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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/06/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 190/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, ha emesso la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 190 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del
12.2.2025, con l'assegnazione in favore delle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio degli scritti difensivi finali, vertente
TRA
(Cf. Nr.: e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in via del Coroneo, n. 33, presso lo studio degli C.F._2
Avv.ti Gianfranco Carbone e Lorenza Guglielmoni che li rappresentano e difendono in forza del mandato allegato digitalmente all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo attori opponenti
E
(C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Trieste, alla Via San Francesco, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Guendal Cecovini Amigoni, che lo rappresenta e difende, in forza di procura allegata digitalmente alla comparsa di costituzione e risposta convenuto opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di crediti condominiali. CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da verbale d'udienza del 12/2/2025, rinviando ai propri fogli di p.c., e, in particolare sostenendo:
▪ parte opponente: «Voglia il Giudice […] accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere e, in riferimento alle spese di soccombenza, tenuto conto che non vi è stata alcuna attività istruttoria e che la fase decisionale è sostanzialmente la presa d atto dell'avvenuto pagamento dell'importo capitale e tenendo altresì conto che nel corso del giudizio d opposizione sono stati versati, quale contributo spese legali euro 2 .000,00 e che tenendo altresì conto del valore della causa ai sensi del DM 55/2014 aggiornato dal DM
147/2022 e alla complessità della stessa, gli onorari non sembrano poter eccedere quanto già versato alla controparte voglia dare atto che l'opponente ha già versato al CP_1
opposto quanto dovuto per le spese legali della fase di opposizione.
In via subordinata, voglia determinare l'importo degli onorari da versare anche a seguito dell'assenza di ogni significativa attività nel minimo delle tariffe per le voci indicate nell'Ordinanza di data 21.09.2023 del Giudice Istruttore»;
▪ parte opposta: «in via processuale: in accoglimento dell'istanza del condominio opposto, formulata all'udienza del 28.06.2023, previ gli opportuni provvedimenti, concedere alle parti il termine per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
- nel merito: confermare il decreto ingiuntivo opposto (Tribunale di Trieste dd. 28.11.2022
n. 760/2022 R.G. 3442/2022); dichiarare l'avvenuto pagamento, nel corso del giudizio di opposizione in data 27.06.2023, del capitale ingiunto, nonché dell'importo di euro 2.000,00, in conto spese legali e interessi;
respingere le domande avversarie tutte, in quanto inammissibili, infondate e non provate;
con vittoria di onorari, diritti e spese, anche generali;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, a fronte dell'avvenuto saldo del debito azionato in corso di giudizio: dichiarare cessata la materia del contendere;
condannare i signori e , in solido Parte_3 Parte_1
tra loro, a pagare al condominio gli interessi legali di mora sul debito, dalle scadenze al saldo, nonché le spese legali del ricorso, anche a titolo risarcitorio;
con vittoria di spese della fase di opposizione, anche generali».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 23/1/2023, e hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 760 del 2022, R.G. n. 3442/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 28/11/2022 e a loro notificato il 9/1/2023, ammontante a € 6.235,52, oltre agli interessi e alle spese di lite liquidate in € 567,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed € 145,50 per esborsi, provvisoriamente esecutivo. In particolare, parte attrice ha contestato la pretesa creditoria sia sotto il profilo dell'an, sia, conseguentemente, del quantum, allegando di aver già corrisposto la somma di € 1.247,10, e chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività, nonché la revoca, con vittoria di spese di lite.
Il Giudice assegnatario ha, pertanto, fissato l'udienza del 2/3/2023 ai sensi dell'art. 649 c.p.c., al cui esito ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione limitandola, tuttavia, al minor ammontare di € 5.070,20.
Con comparsa di costituzione depositata in data 6/6/2023 si è costituito in giudizio
[...]
, (di seguito, breviter, anche , chiedendo: «- nel merito: Controparte_1 CP_1
confermare il decreto ingiuntivo opposto (Tribunale di Trieste dd. 28.11.2022 n. 760/2022 R.G.
3442/2022); dichiarare l'avvenuto pagamento, nel corso del giudizio di opposizione, del capitale ingiunto;
respingere le domande avversarie tutte, in quanto inammissibili, infondate e non provate;
con vittoria di onorari, diritti e spese, anche generali;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, a fronte dell'avvenuto saldo del debito azionato: dichiarare cessata la materia del contendere;
condannare i signori e , in Parte_3 Parte_1
solido tra loro, a pagare al condominio gli interessi legali di mora sul debito, dalle scadenze al saldo, nonché le spese legali del ricorso, anche a titolo risarcitorio;
con vittoria di spese della fase di opposizione, anche generali».
All'udienza del 28/6/2023 le parti hanno dato atto del pagamento della somma di € 2.000,00 a titolo di spese di lite del giudizio monitorio, degli interessi e dei compensi relativi alla fase cautelare di sospensione dell'efficacia del decreto opposto. Pur deducendo l'insufficienza delle poste così versate dagli odierni attori in opposizione, allegando genericamente di aver sostenuto una spesa complessiva di € 4.000,00.
Il giudice, con ordinanza del 21/9/2023, ritenuta la causa sufficientemente trattata e istruita ai fini di un giudizio circa la soccombenza virtuale, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, poi ricalendarizzata al 12/2/2025 a seguito della riassegnazione del fascicolo all'odierno scrivente.
Quest'ultimo, fatte precisare le conclusioni, ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c. alle parti e ha trattenuto la causa in decisione.
2. Tanto premesso, per concorde ammissione delle parti la pretesa creditoria si è estinta per pagamento della sorte capitale già prima che parte opposta si fosse costituita in giudizio, pertanto, non è necessaria una pronuncia nel merito per quel che attiene la pretesa sostanziale con riguardo a tale aspetto.
Il predetto assunto trova conferma nelle domande giudiziali per come riformulate dagli odierni attori in opposizione in fase di precisazione delle conclusioni, avendo essi chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere, senza condanna alle spese di lite, ritenendo sufficiente, a tal fine, l'ammontare di € 2.000,00 da essi versato in corso di causa a controparte, ovvero, in via subordinata, contenendo le spese nel minimo, eccettuate le fasi di trattazione, istruzione e decisionale.
Pertanto, gli odierni attori ritengono che vi sia cessazione della materia del contendere e assumono che, ai fini della pronuncia alle spese di lite, essi siano ritenuti soccombenti, ancorché solamente virtualmente.
Di contro, parte convenuta opposta ha continuato a chiedere in via principale la conferma del decreto ingiuntivo, sebbene a fronte dell'accertamento giudiziale del pagamento del capitale e del contributo di € 2.000,00 a titolo di spese di lite del processo monitorio e interessi.
Benché, in particolare, parte opposta abbia affermato di ritenere insufficiente tale somma, che ha sostenuto, con valenza confessoria, di aver ricevuto in versamento già in data 27/6/2023, ella non ha specificamente contestato per quale ragione la ritenga insufficiente ai fini della contribuzione agli interessi, alle spese di lite della fase monitoria, ai costi di registro e alle spese della fase cautelare in opposizione.
Pertanto, non può ritenersi che la somma in parola, che era stata, peraltro informalmente concordata in sede di udienza ex art. 649 c.p.c., possa essere ritenuta insufficiente («all'udienza del 23 marzo
2023 veniva tentata la conciliazione delle parti nella prospettiva di un versamento del saldo del capitale indicato nel decreto ingiuntivo e di un contributo di spese legali (per la fase monitoria e cautelare) pari a complessivi euro 2.000», cfr. ordinanza del 21/9/2023, p. 2).
Sul punto avrebbe dovuto articolare una puntuale contestazione che, allo stato, non è CP_1
stata effettuata nei propri scritti difensivi, pur avendo incassato la somma in questione.
In particolare, infatti, occorre rimarcare come parte opposta abbia ancorato la propria costituzione in giudizio al mancato tempestivo pagamento della somma di € 2.000,00, precedentemente fissata
(«All'udienza del 23.03.2023 (nel subprocedimento cautelare) il Giudice invitava gli opponenti a versare al le spese relative alla fase cautelare, indicando l'importo di euro 2.000,00. CP_1
Detto importo non veniva versato che il giorno antecedente alla prima udienza di merito, fissata per il 28.06.2023», cfr. comparsa conclusionale di parte opposta, p. 2). Inoltre, la stessa ha chiesto al giudice di dichiarare come avvenuto tale pagamento, senza quantificare in modo chiaro le ulteriori pretese in punto di interessi e spese di lite del monitorio, pur chieste a titolo risarcitorio («nel merito
[…] dichiarare l'avvenuto pagamento, nel corso del giudizio di opposizione in data 27.06.2023, del capitale ingiunto, nonché dell'importo di euro 2.000,00, in conto spese legali e interessi», cfr. comparsa conclusionale di parte opposta, p. 10).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la somma di € 2.000 sia congrua a saldare l'ammontare degli interessi decorsi medio tempore, ossia fino alla data del pagamento della sorte capitale, delle spese di lite del giudizio per emissione del decreto ingiuntivo e di quelle concernenti la fase cautelare del giudizio in opposizione.
Pertanto, alla luce della condotta processuale delle parti e del pagamento di tutte le somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto, il credito in parola deve ritenersi estinto e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Con riferimento all'accertamento in ordine alla soccombenza virtuale, dalle stesse conclusioni formulate dagli odierni opponenti emerge un'ammissione confessoria della soccombenza nel giudizio in questione, a cui parte opposta ha aderito nei propri scritti difensivi.
Inoltre, le prove depositate agli atti, dimostrano la debenza delle somme in parola, essendo provato che i lavori si siano effettivamente svolti e che fosse stata deliberata la modalità di ripartizione delle spese per gli stessi (cfr. doc. nn. 1, 2, 3, 4 e 11 di parte opposta).
4. Quanto alla liquidazione delle spese di lite, si prende in considerazione la sola fase di merito del giudizio di opposizione, con riguardo alle attività relative allo studio e all'introduzione del giudizio, in applicazione del più recente orientamento della Suprema Corte in tema di giudizio per decreto ingiuntivo formulato nel seguente principio di diritto: «se il debitore esegue il pagamento ingiunto dopo la notifica del decreto ingiuntivo la causa di opposizione va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria. In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex articolo 645 del Cpc, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità; il giudice può però addivenire a una parziale compensazione, eventualmente valutando la fondatezza dei motivi di opposizione, giacché il giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza» (cfr. Cass., Sez.
III, 13/9/2022, n. 26922).
Da un lato, infatti, tale somma estingue ogni pretesa degli odierni convenuti opposti per quel che attiene alle spese di lite della fase monitoria e dell'udienza ex art. 649 c.p.c.; dall'altro, non può trovare accoglimento l'eccezione degli attori opponenti per cui la somma di € 2.000,00 possa essere intesa a copertura anche delle spese di lite delle fasi del giudizio in opposizione successive ai predetti incombenti. In tal senso, occorre rimarcare come tale somma sia stata indicata dal giudice con riguardo agli accessori del decreto, alle relative spese di lite e a quelle concernenti la fase cautelare del giudizio di opposizione, nulla avendo, invece, previsto per le spese di lite successive. Inoltre, il pagamento in questione è sì ammesso da controparte, ma deducendone la tardività, essendo avvenuto solamente in data 27/6/2023, ossia dopo la costituzione nel giudizio in opposizione, depositata in data
6 giugno del medesimo anno. Cosicché, appare evidente come al momento della costituzione, e della resistenza nell'odierno giudizio, le pretese di non fossero ancora state interamente CP_1
soddisfatte e, pertanto, è necessario che le spese di lite concernenti il prosieguo del giudizio siano rifuse.
Ad ogni modo, si osserva come il giudice avesse già formulato una proposta conciliativa al fine di evitare lo svolgimento della fase decisionale, proponendo di porre a carico degli attori in opposizione una somma ulteriore a copertura delle spese relative alle fasi di studio e trattazione («mentre la “fase decisionale” si ritiene potrebbe essere risparmiata con un ulteriore versamento di un contributo spese da parte dei signori che tenga conto delle quelle spese di studio e introduttiva Parte_4
di questo giudizio, idonee a permetterne la definitiva estinzione», cfr. ordinanza del 21/9/2023, p. 3).
A tale proposta gli odierni attori in opposizione hanno aderito come si evince dal loro foglio di p.c., richiamato all'udienza del 12/2/2025, nonché dai successivi scritti difensivi, mentre parte opposta ha insistito per procedere con la fase conclusionale.
Non appare, pertanto, conforme a quanto previsto dall'art. 92 c.p.c. la liquidazione anche delle spese di tale fase, poiché con essa ha solamente ribadito quanto già emerso e acquisito nella CP_1
prospettazione delle parti, oltre che correttamente considerato nella proposta formulata dal giudice, del tutto corrispondente al contenuto della presente sentenza. Cosicché, la predetta attività non ha aggiunto un apporto effettivo in chiave processuale, mostrandosi ultronea e, conseguentemente, le spese della fase decisionale vanno compensate.
In conclusione, le spese di lite seguono la soccombenza virtuale, sono poste a carico degli attori opponenti e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/22, in base all'applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00, importi ridotti al minimo, data la scarsa complessità del giudizio, eccettuate le somme relative alla fase di trattazione e istruzione, che non si è svolta, e a quella decisionale, da compensare.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
190/2023 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede: ▪ revoca il decreto ingiuntivo opposto per pagamento delle somme in esso liquidate nei confronti di (Cf. Nr.: e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
); C.F._2
▪ dichiara la cessazione della materia del contendere;
▪ nulla sulle spese della fase monitoria e cautelare, in quanto già rifuse in corso di causa;
▪ condanna (Cf. Nr.: e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite a favore di C.F._2
che liquida nella complessiva e unitaria Controparte_1
somma di € 849,00 per compensi professionali, oltre R.S.G. (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%).
Così deciso in Trieste, in data 3/6/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, ha emesso la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 190 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del
12.2.2025, con l'assegnazione in favore delle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio degli scritti difensivi finali, vertente
TRA
(Cf. Nr.: e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in via del Coroneo, n. 33, presso lo studio degli C.F._2
Avv.ti Gianfranco Carbone e Lorenza Guglielmoni che li rappresentano e difendono in forza del mandato allegato digitalmente all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo attori opponenti
E
(C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Trieste, alla Via San Francesco, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Guendal Cecovini Amigoni, che lo rappresenta e difende, in forza di procura allegata digitalmente alla comparsa di costituzione e risposta convenuto opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di crediti condominiali. CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da verbale d'udienza del 12/2/2025, rinviando ai propri fogli di p.c., e, in particolare sostenendo:
▪ parte opponente: «Voglia il Giudice […] accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere e, in riferimento alle spese di soccombenza, tenuto conto che non vi è stata alcuna attività istruttoria e che la fase decisionale è sostanzialmente la presa d atto dell'avvenuto pagamento dell'importo capitale e tenendo altresì conto che nel corso del giudizio d opposizione sono stati versati, quale contributo spese legali euro 2 .000,00 e che tenendo altresì conto del valore della causa ai sensi del DM 55/2014 aggiornato dal DM
147/2022 e alla complessità della stessa, gli onorari non sembrano poter eccedere quanto già versato alla controparte voglia dare atto che l'opponente ha già versato al CP_1
opposto quanto dovuto per le spese legali della fase di opposizione.
In via subordinata, voglia determinare l'importo degli onorari da versare anche a seguito dell'assenza di ogni significativa attività nel minimo delle tariffe per le voci indicate nell'Ordinanza di data 21.09.2023 del Giudice Istruttore»;
▪ parte opposta: «in via processuale: in accoglimento dell'istanza del condominio opposto, formulata all'udienza del 28.06.2023, previ gli opportuni provvedimenti, concedere alle parti il termine per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
- nel merito: confermare il decreto ingiuntivo opposto (Tribunale di Trieste dd. 28.11.2022
n. 760/2022 R.G. 3442/2022); dichiarare l'avvenuto pagamento, nel corso del giudizio di opposizione in data 27.06.2023, del capitale ingiunto, nonché dell'importo di euro 2.000,00, in conto spese legali e interessi;
respingere le domande avversarie tutte, in quanto inammissibili, infondate e non provate;
con vittoria di onorari, diritti e spese, anche generali;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, a fronte dell'avvenuto saldo del debito azionato in corso di giudizio: dichiarare cessata la materia del contendere;
condannare i signori e , in solido Parte_3 Parte_1
tra loro, a pagare al condominio gli interessi legali di mora sul debito, dalle scadenze al saldo, nonché le spese legali del ricorso, anche a titolo risarcitorio;
con vittoria di spese della fase di opposizione, anche generali».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 23/1/2023, e hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 760 del 2022, R.G. n. 3442/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 28/11/2022 e a loro notificato il 9/1/2023, ammontante a € 6.235,52, oltre agli interessi e alle spese di lite liquidate in € 567,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed € 145,50 per esborsi, provvisoriamente esecutivo. In particolare, parte attrice ha contestato la pretesa creditoria sia sotto il profilo dell'an, sia, conseguentemente, del quantum, allegando di aver già corrisposto la somma di € 1.247,10, e chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività, nonché la revoca, con vittoria di spese di lite.
Il Giudice assegnatario ha, pertanto, fissato l'udienza del 2/3/2023 ai sensi dell'art. 649 c.p.c., al cui esito ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione limitandola, tuttavia, al minor ammontare di € 5.070,20.
Con comparsa di costituzione depositata in data 6/6/2023 si è costituito in giudizio
[...]
, (di seguito, breviter, anche , chiedendo: «- nel merito: Controparte_1 CP_1
confermare il decreto ingiuntivo opposto (Tribunale di Trieste dd. 28.11.2022 n. 760/2022 R.G.
3442/2022); dichiarare l'avvenuto pagamento, nel corso del giudizio di opposizione, del capitale ingiunto;
respingere le domande avversarie tutte, in quanto inammissibili, infondate e non provate;
con vittoria di onorari, diritti e spese, anche generali;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, a fronte dell'avvenuto saldo del debito azionato: dichiarare cessata la materia del contendere;
condannare i signori e , in Parte_3 Parte_1
solido tra loro, a pagare al condominio gli interessi legali di mora sul debito, dalle scadenze al saldo, nonché le spese legali del ricorso, anche a titolo risarcitorio;
con vittoria di spese della fase di opposizione, anche generali».
All'udienza del 28/6/2023 le parti hanno dato atto del pagamento della somma di € 2.000,00 a titolo di spese di lite del giudizio monitorio, degli interessi e dei compensi relativi alla fase cautelare di sospensione dell'efficacia del decreto opposto. Pur deducendo l'insufficienza delle poste così versate dagli odierni attori in opposizione, allegando genericamente di aver sostenuto una spesa complessiva di € 4.000,00.
Il giudice, con ordinanza del 21/9/2023, ritenuta la causa sufficientemente trattata e istruita ai fini di un giudizio circa la soccombenza virtuale, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, poi ricalendarizzata al 12/2/2025 a seguito della riassegnazione del fascicolo all'odierno scrivente.
Quest'ultimo, fatte precisare le conclusioni, ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c. alle parti e ha trattenuto la causa in decisione.
2. Tanto premesso, per concorde ammissione delle parti la pretesa creditoria si è estinta per pagamento della sorte capitale già prima che parte opposta si fosse costituita in giudizio, pertanto, non è necessaria una pronuncia nel merito per quel che attiene la pretesa sostanziale con riguardo a tale aspetto.
Il predetto assunto trova conferma nelle domande giudiziali per come riformulate dagli odierni attori in opposizione in fase di precisazione delle conclusioni, avendo essi chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere, senza condanna alle spese di lite, ritenendo sufficiente, a tal fine, l'ammontare di € 2.000,00 da essi versato in corso di causa a controparte, ovvero, in via subordinata, contenendo le spese nel minimo, eccettuate le fasi di trattazione, istruzione e decisionale.
Pertanto, gli odierni attori ritengono che vi sia cessazione della materia del contendere e assumono che, ai fini della pronuncia alle spese di lite, essi siano ritenuti soccombenti, ancorché solamente virtualmente.
Di contro, parte convenuta opposta ha continuato a chiedere in via principale la conferma del decreto ingiuntivo, sebbene a fronte dell'accertamento giudiziale del pagamento del capitale e del contributo di € 2.000,00 a titolo di spese di lite del processo monitorio e interessi.
Benché, in particolare, parte opposta abbia affermato di ritenere insufficiente tale somma, che ha sostenuto, con valenza confessoria, di aver ricevuto in versamento già in data 27/6/2023, ella non ha specificamente contestato per quale ragione la ritenga insufficiente ai fini della contribuzione agli interessi, alle spese di lite della fase monitoria, ai costi di registro e alle spese della fase cautelare in opposizione.
Pertanto, non può ritenersi che la somma in parola, che era stata, peraltro informalmente concordata in sede di udienza ex art. 649 c.p.c., possa essere ritenuta insufficiente («all'udienza del 23 marzo
2023 veniva tentata la conciliazione delle parti nella prospettiva di un versamento del saldo del capitale indicato nel decreto ingiuntivo e di un contributo di spese legali (per la fase monitoria e cautelare) pari a complessivi euro 2.000», cfr. ordinanza del 21/9/2023, p. 2).
Sul punto avrebbe dovuto articolare una puntuale contestazione che, allo stato, non è CP_1
stata effettuata nei propri scritti difensivi, pur avendo incassato la somma in questione.
In particolare, infatti, occorre rimarcare come parte opposta abbia ancorato la propria costituzione in giudizio al mancato tempestivo pagamento della somma di € 2.000,00, precedentemente fissata
(«All'udienza del 23.03.2023 (nel subprocedimento cautelare) il Giudice invitava gli opponenti a versare al le spese relative alla fase cautelare, indicando l'importo di euro 2.000,00. CP_1
Detto importo non veniva versato che il giorno antecedente alla prima udienza di merito, fissata per il 28.06.2023», cfr. comparsa conclusionale di parte opposta, p. 2). Inoltre, la stessa ha chiesto al giudice di dichiarare come avvenuto tale pagamento, senza quantificare in modo chiaro le ulteriori pretese in punto di interessi e spese di lite del monitorio, pur chieste a titolo risarcitorio («nel merito
[…] dichiarare l'avvenuto pagamento, nel corso del giudizio di opposizione in data 27.06.2023, del capitale ingiunto, nonché dell'importo di euro 2.000,00, in conto spese legali e interessi», cfr. comparsa conclusionale di parte opposta, p. 10).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la somma di € 2.000 sia congrua a saldare l'ammontare degli interessi decorsi medio tempore, ossia fino alla data del pagamento della sorte capitale, delle spese di lite del giudizio per emissione del decreto ingiuntivo e di quelle concernenti la fase cautelare del giudizio in opposizione.
Pertanto, alla luce della condotta processuale delle parti e del pagamento di tutte le somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto, il credito in parola deve ritenersi estinto e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Con riferimento all'accertamento in ordine alla soccombenza virtuale, dalle stesse conclusioni formulate dagli odierni opponenti emerge un'ammissione confessoria della soccombenza nel giudizio in questione, a cui parte opposta ha aderito nei propri scritti difensivi.
Inoltre, le prove depositate agli atti, dimostrano la debenza delle somme in parola, essendo provato che i lavori si siano effettivamente svolti e che fosse stata deliberata la modalità di ripartizione delle spese per gli stessi (cfr. doc. nn. 1, 2, 3, 4 e 11 di parte opposta).
4. Quanto alla liquidazione delle spese di lite, si prende in considerazione la sola fase di merito del giudizio di opposizione, con riguardo alle attività relative allo studio e all'introduzione del giudizio, in applicazione del più recente orientamento della Suprema Corte in tema di giudizio per decreto ingiuntivo formulato nel seguente principio di diritto: «se il debitore esegue il pagamento ingiunto dopo la notifica del decreto ingiuntivo la causa di opposizione va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria. In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex articolo 645 del Cpc, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità; il giudice può però addivenire a una parziale compensazione, eventualmente valutando la fondatezza dei motivi di opposizione, giacché il giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza» (cfr. Cass., Sez.
III, 13/9/2022, n. 26922).
Da un lato, infatti, tale somma estingue ogni pretesa degli odierni convenuti opposti per quel che attiene alle spese di lite della fase monitoria e dell'udienza ex art. 649 c.p.c.; dall'altro, non può trovare accoglimento l'eccezione degli attori opponenti per cui la somma di € 2.000,00 possa essere intesa a copertura anche delle spese di lite delle fasi del giudizio in opposizione successive ai predetti incombenti. In tal senso, occorre rimarcare come tale somma sia stata indicata dal giudice con riguardo agli accessori del decreto, alle relative spese di lite e a quelle concernenti la fase cautelare del giudizio di opposizione, nulla avendo, invece, previsto per le spese di lite successive. Inoltre, il pagamento in questione è sì ammesso da controparte, ma deducendone la tardività, essendo avvenuto solamente in data 27/6/2023, ossia dopo la costituzione nel giudizio in opposizione, depositata in data
6 giugno del medesimo anno. Cosicché, appare evidente come al momento della costituzione, e della resistenza nell'odierno giudizio, le pretese di non fossero ancora state interamente CP_1
soddisfatte e, pertanto, è necessario che le spese di lite concernenti il prosieguo del giudizio siano rifuse.
Ad ogni modo, si osserva come il giudice avesse già formulato una proposta conciliativa al fine di evitare lo svolgimento della fase decisionale, proponendo di porre a carico degli attori in opposizione una somma ulteriore a copertura delle spese relative alle fasi di studio e trattazione («mentre la “fase decisionale” si ritiene potrebbe essere risparmiata con un ulteriore versamento di un contributo spese da parte dei signori che tenga conto delle quelle spese di studio e introduttiva Parte_4
di questo giudizio, idonee a permetterne la definitiva estinzione», cfr. ordinanza del 21/9/2023, p. 3).
A tale proposta gli odierni attori in opposizione hanno aderito come si evince dal loro foglio di p.c., richiamato all'udienza del 12/2/2025, nonché dai successivi scritti difensivi, mentre parte opposta ha insistito per procedere con la fase conclusionale.
Non appare, pertanto, conforme a quanto previsto dall'art. 92 c.p.c. la liquidazione anche delle spese di tale fase, poiché con essa ha solamente ribadito quanto già emerso e acquisito nella CP_1
prospettazione delle parti, oltre che correttamente considerato nella proposta formulata dal giudice, del tutto corrispondente al contenuto della presente sentenza. Cosicché, la predetta attività non ha aggiunto un apporto effettivo in chiave processuale, mostrandosi ultronea e, conseguentemente, le spese della fase decisionale vanno compensate.
In conclusione, le spese di lite seguono la soccombenza virtuale, sono poste a carico degli attori opponenti e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/22, in base all'applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00, importi ridotti al minimo, data la scarsa complessità del giudizio, eccettuate le somme relative alla fase di trattazione e istruzione, che non si è svolta, e a quella decisionale, da compensare.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
190/2023 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede: ▪ revoca il decreto ingiuntivo opposto per pagamento delle somme in esso liquidate nei confronti di (Cf. Nr.: e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
); C.F._2
▪ dichiara la cessazione della materia del contendere;
▪ nulla sulle spese della fase monitoria e cautelare, in quanto già rifuse in corso di causa;
▪ condanna (Cf. Nr.: e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite a favore di C.F._2
che liquida nella complessiva e unitaria Controparte_1
somma di € 849,00 per compensi professionali, oltre R.S.G. (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%).
Così deciso in Trieste, in data 3/6/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio