TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12169 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 92375/2010 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice on. Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 92375 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2010 avente ad oggetto: scioglimento della divisione ereditaria – domanda riconvenzionale
TRA nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Palumbo C.F._1
(C.F.: , presso il quale elettivamente domicilia in C.F._2
AN (NA) al Viale della Resistenza n. 127, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
pec: Email_1
ATTORE
E nata il [...] (C.F.: ) a CP_1 CodiceFiscale_3
Giugliano in Campania (NA), rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano
RT (C.F.: ), presso il quale elettivamente C.F._4 domicilia in Mugnano a Napoli alla via Napoli n. 251, giusta procura a margine della comparsa di costituzione;
pec:
Email_2 CONVENUTA
E
nato a Giugliano in [...], il [...], (C.F. Controparte_2
) elett.te dom.to in Mugnano di Napoli, alla via Napoli C.F._5
n. 251 presso lo studio dell'avv. Gaetano RT (C.F.
) giusta procura a margine nella comparsa di C.F._4 costituzione;
pec: Email_2
CONVENUTO
NONCHE'
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_3
), rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Cecere (C.F.: C.F._6
), presso il quale elettivamente domicilia in Giugliano C.F._7 in Campania (NA) al Corso Campano n. 299, giusta procura a margine della comparsa di costituzione;
pec: Email_3
CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da atti e verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30.11.2010, conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli – ex Sezione Distaccata di Marano di Napoli, nella qualità di genitore esercente la responsabilità CP_1 genitoriale sul figlio minore nato il [...], per Controparte_2 procedere alla divisione dei beni caduti nella successione dei suoi genitori e , sulla base di un progetto di divisione, Controparte_2 Persona_1 oppure, in caso di accertata indivisibilità, con l'attribuzione degli immobili all'attore salvo conguaglio a favore della convenuta, oppure procedere alla vendita all'incanto degli stessi.
- 2 - Si costituiva moglie di fratello dell'attore, CP_1 Controparte_4 premorto al de cuius , nella qualità di esercente la Controparte_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore , che non si Controparte_2 opponeva allo scioglimento della comunione ereditaria. Tuttavia, sempre nella qualità, spiegava domanda riconvenzionale di usucapione per alcuni dei beni caduti in successione e precisava ancora la che l'immobile sito in Qualiano alla Via Campana CP_1
n. 36, anch'esso oggetto di domanda di divisione, era stato interessato da opera di ammodernamento, per un valore complessivo di £ 130.000.000,00, tutte eseguite dal marito e pertanto spiegava una ulteriore Controparte_4 domanda per chiedere l'imputazione della somma alla massa ereditaria.
A seguito della proposta domanda di usucapione veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comproprietario del 50% del fondo , fratello del de cuius, il quale si costituiva Controparte_3 chiedendo il rigetto della domanda di usucapione.
Con sentenza non definitiva depositata il 07.04.2022 la domanda di usucapione veniva rigettata e con separata ordinanza disposto il prosieguo del giudizio.
In questa sede resta dunque da decidere sulla domanda riconvenzionale diretta ad imputare alla massa ereditaria la somma di €.130.000.000 che, secondo controparte, erano stati versati da due anni prima del suo Controparte_4 decesso per la realizzazione di opere di ammodernamento e completamento dell'intero immobile e di una costruzione al primo piano del fabbricato sito in
Qualiano alla via Campana n.36, e sullo scioglimento della comunione ereditaria sui beni innanzi descritti.
La prima domanda non può essere accolta perché non sufficientemente provata. Ed infatti è vero che l'attore stesso ha contestato solo parzialmente la detta domanda, espressamente dichiarando che aveva Controparte_4 realizzato solo un ampliamento del piano terra e del primo piano della costruzione esistente, precisando che l'immobile era rimasto allo stato grezzo,
- 3 - ed è anche vero che il teste ha dichiarato di aver eseguito i Testimone_1 lavori ma di non ricordare né quando il gli aveva dato tale incarico CP_2 né l'importo corrisposto nè le modalità dei versamenti della somma, infatti testualmente ha dichiarato di aver assistito anche ad alcuni pagamenti per i lavori eseguiti ma “non ricorda con quale modalità venivano eseguiti i pagamenti” e né “quanto sia l'importo corrisposto da per Controparte_4
l'esecuzione dei lavori” aggiungendo anche di non sapere nulla “per quanto riguarda i pagamenti in assegni”, ma tanto non appare sufficiente a ritenere provata la domanda. Da quanto emerso a livello probatorio, infatti, non può dirsi raggiunta la piena e chiara prova degli importi che il Controparte_4 ebbe a corrispondere alla impresa per il lavori all'immobile sito in Qualiano alla via Campana n.36, di né quali lavori specificamente siano stati realizzati.
Gli assegni depositati non sono prova certa del riferimento ai lavori che ha realizzato, né si ha certezza del totale importo corrisposto. Controparte_4
Dunque, nessuna imputazione alla massa ereditaria può essere fatta.
Venendo ora alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, si dichiara aperta la successione dei sigg. , nato il [...] Controparte_2
e deceduto il 10.10.1929, e , nata a [...] [...] e deceduta il Persona_1
23.12.2009 e si dichiara sciolta la comunione ereditaria tra i condividendi.
I beni oggetto della massa da dividere individuati dal CTU Arch. Per_2
e richiamati nell'atto introduttivo del giudizio e nella relazione
[...] notarile fornita risultano essere i seguenti: fondo rustico sito in Giugliano in Campania, località Varcaturo, dell'estensione di ettari 01.04.60 riportato in catasto al foglio 72/D, particella
130 ; fabbricato sito in Qualiano alla Via Campana n. 36, formato da uno scantinato, piano terra e primo piano catastalmente in corso di costruzione, riportati in catasto fabbricati al foglio 7/B, particella 602, sub 2, sub 3 e sub 4; fondo rustico sito in Giugliano in Campania, località Varcaturo, riportato in catasto al foglio 72/D, particella 2573, dell'estensione di ettari 00.62.47;
- 4 - fondo rustico sito in Giugliano in Campania, località Varcaturo, riportato in catasto al foglio 72/D particella 2574 dell'estensione di ettari 00.61.85.
Di seguito si riportano i dati rilevati dalla relazione tecnica alla pag. 11, 12 e
13 con l'indicazione dei relativi sub, delle provenienze catastali, della proprietà e della superficie.
particella 130 Originario terreno Fg
n AA (5.206 mq) AB Parte_1
72, p.lla 31/h poi con 16.6.60 proprietario (5.254) e da per 2/6 totale
Controparte_4
n
(n. Controparte_3 Controparte_2 10.460 mq er 1/6
(n. Controparte_2
1928) per 3/6 con atto n Persona_3 notaio del 14/3/75 proprietario Per_4 21/1/6 per 3/6 (atto diventava fg 72/D donazione e divisione p.lla 130 divisa in due del 11/10/17 Di porzioni AA (5.206 nardo) mq) e AB (5.254). Da eredi
[...]
con CP_3 divisione e donazione del 2017 a
[...]
. Per_3
Per successione di
Controparte_2
(1928/2009) con testamento per Notaio del 2008 a Per_5
Parte_1
(n 1960) quota di 2/6 e Controparte_2
(n 1997) quota di 1/6.
- 5 - particella 602, sub 2, sub 3 e sub 4
Originario terreno Fg
n 433 mq terreno Parte_1
7, p.lla 271/e poi con 16.6.60 proprietario Immobile: voltura donazione da per 2/3
e Sub 2 di 124 mq pt Controparte_4
n Controparte_2 Persona_6 1997 proprietario per a Sub 3 piano 1 Controparte_2 1/3 (n. 1928) con atto (procedure catastali notaio del da verificare) Nota: in Catasto Per_4 23/1/6 ancora in ditta Sub 4 di 147 mq S1 diventava fg 7 p.lla
Controparte_2 602. Su tale p.lla 602 (1928/2009) Sub 1 bene non edificava ed otteneva censibile particella 602, sub 2, sub 3 e sub 4.
Per successione di
Controparte_2
(1928/2009) con testamento per Notaio del 2008 a Per_5
Parte_1
(n 1960) quota di 2/6 e Controparte_2
n 1997 quota di 1/6.
- 6 - particella 2573
Originario terreno Fg
n ha 00.62.47 Parte_1 72, P.lle 26/c e 26/r 16.6.60 proprietario (porzione strada per 2/3 interpoderale) poi con n ita da Controparte_2
a Controparte_4 per 1/3 di ha Persona_1
00.76.56 e a
Persona_7 con atto notaio del Per_4
17/06/64 rep 2083/109 diventava fg 72 p.lla 219 con erronea voltura, di superficie ha 1.29.35.
Tale p.lla 219 il 12/2/2004 prat. na 0919182 a seguito frazionamento per esproprio assumeva il n. p.lla 2221 di ha 1.24.95. Con frazionamento del 16/7/2010 la p.lla 2221 si divideva in due parti: la 2572 di ha 00.62.48 e la 2573 di ha 00.62.47. A seguito vendita di porzione terreno con atto notaio Per_4 del 17/06/64 rep 2083/109 in catasto Fg 72, p.lle 26/ad e 26/ae (porzione strada interponderale) che con erronea voltura diventava fg 72 p.lla 127 di superficie ha 1.29.03, col quale:
Controparte_4
- 7 - vende a Per_1 superfice di
[...] 76.56 (p.lla 26/c sup 74.92 e 26/r sup 1.64 porz strada) e a
Persona_7
superficie
[...]
76.57 (p.lla 26/ab sup.
1.64 porz strada, e 26/ac sup. 74.93);
Controparte_3 vende a Per_1 superfice di
[...] 77.35 (p.lla 26/ae sup 1.90 porz strada, e 26
/ad sup. 75.45) Tale p.lla 127 il 12/2/2004 a seguito esproprio assumeva il n. p.lla 2223 di ha 1.23.69 con frazionamento del 16/7/2010 si divideva in due parti: la 2574 di ha 00.61.85 e la 2575 di ha 00.61.84.
- 8 - particella 2574
A seguito vendita di n ha 00.61.85 Parte_1 porzione terreno con 16.6.60 proprietario atto notaio per 2/3 Per_4 del 17/06/64 rep n 2083/109 in catasto Controparte_2
Fg 72, p.lle 26/ad e per 1/3 26/ae (porzione strada interpoderale) che con erronea voltura di superficie diventava fg 72 p.lla 127 di superficie ha 1.29.03, col quale:
Controparte_4 vende a Per_1 superfice di
[...] 76.56 (p.lla 26/c sup 74.92 e 26/r sup 1.64 porz strada) e a
Persona_7
superficie
[...] 76.57 (p.lla 26/ab sup.
1.64 porz strada, e 26/ac sup. 74.93);
Controparte_3 vende a Per_1 superfice di
[...] 77.35 (p.lla 26/ae sup 1.90 porz strada, e 26
/ad sup. 75.45)
Tale p.lla 127 il 12/2/2004 prat. na 0919182 a seguito esproprio assumeva il n. p.lla 2223 di ha 1.23.69 con frazionamento del 16/7/2010 si divideva in due parti: la 2574 di ha 00.61.85 e la 2575 di ha 00.61.84.
- 9 - Pertanto, letti gli atti del processo, esaminata la CTU espletata dall' Arch.
, completa, chiara ed esaustiva con la quale il consulente ha Persona_2 determinato il valore dei singoli beni, visto il comodo progetto di divisione dallo stesso predisposto che ha previsto l'attribuzione a Parte_1 dei terreni individuati con le particelle 2573 e 2574 e l'immobile individuato con i sub 3 e 4 oltre all'adiacente fabbricato oggetto di condono del 2003 ed il cortile in comune per un valore di €.218.819,00, mentre a Controparte_2 del 1997 il terreno individuato con la particella 130 (quota ½), l'immobile individuato con il sub 2 e la metà del cortile comune per un valore complessivo di €.113.881,00 prevedendo un conguaglio di €.3.000,00, letto l'art 789 cpc, rilevato che le parti hanno dichiarato di aderire al detto progetto divisionale predisposto dal CTU e non hanno sollevato sullo stesso contestazioni, constatato che l'importo dei conguaglio in danaro è minimo, si ritiene che possa procedersi come stabilito dal CTU e dichiarare dunque esecutivo il progetto divisionale predisposto dall'Arch. di Persona_2 seguito riportato:
- 10 - Tanto considerando che sulla base delle considerazioni ed analisi effettuate nella CTU la situazione dei beni in oggetto è la seguente:
- 11 - Dunque va disposta l'attribuzione a dei terreni così Parte_1 individuati: fondo rustico sito in Giugliano in Campania, località Varcaturo, riportato in catasto al foglio 72/D, particella 2573, dell'estensione di ettari 00.62.47; fondo rustico sito in Giugliano in Campania, località Varcaturo, riportato in catasto al foglio 72/D particella 2574 dell'estensione di ettari 00.61.85; fabbricato sito in Qualiano alla Via Campana n. 36, formato da uno scantinato, piano terra e primo piano catastalmente in corso di costruzione, riportati in catasto fabbricati al foglio 7/B, particella 602, sub 3 e sub 4, oltre all'adiacente fabbricato oggetto di condono del 2003 riportato in relazione, mentre a (nato il 1997) l'attribuzione del terreno Controparte_2 fondo rustico sito in Giugliano in Campania, località Varcaturo, riportato in catasto al foglio 72/D, particella 130, suddivisa in AA (5.206 mq) AB (5.254)
- 12 - per un totale di circa 10.460 mq. dell'estensione quindi di ettari 01.04.60, del fabbricato sito in Qualiano alla Via Campana n. 36, formato da uno scantinato, piano terra e primo piano catastalmente in corso di costruzione, riportati in catasto fabbricati al foglio 7/B, particella 602, sub 2, lasciando la corte in comune e si pone l'obbligo a carico di di versare a Controparte_2 titolo di conguaglio la somma di €.3.000,00 in favore di , Parte_1 il tutto come riportato nella relazione del CTU Arch. . Persona_2
Per quanto riguarda il regime delle spese processuali, visto il DM 55/2014 e succ. mod.
considerato che
con la sentenza parziale depositata in data 07.04.2022 è stata rigettata la domanda di usucapione promossa dalla convenuta, e che è stata altresì rigettata l'ulteriore domanda di imputazione alla massa ereditaria della somma che sarebbe stata sborsata da CP_4 per le opere di ammodernamento del fabbricato, si ritiene di
[...] compensare per la metà le spese del presente giudizio, ponendo invece le spese di CTU e quelle liquidate al Notaio a carico di tutte le parti secondo le rispettive quote ereditarie, mentre secondo il principio della soccombenza vanno poste a carico della convenuta le spese sostenute da Controparte_3 chiamato in causa, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario
Dott.ssa Annalisa Speranza, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da di scioglimento della comunione e sulla Parte_1 ulteriore domanda proposta dalla convenuta e CP_1 CP_2
così provvede:
[...]
dichiara aperta la successione dei sigg. , nato il [...] Controparte_2
e deceduto il 10.10.1929, e , nata a [...] [...] e deceduta il Persona_1
23.12.2009 e si dichiara sciolta la comunione ereditaria tra i condividendi;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta da e da CP_1 CP_2
,
[...]
dichiara esecutivo il progetto divisionale predisposto dal CTU Arch.
con il quale è stata disposta l'attribuzione a Persona_2 Parte_1 dei terreni così individuati: fondo rustico sito in Giugliano in
[...]
Campania, località Varcaturo, riportato in catasto al foglio 72/D, particella
- 13 - 2573, dell'estensione di ettari 00.62.47; fondo rustico sito in Giugliano in
Campania, località Varcaturo, riportato in catasto al foglio 72/D particella
2574 dell'estensione di ettari 00.61.85; fabbricato sito in Qualiano alla Via
Campana n. 36, formato da uno scantinato, piano terra e primo piano catastalmente in corso di costruzione, riportati in catasto fabbricati al foglio
7/B, particella 602, sub 3 e sub 4, oltre all'adiacente fabbricato oggetto di condono del 2003 riportato in relazione, mentre a (nato il Controparte_2
1997) l'attribuzione del terreno fondo rustico sito in Giugliano in Campania, località Varcaturo, riportato in catasto al foglio 72/D, particella 130, suddivisa in AA (5.206 mq) AB (5.254) per un totale di circa 10.460 mq. dell'estensione quindi di ettari 01.04.60, del fabbricato sito in Qualiano alla Via Campana n.
36, formato da uno scantinato, piano terra e primo piano catastalmente in corso di costruzione, riportati in catasto fabbricati al foglio 7/B, particella
602, sub 2, lasciando la corte in comune, il tutto come riportato nella relazione del CTU Arch. ; Persona_2
pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di conguaglio Controparte_2 la somma di €.3.000,00 in favore di;
Parte_1
condanna i convenuti e al pagamento in CP_1 Controparte_2 favore di della metà delle spese di lite che liquidano in € Parte_1
11.228,50 per compensi, € 430,00 per spese, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, compensata la restante metà;
condanna i convenuti e al pagamento in CP_1 Controparte_2 favore di delle spese del giudizio che si liquidano in € Controparte_3
2.616,00 oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
pone le spese di CTU, quelle liquidate al Notaio e quelle del frazionamento a carico di tutte le parti secondo le rispettive quote ereditarie;
- 14 - Ordina al Conservatore del R.I. territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in Napoli, 22.12.2025
Il Giudice dott. Annalisa Speranza
- 15 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice on. Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 92375 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2010 avente ad oggetto: scioglimento della divisione ereditaria – domanda riconvenzionale
TRA nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Palumbo C.F._1
(C.F.: , presso il quale elettivamente domicilia in C.F._2
AN (NA) al Viale della Resistenza n. 127, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
pec: Email_1
ATTORE
E nata il [...] (C.F.: ) a CP_1 CodiceFiscale_3
Giugliano in Campania (NA), rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano
RT (C.F.: ), presso il quale elettivamente C.F._4 domicilia in Mugnano a Napoli alla via Napoli n. 251, giusta procura a margine della comparsa di costituzione;
pec:
Email_2 CONVENUTA
E
nato a Giugliano in [...], il [...], (C.F. Controparte_2
) elett.te dom.to in Mugnano di Napoli, alla via Napoli C.F._5
n. 251 presso lo studio dell'avv. Gaetano RT (C.F.
) giusta procura a margine nella comparsa di C.F._4 costituzione;
pec: Email_2
CONVENUTO
NONCHE'
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_3
), rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Cecere (C.F.: C.F._6
), presso il quale elettivamente domicilia in Giugliano C.F._7 in Campania (NA) al Corso Campano n. 299, giusta procura a margine della comparsa di costituzione;
pec: Email_3
CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da atti e verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30.11.2010, conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli – ex Sezione Distaccata di Marano di Napoli, nella qualità di genitore esercente la responsabilità CP_1 genitoriale sul figlio minore nato il [...], per Controparte_2 procedere alla divisione dei beni caduti nella successione dei suoi genitori e , sulla base di un progetto di divisione, Controparte_2 Persona_1 oppure, in caso di accertata indivisibilità, con l'attribuzione degli immobili all'attore salvo conguaglio a favore della convenuta, oppure procedere alla vendita all'incanto degli stessi.
- 2 - Si costituiva moglie di fratello dell'attore, CP_1 Controparte_4 premorto al de cuius , nella qualità di esercente la Controparte_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore , che non si Controparte_2 opponeva allo scioglimento della comunione ereditaria. Tuttavia, sempre nella qualità, spiegava domanda riconvenzionale di usucapione per alcuni dei beni caduti in successione e precisava ancora la che l'immobile sito in Qualiano alla Via Campana CP_1
n. 36, anch'esso oggetto di domanda di divisione, era stato interessato da opera di ammodernamento, per un valore complessivo di £ 130.000.000,00, tutte eseguite dal marito e pertanto spiegava una ulteriore Controparte_4 domanda per chiedere l'imputazione della somma alla massa ereditaria.
A seguito della proposta domanda di usucapione veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comproprietario del 50% del fondo , fratello del de cuius, il quale si costituiva Controparte_3 chiedendo il rigetto della domanda di usucapione.
Con sentenza non definitiva depositata il 07.04.2022 la domanda di usucapione veniva rigettata e con separata ordinanza disposto il prosieguo del giudizio.
In questa sede resta dunque da decidere sulla domanda riconvenzionale diretta ad imputare alla massa ereditaria la somma di €.130.000.000 che, secondo controparte, erano stati versati da due anni prima del suo Controparte_4 decesso per la realizzazione di opere di ammodernamento e completamento dell'intero immobile e di una costruzione al primo piano del fabbricato sito in
Qualiano alla via Campana n.36, e sullo scioglimento della comunione ereditaria sui beni innanzi descritti.
La prima domanda non può essere accolta perché non sufficientemente provata. Ed infatti è vero che l'attore stesso ha contestato solo parzialmente la detta domanda, espressamente dichiarando che aveva Controparte_4 realizzato solo un ampliamento del piano terra e del primo piano della costruzione esistente, precisando che l'immobile era rimasto allo stato grezzo,
- 3 - ed è anche vero che il teste ha dichiarato di aver eseguito i Testimone_1 lavori ma di non ricordare né quando il gli aveva dato tale incarico CP_2 né l'importo corrisposto nè le modalità dei versamenti della somma, infatti testualmente ha dichiarato di aver assistito anche ad alcuni pagamenti per i lavori eseguiti ma “non ricorda con quale modalità venivano eseguiti i pagamenti” e né “quanto sia l'importo corrisposto da per Controparte_4
l'esecuzione dei lavori” aggiungendo anche di non sapere nulla “per quanto riguarda i pagamenti in assegni”, ma tanto non appare sufficiente a ritenere provata la domanda. Da quanto emerso a livello probatorio, infatti, non può dirsi raggiunta la piena e chiara prova degli importi che il Controparte_4 ebbe a corrispondere alla impresa per il lavori all'immobile sito in Qualiano alla via Campana n.36, di né quali lavori specificamente siano stati realizzati.
Gli assegni depositati non sono prova certa del riferimento ai lavori che ha realizzato, né si ha certezza del totale importo corrisposto. Controparte_4
Dunque, nessuna imputazione alla massa ereditaria può essere fatta.
Venendo ora alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, si dichiara aperta la successione dei sigg. , nato il [...] Controparte_2
e deceduto il 10.10.1929, e , nata a [...] [...] e deceduta il Persona_1
23.12.2009 e si dichiara sciolta la comunione ereditaria tra i condividendi.
I beni oggetto della massa da dividere individuati dal CTU Arch. Per_2
e richiamati nell'atto introduttivo del giudizio e nella relazione
[...] notarile fornita risultano essere i seguenti: fondo rustico sito in Giugliano in Campania, località Varcaturo, dell'estensione di ettari 01.04.60 riportato in catasto al foglio 72/D, particella
130 ; fabbricato sito in Qualiano alla Via Campana n. 36, formato da uno scantinato, piano terra e primo piano catastalmente in corso di costruzione, riportati in catasto fabbricati al foglio 7/B, particella 602, sub 2, sub 3 e sub 4; fondo rustico sito in Giugliano in Campania, località Varcaturo, riportato in catasto al foglio 72/D, particella 2573, dell'estensione di ettari 00.62.47;
- 4 - fondo rustico sito in Giugliano in Campania, località Varcaturo, riportato in catasto al foglio 72/D particella 2574 dell'estensione di ettari 00.61.85.
Di seguito si riportano i dati rilevati dalla relazione tecnica alla pag. 11, 12 e
13 con l'indicazione dei relativi sub, delle provenienze catastali, della proprietà e della superficie.
particella 130 Originario terreno Fg
n AA (5.206 mq) AB Parte_1
72, p.lla 31/h poi con 16.6.60 proprietario (5.254) e da per 2/6 totale
Controparte_4
n
(n. Controparte_3 Controparte_2 10.460 mq er 1/6
(n. Controparte_2
1928) per 3/6 con atto n Persona_3 notaio del 14/3/75 proprietario Per_4 21/1/6 per 3/6 (atto diventava fg 72/D donazione e divisione p.lla 130 divisa in due del 11/10/17 Di porzioni AA (5.206 nardo) mq) e AB (5.254). Da eredi
[...]
con CP_3 divisione e donazione del 2017 a
[...]
. Per_3
Per successione di
Controparte_2
(1928/2009) con testamento per Notaio del 2008 a Per_5
Parte_1
(n 1960) quota di 2/6 e Controparte_2
(n 1997) quota di 1/6.
- 5 - particella 602, sub 2, sub 3 e sub 4
Originario terreno Fg
n 433 mq terreno Parte_1
7, p.lla 271/e poi con 16.6.60 proprietario Immobile: voltura donazione da per 2/3
e Sub 2 di 124 mq pt Controparte_4
n Controparte_2 Persona_6 1997 proprietario per a Sub 3 piano 1 Controparte_2 1/3 (n. 1928) con atto (procedure catastali notaio del da verificare) Nota: in Catasto Per_4 23/1/6 ancora in ditta Sub 4 di 147 mq S1 diventava fg 7 p.lla
Controparte_2 602. Su tale p.lla 602 (1928/2009) Sub 1 bene non edificava ed otteneva censibile particella 602, sub 2, sub 3 e sub 4.
Per successione di
Controparte_2
(1928/2009) con testamento per Notaio del 2008 a Per_5
Parte_1
(n 1960) quota di 2/6 e Controparte_2
n 1997 quota di 1/6.
- 6 - particella 2573
Originario terreno Fg
n ha 00.62.47 Parte_1 72, P.lle 26/c e 26/r 16.6.60 proprietario (porzione strada per 2/3 interpoderale) poi con n ita da Controparte_2
a Controparte_4 per 1/3 di ha Persona_1
00.76.56 e a
Persona_7 con atto notaio del Per_4
17/06/64 rep 2083/109 diventava fg 72 p.lla 219 con erronea voltura, di superficie ha 1.29.35.
Tale p.lla 219 il 12/2/2004 prat. na 0919182 a seguito frazionamento per esproprio assumeva il n. p.lla 2221 di ha 1.24.95. Con frazionamento del 16/7/2010 la p.lla 2221 si divideva in due parti: la 2572 di ha 00.62.48 e la 2573 di ha 00.62.47. A seguito vendita di porzione terreno con atto notaio Per_4 del 17/06/64 rep 2083/109 in catasto Fg 72, p.lle 26/ad e 26/ae (porzione strada interponderale) che con erronea voltura diventava fg 72 p.lla 127 di superficie ha 1.29.03, col quale:
Controparte_4
- 7 - vende a Per_1 superfice di
[...] 76.56 (p.lla 26/c sup 74.92 e 26/r sup 1.64 porz strada) e a
Persona_7
superficie
[...]
76.57 (p.lla 26/ab sup.
1.64 porz strada, e 26/ac sup. 74.93);
Controparte_3 vende a Per_1 superfice di
[...] 77.35 (p.lla 26/ae sup 1.90 porz strada, e 26
/ad sup. 75.45) Tale p.lla 127 il 12/2/2004 a seguito esproprio assumeva il n. p.lla 2223 di ha 1.23.69 con frazionamento del 16/7/2010 si divideva in due parti: la 2574 di ha 00.61.85 e la 2575 di ha 00.61.84.
- 8 - particella 2574
A seguito vendita di n ha 00.61.85 Parte_1 porzione terreno con 16.6.60 proprietario atto notaio per 2/3 Per_4 del 17/06/64 rep n 2083/109 in catasto Controparte_2
Fg 72, p.lle 26/ad e per 1/3 26/ae (porzione strada interpoderale) che con erronea voltura di superficie diventava fg 72 p.lla 127 di superficie ha 1.29.03, col quale:
Controparte_4 vende a Per_1 superfice di
[...] 76.56 (p.lla 26/c sup 74.92 e 26/r sup 1.64 porz strada) e a
Persona_7
superficie
[...] 76.57 (p.lla 26/ab sup.
1.64 porz strada, e 26/ac sup. 74.93);
Controparte_3 vende a Per_1 superfice di
[...] 77.35 (p.lla 26/ae sup 1.90 porz strada, e 26
/ad sup. 75.45)
Tale p.lla 127 il 12/2/2004 prat. na 0919182 a seguito esproprio assumeva il n. p.lla 2223 di ha 1.23.69 con frazionamento del 16/7/2010 si divideva in due parti: la 2574 di ha 00.61.85 e la 2575 di ha 00.61.84.
- 9 - Pertanto, letti gli atti del processo, esaminata la CTU espletata dall' Arch.
, completa, chiara ed esaustiva con la quale il consulente ha Persona_2 determinato il valore dei singoli beni, visto il comodo progetto di divisione dallo stesso predisposto che ha previsto l'attribuzione a Parte_1 dei terreni individuati con le particelle 2573 e 2574 e l'immobile individuato con i sub 3 e 4 oltre all'adiacente fabbricato oggetto di condono del 2003 ed il cortile in comune per un valore di €.218.819,00, mentre a Controparte_2 del 1997 il terreno individuato con la particella 130 (quota ½), l'immobile individuato con il sub 2 e la metà del cortile comune per un valore complessivo di €.113.881,00 prevedendo un conguaglio di €.3.000,00, letto l'art 789 cpc, rilevato che le parti hanno dichiarato di aderire al detto progetto divisionale predisposto dal CTU e non hanno sollevato sullo stesso contestazioni, constatato che l'importo dei conguaglio in danaro è minimo, si ritiene che possa procedersi come stabilito dal CTU e dichiarare dunque esecutivo il progetto divisionale predisposto dall'Arch. di Persona_2 seguito riportato:
- 10 - Tanto considerando che sulla base delle considerazioni ed analisi effettuate nella CTU la situazione dei beni in oggetto è la seguente:
- 11 - Dunque va disposta l'attribuzione a dei terreni così Parte_1 individuati: fondo rustico sito in Giugliano in Campania, località Varcaturo, riportato in catasto al foglio 72/D, particella 2573, dell'estensione di ettari 00.62.47; fondo rustico sito in Giugliano in Campania, località Varcaturo, riportato in catasto al foglio 72/D particella 2574 dell'estensione di ettari 00.61.85; fabbricato sito in Qualiano alla Via Campana n. 36, formato da uno scantinato, piano terra e primo piano catastalmente in corso di costruzione, riportati in catasto fabbricati al foglio 7/B, particella 602, sub 3 e sub 4, oltre all'adiacente fabbricato oggetto di condono del 2003 riportato in relazione, mentre a (nato il 1997) l'attribuzione del terreno Controparte_2 fondo rustico sito in Giugliano in Campania, località Varcaturo, riportato in catasto al foglio 72/D, particella 130, suddivisa in AA (5.206 mq) AB (5.254)
- 12 - per un totale di circa 10.460 mq. dell'estensione quindi di ettari 01.04.60, del fabbricato sito in Qualiano alla Via Campana n. 36, formato da uno scantinato, piano terra e primo piano catastalmente in corso di costruzione, riportati in catasto fabbricati al foglio 7/B, particella 602, sub 2, lasciando la corte in comune e si pone l'obbligo a carico di di versare a Controparte_2 titolo di conguaglio la somma di €.3.000,00 in favore di , Parte_1 il tutto come riportato nella relazione del CTU Arch. . Persona_2
Per quanto riguarda il regime delle spese processuali, visto il DM 55/2014 e succ. mod.
considerato che
con la sentenza parziale depositata in data 07.04.2022 è stata rigettata la domanda di usucapione promossa dalla convenuta, e che è stata altresì rigettata l'ulteriore domanda di imputazione alla massa ereditaria della somma che sarebbe stata sborsata da CP_4 per le opere di ammodernamento del fabbricato, si ritiene di
[...] compensare per la metà le spese del presente giudizio, ponendo invece le spese di CTU e quelle liquidate al Notaio a carico di tutte le parti secondo le rispettive quote ereditarie, mentre secondo il principio della soccombenza vanno poste a carico della convenuta le spese sostenute da Controparte_3 chiamato in causa, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario
Dott.ssa Annalisa Speranza, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da di scioglimento della comunione e sulla Parte_1 ulteriore domanda proposta dalla convenuta e CP_1 CP_2
così provvede:
[...]
dichiara aperta la successione dei sigg. , nato il [...] Controparte_2
e deceduto il 10.10.1929, e , nata a [...] [...] e deceduta il Persona_1
23.12.2009 e si dichiara sciolta la comunione ereditaria tra i condividendi;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta da e da CP_1 CP_2
,
[...]
dichiara esecutivo il progetto divisionale predisposto dal CTU Arch.
con il quale è stata disposta l'attribuzione a Persona_2 Parte_1 dei terreni così individuati: fondo rustico sito in Giugliano in
[...]
Campania, località Varcaturo, riportato in catasto al foglio 72/D, particella
- 13 - 2573, dell'estensione di ettari 00.62.47; fondo rustico sito in Giugliano in
Campania, località Varcaturo, riportato in catasto al foglio 72/D particella
2574 dell'estensione di ettari 00.61.85; fabbricato sito in Qualiano alla Via
Campana n. 36, formato da uno scantinato, piano terra e primo piano catastalmente in corso di costruzione, riportati in catasto fabbricati al foglio
7/B, particella 602, sub 3 e sub 4, oltre all'adiacente fabbricato oggetto di condono del 2003 riportato in relazione, mentre a (nato il Controparte_2
1997) l'attribuzione del terreno fondo rustico sito in Giugliano in Campania, località Varcaturo, riportato in catasto al foglio 72/D, particella 130, suddivisa in AA (5.206 mq) AB (5.254) per un totale di circa 10.460 mq. dell'estensione quindi di ettari 01.04.60, del fabbricato sito in Qualiano alla Via Campana n.
36, formato da uno scantinato, piano terra e primo piano catastalmente in corso di costruzione, riportati in catasto fabbricati al foglio 7/B, particella
602, sub 2, lasciando la corte in comune, il tutto come riportato nella relazione del CTU Arch. ; Persona_2
pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di conguaglio Controparte_2 la somma di €.3.000,00 in favore di;
Parte_1
condanna i convenuti e al pagamento in CP_1 Controparte_2 favore di della metà delle spese di lite che liquidano in € Parte_1
11.228,50 per compensi, € 430,00 per spese, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, compensata la restante metà;
condanna i convenuti e al pagamento in CP_1 Controparte_2 favore di delle spese del giudizio che si liquidano in € Controparte_3
2.616,00 oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
pone le spese di CTU, quelle liquidate al Notaio e quelle del frazionamento a carico di tutte le parti secondo le rispettive quote ereditarie;
- 14 - Ordina al Conservatore del R.I. territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in Napoli, 22.12.2025
Il Giudice dott. Annalisa Speranza
- 15 -