Articolo 1 della Legge 10 ottobre 1962, n. 1495
Articolo 2
Versione
15 novembre 1962
Art. 1.
Per il pagamento, a cura del Ministero dei lavori pubblici, in deroga alle norme vigenti, di opere gia' eseguite per la costruzione dell'aeroporto intercontinentale di Roma (Fiumicino) ed oneri connessi, e' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi e 560 milioni nell'esercizio 1961-62 e per lire 1.440 milioni nell'esercizio 1962-63.
Entrata in vigore il 15 novembre 1962