TAR Palermo, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 240
TAR
Ordinanza cautelare 13 settembre 2024
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Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità per mancata comunicazione avvio procedimento

    La mancata comunicazione di avvio del procedimento non rende illegittimo l'ordine demolitorio, in quanto l'amministrazione era tenuta all'esercizio del potere vincolato di repressione degli abusi edilizi, dato il consolidato diniego di condono.

  • Rigettato
    Sospensione del procedimento per istanza di condono

    La presentazione di un'istanza di ritiro in autotutela di un provvedimento di diniego di condono edilizio non è equiparabile alla pendenza del procedimento di condono che, ai sensi dell'art. 38 co.1 l. 47/1985, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative. La previsione normativa non comprende l'ipotesi di istanza di ritiro in autotutela.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 240
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 240
    Data del deposito : 21 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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