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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1855 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Graziella Massidda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], _1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Graziella Massidda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 02/02/1964, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Selargius.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
02/02/1964 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 _1
stato civile del Comune di Selargius, anno 1964, numero 3, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Selargius (CA) in data 02.02.1964 tra e Parte_1 _1
, sopra meglio generalizzati;
trascritto nel Registro dello Stato Civile del
[...]
Comune di Selargius come segue: Atti n.
3 - Parte II - Serie A - Anno 1964.
Pag. 2 di 3
2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Selargius, Via Vittorio
Veneto n. 15, alla IG che ne è anche proprietaria _1 esclusiva.
3. Porre a carico del Signor l'obbligo di corrispondere alla IG Pt_1
la somma di € 750,00 mensili a titolo di assegno divorzile. _1
Somma da rivalutarsi annualmente come per legge a fare data dal mese di marzo 2026.
4. Disporre che detta somma venga corrisposta direttamente dall' nella CP_2 sua qualità di Ente erogante il trattamento pensionistico del Signor Parte_1
nato a [...] il [...], che provvederà a trattenerla dalla
[...] pensione (individuata con n. Iscrizione 10135238), e la verserà direttamente alla IG , nata a [...], il [...], entro il 5 di _1 ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente Monte Paschi di
Siena n. 930867, IBAN: [...].
5. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Selargius di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza di divorzio nell'atto di matrimonio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1855 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Graziella Massidda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], _1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Graziella Massidda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 02/02/1964, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Selargius.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
02/02/1964 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 _1
stato civile del Comune di Selargius, anno 1964, numero 3, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Selargius (CA) in data 02.02.1964 tra e Parte_1 _1
, sopra meglio generalizzati;
trascritto nel Registro dello Stato Civile del
[...]
Comune di Selargius come segue: Atti n.
3 - Parte II - Serie A - Anno 1964.
Pag. 2 di 3
2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Selargius, Via Vittorio
Veneto n. 15, alla IG che ne è anche proprietaria _1 esclusiva.
3. Porre a carico del Signor l'obbligo di corrispondere alla IG Pt_1
la somma di € 750,00 mensili a titolo di assegno divorzile. _1
Somma da rivalutarsi annualmente come per legge a fare data dal mese di marzo 2026.
4. Disporre che detta somma venga corrisposta direttamente dall' nella CP_2 sua qualità di Ente erogante il trattamento pensionistico del Signor Parte_1
nato a [...] il [...], che provvederà a trattenerla dalla
[...] pensione (individuata con n. Iscrizione 10135238), e la verserà direttamente alla IG , nata a [...], il [...], entro il 5 di _1 ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente Monte Paschi di
Siena n. 930867, IBAN: [...].
5. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Selargius di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza di divorzio nell'atto di matrimonio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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