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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/05/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2352/2023 R.G.
tra rapp.ta e difesa dall'avv. Filippo Iaria Parte_1
ricorrente
e
- in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli,
Silvia Parisi e Maria Teresa Pugliano
resistente e
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Luigi De Feo
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
21.05.2025.
Con ricorso depositato il 17.10.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020229001038021000, notificata in data 04.07.2023 con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di mancato pagamento di contributi previdenziali portati dagli avvisi di CP_1 addebito n. 33020160000389451000, n. 33020160001815684000 e
1 33020180000166419000, eccepiva l'omessa notifica dell'atto presupposto all'intimazione di pagamento e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente va rilevato che a fronte di una intimazione di pagamento notificata in data 04.07.2023, il ricorso è stato depositato il giorno 17.10.2023.
Pertanto, è inammissibile il motivo di opposizione con il quale parte ricorrente fa valere vizi attinenti alla omessa o invalida notifica degli avvisi di addebito, perché tardivamente proposto, non solo oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c., ma anche oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, com. 5 D. lgs. n. 46/99.
Difatti, la doglianza concernente la mancata rituale notifica degli avvisi di addebito contemplati nell'intimazione che ha preceduto l'esecuzione nei confronti della ricorrente, avrebbe dovuto essere fatta valere secondo il regime impugnatorio a cui tali avvisi soggiacciono.
Se infatti, l'omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, l'opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento, con la conseguenza che l'inammissibilità dell'opposizione a detta intimazione preclude ogni questione sulla ritualità della notifica degli avvisi ad essa sottesi (cfr. Cass. n. 15116/2015; Cass.
n. 27019/2008; Cass. n. 11338/2010).
Inammissibile, inoltre, è l'eccezione di prescrizione maturata anteriormente alla notifica degli avvisi di addebito, che parte ricorrente, in ogni caso, avrebbe dovuto far valere - in funzione recuperatoria - mediante la tempestiva e rituale opposizione avverso l'intimazione di pagamento impugnata, entro il termine di 40 giorni dal suo ricevimento.
Ciò detto, il ricorso contiene, altresì, motivi integranti opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo
2 (coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al credito portati ad esecuzione.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_1 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_1 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Ciò detto, con riferimento all'eccezione di prescrizione sopravvenuta delle pretese creditorie (tra la data della notifica degli avvisi di addebito e quella del ricevimento
3 dell'intimazione di pagamento opposta) e facendo applicazione dei suddetti principi, occorre distinguere.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente è infondata relativamente all'AVA n. 33020180000166419000, che risulta notificato l'08.05.2018, tenuto conto della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (04.07.2023) e considerato il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid-19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995
n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3)”.
Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma
9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…”.
Il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco dei predetti periodi, dunque, è rimasto sospeso per un totale di 311 giorni che, aggiunti alla data dell'08.05.2023 (ossia il termine di prescrizione del credito calcolato dalla notifica dell'avviso di addebito in data 08.05.2018), spostano il termine finale di prescrizione delle pretese contributive in esame alla data del 14.03.2024, con la conseguenza che, al momento della notifica della prima intimazione di pagamento opposta (04.07.2023), il termine quinquennale di prescrizione non era ancora decorso.
Trova accoglimento, invece, l'eccezione di prescrizione degli AVA n.
33020160000389451000 e n. 33020160001815684000.
In particolare, quanto all'AVA n. 33020160000389451000, notificato il 13.05.2016, si osserva anzitutto che in base al combinato disposto degli artt. 68, c. 4 bis, d.l. 18/2020
e 12, c. 1, d.lgs. 159/2015, i termini di prescrizione dei crediti (tributari e non tributari,
e quindi anche contributivi) destinati a scadere nel periodo compreso tra l'08.03.2020
4 e il 31.08.2021 sono sospesi per un periodo corrispondente, che è pari a 541 giorni
(cfr. Corte d'Appello di Catanzaro, n. 232/2024).
, costituendosi in giudizio, ha dimostrato invero di Controparte_2 aver interrotto il termine di prescrizione quinquennale soltanto con la notifica, in data
04.07.2023, dell'intimazione di pagamento opposta.
Orbene, considerato che, nel caso di specie, il termine quinquennale di prescrizione sarebbe scaduto il 13.05.2021, lo stesso è da ritenersi prorogato (per effetto di detta sospensione) sino al 05.11.2022, sicché al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (04.07.2023), il termine di prescrizione era già decorso.
Quanto all'AVA n. 33020160001815684000, notificato l'11.11.2016, l'unico atto interruttivo della prescrizione è l'intimazione di pagamento opposta, che è intervenuta allorquando il termine di prescrizione era ormai decorso, anche tenuto conto del periodo di sospensione (di 311 giorni, considerata la scadenza del termine di prescrizione in data 11.11.2021) che avrebbe spostato il termine di prescrizione al giorno 18.09.2022.
Contrariamente alla prospettazione dell' devono ritenersi inefficaci ai fini CP_1 dell'interruzione dei termini di prescrizione relativi al predetto AVA, i pagamenti parziali effettuati presso il Concessionario.
Si osserva, difatti, che “Il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di merito, esaminando la rilevanza di pagamenti di cartelle esattoriali, aveva escluso la natura di riconoscimento del debito complessivo, con motivazione né apparente, né illogica)” (Cass. sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7820 del 27/03/2017).
Nel caso di specie, l' non ha fornito alcun elemento di fatto per valutare tali CP_1 parziali versamenti come espressione di volontà ricognitiva del debito, non risultando
5 in atti alcuna istanza di dilazione con riferimento ai contributi oggetto di causa (cfr.
Corte d'Appello di Catanzaro, sentenza n. 1465/2022).
In conclusione, non è possibile ricollegare ai parziali pagamenti dedotti dall' CP_1
l'effetto di un riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c.
Quanto alle spese processuali, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, le stesse si compensano tra le parti nella misura di un terzo, condannando le resistenti in solido ( quale titolare, dal lato attivo, del credito dedotto in lite, CP_1 cfr. Cass. SS.UU. 7514/2022, e in virtù del Controparte_2 principio di causalità, essendo alla stessa addebitale la prescrizione del credito oggetto di opposizione) al pagamento dei restanti due terzi, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n.
33020160000389451000 e n. 33020160001815684000 richiamati nell'intimazione di pagamento n. 03020229001038021000 notificata il 04.07.2023;
- compensa per un terzo le spese di lite e condanna e CP_1 [...]
al pagamento dei restanti due terzi in favore della Controparte_2 ricorrente, liquidate in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Catanzaro, li 22.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2352/2023 R.G.
tra rapp.ta e difesa dall'avv. Filippo Iaria Parte_1
ricorrente
e
- in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli,
Silvia Parisi e Maria Teresa Pugliano
resistente e
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Luigi De Feo
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
21.05.2025.
Con ricorso depositato il 17.10.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020229001038021000, notificata in data 04.07.2023 con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di mancato pagamento di contributi previdenziali portati dagli avvisi di CP_1 addebito n. 33020160000389451000, n. 33020160001815684000 e
1 33020180000166419000, eccepiva l'omessa notifica dell'atto presupposto all'intimazione di pagamento e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente va rilevato che a fronte di una intimazione di pagamento notificata in data 04.07.2023, il ricorso è stato depositato il giorno 17.10.2023.
Pertanto, è inammissibile il motivo di opposizione con il quale parte ricorrente fa valere vizi attinenti alla omessa o invalida notifica degli avvisi di addebito, perché tardivamente proposto, non solo oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c., ma anche oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, com. 5 D. lgs. n. 46/99.
Difatti, la doglianza concernente la mancata rituale notifica degli avvisi di addebito contemplati nell'intimazione che ha preceduto l'esecuzione nei confronti della ricorrente, avrebbe dovuto essere fatta valere secondo il regime impugnatorio a cui tali avvisi soggiacciono.
Se infatti, l'omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, l'opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento, con la conseguenza che l'inammissibilità dell'opposizione a detta intimazione preclude ogni questione sulla ritualità della notifica degli avvisi ad essa sottesi (cfr. Cass. n. 15116/2015; Cass.
n. 27019/2008; Cass. n. 11338/2010).
Inammissibile, inoltre, è l'eccezione di prescrizione maturata anteriormente alla notifica degli avvisi di addebito, che parte ricorrente, in ogni caso, avrebbe dovuto far valere - in funzione recuperatoria - mediante la tempestiva e rituale opposizione avverso l'intimazione di pagamento impugnata, entro il termine di 40 giorni dal suo ricevimento.
Ciò detto, il ricorso contiene, altresì, motivi integranti opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo
2 (coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al credito portati ad esecuzione.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_1 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_1 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Ciò detto, con riferimento all'eccezione di prescrizione sopravvenuta delle pretese creditorie (tra la data della notifica degli avvisi di addebito e quella del ricevimento
3 dell'intimazione di pagamento opposta) e facendo applicazione dei suddetti principi, occorre distinguere.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente è infondata relativamente all'AVA n. 33020180000166419000, che risulta notificato l'08.05.2018, tenuto conto della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (04.07.2023) e considerato il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid-19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995
n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3)”.
Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma
9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…”.
Il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco dei predetti periodi, dunque, è rimasto sospeso per un totale di 311 giorni che, aggiunti alla data dell'08.05.2023 (ossia il termine di prescrizione del credito calcolato dalla notifica dell'avviso di addebito in data 08.05.2018), spostano il termine finale di prescrizione delle pretese contributive in esame alla data del 14.03.2024, con la conseguenza che, al momento della notifica della prima intimazione di pagamento opposta (04.07.2023), il termine quinquennale di prescrizione non era ancora decorso.
Trova accoglimento, invece, l'eccezione di prescrizione degli AVA n.
33020160000389451000 e n. 33020160001815684000.
In particolare, quanto all'AVA n. 33020160000389451000, notificato il 13.05.2016, si osserva anzitutto che in base al combinato disposto degli artt. 68, c. 4 bis, d.l. 18/2020
e 12, c. 1, d.lgs. 159/2015, i termini di prescrizione dei crediti (tributari e non tributari,
e quindi anche contributivi) destinati a scadere nel periodo compreso tra l'08.03.2020
4 e il 31.08.2021 sono sospesi per un periodo corrispondente, che è pari a 541 giorni
(cfr. Corte d'Appello di Catanzaro, n. 232/2024).
, costituendosi in giudizio, ha dimostrato invero di Controparte_2 aver interrotto il termine di prescrizione quinquennale soltanto con la notifica, in data
04.07.2023, dell'intimazione di pagamento opposta.
Orbene, considerato che, nel caso di specie, il termine quinquennale di prescrizione sarebbe scaduto il 13.05.2021, lo stesso è da ritenersi prorogato (per effetto di detta sospensione) sino al 05.11.2022, sicché al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (04.07.2023), il termine di prescrizione era già decorso.
Quanto all'AVA n. 33020160001815684000, notificato l'11.11.2016, l'unico atto interruttivo della prescrizione è l'intimazione di pagamento opposta, che è intervenuta allorquando il termine di prescrizione era ormai decorso, anche tenuto conto del periodo di sospensione (di 311 giorni, considerata la scadenza del termine di prescrizione in data 11.11.2021) che avrebbe spostato il termine di prescrizione al giorno 18.09.2022.
Contrariamente alla prospettazione dell' devono ritenersi inefficaci ai fini CP_1 dell'interruzione dei termini di prescrizione relativi al predetto AVA, i pagamenti parziali effettuati presso il Concessionario.
Si osserva, difatti, che “Il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di merito, esaminando la rilevanza di pagamenti di cartelle esattoriali, aveva escluso la natura di riconoscimento del debito complessivo, con motivazione né apparente, né illogica)” (Cass. sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7820 del 27/03/2017).
Nel caso di specie, l' non ha fornito alcun elemento di fatto per valutare tali CP_1 parziali versamenti come espressione di volontà ricognitiva del debito, non risultando
5 in atti alcuna istanza di dilazione con riferimento ai contributi oggetto di causa (cfr.
Corte d'Appello di Catanzaro, sentenza n. 1465/2022).
In conclusione, non è possibile ricollegare ai parziali pagamenti dedotti dall' CP_1
l'effetto di un riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c.
Quanto alle spese processuali, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, le stesse si compensano tra le parti nella misura di un terzo, condannando le resistenti in solido ( quale titolare, dal lato attivo, del credito dedotto in lite, CP_1 cfr. Cass. SS.UU. 7514/2022, e in virtù del Controparte_2 principio di causalità, essendo alla stessa addebitale la prescrizione del credito oggetto di opposizione) al pagamento dei restanti due terzi, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n.
33020160000389451000 e n. 33020160001815684000 richiamati nell'intimazione di pagamento n. 03020229001038021000 notificata il 04.07.2023;
- compensa per un terzo le spese di lite e condanna e CP_1 [...]
al pagamento dei restanti due terzi in favore della Controparte_2 ricorrente, liquidate in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Catanzaro, li 22.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
6