizzato dal massimo giudice amministrativo in materia di rinuncia al procedimento e/o al provvedimento amministrativo, cui diffusamente si rimanda a completamento della presente esposizione: “Come noto, nel nostro ordinamento manca una disciplina generale della rinuncia in ragione della scelta del legislatore di regolamentarne gli effetti in relazione a singole fattispecie (si pensi alla rinunzia al fondo servente ex art.1070 c.c., alla comunione del muro ex art.882 c.c., alla quota di cosa comune ex art. 1104 c.c., alle garanzie del debito ex artt. 1238 e 1240 c.c., al legato, ex artt. 649 e 650 c.c., all’eredità ex artt. 478, 519, 520, 521, 524, 525, 526, all’ipoteca ex artt. 2878, 2879 e 2899 c.c., all’enfiteusi ex art.963 c.c., al mandato ex artt. 1722 e 1727 c.c., alla rinunzia ai diritti del prestatore di lavoro ex artt. 2113 c.c., alla rinuncia preventiva alla revocazione della donazione ex art. 806 c.c., alla remissione del debito ex art.1236 c.c.). Tuttavia, costituisce opinione diffusa ritenere che le disposizioni contemplanti la rinuncia con riguardo a specifiche fattispecie, se complessivamente valutate, sarebbero indicative della sussistenza di un generale istituto dismissivo costituente presupposto indefettibile per la coerenza della loro disciplina con i principi fondamentali inerenti alla riconosciuta capacità di disporre delle situazioni giuridiche soggettive non indisponibili. Il che implica la considerazione della rinuncia quale istituto generale di natura estintiva del diritto rinunciato consistente in un atto di manifestazione della volontà di non volere più disporre o godere di un diritto del quale si è titolari. Con la rinuncia, infatti, il titolare del diritto manifesta, in modo inequivoco, la volontà di non volere più profittare delle facoltà riconosciutegli dal diritto stesso, ponendo, così, in essere un vero e proprio atto dismissivo del diritto dalla propria sfera giuridica personale. Ne consegue che la rinuncia, in quanto atto dismissivo di una certa situazione giuridica soggettiva dalla sfera giuridica di colui il quale ne sia titolare, postula la disponibilità della situazione stessa che, come noto, se può costituire una peculiarità propria dei diritti soggettivi (riscontrabile in linea di massima, salvo casi eccezionali in cui siano coinvolti interessi altrui o superindividuali o pubblici) non lo è, del pari, anche degli interessi legittimi, in ragione della loro strumentale e funzionale connessione con l’esercizio di poteri pubblici. Ed invero, l’interesse legittimo è dalla giurisprudenza ritenuta la posizione di vantaggio attribuita ad un soggetto dall'ordinamento in ordine ad un bene dipendente da un potere amministrativo e consistente nella possibilità di influire sull'esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione o la difesa della pretesa all'utilità (Consiglio di Stato sez. IV, 30/07/2020, n.4847). L’interesse legittimo, quindi, si identifica nella situazione in cui versa il destinatario di un provvedimento, o il soggetto che comunque riveste una posizione differenziata e di qualificato interesse rispetto allo stesso, emanato da una pubblica amministrazione nell'esercizio del potere pubblico o, anche prima dell'adozione dell'atto, il soggetto che entra in un rapporto giuridicamente qualificato con l'esercizio della funzione amministrativa (Consiglio di Stato sez. IV, 30/07/2020, n. 4847). Pertanto, gli interessi legittimi, in quanto ontologicamente collegati all’esercizio del potere pubblico, costituiscono posizioni tendenzialmente indisponibili (Consiglio di Stato, sez. IV, 14 aprile 2020 n. 2384). Se, infatti, la finalità degli stessi può rinvenirsi nell’aspirazione al mantenimento o al conseguimento di un certo bene della vita dipendente da poteri pubblici, è innegabile che l’indisponibilità caratterizzante questi ultimi si rifletta anche sulle situazioni giuridiche tendenti ad incidere sugli stessi. Donde, la conclusione secondo cui se l’interesse legittimo è una situazione giuridica soggettiva tendenzialmente indisponibile, la rinuncia dovrebbe, in tesi, ritenersi inammissibile. Il che, però, induce l’interprete a verificare se l’operatività della rinuncia sia sempre esclusa o, se, invece, sussistano ipotesi in cui possa ammettersi a fronte di uno specifico atto che costituisca estrinsecazione ed esercizio dell’interesse legittimo, come, per quanto ad esempio di interesse in questa sede, l’istanza di avvio di un procedimento amministrativo. La questione, infatti, assume rilevanza poiché ripropone in un’ottica procedimentale la medesima distinzione, in chiave processuale, esistente tra la rinuncia al diritto, la rinuncia all’azione e la rinuncia agli atti. Ed invero, la rinuncia agli atti di cui all’art.306 c.p.c. si distingue dalla rinunzia all’azione, poiché, pur implicando l’estinzione del processo, non preclude all’interessato la futura riproposizione della medesima domanda in un secondo momento, sebbene, secondo quanto previsto dall’art. 2945 co.3 c.c., il tempo in cui è stato celebrato il giudizio poi dichiarato estinto debba computarsi a partire dal relativo atto introduttivo ai fini della prescrizione, non valendo l’effetto sospensivo sancito dall’art. 2945 co.2 c.c.. La rinunzia all’azione, invece, preclude proprio la successiva riproposizione della domanda poiché si traduce in una rinuncia alla tutela giurisdizionale del diritto, senza, però, determinare anche un effetto dismissivo del diritto stesso che, infatti, rimanendo in capo al suo titolare, legittima, comunque, il suo soddisfacimento in via extragiudiziale. Pertanto, può affermarsi che: 1) la rinuncia agli atti processuali estingue il processo, consente la futura riproposizione della medesima domanda giudiziale (salvo prescrizione nelle more maturata) e non implica la perdita della titolarità del diritto vantato; 2) la rinuncia all’azione estingue il processo, preclude la futura riproposizione della medesima domanda giudiziale ma non implica anche la perdita della titolarità del diritto vantato; 3) la rinuncia al diritto in corso di causa estingue il processo, preclude la futura riproposizione della medesima domanda giudiziale ed implica la perdita della titolarità del diritto vantato. La trasposizione in chiave procedimentale (sebbene con le precisazioni di seguito indicate) dei richiamati istituti di rilevanza processuale appare, in linea di principio, possibile in ragione di talune analogie sussistenti tra il procedimento amministrativo ed il processo dipendenti dall’essere entrambi esplicazione di un’attività autoritativa consistente nell’espletamento di una sequenza ordinata di atti contraddistinta dal rispetto del contraddittorio con le parti interessate e culminante con l’adozione di un atto conclusivo idoneo a definire il rapporto intercorrente tra le parti interessate. E così come il diritto garantisce, sul piano processuale, la facoltà di azione in giudizio, l’interesse legittimo, ancor prima sul piano procedimentale, assicura al suo titolare la riconosciuta facoltà di impulso e di partecipazione ad un peculiare procedimento amministrativo, onde instaurare con l’Autorità Amministrativa procedente un dialogo che, nel rispetto del principio del contraddittorio, preceda l’adozione del provvedimento conclusivo e possa costituire occasione per esporre ragioni di diritto e circostanze di fatto idonee ad influire sull’esercizio di un potere pubblico destinato ad incidere su un bene della vita rispetto al quale il privato manifesti un suo interesse di tipo pretensivo o conservativo. Il che induce a cogliere anche in relazione agli interessi legittimi una scissione tra titolarità della situazione giuridica soggettiva in sé considerata e gli atti tramite i quali la medesima si estrinseca, in quanto espressione di una delle molteplici facoltà riconosciute al titolare. Se, infatti, in linea di principio l’atto costituisce estrinsecazione dell’esercizio di una facoltà insita ad un diritto, la rinuncia all’atto non equivale di per sé a rinuncia al diritto, manifestandosi soltanto la volontà di rinunciare a quella peculiare modalità di esercizio del diritto, senza pregiudicarne anche tutte le altre ancora possibili, in quanto consentite dal complesso delle facoltà costituenti il contenuto del diritto stesso. Analogamente, la rinuncia ad una delle facoltà riconosciute al titolare di un interesse legittimo non costituisce rinuncia all’interesse legittimo stesso, traducendosi soltanto in un atto di manifestazione della volontà di non proseguire nell’intento di conseguire o tutelare un certo bene della vita rispettivamente dipendente o potenzialmente destinato ad essere pregiudicato dall’esercizio di un determinato potere pubblico. Se, infatti, la legittimazione, intesa quale titolarità, dell’interesse legittimo è irrinunciabile per le ragioni anzidette, non lo sono del pari le facoltà insite all’interesse legittimo stesso, ossia le modalità di tutela consentite dall’ordinamento, essendo rimessa alla scelta del titolare l’esercizio di talune soltanto di esse o di tutte o di nessuna, come anche la scelta di non insistere nella modalità di tutela già attivata, essendo ammissibile un ripensamento in ragione della connaturale libertà di decidere se difendere o meno la propria sfera giuridica. E poiché le istanze volte ad ottenere provvedimenti ampliativi, come le autorizzazioni o le concessioni, costituiscono modalità di tutela elettiva dell’interesse legittimo pretensivo di cui è titolare l’istante, il relativo procedimento amministrativo attivato dall’Amministrazione su impulso dell’interessato è da quest’ultimo rinunciabile, in quanto attività autoritativa scaturente dall’esercizio di una facoltà del richiedente presupponente la persistenza di un suo concreto ed attuale interesse alla decisione al punto da condizionare la prosecuzione e l’esito dell’attività procedimentale in caso di sopravvenuta carenza per qualsivoglia motivo, dovendo, infatti, in queste ipotesi arrestarsi il procedimento e dichiararsene l’improcedibilità per carenza del suo indefettibile presupposto, ossia la ragione costituente fondamento dell’atto introduttivo del privato. Il complesso tema della rinuncia al procedimento coinvolge anche la connessa questione della rinuncia al provvedimento ampliativo. La questione si presenta, spesso, nei settori interdisciplinari in cui il potere dell’Amministrazione intercetta anche diritti soggettivi, come ad esempio, nel caso dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dell’interessato, e, in particolare, delle autorizzazioni. L’autorizzazione, infatti, è un provvedimento amministrativo preordinato al superamento di un limite ostativo all’esercizio di un diritto di cui l’interessato è già titolare e che l’ordinamento ritiene necessario sottoporre ad un preventivo controllo, onde evitare condotte potenzialmente lesive di interessi pubblici. Pertanto, in quanto atto di natura accessoria rispetto al diritto di cui consente l’esercizio, l’autorizzazione segue le sorti del diritto che autorizza, divenendo inefficace in caso di sopravvenuta estinzione del diritto autorizzato, al pari di quanto avviene, sul piano civilistico, nel rapporto tra il credito garantito e le relative garanzie, non potendo queste ultime continuare ad esistere in assenza o in caso di estinzione del primo. Tuttavia occorre distinguere la rinuncia al diritto autorizzato dalla rinuncia all’autorizzazione all’esercizio del diritto. Ed invero, la rinuncia al diritto autorizzato non consente più all’interessato l’esercizio di quella specifica attività, neanche qualora si intendesse chiedere in futuro una nuova autorizzazione, poiché l’effetto dismissivo conseguente coinvolge il diritto stesso nella sua interezza considerato, determinando a monte la carenza di un presupposto fondamentale per l’espletamento dell’attività di riferimento, quale appunto la legittimazione a richiedere presupponente l’esistenza e la titolarità del diritto da autorizzare. Diversamente, la rinuncia all’autorizzazione non implica anche la rinuncia al diritto autorizzato, essendo soltanto limitata al provvedimento amministrativo. Di conseguenza, l’interessato conserva la facoltà di richiedere una nuova autorizzazione per l’esercizio del suo diritto in futuro. Al riguardo, occorre precisare che l’autorizzazione, in quanto provvedimento ampliativo della sfera giuridica dell’interessato, è pacificamente ritenuta dalla giurisprudenza suscettibile di rinuncia (tra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 11 gennaio 2021, n. 349; Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 09/10/2017, n. 427; Consiglio di Stato, sez. V, 12/06/1995, n. 894). Per cui, qualora non intenda proseguire o intraprendere l’attività già autorizzata, l’interessato può rinunciare all’autorizzazione soltanto, rendendola così inefficace e riservandosi la possibilità di riprendere o esercitare l’attività precedentemente autorizzata in virtù di una ulteriore, nuova e specifica autorizzazione. Se, dunque, è ammissibile la rinuncia ad un’autorizzazione già rilasciata, deve, simmetricamente, ritenersi possibile rinunciare anche ad un procedimento intrapreso su istanza di parte per il rilascio di un’autorizzazione richiesta ma ancora non concessa, rientrando, infatti, nella facoltà dell’istante implicitamente insistere sull’istanza presentata o, con atto espresso, rinunciarvi prima che l’Amministrazione si pronunci sulla stessa.” (così Consiglio di Stato, Sez. VII, 16 agosto 2023 n. 7767); 3) da ultimo, la gravata ordinanza n. 8/2025 è censurabile anche sul piano procedimentale, poiché la VE non ha ricevuto alcuna comunicazione di avvio del procedimento che ha condotto all’annullamento dell’ordinanza decadenziale n. 6/2025: invero l’autorità amministrativa, che intenda esercitare i poteri di autotutela previsti dalla legge sul procedimento amministrativo, deve inviare all’interessato la comunicazione di avvio del procedimento, potendo questi subire un pregiudizio da tale esercizio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 31 gennaio 2025 n. 762; Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 marzo 2022 n. 2376; TAR Sicilia Palermo, Sez. III, 22 ottobre 2024 n. 2894; TAR Campania Napoli, Sez. II, 24 ottobre 2022 n. 2789). Tale omissione procedimentale, alla luce di quanto esposto ai punti precedenti, assume anch’essa portata invalidante ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, giacché il contraddittorio procedimentale avrebbe sicuramente potuto influire sull’assetto sostanziale definito con il provvedimento finale;
Considerato per converso, quanto alle difese della CE AS, che:
- non convince l’obiezione con cui si sostiene che le ragioni di illegittimità dell’ordinanza n. 6/2025 erano agevolmente ritraibili per relationem dall’istanza di annullamento in autotutela prot. n. 15356/2025, richiamata nell’ordinanza n. 8/2025, dal momento che è mancata, nello specifico, l’autonoma valutazione critica di tale istanza privatistica da parte dell’autorità comunale, la quale si è limitata, invece, a prospettare la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori senza prendere una chiara posizione sull’argomento dei vizi ivi denunciati;
- né è persuasiva l’obiezione secondo la quale la rinuncia all’autorizzazione di cui al decreto sindacale n. 23/1996 non avrebbe potuto impedire all’amministrazione comunale di verificare che si trattasse di un titolo non più valido ed efficace, con conseguente impossibilità di pronunciare la decadenza di un atto ampliativo scaduto. Difatti, vale riportarsi a quanto già sopra osservato sull’ultrattività del decreto sindacale in parola ad opera del successivo decreto sindacale n. 1/1998;
- infine, va disattesa anche l’eccezione di non necessità della comunicazione di avvio del procedimento per il carattere di urgenza intrinseca del provvedimento di autotutela e per l’esito vincolato dello stesso, non evincendosi nel testo dell’ordinanza n. 8/2025 particolari motivi di urgenza ed attesa la connotazione tipicamente discrezionale di ogni annullamento officioso, che, come visto, richiede di norma il coinvolgimento in contraddittorio del privato interessato;
Ritenuto, in conclusione, che:
- assorbite le rimanenti censure meno invasive qui non esaminate, l’odierno ricorso va accolto con riguardo agli scrutinati profili di illegittimità, con la conseguenza che l’impugnata ordinanza comunale n. 8 (n. 82 del registro generale) del 24 novembre 2025 merita di essere annullata per violazione del giusto procedimento di legge e per violazione degli artt. 7 e 21-nonies della legge n. 241/1990. Ne discende, a cascata, la reviviscenza della precedente ordinanza comunale n. 6 (n. 79 del registro generale) del 14 novembre 2025, con cui è stata dichiarata, nei confronti della VE, la decadenza dell’autorizzazione per la distribuzione di carburanti ed è stata disposta la chiusura definitiva dell’impianto di Via Matteotti n. 22.
- sussistono i presupposti di legge, in virtù della complessità della vicenda contenziosa e dell’assetto dei contrapposti interessi, per disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali, ad eccezione del contributo unificato, il cui importo deve essere rifuso in favore della società ricorrente a cura del Comune di San Sebastiano al Vesuvio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla la gravata ordinanza comunale n. 8 (n. 82 del registro generale) del 24 novembre 2025.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, il cui importo deve essere rifuso in favore della società ricorrente a cura del Comune di San Sebastiano al Vesuvio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO AR RI, Presidente
AR ELOL, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ELOL | LO AR RI |
IL SEGRETARIO