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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 571 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto Parte_1 C.F._1 di appello, dall'Avv. Vittorio Schino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Bari alla via G. Trevisani n. 106
appellante
e
Avv. (c.f. che si difende da sé ex art. 13 L. CP_1 CP_2 C.F._2
247/2012 e art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso e nel proprio studio sito in Lecce alla Via
Zanardelli n. 99
nonché
Avv. (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta mandato CP_3 CP_4 C.F._3 in atti, dall'Avv. Giuseppe Distante ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Cesario di
Lecce (LE) alla Via M. Cappello, n. 4
1 appellati
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositare ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'11 febbraio
2025
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MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 1454/2023, emessa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata in data 16.06.2023, il Tribunale di Lecce, decidendo sulla domanda di accertamento negativo del credito proposta con atto di citazione del 14.11.2019 da nel giudizio R.G. n. 11122/2019, nonché sull'opposizione, avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecce n. 2762/2019, nel giudizio riunito di rubricato al n. R.G.
11933/2019, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto.
Ed invero.
, conveniva in giudizio l'Avv. deducendo di essere stata da questi difesa Parte_1 Controparte_5 tanto in un procedimento penale, per fatti afferenti alla sua attività lavorativa, quale dipendente del
Comune di Lecce, quanto in un procedimento disciplinare, attivato dal Comune di Lecce per i medesimi fatti, accettando, in merito al compenso dovuto, il preventivo del 05.04.19, predisposto unicamente con riferimento al giudizio penale. Esponeva di aver revocato l'incarico conferito al legale con racc. del
09.07.2019 e che l'Avv. reclamava il pagamento del compenso nella misura di € Controparte_5
6.093,51 per il procedimento penale e di € 1.373,00 per il procedimento disciplinare, per un totale di €
7.466,51. Assumeva di aver già corrisposto la complessiva somma di € 6.750,00, di cui € 6.250,00 attraverso diversi acconti in contanti ed € 500,00 con il bonifico del 24.06.2019 e che il predetto importo era da considerarsi esaustivo del compenso maturato dal professionista in relazione all'attività effettivamente svolta. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che non era dovuta la pretesa somma di € 7.466,51, nonché di condannare il convenuto alla restituzione della documentazione ricevuta per la difesa penale, consistente, come poi precisato nel corso del giudizio, in n. 2 faldoni contenenti le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche.
Nel costituirsi in giudizio, l'Avv. eccepiva la nullità dell'atto di citazione del 13.11.2019 Controparte_5
e della nota di precisazione della domanda del 15.11.2019, poiché redatti in violazione dell'art. 164 c. 4
c.p.c. e dell'art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c., avendo l'attrice omesso di specificare le modalità e le tempistiche
2 con cui avrebbe corrisposto l'importo di € 6.250,00, così pregiudicando il diritto di difesa del convenuto.
Nel merito, il professionista rilevava l'infondatezza della pretesa, precisando di non aver mai ricevuto le somme richieste per l'attività difensiva svolta in favore di . Aggiungeva che, dopo una fitta Parte_1 corrispondenza intercorsa con l'attrice, all'esito della quale la ribadiva di aver già adempiuto Pt_1 all'obbligazione di pagamento e di non dovere alcunché al legale, comunicava, con racc. a.r. dell'08.07.2019, la rinuncia al mandato, poi revocato anche dalla con nota del 09.07.2019. Pt_1
In subordine, il convenuto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di restituzione dei n. 2 faldoni, avendo egli consegnato tutti i file pdf delle trascrizioni delle intercettazioni e gli stralci cartacei in suo possesso all'Avv. NG LÒ, la quale lo aveva sostituito nella difesa penale dell'attrice, tant'è che era stato redatto apposito verbale di consegna datato 24.07.2019.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione del 13.11.19 e della nota di precisazione della domanda del 15.11.19; in subordine, di accertare che l'attrice era debitrice del convenuto di tutte le somme ingiuntele;
di dichiarare il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di
; di dichiarare l'Avv. NG LÒ unica obbligata alla restituzione della documentazione Parte_1 domandata dall'attrice, nonché di condannare l'attrice ex art. 96 c. 3 c.p.c. Chiedeva altresì di essere autorizzato a chiamare in causa l'Avv. NG LÒ.
Integrato il contraddittorio, la terza chiamata si costituiva in giudizio chiedendo di essere estromessa essendo estranea alla domanda fatta valere in giudizio. Precisando di non essere tenuta a garantire e manlevare l'avv. e di aver ritirato solo la documentazione indicata nel verbale di consegna, sicché CP_5 chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, oltre alla condanna del chiamante per lite temeraria.
Nelle more del giudizio, su ricorso monitorio del 16.10.2019, il Tribunale Civile di Lecce emetteva in favore dell'Avv. decreto ingiuntivo n. 2762/2019 del 30.10.2019, immediatamente Controparte_5 esecutivo, notificato alla debitrice il 13.11.2019, unitamente all'atto di precetto, con cui veniva ingiunto a di pagare, in favore del creditore, la somma di € 7.466,50. Parte_1
Con atto di citazione del 04.12.2019 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo e Parte_1 il giudizio veniva iscritto al R.G. n.11933/2019. A fondamento dell'opposizione l'ingiunta poneva le medesime argomentazioni poste a base del procedimento di accertamento negativo del credito.
Ritualmente costituitosi anche nel giudizio di opposizione, l'Avv. reiterava le Controparte_5 medesime difese svolte nel giudizio di accertamento del credito e chiedeva la conferma dell'opposto provvedimento.
Con ordinanza del 10.11.2020, il giudice disponeva la riunione del procedimento iscritto al n. 11933 del
2019 R.G. al n.11122 del 2019 R.G.
1.1. All'esito dell'istruttoria, espletata a mezzo produzione documentale e interrogatorio formale di
[...]
, il giudice disattendeva, in via preliminare, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ai Controparte_5
3 sensi e per gli effetti dell'art. 164 c. 4 c.p.c. e dell'art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c., sollevata dal convenuto, dal momento che il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di accertamento negativo del credito, così come di quello del giudizio monitorio, risultava sufficientemente determinato, tant'è che il convenuto aveva compiutamente approntato le proprie difese. Nel merito, il Tribunale riteneva assolto l'onere probatorio, gravante sul professionista, di comprovare l'esistenza di un patto di determinazione del compenso, redatto in forma scritta, relativo alla quantificazione preventiva del dovuto, nonché dell'attività difensiva svolta dal legale in favore della Tenuto conto dell'attività effettivamente Pt_1 prestata, dei criteri di determinazione del compenso fissati dal D.M. n. 55/2014 e del valore della controversia, il giudice di prime cure considerava congruo l'importo richiesto. Aggiungeva il Tribunale che la non solo non aveva disconosciuto la documentazione prodotta dal convenuto, ma aveva Pt_1 anche omesso di fornire la prova del pagamento in contanti, di cui non vi era alcun riscontro documentale,
a nulla rilevando, a tal uopo, la formulazione dei capitoli di prova elaborati dall'attrice perché privi di riferimenti utili a palesare “il contesto generale in cui avvenivano i pagamenti degli acconti allegati e, soprattutto, la ragione per cui di tali parziali corresponsioni non sia stata predisposta alcuna traccia di tipo documentale”. Sulla scorta di tali evidenze, il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale.
Quanto alla domanda di restituzione della documentazione invocata dall'attrice, il Tribunale considerava l'Avv. LÒ estranea alla questione, sul presupposto che, come attestato dal verbale di consegna del
24.07.2019, tutta la documentazione processuale era stata restituita, sicché la domanda veniva respinta.
Conseguentemente, l'opposizione veniva rigettata e il decreto ingiuntivo veniva confermato.
Il primo giudice disattendeva anche le domande di responsabilità ex art. 96 c.p.c. proposte, rispettivamente, dal convenuto nei confronti dell'attrice e dalla terza chiamata nei riguardi del convenuto, non ravvisando la mala fede o la colpa grave delle parti.
Le spese di lite tra l'attrice e l'Avv. venivano poste a carico della soccombente, mentre quelle CP_5 tra il convenuto e la terza chiamata venivano poste a carico dell'Avv. in ragione CP_5 dell'infondatezza della chiamata in garanzia.
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2. Con atto di citazione notificato il 03.07.2023 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 suindicata, censurandola nel merito e affidandosi a otto motivi di gravame, e segnatamente:
1. Omessa pronuncia ex art. 112 cpc sull'eccezione di consumazione del diritto di difesa del convenuto: l'appellante lamenta che il primo giudice sia incorso in un vizio di omessa pronuncia, non avendo statuito alcunché in ordine all'eccezione, sollevata da , di consumazione Parte_1 del diritto di difesa del convenuto, in violazione dell'art. 112 c.p.c. A parere della deducente, la costituzione dell'Avv. era già avvenuta in data 13.10.2020 con il deposito Controparte_5
4 “dell'atto di costituzione e istanza di visibilità”, sicché la successiva “comparsa di costituzione e risposta con contestuale chiamata in causa di terzo ed istanza di differimento di udienza” del 04.02.2020 sarebbe stata emessa dopo aver consumato il potere difensivo di costituzione. Invero, il deposito del primo atto non sarebbe configurabile come una semplice istanza di visibilità del fascicolo, tenuto anche conto che con il deposito della successiva comparsa lo stesso convenuto avrebbe ammesso “di rinnovare” la costituzione del 13.10.2020. A fronte di ciò, la domanda attorea dovrebbe trovare accoglimento dal momento che i fatti posti a fondamento della domanda (intervenuto pagamento della somma di € 6.750,00) non sarebbero mai stati contestati nella prima costituzione da intendersi come l'unica valida.
2. Omessa pronuncia ex art. 112 cpc sull'eccezione di mancata contestazione specifica dei fatti costitutivi: a parere dell'istante, l'impugnata sentenza deve essere censurata per omessa pronuncia sull'eccezione di mancata contestazione specifica dei fatti costituitivi della domanda, sollevata con le note conclusionali di primo grado del 04.05.2023, secondo cui, nell'ipotesi in cui l'atto del 04.02.2020 fosse stato ritenuto quello di costituzione, la domanda di accertamento negativo del credito doveva ritenersi fondata per la mancata contestazione specifica con tale atto di costituzione dell'avvenuto pagamento delle somme oggetto di lite.
3. Mancanza di motivazione sulla ritenuta congruità del compenso richiesto rispetto all'attività svolta: la si duole che il giudice di prime cure abbia reputato congrua la misura Pt_1 del compenso richiesto dal professionista senza esplicitare l'iter argomentativo a sostegno di tale convincimento, con la conseguenza che la sentenza è sorretta da una motivazione meramente apparente. Il compenso spettante per l'attività espletata dal legale dovrebbe essere determinato in
€ 6.877,00, di cui € 6.578,00 per quanto svolto nel procedimento penale (€ 3.000,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per quella introduttiva, € 500,00 per la fase istruttoria, oltre rimborso forfetario spese generali per € 825,00 e cassa di previdenza per € 253,00) ed € 299,00 per la difesa nel procedimento disciplinare, giudizio per il quale non era stato concordato alcun compenso. In tale prospettiva, in mancanza di un accordo preventivo, la somma pretesa di € 1.373,00 non potrebbe essere considerata “congrua” come ritenuto dal Tribunale, laddove, invece, dovrebbe essere rideterminata in € 299,00 (di cui € 250,00 per l'attività difensiva svolta, concretizzatasi unicamente nel comunicare al Comune di Lecce la pendenza del procedimento penale, ed € 37,50 per rimborso forfetario e spese generali ed € 11,50 per la cassa previdenziale).
4. Ammissibilità della prova testimoniale attorea: la difesa della si duole che il Tribunale Pt_1 non abbia ammesso la prova testimoniale articolata dall'istante, contraddittoriamente poi ritenendo non assolto l'onere probatorio, gravante sull'attrice, di provare i presunti pagamenti in contanti, in mancanza di qualsiasi riscontro documentale, oltre al fatto che i “capitoli di prova erano stati formulati in maniera generica tale da non consentire di comprendere il contesto in cui avveniva la corresponsione
5 degli acconti e la ragione per cui non sia stata predisposta una traccia documentale”. Tale argomentazione non sarebbe condivisibile per molteplici fattori: a) l'impianto motivazionale sarebbe viziato da contraddittorietà per aver il primo giudice rigettato la domanda attorea, ritenendola non provata, dopo aver respinto una richiesta di prova pienamente ammissibile, con la conseguenza che la sentenza risulterebbe priva di motivazione;
b) a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice,
i pagamenti in contanti, oggetto delle circostanze di prova testimoniale, troverebbero riscontro nella documentazione prodotta, ossia negli estratti conto dei prelevamenti bancomat effettuati dall'attrice, per il medesimo importo, lo stesso giorno o al massimo il giorno prima;
c) il primo giudice ha omesso di enunciare le ragioni per le quali ha ritenuto generici i capitoli di prova, “privi di elementi utili a far comprendere il contesto generale in cui avvenivano i pagamenti degli acconti allegati”, così rendendo una motivazione meramente apparente;
d) anche l'affermazione del Tribunale relativa alla mancata indicazione di “una ragione” per i pagamenti in contanti si sostanzierebbe in motivazione apparente poiché si tratta di una modalità di pagamento prevista dalla legge che non deve essere avallata da alcuna giustificazione, tenuto anche conto del rapporto di fiducia tra avvocato e cliente;
e) il giudice di prime cure non ha tenuto conto che la prova testimoniale sarebbe pianamente ammissibile anche alla luce delle deroghe previste dall'art. 2721 c.c. (qualità delle parti, natura del contratto e ogni altra circostanza). A fronte di ciò, l'appellante reitera, in tale fase di giudizio, la richiesta di prova testi.
5. Omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di accertamento negativo del credito:
a parere dell'appellante, il primo giudice, in violazione del principio sancito dall'art. 112 c.p.c., non si è pronunciato in merito alla domanda di accertamento negativo del credito di € 7.466,51 preteso dall'Avv. nei confronti della domanda che deve ritenersi fondata per CP_5 Pt_1 tutte le ragioni enunciate nei precedenti motivi di gravame.
6. Fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo: la difesa dell'istante contesta il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, laddove, invece, la domanda è meritevole di accoglimento, con conseguente revoca del provvedimento opposto, per i motivi esposti nei punti precedenti.
7. Fondatezza della domanda di restituzione di n. 2 faldoni del procedimento penale: lamenta l'appellante che il Tribunale abbia respinto la domanda di restituzione dei due faldoni del procedimento penale in quanto il verbale del 24.07.2019 indicava la restituzione di “tutta la documentazione e gli atti del processo”. Tale conclusione sarebbe frutto di un travisamento dei fatti, trattandosi di una domanda avente come oggetto non già la restituzione di tutti gli atti afferenti al procedimento penale, ma unicamente dei due faldoni delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e ciò in quanto, da un lato, nonostante la specifica elencazioni di tutti i documenti consegnati, i due faldoni non sono riportati nel verbale di consegna datato 24.07.19, e, dall'altro, perché l'Avv. non ha provato l'avvenuta consegna dei documenti in questione. CP_5
6 8. Erroneo regolamento delle spese di lite: l'appellante censura la sentenza nella parte relativa alla condanna della alle spese, dovendosi invece condannare l'Avv. alla rifusione Pt_1 CP_5 delle spese del doppio grado, in omaggio al criterio della soccombenza. Formula inoltre espressa riserva di ripetizione delle somme corrisposte al convenuto in virtù di alcune azioni esecutive dallo stesso intraprese.
2.1. Ritualmente costituitosi, l'Avv. eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_5 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. In ordine al primo motivo d'appello, specifica che l'atto del
13.01.2020 è una mera istanza di visibilità del 13.01.2020, denominata anche atto di costituzione ai soli fini di estrarre le copie dei documenti depositati da controparte e non per costituirsi nel giudizio. Quanto al secondo motivo, rileva la tardività dell'eccezione, sollevata con le note conclusionali, avendo il professionista contestato l'avvenuto pagamento, specificando, poi, in ordine al terzo motivo, di aver svolto attività difensiva per anche nel procedimento disciplinare avviato dal Comune di Parte_1
Lecce a carico della stessa, calcolando il relativo compenso applicando i parametri ex D.M. 55/2014.
Rilevando l'inammissibilità della richiesta prova testimoniale, nonché del quinto e del sesto motivo di impugnazione, contesta, anche in tale fase di giudizio, il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di
, atteso che ella aveva già ricevuto tutta la documentazione chiesta in questo giudizio, come Parte_1 da verbale di consegna del 24.07.19.
Propone poi appello incidentale per i seguenti motivi:
a. Fondatezza dell'eccezione di nullità degli atti di citazione del 13.11.2019 e del 02.12.2019 -
Ex art. 346 c.p.c. reiterazione dell'eccezione di inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dall'attrice con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. del 18/01/2021 per violazione del divieto di allegazioni tardive, del contraddittorio, della specificità dei fatti allegati, del diritto di difesa e del contraddittorio. Violazione dell'art. 164 c. 4 c.p.c. e art.
163 n. 3 e n. 4 c.p.c. – violazione degli artt. 163, 183 c. 6 n. 2 e 244 c.p.c. – violazione degli artt. 112, 113 c.p.c.: il legale lamenta che il primo giudice abbia rigettato l'eccezione di nullità degli atti introduttivi dei giudizi poi riuniti senza avvedersi della lesione del diritto di difesa del professionista per assoluta indeterminatezza ovvero per totale omissione dei fatti specifici, precisati solo con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. Reitera l'inammissibilità della prova testimoniale perché inerente a fatti nuovi e mai allegati né negli atti di citazione e né alle prime difese utili.
b. Sulla chiamata in garanzia dell'avv. NG LÒ, sulla condanna alle spese di lite a carico dell'avv. quale parte vittoriosa. Richiesta di condanna alle spese Controparte_5 di lite dell'avv. NG LÒ in favore dell'Avv. In via gradata, Controparte_5 condanna di a pagare le spese di lite sostenute dall'avv. NG LÒ. In Parte_1
7 via ancor più gradata, compensazione delle spese di lite tra le parti. Violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c. e dell'art. 106 c.p.c.: l'Avv. contesta la sentenza nella parte in cui, sulla CP_5 scorta di una errata applicazione dell'art. 106 c.p.c., ha ritenuto estranea l'avv. LÒ alla domanda di restituzione della documentazione richiesta dalla così trascurando il principio Pt_1 dell'estensione automatica della domanda attorea al chiamato in causa dal convenuto, nonché nella parte in cui, a fronte di un malgoverno dell'art. 91 c.p.c., ha posto a carico del professionista le spese di lite tra il convenuto e la terza chiamata.
c. Ex art. 346 c.p.c. reiterazione dell'eccezione del difetto di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. di per la domanda di restituzione della documentazione - Violazione Parte_1 degli artt. 100 e 112 c.p.c.: il professionista lamenta un malgoverno della disposizione di cui all'art. 100 c.p.c. per non aver il giudice di prime cure rilevato la carenza di interesse ad agire della omettendo di pronunciarsi su tale eccezione, così violando l'art. 112 c.p.c. Reitera, quindi, Pt_1 in tale sede, il difetto di interesse ad agire dell'appellante.
d. Sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. di e dell'avv. NG LÒ. Parte_1
Reiterazione della domanda: il deducente censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha escluso la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
L'Avv. NG LÒ, costituitasi in giudizio, chiede il rigetto dell'appello incidentale e la conferma dell'impugnata sentenza.
Nel corso del procedimento, l'Avv. ha rinunciato all'appello incidentale e l'Avv. LÒ ne ha CP_5 preso atto, accettando con manifestazione di volontà espressa in separato atto contestuale.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale.
Alla udienza del 10.12.2024 Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis cpc, fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza dell'11.02.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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3. Eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 342 cpc
La appellato Avv. deduce che l'atto di appello è stato formulato in modo del tutto generico, CP_5 senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze.
L'eccezione non merita accoglimento.
8 Ed invero, dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che l'appellante ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale con particolare riferimento, come si vedrà, alla mancata ammissioni e/o alla errata valutazione di mezzi istruttori rilevanti ai fini della decisione, alla ricostruzione del fatto, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo
Giudice. Del resto, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
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4. Appello incidentale
4.1. Va preliminarmente evidenziato, con riferimento a detta impugnazione, che - per quanto attiene le doglianze inerenti la condanna dell'Avv. al pagamento delle spese di lite per la chiamata in CP_5 garanzia dell'Avv. NG LÒ ( secondo motivo), con nota depositata per l'udienza del 10 dicembre
2024, l'appellante incidentale ha dichiarato di rinunciare all'appello e contestualmente l'Avv. LÒ ha accettato tale rinuncia, con compensazione integrale delle spese di lite di questa fase: tanto comporta, conseguentemente, ai sensi dell'art. 306 cpc l'estinzione del giudizio di impugnazione incidentale in parte qua, relativo al secondo motivo di appello incidentale, sicché la Corte deve in tal senso provvedere, compensando, come da accordi fra le predetti parti, le spese del presente giudizio.
4.2. Residua invece interesse alla decisione del gravame incidentale proposto dall'Avv. in CP_5 relazione agli altri motivi di impugnazione. Appare pertanto opportuno, per questioni di priorità logica, esaminare preliminarmente il primo motivo di appello incidentale, per la sua efficacia potenzialmente dirimente della controversia, in quanto censura il passaggio della motivazione con cui il tribunale ha rigettato la eccezione di nullità dell'atto di citazione introduttivo, per l'indeterminatezza della domanda ex art. 164 n. 4 cpc.
Tale motivo è infondato.
In proposito, si osserva che l'invalidità di cui all'art. 164 c.p.c. può essere riscontrata nelle sole ipotesi di omissione o di assoluta incertezza nella individuazione dell'oggetto della domanda o nell'esposizione dei fatti o degli elementi che costituiscono le ragioni della stessa. Sul punto la Suprema Corte ha costantemente affermato che “la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del petitum inteso sotto il profilo formale del
9 provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva” (cfr. Cass. Civ. n.
3911/2001; Cass. Civ. n. 4828/2006). Pertanto, nel caso di specie, in applicazione delle suindicate coordinate giurisprudenziali, correttamente il tribunale ha riconosciuto la piena validità dell'atto introduttivo, il cui contenuto appare completo e sufficientemente determinato con riferimento a tutti gli elementi essenziali della domanda, in relazione ai quali, difatti, la parte convenuta ha anche potuto articolare le proprie argomentazioni, senza alcun pregiudizio delle proprie facoltà di difesa.
Giova precisare che la domanda proposta in primo grado era finalizzata ad ottenere l'accertamento negativo del credito dell'Avv. rinveniente da prestazione professionale svolta in favore della CP_5 deducendo l'intervenuto integrale pagamento: nell'ambito così delineato la citazione non Pt_1 richiedeva ulteriori specificazioni in punto di petitum e causa petendi e non incorre quindi nel vizio di nullità per omessa determinazione dell'oggetto della domanda. La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'articolo 164, quarto comma, cpc postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva. Nella specie non solo è possibile l'individuazione del "petitum" attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, esteso anche alla parte espositiva, ma la difesa nel merito del convenuto esclude tale nullità.
Il primo motivo di appello incidentale va pertanto disatteso.
4.3. Infondato è anche il motivo di gravame incidentale (quarto) che censura il rigetto della domanda di condanna della attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc. Pt_1
La soluzione cui è pervenuto il primo giudice appare condivisibile, perché in linea con gli arresti giurisprudenziali in materia. La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. richiede, infatti, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, che sussiste in caso di violazione del pur minimo grado di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
la temerarietà della lite esige, sul piano soggettivo, la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass. n. 9060/2003; Cass. n.
13071/2003; Cass. n. 3993/2011), laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità,
10 salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n. 15629/2010). Tale qualificazione soggettiva della condotta processuale è rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc sicché, in difetto di evidenza di tali situazioni – che nella specie non ricorrono stante la evidente obiettiva controvertibilità delle opposte tesi difensive – non sussistevano i presupposti per la condanna della al risarcimento del danno ex art. 96 cpc e correttamente la domanda in Pt_1 scrutinio è stata disattesa dal tribunale. Ove poi la parte intenda lamentare che l'iniziativa processuale in sé sia lesiva della immagine professionale dell'Avv. che a tal fine invoca un ristoro di tale CP_5 lesione, che quantifica in € 20.000, trattasi di domanda diversa, che esula dal perimetro della responsabilità aggravata, anche valutata nell'ottica del comma 3 dell'art. 96 cpc: detta norma nel prevedere che in ogni caso il giudice può, anche d'ufficio, condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, contempla una misura sanzionatoria, volta comunque a reprimere l'abuso dello strumento processuale, ove sia impiegato per finalità devianti rispetto alla "tutela dei diritti e degli interessi legittimi" per il quale l'art. 24 Cost., comma 1, garantisce il ricorso al giudice. Ciò è confermato dal riferimento, contenuto nella norma, non al risarcimento del danno ma al pagamento di una somma,
e dall'adottabilità della condanna "anche d'ufficio", riferimento che attesta la finalizzazione dell'art. 96
c.p.c., comma 3, alla tutela di un interesse pubblico (cfr. Corte cost. 23.6.2016, n. 152; Cass. 8.2.2017, n.
3311; Cass. 19.4.2016, n. 7726).
E' comunque in ogni caso necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, ad esempio nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione ( Cassazione civile sez. I, 25/12/2024, n.34429). Tali situazioni non ricorrono nel caso di specie.
Anche tale motivo di appello incidentale dev'essere quindi disatteso.
4.4. Quanto al terzo motivo di gravame incidentale, il Collegio ne riserva la disamina unitamente al settimo motivo di gravame, cui è logicamente connesso, appuntandosi entrambi i motivi avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda di restituzione della documentazione difensiva da parte dell'avv.
[...]
CP_5
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5. appello principale
L'appello principale è infondato e va pertanto disatteso.
11 5.1. Infondato è invero il primo motivo di censura inerente l'omessa pronuncia da parte del tribunale sulla eccezione di “consumazione del diritto di difesa del convenuto”.
Giova ricordare che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. In particolare, va precisato, la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia si coglie nel senso che, nella prima, l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa, mentre, nel caso dell'omessa motivazione, l'attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne la domanda o l'eccezione direttamente, bensì una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia.
Nella specie effettivamente la sentenza non ha esaminato l'eccezione qui scrutinata e pure sottoposta all'esame del tribunale: tale omissione impone alla Corte di provvedervi.
Tale eccezione è però infondata.
Appare invero dirimente ricordare – al di là di ogni altra considerazione sulla qualificazione dell'atto
<< di costituzione con istanza di visibilità >> come prima comparsa – che a tutto voler concedere il deposito di una seconda comparsa di risposta è comunque ammissibile, purché il secondo atto sia depositato – come nella specie nel rispetto del termine di cui all'art. 167 c.p.c. e non sia ravvisabile uno specifico abuso dello strumento processuale, non potendosi ravvisare una consumazione del potere di difesa della parte convenuta, connesso al deposito di una prima comparsa di costituzione, sino al momento del maturarsi delle preclusioni di cui al citato art. 167 c.p.c.
Così Cassazione civile sez. II, 02/09/2022, n. 25934, secondo cui “Il deposito di una seconda comparsa di risposta (ma nel caso di specie tanto non si è verificato) è (comunque) ammissibile, purché esso sia avvenuto nel rispetto del termine di cui all'art. 167 c.p.c., salvi i casi in cui sia ravvisabile uno specifico abuso dello strumento processuale, non potendosi ravvisare una consumazione del potere di difesa della parte convenuta sino al momento del maturarsi delle preclusioni di cui al citato art. 167 c.p.c.”).
Conseguentemente la tesi di parte appellante secondo cui la intervenuta consumazione del diritto di difesa, in capo al convenuto, precludendo ogni successiva contestazione, anche agli effetti dell'applicazione del principio di cui all'art. 115 cpc, doveva comportare l'accoglimento della domanda, perché non ritualmente contestati gli assunti difensivi di parte attrice, è priva di pregio e non merita accoglimento.
5.2. Parimenti infondato è anche il secondo motivo di gravame.
12 In disparte la tardività ed inammissibilità della eccezione, che giustifica la sua mancata disamina da parte del tribunale, essendo stata formulata - per ammissione della stessa appellante - solo nelle comparse conclusionali del 4.5.2023 – sede in cui è invece preclusa ogni modifica del thema decidendum sottoposto al giudicante, essendo esso cristallizzato in quello dedotto nella precisazione delle conclusioni – l'assunto non è comunque convincente anche nel merito.
Il principio di non contestazione impone al giudice di fondare la decisione sulle prove proposte dalle parti, nonché sui fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Tuttavia, l'onere di contestazione dei fatti allegati dalla controparte si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe all'attore. La mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi esonera il convenuto dall'onere di compiere una contestazione circostanziata. Non è sufficiente lamentare la mancanza di contestazione della controparte, se non si dimostra la puntuale allegazione dei fatti. Nella specie a fronte di una allegazione di fatti di cui in citazione non puntuale, tanto da rasentare l'atto il vizio di indeterminatezza della domanda, non può ritenersi tenuto il convenuto ad una specifica contestazione dei fatti che si vorrebbero assumere provati per essere stati dedotti. Sul punto si richiama il recentissimo arresto della Suprema Corte di cui alla sentenza della sez. I,
19/04/2024, n.10629 secondo cui << In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente no n può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte.>>
Il motivo va quindi disatteso.
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5.3. Privo di pregio è anche il motivo con cui si lamenta una omessa motivazione da parte del tribunale sulla congruità della somma ingiunta con il provvedimento monitorio da parte dell'Avv. e/o CP_5 comunque oggetto di accertamento negativo. Il tribunale invece ha specificamente se pur succintamente motivato su tale aspetto della lite, ritenendo che le somme oggetto di accertamento e/o del provvedimento monitorio erano effettivamente dovute perché corrispondenti ai valori tabellari di cui al DM 55/2014 con riferimento al valore della lite, alla attività in concreto svolta ed alla sua complessità, ed anche perché non vi è stata alcuna contestazione in primo grado sulle attività difensive che l'Avv. assumeva di aver svolto, sulla base delle quali era stato determinato il compenso CP_5 professionale oggetto di lite. Sub 9) dell'atto di citazione la afferma infatti che controparte ha Pt_1 quantificato il credito in € 6.093,51 per il processo penale e che l'attività del procedimento disciplinare sarebbe “consistita unicamente nel comunicare al Comune la pendenza del procedimento penale”,
13 senza mai censurare in alcun modo né la entità né i riferimenti utilizzati per la quantificazione del credito, ma deducendo soltanto che tale importo era stato già pagato. Consegue che alcuna ulteriore indagine era necessaria per stabilire da parte del primo giudice la entità delle somme indicate e la corrispondenza di esse alle attività effettivamente svolte. Qui piuttosto soccorre il principio di non contestazione, per esonerare la parte dalla prova del compimento della attività di cui chiede il compenso, tenuto conto che l'Avv. a ampiamente dettagliato le singole voci di detto importo, CP_5 sia nel carteggio precedente il giudizio, sia nel ricorso monitorio sia nel giudizio di accertamento negativo.
Giova per completezza evidenziare che il tribunale ha valutato l'esistenza di un patto di determinazione del compenso, redatto in forma scritta, relativo alla quantificazione preventiva del dovuto (ancorché relativo al solo procedimento penale) nonché dell'attività difensiva svolta dal legale in favore della Pt_1 dedotta e non contestata. Ed infatti, in data 5.4.2019 fra le parti fu concordato un preventivo – in atti – in merito alle competenze spettanti all'Avv. per la difesa nel giudizio penale, che prevedeva il CP_5 pagamento di € 3000 per la fase di studio, € 2000 per la fase introduttiva, € 5000 per la fase istruttoria e € 3000 € per la fase decisoria, per un totale di € 13.000, oltre accessori di legge e di tariffa. Tale atto redatto per iscritto valeva a predeterminare consensualmente l'ammontare dei compensi professionali che il difensore avrebbe preteso all'esito della lite e va assunto come punto di partenza per valutare la pretesa qui in scrutinio. La rinuncia e/o revoca al mandato intervenuta prima della definizione del giudizio di primo grado (8./9.7.2019) ha determinato un ovvio ridimensionamento di tali importi concordati, in ragione della minore attività svolta, rispetto a quella oggetto dell'accordo (che fissava un compenso calcolandolo fino all'esito del giudizio), tale che il professionista ha correttamente preteso il pagamento di € 3000 per la fase di studio e € 2000 per la fase introduttiva – perché attività svolte integralmente – ma ha richiesto solo € 500 per la fase istruttoria, perché l'attività di tale fase processuale non era stata completata, sicché, decurtato l'importo così ottenuto della somma di € 500, effettivamente versata in acconto con bonifico, come da fattura n. 30, il professionista ha preteso il minor importo totale di € 5.081,90 che, con gli accessori di legge (Cap) e di tariffa del 15 % per spese generali ammonta appunto ad € 6.093,51, come indicato sia nel ricorso per decreto ingiuntivo sia nelle difese svolte in sede di accertamento.
Così ricostruito, l'importo in scrutinio è congruo e corrisponde alla attività svolta dal professionista in favore della Pt_1
Quanto ai compensi per il giudizio disciplinare, il criterio utilizzato per la determinazione, in difetto di alcun accordo per tale diversa attività (il preventivo del 5.4.2019 si riferisce infatti soltanto al giudizio penale) è unicamente quello tariffario;
la documentazione versata in atti attesta che l'attività in esame non è consistita “unicamente nel comunicare al Comune la pendenza del procedimento penale” ma
14 che il professionista ha svolto anche altra attività professionale in favore della in relazione a Pt_1 detto procedimento, come attestata dalla documentazione versata in atti dalla parte, sicché, considerando che anche tale attività difensiva non è stata completata, l'importo medio relativo allo scaglione ( indeterminato ) in base alla tabella per l'intero giudizio è pari ad € 2.295,00; tale importo è stato dimezzato, in considerazione dell'espletamento solo parziale della attività e quindi, maggiorato degli accessori di legge e di tariffa, ammonta ad € 1.373,00, somma che appare congrua e conforme alla tariffa ed alla attività svolta, non potendo condividersi la tesi che l'importo in scrutinio sarebbe da limitare ad € 299,00, valore che non ha alcun elemento di riscontro obiettivo.
Consegue il rigetto di tale motivo di appello.
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5.4. Con il quarto motivo di gravame l'appellante censura la mancata ammissione della prova orale, in primo luogo per contraddittorietà della sentenza che, non avendo consentito alla parte di provare la fondatezza della sua eccezione di pagamento, assumendo come inammissibili le prove orali richieste, ha poi rigettato la pretesa in quanto non provata. Insiste pertanto per la ammissione delle prove orali non ammesse in primo grado, perché la richiesta istruttoria, per come formulata e supportata da dettagliata documentazione, avrebbe dovuto essere accolta, non incorrendo la prova orale nella inammissibilità ex art. 2721 e ss. cc. e/o comunque vertendosi in ipotesi che consentono la deroga al suddetto divieto (2724 cc).
Reitera l'appellante in questa sede tutte le istanze istruttorie già formulate e non ammesse dal tribunale, già reiterate in sede di pc in primo grado.
Nell'ottica della ragione più liquida, con efficacia dirimente della questione, va evidenziato che il Cons.
Istruttore, nell'esercizio di poteri di istruzione del giudizio allo stesso conferiti, e pur a fronte di una reiterata e ferma contestazione da parte dell'Avv. ( che nonostante il ripetuto rigetto di tutte CP_5 le numerose istanze in tal senso, ancora oggi in sede di comparsa conclusionale rinnova il suo più fermo dissenso sulla ammissibilità nella specie della prova testimoniale, tale da incorrere a suo dire il mezzo di prova nella sanzione di nullità), ha ritenuto invece di ammettere le prove orali non ammesse in primo grado, giacché “il mezzo istruttorio non viola le limitazioni di legge alla prova testimoniale e non risulta né superfluo né defatigante in relazione alle risultanze probatorie in atti” (ord. 30.11.2023).
Precisando che il tribunale aveva disatteso la prova non tanto e non solo per violazione dei divieti di legge, ma perché i capitoli non consentivano “di comprendere il contesto” in cui i fatti erano avvenuti, ritiene il Collegio che la prova in scrutinio sia effettivamente ammissibile, essendo volta solo a provare il fatto storico del pagamento di somme, sia direttamente effettuato da parte dell'appellante che da parte di suoi incaricati (e come tali terzi rispetto alle parti ); la necessità di ammettere la prova per testi nasce
15 dal fatto che è stata formulata in maniera specifica, facendo emergere chiaramente dai singoli capitoli le circostanze da cui sarebbe stato desumibile l'avvenuto pagamento di somme che era impossibile provare altrimenti, perché, da un lato, non era stata predisposta una documentazione scritta dei singoli versamenti, e, dall'altro, le prove documentali prodotte in atti attestavano numerosissimi prelievi di somme nelle medesime date o in date assai prossime a quelle in cui la parte assumeva aver effettuato alcuni dei pagamenti, sicché, concretamente valutando tali ragioni, e nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela, che normalmente richiedono gli impegni relativi ad esborsi di denaro, la prova è stata correttamente ammessa, in quanto necessaria e dirimente a definire la lite, con riferimento all'eccezione di pagamento. Va aggiunto che è consentito ammettere la prova testimoniale, in deroga al limite fissato dall'art. 2721, comma 1, c.c., atteso che l'art. 2721, comma 2, c.c. attribuisce al giudicante un potere discrezionale ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto e ad ogni altra circostanza, a sostegno della scelta operata (così Cassazione civile sez. II, 06/07/2022, n. 21411): tali circostanze ricorrono nella specie vertendosi in materia di rapporto tra un avvocato ed il proprio cliente con riferimento al pagamento del compenso professionale.
L'avvenuta ammissione della prova orale assorbe pertanto ogni motivo di censura inerente il relativo passaggio motivazionale della sentenza di primo grado, così come anche tutte le questioni dedotte sul punto dall'appellato. In relazione a queste ultime - ed in disparte la inconferenza del richiamo alla utilizzazione di altre prove (quale registrazione di telefonate) pure in atti ma che il tribunale non ha valutato ai fini della decisione - occorre evidenziare che tutte le difese restano assorbite dall'esito della prova espletata, con l'escussione di due dei testi indicati ed ammessi (avendo all'esito parte appellante rinunciato agli altri testi); invero, la prova non consente alla Corte di pervenire ad una valutazione del corredo probatorio diversa rispetto a quella cui è comunque pervenuto il tribunale: all'esito dell'inchiesta orale svolta non si è raggiunta comunque la prova dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 7.466,50 oggetto di pretesa (restando così superate tutte le eccezioni e le difese svolte dall'appellato sulla ritualità e/o nullità della prova).
Ed invero.
L'esame di ciascuno dei due testi (rispettivamente sorella e compagno della appellante) - condotto in modo approfondito e puntuale, stante la delicatezza della vicenda e la necessità di verificare pur con ogni opportuna cautela, ma in maniera quanto più precisa possibile, la veridicità dei fatti dedotti - non consente di ritenere raggiunta la prova, cui era tenuta parte appellante. La molteplicità di domande, cui i testi, al di là dei singoli capitoli, sono stati sottoposti, per vagliarne l'attendibilità in modo rigoroso, ha evidenziato lacune nel loro racconto, sicuramente contraddittorio, incompleto, approssimativo e quindi poco convincente. Da un lato le imprecisioni e le contraddizioni in cui i testi sono incorsi, che hanno ricordato dettagli insignificanti e non anche circostanze più preganti e significative della vicenda,
16 nonché la lacunosità del narrato, infarcito di “non ricordo”, oltre alla imprecisione sulla entità della dazione di denaro, cui pure assumevano di aver assistito, nonché sulla causale della dazione, se dunque riferibile anche temporalmente al pagamento alle attività professionali oggetto di causa, sono dati sufficienti a formulare un giudizio di inattendibilità, corroborato dalla valutazione adeguata dello stretto legame familiare e affettivo che legava entrambi i testi alla interessati evidentemente a Pt_1 sostenerne gli assunti. Giova evidenziare che i testi hanno indicato fatti addirittura precedenti al procedimento penale e/o di molto successivi alla conclusione del rapporto professionale oggetto di disamina, considerato che gli asseriti pagamenti dovrebbero collocarsi nell'arco temporale dal novembre 2018 (data del conferimento del mandato) ovvero dal 5.4.2019 – data dell'accordo e fino all'8.7.2019 (data di rinuncia al mandato). La imprecisione sulla collocazione temporale dei fatti narrati
è ulteriore elemento di valutazione dell'inattendibilità dei testi. Nel giudizio civile, invero, l'attendibilità del testimone - diversa dalla capacità a testimoniare - si riferisce alla veridicità della deposizione e deve essere valutata dal giudice sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, etc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti in causa ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), sicché anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I,
30/03/2023, n. 8988).
In conclusione, pur all'esito della inchiesta orale svolta, resta confermato e non intaccato dall'appello il passaggio della motivazione in cui il giudice ritiene che non vi sia prova del pagamento estintivo dell'obbligazione, sicché il rigetto della opposizione (e della domanda di accertamento negativo del credito) va confermato.
Il motivo va dunque disatteso.
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5.5. Non può accogliersi neppure il motivo di appello che censura la sentenza per violazione dell'art. 112 cpc, per non essersi pronunciato il primo giudice sulla domanda di accertamento negativo del credito, proposta in via autonoma rispetto a quella di opposizione a decreto ingiuntivo.
Per il vizio di omessa pronuncia, infatti non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione implicita della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.
17 Nella specie effettivamente la sentenza non ha esaminato la questione, ma la domanda di accertamento negativo del credito è stata implicitamente rigettata, nella misura in cui è confermato il decreto ingiuntivo, con rigetto della opposizione, riguardando tale pronuncia la medesima pretesa, sicché una diversa statuizione di detta domanda sarebbe ex sé incompatibile con il rigetto, espresso in sentenza, della opposizione a decreto ingiuntivo, essendo volte entrambe le domande ad accertare come non dovute le somme pretese dall'Avv. riferibili al medesimo credito professionale, sicché è ovvio CP_5 che la decisione sulla domanda di accertamento sia implicitamente contenuta nella decisione di conferma del decreto ingiuntivo, tale che un esito di segno contrario sulla prima sarebbe incompatibile con la seconda.
Ciò posto, il rigetto della domanda di accertamento negativo contenuto in sentenza, se pure in modo implicito, va comunque confermato, in considerazione del rigetto sulle censure proposte nei motivi sub 1), 2) e 3) che l'appellante pone a base del motivo qui scrutinato, e con assorbimento di ogni altra doglianza.
5.6. Parimenti assorbito, alla luce del rigetto delle altre censure, resta anche il sesto motivo di appello con cui si impugna nel merito il rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo, giacché, per quanto già detto, resta confermata la mancanza di prova del pagamento estintivo del credito ingiunto.
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5.7. Con il settimo motivo è censurata, infine, la decisione di rigetto anche della domanda di restituzione di n. 2 faldoni del procedimento penale.
Lamenta l'appellante che il Tribunale abbia respinto la domanda di restituzione dei due faldoni del procedimento penale in quanto il verbale del 24.07.2019 indicava la restituzione di “tutta la documentazione e gli atti del processo”, ma tale conclusione tradirebbe un travisamento dei fatti, giacché la domanda aveva ad oggetto non già la restituzione di tutti gli atti afferenti al procedimento penale, ma unicamente dei due faldoni contenenti le fotocopie della trascrizione delle intercettazioni telefoniche;
detti atti non erano riportati nel verbale di consegna datato 24.07.19, né l'Avv. CP_5 aveva mai provato l'avvenuta consegna dei documenti in questione al nuovo difensore, Avv. LÒ.
Va precisato, che oggetto di domanda in primo grado era la consegna della documentazione genericamente indicata: la deduceva, infatti, sub 10) dell'atto di citazione chePt_1 esauritosi il rapporto, il convenuto non aveva restituito la documentazione a suo tempo consegnatagli dalla deducente, nonostante tale restituzione fosse stata espressamente richiesta (racc. n. 2 del
9.7.2019)>>. L'oggetto della domanda era – come precisato sub B) delle conclusioni della citazione – solo la restituzione “della documentazione ricevuta” dalla per la difesa penale. La restituzione Pt_1 dei <<2 faldoni della trascrizione delle intercettazioni>> è introdotta solo in sede di precisazione ex
18 art. 183 cpc, quando la difesa della specifica che la documentazione di cui si chiede la restituzione Pt_1 sarebbe rappresentata < dopo il rinvio a giudizio>>. Non si tratta di documenti della parte non replicabili, ma di atti del processo acquisiti dal difensore, perché necessari per la difesa.
Alla luce del ridimensionamento della domanda iniziale alla restituzione soltanto dei due faldoni delle intercettazioni, non può dirsi che difetti un interesse concreto ed attuale ex art. 100 cpc alla restituzione, come sostiene l'appellante incidentale (terzo motivo), perché si tratta comunque di documentazione processuale che riguarda la parte e considerato che, come tale, la stessa è legittimata a pretenderne la restituzione. Il tutto in ossequio alla normativa sulla privacy, atteso che nel fascicolo custodito dal difensore sono contenute le carte consegnategli dallo stesso assistito nonché quelle necessarie alla sua difesa, che riguardano il cliente.
Ciò posto, la domanda è comunque infondata.
In primo luogo, il verbale del 24.7.2019 è di per sé sufficiente a fugare ogni dubbio, come assume il tribunale, perché prova l'avvenuta consegna e dunque la restituzione al nuovo difensore, Avv. LÒ di
“tutta la documentazione e gli atti del processo (penale) in parte contenuti in file pdf ed in parte cartaceo” in possesso dell'Avv. per come si legge testualmente in detto verbale. Tale CP_5 affermazione, relativa a “tutta la documentazione” e quindi ricomprende anche i due faldoni, se pure non sono espressamente indicati, considerato che la successiva elencazione di specifici atti, pure contenuta nella medesima nota del 24.7.2019, non è una specificazione della documentazione consegnata, perché detta elencazione, preceduta dalla locuzione “ consegna, altresì…”, va intesa, invece, in senso logico e letterale, come una puntualizzazione della successiva documentazione, espressamente enumerata, che è ulteriore e diversa da quella genericamente indicata come “tutta la documentazione e gli atti del processo ( penale)”, sicché non è provato che in detta documentazione non siano ricompresi anche i due faldoni oggetto di precisazione, e quindi non può dirsi che non siano stati già restituiti.
In secondo luogo, giova ricordare che l'articolo 33 del codice deontologico forense indica chiaramente quali sono i documenti che l'avvocato deve restituire al cliente. In primo luogo, gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente stesso e quindi di proprietà di quest'ultimo, che vanno restituiti in originale. In secondo luogo, gli atti e i documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso: sia quelli formati in processo (ad esempio atto di citazione della controparte, comparsa di difesa, note istruttorie, provvedimenti del giudice, copie dei verbali eventualmente in possesso dell'avvocato, sentenze, ecc.), sia quelli estranei al processo (ad esempio una raccomandata di diffida, il verbale della polizia in un incidente stradale, un accordo con l'avversario, ecc.). Di tali atti e documenti sono dovute solo le fotocopie e non, come nella categoria precedente,
19 gli originali, che l'avvocato deve conservare. Dal carteggio intercorso fra le parti dopo la consegna del
24.7.2019 emerge che dette trascrizioni erano contenute sia in un file pdf che in formato cartaceo, ed
è provato con certezza che almeno i files pdf siano stati restituiti. Sicché, se pure l'Avv. CP_5 dovesse conservare ancora i faldoni cartacei, ha comunque assolto l'obbligo di restituzione della documentazione, avendo consegnato la copia telematica degli atti in esame (files pdf), sicché nessun obbligo di restituzione di tali atti permane nei confronti della parte, che può sempre acquisire detta documentazione direttamente dall'ufficio giudiziario, ove necessaria per la sua difesa, in quanto a mente dell'art. 33 del codice deontologico forense l'avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita.
Rigettata pertanto la eccezione di difetto di interesse ad agire della su cui il tribunale ha omesso Pt_1 ogni pronuncia, va confermata la sentenza anche quanto al passaggio motivazionale di rigetto della domanda di restituzione di documenti.
6. L'appello principale va pertanto disatteso, con conseguente assorbimento della censura inerente il regime delle spese di lite di primo grado, di cui all'ottavo motivo di appello, perché, stante il rigetto del gravame, va confermata la valutazione di soccombenza operata in sentenza.
Ferme pertanto le spese di lite di primo grado e compensate, giusta la rinuncia all'impugnazione, le spese del presente gravame fra e NG LÒ, le spese del grado d'appello fra Controparte_5 [...]
e vanno compensate per ¼ per la parziale reciproca soccombenza, in Pt_1 Controparte_5 considerazione del rigetto dell'appello incidentale, e nel resto sono liquidate in dispositivo a carico della parte prevalentemente soccombente, individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio - e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda (v. anche
Cassazione civile 03/09/2024, n. 23639).
Deve darsi, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto. Quanto all'appellante incidentale, non può, invece, darsi parimenti atto di dette condizioni, stante la declaratoria di estinzione parziale dell'impugnazione ed applicandosi la norma qui scrutinata ai soli casi - tipici – dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il 03.07.2023, nei confronti di e NG LÒ, nonché Controparte_5
20 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. Controparte_5
1454/2023, pubblicata in data 16.06.2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Dichiara estinto per rinuncia l'appello incidentale, limitatamente al primo motivo, proposto nei confronti di NG LÒ, con integrale compensazione delle spese di lite del presente grado fra dette parti;
3) Rigetta nel resto l'appello incidentale;
4) Conferma pertanto la sentenza appellata;
5) Compensa per ¼ le spese di lite del presente grado e condanna la parte appellante al pagamento, in favore di dei restanti ¾ delle spese, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori Controparte_5 di legge e di tariffa;
6) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 571 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto Parte_1 C.F._1 di appello, dall'Avv. Vittorio Schino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Bari alla via G. Trevisani n. 106
appellante
e
Avv. (c.f. che si difende da sé ex art. 13 L. CP_1 CP_2 C.F._2
247/2012 e art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso e nel proprio studio sito in Lecce alla Via
Zanardelli n. 99
nonché
Avv. (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta mandato CP_3 CP_4 C.F._3 in atti, dall'Avv. Giuseppe Distante ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Cesario di
Lecce (LE) alla Via M. Cappello, n. 4
1 appellati
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositare ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'11 febbraio
2025
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 1454/2023, emessa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata in data 16.06.2023, il Tribunale di Lecce, decidendo sulla domanda di accertamento negativo del credito proposta con atto di citazione del 14.11.2019 da nel giudizio R.G. n. 11122/2019, nonché sull'opposizione, avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecce n. 2762/2019, nel giudizio riunito di rubricato al n. R.G.
11933/2019, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto.
Ed invero.
, conveniva in giudizio l'Avv. deducendo di essere stata da questi difesa Parte_1 Controparte_5 tanto in un procedimento penale, per fatti afferenti alla sua attività lavorativa, quale dipendente del
Comune di Lecce, quanto in un procedimento disciplinare, attivato dal Comune di Lecce per i medesimi fatti, accettando, in merito al compenso dovuto, il preventivo del 05.04.19, predisposto unicamente con riferimento al giudizio penale. Esponeva di aver revocato l'incarico conferito al legale con racc. del
09.07.2019 e che l'Avv. reclamava il pagamento del compenso nella misura di € Controparte_5
6.093,51 per il procedimento penale e di € 1.373,00 per il procedimento disciplinare, per un totale di €
7.466,51. Assumeva di aver già corrisposto la complessiva somma di € 6.750,00, di cui € 6.250,00 attraverso diversi acconti in contanti ed € 500,00 con il bonifico del 24.06.2019 e che il predetto importo era da considerarsi esaustivo del compenso maturato dal professionista in relazione all'attività effettivamente svolta. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che non era dovuta la pretesa somma di € 7.466,51, nonché di condannare il convenuto alla restituzione della documentazione ricevuta per la difesa penale, consistente, come poi precisato nel corso del giudizio, in n. 2 faldoni contenenti le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche.
Nel costituirsi in giudizio, l'Avv. eccepiva la nullità dell'atto di citazione del 13.11.2019 Controparte_5
e della nota di precisazione della domanda del 15.11.2019, poiché redatti in violazione dell'art. 164 c. 4
c.p.c. e dell'art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c., avendo l'attrice omesso di specificare le modalità e le tempistiche
2 con cui avrebbe corrisposto l'importo di € 6.250,00, così pregiudicando il diritto di difesa del convenuto.
Nel merito, il professionista rilevava l'infondatezza della pretesa, precisando di non aver mai ricevuto le somme richieste per l'attività difensiva svolta in favore di . Aggiungeva che, dopo una fitta Parte_1 corrispondenza intercorsa con l'attrice, all'esito della quale la ribadiva di aver già adempiuto Pt_1 all'obbligazione di pagamento e di non dovere alcunché al legale, comunicava, con racc. a.r. dell'08.07.2019, la rinuncia al mandato, poi revocato anche dalla con nota del 09.07.2019. Pt_1
In subordine, il convenuto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di restituzione dei n. 2 faldoni, avendo egli consegnato tutti i file pdf delle trascrizioni delle intercettazioni e gli stralci cartacei in suo possesso all'Avv. NG LÒ, la quale lo aveva sostituito nella difesa penale dell'attrice, tant'è che era stato redatto apposito verbale di consegna datato 24.07.2019.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione del 13.11.19 e della nota di precisazione della domanda del 15.11.19; in subordine, di accertare che l'attrice era debitrice del convenuto di tutte le somme ingiuntele;
di dichiarare il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di
; di dichiarare l'Avv. NG LÒ unica obbligata alla restituzione della documentazione Parte_1 domandata dall'attrice, nonché di condannare l'attrice ex art. 96 c. 3 c.p.c. Chiedeva altresì di essere autorizzato a chiamare in causa l'Avv. NG LÒ.
Integrato il contraddittorio, la terza chiamata si costituiva in giudizio chiedendo di essere estromessa essendo estranea alla domanda fatta valere in giudizio. Precisando di non essere tenuta a garantire e manlevare l'avv. e di aver ritirato solo la documentazione indicata nel verbale di consegna, sicché CP_5 chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, oltre alla condanna del chiamante per lite temeraria.
Nelle more del giudizio, su ricorso monitorio del 16.10.2019, il Tribunale Civile di Lecce emetteva in favore dell'Avv. decreto ingiuntivo n. 2762/2019 del 30.10.2019, immediatamente Controparte_5 esecutivo, notificato alla debitrice il 13.11.2019, unitamente all'atto di precetto, con cui veniva ingiunto a di pagare, in favore del creditore, la somma di € 7.466,50. Parte_1
Con atto di citazione del 04.12.2019 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo e Parte_1 il giudizio veniva iscritto al R.G. n.11933/2019. A fondamento dell'opposizione l'ingiunta poneva le medesime argomentazioni poste a base del procedimento di accertamento negativo del credito.
Ritualmente costituitosi anche nel giudizio di opposizione, l'Avv. reiterava le Controparte_5 medesime difese svolte nel giudizio di accertamento del credito e chiedeva la conferma dell'opposto provvedimento.
Con ordinanza del 10.11.2020, il giudice disponeva la riunione del procedimento iscritto al n. 11933 del
2019 R.G. al n.11122 del 2019 R.G.
1.1. All'esito dell'istruttoria, espletata a mezzo produzione documentale e interrogatorio formale di
[...]
, il giudice disattendeva, in via preliminare, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ai Controparte_5
3 sensi e per gli effetti dell'art. 164 c. 4 c.p.c. e dell'art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c., sollevata dal convenuto, dal momento che il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di accertamento negativo del credito, così come di quello del giudizio monitorio, risultava sufficientemente determinato, tant'è che il convenuto aveva compiutamente approntato le proprie difese. Nel merito, il Tribunale riteneva assolto l'onere probatorio, gravante sul professionista, di comprovare l'esistenza di un patto di determinazione del compenso, redatto in forma scritta, relativo alla quantificazione preventiva del dovuto, nonché dell'attività difensiva svolta dal legale in favore della Tenuto conto dell'attività effettivamente Pt_1 prestata, dei criteri di determinazione del compenso fissati dal D.M. n. 55/2014 e del valore della controversia, il giudice di prime cure considerava congruo l'importo richiesto. Aggiungeva il Tribunale che la non solo non aveva disconosciuto la documentazione prodotta dal convenuto, ma aveva Pt_1 anche omesso di fornire la prova del pagamento in contanti, di cui non vi era alcun riscontro documentale,
a nulla rilevando, a tal uopo, la formulazione dei capitoli di prova elaborati dall'attrice perché privi di riferimenti utili a palesare “il contesto generale in cui avvenivano i pagamenti degli acconti allegati e, soprattutto, la ragione per cui di tali parziali corresponsioni non sia stata predisposta alcuna traccia di tipo documentale”. Sulla scorta di tali evidenze, il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale.
Quanto alla domanda di restituzione della documentazione invocata dall'attrice, il Tribunale considerava l'Avv. LÒ estranea alla questione, sul presupposto che, come attestato dal verbale di consegna del
24.07.2019, tutta la documentazione processuale era stata restituita, sicché la domanda veniva respinta.
Conseguentemente, l'opposizione veniva rigettata e il decreto ingiuntivo veniva confermato.
Il primo giudice disattendeva anche le domande di responsabilità ex art. 96 c.p.c. proposte, rispettivamente, dal convenuto nei confronti dell'attrice e dalla terza chiamata nei riguardi del convenuto, non ravvisando la mala fede o la colpa grave delle parti.
Le spese di lite tra l'attrice e l'Avv. venivano poste a carico della soccombente, mentre quelle CP_5 tra il convenuto e la terza chiamata venivano poste a carico dell'Avv. in ragione CP_5 dell'infondatezza della chiamata in garanzia.
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2. Con atto di citazione notificato il 03.07.2023 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 suindicata, censurandola nel merito e affidandosi a otto motivi di gravame, e segnatamente:
1. Omessa pronuncia ex art. 112 cpc sull'eccezione di consumazione del diritto di difesa del convenuto: l'appellante lamenta che il primo giudice sia incorso in un vizio di omessa pronuncia, non avendo statuito alcunché in ordine all'eccezione, sollevata da , di consumazione Parte_1 del diritto di difesa del convenuto, in violazione dell'art. 112 c.p.c. A parere della deducente, la costituzione dell'Avv. era già avvenuta in data 13.10.2020 con il deposito Controparte_5
4 “dell'atto di costituzione e istanza di visibilità”, sicché la successiva “comparsa di costituzione e risposta con contestuale chiamata in causa di terzo ed istanza di differimento di udienza” del 04.02.2020 sarebbe stata emessa dopo aver consumato il potere difensivo di costituzione. Invero, il deposito del primo atto non sarebbe configurabile come una semplice istanza di visibilità del fascicolo, tenuto anche conto che con il deposito della successiva comparsa lo stesso convenuto avrebbe ammesso “di rinnovare” la costituzione del 13.10.2020. A fronte di ciò, la domanda attorea dovrebbe trovare accoglimento dal momento che i fatti posti a fondamento della domanda (intervenuto pagamento della somma di € 6.750,00) non sarebbero mai stati contestati nella prima costituzione da intendersi come l'unica valida.
2. Omessa pronuncia ex art. 112 cpc sull'eccezione di mancata contestazione specifica dei fatti costitutivi: a parere dell'istante, l'impugnata sentenza deve essere censurata per omessa pronuncia sull'eccezione di mancata contestazione specifica dei fatti costituitivi della domanda, sollevata con le note conclusionali di primo grado del 04.05.2023, secondo cui, nell'ipotesi in cui l'atto del 04.02.2020 fosse stato ritenuto quello di costituzione, la domanda di accertamento negativo del credito doveva ritenersi fondata per la mancata contestazione specifica con tale atto di costituzione dell'avvenuto pagamento delle somme oggetto di lite.
3. Mancanza di motivazione sulla ritenuta congruità del compenso richiesto rispetto all'attività svolta: la si duole che il giudice di prime cure abbia reputato congrua la misura Pt_1 del compenso richiesto dal professionista senza esplicitare l'iter argomentativo a sostegno di tale convincimento, con la conseguenza che la sentenza è sorretta da una motivazione meramente apparente. Il compenso spettante per l'attività espletata dal legale dovrebbe essere determinato in
€ 6.877,00, di cui € 6.578,00 per quanto svolto nel procedimento penale (€ 3.000,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per quella introduttiva, € 500,00 per la fase istruttoria, oltre rimborso forfetario spese generali per € 825,00 e cassa di previdenza per € 253,00) ed € 299,00 per la difesa nel procedimento disciplinare, giudizio per il quale non era stato concordato alcun compenso. In tale prospettiva, in mancanza di un accordo preventivo, la somma pretesa di € 1.373,00 non potrebbe essere considerata “congrua” come ritenuto dal Tribunale, laddove, invece, dovrebbe essere rideterminata in € 299,00 (di cui € 250,00 per l'attività difensiva svolta, concretizzatasi unicamente nel comunicare al Comune di Lecce la pendenza del procedimento penale, ed € 37,50 per rimborso forfetario e spese generali ed € 11,50 per la cassa previdenziale).
4. Ammissibilità della prova testimoniale attorea: la difesa della si duole che il Tribunale Pt_1 non abbia ammesso la prova testimoniale articolata dall'istante, contraddittoriamente poi ritenendo non assolto l'onere probatorio, gravante sull'attrice, di provare i presunti pagamenti in contanti, in mancanza di qualsiasi riscontro documentale, oltre al fatto che i “capitoli di prova erano stati formulati in maniera generica tale da non consentire di comprendere il contesto in cui avveniva la corresponsione
5 degli acconti e la ragione per cui non sia stata predisposta una traccia documentale”. Tale argomentazione non sarebbe condivisibile per molteplici fattori: a) l'impianto motivazionale sarebbe viziato da contraddittorietà per aver il primo giudice rigettato la domanda attorea, ritenendola non provata, dopo aver respinto una richiesta di prova pienamente ammissibile, con la conseguenza che la sentenza risulterebbe priva di motivazione;
b) a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice,
i pagamenti in contanti, oggetto delle circostanze di prova testimoniale, troverebbero riscontro nella documentazione prodotta, ossia negli estratti conto dei prelevamenti bancomat effettuati dall'attrice, per il medesimo importo, lo stesso giorno o al massimo il giorno prima;
c) il primo giudice ha omesso di enunciare le ragioni per le quali ha ritenuto generici i capitoli di prova, “privi di elementi utili a far comprendere il contesto generale in cui avvenivano i pagamenti degli acconti allegati”, così rendendo una motivazione meramente apparente;
d) anche l'affermazione del Tribunale relativa alla mancata indicazione di “una ragione” per i pagamenti in contanti si sostanzierebbe in motivazione apparente poiché si tratta di una modalità di pagamento prevista dalla legge che non deve essere avallata da alcuna giustificazione, tenuto anche conto del rapporto di fiducia tra avvocato e cliente;
e) il giudice di prime cure non ha tenuto conto che la prova testimoniale sarebbe pianamente ammissibile anche alla luce delle deroghe previste dall'art. 2721 c.c. (qualità delle parti, natura del contratto e ogni altra circostanza). A fronte di ciò, l'appellante reitera, in tale fase di giudizio, la richiesta di prova testi.
5. Omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di accertamento negativo del credito:
a parere dell'appellante, il primo giudice, in violazione del principio sancito dall'art. 112 c.p.c., non si è pronunciato in merito alla domanda di accertamento negativo del credito di € 7.466,51 preteso dall'Avv. nei confronti della domanda che deve ritenersi fondata per CP_5 Pt_1 tutte le ragioni enunciate nei precedenti motivi di gravame.
6. Fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo: la difesa dell'istante contesta il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, laddove, invece, la domanda è meritevole di accoglimento, con conseguente revoca del provvedimento opposto, per i motivi esposti nei punti precedenti.
7. Fondatezza della domanda di restituzione di n. 2 faldoni del procedimento penale: lamenta l'appellante che il Tribunale abbia respinto la domanda di restituzione dei due faldoni del procedimento penale in quanto il verbale del 24.07.2019 indicava la restituzione di “tutta la documentazione e gli atti del processo”. Tale conclusione sarebbe frutto di un travisamento dei fatti, trattandosi di una domanda avente come oggetto non già la restituzione di tutti gli atti afferenti al procedimento penale, ma unicamente dei due faldoni delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e ciò in quanto, da un lato, nonostante la specifica elencazioni di tutti i documenti consegnati, i due faldoni non sono riportati nel verbale di consegna datato 24.07.19, e, dall'altro, perché l'Avv. non ha provato l'avvenuta consegna dei documenti in questione. CP_5
6 8. Erroneo regolamento delle spese di lite: l'appellante censura la sentenza nella parte relativa alla condanna della alle spese, dovendosi invece condannare l'Avv. alla rifusione Pt_1 CP_5 delle spese del doppio grado, in omaggio al criterio della soccombenza. Formula inoltre espressa riserva di ripetizione delle somme corrisposte al convenuto in virtù di alcune azioni esecutive dallo stesso intraprese.
2.1. Ritualmente costituitosi, l'Avv. eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_5 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. In ordine al primo motivo d'appello, specifica che l'atto del
13.01.2020 è una mera istanza di visibilità del 13.01.2020, denominata anche atto di costituzione ai soli fini di estrarre le copie dei documenti depositati da controparte e non per costituirsi nel giudizio. Quanto al secondo motivo, rileva la tardività dell'eccezione, sollevata con le note conclusionali, avendo il professionista contestato l'avvenuto pagamento, specificando, poi, in ordine al terzo motivo, di aver svolto attività difensiva per anche nel procedimento disciplinare avviato dal Comune di Parte_1
Lecce a carico della stessa, calcolando il relativo compenso applicando i parametri ex D.M. 55/2014.
Rilevando l'inammissibilità della richiesta prova testimoniale, nonché del quinto e del sesto motivo di impugnazione, contesta, anche in tale fase di giudizio, il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di
, atteso che ella aveva già ricevuto tutta la documentazione chiesta in questo giudizio, come Parte_1 da verbale di consegna del 24.07.19.
Propone poi appello incidentale per i seguenti motivi:
a. Fondatezza dell'eccezione di nullità degli atti di citazione del 13.11.2019 e del 02.12.2019 -
Ex art. 346 c.p.c. reiterazione dell'eccezione di inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dall'attrice con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. del 18/01/2021 per violazione del divieto di allegazioni tardive, del contraddittorio, della specificità dei fatti allegati, del diritto di difesa e del contraddittorio. Violazione dell'art. 164 c. 4 c.p.c. e art.
163 n. 3 e n. 4 c.p.c. – violazione degli artt. 163, 183 c. 6 n. 2 e 244 c.p.c. – violazione degli artt. 112, 113 c.p.c.: il legale lamenta che il primo giudice abbia rigettato l'eccezione di nullità degli atti introduttivi dei giudizi poi riuniti senza avvedersi della lesione del diritto di difesa del professionista per assoluta indeterminatezza ovvero per totale omissione dei fatti specifici, precisati solo con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. Reitera l'inammissibilità della prova testimoniale perché inerente a fatti nuovi e mai allegati né negli atti di citazione e né alle prime difese utili.
b. Sulla chiamata in garanzia dell'avv. NG LÒ, sulla condanna alle spese di lite a carico dell'avv. quale parte vittoriosa. Richiesta di condanna alle spese Controparte_5 di lite dell'avv. NG LÒ in favore dell'Avv. In via gradata, Controparte_5 condanna di a pagare le spese di lite sostenute dall'avv. NG LÒ. In Parte_1
7 via ancor più gradata, compensazione delle spese di lite tra le parti. Violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c. e dell'art. 106 c.p.c.: l'Avv. contesta la sentenza nella parte in cui, sulla CP_5 scorta di una errata applicazione dell'art. 106 c.p.c., ha ritenuto estranea l'avv. LÒ alla domanda di restituzione della documentazione richiesta dalla così trascurando il principio Pt_1 dell'estensione automatica della domanda attorea al chiamato in causa dal convenuto, nonché nella parte in cui, a fronte di un malgoverno dell'art. 91 c.p.c., ha posto a carico del professionista le spese di lite tra il convenuto e la terza chiamata.
c. Ex art. 346 c.p.c. reiterazione dell'eccezione del difetto di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. di per la domanda di restituzione della documentazione - Violazione Parte_1 degli artt. 100 e 112 c.p.c.: il professionista lamenta un malgoverno della disposizione di cui all'art. 100 c.p.c. per non aver il giudice di prime cure rilevato la carenza di interesse ad agire della omettendo di pronunciarsi su tale eccezione, così violando l'art. 112 c.p.c. Reitera, quindi, Pt_1 in tale sede, il difetto di interesse ad agire dell'appellante.
d. Sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. di e dell'avv. NG LÒ. Parte_1
Reiterazione della domanda: il deducente censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha escluso la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
L'Avv. NG LÒ, costituitasi in giudizio, chiede il rigetto dell'appello incidentale e la conferma dell'impugnata sentenza.
Nel corso del procedimento, l'Avv. ha rinunciato all'appello incidentale e l'Avv. LÒ ne ha CP_5 preso atto, accettando con manifestazione di volontà espressa in separato atto contestuale.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale.
Alla udienza del 10.12.2024 Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis cpc, fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza dell'11.02.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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3. Eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 342 cpc
La appellato Avv. deduce che l'atto di appello è stato formulato in modo del tutto generico, CP_5 senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze.
L'eccezione non merita accoglimento.
8 Ed invero, dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che l'appellante ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale con particolare riferimento, come si vedrà, alla mancata ammissioni e/o alla errata valutazione di mezzi istruttori rilevanti ai fini della decisione, alla ricostruzione del fatto, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo
Giudice. Del resto, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
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4. Appello incidentale
4.1. Va preliminarmente evidenziato, con riferimento a detta impugnazione, che - per quanto attiene le doglianze inerenti la condanna dell'Avv. al pagamento delle spese di lite per la chiamata in CP_5 garanzia dell'Avv. NG LÒ ( secondo motivo), con nota depositata per l'udienza del 10 dicembre
2024, l'appellante incidentale ha dichiarato di rinunciare all'appello e contestualmente l'Avv. LÒ ha accettato tale rinuncia, con compensazione integrale delle spese di lite di questa fase: tanto comporta, conseguentemente, ai sensi dell'art. 306 cpc l'estinzione del giudizio di impugnazione incidentale in parte qua, relativo al secondo motivo di appello incidentale, sicché la Corte deve in tal senso provvedere, compensando, come da accordi fra le predetti parti, le spese del presente giudizio.
4.2. Residua invece interesse alla decisione del gravame incidentale proposto dall'Avv. in CP_5 relazione agli altri motivi di impugnazione. Appare pertanto opportuno, per questioni di priorità logica, esaminare preliminarmente il primo motivo di appello incidentale, per la sua efficacia potenzialmente dirimente della controversia, in quanto censura il passaggio della motivazione con cui il tribunale ha rigettato la eccezione di nullità dell'atto di citazione introduttivo, per l'indeterminatezza della domanda ex art. 164 n. 4 cpc.
Tale motivo è infondato.
In proposito, si osserva che l'invalidità di cui all'art. 164 c.p.c. può essere riscontrata nelle sole ipotesi di omissione o di assoluta incertezza nella individuazione dell'oggetto della domanda o nell'esposizione dei fatti o degli elementi che costituiscono le ragioni della stessa. Sul punto la Suprema Corte ha costantemente affermato che “la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del petitum inteso sotto il profilo formale del
9 provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva” (cfr. Cass. Civ. n.
3911/2001; Cass. Civ. n. 4828/2006). Pertanto, nel caso di specie, in applicazione delle suindicate coordinate giurisprudenziali, correttamente il tribunale ha riconosciuto la piena validità dell'atto introduttivo, il cui contenuto appare completo e sufficientemente determinato con riferimento a tutti gli elementi essenziali della domanda, in relazione ai quali, difatti, la parte convenuta ha anche potuto articolare le proprie argomentazioni, senza alcun pregiudizio delle proprie facoltà di difesa.
Giova precisare che la domanda proposta in primo grado era finalizzata ad ottenere l'accertamento negativo del credito dell'Avv. rinveniente da prestazione professionale svolta in favore della CP_5 deducendo l'intervenuto integrale pagamento: nell'ambito così delineato la citazione non Pt_1 richiedeva ulteriori specificazioni in punto di petitum e causa petendi e non incorre quindi nel vizio di nullità per omessa determinazione dell'oggetto della domanda. La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'articolo 164, quarto comma, cpc postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva. Nella specie non solo è possibile l'individuazione del "petitum" attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, esteso anche alla parte espositiva, ma la difesa nel merito del convenuto esclude tale nullità.
Il primo motivo di appello incidentale va pertanto disatteso.
4.3. Infondato è anche il motivo di gravame incidentale (quarto) che censura il rigetto della domanda di condanna della attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc. Pt_1
La soluzione cui è pervenuto il primo giudice appare condivisibile, perché in linea con gli arresti giurisprudenziali in materia. La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. richiede, infatti, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, che sussiste in caso di violazione del pur minimo grado di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
la temerarietà della lite esige, sul piano soggettivo, la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass. n. 9060/2003; Cass. n.
13071/2003; Cass. n. 3993/2011), laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità,
10 salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n. 15629/2010). Tale qualificazione soggettiva della condotta processuale è rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc sicché, in difetto di evidenza di tali situazioni – che nella specie non ricorrono stante la evidente obiettiva controvertibilità delle opposte tesi difensive – non sussistevano i presupposti per la condanna della al risarcimento del danno ex art. 96 cpc e correttamente la domanda in Pt_1 scrutinio è stata disattesa dal tribunale. Ove poi la parte intenda lamentare che l'iniziativa processuale in sé sia lesiva della immagine professionale dell'Avv. che a tal fine invoca un ristoro di tale CP_5 lesione, che quantifica in € 20.000, trattasi di domanda diversa, che esula dal perimetro della responsabilità aggravata, anche valutata nell'ottica del comma 3 dell'art. 96 cpc: detta norma nel prevedere che in ogni caso il giudice può, anche d'ufficio, condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, contempla una misura sanzionatoria, volta comunque a reprimere l'abuso dello strumento processuale, ove sia impiegato per finalità devianti rispetto alla "tutela dei diritti e degli interessi legittimi" per il quale l'art. 24 Cost., comma 1, garantisce il ricorso al giudice. Ciò è confermato dal riferimento, contenuto nella norma, non al risarcimento del danno ma al pagamento di una somma,
e dall'adottabilità della condanna "anche d'ufficio", riferimento che attesta la finalizzazione dell'art. 96
c.p.c., comma 3, alla tutela di un interesse pubblico (cfr. Corte cost. 23.6.2016, n. 152; Cass. 8.2.2017, n.
3311; Cass. 19.4.2016, n. 7726).
E' comunque in ogni caso necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, ad esempio nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione ( Cassazione civile sez. I, 25/12/2024, n.34429). Tali situazioni non ricorrono nel caso di specie.
Anche tale motivo di appello incidentale dev'essere quindi disatteso.
4.4. Quanto al terzo motivo di gravame incidentale, il Collegio ne riserva la disamina unitamente al settimo motivo di gravame, cui è logicamente connesso, appuntandosi entrambi i motivi avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda di restituzione della documentazione difensiva da parte dell'avv.
[...]
CP_5
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5. appello principale
L'appello principale è infondato e va pertanto disatteso.
11 5.1. Infondato è invero il primo motivo di censura inerente l'omessa pronuncia da parte del tribunale sulla eccezione di “consumazione del diritto di difesa del convenuto”.
Giova ricordare che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. In particolare, va precisato, la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia si coglie nel senso che, nella prima, l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa, mentre, nel caso dell'omessa motivazione, l'attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne la domanda o l'eccezione direttamente, bensì una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia.
Nella specie effettivamente la sentenza non ha esaminato l'eccezione qui scrutinata e pure sottoposta all'esame del tribunale: tale omissione impone alla Corte di provvedervi.
Tale eccezione è però infondata.
Appare invero dirimente ricordare – al di là di ogni altra considerazione sulla qualificazione dell'atto
<< di costituzione con istanza di visibilità >> come prima comparsa – che a tutto voler concedere il deposito di una seconda comparsa di risposta è comunque ammissibile, purché il secondo atto sia depositato – come nella specie nel rispetto del termine di cui all'art. 167 c.p.c. e non sia ravvisabile uno specifico abuso dello strumento processuale, non potendosi ravvisare una consumazione del potere di difesa della parte convenuta, connesso al deposito di una prima comparsa di costituzione, sino al momento del maturarsi delle preclusioni di cui al citato art. 167 c.p.c.
Così Cassazione civile sez. II, 02/09/2022, n. 25934, secondo cui “Il deposito di una seconda comparsa di risposta (ma nel caso di specie tanto non si è verificato) è (comunque) ammissibile, purché esso sia avvenuto nel rispetto del termine di cui all'art. 167 c.p.c., salvi i casi in cui sia ravvisabile uno specifico abuso dello strumento processuale, non potendosi ravvisare una consumazione del potere di difesa della parte convenuta sino al momento del maturarsi delle preclusioni di cui al citato art. 167 c.p.c.”).
Conseguentemente la tesi di parte appellante secondo cui la intervenuta consumazione del diritto di difesa, in capo al convenuto, precludendo ogni successiva contestazione, anche agli effetti dell'applicazione del principio di cui all'art. 115 cpc, doveva comportare l'accoglimento della domanda, perché non ritualmente contestati gli assunti difensivi di parte attrice, è priva di pregio e non merita accoglimento.
5.2. Parimenti infondato è anche il secondo motivo di gravame.
12 In disparte la tardività ed inammissibilità della eccezione, che giustifica la sua mancata disamina da parte del tribunale, essendo stata formulata - per ammissione della stessa appellante - solo nelle comparse conclusionali del 4.5.2023 – sede in cui è invece preclusa ogni modifica del thema decidendum sottoposto al giudicante, essendo esso cristallizzato in quello dedotto nella precisazione delle conclusioni – l'assunto non è comunque convincente anche nel merito.
Il principio di non contestazione impone al giudice di fondare la decisione sulle prove proposte dalle parti, nonché sui fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Tuttavia, l'onere di contestazione dei fatti allegati dalla controparte si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe all'attore. La mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi esonera il convenuto dall'onere di compiere una contestazione circostanziata. Non è sufficiente lamentare la mancanza di contestazione della controparte, se non si dimostra la puntuale allegazione dei fatti. Nella specie a fronte di una allegazione di fatti di cui in citazione non puntuale, tanto da rasentare l'atto il vizio di indeterminatezza della domanda, non può ritenersi tenuto il convenuto ad una specifica contestazione dei fatti che si vorrebbero assumere provati per essere stati dedotti. Sul punto si richiama il recentissimo arresto della Suprema Corte di cui alla sentenza della sez. I,
19/04/2024, n.10629 secondo cui << In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente no n può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte.>>
Il motivo va quindi disatteso.
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5.3. Privo di pregio è anche il motivo con cui si lamenta una omessa motivazione da parte del tribunale sulla congruità della somma ingiunta con il provvedimento monitorio da parte dell'Avv. e/o CP_5 comunque oggetto di accertamento negativo. Il tribunale invece ha specificamente se pur succintamente motivato su tale aspetto della lite, ritenendo che le somme oggetto di accertamento e/o del provvedimento monitorio erano effettivamente dovute perché corrispondenti ai valori tabellari di cui al DM 55/2014 con riferimento al valore della lite, alla attività in concreto svolta ed alla sua complessità, ed anche perché non vi è stata alcuna contestazione in primo grado sulle attività difensive che l'Avv. assumeva di aver svolto, sulla base delle quali era stato determinato il compenso CP_5 professionale oggetto di lite. Sub 9) dell'atto di citazione la afferma infatti che controparte ha Pt_1 quantificato il credito in € 6.093,51 per il processo penale e che l'attività del procedimento disciplinare sarebbe “consistita unicamente nel comunicare al Comune la pendenza del procedimento penale”,
13 senza mai censurare in alcun modo né la entità né i riferimenti utilizzati per la quantificazione del credito, ma deducendo soltanto che tale importo era stato già pagato. Consegue che alcuna ulteriore indagine era necessaria per stabilire da parte del primo giudice la entità delle somme indicate e la corrispondenza di esse alle attività effettivamente svolte. Qui piuttosto soccorre il principio di non contestazione, per esonerare la parte dalla prova del compimento della attività di cui chiede il compenso, tenuto conto che l'Avv. a ampiamente dettagliato le singole voci di detto importo, CP_5 sia nel carteggio precedente il giudizio, sia nel ricorso monitorio sia nel giudizio di accertamento negativo.
Giova per completezza evidenziare che il tribunale ha valutato l'esistenza di un patto di determinazione del compenso, redatto in forma scritta, relativo alla quantificazione preventiva del dovuto (ancorché relativo al solo procedimento penale) nonché dell'attività difensiva svolta dal legale in favore della Pt_1 dedotta e non contestata. Ed infatti, in data 5.4.2019 fra le parti fu concordato un preventivo – in atti – in merito alle competenze spettanti all'Avv. per la difesa nel giudizio penale, che prevedeva il CP_5 pagamento di € 3000 per la fase di studio, € 2000 per la fase introduttiva, € 5000 per la fase istruttoria e € 3000 € per la fase decisoria, per un totale di € 13.000, oltre accessori di legge e di tariffa. Tale atto redatto per iscritto valeva a predeterminare consensualmente l'ammontare dei compensi professionali che il difensore avrebbe preteso all'esito della lite e va assunto come punto di partenza per valutare la pretesa qui in scrutinio. La rinuncia e/o revoca al mandato intervenuta prima della definizione del giudizio di primo grado (8./9.7.2019) ha determinato un ovvio ridimensionamento di tali importi concordati, in ragione della minore attività svolta, rispetto a quella oggetto dell'accordo (che fissava un compenso calcolandolo fino all'esito del giudizio), tale che il professionista ha correttamente preteso il pagamento di € 3000 per la fase di studio e € 2000 per la fase introduttiva – perché attività svolte integralmente – ma ha richiesto solo € 500 per la fase istruttoria, perché l'attività di tale fase processuale non era stata completata, sicché, decurtato l'importo così ottenuto della somma di € 500, effettivamente versata in acconto con bonifico, come da fattura n. 30, il professionista ha preteso il minor importo totale di € 5.081,90 che, con gli accessori di legge (Cap) e di tariffa del 15 % per spese generali ammonta appunto ad € 6.093,51, come indicato sia nel ricorso per decreto ingiuntivo sia nelle difese svolte in sede di accertamento.
Così ricostruito, l'importo in scrutinio è congruo e corrisponde alla attività svolta dal professionista in favore della Pt_1
Quanto ai compensi per il giudizio disciplinare, il criterio utilizzato per la determinazione, in difetto di alcun accordo per tale diversa attività (il preventivo del 5.4.2019 si riferisce infatti soltanto al giudizio penale) è unicamente quello tariffario;
la documentazione versata in atti attesta che l'attività in esame non è consistita “unicamente nel comunicare al Comune la pendenza del procedimento penale” ma
14 che il professionista ha svolto anche altra attività professionale in favore della in relazione a Pt_1 detto procedimento, come attestata dalla documentazione versata in atti dalla parte, sicché, considerando che anche tale attività difensiva non è stata completata, l'importo medio relativo allo scaglione ( indeterminato ) in base alla tabella per l'intero giudizio è pari ad € 2.295,00; tale importo è stato dimezzato, in considerazione dell'espletamento solo parziale della attività e quindi, maggiorato degli accessori di legge e di tariffa, ammonta ad € 1.373,00, somma che appare congrua e conforme alla tariffa ed alla attività svolta, non potendo condividersi la tesi che l'importo in scrutinio sarebbe da limitare ad € 299,00, valore che non ha alcun elemento di riscontro obiettivo.
Consegue il rigetto di tale motivo di appello.
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5.4. Con il quarto motivo di gravame l'appellante censura la mancata ammissione della prova orale, in primo luogo per contraddittorietà della sentenza che, non avendo consentito alla parte di provare la fondatezza della sua eccezione di pagamento, assumendo come inammissibili le prove orali richieste, ha poi rigettato la pretesa in quanto non provata. Insiste pertanto per la ammissione delle prove orali non ammesse in primo grado, perché la richiesta istruttoria, per come formulata e supportata da dettagliata documentazione, avrebbe dovuto essere accolta, non incorrendo la prova orale nella inammissibilità ex art. 2721 e ss. cc. e/o comunque vertendosi in ipotesi che consentono la deroga al suddetto divieto (2724 cc).
Reitera l'appellante in questa sede tutte le istanze istruttorie già formulate e non ammesse dal tribunale, già reiterate in sede di pc in primo grado.
Nell'ottica della ragione più liquida, con efficacia dirimente della questione, va evidenziato che il Cons.
Istruttore, nell'esercizio di poteri di istruzione del giudizio allo stesso conferiti, e pur a fronte di una reiterata e ferma contestazione da parte dell'Avv. ( che nonostante il ripetuto rigetto di tutte CP_5 le numerose istanze in tal senso, ancora oggi in sede di comparsa conclusionale rinnova il suo più fermo dissenso sulla ammissibilità nella specie della prova testimoniale, tale da incorrere a suo dire il mezzo di prova nella sanzione di nullità), ha ritenuto invece di ammettere le prove orali non ammesse in primo grado, giacché “il mezzo istruttorio non viola le limitazioni di legge alla prova testimoniale e non risulta né superfluo né defatigante in relazione alle risultanze probatorie in atti” (ord. 30.11.2023).
Precisando che il tribunale aveva disatteso la prova non tanto e non solo per violazione dei divieti di legge, ma perché i capitoli non consentivano “di comprendere il contesto” in cui i fatti erano avvenuti, ritiene il Collegio che la prova in scrutinio sia effettivamente ammissibile, essendo volta solo a provare il fatto storico del pagamento di somme, sia direttamente effettuato da parte dell'appellante che da parte di suoi incaricati (e come tali terzi rispetto alle parti ); la necessità di ammettere la prova per testi nasce
15 dal fatto che è stata formulata in maniera specifica, facendo emergere chiaramente dai singoli capitoli le circostanze da cui sarebbe stato desumibile l'avvenuto pagamento di somme che era impossibile provare altrimenti, perché, da un lato, non era stata predisposta una documentazione scritta dei singoli versamenti, e, dall'altro, le prove documentali prodotte in atti attestavano numerosissimi prelievi di somme nelle medesime date o in date assai prossime a quelle in cui la parte assumeva aver effettuato alcuni dei pagamenti, sicché, concretamente valutando tali ragioni, e nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela, che normalmente richiedono gli impegni relativi ad esborsi di denaro, la prova è stata correttamente ammessa, in quanto necessaria e dirimente a definire la lite, con riferimento all'eccezione di pagamento. Va aggiunto che è consentito ammettere la prova testimoniale, in deroga al limite fissato dall'art. 2721, comma 1, c.c., atteso che l'art. 2721, comma 2, c.c. attribuisce al giudicante un potere discrezionale ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto e ad ogni altra circostanza, a sostegno della scelta operata (così Cassazione civile sez. II, 06/07/2022, n. 21411): tali circostanze ricorrono nella specie vertendosi in materia di rapporto tra un avvocato ed il proprio cliente con riferimento al pagamento del compenso professionale.
L'avvenuta ammissione della prova orale assorbe pertanto ogni motivo di censura inerente il relativo passaggio motivazionale della sentenza di primo grado, così come anche tutte le questioni dedotte sul punto dall'appellato. In relazione a queste ultime - ed in disparte la inconferenza del richiamo alla utilizzazione di altre prove (quale registrazione di telefonate) pure in atti ma che il tribunale non ha valutato ai fini della decisione - occorre evidenziare che tutte le difese restano assorbite dall'esito della prova espletata, con l'escussione di due dei testi indicati ed ammessi (avendo all'esito parte appellante rinunciato agli altri testi); invero, la prova non consente alla Corte di pervenire ad una valutazione del corredo probatorio diversa rispetto a quella cui è comunque pervenuto il tribunale: all'esito dell'inchiesta orale svolta non si è raggiunta comunque la prova dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 7.466,50 oggetto di pretesa (restando così superate tutte le eccezioni e le difese svolte dall'appellato sulla ritualità e/o nullità della prova).
Ed invero.
L'esame di ciascuno dei due testi (rispettivamente sorella e compagno della appellante) - condotto in modo approfondito e puntuale, stante la delicatezza della vicenda e la necessità di verificare pur con ogni opportuna cautela, ma in maniera quanto più precisa possibile, la veridicità dei fatti dedotti - non consente di ritenere raggiunta la prova, cui era tenuta parte appellante. La molteplicità di domande, cui i testi, al di là dei singoli capitoli, sono stati sottoposti, per vagliarne l'attendibilità in modo rigoroso, ha evidenziato lacune nel loro racconto, sicuramente contraddittorio, incompleto, approssimativo e quindi poco convincente. Da un lato le imprecisioni e le contraddizioni in cui i testi sono incorsi, che hanno ricordato dettagli insignificanti e non anche circostanze più preganti e significative della vicenda,
16 nonché la lacunosità del narrato, infarcito di “non ricordo”, oltre alla imprecisione sulla entità della dazione di denaro, cui pure assumevano di aver assistito, nonché sulla causale della dazione, se dunque riferibile anche temporalmente al pagamento alle attività professionali oggetto di causa, sono dati sufficienti a formulare un giudizio di inattendibilità, corroborato dalla valutazione adeguata dello stretto legame familiare e affettivo che legava entrambi i testi alla interessati evidentemente a Pt_1 sostenerne gli assunti. Giova evidenziare che i testi hanno indicato fatti addirittura precedenti al procedimento penale e/o di molto successivi alla conclusione del rapporto professionale oggetto di disamina, considerato che gli asseriti pagamenti dovrebbero collocarsi nell'arco temporale dal novembre 2018 (data del conferimento del mandato) ovvero dal 5.4.2019 – data dell'accordo e fino all'8.7.2019 (data di rinuncia al mandato). La imprecisione sulla collocazione temporale dei fatti narrati
è ulteriore elemento di valutazione dell'inattendibilità dei testi. Nel giudizio civile, invero, l'attendibilità del testimone - diversa dalla capacità a testimoniare - si riferisce alla veridicità della deposizione e deve essere valutata dal giudice sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, etc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti in causa ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), sicché anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I,
30/03/2023, n. 8988).
In conclusione, pur all'esito della inchiesta orale svolta, resta confermato e non intaccato dall'appello il passaggio della motivazione in cui il giudice ritiene che non vi sia prova del pagamento estintivo dell'obbligazione, sicché il rigetto della opposizione (e della domanda di accertamento negativo del credito) va confermato.
Il motivo va dunque disatteso.
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5.5. Non può accogliersi neppure il motivo di appello che censura la sentenza per violazione dell'art. 112 cpc, per non essersi pronunciato il primo giudice sulla domanda di accertamento negativo del credito, proposta in via autonoma rispetto a quella di opposizione a decreto ingiuntivo.
Per il vizio di omessa pronuncia, infatti non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione implicita della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.
17 Nella specie effettivamente la sentenza non ha esaminato la questione, ma la domanda di accertamento negativo del credito è stata implicitamente rigettata, nella misura in cui è confermato il decreto ingiuntivo, con rigetto della opposizione, riguardando tale pronuncia la medesima pretesa, sicché una diversa statuizione di detta domanda sarebbe ex sé incompatibile con il rigetto, espresso in sentenza, della opposizione a decreto ingiuntivo, essendo volte entrambe le domande ad accertare come non dovute le somme pretese dall'Avv. riferibili al medesimo credito professionale, sicché è ovvio CP_5 che la decisione sulla domanda di accertamento sia implicitamente contenuta nella decisione di conferma del decreto ingiuntivo, tale che un esito di segno contrario sulla prima sarebbe incompatibile con la seconda.
Ciò posto, il rigetto della domanda di accertamento negativo contenuto in sentenza, se pure in modo implicito, va comunque confermato, in considerazione del rigetto sulle censure proposte nei motivi sub 1), 2) e 3) che l'appellante pone a base del motivo qui scrutinato, e con assorbimento di ogni altra doglianza.
5.6. Parimenti assorbito, alla luce del rigetto delle altre censure, resta anche il sesto motivo di appello con cui si impugna nel merito il rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo, giacché, per quanto già detto, resta confermata la mancanza di prova del pagamento estintivo del credito ingiunto.
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5.7. Con il settimo motivo è censurata, infine, la decisione di rigetto anche della domanda di restituzione di n. 2 faldoni del procedimento penale.
Lamenta l'appellante che il Tribunale abbia respinto la domanda di restituzione dei due faldoni del procedimento penale in quanto il verbale del 24.07.2019 indicava la restituzione di “tutta la documentazione e gli atti del processo”, ma tale conclusione tradirebbe un travisamento dei fatti, giacché la domanda aveva ad oggetto non già la restituzione di tutti gli atti afferenti al procedimento penale, ma unicamente dei due faldoni contenenti le fotocopie della trascrizione delle intercettazioni telefoniche;
detti atti non erano riportati nel verbale di consegna datato 24.07.19, né l'Avv. CP_5 aveva mai provato l'avvenuta consegna dei documenti in questione al nuovo difensore, Avv. LÒ.
Va precisato, che oggetto di domanda in primo grado era la consegna della documentazione genericamente indicata: la deduceva, infatti, sub 10) dell'atto di citazione che
9.7.2019)>>. L'oggetto della domanda era – come precisato sub B) delle conclusioni della citazione – solo la restituzione “della documentazione ricevuta” dalla per la difesa penale. La restituzione Pt_1 dei <<2 faldoni della trascrizione delle intercettazioni>> è introdotta solo in sede di precisazione ex
18 art. 183 cpc, quando la difesa della specifica che la documentazione di cui si chiede la restituzione Pt_1 sarebbe rappresentata < dopo il rinvio a giudizio>>. Non si tratta di documenti della parte non replicabili, ma di atti del processo acquisiti dal difensore, perché necessari per la difesa.
Alla luce del ridimensionamento della domanda iniziale alla restituzione soltanto dei due faldoni delle intercettazioni, non può dirsi che difetti un interesse concreto ed attuale ex art. 100 cpc alla restituzione, come sostiene l'appellante incidentale (terzo motivo), perché si tratta comunque di documentazione processuale che riguarda la parte e considerato che, come tale, la stessa è legittimata a pretenderne la restituzione. Il tutto in ossequio alla normativa sulla privacy, atteso che nel fascicolo custodito dal difensore sono contenute le carte consegnategli dallo stesso assistito nonché quelle necessarie alla sua difesa, che riguardano il cliente.
Ciò posto, la domanda è comunque infondata.
In primo luogo, il verbale del 24.7.2019 è di per sé sufficiente a fugare ogni dubbio, come assume il tribunale, perché prova l'avvenuta consegna e dunque la restituzione al nuovo difensore, Avv. LÒ di
“tutta la documentazione e gli atti del processo (penale) in parte contenuti in file pdf ed in parte cartaceo” in possesso dell'Avv. per come si legge testualmente in detto verbale. Tale CP_5 affermazione, relativa a “tutta la documentazione” e quindi ricomprende anche i due faldoni, se pure non sono espressamente indicati, considerato che la successiva elencazione di specifici atti, pure contenuta nella medesima nota del 24.7.2019, non è una specificazione della documentazione consegnata, perché detta elencazione, preceduta dalla locuzione “ consegna, altresì…”, va intesa, invece, in senso logico e letterale, come una puntualizzazione della successiva documentazione, espressamente enumerata, che è ulteriore e diversa da quella genericamente indicata come “tutta la documentazione e gli atti del processo ( penale)”, sicché non è provato che in detta documentazione non siano ricompresi anche i due faldoni oggetto di precisazione, e quindi non può dirsi che non siano stati già restituiti.
In secondo luogo, giova ricordare che l'articolo 33 del codice deontologico forense indica chiaramente quali sono i documenti che l'avvocato deve restituire al cliente. In primo luogo, gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente stesso e quindi di proprietà di quest'ultimo, che vanno restituiti in originale. In secondo luogo, gli atti e i documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso: sia quelli formati in processo (ad esempio atto di citazione della controparte, comparsa di difesa, note istruttorie, provvedimenti del giudice, copie dei verbali eventualmente in possesso dell'avvocato, sentenze, ecc.), sia quelli estranei al processo (ad esempio una raccomandata di diffida, il verbale della polizia in un incidente stradale, un accordo con l'avversario, ecc.). Di tali atti e documenti sono dovute solo le fotocopie e non, come nella categoria precedente,
19 gli originali, che l'avvocato deve conservare. Dal carteggio intercorso fra le parti dopo la consegna del
24.7.2019 emerge che dette trascrizioni erano contenute sia in un file pdf che in formato cartaceo, ed
è provato con certezza che almeno i files pdf siano stati restituiti. Sicché, se pure l'Avv. CP_5 dovesse conservare ancora i faldoni cartacei, ha comunque assolto l'obbligo di restituzione della documentazione, avendo consegnato la copia telematica degli atti in esame (files pdf), sicché nessun obbligo di restituzione di tali atti permane nei confronti della parte, che può sempre acquisire detta documentazione direttamente dall'ufficio giudiziario, ove necessaria per la sua difesa, in quanto a mente dell'art. 33 del codice deontologico forense l'avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita.
Rigettata pertanto la eccezione di difetto di interesse ad agire della su cui il tribunale ha omesso Pt_1 ogni pronuncia, va confermata la sentenza anche quanto al passaggio motivazionale di rigetto della domanda di restituzione di documenti.
6. L'appello principale va pertanto disatteso, con conseguente assorbimento della censura inerente il regime delle spese di lite di primo grado, di cui all'ottavo motivo di appello, perché, stante il rigetto del gravame, va confermata la valutazione di soccombenza operata in sentenza.
Ferme pertanto le spese di lite di primo grado e compensate, giusta la rinuncia all'impugnazione, le spese del presente gravame fra e NG LÒ, le spese del grado d'appello fra Controparte_5 [...]
e vanno compensate per ¼ per la parziale reciproca soccombenza, in Pt_1 Controparte_5 considerazione del rigetto dell'appello incidentale, e nel resto sono liquidate in dispositivo a carico della parte prevalentemente soccombente, individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio - e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda (v. anche
Cassazione civile 03/09/2024, n. 23639).
Deve darsi, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto. Quanto all'appellante incidentale, non può, invece, darsi parimenti atto di dette condizioni, stante la declaratoria di estinzione parziale dell'impugnazione ed applicandosi la norma qui scrutinata ai soli casi - tipici – dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il 03.07.2023, nei confronti di e NG LÒ, nonché Controparte_5
20 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. Controparte_5
1454/2023, pubblicata in data 16.06.2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Dichiara estinto per rinuncia l'appello incidentale, limitatamente al primo motivo, proposto nei confronti di NG LÒ, con integrale compensazione delle spese di lite del presente grado fra dette parti;
3) Rigetta nel resto l'appello incidentale;
4) Conferma pertanto la sentenza appellata;
5) Compensa per ¼ le spese di lite del presente grado e condanna la parte appellante al pagamento, in favore di dei restanti ¾ delle spese, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori Controparte_5 di legge e di tariffa;
6) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
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