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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 22/12/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
1) Dott.ssa Consiglia INVITTO - Presidente
2) Dott. Giovanni SURDO - Consigliere
3) Dott. Vincenzo GIANCASPRO - Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.178 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 19/11/2024,
TRA
c.f. , con l'avv. Massimo Perlangeli, Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE –
Contro
c.f. , con l'avv. Giulia Esposito Controparte_1 C.F._2
CP_2
vs - rg 178-2023 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore.
[...] CP_1 All'udienza del 19/11/2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 10/11/2016, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n° Parte_1
2434/2016 emesso dal Tribunale di Lecce per la complessiva somma di € 36.471,97 in favore del geom. a titolo di compensi e spese per attività professionale svolta fino al dicembre Controparte_1
2013, in esecuzione di incarichi ricevuti dalla mediante atto scritto del 7/5/2008 e del Parte_1
9/5/2012.
L'opponente eccepiva preliminarmente il maturarsi della prescrizione presuntiva,
deducendo di aver onorato la propria obbligazione e contestando, allo stesso tempo,
l'esecuzione di alcune prestazioni professionali e la relativa quantificazione del preteso credito.
Il instava per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. CP_1
Istruita la causa con produzione di documenti, interrogatorio formale, prova testimoniale e CTU
estimativa dei compensi professionali, il tribunale adito, con sentenza n. 315/2023 del 03/02/2023,
rigettava l'opposizione, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto formulata in uno a inammissibili contestazioni sul quantum e, parzialmente, sull'an, mentre emergeva, attraverso l'istruttoria espletata, la fondatezza del credito vantato dall'opposto.
L'appello proposto da viene avversato dal geom. che insiste per la conferma della Parte_1 CP_1
sentenza impugnata.
-MOTIVI DELLA DECISIONE=
L'appello si affida a due motivi.
1) Il primo contesta in via diretta l'ordinanza del 04/12/2020, con cui il tribunale aveva modificato la precedente ordinanza istruttoria del 03/05/2018, escludendo, su istanza
Parte_
vs - rg 178-2023 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. CP_1 dell'opposto, taluni capitoli di prova articolati da perché ritenuti generici, Parte_1
valutativi e negativi, e/o da provare documentalmente.
2) Il secondo motivo verte sull' asserita erroneità della sentenza per aver respinto l'eccezione di prescrizione presuntiva, sostenendosi da parte appellante che la contestazione di alcune prestazioni professionali e del collegato compenso non avrebbe inficiato la validità e il perfezionamento della prescrizione del credito, avendo comunque il debitore dichiarato espressamente di avere adempiuto, conformemente al fondamento normativo che regola tale tipologia di prescrizione.
3) Entrambe le censure non sono accoglibili:
3.1) La prima difetta di ogni specificazione di profili di erroneità e ingiustizia della sentenza derivanti dalla modifica dell'ordinanza istruttoria, trascurando l'appellante il principio della inoppugnabilità diretta, innanzi al giudice dei successivi gradi di giudizio, delle ordinanze istruttorie, prive di carattere decisorio, essendo strumentali alla futura definizione della causa;
pertanto, essendo tali ordinanze fisiologicamente modificabili e revocabili dallo stesso giudice che le ha emesse, risulta erroneo il richiamo di parte appellante alla norma di cui all'art. 177 cpc comma 3, n. 2, che invece tratta delle ordinanze “dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge”, ben distinte dalle ordinanze istruttorie.
3.2) La seconda censura è manifestamente infondata, posto che la contestazione sia pure parziale, nell'an e\o nel quantum, del credito vantato depriva di fondamento l'eccezione di prescrizione presuntiva che, notoriamente, presuppone l'integrale non contestazione della controprestazione e della pretesa avversa, unitamente alla dichiarazione di averla soddisfatta mediante pagamento nella stessa misura richiesta dal creditore: la giurisprudenza è costante sul punto: ex plurimis, e di recente, Cass. n.27709/2025.
4) In conclusione, la sentenza appellata merita di essere confermata.
Le spese del presente grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Parte_
vs - rg 178-2023 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. CP_1 Sussistono altresì i presupposti per il versamento, se dovuto, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l' appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l' appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore dell'appellato, liquidate in euro 5.000,00, il tutto oltre spese generali, cap e iva come per legge, con distrazione in favore del difensore Avv. Giulia Esposito, dichiaratasi antistataria.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto,
a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l' appello proposto.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello di Lecce, in data 18/12/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
Dott. Vincenzo Giancaspro Dott.ssa Consiglia Invitto
Puricella vs - rg 178-2023 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
1) Dott.ssa Consiglia INVITTO - Presidente
2) Dott. Giovanni SURDO - Consigliere
3) Dott. Vincenzo GIANCASPRO - Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.178 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 19/11/2024,
TRA
c.f. , con l'avv. Massimo Perlangeli, Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE –
Contro
c.f. , con l'avv. Giulia Esposito Controparte_1 C.F._2
CP_2
vs - rg 178-2023 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore.
[...] CP_1 All'udienza del 19/11/2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 10/11/2016, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n° Parte_1
2434/2016 emesso dal Tribunale di Lecce per la complessiva somma di € 36.471,97 in favore del geom. a titolo di compensi e spese per attività professionale svolta fino al dicembre Controparte_1
2013, in esecuzione di incarichi ricevuti dalla mediante atto scritto del 7/5/2008 e del Parte_1
9/5/2012.
L'opponente eccepiva preliminarmente il maturarsi della prescrizione presuntiva,
deducendo di aver onorato la propria obbligazione e contestando, allo stesso tempo,
l'esecuzione di alcune prestazioni professionali e la relativa quantificazione del preteso credito.
Il instava per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. CP_1
Istruita la causa con produzione di documenti, interrogatorio formale, prova testimoniale e CTU
estimativa dei compensi professionali, il tribunale adito, con sentenza n. 315/2023 del 03/02/2023,
rigettava l'opposizione, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto formulata in uno a inammissibili contestazioni sul quantum e, parzialmente, sull'an, mentre emergeva, attraverso l'istruttoria espletata, la fondatezza del credito vantato dall'opposto.
L'appello proposto da viene avversato dal geom. che insiste per la conferma della Parte_1 CP_1
sentenza impugnata.
-MOTIVI DELLA DECISIONE=
L'appello si affida a due motivi.
1) Il primo contesta in via diretta l'ordinanza del 04/12/2020, con cui il tribunale aveva modificato la precedente ordinanza istruttoria del 03/05/2018, escludendo, su istanza
Parte_
vs - rg 178-2023 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. CP_1 dell'opposto, taluni capitoli di prova articolati da perché ritenuti generici, Parte_1
valutativi e negativi, e/o da provare documentalmente.
2) Il secondo motivo verte sull' asserita erroneità della sentenza per aver respinto l'eccezione di prescrizione presuntiva, sostenendosi da parte appellante che la contestazione di alcune prestazioni professionali e del collegato compenso non avrebbe inficiato la validità e il perfezionamento della prescrizione del credito, avendo comunque il debitore dichiarato espressamente di avere adempiuto, conformemente al fondamento normativo che regola tale tipologia di prescrizione.
3) Entrambe le censure non sono accoglibili:
3.1) La prima difetta di ogni specificazione di profili di erroneità e ingiustizia della sentenza derivanti dalla modifica dell'ordinanza istruttoria, trascurando l'appellante il principio della inoppugnabilità diretta, innanzi al giudice dei successivi gradi di giudizio, delle ordinanze istruttorie, prive di carattere decisorio, essendo strumentali alla futura definizione della causa;
pertanto, essendo tali ordinanze fisiologicamente modificabili e revocabili dallo stesso giudice che le ha emesse, risulta erroneo il richiamo di parte appellante alla norma di cui all'art. 177 cpc comma 3, n. 2, che invece tratta delle ordinanze “dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge”, ben distinte dalle ordinanze istruttorie.
3.2) La seconda censura è manifestamente infondata, posto che la contestazione sia pure parziale, nell'an e\o nel quantum, del credito vantato depriva di fondamento l'eccezione di prescrizione presuntiva che, notoriamente, presuppone l'integrale non contestazione della controprestazione e della pretesa avversa, unitamente alla dichiarazione di averla soddisfatta mediante pagamento nella stessa misura richiesta dal creditore: la giurisprudenza è costante sul punto: ex plurimis, e di recente, Cass. n.27709/2025.
4) In conclusione, la sentenza appellata merita di essere confermata.
Le spese del presente grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Parte_
vs - rg 178-2023 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. CP_1 Sussistono altresì i presupposti per il versamento, se dovuto, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l' appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l' appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore dell'appellato, liquidate in euro 5.000,00, il tutto oltre spese generali, cap e iva come per legge, con distrazione in favore del difensore Avv. Giulia Esposito, dichiaratasi antistataria.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto,
a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l' appello proposto.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello di Lecce, in data 18/12/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
Dott. Vincenzo Giancaspro Dott.ssa Consiglia Invitto
Puricella vs - rg 178-2023 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. CP_1