CASS
Sentenza 5 maggio 2023
Sentenza 5 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/05/2023, n. 11802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11802 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 31451-2018 proposto da: LL EN, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell'avvocato GIANLUIGI PELLEGRINO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO PARISI, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
contro ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI RU E DEGLI ODONTOIATRI DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENRICO TAZZOLI 6, presso lo studio Civile Sent. Sez. 2 Num. 11802 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: OL NO Data pubblicazione: 05/05/2023 Ric. 2018 n. 31451 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -2- dell'avvocato EUGENIO AURISICCHIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;
- controricorrente -
nonchè contro MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore;
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI;
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI;
- intimati -
avverso la decisione n. 5/2018 della COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE DI ROMA, depositata il 12/07/2018; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NO OL;
lette le conclusioni scritte del P.M., redatte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO TRONCONE, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti;
FATTI DI CAUSA 1. In data 19.6.2001 la Direzione Circondariale “Napoli- Poggioreale” comunicava all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Napoli che il dott. CE PI era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere perché, in concorso con altro sanitario, aveva procurato l’aborto clandestino ad una minorenne, cagionandole lesioni personali gravissime e, sempre in concorso, aveva falsificato la cartella clinica relativa al ricovero e ad un intervento chirurgico di altra minorenne. Ric. 2018 n. 31451 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -3- La Commissione Medici Chirurghi istituita ex art. 6 legge 409/1985 presso l’Ordine della Provincia di Napoli, dopo un lungo ed articolato iter istruttorio e tenuto conto delle risultanze penali derivanti dalla vicenda, condannava il dottor PI alla radiazione dall’albo. 2. Con ricorso n. 11326/2015 il dott. PI adiva la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie per ottenere l’annullamento della citata decisione. 3. Con decisione n. 5/2018, depositata il 12.07.2018, la Commissione rigettava il ricorso. 4. Avverso tale provvedimento il dott. Valpolicelli ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. 5. Ha resistito con controricorso l’Ordine dei Medici- Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e Provincia che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso. 6. In prossimità dell’udienza, trattata in camera di consiglio in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale, il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Il primo motivo è così rubricato: “Error in procedendo: vizio di nullità della decisione della CCEPS – illegittima composizione dei membri della Commissione- violazione del principio di imparzialità”. Il provvedimento emesso dalla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie sarebbe inficiato Ric. 2018 n. 31451 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -4- dalla mancanza del requisito della indipendenza di giudizio, poiché alcuni membri della commissione risultano essere alle dipendenze dirette del Ministero della Salute. Pertanto, pertanto lo stesso sarebbe stato emanato in violazione dei principi di imparzialità e terzietà di cui agli artt. 108 e 111 della Costituzione. 2.- Con il secondo motivo, titolato “Error in iudicando: violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 51 DPR n. 221/1950 – violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – eccesso di potere – omessa pronuncia”, il ricorrente eccepisce l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare di cui è stato oggetto. L’ordine aveva avuto piena contezza del casellario giudiziario del PI sin dal 2002. Alla luce di tali evidenze, la adita Commissione disciplinare avrebbe dovuto dichiarare l’intervenuta prescrizione dell’azione discip4linare, a norma dell’art. 51 DPR n. 221/1950, in forza del tempo decorso tra la data dell’interruzione del termine prescrizionale (avvenuta nel 2003 con la convocazione del medico davanti al Presidente ex art. 39 DPR n. 221/50) e quella di decisione del Consiglio dell’ordine (2015). 3.- Il terzo motivo è rubricato come segue: “Error in iudicando: violazione di legge – errore e falsa applicazione dell’art. 41 del DPR n. 221/1950 – violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – eccesso di potere – omessa pronuncia – abnormità del provvedimento – difetto di motivazione”. Con questo mezzo il ricorrente lamenta la abnormità della sanzione della radiazione, che poteva essere evitata con l’applicazione di una sanzione meno lesiva della dignità professionale del medico. Inoltre, nell’irrogare siffatta Ric. 2018 n. 31451 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -5- sanzione non si è ottemperato all’obbligo di motivazione di cui al combinato disposto dell’art. 47 del DPR 221/1950 e dell’art. 3 della L. 241/90, omettendo di indicare la valutazione dei fatti e delle argomentazioni che hanno determinato l’organo ad emettere la sanzione. 4.- Il primo motivo è fondato, ritenendo la Corte di dare continuità al proprio orientamento sul punto (cfr., tra le molte, Cass. n. 17768/2020; n. 1618/2020; n. 3252/2017). Con sentenza n. 215 del 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 17, primo e secondo comma, lettera e), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale e, di conseguenza, la illegittimità costituzionale del predetto art. 17, comma primo e secondo, lettere a), b), c) e d), sempre nelle parti in cui si fa riferimento alle predette nomine. Tra i componenti della Commissione che ha adottato la decisione impugnata figura il dott. Giuseppe Celotto, peraltro estensore della stessa: proprio in ragione della presenza in commissione di tale componente, la sentenza del Consiglio di Stato n. 769/2018 ha provveduto ad annullare il d.P.C.M. del 27 dicembre 2016, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della Giustizia, aveva proceduto al rinnovo della Commissione Centrale nel dichiarato intento di adeguarne la composizione alla sentenza della Consulta sopra citata, in quanto il componente, benchè non più nominato dal Ministero della Salute ma designato dal Consiglio Superiore Ric. 2018 n. 31451 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -6- di Sanità, svolgeva le funzioni di direttore generale del Ministero della Salute, parte necessaria del procedimento davanti alla Commissione, come tale legittimato ad impugnarne le decisioni ed era anche soggetto ai provvedimenti disciplinari adottabili dal Ministero della Salute. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la presenza dei due dirigenti del Ministero della Salute (il dott. Giuseppe Celotto quale membro effettivo e il dott. Giovanni Lombardi quale membro supplente), per quanto designati dal Consiglio Superiore di Sanità e non più nominati dal Ministero, riproponeva sostanzialmente immutati, in via amministrativa, gli stessi vizi già stigmatizzati dalla Corte costituzionale a livello legislativo, con la conseguenza che la nomina dei dirigenti del Ministero della Salute effettuata con il d.P.C.M., ancorché designati dal Consiglio Superiore di Sanità ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. C.p.S. n. 233 del 1946, è illegittima per l’assenza, ancora una volta e per le stesse ragioni di sostanza evidenziate dalla Corte nella sentenza sopra citata, delle necessarie garanzie atte ad assicurare, per detti componenti, l’autonomia e l’imparzialità decisoria, potendo essi essere anche assoggettati a revoca del loro mandato o, indubitabilmente, ad azione disciplinare da parte del Ministero della Salute per eventuali voti o giudizi espressi in seno alla Commissione. Questa Corte ha già avuto modo di affrontare analoga questione relativa alla legittimità dell'organo giudicante composto da componenti di derivazione ministeriale dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 2016, e prima ancora della sentenza del Consiglio di Stato n. 769 del 2018, affermando il seguente principio di diritto: «In Ric. 2018 n. 31451 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -7- tema di procedimento disciplinare a carico di esercenti le professioni sanitarie, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 215 del 1016, che ha dichiarato illegittimo l'art. 17, commi 1 e 2, lett. a), b), c), d), e), del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, la decisione assunta dalla Commissione centrale, che sia formata anche da componenti di nomina ministeriale, è affetta da nullità, rilevabile anche d'ufficio, sebbene l'assenza di indipendenza ed imparzialità si riferisca solo a detti componenti, il vizio si trasferisce da questi ultimi all'organo, il quale risulta pertanto privo dei requisiti che costituiscono il substrato indispensabile dell'esercizio del potere giurisdizionale» (Cass. Sez. 2, Ord. n. 3525/2017; conf. n. 3524/2017). Altre pronunce di questo Collegio hanno confermato questo orientamento anche dopo la sentenza n. 769/2018 del Consiglio di Stato di annullamento del DPCM del 27 dicembre 2016 (Cass. Sez. 2, n. 29892/2018, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22301/2019). Deve, dunque, ribadirsi che per effetto delle suddette pronunce l'impugnata decisione è stata assunta da un organo privo dei requisiti di indipendenza e imparzialità che sono - come ha affermato la Corte costituzionale - "connotazioni imprescindibili dell'azione giurisdizionale, sia essa esercitata dalla magistratura ordinaria ovvero dagli organi di giurisdizione speciale". La statuizione emessa da organo la cui composizione è stata dichiarata non conforme a Costituzione per assenza di indipendenza e imparzialità, anche se riferita ad alcuni suoi componenti, si riflette dunque in termini osmotici dai partecipanti all’intero organo, rendendo nulle le decisioni assunte dalla Commissione, “non potendosi consentire che Ric. 2018 n. 31451 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -8- l’organo eserciti la funzione giurisdizionale attraverso dinamiche radicalmente viziate dalla interlocuzione, nel percorso che porta alla decisione, di soggetti privi delle citate caratteristiche” (Cass., Sez. 2, n. 29892/2018; Cass. n. 22301/2019). 5.- L’accoglimento del primo motivo determina, all’evidenza, la perdita di efficacia decisoria degli altri due motivi, che vanno dichiarati assorbiti. 6.- La decisione impugnata deve quindi essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo esame alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, in diversa composizione. 7.- Avuto riguardo alla circostanza che la declaratoria di illegittimità della composizione della Commissione a seguito della designazione dei nuovi componenti è frutto di una sentenza del Consiglio di Stato intervenuta in prossimità dell’avvio del presente giudizio, e che le ragioni che hanno portato all'annullamento della decisione impugnata prescindono dal merito e non sono obiettivamente imputabili al controricorrente, si ritiene che ricorrano i presupposti per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, per quanto in motivazione, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti;
cassa la decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie impugnata e rinvia alla stessa Commissione in diversa composizione. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ric. 2018 n. 31451 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -9- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
- ricorrente -
contro ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI RU E DEGLI ODONTOIATRI DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENRICO TAZZOLI 6, presso lo studio Civile Sent. Sez. 2 Num. 11802 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: OL NO Data pubblicazione: 05/05/2023 Ric. 2018 n. 31451 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -2- dell'avvocato EUGENIO AURISICCHIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;
- controricorrente -
nonchè contro MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore;
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI;
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI;
- intimati -
avverso la decisione n. 5/2018 della COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE DI ROMA, depositata il 12/07/2018; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NO OL;
lette le conclusioni scritte del P.M., redatte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO TRONCONE, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti;
FATTI DI CAUSA 1. In data 19.6.2001 la Direzione Circondariale “Napoli- Poggioreale” comunicava all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Napoli che il dott. CE PI era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere perché, in concorso con altro sanitario, aveva procurato l’aborto clandestino ad una minorenne, cagionandole lesioni personali gravissime e, sempre in concorso, aveva falsificato la cartella clinica relativa al ricovero e ad un intervento chirurgico di altra minorenne. Ric. 2018 n. 31451 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -3- La Commissione Medici Chirurghi istituita ex art. 6 legge 409/1985 presso l’Ordine della Provincia di Napoli, dopo un lungo ed articolato iter istruttorio e tenuto conto delle risultanze penali derivanti dalla vicenda, condannava il dottor PI alla radiazione dall’albo. 2. Con ricorso n. 11326/2015 il dott. PI adiva la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie per ottenere l’annullamento della citata decisione. 3. Con decisione n. 5/2018, depositata il 12.07.2018, la Commissione rigettava il ricorso. 4. Avverso tale provvedimento il dott. Valpolicelli ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. 5. Ha resistito con controricorso l’Ordine dei Medici- Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e Provincia che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso. 6. In prossimità dell’udienza, trattata in camera di consiglio in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale, il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Il primo motivo è così rubricato: “Error in procedendo: vizio di nullità della decisione della CCEPS – illegittima composizione dei membri della Commissione- violazione del principio di imparzialità”. Il provvedimento emesso dalla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie sarebbe inficiato Ric. 2018 n. 31451 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -4- dalla mancanza del requisito della indipendenza di giudizio, poiché alcuni membri della commissione risultano essere alle dipendenze dirette del Ministero della Salute. Pertanto, pertanto lo stesso sarebbe stato emanato in violazione dei principi di imparzialità e terzietà di cui agli artt. 108 e 111 della Costituzione. 2.- Con il secondo motivo, titolato “Error in iudicando: violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 51 DPR n. 221/1950 – violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – eccesso di potere – omessa pronuncia”, il ricorrente eccepisce l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare di cui è stato oggetto. L’ordine aveva avuto piena contezza del casellario giudiziario del PI sin dal 2002. Alla luce di tali evidenze, la adita Commissione disciplinare avrebbe dovuto dichiarare l’intervenuta prescrizione dell’azione discip4linare, a norma dell’art. 51 DPR n. 221/1950, in forza del tempo decorso tra la data dell’interruzione del termine prescrizionale (avvenuta nel 2003 con la convocazione del medico davanti al Presidente ex art. 39 DPR n. 221/50) e quella di decisione del Consiglio dell’ordine (2015). 3.- Il terzo motivo è rubricato come segue: “Error in iudicando: violazione di legge – errore e falsa applicazione dell’art. 41 del DPR n. 221/1950 – violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – eccesso di potere – omessa pronuncia – abnormità del provvedimento – difetto di motivazione”. Con questo mezzo il ricorrente lamenta la abnormità della sanzione della radiazione, che poteva essere evitata con l’applicazione di una sanzione meno lesiva della dignità professionale del medico. Inoltre, nell’irrogare siffatta Ric. 2018 n. 31451 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -5- sanzione non si è ottemperato all’obbligo di motivazione di cui al combinato disposto dell’art. 47 del DPR 221/1950 e dell’art. 3 della L. 241/90, omettendo di indicare la valutazione dei fatti e delle argomentazioni che hanno determinato l’organo ad emettere la sanzione. 4.- Il primo motivo è fondato, ritenendo la Corte di dare continuità al proprio orientamento sul punto (cfr., tra le molte, Cass. n. 17768/2020; n. 1618/2020; n. 3252/2017). Con sentenza n. 215 del 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 17, primo e secondo comma, lettera e), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale e, di conseguenza, la illegittimità costituzionale del predetto art. 17, comma primo e secondo, lettere a), b), c) e d), sempre nelle parti in cui si fa riferimento alle predette nomine. Tra i componenti della Commissione che ha adottato la decisione impugnata figura il dott. Giuseppe Celotto, peraltro estensore della stessa: proprio in ragione della presenza in commissione di tale componente, la sentenza del Consiglio di Stato n. 769/2018 ha provveduto ad annullare il d.P.C.M. del 27 dicembre 2016, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della Giustizia, aveva proceduto al rinnovo della Commissione Centrale nel dichiarato intento di adeguarne la composizione alla sentenza della Consulta sopra citata, in quanto il componente, benchè non più nominato dal Ministero della Salute ma designato dal Consiglio Superiore Ric. 2018 n. 31451 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -6- di Sanità, svolgeva le funzioni di direttore generale del Ministero della Salute, parte necessaria del procedimento davanti alla Commissione, come tale legittimato ad impugnarne le decisioni ed era anche soggetto ai provvedimenti disciplinari adottabili dal Ministero della Salute. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la presenza dei due dirigenti del Ministero della Salute (il dott. Giuseppe Celotto quale membro effettivo e il dott. Giovanni Lombardi quale membro supplente), per quanto designati dal Consiglio Superiore di Sanità e non più nominati dal Ministero, riproponeva sostanzialmente immutati, in via amministrativa, gli stessi vizi già stigmatizzati dalla Corte costituzionale a livello legislativo, con la conseguenza che la nomina dei dirigenti del Ministero della Salute effettuata con il d.P.C.M., ancorché designati dal Consiglio Superiore di Sanità ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. C.p.S. n. 233 del 1946, è illegittima per l’assenza, ancora una volta e per le stesse ragioni di sostanza evidenziate dalla Corte nella sentenza sopra citata, delle necessarie garanzie atte ad assicurare, per detti componenti, l’autonomia e l’imparzialità decisoria, potendo essi essere anche assoggettati a revoca del loro mandato o, indubitabilmente, ad azione disciplinare da parte del Ministero della Salute per eventuali voti o giudizi espressi in seno alla Commissione. Questa Corte ha già avuto modo di affrontare analoga questione relativa alla legittimità dell'organo giudicante composto da componenti di derivazione ministeriale dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 2016, e prima ancora della sentenza del Consiglio di Stato n. 769 del 2018, affermando il seguente principio di diritto: «In Ric. 2018 n. 31451 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -7- tema di procedimento disciplinare a carico di esercenti le professioni sanitarie, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 215 del 1016, che ha dichiarato illegittimo l'art. 17, commi 1 e 2, lett. a), b), c), d), e), del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, la decisione assunta dalla Commissione centrale, che sia formata anche da componenti di nomina ministeriale, è affetta da nullità, rilevabile anche d'ufficio, sebbene l'assenza di indipendenza ed imparzialità si riferisca solo a detti componenti, il vizio si trasferisce da questi ultimi all'organo, il quale risulta pertanto privo dei requisiti che costituiscono il substrato indispensabile dell'esercizio del potere giurisdizionale» (Cass. Sez. 2, Ord. n. 3525/2017; conf. n. 3524/2017). Altre pronunce di questo Collegio hanno confermato questo orientamento anche dopo la sentenza n. 769/2018 del Consiglio di Stato di annullamento del DPCM del 27 dicembre 2016 (Cass. Sez. 2, n. 29892/2018, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22301/2019). Deve, dunque, ribadirsi che per effetto delle suddette pronunce l'impugnata decisione è stata assunta da un organo privo dei requisiti di indipendenza e imparzialità che sono - come ha affermato la Corte costituzionale - "connotazioni imprescindibili dell'azione giurisdizionale, sia essa esercitata dalla magistratura ordinaria ovvero dagli organi di giurisdizione speciale". La statuizione emessa da organo la cui composizione è stata dichiarata non conforme a Costituzione per assenza di indipendenza e imparzialità, anche se riferita ad alcuni suoi componenti, si riflette dunque in termini osmotici dai partecipanti all’intero organo, rendendo nulle le decisioni assunte dalla Commissione, “non potendosi consentire che Ric. 2018 n. 31451 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -8- l’organo eserciti la funzione giurisdizionale attraverso dinamiche radicalmente viziate dalla interlocuzione, nel percorso che porta alla decisione, di soggetti privi delle citate caratteristiche” (Cass., Sez. 2, n. 29892/2018; Cass. n. 22301/2019). 5.- L’accoglimento del primo motivo determina, all’evidenza, la perdita di efficacia decisoria degli altri due motivi, che vanno dichiarati assorbiti. 6.- La decisione impugnata deve quindi essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo esame alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, in diversa composizione. 7.- Avuto riguardo alla circostanza che la declaratoria di illegittimità della composizione della Commissione a seguito della designazione dei nuovi componenti è frutto di una sentenza del Consiglio di Stato intervenuta in prossimità dell’avvio del presente giudizio, e che le ragioni che hanno portato all'annullamento della decisione impugnata prescindono dal merito e non sono obiettivamente imputabili al controricorrente, si ritiene che ricorrano i presupposti per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, per quanto in motivazione, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti;
cassa la decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie impugnata e rinvia alla stessa Commissione in diversa composizione. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ric. 2018 n. 31451 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -9- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della