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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 12434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12434 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, in data 4.12.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°17542/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , res.te a ON NT (RM), elett.te Parte_1 C.F._1
dom.ta in Roma, Via Giovanni Vitelleschi n.26, presso lo studio legale Celata, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Celata in virtù di delega allegata al ricorso;
– RICORRENTE -
CONTRO
con sede legale in Roma, Via Giuseppe Palumbo n. 26, Partita IVA , in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: omesso versamento contributi ente bilaterale - condanna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata conveniva in giudizio la datrice di lavoro per cui prestava attività dal 30.1.2021 quale addetta ai servizi mensa inquadrata al
6° livello super CCNL Turismo – Alberghi dell'8.2.2018 e, premesso di aver inoltrato nel mese di marzo 2023 all' richiesta di rimborso delle spese affrontate per il pagamento delle Controparte_2 attività ludico sportive della figlia per un totale di €70,00, domanda che era stata respinta in quanto non risultava che la società convenuta avesse provveduto al versamento delle quote mensili per il finanziamento dell'Ente Bilaterale (EBTL) in violazione di quanto previsto dall'art.24 del CCNL di categoria, concludeva chiedendo: “condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 146,32 per i titoli di cui all'allegato conteggio o quell'altra che sarà ritenuta di giustizia per i fatti sopra esposti anche in applicazione dell'art. 36 Cost. e 2099 c.c.
e comunque anche in via equitativa. Con rivalutazione ed interessi dalla maturazione dei singoli diritti ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. fino all'integrale soddisfo” vinte le spese.
Non si costituiva in giudizio la società convenuta che veniva dichiarata contumace.
All'odierna udienza, come richiesto dalla difesa ricorrente, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esistenza tra le parti dal 30.1.2021 di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento della ricorrente, quale addetta ai servizi mensa, al 6° livello super CCNL Turismo –
Alberghi risulta comprovato dalle buste paga agli atti (doc.2). Parimenti è stata fornita prova documentale di richiesta di rimborso spese sostenute per attività ludico-sportive della figlia Per_1 inoltrata dalla ricorrente all'Ente Bilaterale (doc.6), spese a loro volta comprovate dalla
[...]
ricevuta in atti della SB Sportart ASD (doc.4). Parimenti comprovato che l'Ente bilaterale aveva a rispondere con e-mail del 14.11.2022 che non si era potuto dare corso alla indicata richiesta inoltrata nel marzo 2022 per “problemi amministrativi” riferibili alla società datrice di lavoro. Parte convenuta, rimasta contumace, non ha dato prova, coma sarebbe stato suo onere, di aver risolto le indicate problematiche che hanno impedito il rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente.
2. Premesso in fatto quanto sopra, in diritto ricorda l'Ufficio che ex comma 1 art.24 CCNL applicato al rapporto, “Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti
Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente
Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore.” Continua il comma 2 precisando che “Le parti si danno atto che nel computo degli aumenti del presente
Contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà della quota di cui al precedente comma 1” ed ulteriormente chiarisce al comma 3 che “Conseguentemente l'azienda che ometta il versamento della quota di cui al comma 1 è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari allo 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. 157 e la stessa rimane comunque obbligata, verso i lavoratori aventi diritto all'erogazione delle prestazioni assicurate dall'Ente bilaterale.” (vedi doc.9). A sua volta il Regolamento dei servizi welfare dell'Ente Bilaterale EBTL all'art.3 tra le tipologie di contributi individua i “Contributo spese per attività motorie e sportive: contributo riconosciuto a parziale copertura delle spese sostenute da dipendenti in relazione ad attività motorie e sportive per sé o per figli e figlie a carico” (vedi doc.5).
3. Nel caso di specie, tenuto conto che la spesa oggetto di richiesta di rimborso era pari ad
€70,00 e considerato il dettato di cui al comma 3 dell'art.24 CCNL, la società convenuta viene condannata al versamento di €146,32 apparendo i conteggi allegati correttamente operati secondo i citati criteri normativi.
Attesa la qualificazione delle somme per come operata nel CCNL, il quale ne richiama la natura retributiva, sulle medesime, annualmente rivalutate, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di maturazione al saldo (Cass. n.38/2001).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 di €146,32, oltre accessori come per legge;
condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di controparte liquidate in complessivi €350,00.
Roma, il 4.12.2024 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, in data 4.12.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°17542/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , res.te a ON NT (RM), elett.te Parte_1 C.F._1
dom.ta in Roma, Via Giovanni Vitelleschi n.26, presso lo studio legale Celata, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Celata in virtù di delega allegata al ricorso;
– RICORRENTE -
CONTRO
con sede legale in Roma, Via Giuseppe Palumbo n. 26, Partita IVA , in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: omesso versamento contributi ente bilaterale - condanna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata conveniva in giudizio la datrice di lavoro per cui prestava attività dal 30.1.2021 quale addetta ai servizi mensa inquadrata al
6° livello super CCNL Turismo – Alberghi dell'8.2.2018 e, premesso di aver inoltrato nel mese di marzo 2023 all' richiesta di rimborso delle spese affrontate per il pagamento delle Controparte_2 attività ludico sportive della figlia per un totale di €70,00, domanda che era stata respinta in quanto non risultava che la società convenuta avesse provveduto al versamento delle quote mensili per il finanziamento dell'Ente Bilaterale (EBTL) in violazione di quanto previsto dall'art.24 del CCNL di categoria, concludeva chiedendo: “condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 146,32 per i titoli di cui all'allegato conteggio o quell'altra che sarà ritenuta di giustizia per i fatti sopra esposti anche in applicazione dell'art. 36 Cost. e 2099 c.c.
e comunque anche in via equitativa. Con rivalutazione ed interessi dalla maturazione dei singoli diritti ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. fino all'integrale soddisfo” vinte le spese.
Non si costituiva in giudizio la società convenuta che veniva dichiarata contumace.
All'odierna udienza, come richiesto dalla difesa ricorrente, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esistenza tra le parti dal 30.1.2021 di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento della ricorrente, quale addetta ai servizi mensa, al 6° livello super CCNL Turismo –
Alberghi risulta comprovato dalle buste paga agli atti (doc.2). Parimenti è stata fornita prova documentale di richiesta di rimborso spese sostenute per attività ludico-sportive della figlia Per_1 inoltrata dalla ricorrente all'Ente Bilaterale (doc.6), spese a loro volta comprovate dalla
[...]
ricevuta in atti della SB Sportart ASD (doc.4). Parimenti comprovato che l'Ente bilaterale aveva a rispondere con e-mail del 14.11.2022 che non si era potuto dare corso alla indicata richiesta inoltrata nel marzo 2022 per “problemi amministrativi” riferibili alla società datrice di lavoro. Parte convenuta, rimasta contumace, non ha dato prova, coma sarebbe stato suo onere, di aver risolto le indicate problematiche che hanno impedito il rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente.
2. Premesso in fatto quanto sopra, in diritto ricorda l'Ufficio che ex comma 1 art.24 CCNL applicato al rapporto, “Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti
Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente
Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore.” Continua il comma 2 precisando che “Le parti si danno atto che nel computo degli aumenti del presente
Contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà della quota di cui al precedente comma 1” ed ulteriormente chiarisce al comma 3 che “Conseguentemente l'azienda che ometta il versamento della quota di cui al comma 1 è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari allo 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. 157 e la stessa rimane comunque obbligata, verso i lavoratori aventi diritto all'erogazione delle prestazioni assicurate dall'Ente bilaterale.” (vedi doc.9). A sua volta il Regolamento dei servizi welfare dell'Ente Bilaterale EBTL all'art.3 tra le tipologie di contributi individua i “Contributo spese per attività motorie e sportive: contributo riconosciuto a parziale copertura delle spese sostenute da dipendenti in relazione ad attività motorie e sportive per sé o per figli e figlie a carico” (vedi doc.5).
3. Nel caso di specie, tenuto conto che la spesa oggetto di richiesta di rimborso era pari ad
€70,00 e considerato il dettato di cui al comma 3 dell'art.24 CCNL, la società convenuta viene condannata al versamento di €146,32 apparendo i conteggi allegati correttamente operati secondo i citati criteri normativi.
Attesa la qualificazione delle somme per come operata nel CCNL, il quale ne richiama la natura retributiva, sulle medesime, annualmente rivalutate, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di maturazione al saldo (Cass. n.38/2001).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 di €146,32, oltre accessori come per legge;
condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di controparte liquidate in complessivi €350,00.
Roma, il 4.12.2024 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari