Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 23/06/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01378/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00299/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 299 del 2025, proposto da
ED Palazzo, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Fratello, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
- del decreto ingiuntivo n. 1573 del 12.4.2022 del Tribunale di Palermo – Sez. VI Presidenziale, R.G. 5106/22, notificato il 13.4.2022, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 7.6.2022;
- del decreto ingiuntivo n. 1699 del 21.4.2022 del Tribunale di Palermo – Sez. VI Presidenziale, R.G. 5565/22, notificato il 21.4.2022, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 9.4.2024;
- del decreto ingiuntivo n. 1362 del 31.3.2022 del Tribunale di Palermo – Sez. VI Presidenziale, R.G. 4407/22, notificato il 31.3.2022, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 23.5.2022;
- del decreto ingiuntivo n. 1248 del 24.3.2022 del Tribunale di Palermo – Sez. VI Presidenziale, R.G. 4093/22, notificato il 25.3.2022, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 17.5.2022;
- del decreto ingiuntivo n. 1173 del 18.3.2022 del Tribunale di Palermo – Sez. VI Presidenziale, R.G. 3833/22, notificato il 23.3.2022, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 13.5.2022;
- dell’ordinanza n. 7090 del 14.9.2021 del Tribunale di Palermo, Sez. III Civile, R.G. 280/20, notificata il 17.12.2021 e passata in giudicato come da certificazione del 14.12.2021;
- del decreto ingiuntivo n. 6303 del 21.11.2019, del Tribunale di Palermo, Sez. III Civile, R.G. 18486/19, notificato il 29.11.2019, opposto e confermato per le spese in esso liquidate dalla predetta ordinanza 7090/21 citata che ha definito il giudizio di opposizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, l’avvocato ED Palazzo ha agito per ottenere l’esecuzione dei decreti incentivi in epigrafe indicati, con i quali il Comune di San Fratello è stato condannato al pagamento delle somme rispettivamente indicate nei detti titoli, a titolo di compensi per attività professionali svolte dal ricorrente in favore dell’ente locale.
Ha precisato, l’avv. Palazzo, di avere già proposto ricorso innanzi a questo Tribunale (r.g. n. 981/2022) per ottenere l’esecuzione di alcuni dei decreti ingiuntivi in epigrafe indicati, ma che, con ordinanza n. 3715 del 13 dicembre 2023, è stato respinto il reclamo proposto avverso la relazione con cui il commissario ad acta aveva dichiarato di ritenere esaurito il proprio mandato; ha ritenuto, questo Tribunale, che, essendo ancora pendente lo stato di dissesto del Comune, non potevano essere intraprese azioni esecutive fino all’approvazione del rendiconto di gestione da parte dell’Organismo straordinario di liquidazione, secondo quanto disposto dall’art. 248, comma 2 del d.lgs. 267/00.
Il ricorrente ha tuttavia proposto nuovamente l’azione esecutiva per i medesimi decreti ingiuntivi, oltre che per alcuni altri, in epigrafe indicati, assumendo che il decorso di ulteriori tre anni dalla proposizione del precedente ricorso per ottemperanza e di sei anni dalla dichiarazione di dissesto avrebbe comportato un mutamento della situazione che, nella persistenza del debito del Comune, legittimerebbe la proposizione del ricorso in esame, sebbene la procedura sia ancora aperta.
Ciò in quanto, secondo parte ricorrente, il divieto di cui all’art. 248, co. 2, d.lgs. 267/00 troverebbe
applicazione soltanto se contenuto entro limiti temporali adeguatamente proporzionati, come ritenuto dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con sentenza 24.9.2013 su Ricorso n. 43892/04 Pennino c/ Italia.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto la disapplicazione dell’art. 248 co. 2 del d.lgs. 267/00 per contrasto con l’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e con gli artt. 6, 13 e 1 del primo Protocollo addizionale della CEDU e, in subordine, che la relativa questione venga rinviata in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, per stabilire se il diritto del ricorrente ad un ricorso effettivo ed alla tutela dei propri beni, tra i quali il diritto di credito nei confronti della p.a., sancito dagli artt. 6, 13 e 1 del primo prot. add. CEDU, e dall’art. 47 Carta Dir. UE, consenta che, nel caso in cui il debitore sia un Comune dichiarato in stato di dissesto finanziario sei anni prima, lo stesso possa essere sottratto alle azioni esecutive del creditore in forza dell’art. 248 comma 2 del d.lgs. 267/00, ove tale limitazione dei diritti del creditore si protragga già da sei anni.
Con successiva memoria, parte ricorrente – invocando l’applicazione dei principi espressi in un recente pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione (n. 27523 del 21 ottobre 2024) in tema di crediti aventi titolo nella condanna alle spese di lite – ha sostenuto che, come in quella ipotesi (relativa ad una fattispecie di concordato preventivo), anche ai fini della individuazione dei crediti ricadenti nella competenza dell’o.s.l., si dovrebbe fare riferimento alla data di avvio dei procedimenti intentati dal ricorrente per ottenere il riconoscimento dei propri crediti nei confronti dell’ente locale.
Alla camera di consiglio del 6 maggio 2025, previo avviso a parte ricorrente della questione relativa alla eventuale inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 248 comma 2 del d.lgs. 267/00, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente, poiché parte ricorrente ha dichiarato di non avere certezza in ordine all’attuale pendenza della procedura di dissesto in discussione, occorre precisare che, dai Prospetti riepilogativi degli enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario , periodicamente pubblicati sul sito internet della Regione Siciliana, risulta che la procedura che interessa il Comune di San Fratello non si è ancora conclusa.
Ciò premesso, in linea con l’avviso reso in udienza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Com’è noto, secondo quanto disposto dall’art. 248, co. 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256, “non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione”.
Tale disciplina (che riproduce sostanzialmente la norma dell’art. 81 d.lgs. n. 77 del 1995, a sua volta mutuata dall’art. 21 del d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito in l. 19 marzo 1993 n. 68) impedisce ai singoli creditori dell’ente, una volta dichiarato il dissesto finanziario, di intraprendere (o proseguire) azioni esecutive individuali, che devono recedere innanzi all’avviato procedimento concorsuale, dominato dal principio della par condicio dei creditori ed affidato ad un organo straordinario di liquidazione.
Per consolidato orientamento, la preclusione opera anche in relazione alla esperibilità del giudizio di ottemperanza, in quanto “misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2011, n. 4070: Id., sez. IV, 30 novembre 2010, n. 8363 e già Id., Ad. Plen. 24 giugno 1998, n. 4, in fattispecie governata dall’art. 21 d.l. n. 8 del 1993).
Vige, dunque, il principio per il quale, ove il credito azionato, sia pur liquidato in data successiva alla dichiarazione di dissesto, tragga la sua fonte da contratti stipulati con l’ente comunale in data antecedente, deve farsi applicazione del principio della par condicio creditorum , con la conseguenza che esso va soddisfatto esclusivamente in forma concorsuale ed in sede liquidatoria (cfr. Consiglio di Giustizia per la Regione siciliana, 12 giugno 2023 n. 416; Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2020, n. 2452).
Diversamente, ossia se i debiti, anche accertati in via giurisdizionale posteriormente ma riferibili a fatti antecedenti, potessero essere portati ad esecuzione direttamente nei confronti dell’Ente comunale, “non solo verrebbe frustrata la stessa ratio e lo scopo della gestione liquidatoria, ma sarebbe pregiudicata la gestione delle funzioni ordinarie del Comune, prima che esso torni ad uno stato di riequilibrio finanziario, mettendo a rischio l’esercizio delle stesse funzioni e dei servizi fondamentali svolti dal Comune, che non potrebbe sostenere sul piano finanziario i costi di tali funzioni e servizi, essendo di fatto in uno stato di insolvenza” (così, Cons. St., Ad. Pl. 12 gennaio 2022, n. 1).
La previsione in esame, di cui parte ricorrente chiede la disapplicazione, dunque, oltre ad essere espressione del generale principio della par condicio creditorum (art. 2741 c.c.), è volta anche a garantire la buona amministrazione (art. 97 Cost.) dell’ente di prossimità, chiamato a rendere numerosi servizi pubblici essenziali.
A fronte di tale ratio legis , il collegio – che pur condivide i principi espressi dalla Corte Europea nel precedente invocato da parte ricorrente – ritiene che di questi possa farsi applicazione solo in via del tutto eccezionale, ossia in quei casi patentemente patologici in cui la procedura di liquidazione si sia protratta per un tempo del tutto incompatibile con le funzioni e la natura dell’istituto.
Nel caso preso in esame dalla C.E.D.U. (sentenza 24.9.2013 su Ricorso n. 43892/04 Pennino c/ Italia), la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune interessato era intervenuta circa vent’anni prima della pronuncia (nel dicembre 1993); la stessa Corte ha ritenuto che il limite al “diritto ad un tribunale” imposto dal menzionato art. 248 c. 2 “perseguisse lo scopo legittimo di assicurare la parità di trattamento tra i creditori, cosa che il Governo sottolinea a giusto titolo”.
Al contempo, però, la C.E.D.U. ha considerato che, nel caso sottoposto al suo esame, il cittadino fosse stato “privato del suo diritto di accesso ad un tribunale per un periodo eccessivamente lungo” e che ciò avesse comportato “il venire meno del ragionevole rapporto di proporzionalità che deve esistere, in materia, tra i mezzi impiegati e lo scopo prefisso” .
Nella presente fattispecie, in cui il termine quinquennale (meramente ordinatorio) assegnato dalla legge per la conclusione della procedura è stato superato da un solo anno, ad avviso del collegio, le esigenze di tutela della collettività dei creditori nonché del corretto esercizio della funzione amministrativa dell’ente – che, come detto, stanno alla base dell’istituto – continuano a giustificare l’applicazione del menzionato divieto di proporre azioni esecutive individuali.
Per quel che concerne la riconducibilità del credito alla competenza dell’o.s.l., va rilevato che i principi invocati da parte ricorrente sono stati espressi dalla Corte di Cassazione in ipotesi ben diversa dalla presente e non soltanto perché, in quel caso, si trattava di un concordato preventivo, ma anche perché il credito discendeva da una condanna alle spese di lite e non, come nel caso di specie, da un rapporto contrattuale con l’ente.
Operano, dunque, i sopra richiamati principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, oltre che dalla giurisprudenza (anche) successiva (cfr. Consiglio di Giustizia per la Regione siciliana, 12 giugno 2023 n. 416; Cons. St., Ad. Pl. 12 gennaio 2022, n. 1; Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2020, n. 2452), secondo cui i debiti, anche se accertati in via giurisdizionale posteriormente alla dichiarazione di dissesto, ma riferibili a fatti antecedenti, afferiscono alla competenza dell’o.s.l.
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Nulla deve stabilirsi in merito alle spese di lite, in mancanza di costituzione del Comune di San Fratello.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore
Mario Bonfiglio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaella Sara Russo | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO