Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/05/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
, nata in [...]è (Brasile) il 5.09.1970; Parte_1 rappresenta e difesa dall'Avv. Maria Alessandra Iazzi
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Alessandra Iazzi
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate, ed in particolare:
- i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
- la figlia è maggiorenne e non necessita di affidamento alcuno, la figlia minore Persona_1 Per_2
di anni 17 è affidata ad entrambi i coniugi e collocata presso la casa coniugale ove è rimasta la
[...] ssendosi il padre già allontanato.
- le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente.
- la casa coniugale è rimasta tenuta in locazione, di comune accordo alla signora con Parte_1 quanto in essa contenuto, e l'altro coniuge se ne è già allontana opri Controparte_1 effetti personali;
- corrisponderà a un assegno mensile di € 600,00 come contributo Controparte_1 Parte_1 per il mantenimento delle figlie, ancora non autosufficienti dal mese di maggio, al domicilio dell'avente diritto, ovvero a mezzo bonifico bancario, entro i primi cinque giorni del mese, assegno da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, sino a quando le figlie saranno autosufficienti;
- le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa – purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza – saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo di rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli della figlia minore.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 18.04.25
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso