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Articolo 25 della Legge 13 marzo 1958, n. 246
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Legge 13 marzo 1958, n. 246
Articolo 25 della Legge 13 marzo 1958, n. 246
Versione
19 aprile 1958
Art. 25.
Presso l'Ente sono istituite due separate gestioni per la previdenza e l'assistenza a favore delle ostetriche.
Entrata in vigore il 19 aprile 1958
Vedi fonte istituzionale
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