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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 21/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 79/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA AFFARI CIVILI Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 79/2021 R.G., assunta in decisione all'udienza del 23 ottobre
2024 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Luigi Fontanella (C.F: ), dal quale è rappresentata e difesa per giusta C.F._2 procura in atti;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Di Giulio del Foro di Roma (C.F.: P.IVA_1
), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Gela alla via Rossini n. C.F._3
63, nello studio dell'avv. Giuseppe Cammalleri.
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 co II c.p.c.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 23 ottobre 2024, in cui parte opponente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con vittoria di spese;
parte opposta non è comparsa.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha introdotto la fase di merito dell'opposizione avanzata ex art. 615 co II c.p.c. nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare nr. 5/2011 R.G.E. pendente presso l'Intestato Tribunale, con la quale ha censurato l'inesistenza del titolo esecutivo sul quale si fonda la procedura di espropriazione immobiliare.
pagina 1 di 3 Con ordinanza comunicata in data 14 gennaio 2021, il Giudice dell'Esecuzione rigettava l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. ed assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito.
A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha dedotto la nullità dell'atto di compravendita – da qualificarsi come contratto di mutuo dissimulato - stipulato tra le parti in ragione degli interessi usurari pattuiti nonché per la violazione delle norme sull'esercizio abusivo dell'attività finanziaria (artt. 132 e
106, comma 1, T.U.B.).
Parte opponente ha, quindi, concluso chiedendo di accertare la nullità ab origine del titolo esecutivo, con vittoria di spese da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito l' , contestando quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto ed in CP_1 diritto.
Deve prendersi atto che, all'udienza di precisazione delle conclusioni, parte opponente ha chiesto volersi dichiarare cessata la materia del contendere, in ragione dell'estinzione della procedura esecutiva intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio di merito e che le conclusioni rassegnate meritano accoglimento. Deve affermarsi la cessazione della materia del contendere essendo venute meno le ragioni del giudizio stesso, e, quindi, l'estinzione del processo. Tale esito decisorio, invero, costituisce un logico corollario del fatto che l'opposizione al precetto o all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. viene a chiudersi in forza di un evento ad essa esterno, che matura in una diversa sede, del quale il
Giudice dell'opposizione deve limitarsi a prendere atto, quale è nel caso di specie la pronuncia di estinzione del G.E.
Residua, quindi, da affrontare l'incidenza della sopra esposta disciplina in relazione alle spese di lite;
sul punto, aderendo all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, il Giudice è chiamato ad operare di un giudizio prognostico volto a vagliare la soccombenza c.d. «virtuale», concernente l'astratta fondatezza dei motivi dedotti dall'opponente, onde individuare la parte che sarebbe stata dichiarata soccombente e sulla quale far gravare, in concreto, il carico delle spese di lite (Cass. Civ., 31.08.2015, n.
17312; Cass. Civ., 11.02.2015, n. 2719; Cass. Civ., Sez. Un., 21/09/2021, n. 25478). Nel caso di specie, alla luce dell'affermata insussistenza del titolo esecutivo ab origine non può che dichiararsi la soccombenza della parte convenuta, con condanna della stessa alle spese.
In applicazione del summenzionato principio, le spese sono liquidate ex D.M. nr. 55/2014 – tenuto conto del valore della causa, delle attività effettivamente e della natura in rito della decisione - nella misura di € 3.526,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario,
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione proposto da
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , che si liquidano CP_1 Parte_1 in € 3.526,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi al procuratore Avv.
L. Fontanella dichiaratosi antistatario.
Gela, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA AFFARI CIVILI Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 79/2021 R.G., assunta in decisione all'udienza del 23 ottobre
2024 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Luigi Fontanella (C.F: ), dal quale è rappresentata e difesa per giusta C.F._2 procura in atti;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Di Giulio del Foro di Roma (C.F.: P.IVA_1
), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Gela alla via Rossini n. C.F._3
63, nello studio dell'avv. Giuseppe Cammalleri.
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 co II c.p.c.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 23 ottobre 2024, in cui parte opponente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con vittoria di spese;
parte opposta non è comparsa.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha introdotto la fase di merito dell'opposizione avanzata ex art. 615 co II c.p.c. nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare nr. 5/2011 R.G.E. pendente presso l'Intestato Tribunale, con la quale ha censurato l'inesistenza del titolo esecutivo sul quale si fonda la procedura di espropriazione immobiliare.
pagina 1 di 3 Con ordinanza comunicata in data 14 gennaio 2021, il Giudice dell'Esecuzione rigettava l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. ed assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito.
A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha dedotto la nullità dell'atto di compravendita – da qualificarsi come contratto di mutuo dissimulato - stipulato tra le parti in ragione degli interessi usurari pattuiti nonché per la violazione delle norme sull'esercizio abusivo dell'attività finanziaria (artt. 132 e
106, comma 1, T.U.B.).
Parte opponente ha, quindi, concluso chiedendo di accertare la nullità ab origine del titolo esecutivo, con vittoria di spese da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito l' , contestando quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto ed in CP_1 diritto.
Deve prendersi atto che, all'udienza di precisazione delle conclusioni, parte opponente ha chiesto volersi dichiarare cessata la materia del contendere, in ragione dell'estinzione della procedura esecutiva intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio di merito e che le conclusioni rassegnate meritano accoglimento. Deve affermarsi la cessazione della materia del contendere essendo venute meno le ragioni del giudizio stesso, e, quindi, l'estinzione del processo. Tale esito decisorio, invero, costituisce un logico corollario del fatto che l'opposizione al precetto o all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. viene a chiudersi in forza di un evento ad essa esterno, che matura in una diversa sede, del quale il
Giudice dell'opposizione deve limitarsi a prendere atto, quale è nel caso di specie la pronuncia di estinzione del G.E.
Residua, quindi, da affrontare l'incidenza della sopra esposta disciplina in relazione alle spese di lite;
sul punto, aderendo all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, il Giudice è chiamato ad operare di un giudizio prognostico volto a vagliare la soccombenza c.d. «virtuale», concernente l'astratta fondatezza dei motivi dedotti dall'opponente, onde individuare la parte che sarebbe stata dichiarata soccombente e sulla quale far gravare, in concreto, il carico delle spese di lite (Cass. Civ., 31.08.2015, n.
17312; Cass. Civ., 11.02.2015, n. 2719; Cass. Civ., Sez. Un., 21/09/2021, n. 25478). Nel caso di specie, alla luce dell'affermata insussistenza del titolo esecutivo ab origine non può che dichiararsi la soccombenza della parte convenuta, con condanna della stessa alle spese.
In applicazione del summenzionato principio, le spese sono liquidate ex D.M. nr. 55/2014 – tenuto conto del valore della causa, delle attività effettivamente e della natura in rito della decisione - nella misura di € 3.526,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario,
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione proposto da
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , che si liquidano CP_1 Parte_1 in € 3.526,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi al procuratore Avv.
L. Fontanella dichiaratosi antistatario.
Gela, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 3 di 3