Ordinanza cautelare 13 settembre 2024
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00240/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01099/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1099 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Puntarello, Luciana Maria US, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Roberta Cannarozzo Fazzari, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare,
- dell’ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 14.05.2024 prot. -OMISSIS- adottata dal Comune di Palermo in data 14.05.2024 e della relazione tecnica del responsabile del procedimento, notificata in uno all’ordinanza di demolizione, con cui l’Amministrazione comunale ha intimato, ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001, alla sig.ra -OMISSIS-, di “demolire a propria cura e spese, le opere abusive, perpetrate in -OMISSIS-” e di ripristinare lo stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica della detta ordinanza;
- per quanto possa occorrere, della “segnalazione qualificata” -OMISSIS- del 23.02.2024, notificata all’odierna ricorrente in uno all’ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 14.05.2024 prot. -OMISSIS- in data 19.06.2024;
- della relazione del 28.03.2024, conosciuta solo in quanto richiamata nell’ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 14.05.2024 prot. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa FF RA US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è comproprietaria di un immobile - sito in Palermo, Contrada -OMISSIS- - ove è stato realizzato, in assenza di permesso di costruire, un fabbricato composto da un piano cantinato, un piano terra e un primo piano, con copertura a doppia falda.
La sig.ra -OMISSIS-, pertanto, con istanza del 30 marzo 2004, prot.-OMISSIS-, ha chiesto il condono della detta opera abusiva, ai sensi del d.l. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con l. 326 del 24 novembre 2003.
Con provvedimento datato 1 marzo 2017, il Comune di Palermo, ritenuti superati i limiti volumetrici previsti dalla normativa condonistica (per essere il fabbricato di volume pari ad 852 mc), ha rigettato la menzionata istanza.
La ricorrente, quindi, con domanda assunta al protocollo del Comune di Palermo con n.-OMISSIS- del 9 giugno 2017, ha chiesto il ritiro in autotutela del detto diniego e, al contempo, la rimessione in termini, al fine di poter presentare nuove ipotesi progettuali finalizzate all’eliminazione dell’eventuale eccedenza di cubatura.
Con nota del 4 luglio 2017, prot. -OMISSIS- – indirizzata per conoscenza anche alle proprietarie dell’immobile ed al tecnico dalle stesse incaricato - il Capo dell’Area tecnica della riqualificazione urbana e delle infrastrutture, dopo aver espresso il proprio giudizio favorevole all’accoglimento dell’istanza avanzata dalla ricorrente, ha invitato il competente Ufficio condono edilizio a valutare la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della medesima ed il rilascio del richiesto condono; a tale nota – per quanto risulta dagli atti del presente giudizio - non ha però fatto seguito alcun altro atto del procedimento di autotutela.
Quindi, a distanza di circa sette anni, il Comune di Palermo, con l’ordinanza -OMISSIS- del 14 maggio 2024, ha ingiunto, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, la demolizione delle “opere abusive, perpetrate in -OMISSIS-” .
Con atto notificato il 31 luglio 2024 e depositato il successivo 2 agosto, la ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, di tale provvedimento, denunciandone l’illegittimità, sotto i seguenti profili.
Il provvedimento sarebbe illegittimo per mancata previa comunicazione dell’avvio del relativo procedimento; tale avviso, nel caso in esame, avrebbe consentito alla ricorrente di ricordare all’amministrazione comunale la pendenza del procedimento di riesame sull’istanza di condono (primo motivo).
Secondo la ricorrente, infatti, troverebbe applicazione, nel caso in esame, l’art. 38, co. 1 l. 47/1985, per il quale “La presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all’articolo 31, accompagnata dalla attestazione del versamento della somma di cui al primo comma dell’articolo 35, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative” ; l’ingiunzione a demolire, pertanto, sarebbe illegittima anche sotto questo profilo.
Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza -OMISSIS-01 del 13 settembre 2024, la domanda cautelare è stata rigettata per difetto del fumus boni iuris ; il provvedimento, impugnato con ricorso in appello, è stato confermato dal C.G.A.R.S. con ordinanza n. 395 del 25 novembre 2024.
In data 8 gennaio 2026, i difensori di parte ricorrente hanno depositato in giudizio l’atto di rinuncia al mandato difensivo, datato 23 maggio 2025 e sottoscritto per accettazione dalla ricorrente.
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026, conclusasi alle ore 12.14, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Solo dopo il passaggio in decisione del giudizio, alle ore 19.25 del 13 gennaio 2026, è stato depositato da parte ricorrente nel fascicolo processuale un atto di costituzione di nuovo procuratore, cui peraltro non è stata allegata la relativa procura.
Prima di passare all’esame nel merito del ricorso, è opportuno chiarire che, ai fini del presente giudizio, gli avvocati Giovanni Puntarello e Luciana Maria US devono ritenersi gli unici difensori di parte ricorrente; nessun effetto, invero, può avere il deposito di qualsivoglia atto dopo il passaggio in decisione della causa: “l’udienza di discussione segna il passaggio dalla fase istruttoria (in senso ampio) a quella decisoria in senso stretto, caratterizzata esclusivamente dall’esercizio della potestas iudicandi da parte del giudice, chiamato a pronunciare la regola di giudizio sulla controversia in atto, esclusivamente sulla base del materiale probatorio acquisito o prodotto fino a quel momento; le sopravvenienze di fatto sono pertanto del tutto irrilevanti e non impongono al giudice di rimettere la causa sul ruolo ai fini dell’eventuale ulteriore attività istruttoria” (così Consiglio di Stato sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8203).
È pacifico, altresì, che in assenza di (valida) costituzione di nuovo procuratore, opera il principio della perpetuatio dell’ufficio del difensore: “L’art. 85, c.p.c. (applicabile anche al processo amministrativo, per il rinvio esterno, di cui all'art. 39, c.p.a.) - secondo cui ‘la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore’ - è espressione del principio della cosiddetta perpetuatio dell’ufficio del difensore ed è pacificamente interpretata nel senso che né la revoca, né la rinuncia, privano il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti, se non sono accompagnati dalla sua sostituzione al fine di evitare una vacatio dello ius postulandi. Ciò significa che fino alla sua sostituzione il difensore conserva le sue funzioni con riguardo alle vicende del processo obiettivamente considerate, sia per quanto concerne la legittimazione a ricevere atti nell’interesse del mandante, sia per quanto concerne la legittimazione a compiere atti nel suo interesse ” (così, ex multis , T.A.R. Palermo Sicilia sez. IV, 19 maggio 2025, n. 1082).
Ciò premesso e passando all’esame nel merito del ricorso, il collegio, in linea con quanto ritenuto nella fase cautelare del presente giudizio, è dell’avviso che il gravame non merita accoglimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’avvenuta presentazione di un’istanza da parte del privato, volta ad ottenere il ritiro in autotutela di un provvedimento di diniego di condono edilizio, non è affatto equiparabile alla pendenza del procedimento di condono che, com’è noto, ai sensi dell’art. 38 co.1 l. 47/1985, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative.
La ratio di tale divieto è quella di imporre all’amministrazione di adempiere all’obbligo di pronunciarsi sull’istanza (art. 2 l. 241/90), prima di adottare provvedimenti sanzionatori relativi ad un abuso astrattamente regolarizzabile.
È evidente che la previsione normativa non può ritenersi comprensiva della ben diversa ipotesi, non contemplata dalla disposizione in esame, di avvenuta presentazione di un’istanza di ritiro in autotutela, su cui non sussiste neppure obbligo di provvedere (tra le più recenti, cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 settembre 2025, n. 7369).
Diversamente opinando, si giungerebbe alla improponibile conclusione che il privato ben potrebbe prorogare ad libitum l’effetto paralizzante del potere sanzionatorio, a mezzo della presentazione di ripetute istanze di autotutela.
Peraltro, si noti che la previsione in esame fa esclusivo riferimento alle istanze di condono presentate nel termine perentorio previsto dalla legge per accedere alla normativa che, in via straordinaria, ha consentito la regolarizzazione degli abusi.
Con riferimento al caso concreto va, poi, osservato che l’amministrazione, a fronte di un diniego di condono ormai consolidatosi, per effetto della mancata impugnazione nei termini, da circa sette anni, era tenuta all’esercizio del potere, di natura vincolata, volto alla repressione degli abusi edilizi, con l’ulteriore conseguenza che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non rende illegittimo l’ordine demolitorio (cfr. art. 21- octies l. 241/90).
Per il principio della soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune resistente, liquidandole in € 1.000,00, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte privata del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, con l’intervento dei magistrati:
BE EN, Presidente
FF RA US, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FF RA US | BE EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.