TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/05/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 933/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 933/2023 promossa da:
e entrambe rappresentate e Parte_1 Parte_2
- parte attrice - nei confronti di:
, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Maraschi;
CP_1
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i fatti ed i motivi esposti in atti, così giudicare: nel merito ed in via principale: ritenuta e dichiarata la responsabilità del SI. per i fatti reato a lui ascritti, CP_1 come accertati nel giudizio penale a cui è stato sottoposto, condannare lo stesso al risarcimento in favore delle attrici di tutti i danni patiti e patiendi, di qualsiasi genere e/o natura nessuno escluso, dalle stesse subite in conseguenza delle illecite condotte del convenuto e quantificati in una somma non inferiore ad euro 260.000,00= (diconsi euro duecentosessantamila virgola zero zero), di cui euro 58.389,00 in favore di , madre di Parte_2 [...]
, che il Tribunale vorrà determinare ai sensi dell'art. 12 azione dell Parte_1 elaborate dal Tribunale di Milano, il tutto, comunque, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nel merito ed in via subordinata: ritenuta e dichiarata la responsabilità del SI. per i fatti reato a lui CP_1 ascritti, come accertati nel giudizio penale a cui è stato sottoposto, condannare lo stes to in favore delle attrici di tutti i danni patiti e patiendi, di qualsiasi genere e/o natura nessuno escluso, dalle stesse subite in conseguenza delle illecite condotte del convenuto nella diversa, maggiore o minore, misura che risulterà in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In via istruttoria: […]”
Conclusioni di parte convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1 1) In via pregiudiziale, dichiararsi non validamente costituito il rapporto processuale tra il convenuto e la SInora
[...]
per mancata riferibilità al presente giudizio della procura alle liti da quest'ultima conferita all'Avv. Parte_1
2) In subordine, in via preliminare, atteso che la presente causa è stata rimessa alle notifiche dopo l'introduzione della riforma Cartabia, dichiararsi la nullità della presente procedura, con riferimento soprattutto alle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c. vecchio rito, che hanno consentito la rimessione in termini delle parti attrici rispetto alle preclusioni maturate alla stregua della nuova normativa.
3) Nel merito, rigettarsi le domande attoree siccome infondate per non essere sufficientemente allegato e provato il danno reclamato nella sua ontologica esistenza e nella sua entità.
4) Sempre nel merito, in subordine, ridursi comunque il danno reclamato dalle attrici alla stregua del dovuto e del provato.
5) Sempre con vittoria di spese e compensi di causa da devolversi a favore dello Stato, stante l'ammissione del convenuto al gratuito patrocinio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sullo svolgimento del processo.
1.1. e hanno convenuto in giudizio Parte_3 Parte_2 CP_1 chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale da loro subito in conseguenza dei fatti di reato accertati con sentenza penale di condanna n. 91/2017 del Tribunale di Gela, confermata dalla Corte d'Appello di Caltanissetta con sentenza del 31.10.2017 e divenuta irrevocabile in data 09.10.2018 a seguito di ricorso per Cassazione dichiarato inammissibile.
In particolare, le attrici hanno rappresentato che la sentenza del giudice penale: (i) ha accertata la responsabilità del SI. per il reato di violenza sessuale commesso nei confronti di CP_1 Parte_1
, aggravato dall'aver commesso il fatto nei confronti di minore di anni 18 e da parte di persona
[...] ente con il genitore;
(ii) ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in sede civile.
Le attrici - facendo valere una responsabilità di natura extracontrattuale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 c.p., 2043 e 2059 c.c. - hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di € 58.389,00 in favore della SI.ra ed € 201.611,00 in favore della SI.ra a ristoro del danno Pt_2 Pt_4 non patrimoniale sofferto.
Nello specifico, la SI.ra ha dedotto di aver sviluppato difficoltà di adattamento sociale, senso Pt_4 di disagio e vergogna, in egli notturni.
La SI.ra ha invece dedotto che il danno non patrimoniale patito consiste nella sofferenza Pt_2 morale d non essersi mai accorta degli atti di violenza sessuale che il marito ha commesso in danno della figlia con conseguente senso di frustrazione e fallimento nonché difficoltà di Parte_1 gestione del grave ess emotivo.
1.2. si è costituito in giudizio eccependo l'applicabilità al presente giudizio del nuovo rito CP_1 di cognizione previsto dalla c.d. Riforma Cartabia. Nel merito, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria rilevando la mancata allegazione e prova dell'esistenza del danno lamentato;
in subordine, ha chiesto che il danno venga liquidato in misura inferiore a quella richiesta.
1.3. Con ordinanza del 20.07.2027, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza tenutasi il 30.06.2024, la Giudice ha rigettato l'eccezione di rito formulata dal convenuto e ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
1.4. La causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento di CTU medico-legale sulla persona di . Parte_1
2 1.5. All'udienza del 07.06.2024 parte convenuta ha eccepito l'invalida costituzione del rapporto processuale con riferimento alla SI.ra alla luce delle dichiarazioni dalla stessa rese in sede di Pt_1 operazioni peritale.
Alla successiva, udienza del 05.11.2024 è comparsa personalmente la SI.ra la quale ha Pt_1 confermato di aver rilasciato all'avv. Garofano la procura alle liti per rappresen assisterla nel presente giudizio e di voler proseguire con l'azione risarcitoria promossa nei confronti del SI. . CP_1
1.6. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24.01.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sull'eccezione concernente l'invalida costituzione del rapporto processuale rispetto alla SI.ra . Pt_1
Il convenuto rileva che la procura alle liti non è stata rilasciata dalla SI.ra allo scopo di instaurare Pt_1 il giudizio per il risarcimento del danno e ciò alla luce delle dichiarazion sede di CTU (“quando abbiamo aperto questa causa pensavo che fosse per ricevere indietro la casa di che è stata pagata da mia mamma Per_1 ma è intestata a metà e metà…io avevo già firmato qualcosa per l'avvocat motivo vero non lo sapevo”), con conseguente nullità dell'attività processuale svolta.
L'eccezione è infondata.
Come è noto, in forza dell'art. 182 co. 2 c.p.c., nella formulazione antecedente alla riforma Cartabia, non era consentito sanare l'inesistenza della procura alle liti mediante il rilascio della procura in un momento successivo alla costituzione in giudizio. Ne conseguiva che la mancanza di una procura alle liti rendeva l'atto introduttivo del giudizio radicalmente nullo e insuscettibile di produrre effetti giuridici (ex multis Cass. n. 28639/2024).
Ebbene, è evidente che nel caso di specie non si configura un'ipotesi di inesistenza della procura alle liti. A tale proposito è sufficiente evidenziare che:
- all'atto di citazione è stata allegata la procura alle liti, rilasciata in data 24.02.2023, con la quale la SI.ra ha espressamente attribuito all'avv. Adele Garofolo il potere di rappresentarla e Pt_1 difen l giudizio per la “liquidazione risarcimento danni in sede civile a seguito della sentenza n. 91/17 (RGNR 219/2016; R.G. Trib. 215/2016) del Tribunale Penale di Gela in data 09/02/2017]”;
- all'udienza del 05.11.2024, fissata allo scopo di verificare la sussistenza dell'interesse dell'attrice in ordine all'azione di risarcimento, la SI.ra ha confermato la volontà di proseguire nel Pt_1 giudizio e di aver rilasciato la procura alle liti di conseguire il risarcimento del danno.
Ciò premesso, poiché la procura alle liti risulta validamente rilasciata in data antecedente all'instaurazione del giudizio e avendo l'attrice confermato la propria sottoscrizione nonché il proprio interesse ad agire nei confronti del SI. , deve ritenersi sicuramente attribuito all'avv. Garofano lo CP_1 ius postulandi con riferimento alla presen ne.
3. Sull'eccezione di inapplicabilità del vecchio rito al presente giudizio.
Il convenuto eccepisce la nullità del presente giudizio in quanto la causa è stata instaurata applicando il rito ante-riforma. In particolare, il convenuto osserva che - al fine dell'individuazione del rito applicabile
- non rileva la circostanza che l'atto di citazione sia stato consegnato all'Ufficiale giudiziario il 27.02.2023 dal momento che il luogo della notifica non era stato correttamente individuato dalle attrici.
L'eccezione è infondata per le ragioni già esposte nell'ordinanza del 20.07.2023 e che si richiamano in questa sede.
Preliminarmente, giova ricordare che, al fine di stabilire la pendenza del giudizio, nei procedimenti che si introducono con citazione occorre avere riguardo alla notifica dell'atto introduttivo. Inoltre, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata per l'istante al momento dell'affidamento dell'atto all'Ufficiale giudiziario, posto che il notificante deve rispondere soltanto del compimento delle formalità
3 che non esulano dalla sua sfera di controllo, secondo il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio (così Corte costituzionale sentenze n. 69/1994 e n. 477/2002).
Nel caso in esame, parte attrice ha consegnato all'Ufficiale giudiziario l'atto di citazione in data 27.02.2023 affinché provvedesse alla notifica nei confronti di presso la sua residenza in CP_1 Turano Lodigiano e presso la Casa Circondariale di Pavia. Quanto alla notifica presso la residenza, all'esito delle ricerche, l'Ufficiale giudiziario ha dato atto che “il destinatario risulta detenuto”; la notifica presso il carcere di Pavia ha avuto esito negativo in quanto il SI. risultava trasferito. I luoghi CP_1 presso i quali sono state effettuate le notifiche erano stati individua do riferimento al certificato di residenza del SI. , aggiornato al 22.02.2023, e alla sentenza penale del Tribunale di Gela nella CP_1 quale è indicata la Casa circondariale di Pavia come luogo di reclusione.
Successivamente, in data 17.03.2023, l'attrice si è attivata per la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione presso il carcere di Bollate (MI).
Come già evidenziato, ove parte attrice non si fosse attività autonomamente, in occasione della prima udienza, il Giudice avrebbe autorizzato la rinnovazione della notifica al fine di integrare il contraddittorio, facendo così salvi gli effetti dell'iscrizione a ruolo effettuata in data 27.02.2023, ovvero in data antecedente all'entrata in vigore della riforma del processo civile. A ciò si aggiunge che la giurisprudenza ammette che il notificante possa attivarsi autonomamente per la rinnovazione della notifica, ove il procedimento notificatorio precedentemente attivato non si sia concluso positivamente per circostanze non imputabili al richiedente.
Poiché la prima notifica è stata effettuata in luoghi individuati secondo chiare risultante documentali, la circostanza che essa non si sia perfezionata non incide sulla valida instaurazione del rapporto processuale nelle forme del rito ordinario di cognizione ante-riforma. Infatti, come affermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità, la conseguente notificazione ha effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento notificatorio (Cass. Sez. Un. n. 14594/2016).
4. Sulla condanna al risarcimento del danno.
4.1. Venendo al merito, si osserva che, l'art. 651 c.p.p., norma che disciplina l'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per il risarcimento del danno, dispone che la sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato relativamente all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Inoltre, l'art. 539 c.p.p. prevede che il giudice penale possa pronunciare condanna generica e rimettere le parti davanti al giudice civile se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno.
La Cassazione ha precisato poi che “la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non è, tuttavia, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile” (Cass. 20786/2018; Cass. 14648/2011; Cass. 8360/2010).
Pertanto, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati da danneggiato (Cass. n. 8477/2020; Cass. n. 4318/2019).
In altri termini, qualora (come nel caso di specie) il giudice penale limiti la sua decisione alla condanna generica al risarcimento dei danni, la sentenza, pur se passata in giudicato, non vincola il giudice civile demandato alla liquidazione, restando salvo il potere-dovere dello stesso di escludere l'esistenza del
4 danno risarcibile o il suo collegamento causale all'illecito, ove la parte interessata non fornisca in concreto le relative prove.
In definitiva, l'esistenza del diritto al risarcimento del danno può non essere provata dalla sola condanna penale, in quanto non tutti i reati producono un danno e dunque l'accertamento e l'ammontare del danno, all'esito del giudicato penale, restano di competenza esclusiva del giudice civile.
Ebbene, ciò premesso, alla luce della condanna penale passata in giudicato, devono ritenersi definitivamente acquisiti l'accertamento della sussistenza del fatto e la sua commissione da parte del condannato . CP_1
4.2. Quanto all'accertamento e alla quantificazione del danno, parte attrice ha depositato una articolata relazione a firma della dott.ssa psicologa psicoterapeuta, che ha avuto in carico Persona_2 la SI.ra . In detta relazi che – come conseguenza degli abusi subiti – la Pt_1 SI.ra manifestato una sofferenza psicologica di rilevante entità clinica, in particolare, Pt_1
(i) “La sintomatologia post-traumatica ha un SInificativo impatto sull'adattamento sociale e familiare e lavorativo. Nel corso degli anni la sintomatologia ha avuto solo in alcune fasi un decremento. Allo stato attuale la sofferenza psicologica, nonostante il percorso psicoterapico, si evidenzia come clinicamente SInificativa è caratterizzata da stress post-traumatico: ogni volta che qualche elemento nel quotidiano le ricorda le violenze subite l'iperarousal del sistema nervoso compromette il graduale recupero delle abitudini pregresse acquisite e anche l'equilibrio nella gestione della quotidianità e dei rapporti interpersonali si arresta”;
(ii) “La sintomatologia depressiva della SInora si è rivelata in tutti questi anni molto dispendiosa emotivamente: Pt_1 la paziente riferisce tuttora Insonnia […]; Ideazioni suicidarie, riferite fino all'ottobre 2023 […]; l'immagine di sé compromessa e caratterizzata da vissuti di indegnità, colpa, vergogna, solitudine e angoscia. Si rileva un danno identitario nel processo di individuazione e costruzione del Sé […];
(iii) Il funzionamento sociale è caratterizzato da deficit acquisiti a seguito delle violenze che compromettono il potenziale benessere derivante dall'ambito relazionale: Risulta compromessa la fiducia nel prossimo […]; La sua interazione con coetanei di sesso maschile nel corso degli anni è stata pericolosa: a seguito degli abusi ha agito condotte sessuali disfunzionali, adottando una modalita di iper-sessaulità compensativa come unico modo per ricevere attenzioni e cure dalle figure maschili, cedendo sessualmente anche contro la propria volontà; tuttora fatica a legittimarsi una sessualità autodeterminata e soddisfacente […]; Le relazioni familiari hanno subito danni gravissimi a seguito della violenze e della denuncia […]; Le relazioni amicali e sentimentali hanno subito danni gravissimi […].
Alla luce di tali premesse, al fine di favorire un pieno recupero dell'equilibrio psico-fisico, la dott.ssa ha evidenziato la necessità per di proseguire il percorso terapeutico Persona_2 Parte_1 settimanale e di svolgere un'attività lavorativa poco faticosa.
Le conclusioni di detta relazione hanno trovato conferma nella CTU nella quale viene riconosciuta l'esistenza della lesione dell'integrità psicofisica lamentata dalla SI.ra . Pt_1
Le conclusioni cui è giunto il CTU sono sostanzialmente condivisibili ed idonee ad essere poste a fondamento della decisione, in quanto raggiunte sulla scorta della visita medico legale del danneggiato e dell'esame di documenti versati in causa. Inoltre, l'elaborato peritale ha vagliato - con i dovuti approfondimenti, con adeguata motivazione e rimettendo al giudice le decisioni di diritto - i profili tecnici della controversia, tenendo in considerazione le osservazioni delle parti. Il Tribunale dunque - aderendo alle conclusioni del consulente d'ufficio che ha tenuto conto dei rilievi del convenuto, replicandovi - “esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Corte d'Appello di Milano, sent. n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sent. n. 10222/2009).
Ebbene, il consulente tecnico d'ufficio ha rappresentato quanto segue “[la SI.ra ] dimostra una Pt_1 grande difficoltà ad affrontare i pensieri e i ricordi legati alla situazione traumatica, tuttora vissuti con un'intensa partecipazione emotiva” (p. 5) … Non sono evidenti disturbi della forma del pensiero, mentre il contenuto si contraddistingue per la prevalenza di idee, ricordi (“Ci sono periodi che dal niente ogni tanto faccio incubi”) relativi ai fatti di causa, così come per preoccupazioni relative alla sua vita presente, al rapporto con le figure maschili … Netti gli spunti post-traumatici … e i meccanismi difensivi di natura ossessiva … L'affettività è connotata da umore lievemente deflesso.
5 Sono riferiti episodi di angoscia e disperazione così come sentimenti di colpa. L'emotività è labile. con fatica a trattenere il pianto e accenni di rabbia… (p. 6)” e ha quindi concluso che “lo stato attuale appare strettamente legato alla pregressa condizione di perdurante abuso, dal 2010 al 2015 ha subito un danno psichico inquadrabile, Parte_5 secondo DSM-5i, come disturbo da stress post-traumaticoii ( so DSM indica l'abuso sessuale come una delle potenziali causa del DSPT” (p. 7).
Alla luce di tali premesse, il consulente tecnico d'ufficio ha quantificato nella misura del 15% i postumi permanenti, e, rispondendo alle osservazioni del difensore di parte convenuta, ha precisando che “Posta indubitabile diagnosi di disturbo da stress post-traumatico (come emerge da colloquio ed esame psichico), le Linee Guida della SIMLA ci dicono che tale disturbo, nella forma lieve, è quantificato da 11 a 15 %v. Si opta per la misura al limite massimo stante l'indubbio influsso negativo di anni di abuso, del numero di sintomi e dell'incidenza che tuttora hanno sulla vita di relazione” (p. 8).
Ora, per la liquidazione del sopra citato danno alla persona di carattere non patrimoniale può farsi applicazione delle ultime tabelle del Tribunale di Milano, le quali tengono conto di tutti i riflessi del danno alla salute, non solo anatomo - funzionali ma anche morali e relazionali. Pertanto, non potrà essere effettuata la liquidazione distinta del danno da sofferenza morale, biologico ed esistenziale, ma piuttosto verrà ristorata un'unica forma di pregiudizio, ferma la possibilità di personalizzazione del medesimo.
Tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca in cui sono iniziate le violenze sessuali (11 anni), valutando in un complessivo 15% il pregiudizio specificatamente indicato dal CTU - deve essere liquidato alla SI.ra l'importo di euro € 60.000,00. Pt_1
Con riferimento alla personalizzazione del danno biologico, occorre ricordare che la quantificazione in via equitativa cui occorre far ricorso in sede di liquidazione del danno non patrimoniale, pur con l'ausilio delle Tabelle Milanesi, “costituisce esclusivo appannaggio del giudice di merito quale organo giudicante chiamato ad apprezzare tutte le peculiarità del caso concreto” (Cass. n. 12408/2011). Per tale ragione, l'entità degli importi previsti dalle Tabelle Milanesi può essere personalizzata laddove il caso concreto presenti peculiarità che richiedano di discostarsi, in aumento o in diminuzione, rispetto agli importi ivi indicati, i quali costituiscono la sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto sinistri che sono, di regola, penalmente irrilevanti ovvero - al più - integrano gli estremi di un reato colposo.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che vi sia una maggiore intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima rispetto a quelle generalmente patite nei casi oggetto di monitoraggio da parte dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano. Per tale ragione, deve procedersi ad una adeguata personalizzazione del danno biologico. Orbene, non vi è chi non veda come la sofferenza patita a fronte della commissione di un reato doloso, nella specie plurimi atti di violenza sessuale, peraltro commessi con violenza su una persona minore nell'ambito di un contesto familiare e con abuso della propria qualità di persona di fiducia, cagionino una maggiore intensità delle sofferenze psicofisiche e delle conseguenze dinamico-relazionali patite dalla vittima rispetto al medesimo punto percentuale di invalidità temporanea o definitiva subita a seguito di un sinistro stradale, di reati colposi o altri atti/fatti anche privi di rilevanza penale.
Per tale ragione, si ritiene equo procedere ad una personalizzazione massima del danno biologico tenendo conto dei seguenti fattori: (i) l'età in cui ha iniziato ad essere vittima di abusi da parte Parte_1 del patrigno (11 anni); (ii) il protrarsi degli abusi riodo di circa 5 anni;
(iii) il contesto familiare in cui si è verificato l'evento lesivo: gli atti illeciti sono stati commessi da soggetto di cui la minore si fidava e con cui coabitava;
(iv) la condizione di fragilità emotiva successiva ai fatti di violenza sessuale, in quanto la ricorrente ha iniziato a manifestare gravi difficoltà sul piano sociale e comportamentale, come ampiamente illustrati nella relazione della dott.ssa (v) la gravità degli atti Persona_2 compiuti da che trova riscontro nella manca le circostanze attenuanti;
CP_1 in particolare nella sentenza n. 91/2017 del Tribunale di Gela si legge:
• “Né tantomeno, considerata, nel complesso, la condotta tenuta dall'imputato, è certamente applicabile l'attenuante speciale della minore gravità del fatto, ostandovi la non occasionalità e la perduranza nel tempo delle condotte, attuate in un contesto relazionale di ricatto ed angoscioso approfittamento della relazione della ragazzina con una figura paterna, ed il non trascurabile grado di compromissione della libertà sessuale della
6 persona offesa, che ha portato la stessa a intraprendere un lungo e complesso percorso di cure psicologiche e recupero dopo gli abusi subiti”;
• “Non possono in ogni caso essere riconosciute nessuna delle attenuanti richieste, né quelle previste dall'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p. né quella di cui all'art. 609 quater c.p., in quanto, prescindendo pure astrattamente dal dato della minore età della vittima, le modalità del fatto commesso in un clima di fiducia verso il patrigno in cui il delitto è maturato, denota una particolare intensità del dolo ed una particolare proclività a delinquere dell'imputato, dovendosi comunque fare riferimento ad una valutazione globale del fatto, che tenga conto delle gravissime modalità esecutive, del grado di coartazione della vittima e delle condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età”.
Tenuto conto dei parametri indicati nelle Tabelle Milanesi del 2024, nonché delle risultanze della CTU medico-legale e psichiatrica sopra richiamate, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale debba essere liquidato in complessivi € 80.100,00, compresa la personalizzazione.
Tale somma dovuta a titolo risarcitorio, avente natura di debito di valore in quanto dovute a seguito di un illecito extracontrattuale, deve essere maggiorata della rivalutazione dalla data del fatto ad oggi, e devono essere altresì maggiorate degli interessi c.d. compensativi, i quali adempiono alla funzione liquidatoria del danno da ritardo, e vanno computati al tasso legale, non sulle somme già interamente rivalutate, bensì sulla somme devalutate al dì dell'illecito e rivalutate anno per anno in base agli indici ISTAT, dal giorno dell'illecito alla data della presente decisione.
Sono poi dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
4.3. La SI.ra chiede il risarcimento del danno sofferto iure proprio per i reati commessi ai danni Pt_2 della propria figlia;
in particolare, la ricorrente deduce di aver patito una sofferenza morale dovuta al non essersi mai accorta degli atti di violenza sessuale che il marito ha commesso in danno di , Parte_1 con conseguente senso di frustrazione e fallimento nonché difficoltà di gestione del grave sta emotivo.
In tema, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “le Sezioni uniti civili di questa corte, con sentenza n 9556 del 2002, hanno affermato il principio in forza del quale ai prossimi congiunti della vittima di un reato (in quella fattispecie si trattava di lesioni personali) spetta iure proprio il diritto al risarcimento del danno, avuto riguardo al rapporto affettivo che lega il prossimo congiunto alla vittima, non essendo ostativi ai fini del riconoscimento di tale diritto nè il disposto di cui all'articolo 1223 c.c. nè quello di cui all'articolo 185 c.p., in quanto anche tale danno trova causa diretta ed immediata nel fatto illecito. L'orientamento delle Sezioni unite civili è stato successivamente ribadito dalla terza sezione civile con sentenza n 2888 del 2003. L'attribuzione di tale legittimazione iure proprio si fonda anche e soprattutto sul riconoscimento dei "diritti della famiglia" previsto dall'articolo 29 Cost., comma 1, il quale riconoscimento, come statuito da questa corte, sezione terza civile, con la sentenza n 8827 del 2003 ,deve essere inteso non già restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, generando così, non solo doveri reciproci, ma dando luogo anche a gratificazioni e reciproci diritti. Da tale rapporto interpersonale discende che il fatto lesivo commesso in danno di un soggetto esplica i propri effetti anche nell'ambito del rapporto familiare. L' abuso sessuale patito da un minore crea indubbiamente un danno anche ai suoi genitori, il quale danno può essere di natura patrimoniale, allorché ad esempio i genitori devono sostenere spese per terapie psicologiche a favore della vittima, o di natura non patrimoniale per le apprensioni o dolori causati dall'illecito. Il danno non patrimoniale può essere liquidato equitativamente dal giudice giacchè, come è notorio, non può essere provato nel suo preciso ammontare a differenza di quello patrimoniale in senso stretto” (Cass. n. 38952/2007).
Nel caso di specie, per quanto concerne il danno biologico, quale lesione temporanea o permanente della integrità psico-fisica della persona, non emergono elementi in atti in grado di rappresentare la sussistenza di un pregiudizio medicalmente accertabile e quantificabile, con parametri medico-legali, a danno della SI.ra ; non risulta, invero, prodotta alcuna documentazione medica che possa Pt_2 dimostrare il danno non essendo sufficiente a tal fine la dichiarazione rilasciata in data 13.10.2023 dal Centro antiviolenza nella quale si attesta che la SI.ra nel 2015 si è rivolta a loro “al fine di Pt_2 ricevere un sostegno psicologico finalizzato alla gestione dei vissuti emotivi legati alle violenze del compagno a danno della figlia minore ”. Parte_1
7 Diverse considerazioni devono essere svolte con riferimento al danno morale allegato dalla ricorrente.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato;
tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (Cass. Sez. Un. n. 26972/2008). Anche il danno morale, tuttavia, necessita di prova, atteso che la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici (Cass. n. 11269/2018).
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente ha fornito adeguati elementi da cui dedurre la sussistenza del pregiudizio morale di cui domanda il risarcimento. In particolare, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla ricorrente, devono essere valorizzate le circostanze riferite dai testimoni:
- il SI. attuale convivente della SI.ra ha dichiarato: “Tutte le volte che si tocca CP_2 Pt_2 l'argo u e in genere come pen rrente vive in continuo senso di tristezza e Parte_1 frustrazione, si mette a piangere, ha crisi di ansia, ha sentimenti di colpevolezza per l'accaduto come se fosse stata lei responsabile della cosa”;
- la dott.ssa psicologa psicoterapeuta, ha dichiarato: “Ho seguito la SInora che Testimone_1 Pt_2 si è rivolta al centro la Metà di niente di Lodi quando ha scoperto le violenze sessuali a danno della figlia. … Abbiamo fatto 10 colloqui nel corso del 2015, poi è stata indirizzata al consultorio il Mandorlo perché aveva bisogno di un sostegno psicoterapeutico nel tempo. La SInora era sconvolta quando è arrivata per aver scoperto questa violenza ai danni della figlia. Era devastata dal senso di colpa perché non si era accorta di quello che era successo, CP_ sentiva di essere fallita come madre e mostrava dolore e tristezza e poi anche rabbia nei confronti del Aveva crisi di pianto, era sconvolta, stava male” (v. verbale di udienza del 04.10.2024);
- la SI.ra amica della SI.ra dal 2009, ha dichiarato: “Ho notato che Persona_3 Pt_2 CP_3 appariva assente con sbalzi di umore fino a quando non si è confidata raccontandomi le vicende che avevano riguardato la figlia. In queste occasioni piangeva, si disperava, non si dava pace di come fosse potuta accadere in casa una cosa simile senza che lei si accorgesse di nulla. Esprimeva un senso di impotenza e fallimento sentendosi in colpa per l'accaduto. Capitava frequentemente che ritornasse sull'argomento, ancora oggi quando si tocca l'argomento piange e si chiede dove ha sbagliato. In quel periodo vivendo nella casa di si sentiva oppressa per via dei ricordi legati Per_1 al luogo dove erano avvenuti i fatti;
ho cercato di aiutarla facendole buttar fuori la rabbia anche con comportamenti come rompere i mobili vecchi da cambiare” (v. verbale di udienza del 07.06.2024);
- la SI.ra , amica della SI.ra dal 2019, ha dichiarato: “Dopo un po' che ci Parte_6 Pt_2 frequenta fidata e capita spesso d della vicenda che ha riguardato la figlia. La SInora è sempre depressa, piangendo continua a rimarcare questa cosa ripetendo è colpa mia, purtroppo le parole di conforto non servono ad alleviare” (v. verbale di udienza del 07.06.2024).
Tutti i testimoni hanno reso dichiarazioni concordanti sullo stato emotivo della SI.ra la quale ha Pt_2 vissuto un periodo di forte turbamento dovuto al non essersi accorta delle violenze oltre che a un senso di fallimento e frustrazione, aggravato dalla minore età della figlia al tempo dell'inizio delle molestie (infraquattordicenne) e dalla circostanza che gli abusi sono stati commessi dal proprio marito per numerosi anni.
È evidente, dunque, che i fatti di causa hanno provocato nella SI.ra un SInificativo sentimento Pt_2 di disagio e sofferenza interiore, comportando un pregiudizio co e risarcibile, che si ritiene congruo quantificare nell'importo di €. 10.000,00 al valore attuale, oltre rivalutazioni ed interessi come già specificato al paragrafo 4.2.
8
5. Sulle spese di lite.
Le spese di lite vengono poste integralmente a carico di parte convenuta ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, applicati i valori medi del D.M. 147/2022 previsti per i giudizi di cognizione di valore corrispondente al decisum.
Le spese di CTU vengono poste in via definitiva a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvedere:
1) condanna a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale CP_1 da fatto ille importi:
o € 80.100,00, oltre rivalutazione e interessi come indicati in motivazione, a favore di;
Parte_1 o € 10.000,00 oltre rivalutazione e interessi come indicati in motivazione, a favore di
, oltre interessi come indicati in motivazione;
Parte_2
2) condanna a rifondere alle attrici le spese di lite che liquida in € 14.103,00 per CP_1 compensi tre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
3) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Lodi, 29 maggio 2025
La Giudice
Dott.ssa Grazia C. Roca
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 933/2023 promossa da:
e entrambe rappresentate e Parte_1 Parte_2
- parte attrice - nei confronti di:
, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Maraschi;
CP_1
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i fatti ed i motivi esposti in atti, così giudicare: nel merito ed in via principale: ritenuta e dichiarata la responsabilità del SI. per i fatti reato a lui ascritti, CP_1 come accertati nel giudizio penale a cui è stato sottoposto, condannare lo stesso al risarcimento in favore delle attrici di tutti i danni patiti e patiendi, di qualsiasi genere e/o natura nessuno escluso, dalle stesse subite in conseguenza delle illecite condotte del convenuto e quantificati in una somma non inferiore ad euro 260.000,00= (diconsi euro duecentosessantamila virgola zero zero), di cui euro 58.389,00 in favore di , madre di Parte_2 [...]
, che il Tribunale vorrà determinare ai sensi dell'art. 12 azione dell Parte_1 elaborate dal Tribunale di Milano, il tutto, comunque, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nel merito ed in via subordinata: ritenuta e dichiarata la responsabilità del SI. per i fatti reato a lui CP_1 ascritti, come accertati nel giudizio penale a cui è stato sottoposto, condannare lo stes to in favore delle attrici di tutti i danni patiti e patiendi, di qualsiasi genere e/o natura nessuno escluso, dalle stesse subite in conseguenza delle illecite condotte del convenuto nella diversa, maggiore o minore, misura che risulterà in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In via istruttoria: […]”
Conclusioni di parte convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1 1) In via pregiudiziale, dichiararsi non validamente costituito il rapporto processuale tra il convenuto e la SInora
[...]
per mancata riferibilità al presente giudizio della procura alle liti da quest'ultima conferita all'Avv. Parte_1
2) In subordine, in via preliminare, atteso che la presente causa è stata rimessa alle notifiche dopo l'introduzione della riforma Cartabia, dichiararsi la nullità della presente procedura, con riferimento soprattutto alle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c. vecchio rito, che hanno consentito la rimessione in termini delle parti attrici rispetto alle preclusioni maturate alla stregua della nuova normativa.
3) Nel merito, rigettarsi le domande attoree siccome infondate per non essere sufficientemente allegato e provato il danno reclamato nella sua ontologica esistenza e nella sua entità.
4) Sempre nel merito, in subordine, ridursi comunque il danno reclamato dalle attrici alla stregua del dovuto e del provato.
5) Sempre con vittoria di spese e compensi di causa da devolversi a favore dello Stato, stante l'ammissione del convenuto al gratuito patrocinio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sullo svolgimento del processo.
1.1. e hanno convenuto in giudizio Parte_3 Parte_2 CP_1 chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale da loro subito in conseguenza dei fatti di reato accertati con sentenza penale di condanna n. 91/2017 del Tribunale di Gela, confermata dalla Corte d'Appello di Caltanissetta con sentenza del 31.10.2017 e divenuta irrevocabile in data 09.10.2018 a seguito di ricorso per Cassazione dichiarato inammissibile.
In particolare, le attrici hanno rappresentato che la sentenza del giudice penale: (i) ha accertata la responsabilità del SI. per il reato di violenza sessuale commesso nei confronti di CP_1 Parte_1
, aggravato dall'aver commesso il fatto nei confronti di minore di anni 18 e da parte di persona
[...] ente con il genitore;
(ii) ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in sede civile.
Le attrici - facendo valere una responsabilità di natura extracontrattuale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 c.p., 2043 e 2059 c.c. - hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di € 58.389,00 in favore della SI.ra ed € 201.611,00 in favore della SI.ra a ristoro del danno Pt_2 Pt_4 non patrimoniale sofferto.
Nello specifico, la SI.ra ha dedotto di aver sviluppato difficoltà di adattamento sociale, senso Pt_4 di disagio e vergogna, in egli notturni.
La SI.ra ha invece dedotto che il danno non patrimoniale patito consiste nella sofferenza Pt_2 morale d non essersi mai accorta degli atti di violenza sessuale che il marito ha commesso in danno della figlia con conseguente senso di frustrazione e fallimento nonché difficoltà di Parte_1 gestione del grave ess emotivo.
1.2. si è costituito in giudizio eccependo l'applicabilità al presente giudizio del nuovo rito CP_1 di cognizione previsto dalla c.d. Riforma Cartabia. Nel merito, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria rilevando la mancata allegazione e prova dell'esistenza del danno lamentato;
in subordine, ha chiesto che il danno venga liquidato in misura inferiore a quella richiesta.
1.3. Con ordinanza del 20.07.2027, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza tenutasi il 30.06.2024, la Giudice ha rigettato l'eccezione di rito formulata dal convenuto e ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
1.4. La causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento di CTU medico-legale sulla persona di . Parte_1
2 1.5. All'udienza del 07.06.2024 parte convenuta ha eccepito l'invalida costituzione del rapporto processuale con riferimento alla SI.ra alla luce delle dichiarazioni dalla stessa rese in sede di Pt_1 operazioni peritale.
Alla successiva, udienza del 05.11.2024 è comparsa personalmente la SI.ra la quale ha Pt_1 confermato di aver rilasciato all'avv. Garofano la procura alle liti per rappresen assisterla nel presente giudizio e di voler proseguire con l'azione risarcitoria promossa nei confronti del SI. . CP_1
1.6. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24.01.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sull'eccezione concernente l'invalida costituzione del rapporto processuale rispetto alla SI.ra . Pt_1
Il convenuto rileva che la procura alle liti non è stata rilasciata dalla SI.ra allo scopo di instaurare Pt_1 il giudizio per il risarcimento del danno e ciò alla luce delle dichiarazion sede di CTU (“quando abbiamo aperto questa causa pensavo che fosse per ricevere indietro la casa di che è stata pagata da mia mamma Per_1 ma è intestata a metà e metà…io avevo già firmato qualcosa per l'avvocat motivo vero non lo sapevo”), con conseguente nullità dell'attività processuale svolta.
L'eccezione è infondata.
Come è noto, in forza dell'art. 182 co. 2 c.p.c., nella formulazione antecedente alla riforma Cartabia, non era consentito sanare l'inesistenza della procura alle liti mediante il rilascio della procura in un momento successivo alla costituzione in giudizio. Ne conseguiva che la mancanza di una procura alle liti rendeva l'atto introduttivo del giudizio radicalmente nullo e insuscettibile di produrre effetti giuridici (ex multis Cass. n. 28639/2024).
Ebbene, è evidente che nel caso di specie non si configura un'ipotesi di inesistenza della procura alle liti. A tale proposito è sufficiente evidenziare che:
- all'atto di citazione è stata allegata la procura alle liti, rilasciata in data 24.02.2023, con la quale la SI.ra ha espressamente attribuito all'avv. Adele Garofolo il potere di rappresentarla e Pt_1 difen l giudizio per la “liquidazione risarcimento danni in sede civile a seguito della sentenza n. 91/17 (RGNR 219/2016; R.G. Trib. 215/2016) del Tribunale Penale di Gela in data 09/02/2017]”;
- all'udienza del 05.11.2024, fissata allo scopo di verificare la sussistenza dell'interesse dell'attrice in ordine all'azione di risarcimento, la SI.ra ha confermato la volontà di proseguire nel Pt_1 giudizio e di aver rilasciato la procura alle liti di conseguire il risarcimento del danno.
Ciò premesso, poiché la procura alle liti risulta validamente rilasciata in data antecedente all'instaurazione del giudizio e avendo l'attrice confermato la propria sottoscrizione nonché il proprio interesse ad agire nei confronti del SI. , deve ritenersi sicuramente attribuito all'avv. Garofano lo CP_1 ius postulandi con riferimento alla presen ne.
3. Sull'eccezione di inapplicabilità del vecchio rito al presente giudizio.
Il convenuto eccepisce la nullità del presente giudizio in quanto la causa è stata instaurata applicando il rito ante-riforma. In particolare, il convenuto osserva che - al fine dell'individuazione del rito applicabile
- non rileva la circostanza che l'atto di citazione sia stato consegnato all'Ufficiale giudiziario il 27.02.2023 dal momento che il luogo della notifica non era stato correttamente individuato dalle attrici.
L'eccezione è infondata per le ragioni già esposte nell'ordinanza del 20.07.2023 e che si richiamano in questa sede.
Preliminarmente, giova ricordare che, al fine di stabilire la pendenza del giudizio, nei procedimenti che si introducono con citazione occorre avere riguardo alla notifica dell'atto introduttivo. Inoltre, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata per l'istante al momento dell'affidamento dell'atto all'Ufficiale giudiziario, posto che il notificante deve rispondere soltanto del compimento delle formalità
3 che non esulano dalla sua sfera di controllo, secondo il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio (così Corte costituzionale sentenze n. 69/1994 e n. 477/2002).
Nel caso in esame, parte attrice ha consegnato all'Ufficiale giudiziario l'atto di citazione in data 27.02.2023 affinché provvedesse alla notifica nei confronti di presso la sua residenza in CP_1 Turano Lodigiano e presso la Casa Circondariale di Pavia. Quanto alla notifica presso la residenza, all'esito delle ricerche, l'Ufficiale giudiziario ha dato atto che “il destinatario risulta detenuto”; la notifica presso il carcere di Pavia ha avuto esito negativo in quanto il SI. risultava trasferito. I luoghi CP_1 presso i quali sono state effettuate le notifiche erano stati individua do riferimento al certificato di residenza del SI. , aggiornato al 22.02.2023, e alla sentenza penale del Tribunale di Gela nella CP_1 quale è indicata la Casa circondariale di Pavia come luogo di reclusione.
Successivamente, in data 17.03.2023, l'attrice si è attivata per la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione presso il carcere di Bollate (MI).
Come già evidenziato, ove parte attrice non si fosse attività autonomamente, in occasione della prima udienza, il Giudice avrebbe autorizzato la rinnovazione della notifica al fine di integrare il contraddittorio, facendo così salvi gli effetti dell'iscrizione a ruolo effettuata in data 27.02.2023, ovvero in data antecedente all'entrata in vigore della riforma del processo civile. A ciò si aggiunge che la giurisprudenza ammette che il notificante possa attivarsi autonomamente per la rinnovazione della notifica, ove il procedimento notificatorio precedentemente attivato non si sia concluso positivamente per circostanze non imputabili al richiedente.
Poiché la prima notifica è stata effettuata in luoghi individuati secondo chiare risultante documentali, la circostanza che essa non si sia perfezionata non incide sulla valida instaurazione del rapporto processuale nelle forme del rito ordinario di cognizione ante-riforma. Infatti, come affermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità, la conseguente notificazione ha effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento notificatorio (Cass. Sez. Un. n. 14594/2016).
4. Sulla condanna al risarcimento del danno.
4.1. Venendo al merito, si osserva che, l'art. 651 c.p.p., norma che disciplina l'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per il risarcimento del danno, dispone che la sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato relativamente all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Inoltre, l'art. 539 c.p.p. prevede che il giudice penale possa pronunciare condanna generica e rimettere le parti davanti al giudice civile se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno.
La Cassazione ha precisato poi che “la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non è, tuttavia, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile” (Cass. 20786/2018; Cass. 14648/2011; Cass. 8360/2010).
Pertanto, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati da danneggiato (Cass. n. 8477/2020; Cass. n. 4318/2019).
In altri termini, qualora (come nel caso di specie) il giudice penale limiti la sua decisione alla condanna generica al risarcimento dei danni, la sentenza, pur se passata in giudicato, non vincola il giudice civile demandato alla liquidazione, restando salvo il potere-dovere dello stesso di escludere l'esistenza del
4 danno risarcibile o il suo collegamento causale all'illecito, ove la parte interessata non fornisca in concreto le relative prove.
In definitiva, l'esistenza del diritto al risarcimento del danno può non essere provata dalla sola condanna penale, in quanto non tutti i reati producono un danno e dunque l'accertamento e l'ammontare del danno, all'esito del giudicato penale, restano di competenza esclusiva del giudice civile.
Ebbene, ciò premesso, alla luce della condanna penale passata in giudicato, devono ritenersi definitivamente acquisiti l'accertamento della sussistenza del fatto e la sua commissione da parte del condannato . CP_1
4.2. Quanto all'accertamento e alla quantificazione del danno, parte attrice ha depositato una articolata relazione a firma della dott.ssa psicologa psicoterapeuta, che ha avuto in carico Persona_2 la SI.ra . In detta relazi che – come conseguenza degli abusi subiti – la Pt_1 SI.ra manifestato una sofferenza psicologica di rilevante entità clinica, in particolare, Pt_1
(i) “La sintomatologia post-traumatica ha un SInificativo impatto sull'adattamento sociale e familiare e lavorativo. Nel corso degli anni la sintomatologia ha avuto solo in alcune fasi un decremento. Allo stato attuale la sofferenza psicologica, nonostante il percorso psicoterapico, si evidenzia come clinicamente SInificativa è caratterizzata da stress post-traumatico: ogni volta che qualche elemento nel quotidiano le ricorda le violenze subite l'iperarousal del sistema nervoso compromette il graduale recupero delle abitudini pregresse acquisite e anche l'equilibrio nella gestione della quotidianità e dei rapporti interpersonali si arresta”;
(ii) “La sintomatologia depressiva della SInora si è rivelata in tutti questi anni molto dispendiosa emotivamente: Pt_1 la paziente riferisce tuttora Insonnia […]; Ideazioni suicidarie, riferite fino all'ottobre 2023 […]; l'immagine di sé compromessa e caratterizzata da vissuti di indegnità, colpa, vergogna, solitudine e angoscia. Si rileva un danno identitario nel processo di individuazione e costruzione del Sé […];
(iii) Il funzionamento sociale è caratterizzato da deficit acquisiti a seguito delle violenze che compromettono il potenziale benessere derivante dall'ambito relazionale: Risulta compromessa la fiducia nel prossimo […]; La sua interazione con coetanei di sesso maschile nel corso degli anni è stata pericolosa: a seguito degli abusi ha agito condotte sessuali disfunzionali, adottando una modalita di iper-sessaulità compensativa come unico modo per ricevere attenzioni e cure dalle figure maschili, cedendo sessualmente anche contro la propria volontà; tuttora fatica a legittimarsi una sessualità autodeterminata e soddisfacente […]; Le relazioni familiari hanno subito danni gravissimi a seguito della violenze e della denuncia […]; Le relazioni amicali e sentimentali hanno subito danni gravissimi […].
Alla luce di tali premesse, al fine di favorire un pieno recupero dell'equilibrio psico-fisico, la dott.ssa ha evidenziato la necessità per di proseguire il percorso terapeutico Persona_2 Parte_1 settimanale e di svolgere un'attività lavorativa poco faticosa.
Le conclusioni di detta relazione hanno trovato conferma nella CTU nella quale viene riconosciuta l'esistenza della lesione dell'integrità psicofisica lamentata dalla SI.ra . Pt_1
Le conclusioni cui è giunto il CTU sono sostanzialmente condivisibili ed idonee ad essere poste a fondamento della decisione, in quanto raggiunte sulla scorta della visita medico legale del danneggiato e dell'esame di documenti versati in causa. Inoltre, l'elaborato peritale ha vagliato - con i dovuti approfondimenti, con adeguata motivazione e rimettendo al giudice le decisioni di diritto - i profili tecnici della controversia, tenendo in considerazione le osservazioni delle parti. Il Tribunale dunque - aderendo alle conclusioni del consulente d'ufficio che ha tenuto conto dei rilievi del convenuto, replicandovi - “esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Corte d'Appello di Milano, sent. n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sent. n. 10222/2009).
Ebbene, il consulente tecnico d'ufficio ha rappresentato quanto segue “[la SI.ra ] dimostra una Pt_1 grande difficoltà ad affrontare i pensieri e i ricordi legati alla situazione traumatica, tuttora vissuti con un'intensa partecipazione emotiva” (p. 5) … Non sono evidenti disturbi della forma del pensiero, mentre il contenuto si contraddistingue per la prevalenza di idee, ricordi (“Ci sono periodi che dal niente ogni tanto faccio incubi”) relativi ai fatti di causa, così come per preoccupazioni relative alla sua vita presente, al rapporto con le figure maschili … Netti gli spunti post-traumatici … e i meccanismi difensivi di natura ossessiva … L'affettività è connotata da umore lievemente deflesso.
5 Sono riferiti episodi di angoscia e disperazione così come sentimenti di colpa. L'emotività è labile. con fatica a trattenere il pianto e accenni di rabbia… (p. 6)” e ha quindi concluso che “lo stato attuale appare strettamente legato alla pregressa condizione di perdurante abuso, dal 2010 al 2015 ha subito un danno psichico inquadrabile, Parte_5 secondo DSM-5i, come disturbo da stress post-traumaticoii ( so DSM indica l'abuso sessuale come una delle potenziali causa del DSPT” (p. 7).
Alla luce di tali premesse, il consulente tecnico d'ufficio ha quantificato nella misura del 15% i postumi permanenti, e, rispondendo alle osservazioni del difensore di parte convenuta, ha precisando che “Posta indubitabile diagnosi di disturbo da stress post-traumatico (come emerge da colloquio ed esame psichico), le Linee Guida della SIMLA ci dicono che tale disturbo, nella forma lieve, è quantificato da 11 a 15 %v. Si opta per la misura al limite massimo stante l'indubbio influsso negativo di anni di abuso, del numero di sintomi e dell'incidenza che tuttora hanno sulla vita di relazione” (p. 8).
Ora, per la liquidazione del sopra citato danno alla persona di carattere non patrimoniale può farsi applicazione delle ultime tabelle del Tribunale di Milano, le quali tengono conto di tutti i riflessi del danno alla salute, non solo anatomo - funzionali ma anche morali e relazionali. Pertanto, non potrà essere effettuata la liquidazione distinta del danno da sofferenza morale, biologico ed esistenziale, ma piuttosto verrà ristorata un'unica forma di pregiudizio, ferma la possibilità di personalizzazione del medesimo.
Tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca in cui sono iniziate le violenze sessuali (11 anni), valutando in un complessivo 15% il pregiudizio specificatamente indicato dal CTU - deve essere liquidato alla SI.ra l'importo di euro € 60.000,00. Pt_1
Con riferimento alla personalizzazione del danno biologico, occorre ricordare che la quantificazione in via equitativa cui occorre far ricorso in sede di liquidazione del danno non patrimoniale, pur con l'ausilio delle Tabelle Milanesi, “costituisce esclusivo appannaggio del giudice di merito quale organo giudicante chiamato ad apprezzare tutte le peculiarità del caso concreto” (Cass. n. 12408/2011). Per tale ragione, l'entità degli importi previsti dalle Tabelle Milanesi può essere personalizzata laddove il caso concreto presenti peculiarità che richiedano di discostarsi, in aumento o in diminuzione, rispetto agli importi ivi indicati, i quali costituiscono la sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto sinistri che sono, di regola, penalmente irrilevanti ovvero - al più - integrano gli estremi di un reato colposo.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che vi sia una maggiore intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima rispetto a quelle generalmente patite nei casi oggetto di monitoraggio da parte dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano. Per tale ragione, deve procedersi ad una adeguata personalizzazione del danno biologico. Orbene, non vi è chi non veda come la sofferenza patita a fronte della commissione di un reato doloso, nella specie plurimi atti di violenza sessuale, peraltro commessi con violenza su una persona minore nell'ambito di un contesto familiare e con abuso della propria qualità di persona di fiducia, cagionino una maggiore intensità delle sofferenze psicofisiche e delle conseguenze dinamico-relazionali patite dalla vittima rispetto al medesimo punto percentuale di invalidità temporanea o definitiva subita a seguito di un sinistro stradale, di reati colposi o altri atti/fatti anche privi di rilevanza penale.
Per tale ragione, si ritiene equo procedere ad una personalizzazione massima del danno biologico tenendo conto dei seguenti fattori: (i) l'età in cui ha iniziato ad essere vittima di abusi da parte Parte_1 del patrigno (11 anni); (ii) il protrarsi degli abusi riodo di circa 5 anni;
(iii) il contesto familiare in cui si è verificato l'evento lesivo: gli atti illeciti sono stati commessi da soggetto di cui la minore si fidava e con cui coabitava;
(iv) la condizione di fragilità emotiva successiva ai fatti di violenza sessuale, in quanto la ricorrente ha iniziato a manifestare gravi difficoltà sul piano sociale e comportamentale, come ampiamente illustrati nella relazione della dott.ssa (v) la gravità degli atti Persona_2 compiuti da che trova riscontro nella manca le circostanze attenuanti;
CP_1 in particolare nella sentenza n. 91/2017 del Tribunale di Gela si legge:
• “Né tantomeno, considerata, nel complesso, la condotta tenuta dall'imputato, è certamente applicabile l'attenuante speciale della minore gravità del fatto, ostandovi la non occasionalità e la perduranza nel tempo delle condotte, attuate in un contesto relazionale di ricatto ed angoscioso approfittamento della relazione della ragazzina con una figura paterna, ed il non trascurabile grado di compromissione della libertà sessuale della
6 persona offesa, che ha portato la stessa a intraprendere un lungo e complesso percorso di cure psicologiche e recupero dopo gli abusi subiti”;
• “Non possono in ogni caso essere riconosciute nessuna delle attenuanti richieste, né quelle previste dall'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p. né quella di cui all'art. 609 quater c.p., in quanto, prescindendo pure astrattamente dal dato della minore età della vittima, le modalità del fatto commesso in un clima di fiducia verso il patrigno in cui il delitto è maturato, denota una particolare intensità del dolo ed una particolare proclività a delinquere dell'imputato, dovendosi comunque fare riferimento ad una valutazione globale del fatto, che tenga conto delle gravissime modalità esecutive, del grado di coartazione della vittima e delle condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età”.
Tenuto conto dei parametri indicati nelle Tabelle Milanesi del 2024, nonché delle risultanze della CTU medico-legale e psichiatrica sopra richiamate, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale debba essere liquidato in complessivi € 80.100,00, compresa la personalizzazione.
Tale somma dovuta a titolo risarcitorio, avente natura di debito di valore in quanto dovute a seguito di un illecito extracontrattuale, deve essere maggiorata della rivalutazione dalla data del fatto ad oggi, e devono essere altresì maggiorate degli interessi c.d. compensativi, i quali adempiono alla funzione liquidatoria del danno da ritardo, e vanno computati al tasso legale, non sulle somme già interamente rivalutate, bensì sulla somme devalutate al dì dell'illecito e rivalutate anno per anno in base agli indici ISTAT, dal giorno dell'illecito alla data della presente decisione.
Sono poi dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
4.3. La SI.ra chiede il risarcimento del danno sofferto iure proprio per i reati commessi ai danni Pt_2 della propria figlia;
in particolare, la ricorrente deduce di aver patito una sofferenza morale dovuta al non essersi mai accorta degli atti di violenza sessuale che il marito ha commesso in danno di , Parte_1 con conseguente senso di frustrazione e fallimento nonché difficoltà di gestione del grave sta emotivo.
In tema, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “le Sezioni uniti civili di questa corte, con sentenza n 9556 del 2002, hanno affermato il principio in forza del quale ai prossimi congiunti della vittima di un reato (in quella fattispecie si trattava di lesioni personali) spetta iure proprio il diritto al risarcimento del danno, avuto riguardo al rapporto affettivo che lega il prossimo congiunto alla vittima, non essendo ostativi ai fini del riconoscimento di tale diritto nè il disposto di cui all'articolo 1223 c.c. nè quello di cui all'articolo 185 c.p., in quanto anche tale danno trova causa diretta ed immediata nel fatto illecito. L'orientamento delle Sezioni unite civili è stato successivamente ribadito dalla terza sezione civile con sentenza n 2888 del 2003. L'attribuzione di tale legittimazione iure proprio si fonda anche e soprattutto sul riconoscimento dei "diritti della famiglia" previsto dall'articolo 29 Cost., comma 1, il quale riconoscimento, come statuito da questa corte, sezione terza civile, con la sentenza n 8827 del 2003 ,deve essere inteso non già restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, generando così, non solo doveri reciproci, ma dando luogo anche a gratificazioni e reciproci diritti. Da tale rapporto interpersonale discende che il fatto lesivo commesso in danno di un soggetto esplica i propri effetti anche nell'ambito del rapporto familiare. L' abuso sessuale patito da un minore crea indubbiamente un danno anche ai suoi genitori, il quale danno può essere di natura patrimoniale, allorché ad esempio i genitori devono sostenere spese per terapie psicologiche a favore della vittima, o di natura non patrimoniale per le apprensioni o dolori causati dall'illecito. Il danno non patrimoniale può essere liquidato equitativamente dal giudice giacchè, come è notorio, non può essere provato nel suo preciso ammontare a differenza di quello patrimoniale in senso stretto” (Cass. n. 38952/2007).
Nel caso di specie, per quanto concerne il danno biologico, quale lesione temporanea o permanente della integrità psico-fisica della persona, non emergono elementi in atti in grado di rappresentare la sussistenza di un pregiudizio medicalmente accertabile e quantificabile, con parametri medico-legali, a danno della SI.ra ; non risulta, invero, prodotta alcuna documentazione medica che possa Pt_2 dimostrare il danno non essendo sufficiente a tal fine la dichiarazione rilasciata in data 13.10.2023 dal Centro antiviolenza nella quale si attesta che la SI.ra nel 2015 si è rivolta a loro “al fine di Pt_2 ricevere un sostegno psicologico finalizzato alla gestione dei vissuti emotivi legati alle violenze del compagno a danno della figlia minore ”. Parte_1
7 Diverse considerazioni devono essere svolte con riferimento al danno morale allegato dalla ricorrente.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato;
tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (Cass. Sez. Un. n. 26972/2008). Anche il danno morale, tuttavia, necessita di prova, atteso che la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici (Cass. n. 11269/2018).
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente ha fornito adeguati elementi da cui dedurre la sussistenza del pregiudizio morale di cui domanda il risarcimento. In particolare, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla ricorrente, devono essere valorizzate le circostanze riferite dai testimoni:
- il SI. attuale convivente della SI.ra ha dichiarato: “Tutte le volte che si tocca CP_2 Pt_2 l'argo u e in genere come pen rrente vive in continuo senso di tristezza e Parte_1 frustrazione, si mette a piangere, ha crisi di ansia, ha sentimenti di colpevolezza per l'accaduto come se fosse stata lei responsabile della cosa”;
- la dott.ssa psicologa psicoterapeuta, ha dichiarato: “Ho seguito la SInora che Testimone_1 Pt_2 si è rivolta al centro la Metà di niente di Lodi quando ha scoperto le violenze sessuali a danno della figlia. … Abbiamo fatto 10 colloqui nel corso del 2015, poi è stata indirizzata al consultorio il Mandorlo perché aveva bisogno di un sostegno psicoterapeutico nel tempo. La SInora era sconvolta quando è arrivata per aver scoperto questa violenza ai danni della figlia. Era devastata dal senso di colpa perché non si era accorta di quello che era successo, CP_ sentiva di essere fallita come madre e mostrava dolore e tristezza e poi anche rabbia nei confronti del Aveva crisi di pianto, era sconvolta, stava male” (v. verbale di udienza del 04.10.2024);
- la SI.ra amica della SI.ra dal 2009, ha dichiarato: “Ho notato che Persona_3 Pt_2 CP_3 appariva assente con sbalzi di umore fino a quando non si è confidata raccontandomi le vicende che avevano riguardato la figlia. In queste occasioni piangeva, si disperava, non si dava pace di come fosse potuta accadere in casa una cosa simile senza che lei si accorgesse di nulla. Esprimeva un senso di impotenza e fallimento sentendosi in colpa per l'accaduto. Capitava frequentemente che ritornasse sull'argomento, ancora oggi quando si tocca l'argomento piange e si chiede dove ha sbagliato. In quel periodo vivendo nella casa di si sentiva oppressa per via dei ricordi legati Per_1 al luogo dove erano avvenuti i fatti;
ho cercato di aiutarla facendole buttar fuori la rabbia anche con comportamenti come rompere i mobili vecchi da cambiare” (v. verbale di udienza del 07.06.2024);
- la SI.ra , amica della SI.ra dal 2019, ha dichiarato: “Dopo un po' che ci Parte_6 Pt_2 frequenta fidata e capita spesso d della vicenda che ha riguardato la figlia. La SInora è sempre depressa, piangendo continua a rimarcare questa cosa ripetendo è colpa mia, purtroppo le parole di conforto non servono ad alleviare” (v. verbale di udienza del 07.06.2024).
Tutti i testimoni hanno reso dichiarazioni concordanti sullo stato emotivo della SI.ra la quale ha Pt_2 vissuto un periodo di forte turbamento dovuto al non essersi accorta delle violenze oltre che a un senso di fallimento e frustrazione, aggravato dalla minore età della figlia al tempo dell'inizio delle molestie (infraquattordicenne) e dalla circostanza che gli abusi sono stati commessi dal proprio marito per numerosi anni.
È evidente, dunque, che i fatti di causa hanno provocato nella SI.ra un SInificativo sentimento Pt_2 di disagio e sofferenza interiore, comportando un pregiudizio co e risarcibile, che si ritiene congruo quantificare nell'importo di €. 10.000,00 al valore attuale, oltre rivalutazioni ed interessi come già specificato al paragrafo 4.2.
8
5. Sulle spese di lite.
Le spese di lite vengono poste integralmente a carico di parte convenuta ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, applicati i valori medi del D.M. 147/2022 previsti per i giudizi di cognizione di valore corrispondente al decisum.
Le spese di CTU vengono poste in via definitiva a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvedere:
1) condanna a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale CP_1 da fatto ille importi:
o € 80.100,00, oltre rivalutazione e interessi come indicati in motivazione, a favore di;
Parte_1 o € 10.000,00 oltre rivalutazione e interessi come indicati in motivazione, a favore di
, oltre interessi come indicati in motivazione;
Parte_2
2) condanna a rifondere alle attrici le spese di lite che liquida in € 14.103,00 per CP_1 compensi tre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
3) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Lodi, 29 maggio 2025
La Giudice
Dott.ssa Grazia C. Roca
9