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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/06/2025, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 8003/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8003/2022 del ruolo generale affari contenziosi civili avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2194/2022 promossa da
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabina Zullo e Roberta Sandri
del foro di Trento, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Trento, via Calepina, 75,
ATTRICE OPPONENTE
contro
(CF. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. Francesco Buffoli del Foro di Brescia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Brescia, Villaggio Sereno, Trav XVI, n. 45,
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2194/2022.
Causa trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale d'udienza del 13.2.2025.
pagina 1 di 9 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.05.2022 la società premesso di essere cessionaria del CP_1
credito vantato dalla società nei confronti della società , Controparte_2 Parte_1
dell'importo di € 32.307,96, preteso in forza dei contratti di consulenza stipulati tra la cedente
[...]
e la cliente chiedeva al Tribunale di Brescia di ingiungere a CP_2 Parte_1
quest'ultima il pagamento in proprio favore della predetta somma, oltre accessori e spese.
A tal fine, esponeva che: nel corso dell'anno 2013, erano stati stipulati quattro contratti di consulenza fra e aventi ad oggetto la verifica di anomalie bancarie e CP_2 Parte_1
afferenti rapporti intrattenuti fra il e svariati istituti di credito;
tutti i contratti Parte_1
C prevedevano alla clausola 7 l'obbligo a carico della cliente di corrispondere alla consulente , a titolo
C di penale, una somma pari al 15 % dell'importo risultante dalle perizie econometriche redatte da ,
per il caso in cui la cliente rinunciasse ad avviare il giudizio per il recupero del credito;
le perizie
C redatte da in forza dei contratti di consulenza determinavano l'esistenza di un credito complessivo a favore del nei confronti degli istituti bancari di € 215.386,40; a seguito della Parte_1
C comunicazione del gennaio 2021 inviata da , il dichiarava di rinunciare ad Parte_1
avviare il giudizio per il recupero del proprio credito;
pertanto, sussisteva il presupposto per l'applicazione della penale di cui alla clausola 7) e il conseguente diritto di credito della consulente JD
e, per essa, della cessionaria ricorrente dell'importo di € 32.307,96. CP_1
In data 26.5.2022 il Tribunale di Brescia pronunciava il decreto ingiuntivo n. 2194/2022.
Avverso tale decreto, ha proposto opposizione eccependo preliminarmente il Parte_1
difetto di legittimazione attiva della ricorrente, per mancata allegazione e prova della cessione del credito e deducendo nel merito che: la clausola 7) invocata dalla ricorrente era nulla per genericità
dell'ammontare della penale, non determinato né determinabile;
i contratti di consulenza erano comunque annullabili per errore e/o dolo poiché erano stato sottoscritti dal legale rappresentante della
C società attrice a seguito di errore prospettato dal rappresentante della che mai aveva informato la pagina 2 di 9 cliente dei costi e dei rischi dell'operazione finanziaria prospettata;
l'importo della penale era comunque eccessivo e andava ridotto ad equità dal giudice.
Tutto ciò premesso l'attrice ha chiesto, previo rigetto dell'istanza di provvisoria esecuzione, la revoca del decreto con il favore delle spese.
Si è costituita la convenuta opposta, contestando tutto quanto dedotto dall'attrice sia in via preliminare che nel merito e deducendo che: la cessione del credito era stata comunicata fin dal novembre 2017, di talché sussisteva la legittimazione della convenuta;
il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso anche nei confronti del socio accomandatario che non aveva fatto opposizione;
i Parte_1
motivi di merito erano del tutto infondati, poiché la clausola penale era assolutamente determinata e valida e nessun errore o dolo aveva viziato la manifestazione di volontà della cliente;
infine, l'importo della penale non era manifestamente eccessivo, se rapportato al valore dei contratti di consulenza.
Ha concluso per la concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
Il Giudice, respinta l'istanza di provvisoria esecuzione, ha assegnato alle parti il termine per il deposito delle memorie di rito.
Successivamente, ritenuta la causa matura sulla base dei documenti prodotti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di provvedere all'esame dei motivi di opposizione è opportuno ricostruire i rapporti negoziali posti alla base del credito oggetto di ingiunzione.
Si tratta, precisamente, dei seguenti contratti di consulenza allegati al ricorso monitorio:
1) Contratto del 03.03.2014 avente ad oggetto l'analisi econometrica dei rapporti bancari intrattenuti dalla cliente con gli istituiti di credito ED Parte_1
Banca (c/c n 4463599) e Banca EN (c/c 15560.00) (doc. 1);
2) Contratto del 01.10.2013 avente ad oggetto l'analisi econometrica dei rapporti bancari pagina 3 di 9 intrattenuti dalla cliente con l'istituto Bancario Parte_1 CP_3
(mutuo ipotecario n. 9295-5919 e mutuo ipotecario n. 6892-3963) (doc. 2);
3) Contratto del 27.11.2013 avente ad oggetto l'analisi econometrica dei rapporti bancari intrattenuti dalla cliente e l'istituto bancario Banca RE Parte_1
di Verona (mutuo ipotecario n. 10207-2008) (doc. 3); in relazione a tale contratto di consulenza si rappresenta sin da ora che viene indicato nel frontespizio anche il rapporto bancario relativo al mutuo ipotecario n. 6892-3963, già oggetto del precedente contratto di consulenza di cui al sub. 2, indicazione non ripetuta nel proseguo del contatto, in particolare nell'allegato doc.
“analisi mutui/finanziamenti/leasing”, di tal che l'indicazione del frontespizio è da reputarsi erronea;
4) Contatto del 01.10.2013 avente ad oggetto l'analisi econometrica dei rapporti bancari intrattenuti dalla cliente e l'istituto bancario Banca popolare Parte_1
di Verona (c/c n. 10090) (doc. 4).
Tutti i documenti negoziali riportano la clausola 7 invocata dalla creditrice la quale così dispone “Nel
caso in cui il cliente rinunciasse a servirsi dell'operato di e o CP_2 Controparte_4
impedisse alle medesime la gestione o la trattativa necessaria per il recupero stragiudiziale/giudiziale
o decidesse di utilizzare autonomamente la IA , rinuncia a qualsiasi contestazione in Parte_2
merito alla stessa e si impegna sin da ora a riconoscere a la somma pari a Controparte_4
quindici percento (15%) + IVA dell'importo periziato, indipendentemente dagli esiti futuri”.
Solo relativamente al contratto del 03.03.2014 (doc. 1) la clausola prevede anche l'espressione “entro il
termine otto (8) mesi dalla firma del presente contratto”, non inserita negli altri contratti.
Tano premesso, si osserva che tutti i contatti risultano sottoscritti, dal lato della società di consulenza,
per conto sia della sia della iò si evince dall'ultima pagina CP_2 Controparte_4
dei documenti negoziali, che risulta sottoscritta in calce da tutte la parti con l'indicazione della
C denominazione di entrambe le società del gruppo , della partita iva di entrambe, del relativo capitale pagina 4 di 9 sociale e della sede legale.
Del resto, anche l'intestazione di tutti i contratti è duplice, come si evince dal doppio logo apposto nella parte alta di tutti i fogli contrattuali e precisamente il logo e il logo CP_2 [...]
”. CP_4
Può quindi affermarsi, senza ombra di dubbio, che i contatti di consulenza siano stati firmati ab
origine, oltre che dalla cliente anche dalle due società di Parte_1
consulenza, ovvero e CP_2 Controparte_4
La stessa clausola penale di cui all'art 7, azionata dalla odierna convenuta, menziona entrambe le società quali beneficiarie del pagamento della penale;
allo stesso modo, tutte le clausole contrattuali menzionano entrambe le società quali soggetti direttamente obbligati all'adempimento delle prestazioni dedotte nel contatto.
Così individuati i soggetti vincolati nei contatti di consulenza di cui si discute, è evidente come del tutto irrilevante sia la contestazione svolta dall'opponente in merito all'invalidità/inefficacia della prima cessione di credito, ovvero della cessione intervenuta in data 27.11.2017 (doc 16) fra
[...]
(cedente) e (cessionaria). Ciò in quanto, come sopra CP_4 Controparte_5
rilevato, entrambe le società erano già ab origine creditrici del e con tale Parte_1
scrittura, fermo il rapporto esterno con il debitore ceduto, esse intesero unicamente regolare i loro rapporti interni.
In ogni caso, deve ritenersi che con la notifica eseguita a mezzo PEC del 19.05.2022, nei confronti del debitore ceduto (doc. 12), quest'ultimo ha avuto contezza della scrittura privata Parte_1
del 27.04.2022, allegata alla pec, nella quale, al punto 2 delle premesse, si menziona anche la precedente cessione intervenuta in data 27.11.2017, con evidente assolvimento dell'onere di notifica.
Infine, con la domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio e, precisamente, con la comparsa di costituzione dell'odierna convenuta opposta (nella quale vengono menzionati tutti i pregressi rapporti di cessione), la suddetta cessione deve essere considerata ritualmente notificata al debitore ceduto con pagina 5 di 9 ogni conseguente effetto di legge.
Quanto poi alla seconda cessione di credito, intervenuta con scrittura privata del 27.04.2022 fra
[...]
(cedente) e (cessionaria) (doc. 11), nessun vizio di nullità o di CP_5 CP_1
inefficacia è rilevabile essendo la scrittura debitamente sottoscritta da entrambe le parti ed essendo i crediti ceduti specificamente individuati con l'indicazione delle date di stipula dei singoli contratti.
Sulla scorta di tali considerazioni deve ritenersi che la società cessionaria dei crediti indicati CP_1
in tale ultima cessione, sia pienamente legittimata ad agire per il recupero degli stessi.
L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva va pertanto rigettata.
Nel merito, l'opposizione è fondata.
Va dichiarata la nullità parziale della clausola 7, posta a fondamento del credito e per il resto va dichiarato il difetto di prova del credito.
Come evincibile dal testo della pattuizione, le parti, in essa, hanno inteso concordare il pagamento di una somma a titolo di penale per il caso in cui si verifichino tre situazioni fra loro alternative e,
precisamente nel caso in cui il cliente:
a) “rinunciasse a servirsi dell'operato di e;
CP_2 Controparte_4
b) “impedisse alle medesime la gestione o la trattativa necessaria per il recupero
stragiudiziale/giudiziale”;
c) “decidesse di utilizzare autonomamente la IA Econometrica”.
La pattuizione sub a) è nulla per indeterminatezza dell'oggetto.
L'espressione “rinunciasse a servirsi dell'operato” non è, di fatti, indicativa di una specifica prestazione posta a carico del cliente, essendo il termine “operato” del tutto indeterminato e neppure determinabile con il richiamo ad altre pattuizioni contrattuali.
In particolare, non si vede quale “ulteriore operato” potesse essere esigibile (e, quindi, rinunciabile) dal cliente nei confronti dei due consulenti una volta che questi due avessero redatto, e poi trasmesso, la loro perizia. Neppure si fa riferimento agli altri obblighi specifici posti a carico del cliente, quale ad pagina 6 di 9 esempio quello di avvalersi di professionisti per il recupero del credito, obbligo disciplinato da altra clausola (art. 8). Pertanto, una volta redatta la perizia da parte della consulente e pagato il corrispettivo da parte della cliente (circostanza pacifica in causa), nessuna altra prestazione specifica risulta determinata né determinabile come riconducibile all'espressione utilizzata dalla prima parte della clausola in esame.
La clausola 7 va dunque dichiarata nulla in parte qua.
Quanto alle altre due condizioni (sub. b) e c) convenzionalmente stabilite per l'operatività della penale,
deve rilevarsi l'assoluto difetto di prova.
Va premesso che incombe sul creditore che agisca per il pagamento della penale l'onere di dimostrare l'esistenza dei presupposti per l'applicabilità della clausola invocata.
Invero, come previsto dall'art. 1382 c.c., la clausola penale svolge la funzione di esonerare il creditore dall'onere di provare il danno, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, rispetto alle prestazioni convenute nel contratto tra le parti.
In tal modo, l'azione per il pagamento della penale si differenzia dall'azione di risarcimento poiché,
essendo preventivato il danno nel suo ammontare, questo viene limitato ad una determinata somma,
salvo che le parti non abbiano previsto il maggior danno, e non deve per l'appunto essere provato.
Tuttavia, è necessario che ci sia stato un inadempimento ovvero un ritardo nell'inadempimento se la clausola penale sia stata prevista anche o solo per quest'ultimo.
L'esonero dalla prova del danno non esonera, infatti, la parte attrice dalla prova dell'inadempimento che è il suo presupposto, dal momento che l'accordo tra le parti non è qualificabile come contratto a prestazioni corrispettive (al quale, soltanto, si applica il noto orientamento giurisprudenziale delle
Sezioni Unite n. 13533/2001).
Orbene, in tema di ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso in esame, venendo all'analisi del presupposto sub b), parte convenuta non ha dimostrato e pagina 7 di 9 prima ancora specificamente allegato, le circostanze secondo le quali la cliente (odierna attrice)
avrebbe “impedito” alla consulente la gestione o la trattativa per il recupero del credito.
Non risultano dedotti specifici comportamenti concreti, di ostacolo allo svolgimento delle suddette attività, che possano essere considerati inadempimento, tenuto conto anche del notevole lasso di tempo trascorso fra la data di stipula dell'ultimo contratto di consulenza (2014) e la prima diffida di pagamento (gennaio 2021).
Un simile intervallo di tempo rende del tutto ragionevole e non qualificabile come inadempimento, la comunicazione trasmessa a gennaio 2021 con la quale la cliente dichiarava di “non essere più
interessata ai servizi” della consulente, non potendosi ritenere che dopo sette anni dalla stipula del contratto senza che sia stata intrapresa alcuna azione giudiziale o stragiudiziale, permanga l'interesse del cliente a proseguire nel rapporto di consulenza.
Parimenti privo di prova è il presupposto di operatività della penale sopra indicato sub c).
Non è stato dimostrato (e neppure allegato) dalla convenuta l'utilizzo “autonomo” da parte della cliente della perizia econometrica ricevuta.
Non vi è allegazione, né prova del fatto che detta perizia sia stata utilizzata dal Parte_1
per intraprendere una controversia nei confronti degli istituti di credito, o per raggiungere accordo transattivo.
Neppure la convenuta ha fornito elementi di fatto presuntivi che potessero consentire al giudice di accertare (anche, eventualmente, mediante l'acquisizione di documenti non in possesso della parte) la sussistenza di una siile condotta.
In definitiva, nessun documento prodotto dalla convenuta opposta è idoneo a dimostrare le condotte che costituiscono i presupposti per l'applicazione della penale invocata, nè le istanze di prova orale (già
ritenute irrilevanti ai fini della decisione dal precedente giudice) sono state idonee allo scopo. Sul
punto, questo giudice non può che ribadire la natura documentale dei capitoli formulati dalla convenuta opposta ai punti 1, 2 e 4, e la natura generica e negativa del capitolo 3.
pagina 8 di 9 Conseguentemente, deve ritenersi che la creditrice, odierna convenuta, non abbia assolto l'onere probatorio su di essa incombente.
In definitiva, all'esito del giudizio, deve ritenersi che nessun credito possa essere riconosciuto nei confronti della convenuta opposta, con conseguente irrilevanza ed assorbimento delle eccezioni di annullamento del contratto e di manifesta eccessività della penale, formulate dall'attrice.
L'opposizione va dunque accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, parametri minimi per le fasi istruttoria e decisoria, attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la convenuta opposta a rifondere all'attrice opponente le spese di lite sostenute che liquida in
€ 286,00 per spese, € 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA di legge.
Brescia, 10.06.2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35,
comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8003/2022 del ruolo generale affari contenziosi civili avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2194/2022 promossa da
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabina Zullo e Roberta Sandri
del foro di Trento, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Trento, via Calepina, 75,
ATTRICE OPPONENTE
contro
(CF. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. Francesco Buffoli del Foro di Brescia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Brescia, Villaggio Sereno, Trav XVI, n. 45,
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2194/2022.
Causa trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale d'udienza del 13.2.2025.
pagina 1 di 9 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.05.2022 la società premesso di essere cessionaria del CP_1
credito vantato dalla società nei confronti della società , Controparte_2 Parte_1
dell'importo di € 32.307,96, preteso in forza dei contratti di consulenza stipulati tra la cedente
[...]
e la cliente chiedeva al Tribunale di Brescia di ingiungere a CP_2 Parte_1
quest'ultima il pagamento in proprio favore della predetta somma, oltre accessori e spese.
A tal fine, esponeva che: nel corso dell'anno 2013, erano stati stipulati quattro contratti di consulenza fra e aventi ad oggetto la verifica di anomalie bancarie e CP_2 Parte_1
afferenti rapporti intrattenuti fra il e svariati istituti di credito;
tutti i contratti Parte_1
C prevedevano alla clausola 7 l'obbligo a carico della cliente di corrispondere alla consulente , a titolo
C di penale, una somma pari al 15 % dell'importo risultante dalle perizie econometriche redatte da ,
per il caso in cui la cliente rinunciasse ad avviare il giudizio per il recupero del credito;
le perizie
C redatte da in forza dei contratti di consulenza determinavano l'esistenza di un credito complessivo a favore del nei confronti degli istituti bancari di € 215.386,40; a seguito della Parte_1
C comunicazione del gennaio 2021 inviata da , il dichiarava di rinunciare ad Parte_1
avviare il giudizio per il recupero del proprio credito;
pertanto, sussisteva il presupposto per l'applicazione della penale di cui alla clausola 7) e il conseguente diritto di credito della consulente JD
e, per essa, della cessionaria ricorrente dell'importo di € 32.307,96. CP_1
In data 26.5.2022 il Tribunale di Brescia pronunciava il decreto ingiuntivo n. 2194/2022.
Avverso tale decreto, ha proposto opposizione eccependo preliminarmente il Parte_1
difetto di legittimazione attiva della ricorrente, per mancata allegazione e prova della cessione del credito e deducendo nel merito che: la clausola 7) invocata dalla ricorrente era nulla per genericità
dell'ammontare della penale, non determinato né determinabile;
i contratti di consulenza erano comunque annullabili per errore e/o dolo poiché erano stato sottoscritti dal legale rappresentante della
C società attrice a seguito di errore prospettato dal rappresentante della che mai aveva informato la pagina 2 di 9 cliente dei costi e dei rischi dell'operazione finanziaria prospettata;
l'importo della penale era comunque eccessivo e andava ridotto ad equità dal giudice.
Tutto ciò premesso l'attrice ha chiesto, previo rigetto dell'istanza di provvisoria esecuzione, la revoca del decreto con il favore delle spese.
Si è costituita la convenuta opposta, contestando tutto quanto dedotto dall'attrice sia in via preliminare che nel merito e deducendo che: la cessione del credito era stata comunicata fin dal novembre 2017, di talché sussisteva la legittimazione della convenuta;
il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso anche nei confronti del socio accomandatario che non aveva fatto opposizione;
i Parte_1
motivi di merito erano del tutto infondati, poiché la clausola penale era assolutamente determinata e valida e nessun errore o dolo aveva viziato la manifestazione di volontà della cliente;
infine, l'importo della penale non era manifestamente eccessivo, se rapportato al valore dei contratti di consulenza.
Ha concluso per la concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
Il Giudice, respinta l'istanza di provvisoria esecuzione, ha assegnato alle parti il termine per il deposito delle memorie di rito.
Successivamente, ritenuta la causa matura sulla base dei documenti prodotti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di provvedere all'esame dei motivi di opposizione è opportuno ricostruire i rapporti negoziali posti alla base del credito oggetto di ingiunzione.
Si tratta, precisamente, dei seguenti contratti di consulenza allegati al ricorso monitorio:
1) Contratto del 03.03.2014 avente ad oggetto l'analisi econometrica dei rapporti bancari intrattenuti dalla cliente con gli istituiti di credito ED Parte_1
Banca (c/c n 4463599) e Banca EN (c/c 15560.00) (doc. 1);
2) Contratto del 01.10.2013 avente ad oggetto l'analisi econometrica dei rapporti bancari pagina 3 di 9 intrattenuti dalla cliente con l'istituto Bancario Parte_1 CP_3
(mutuo ipotecario n. 9295-5919 e mutuo ipotecario n. 6892-3963) (doc. 2);
3) Contratto del 27.11.2013 avente ad oggetto l'analisi econometrica dei rapporti bancari intrattenuti dalla cliente e l'istituto bancario Banca RE Parte_1
di Verona (mutuo ipotecario n. 10207-2008) (doc. 3); in relazione a tale contratto di consulenza si rappresenta sin da ora che viene indicato nel frontespizio anche il rapporto bancario relativo al mutuo ipotecario n. 6892-3963, già oggetto del precedente contratto di consulenza di cui al sub. 2, indicazione non ripetuta nel proseguo del contatto, in particolare nell'allegato doc.
“analisi mutui/finanziamenti/leasing”, di tal che l'indicazione del frontespizio è da reputarsi erronea;
4) Contatto del 01.10.2013 avente ad oggetto l'analisi econometrica dei rapporti bancari intrattenuti dalla cliente e l'istituto bancario Banca popolare Parte_1
di Verona (c/c n. 10090) (doc. 4).
Tutti i documenti negoziali riportano la clausola 7 invocata dalla creditrice la quale così dispone “Nel
caso in cui il cliente rinunciasse a servirsi dell'operato di e o CP_2 Controparte_4
impedisse alle medesime la gestione o la trattativa necessaria per il recupero stragiudiziale/giudiziale
o decidesse di utilizzare autonomamente la IA , rinuncia a qualsiasi contestazione in Parte_2
merito alla stessa e si impegna sin da ora a riconoscere a la somma pari a Controparte_4
quindici percento (15%) + IVA dell'importo periziato, indipendentemente dagli esiti futuri”.
Solo relativamente al contratto del 03.03.2014 (doc. 1) la clausola prevede anche l'espressione “entro il
termine otto (8) mesi dalla firma del presente contratto”, non inserita negli altri contratti.
Tano premesso, si osserva che tutti i contatti risultano sottoscritti, dal lato della società di consulenza,
per conto sia della sia della iò si evince dall'ultima pagina CP_2 Controparte_4
dei documenti negoziali, che risulta sottoscritta in calce da tutte la parti con l'indicazione della
C denominazione di entrambe le società del gruppo , della partita iva di entrambe, del relativo capitale pagina 4 di 9 sociale e della sede legale.
Del resto, anche l'intestazione di tutti i contratti è duplice, come si evince dal doppio logo apposto nella parte alta di tutti i fogli contrattuali e precisamente il logo e il logo CP_2 [...]
”. CP_4
Può quindi affermarsi, senza ombra di dubbio, che i contatti di consulenza siano stati firmati ab
origine, oltre che dalla cliente anche dalle due società di Parte_1
consulenza, ovvero e CP_2 Controparte_4
La stessa clausola penale di cui all'art 7, azionata dalla odierna convenuta, menziona entrambe le società quali beneficiarie del pagamento della penale;
allo stesso modo, tutte le clausole contrattuali menzionano entrambe le società quali soggetti direttamente obbligati all'adempimento delle prestazioni dedotte nel contatto.
Così individuati i soggetti vincolati nei contatti di consulenza di cui si discute, è evidente come del tutto irrilevante sia la contestazione svolta dall'opponente in merito all'invalidità/inefficacia della prima cessione di credito, ovvero della cessione intervenuta in data 27.11.2017 (doc 16) fra
[...]
(cedente) e (cessionaria). Ciò in quanto, come sopra CP_4 Controparte_5
rilevato, entrambe le società erano già ab origine creditrici del e con tale Parte_1
scrittura, fermo il rapporto esterno con il debitore ceduto, esse intesero unicamente regolare i loro rapporti interni.
In ogni caso, deve ritenersi che con la notifica eseguita a mezzo PEC del 19.05.2022, nei confronti del debitore ceduto (doc. 12), quest'ultimo ha avuto contezza della scrittura privata Parte_1
del 27.04.2022, allegata alla pec, nella quale, al punto 2 delle premesse, si menziona anche la precedente cessione intervenuta in data 27.11.2017, con evidente assolvimento dell'onere di notifica.
Infine, con la domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio e, precisamente, con la comparsa di costituzione dell'odierna convenuta opposta (nella quale vengono menzionati tutti i pregressi rapporti di cessione), la suddetta cessione deve essere considerata ritualmente notificata al debitore ceduto con pagina 5 di 9 ogni conseguente effetto di legge.
Quanto poi alla seconda cessione di credito, intervenuta con scrittura privata del 27.04.2022 fra
[...]
(cedente) e (cessionaria) (doc. 11), nessun vizio di nullità o di CP_5 CP_1
inefficacia è rilevabile essendo la scrittura debitamente sottoscritta da entrambe le parti ed essendo i crediti ceduti specificamente individuati con l'indicazione delle date di stipula dei singoli contratti.
Sulla scorta di tali considerazioni deve ritenersi che la società cessionaria dei crediti indicati CP_1
in tale ultima cessione, sia pienamente legittimata ad agire per il recupero degli stessi.
L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva va pertanto rigettata.
Nel merito, l'opposizione è fondata.
Va dichiarata la nullità parziale della clausola 7, posta a fondamento del credito e per il resto va dichiarato il difetto di prova del credito.
Come evincibile dal testo della pattuizione, le parti, in essa, hanno inteso concordare il pagamento di una somma a titolo di penale per il caso in cui si verifichino tre situazioni fra loro alternative e,
precisamente nel caso in cui il cliente:
a) “rinunciasse a servirsi dell'operato di e;
CP_2 Controparte_4
b) “impedisse alle medesime la gestione o la trattativa necessaria per il recupero
stragiudiziale/giudiziale”;
c) “decidesse di utilizzare autonomamente la IA Econometrica”.
La pattuizione sub a) è nulla per indeterminatezza dell'oggetto.
L'espressione “rinunciasse a servirsi dell'operato” non è, di fatti, indicativa di una specifica prestazione posta a carico del cliente, essendo il termine “operato” del tutto indeterminato e neppure determinabile con il richiamo ad altre pattuizioni contrattuali.
In particolare, non si vede quale “ulteriore operato” potesse essere esigibile (e, quindi, rinunciabile) dal cliente nei confronti dei due consulenti una volta che questi due avessero redatto, e poi trasmesso, la loro perizia. Neppure si fa riferimento agli altri obblighi specifici posti a carico del cliente, quale ad pagina 6 di 9 esempio quello di avvalersi di professionisti per il recupero del credito, obbligo disciplinato da altra clausola (art. 8). Pertanto, una volta redatta la perizia da parte della consulente e pagato il corrispettivo da parte della cliente (circostanza pacifica in causa), nessuna altra prestazione specifica risulta determinata né determinabile come riconducibile all'espressione utilizzata dalla prima parte della clausola in esame.
La clausola 7 va dunque dichiarata nulla in parte qua.
Quanto alle altre due condizioni (sub. b) e c) convenzionalmente stabilite per l'operatività della penale,
deve rilevarsi l'assoluto difetto di prova.
Va premesso che incombe sul creditore che agisca per il pagamento della penale l'onere di dimostrare l'esistenza dei presupposti per l'applicabilità della clausola invocata.
Invero, come previsto dall'art. 1382 c.c., la clausola penale svolge la funzione di esonerare il creditore dall'onere di provare il danno, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, rispetto alle prestazioni convenute nel contratto tra le parti.
In tal modo, l'azione per il pagamento della penale si differenzia dall'azione di risarcimento poiché,
essendo preventivato il danno nel suo ammontare, questo viene limitato ad una determinata somma,
salvo che le parti non abbiano previsto il maggior danno, e non deve per l'appunto essere provato.
Tuttavia, è necessario che ci sia stato un inadempimento ovvero un ritardo nell'inadempimento se la clausola penale sia stata prevista anche o solo per quest'ultimo.
L'esonero dalla prova del danno non esonera, infatti, la parte attrice dalla prova dell'inadempimento che è il suo presupposto, dal momento che l'accordo tra le parti non è qualificabile come contratto a prestazioni corrispettive (al quale, soltanto, si applica il noto orientamento giurisprudenziale delle
Sezioni Unite n. 13533/2001).
Orbene, in tema di ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso in esame, venendo all'analisi del presupposto sub b), parte convenuta non ha dimostrato e pagina 7 di 9 prima ancora specificamente allegato, le circostanze secondo le quali la cliente (odierna attrice)
avrebbe “impedito” alla consulente la gestione o la trattativa per il recupero del credito.
Non risultano dedotti specifici comportamenti concreti, di ostacolo allo svolgimento delle suddette attività, che possano essere considerati inadempimento, tenuto conto anche del notevole lasso di tempo trascorso fra la data di stipula dell'ultimo contratto di consulenza (2014) e la prima diffida di pagamento (gennaio 2021).
Un simile intervallo di tempo rende del tutto ragionevole e non qualificabile come inadempimento, la comunicazione trasmessa a gennaio 2021 con la quale la cliente dichiarava di “non essere più
interessata ai servizi” della consulente, non potendosi ritenere che dopo sette anni dalla stipula del contratto senza che sia stata intrapresa alcuna azione giudiziale o stragiudiziale, permanga l'interesse del cliente a proseguire nel rapporto di consulenza.
Parimenti privo di prova è il presupposto di operatività della penale sopra indicato sub c).
Non è stato dimostrato (e neppure allegato) dalla convenuta l'utilizzo “autonomo” da parte della cliente della perizia econometrica ricevuta.
Non vi è allegazione, né prova del fatto che detta perizia sia stata utilizzata dal Parte_1
per intraprendere una controversia nei confronti degli istituti di credito, o per raggiungere accordo transattivo.
Neppure la convenuta ha fornito elementi di fatto presuntivi che potessero consentire al giudice di accertare (anche, eventualmente, mediante l'acquisizione di documenti non in possesso della parte) la sussistenza di una siile condotta.
In definitiva, nessun documento prodotto dalla convenuta opposta è idoneo a dimostrare le condotte che costituiscono i presupposti per l'applicazione della penale invocata, nè le istanze di prova orale (già
ritenute irrilevanti ai fini della decisione dal precedente giudice) sono state idonee allo scopo. Sul
punto, questo giudice non può che ribadire la natura documentale dei capitoli formulati dalla convenuta opposta ai punti 1, 2 e 4, e la natura generica e negativa del capitolo 3.
pagina 8 di 9 Conseguentemente, deve ritenersi che la creditrice, odierna convenuta, non abbia assolto l'onere probatorio su di essa incombente.
In definitiva, all'esito del giudizio, deve ritenersi che nessun credito possa essere riconosciuto nei confronti della convenuta opposta, con conseguente irrilevanza ed assorbimento delle eccezioni di annullamento del contratto e di manifesta eccessività della penale, formulate dall'attrice.
L'opposizione va dunque accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, parametri minimi per le fasi istruttoria e decisoria, attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la convenuta opposta a rifondere all'attrice opponente le spese di lite sostenute che liquida in
€ 286,00 per spese, € 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA di legge.
Brescia, 10.06.2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35,
comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
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