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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/07/2024, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2128/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Vittoria Musto, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del t., e Controparte_1 CP_2
, in persona del l. r. p. t., Controparte_3 rappresentati e difesi, ex art. 417 bis c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, con cui sono domiciliati presso la sede regionale.
RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto al riconoscimento del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche pubbliche in qualità di Operatore Socio Assistenziale dall'a.s.
2002/2003 sino all'a.s. 2013/2014, ed alla conseguente attribuzione di 19,90 punti per il profilo C.S. e di 16,10 punti per il profilo A.A. relativamente alle graduatorie scolastiche del triennio 2014/2017; per l'effetto, condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno in relazione ai contratti di lavoro conclusi da personale Pt_2 con punteggio inferiore, in misura pari alle retribuzioni spettanti, per l'importo di €
31.947,50 netti, nonché al riconoscimento del maggior punteggio, per il periodo di servizio illegittimamente negato, per 11,50 punti;
spese vinte, con attribuzione;
1 PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso, anche per prescrizione;
con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.7.2023, la sig.ra esponeva di essere Parte_1
Collaboratrice Scolastica inserita nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale A.T.A., per supplenze e incarichi a tempo determinato.
Affermava di aver prestato servizio, dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2013/2014, in qualità di “Operatore Socio-Assistenziale” (c.d. O.S.A.), alle dipendenze di scuole pubbliche per svolgere attività qualificata di assistenza all'handicap (art. 8 lett. d L. 104/1992).
Precisava di essere stata assunta direttamente dai dirigenti scolastici con contratti a tempo determinato, mentre la Provincia di Avellino aveva provveduto esclusivamente a stanziare i fondi necessari.
Indicava analiticamente i contratti in questione, la cui esecuzione si era protratta per complessivi 86 mesi (conteggiando un mese per le frazioni superiori a 15 giorni), e segnatamente: a.s. 2002/2003, dal 23.10.2002 al 7.6.2003 per un totale di sette mesi e 18 giorni;
a.s. 2003/2004, dal 3.11.2003 al 10.6.2004 per un totale di sette mesi e 11 giorni;
a.s. 2004/2005, dal 3.11.2004 al 22.12.2004 e dal 7.1.2005 all'11.6.2005 per un totale di sei mesi e 26 giorni;
a.s. 2005/2006, dal 15.12.2005 al 31.12.2005 e dal
9.1.2006 al 10.6.2006 per un totale di cinque mesi e 20 giorni;
a.s. 2006/2007, dall'8.11.2006 al 31.12.2006 e dall'8.1.2007 al 9.6.2007 per un totale di sei mesi e 27 giorni;
a.s. 2007/2008, dal 17.9.2007 al 22.12.2007 e dal 7.1.2008 al 7.6.2008, per un totale di otto mesi e 10 giorni;
a.s. 2008/2009, dal 19.9.2008 al 19.12.2008 e dal
7.1.2009 al 28.2.2009 e dal 2.3.2009 al 12.6.2009, prorogato per il 25/26/29.6.2009
e per il 9.7.2009 per un totale di otto mesi e 21 giorni;
a.s. 2009/2010, dal 14.9.2009 al 30.12.2009 e dal 7.1.2010 al 12.6.2010 e per i giorni 22/23/25.6.2010 e 6.7.2010, per un totale di otto mesi e 29 giorni;
a.s. 2010/2011, dal 17.9.2010 al 31.12.2010 e dal
10.1.2011 all'11.6.2011 e per i giorni 22/23/27.6.2011 e 2.7.2011, per un totale di otto mesi e 23 giorni;
a.s. 2011/2012, dal 26.10.2011 al 31.12.2011 e dal 9.1.2012 al 9.6.2012
e per i giorni 20/21/25.6.2012, per un totale di sette mesi e 14 giorni;
a.s. 2012/2013, dal 10.12.2012 al 22.12.2012 e dal 7.1.2013 al 7.2.2013 e dal 18.2.2013 al 4.5.2013 per un totale di cinque mesi;
a.s. 2013/2014: dal 14.2.2014 al 10.6.2014, per un totale di tre mesi e 27 giorni.
Riferiva di aver presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale A.T.A. per il triennio 2014/2017, ai sensi del D.M.
717/2014, chiedendo il riconoscimento del servizio svolto come O.S.A. e rivendicando
2 12,90 punti per il profilo C.S. e 8,6 punti per il profilo A.A. (86 mesi x 0,15 e x 0,10).
Lamentava che l'Amministrazione non le aveva riconosciuto il punteggio per il servizio detto, attribuendole punteggio solo per i titoli culturali (7,5 punti per il profilo A.A. e 7 punti per il profilo C.S.).
Eccepiva l'illegittimità, l'illogicità e la contraddittorietà della condotta della P.A., anzitutto per assenza di motivazione della decisione.
Affermava la violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro europeo, avendo svolto mansioni del tutto sovrapponibili a quelle proprie del collaboratore scolastico (assistenza agli alunni diversamente abili durante le attività scolastiche;
vigilanza all'ingresso e all'uscita degli alunni;
supporto e sostegno alla attività didattica;
riordino laboratori multimediali;
vigilanza degli alunni durante gli intervalli e negli spostamenti degli stessi in altri locali;
sorveglianza degli alunni durante l'assenza del corpo docente;
accoglienza degli alunni all'ingresso; collaborazione per l'attività di notifica degli atti interni disposti dal dirigente), senza però ricevere un pari trattamento in ordine al riconoscimento del punteggio di servizio.
Sottolineava che il servizio svolto come O.S.A. nelle scuole doveva intendersi non già come titolo di accesso per l'inserimento nelle graduatorie, bensì come titolo di servizio, ossia ai soli fini del relativo punteggio, da quantificarsi come stabilito dal D.M.
717/2014 nella tabella di valutazione titoli allegato A/5 (“Altro servizio comunque prestato nelle scuole di cui al punto 4.1), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi
C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente”).
Aggiungeva che l'art. 1 co. 3 e 4 D. Lgs. 167/2009 prevedeva espressamente l'attribuzione del punteggio per titoli di servizio nelle graduatorie ad esaurimento per i titolari di contratti di collaborazione, come confermato tabella di valutazione allegata al D.M. 131/2007, dalla circolare ministeriale prot. 691/Uff VI del 10.5.2004 nonché dal D.M. 353/2014 e dall'allegata nota prot. 2143/2014.
Lamentava altresì la violazione del principio di affidamento.
Rivendicava il diritto al risarcimento del danno in quanto, essendole stato riconosciuto un punteggio inferiore a quello spettante, le era stato precluso l'accesso alla stipula di contratti a termine per incarichi di supplenza, conclusi dall'Amministrazione con altri aspiranti muniti di un punteggio inferiore a quello da essa rivendicato, con ciò perdendo le relative retribuzioni per un complessivo importo netto di € 31.947,50,
3 come da conteggi incorporati al ricorso e qui di seguito riportati:
Precisava che: per l'a.s. 2014/2015, l'Amministrazione aveva stipulato contratti a tempo determinato per 36 ore da terza fascia dall'1.10.2014 al 22.4.2015 per la figura
C.S. con altro aspirante in possesso di 9,75 punti;
per l'a.s. 2015/2016,
l'Amministrazione aveva stipulato un contratto a tempo determinato per 36 ore da terza fascia dal 9.11.2015 al 18.12.2015 e dal 27.1.2016 al 5.3.2016 per la figura C.S. con altri aspiranti in possesso di 16,5 e 14,5; per l'a.s. 2016/2017, l'Amministrazione aveva stipulato un contratto a tempo determinato per 36 ore da terza fascia dal 20.2.2017 al
30.6.2017 per la figura C.S. con altro aspirante in possesso di 16 punti.
Lamentava, inoltre, di aver perso anche il punteggio che le sarebbe spettato per tali servizi, ossia 11,50 punti, conteggiati in conformità alle tabelle ex D.M. 717/2014.
Evidenziava il nesso causale tra la lamentata condotta della P.A. e le descritte lesioni.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il , in Controparte_1 persona del innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del CP_4 lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contradditorio, l'Amministrazione scolastica si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Sosteneva che i rapporti intrattenuti dalla ricorrente con le scuole pubbliche erano espressamente qualificati nei singoli contratti come collaborazioni professionali
(co.co.co.), sicché il servizio non poteva intendersi svolto alle dirette dipendenze di
Amministrazioni statali o enti locali, come invece previsto dalla normativa secondaria applicabile (tabelle A/1, A/2, A/3, A/4 e A/5 allegate al D.M. 690/2017), risultando valutabile solo il servizio prestato espletato in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato costituito mediante stipula di contratti individuali a tempo indeterminato o determinato, ai sensi degli artt. 25 e 44 C.C.N.L. comparto scuola 2006-2009.
Precisava che, nella fattispecie, si trattava di servizio prestato da lavoratrice iscritta in
4 una apposita graduatoria tenuta dall'ente provinciale, formata per la realizzazione di specifici progetti scolastici di natura sociale, da esso ente predisposti a partire dall'a.s.
2002/2003, con attività retribuita direttamente dallo stesso ente locale previo apposito stanziamento dei fondi, ente che, per diverse annualità, aveva individuato direttamente gli Operatori, e che solo in anni recenti aveva delegato le istituzioni scolastiche alla stipula di contratti.
Sosteneva l'assenza di prova di effettiva possibilità di stipulare contratti grazie all'attribuzione del rivendicato punteggio.
Eccepiva la prescrizione del diritto al riconoscimento del punteggio e delle correlate richieste economiche, con termine da individuarsi sulla scorta della natura della pretesa responsabilità, da inquadrarsi in quella extracontrattuale o precontrattuale e non già in quella contrattuale, e con decorrenza dalle singole annualità di riferimento, peraltro trattandosi non di illecito permanente ma istantaneo, sicché il dies a quo del termine non coincide con la stipula dell'ultimo contratto. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso esposti.
Pacifici i fatti di causa, in ordine alla domanda di accertamento del maggior punteggio
è sufficiente osservare che la rivendicazione della ricorrente non riguarda il punteggio per servizio alle dirette dipendenze di PP.AA. o enti locali, bensì per altro servizio effettivo comunque prestato in scuole ed istituti statali.
La disciplina di riferimento è tracciata nel D.M. 717/2014 per il triennio scolastico
2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, e segnatamente nelle allegate tabelle di valutazione dei titoli di servizio per il profilo professionale A.S. e per quello di C.S., rispettivamente contenute nell'allegato A/1 lett. B (B) TITOLI DI SERVIZIO - 7.1) Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in: a) scuole dell'infanzia statali, nelle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali, (1) (5) (6) (7), per ogni anno:
PUNTI 6 - per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50 - 7.2) Per il medesimo servizio prestato in: a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà. 8) Altro servizio comunque prestato nelle scuole elencate al punto 7.1), ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S.
5 e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente (1) (5) (6) (8), per ogni anno: PUNTI 1,20 - per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,10 - Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 4.2), il punteggio è ridotto alla metà.
9) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici (1) (5), per ogni anno: PUNTI 0,60 - per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
(fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,05”) e nell'allegato A/5 lett. B (“B) TITOLI DI SERVIZIO - 4.1) Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in: a) scuole dell'infanzia statali, nelle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e
Bolzano; b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali;
Istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; Istituzioni convittuali;
(1) (5) (6) (7), per ogni anno: PUNTI
6 - per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50 - 4.2) Per il medesimo servizio prestato in: a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b) scuole primarie: non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica: non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà. 5) Altro servizio comunque prestato nelle scuole di cui al punto 4.1), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente (1) (5) (6) (7) (8), per ogni anno: PUNTI 1,80 - per ogni mese di servizio o frazione superiore a
15 gg. (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,15 - Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 4.2), il punteggio è ridotto alla metà;
6) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (5), per ogni anno: PUNTI 0,60 - per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,05”).
Ebbene, l'Amministrazione ha fatto riferimento, nelle proprie difese, al rapporto di pubblico impiego previsto dai suestesi punti 7.1 e 4.1, che in effetti richiede la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e non già di collaborazione autonoma tra l'aspirante ed una P.A..
Tuttavia, la ricorrente, con tutta evidenza, ha rivendicato l'applicazione della diversa disposizione di cui punti n. 8 e 5, che, invece, considera qualunque altro servizio effettivamente prestato nelle scuole, senza richiedere la sussistenza di un rapporto d'impiego subordinato ed ammettendo anche la valutazione dl rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Tale osservazione impone di ritenere fondata la domanda di riconoscimento del punteggio per gli indicati titoli di servizio e per entrambi i profili professionali, giacché
l'attività lavorativa prestata come O.S.A. dalla ricorrente, pur essendo effetto del suo
6 inserimento in graduatoria provinciale istituita per realizzare determinati progetti, è stata espletata in forza dei contratti di collaborazione con i singoli istituti scolastici prodotti agli atti, il che ne configura la sussumibilità nella fattispecie astratta di “altro servizio effettivo comunque prestato”, la quale, com'è evidente dalla formulazione aperta ed elastica della disposizione, presenta un'applicazione estensiva e non delimitata ai soli rapporti subordinati.
Né è caduta in contestazione l'effettività del servizio in questione, così come la sua entità e la sua durata, giacché l'Amministrazione non ha contestato né la sua estensione per complessivi 86 mesi, né la natura pubblica degli istituti scolastici presso i quali il servizio O.S.A. è stato espletato dalla ricorrente, natura che, in ogni caso, è ravvisabile dai contratti e dagli attestati di servizio prodotti agli atti.
Risulta, dunque, irrilevante che il servizio non sia stato prestato dalla ricorrente in forza di contratto di pubblico impiego (a tempo indeterminato o determinato), così come è irrilevante il soggetto pubblico che abbia conferito l'incarico (purché di soggetto pubblico si tratti).
Le succitate disposizioni, infatti, valorizzano esclusivamente una specifica circostanza di fatto ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ossia l'effettivo espletamento del servizio in una scuola pubblica, senza attribuire rilevanza alla natura (subordinata o autonoma) del rapporto.
Non a caso, identiche disposizioni sono contenute nel D.M. 640/2017 e nel D.M.
50/2021, che disciplinano l'accesso e l'aggiornamento, per il periodo di rispettivo interesse, delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale A.T.A..
In sostanza, il punteggio in questione è attribuito per qualunque servizio e per qualunque fonte giuridica che lo abbia originato, purché sia effettivo e prestato presso scuole pubbliche, il che è pacifico nel caso di specie.
L'omesso riconoscimento del complessivo punteggio, come quantificato in ricorso
(19,90 per C.S. e 16,10 per A.A., già maggiorato del punteggio per servizio O.S.A.), è perciò da ritenersi illegittimo poiché contrastante con le disposizioni normative secondarie sopra riportate, sicché va dichiarato il diritto di parte ricorrente all'attribuzione, nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale A.T.A. per il triennio 2014-2017, al punteggio nella misura rivendicata.
Né tale diritto risulta estinto per prescrizione.
A ben vedere, il diritto al punteggio in senso stretto non può che sorgere a seguito della pubblicazione del bando di concorso e fino alla sua scadenza, dopodiché matura una
7 decadenza che ne impedisce l'esercizio in concreto.
Nella fattispecie, dalla domanda amministrativa in atti, risulta che la ricorrente ha tempestivamente indicato tutti i tioli di servizio O.S.A. sopra indicati.
Ciò posto, va rammentato che la prescrizione può riguardare solo diritti e non già fatti giuridici.
Nel caso di specie, l'aver svolto servizio come O.S.A. presso istituti scolastici pubblici non è una posizione giuridica soggettiva, bensì un fatto giuridico a cui l'Amministrazione ha attribuito rilevanza nel predetto bando di concorso per titoli.
Di conseguenza, non è possibile applicare l'istituto della prescrizione né ai titoli posseduti né ai servizi svolti, in quanto essi, come detto, vengono in rilievo come meri fatti giuridici, che non possono prescriversi (Cassazione civile, sez. lav., 03/07/2007,
n. 14998: “L'anzianità di servizio del lavoratore, presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come il trattamento di fine rapporto o gli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico, che non ricade sotto il regime della prescrizione”).
Proprio per tale ragione, il diritto a far valere i titoli di servizio deve parimenti ritenersi imprescrittibile, essendo assoggettato al solo termine di decadenza cadente nella data di scadenza del bando.
Non a caso, ove un titolo di servizio non venga indicato dall'aspirante in una domanda di partecipazione ad una procedura selettiva pubblica, nulla osta a che esso venga poi indicato in una domanda di partecipazione ad un diverso e successivo bando.
In conclusione, la corretta applicazione della lex specialis, contenuta nel D.M.
717/2014, è sufficiente a far emergere la fondatezza del preteso diritto al maggior punteggio, con assorbimento di ogni altra deduzione a tal uopo avanzata in ricorso.
2. Mentre l'esaminata frazione di domanda risulta pienamente fondata, il residuo segmento, costituito dall'azione risarcitoria, risulta fondato solo in parte.
Va premesso che la ricorrente ha invocato, quali voci di danno risarcibile, il danno patrimoniale, corrispondente alle retribuzioni che avrebbe conseguito ove le fosse stato assegnato il punteggio e la posizione in graduatoria effettivamente spettanti, così ottenendo gli incarichi di supplenza invece attribuiti ad altri aspiranti con punteggio inferiore, ed il danno professionale, quest'ultimo esclusivamente in termini di perdita dell'ulteriore punteggio che avrebbe maturato grazie all'espletamento dei servizi di supplenza predetti.
Occorre altresì premettere che, a parere del giudicante, in ogni caso in cui s'invochi il diritto al risarcimento del danno a titolo contrattuale o extracontrattuale, esso può
8 essere accordato solo allorquando si riscontri, oltre al danno evento, ossia il fatto illecito, sub specie di inadempimento contrattuale ovvero di condotta illecita, altresì il danno conseguenza, cioè la lesione concreta ed effettiva di una o più situazioni giuridiche soggettive, che risulti esserne effetto diretto ed immediato ex art. 1223 c.c..
Ciò posto, già accertata la sussistenza del danno evento, che corrisponde all'attribuzione alla ricorrente di un punteggio inferiore a quello spettante, nella fattispecie occorre procedere all'individuazione delle effettive lesioni che ne sono derivante e di cui è stato domandato il risarcimento, il che impone, oltre alla selezione dei danni risarcibili, la preliminare indagine sul nesso eziologico.
La prova del danno conseguenza in questione non è in re ipsa e deve essere offerta dal lavoratore, potendo però essere raggiunta anche per presunzioni semplici ex art. 2729
c.c. (Cassazione civile, sez. lav., 23/04/2021, n. 10868: “In materia di controversie di lavoro, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno biologico e/o non patrimoniale in genere non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato.
Infatti, va distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo eventuale, in quanto il danno non è sempre diretta conseguenza della violazione di un dovere. In base ai principi generali dettati dagli artt. 2697 e 1223 c.c., è necessario individuare un effetto della violazione su di un determinato bene perché possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla liquidazione (eventualmente anche in via equitativa) del medesimo. Ed in tal senso, le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione di una condotta datoriale colpevole, produttiva di danni nella sfera giuridica del lavoratore, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo il ricorrente mettere la controparte in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo. Grava, quindi, sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza del danno lamentato, la natura e le caratteristiche del pregiudizio subito, nonché il relativo nesso causale con
l'inadempimento del datore di lavoro”; nello stesso senso, Cassazione civile, sez. lav.,
14/11/2016, n. 23146: “… il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel modo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere di fornire la prova del
9 danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”).
In materia, occorre poi rammentare che, ferma l'impossibilità di ottenere la costituzione del rapporto di lavoro pubblico, preclusa dalla regola costituzionale del concorso ex art. 97 u. c. Cost., colui che abbia subìto il diniego o il ritardo nell'assunzione quale pubblico impiegato può ottenere il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., limitato alle retribuzioni perdute (Cassazione civile, sez. lav., 25/07/2023, n.
22294: “In caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della p.a., mentre non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono
l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro, il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla p.a. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti la doverosità dell'assunzione, detratto l' aliunde perceptum qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori”; conforme: Cassazione civile, sez. lav., 04/08/2020, n. 16665).
Ebbene, reputa il giudicante che non possa essere accolta l'eccezione di difetto di prova della concreta possibilità per la ricorrente di ottenere gli incarichi di supplenza con il maggior punteggio rivendicato: in disparte la genericità di tale eccezione, indubbiamente formulata in maniera vaga ed astratta nella memoria difensiva di parte resistente, dagli atti di causa emerge con sufficiente chiarezza che, negli aa.ss.
d'interesse, la ricorrente, ove mai avesse ricevuto il punteggio nella misura domandata, avrebbe conseguito il conferimento degli incarichi di supplenza sulle sedi indicate nelle domanda amministrativa, invece conferiti ad altri aspiranti.
Difatti, dalla documentazione affoliata sub n. 11, 12 e 13 nella produzione di parte ricorrente, emerge che, negli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, hanno ricevuto incarichi di supplenza a tempo determinato per il profilo di collaboratore scolastico, rispettivamente presso gli istituti di Roma I.S. “Pirelli”, “Via Tedeschi” e
“Angelica Balabanoff”, tutti e tre indicati dalla ricorrente nella domanda di inserimento in graduatoria, altri aspiranti titolari di un punteggio inferiore a 19,90 punti, ossia al punteggio spettante alla ricorrente.
Con ciò risulta provato il nesso di causalità tra danno evento ed eventuale danno conseguenza, essendo dimostrato che la sig.ra avrebbe avuto serie, concrete e Pt_1 consistenti possibilità di ricevere quegli incarichi.
10 3. In ragione di quanto sinora osservato, reputa il giudicante che debba anzitutto escludersi la risarcibilità del danno professionale sub specie di deprivazione del punteggio per il servizio che, con gli incarichi detti, la ricorrente avrebbe ottenuto.
In sintesi, trattasi del diritto al c.d. punteggio virtuale, che, però, nel caso delle graduatorie per il reclutamento del personale scolastico a termine, non può essere riconosciuto, a tal uopo richiedendosi non solo la costituzione del rapporto, ma anche l'effettivo espletamento dell'attività di lavoro.
Come anticipato, in disparte le ipotesi di illegittima risoluzione di un rapporto di pubblico impiego già esistente, il rapporto stesso non può essere oggetto di pronuncia costitutiva da parte del giudice.
Trattasi di principio generale dell'ordinamento, che, a titolo esemplificativo, è attuato nell'art. 36 co. 5 D. Lgs. 165/2001 (norma che preclude la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato in caso di abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato da parte della P.A.).
Nel caso di specie, pacifico che la ricorrente non abbia espletato il servizio nei tre aa.ss. interessati dalla domanda, non sussiste il presupposto fattuale sotteso alla maturazione del titolo di servizio stesso, cioè l'esecuzione di attività lavorativa.
Del resto, l'effetto della maturazione di punteggio per titolo di servizio è un risultato esclusivamente giuridico, che non può essere prodotto se non se ne riscontrino gli elementi costitutivi, e, su tutti, l'effettivo espletamento del servizio stesso.
Non si tratta, infatti, di retrodatare il momento di costituzione del rapporto, il che, sul piano giuridico, imporrebbe di attribuire al lavoratore la corrispondente anzianità di servizio, bensì di assegnare un punteggio per un servizio, che, però, di fatto non è mai stato espletato.
Invero, è dirimente osservare che il conseguimento di un punteggio per titolo di servizio realizza un'attribuzione premiale che la P.A. riconosce per “remunerare” la particolare e specifica esperienza che un aspirante o un candidato ad un posto pubblico abbiano maturato nella precedente vita professionale.
Il rilievo appena operato è tranciante, giacché, se tale esperienza professionale in concreto non si è formata, sebbene per responsabilità della stessa P.A., il risarcimento non può avvenire in forma specifica, cioè con l'attribuzione del punteggio perduto, che, come detto, può essere conseguito solo con la concreta ed effettiva conduzione dell'attività di lavoro.
Tanto meno tale voce di danno può essere riconosciuta con la qualificazione giuridica
11 di danno da perdita di chance di maturazione di un punteggio di servizio, in quanto la corrispondente ricaduta risarcitoria, non potendo comunque consistere nell'attribuzione di punti in assenza dei sottesi requisiti di fatto, dovrebbe risolversi in un risarcimento per equivalente monetario.
Tale risultato è precluso ex art. 112 c.p.c., non essendo stata formulata domanda in tal senso nel ricorso introduttivo.
4. A questo punto, occorre esaminare il profilo del dedotto danno patrimoniale da perdita delle retribuzioni.
Nuovamente ribadito che tale voce di danno non può coincidere con il diritto a percepire le retribuzioni previste per un rapporto di pubblico impiego del quale non sia avvenuta la costituzione, essa deve essere giuridicamente qualificata come lesione della chance di produzione reddituale, già di per sé logicamente incompatibile con la perfetta ed assoluta coincidenza con l'ammontare delle retribuzioni stesse.
In materia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la chance è un bene della vita autonomamente risarcibile, sicché, in presenza della prova di una concreta ed effettiva occasione perduta, il danno, che non coincide con il diritto ma con la possibilità di conseguirlo, va liquidato in via equitativa, potendosi assumere a parametro l'ammontare dell'utilità perduta (Cassazione civile, sez. lav., 25/08/2014,
n. 18207: “Al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di chance la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto”).
Dunque, la quantificazione del risarcimento, pur condotta con il criterio equitativo di cui agli artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c., va ancorata all'entità della retribuzione che sarebbe stata percepita nel periodo coinvolto dall'azione, quale elemento quantificativo idoneo ad offrire maggiori garanzie di certezza ed oggettività.
Inoltre, secondo l'orientamento maggioritario, ai fini del risarcimento del danno da perdita di chance, occorre considerare il grado di probabilità e la natura del danno, che è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della sola possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione prognostica da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2020, n. 12028; Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2018, n. 13483).
L'iter decisionale va perciò delineato attraverso la verifica della sussistenza di una
12 condotta illecita, di una concreta probabilità di ottenere il beneficio perduto, del relativo grado di possibilità e del nesso di causalità tra il fatto e la lesione della chance.
Non v'è dubbio che tale danno conseguenza sia ravvisabile in pregiudizio della ricorrente, essendo stato accertato che quest'ultima, munita del punteggio derivante dal servizio O.S.A., sarebbe stata individuata quale destinataria di proposta di stipula di contratto di lavoro per incarico di supplenza a tempo determinato, quanto meno per il profilo C.S. - A.T.A., nei tre aa. ss. suindicati, e che, in tal modo, essa avrebbe potuto ricevere le retribuzioni previste per la relativa attività di lavoro.
Di ciò, tuttavia, non può esservi certezza assoluta, né con il giudizio ex ante né con quello ex post, dovendosi considerare la probabilità dell'intervento di fatti impeditivi
(quali il diniego o la rinuncia, la risoluzione anticipata, un eventuale ed imprevisto rientro in servizio del titolare per i contratti su organico di fatto, ecc.) o modificativi in senso riduttivo della retribuzione (malattia, infortunio, gravidanza, congedi, ecc.).
Ciò impone, come detto, di qualificare il danno patrimoniale risarcibile in termine di chance reddituale, che è senz'altro risarcibile, ma senza che esso possa coincidere con l'intera retribuzione, bensì solo con una sua frazione.
A ciò si aggiunga il risparmio di energie psicofisiche e di costi connessi all'espletamento dell'attività di lavoro.
Difatti, se, da un lato, l'omesso riconoscimento dei titoli di servizio in contesa, la conseguente preclusione nella stipula dei contratti e l'altrettanto conseguente perdita della possibilità di produzione reddituale hanno certamente pregiudicato la lavoratrice istante, dall'altro lato essa non ha reso la prestazione lavorativa nell'intero periodo interessato ed ha così conseguito un integrale risparmio delle necessarie energie.
Soprattutto, poi, la ricorrente ha evitato gli esborsi connessi alla necessità di recarsi quotidianamente presso i potenziali luoghi di lavoro, tutti siti nella zona di Roma e, quindi, a grande distanza dalla propria residenza in ON (AV).
Anzi, secondo l'id quod plerumque accidit, la ricorrente, se avesse lavorato quotidianamente in Roma, avrebbe dovuto senz'altro trasferirsi, pur temporaneamente, in un luogo più vicino alla sede di lavoro, sostenendo significativi costi per la locazione abitativa, tali da assorbire gran parte della retribuzione mensile e che, invece, essa non ha dovuto affrontare.
Inoltre, occorre considerare che la ricorrente ha evitato ogni rischio professionale, incluso quello in itinere, restando esente, per l'intero periodo, dalla intrinseca possibilità di subire infortuni sul lavoro o sviluppare malattie professionali.
13 Ancora, non può revocarsi in dubbio che la sig.ra , grazie all'assenza di effettivo Pt_1 espletamento della prestazione lavorativa, ha altresì conseguito un beneficio non patrimoniale, costituito dalla possibilità di impegnare in altro modo il proprio tempo, ad esempio per fini ludici e ricreativi oppure dedicandosi ai propri affetti familiari.
Tali rilievi evidenziano che il danno in questione si è accompagnato ad un palese vantaggio, giuridicamente apprezzabile e di certo causalmente connesso con l'assenza di prestazione lavorativa (Cassazione civile, sez. lav., 12/09/2008, n. 23563: “In tema di risarcimento del danno da illecito, il principio della compensatio lucri cum damno, in forza del quale il risarcimento non deve costituire fonte di lucro per il danneggiato, sicché, se dal fatto dannoso derivi qualche vantaggio, se ne deve tenere conto nella liquidazione del danno, sottraendolo al risarcimento, trova applicazione solo quando tanto il pregiudizio che l'incremento patrimoniale siano conseguenza immediata e diretta del medesimo fatto”).
Né la ricorrente ha invocato la lesione di profili della sfera professionale diversi dal punteggio virtuale.
Di conseguenza, premesso che trattasi di profilo di rilevabilità officiosa (Cassazione civile, sez. lav., 12/11/2021, n. 34017: “L'eccezione di “compensatio lucri cum damno” è un'eccezione in senso lato, vale a dire non l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio”), reputa il giudicante che una parte significativa del pregiudizio in esame sia investita da compensatio lucri cum damno, e che di ciò debba tenersi conto a fini della quantificazione del risarcimento.
In considerazione di tutto quanto sinora osservato, non potendo essere avallata la quantificazione operata in ricorso (per complessivi € 31.947,50 netti), l'entità del risarcimento va fissata, in via di prudente apprezzamento, in una misura pari al 25% delle retribuzioni conseguibili, ossia nell'importo di € 7.986,87.
Tale somma, trattandosi di posta risarcitoria, va intesa esente da ritenute di legge.
In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui le somme vanno accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla domanda giudiziaria sino al saldo, non rilevando la natura risarcitoria del credito (Cassazione civile, sez. lav., n. 13624 del 02/07/2020: “Il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in
14 quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi”).
5. Resta da vagliare l'eccezione di prescrizione estintiva riferita al credito risarcitorio, che si rivela infondata.
Sul punto, è dirimente osservare che la natura della responsabilità dell'Amministrazione è individuabile nell'ambito contrattuale.
Difatti, si è accertato che la condotta illegittima consiste nell'omessa attribuzione del corretto punteggio spettante alla ricorrente, la quale, perciò, è titolare del diritto soggettivo alla correzione della valutazione ovvero al risarcimento (Cassazione civile, sez. lav., 12/07/2022, n. 22029: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore, nell'ipotesi di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione del medesimo,
è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di "chance", ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali …”).
A fronte di tale posizione soggettiva attiva, si riscontra pertanto l'obbligo dell'Amministrazione scolastica di procedere alla corretta valutazione dei titoli di servizi, la cui inosservanza conduce ad una responsabilità di natura contrattuale.
La correlata posizione risarcitoria, secondo la communis opinio giurisprudenziale, si prescrive nell'ordinario termine decennale ex art. 2946 c.c., costantemente applicato alle azioni di risarcimento del danno connesse a posizioni lavorative (Cassazione civile, sez. lav., 28/10/2022, n. 31922; Cassazione civile, sez. lav., 01/12/2016, n. 24563;
Cassazione civile, sez. lav., 29/01/2016, n. 1756 e n. 1757; Cassazione civile, sez. lav.,
05/11/2014, n. 23600; Cassazione civile, sez. lav., 06/05/2013, n. 10414; Cassazione civile, sez. lav., 11/05/2011, n. 10341; Cassazione civile, sez. lav., 13/12/2010, n. 25139;
Cassazione civile, sez. lav., 29/04/2009, n. 9999).
Di conseguenza, pur volendo per assurdo considerare, quale dies a quo, la data più lontana nel tempo, ad esempio la stessa data di emanazione del D.M. 717/2014
(5.9.2014), posto che gli atti introduttivi del presente giudizio sono stati notificati addì
11.10.2023, non può riscontrarsi il decorso del termine di prescrizione decennale.
In conclusione, il ricorso merita parziale accoglimento secondo tutto quanto sinora argomentato. Assorbito ogni altro profilo.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del
15 ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; 08/10/2021,
n. 27364; 11/06/2021, n. 16563; 25/06/2020, n. 12632; 20/04/2020, n. 7961;
15/01/2020, n. 516; conforme: 24724/2019), la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alle questioni rilevanti, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura di un terzo.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con individuazione dello scaglione di valore secondo il criterio del decisum e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore della ricorrente, per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di al riconoscimento del servizio prestato nelle scuole Parte_1 pubbliche, in qualità di Operatore Socio-Assistenziale, dall'a.s. 2002/2003 sino all'a.s. 2013/2014, come descritto in motivazione;
2) dichiara il diritto di all'attribuzione, nelle graduatorie di circolo e di Parte_1 istituto di III fascia per il triennio 2014-2017, di 19,90 punti per il profilo C.S. e di
16,10 punti per il profilo A.A., già inclusivi del punteggio per il servizio O.S.A.;
3) condanna il , in persona del al Controparte_1 CP_4 pagamento, in favore di ed a titolo di risarcimento del danno, della Parte_1 complessiva somma netta di € 7.986,87, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 28.7.2023 sino al saldo;
4) rigetta per il resto il ricorso;
5) compensa le spese di lite in misura di un terzo e condanna il
[...]
, in persona del p. t., al pagamento della residua parte, che Controparte_1 CP_4 liquida in € 1.410,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, lì 18.7.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2128/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Vittoria Musto, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del t., e Controparte_1 CP_2
, in persona del l. r. p. t., Controparte_3 rappresentati e difesi, ex art. 417 bis c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, con cui sono domiciliati presso la sede regionale.
RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto al riconoscimento del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche pubbliche in qualità di Operatore Socio Assistenziale dall'a.s.
2002/2003 sino all'a.s. 2013/2014, ed alla conseguente attribuzione di 19,90 punti per il profilo C.S. e di 16,10 punti per il profilo A.A. relativamente alle graduatorie scolastiche del triennio 2014/2017; per l'effetto, condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno in relazione ai contratti di lavoro conclusi da personale Pt_2 con punteggio inferiore, in misura pari alle retribuzioni spettanti, per l'importo di €
31.947,50 netti, nonché al riconoscimento del maggior punteggio, per il periodo di servizio illegittimamente negato, per 11,50 punti;
spese vinte, con attribuzione;
1 PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso, anche per prescrizione;
con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.7.2023, la sig.ra esponeva di essere Parte_1
Collaboratrice Scolastica inserita nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale A.T.A., per supplenze e incarichi a tempo determinato.
Affermava di aver prestato servizio, dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2013/2014, in qualità di “Operatore Socio-Assistenziale” (c.d. O.S.A.), alle dipendenze di scuole pubbliche per svolgere attività qualificata di assistenza all'handicap (art. 8 lett. d L. 104/1992).
Precisava di essere stata assunta direttamente dai dirigenti scolastici con contratti a tempo determinato, mentre la Provincia di Avellino aveva provveduto esclusivamente a stanziare i fondi necessari.
Indicava analiticamente i contratti in questione, la cui esecuzione si era protratta per complessivi 86 mesi (conteggiando un mese per le frazioni superiori a 15 giorni), e segnatamente: a.s. 2002/2003, dal 23.10.2002 al 7.6.2003 per un totale di sette mesi e 18 giorni;
a.s. 2003/2004, dal 3.11.2003 al 10.6.2004 per un totale di sette mesi e 11 giorni;
a.s. 2004/2005, dal 3.11.2004 al 22.12.2004 e dal 7.1.2005 all'11.6.2005 per un totale di sei mesi e 26 giorni;
a.s. 2005/2006, dal 15.12.2005 al 31.12.2005 e dal
9.1.2006 al 10.6.2006 per un totale di cinque mesi e 20 giorni;
a.s. 2006/2007, dall'8.11.2006 al 31.12.2006 e dall'8.1.2007 al 9.6.2007 per un totale di sei mesi e 27 giorni;
a.s. 2007/2008, dal 17.9.2007 al 22.12.2007 e dal 7.1.2008 al 7.6.2008, per un totale di otto mesi e 10 giorni;
a.s. 2008/2009, dal 19.9.2008 al 19.12.2008 e dal
7.1.2009 al 28.2.2009 e dal 2.3.2009 al 12.6.2009, prorogato per il 25/26/29.6.2009
e per il 9.7.2009 per un totale di otto mesi e 21 giorni;
a.s. 2009/2010, dal 14.9.2009 al 30.12.2009 e dal 7.1.2010 al 12.6.2010 e per i giorni 22/23/25.6.2010 e 6.7.2010, per un totale di otto mesi e 29 giorni;
a.s. 2010/2011, dal 17.9.2010 al 31.12.2010 e dal
10.1.2011 all'11.6.2011 e per i giorni 22/23/27.6.2011 e 2.7.2011, per un totale di otto mesi e 23 giorni;
a.s. 2011/2012, dal 26.10.2011 al 31.12.2011 e dal 9.1.2012 al 9.6.2012
e per i giorni 20/21/25.6.2012, per un totale di sette mesi e 14 giorni;
a.s. 2012/2013, dal 10.12.2012 al 22.12.2012 e dal 7.1.2013 al 7.2.2013 e dal 18.2.2013 al 4.5.2013 per un totale di cinque mesi;
a.s. 2013/2014: dal 14.2.2014 al 10.6.2014, per un totale di tre mesi e 27 giorni.
Riferiva di aver presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale A.T.A. per il triennio 2014/2017, ai sensi del D.M.
717/2014, chiedendo il riconoscimento del servizio svolto come O.S.A. e rivendicando
2 12,90 punti per il profilo C.S. e 8,6 punti per il profilo A.A. (86 mesi x 0,15 e x 0,10).
Lamentava che l'Amministrazione non le aveva riconosciuto il punteggio per il servizio detto, attribuendole punteggio solo per i titoli culturali (7,5 punti per il profilo A.A. e 7 punti per il profilo C.S.).
Eccepiva l'illegittimità, l'illogicità e la contraddittorietà della condotta della P.A., anzitutto per assenza di motivazione della decisione.
Affermava la violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro europeo, avendo svolto mansioni del tutto sovrapponibili a quelle proprie del collaboratore scolastico (assistenza agli alunni diversamente abili durante le attività scolastiche;
vigilanza all'ingresso e all'uscita degli alunni;
supporto e sostegno alla attività didattica;
riordino laboratori multimediali;
vigilanza degli alunni durante gli intervalli e negli spostamenti degli stessi in altri locali;
sorveglianza degli alunni durante l'assenza del corpo docente;
accoglienza degli alunni all'ingresso; collaborazione per l'attività di notifica degli atti interni disposti dal dirigente), senza però ricevere un pari trattamento in ordine al riconoscimento del punteggio di servizio.
Sottolineava che il servizio svolto come O.S.A. nelle scuole doveva intendersi non già come titolo di accesso per l'inserimento nelle graduatorie, bensì come titolo di servizio, ossia ai soli fini del relativo punteggio, da quantificarsi come stabilito dal D.M.
717/2014 nella tabella di valutazione titoli allegato A/5 (“Altro servizio comunque prestato nelle scuole di cui al punto 4.1), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi
C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente”).
Aggiungeva che l'art. 1 co. 3 e 4 D. Lgs. 167/2009 prevedeva espressamente l'attribuzione del punteggio per titoli di servizio nelle graduatorie ad esaurimento per i titolari di contratti di collaborazione, come confermato tabella di valutazione allegata al D.M. 131/2007, dalla circolare ministeriale prot. 691/Uff VI del 10.5.2004 nonché dal D.M. 353/2014 e dall'allegata nota prot. 2143/2014.
Lamentava altresì la violazione del principio di affidamento.
Rivendicava il diritto al risarcimento del danno in quanto, essendole stato riconosciuto un punteggio inferiore a quello spettante, le era stato precluso l'accesso alla stipula di contratti a termine per incarichi di supplenza, conclusi dall'Amministrazione con altri aspiranti muniti di un punteggio inferiore a quello da essa rivendicato, con ciò perdendo le relative retribuzioni per un complessivo importo netto di € 31.947,50,
3 come da conteggi incorporati al ricorso e qui di seguito riportati:
Precisava che: per l'a.s. 2014/2015, l'Amministrazione aveva stipulato contratti a tempo determinato per 36 ore da terza fascia dall'1.10.2014 al 22.4.2015 per la figura
C.S. con altro aspirante in possesso di 9,75 punti;
per l'a.s. 2015/2016,
l'Amministrazione aveva stipulato un contratto a tempo determinato per 36 ore da terza fascia dal 9.11.2015 al 18.12.2015 e dal 27.1.2016 al 5.3.2016 per la figura C.S. con altri aspiranti in possesso di 16,5 e 14,5; per l'a.s. 2016/2017, l'Amministrazione aveva stipulato un contratto a tempo determinato per 36 ore da terza fascia dal 20.2.2017 al
30.6.2017 per la figura C.S. con altro aspirante in possesso di 16 punti.
Lamentava, inoltre, di aver perso anche il punteggio che le sarebbe spettato per tali servizi, ossia 11,50 punti, conteggiati in conformità alle tabelle ex D.M. 717/2014.
Evidenziava il nesso causale tra la lamentata condotta della P.A. e le descritte lesioni.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il , in Controparte_1 persona del innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del CP_4 lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contradditorio, l'Amministrazione scolastica si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Sosteneva che i rapporti intrattenuti dalla ricorrente con le scuole pubbliche erano espressamente qualificati nei singoli contratti come collaborazioni professionali
(co.co.co.), sicché il servizio non poteva intendersi svolto alle dirette dipendenze di
Amministrazioni statali o enti locali, come invece previsto dalla normativa secondaria applicabile (tabelle A/1, A/2, A/3, A/4 e A/5 allegate al D.M. 690/2017), risultando valutabile solo il servizio prestato espletato in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato costituito mediante stipula di contratti individuali a tempo indeterminato o determinato, ai sensi degli artt. 25 e 44 C.C.N.L. comparto scuola 2006-2009.
Precisava che, nella fattispecie, si trattava di servizio prestato da lavoratrice iscritta in
4 una apposita graduatoria tenuta dall'ente provinciale, formata per la realizzazione di specifici progetti scolastici di natura sociale, da esso ente predisposti a partire dall'a.s.
2002/2003, con attività retribuita direttamente dallo stesso ente locale previo apposito stanziamento dei fondi, ente che, per diverse annualità, aveva individuato direttamente gli Operatori, e che solo in anni recenti aveva delegato le istituzioni scolastiche alla stipula di contratti.
Sosteneva l'assenza di prova di effettiva possibilità di stipulare contratti grazie all'attribuzione del rivendicato punteggio.
Eccepiva la prescrizione del diritto al riconoscimento del punteggio e delle correlate richieste economiche, con termine da individuarsi sulla scorta della natura della pretesa responsabilità, da inquadrarsi in quella extracontrattuale o precontrattuale e non già in quella contrattuale, e con decorrenza dalle singole annualità di riferimento, peraltro trattandosi non di illecito permanente ma istantaneo, sicché il dies a quo del termine non coincide con la stipula dell'ultimo contratto. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso esposti.
Pacifici i fatti di causa, in ordine alla domanda di accertamento del maggior punteggio
è sufficiente osservare che la rivendicazione della ricorrente non riguarda il punteggio per servizio alle dirette dipendenze di PP.AA. o enti locali, bensì per altro servizio effettivo comunque prestato in scuole ed istituti statali.
La disciplina di riferimento è tracciata nel D.M. 717/2014 per il triennio scolastico
2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, e segnatamente nelle allegate tabelle di valutazione dei titoli di servizio per il profilo professionale A.S. e per quello di C.S., rispettivamente contenute nell'allegato A/1 lett. B (B) TITOLI DI SERVIZIO - 7.1) Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in: a) scuole dell'infanzia statali, nelle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali, (1) (5) (6) (7), per ogni anno:
PUNTI 6 - per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50 - 7.2) Per il medesimo servizio prestato in: a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà. 8) Altro servizio comunque prestato nelle scuole elencate al punto 7.1), ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S.
5 e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente (1) (5) (6) (8), per ogni anno: PUNTI 1,20 - per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,10 - Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 4.2), il punteggio è ridotto alla metà.
9) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici (1) (5), per ogni anno: PUNTI 0,60 - per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
(fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,05”) e nell'allegato A/5 lett. B (“B) TITOLI DI SERVIZIO - 4.1) Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in: a) scuole dell'infanzia statali, nelle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e
Bolzano; b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali;
Istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; Istituzioni convittuali;
(1) (5) (6) (7), per ogni anno: PUNTI
6 - per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50 - 4.2) Per il medesimo servizio prestato in: a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b) scuole primarie: non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica: non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà. 5) Altro servizio comunque prestato nelle scuole di cui al punto 4.1), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente (1) (5) (6) (7) (8), per ogni anno: PUNTI 1,80 - per ogni mese di servizio o frazione superiore a
15 gg. (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,15 - Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 4.2), il punteggio è ridotto alla metà;
6) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (5), per ogni anno: PUNTI 0,60 - per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,05”).
Ebbene, l'Amministrazione ha fatto riferimento, nelle proprie difese, al rapporto di pubblico impiego previsto dai suestesi punti 7.1 e 4.1, che in effetti richiede la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e non già di collaborazione autonoma tra l'aspirante ed una P.A..
Tuttavia, la ricorrente, con tutta evidenza, ha rivendicato l'applicazione della diversa disposizione di cui punti n. 8 e 5, che, invece, considera qualunque altro servizio effettivamente prestato nelle scuole, senza richiedere la sussistenza di un rapporto d'impiego subordinato ed ammettendo anche la valutazione dl rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Tale osservazione impone di ritenere fondata la domanda di riconoscimento del punteggio per gli indicati titoli di servizio e per entrambi i profili professionali, giacché
l'attività lavorativa prestata come O.S.A. dalla ricorrente, pur essendo effetto del suo
6 inserimento in graduatoria provinciale istituita per realizzare determinati progetti, è stata espletata in forza dei contratti di collaborazione con i singoli istituti scolastici prodotti agli atti, il che ne configura la sussumibilità nella fattispecie astratta di “altro servizio effettivo comunque prestato”, la quale, com'è evidente dalla formulazione aperta ed elastica della disposizione, presenta un'applicazione estensiva e non delimitata ai soli rapporti subordinati.
Né è caduta in contestazione l'effettività del servizio in questione, così come la sua entità e la sua durata, giacché l'Amministrazione non ha contestato né la sua estensione per complessivi 86 mesi, né la natura pubblica degli istituti scolastici presso i quali il servizio O.S.A. è stato espletato dalla ricorrente, natura che, in ogni caso, è ravvisabile dai contratti e dagli attestati di servizio prodotti agli atti.
Risulta, dunque, irrilevante che il servizio non sia stato prestato dalla ricorrente in forza di contratto di pubblico impiego (a tempo indeterminato o determinato), così come è irrilevante il soggetto pubblico che abbia conferito l'incarico (purché di soggetto pubblico si tratti).
Le succitate disposizioni, infatti, valorizzano esclusivamente una specifica circostanza di fatto ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ossia l'effettivo espletamento del servizio in una scuola pubblica, senza attribuire rilevanza alla natura (subordinata o autonoma) del rapporto.
Non a caso, identiche disposizioni sono contenute nel D.M. 640/2017 e nel D.M.
50/2021, che disciplinano l'accesso e l'aggiornamento, per il periodo di rispettivo interesse, delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale A.T.A..
In sostanza, il punteggio in questione è attribuito per qualunque servizio e per qualunque fonte giuridica che lo abbia originato, purché sia effettivo e prestato presso scuole pubbliche, il che è pacifico nel caso di specie.
L'omesso riconoscimento del complessivo punteggio, come quantificato in ricorso
(19,90 per C.S. e 16,10 per A.A., già maggiorato del punteggio per servizio O.S.A.), è perciò da ritenersi illegittimo poiché contrastante con le disposizioni normative secondarie sopra riportate, sicché va dichiarato il diritto di parte ricorrente all'attribuzione, nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale A.T.A. per il triennio 2014-2017, al punteggio nella misura rivendicata.
Né tale diritto risulta estinto per prescrizione.
A ben vedere, il diritto al punteggio in senso stretto non può che sorgere a seguito della pubblicazione del bando di concorso e fino alla sua scadenza, dopodiché matura una
7 decadenza che ne impedisce l'esercizio in concreto.
Nella fattispecie, dalla domanda amministrativa in atti, risulta che la ricorrente ha tempestivamente indicato tutti i tioli di servizio O.S.A. sopra indicati.
Ciò posto, va rammentato che la prescrizione può riguardare solo diritti e non già fatti giuridici.
Nel caso di specie, l'aver svolto servizio come O.S.A. presso istituti scolastici pubblici non è una posizione giuridica soggettiva, bensì un fatto giuridico a cui l'Amministrazione ha attribuito rilevanza nel predetto bando di concorso per titoli.
Di conseguenza, non è possibile applicare l'istituto della prescrizione né ai titoli posseduti né ai servizi svolti, in quanto essi, come detto, vengono in rilievo come meri fatti giuridici, che non possono prescriversi (Cassazione civile, sez. lav., 03/07/2007,
n. 14998: “L'anzianità di servizio del lavoratore, presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come il trattamento di fine rapporto o gli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico, che non ricade sotto il regime della prescrizione”).
Proprio per tale ragione, il diritto a far valere i titoli di servizio deve parimenti ritenersi imprescrittibile, essendo assoggettato al solo termine di decadenza cadente nella data di scadenza del bando.
Non a caso, ove un titolo di servizio non venga indicato dall'aspirante in una domanda di partecipazione ad una procedura selettiva pubblica, nulla osta a che esso venga poi indicato in una domanda di partecipazione ad un diverso e successivo bando.
In conclusione, la corretta applicazione della lex specialis, contenuta nel D.M.
717/2014, è sufficiente a far emergere la fondatezza del preteso diritto al maggior punteggio, con assorbimento di ogni altra deduzione a tal uopo avanzata in ricorso.
2. Mentre l'esaminata frazione di domanda risulta pienamente fondata, il residuo segmento, costituito dall'azione risarcitoria, risulta fondato solo in parte.
Va premesso che la ricorrente ha invocato, quali voci di danno risarcibile, il danno patrimoniale, corrispondente alle retribuzioni che avrebbe conseguito ove le fosse stato assegnato il punteggio e la posizione in graduatoria effettivamente spettanti, così ottenendo gli incarichi di supplenza invece attribuiti ad altri aspiranti con punteggio inferiore, ed il danno professionale, quest'ultimo esclusivamente in termini di perdita dell'ulteriore punteggio che avrebbe maturato grazie all'espletamento dei servizi di supplenza predetti.
Occorre altresì premettere che, a parere del giudicante, in ogni caso in cui s'invochi il diritto al risarcimento del danno a titolo contrattuale o extracontrattuale, esso può
8 essere accordato solo allorquando si riscontri, oltre al danno evento, ossia il fatto illecito, sub specie di inadempimento contrattuale ovvero di condotta illecita, altresì il danno conseguenza, cioè la lesione concreta ed effettiva di una o più situazioni giuridiche soggettive, che risulti esserne effetto diretto ed immediato ex art. 1223 c.c..
Ciò posto, già accertata la sussistenza del danno evento, che corrisponde all'attribuzione alla ricorrente di un punteggio inferiore a quello spettante, nella fattispecie occorre procedere all'individuazione delle effettive lesioni che ne sono derivante e di cui è stato domandato il risarcimento, il che impone, oltre alla selezione dei danni risarcibili, la preliminare indagine sul nesso eziologico.
La prova del danno conseguenza in questione non è in re ipsa e deve essere offerta dal lavoratore, potendo però essere raggiunta anche per presunzioni semplici ex art. 2729
c.c. (Cassazione civile, sez. lav., 23/04/2021, n. 10868: “In materia di controversie di lavoro, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno biologico e/o non patrimoniale in genere non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato.
Infatti, va distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo eventuale, in quanto il danno non è sempre diretta conseguenza della violazione di un dovere. In base ai principi generali dettati dagli artt. 2697 e 1223 c.c., è necessario individuare un effetto della violazione su di un determinato bene perché possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla liquidazione (eventualmente anche in via equitativa) del medesimo. Ed in tal senso, le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione di una condotta datoriale colpevole, produttiva di danni nella sfera giuridica del lavoratore, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo il ricorrente mettere la controparte in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo. Grava, quindi, sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza del danno lamentato, la natura e le caratteristiche del pregiudizio subito, nonché il relativo nesso causale con
l'inadempimento del datore di lavoro”; nello stesso senso, Cassazione civile, sez. lav.,
14/11/2016, n. 23146: “… il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel modo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere di fornire la prova del
9 danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”).
In materia, occorre poi rammentare che, ferma l'impossibilità di ottenere la costituzione del rapporto di lavoro pubblico, preclusa dalla regola costituzionale del concorso ex art. 97 u. c. Cost., colui che abbia subìto il diniego o il ritardo nell'assunzione quale pubblico impiegato può ottenere il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., limitato alle retribuzioni perdute (Cassazione civile, sez. lav., 25/07/2023, n.
22294: “In caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della p.a., mentre non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono
l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro, il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla p.a. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti la doverosità dell'assunzione, detratto l' aliunde perceptum qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori”; conforme: Cassazione civile, sez. lav., 04/08/2020, n. 16665).
Ebbene, reputa il giudicante che non possa essere accolta l'eccezione di difetto di prova della concreta possibilità per la ricorrente di ottenere gli incarichi di supplenza con il maggior punteggio rivendicato: in disparte la genericità di tale eccezione, indubbiamente formulata in maniera vaga ed astratta nella memoria difensiva di parte resistente, dagli atti di causa emerge con sufficiente chiarezza che, negli aa.ss.
d'interesse, la ricorrente, ove mai avesse ricevuto il punteggio nella misura domandata, avrebbe conseguito il conferimento degli incarichi di supplenza sulle sedi indicate nelle domanda amministrativa, invece conferiti ad altri aspiranti.
Difatti, dalla documentazione affoliata sub n. 11, 12 e 13 nella produzione di parte ricorrente, emerge che, negli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, hanno ricevuto incarichi di supplenza a tempo determinato per il profilo di collaboratore scolastico, rispettivamente presso gli istituti di Roma I.S. “Pirelli”, “Via Tedeschi” e
“Angelica Balabanoff”, tutti e tre indicati dalla ricorrente nella domanda di inserimento in graduatoria, altri aspiranti titolari di un punteggio inferiore a 19,90 punti, ossia al punteggio spettante alla ricorrente.
Con ciò risulta provato il nesso di causalità tra danno evento ed eventuale danno conseguenza, essendo dimostrato che la sig.ra avrebbe avuto serie, concrete e Pt_1 consistenti possibilità di ricevere quegli incarichi.
10 3. In ragione di quanto sinora osservato, reputa il giudicante che debba anzitutto escludersi la risarcibilità del danno professionale sub specie di deprivazione del punteggio per il servizio che, con gli incarichi detti, la ricorrente avrebbe ottenuto.
In sintesi, trattasi del diritto al c.d. punteggio virtuale, che, però, nel caso delle graduatorie per il reclutamento del personale scolastico a termine, non può essere riconosciuto, a tal uopo richiedendosi non solo la costituzione del rapporto, ma anche l'effettivo espletamento dell'attività di lavoro.
Come anticipato, in disparte le ipotesi di illegittima risoluzione di un rapporto di pubblico impiego già esistente, il rapporto stesso non può essere oggetto di pronuncia costitutiva da parte del giudice.
Trattasi di principio generale dell'ordinamento, che, a titolo esemplificativo, è attuato nell'art. 36 co. 5 D. Lgs. 165/2001 (norma che preclude la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato in caso di abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato da parte della P.A.).
Nel caso di specie, pacifico che la ricorrente non abbia espletato il servizio nei tre aa.ss. interessati dalla domanda, non sussiste il presupposto fattuale sotteso alla maturazione del titolo di servizio stesso, cioè l'esecuzione di attività lavorativa.
Del resto, l'effetto della maturazione di punteggio per titolo di servizio è un risultato esclusivamente giuridico, che non può essere prodotto se non se ne riscontrino gli elementi costitutivi, e, su tutti, l'effettivo espletamento del servizio stesso.
Non si tratta, infatti, di retrodatare il momento di costituzione del rapporto, il che, sul piano giuridico, imporrebbe di attribuire al lavoratore la corrispondente anzianità di servizio, bensì di assegnare un punteggio per un servizio, che, però, di fatto non è mai stato espletato.
Invero, è dirimente osservare che il conseguimento di un punteggio per titolo di servizio realizza un'attribuzione premiale che la P.A. riconosce per “remunerare” la particolare e specifica esperienza che un aspirante o un candidato ad un posto pubblico abbiano maturato nella precedente vita professionale.
Il rilievo appena operato è tranciante, giacché, se tale esperienza professionale in concreto non si è formata, sebbene per responsabilità della stessa P.A., il risarcimento non può avvenire in forma specifica, cioè con l'attribuzione del punteggio perduto, che, come detto, può essere conseguito solo con la concreta ed effettiva conduzione dell'attività di lavoro.
Tanto meno tale voce di danno può essere riconosciuta con la qualificazione giuridica
11 di danno da perdita di chance di maturazione di un punteggio di servizio, in quanto la corrispondente ricaduta risarcitoria, non potendo comunque consistere nell'attribuzione di punti in assenza dei sottesi requisiti di fatto, dovrebbe risolversi in un risarcimento per equivalente monetario.
Tale risultato è precluso ex art. 112 c.p.c., non essendo stata formulata domanda in tal senso nel ricorso introduttivo.
4. A questo punto, occorre esaminare il profilo del dedotto danno patrimoniale da perdita delle retribuzioni.
Nuovamente ribadito che tale voce di danno non può coincidere con il diritto a percepire le retribuzioni previste per un rapporto di pubblico impiego del quale non sia avvenuta la costituzione, essa deve essere giuridicamente qualificata come lesione della chance di produzione reddituale, già di per sé logicamente incompatibile con la perfetta ed assoluta coincidenza con l'ammontare delle retribuzioni stesse.
In materia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la chance è un bene della vita autonomamente risarcibile, sicché, in presenza della prova di una concreta ed effettiva occasione perduta, il danno, che non coincide con il diritto ma con la possibilità di conseguirlo, va liquidato in via equitativa, potendosi assumere a parametro l'ammontare dell'utilità perduta (Cassazione civile, sez. lav., 25/08/2014,
n. 18207: “Al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di chance la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto”).
Dunque, la quantificazione del risarcimento, pur condotta con il criterio equitativo di cui agli artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c., va ancorata all'entità della retribuzione che sarebbe stata percepita nel periodo coinvolto dall'azione, quale elemento quantificativo idoneo ad offrire maggiori garanzie di certezza ed oggettività.
Inoltre, secondo l'orientamento maggioritario, ai fini del risarcimento del danno da perdita di chance, occorre considerare il grado di probabilità e la natura del danno, che è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della sola possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione prognostica da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2020, n. 12028; Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2018, n. 13483).
L'iter decisionale va perciò delineato attraverso la verifica della sussistenza di una
12 condotta illecita, di una concreta probabilità di ottenere il beneficio perduto, del relativo grado di possibilità e del nesso di causalità tra il fatto e la lesione della chance.
Non v'è dubbio che tale danno conseguenza sia ravvisabile in pregiudizio della ricorrente, essendo stato accertato che quest'ultima, munita del punteggio derivante dal servizio O.S.A., sarebbe stata individuata quale destinataria di proposta di stipula di contratto di lavoro per incarico di supplenza a tempo determinato, quanto meno per il profilo C.S. - A.T.A., nei tre aa. ss. suindicati, e che, in tal modo, essa avrebbe potuto ricevere le retribuzioni previste per la relativa attività di lavoro.
Di ciò, tuttavia, non può esservi certezza assoluta, né con il giudizio ex ante né con quello ex post, dovendosi considerare la probabilità dell'intervento di fatti impeditivi
(quali il diniego o la rinuncia, la risoluzione anticipata, un eventuale ed imprevisto rientro in servizio del titolare per i contratti su organico di fatto, ecc.) o modificativi in senso riduttivo della retribuzione (malattia, infortunio, gravidanza, congedi, ecc.).
Ciò impone, come detto, di qualificare il danno patrimoniale risarcibile in termine di chance reddituale, che è senz'altro risarcibile, ma senza che esso possa coincidere con l'intera retribuzione, bensì solo con una sua frazione.
A ciò si aggiunga il risparmio di energie psicofisiche e di costi connessi all'espletamento dell'attività di lavoro.
Difatti, se, da un lato, l'omesso riconoscimento dei titoli di servizio in contesa, la conseguente preclusione nella stipula dei contratti e l'altrettanto conseguente perdita della possibilità di produzione reddituale hanno certamente pregiudicato la lavoratrice istante, dall'altro lato essa non ha reso la prestazione lavorativa nell'intero periodo interessato ed ha così conseguito un integrale risparmio delle necessarie energie.
Soprattutto, poi, la ricorrente ha evitato gli esborsi connessi alla necessità di recarsi quotidianamente presso i potenziali luoghi di lavoro, tutti siti nella zona di Roma e, quindi, a grande distanza dalla propria residenza in ON (AV).
Anzi, secondo l'id quod plerumque accidit, la ricorrente, se avesse lavorato quotidianamente in Roma, avrebbe dovuto senz'altro trasferirsi, pur temporaneamente, in un luogo più vicino alla sede di lavoro, sostenendo significativi costi per la locazione abitativa, tali da assorbire gran parte della retribuzione mensile e che, invece, essa non ha dovuto affrontare.
Inoltre, occorre considerare che la ricorrente ha evitato ogni rischio professionale, incluso quello in itinere, restando esente, per l'intero periodo, dalla intrinseca possibilità di subire infortuni sul lavoro o sviluppare malattie professionali.
13 Ancora, non può revocarsi in dubbio che la sig.ra , grazie all'assenza di effettivo Pt_1 espletamento della prestazione lavorativa, ha altresì conseguito un beneficio non patrimoniale, costituito dalla possibilità di impegnare in altro modo il proprio tempo, ad esempio per fini ludici e ricreativi oppure dedicandosi ai propri affetti familiari.
Tali rilievi evidenziano che il danno in questione si è accompagnato ad un palese vantaggio, giuridicamente apprezzabile e di certo causalmente connesso con l'assenza di prestazione lavorativa (Cassazione civile, sez. lav., 12/09/2008, n. 23563: “In tema di risarcimento del danno da illecito, il principio della compensatio lucri cum damno, in forza del quale il risarcimento non deve costituire fonte di lucro per il danneggiato, sicché, se dal fatto dannoso derivi qualche vantaggio, se ne deve tenere conto nella liquidazione del danno, sottraendolo al risarcimento, trova applicazione solo quando tanto il pregiudizio che l'incremento patrimoniale siano conseguenza immediata e diretta del medesimo fatto”).
Né la ricorrente ha invocato la lesione di profili della sfera professionale diversi dal punteggio virtuale.
Di conseguenza, premesso che trattasi di profilo di rilevabilità officiosa (Cassazione civile, sez. lav., 12/11/2021, n. 34017: “L'eccezione di “compensatio lucri cum damno” è un'eccezione in senso lato, vale a dire non l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio”), reputa il giudicante che una parte significativa del pregiudizio in esame sia investita da compensatio lucri cum damno, e che di ciò debba tenersi conto a fini della quantificazione del risarcimento.
In considerazione di tutto quanto sinora osservato, non potendo essere avallata la quantificazione operata in ricorso (per complessivi € 31.947,50 netti), l'entità del risarcimento va fissata, in via di prudente apprezzamento, in una misura pari al 25% delle retribuzioni conseguibili, ossia nell'importo di € 7.986,87.
Tale somma, trattandosi di posta risarcitoria, va intesa esente da ritenute di legge.
In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui le somme vanno accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla domanda giudiziaria sino al saldo, non rilevando la natura risarcitoria del credito (Cassazione civile, sez. lav., n. 13624 del 02/07/2020: “Il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in
14 quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi”).
5. Resta da vagliare l'eccezione di prescrizione estintiva riferita al credito risarcitorio, che si rivela infondata.
Sul punto, è dirimente osservare che la natura della responsabilità dell'Amministrazione è individuabile nell'ambito contrattuale.
Difatti, si è accertato che la condotta illegittima consiste nell'omessa attribuzione del corretto punteggio spettante alla ricorrente, la quale, perciò, è titolare del diritto soggettivo alla correzione della valutazione ovvero al risarcimento (Cassazione civile, sez. lav., 12/07/2022, n. 22029: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore, nell'ipotesi di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione del medesimo,
è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di "chance", ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali …”).
A fronte di tale posizione soggettiva attiva, si riscontra pertanto l'obbligo dell'Amministrazione scolastica di procedere alla corretta valutazione dei titoli di servizi, la cui inosservanza conduce ad una responsabilità di natura contrattuale.
La correlata posizione risarcitoria, secondo la communis opinio giurisprudenziale, si prescrive nell'ordinario termine decennale ex art. 2946 c.c., costantemente applicato alle azioni di risarcimento del danno connesse a posizioni lavorative (Cassazione civile, sez. lav., 28/10/2022, n. 31922; Cassazione civile, sez. lav., 01/12/2016, n. 24563;
Cassazione civile, sez. lav., 29/01/2016, n. 1756 e n. 1757; Cassazione civile, sez. lav.,
05/11/2014, n. 23600; Cassazione civile, sez. lav., 06/05/2013, n. 10414; Cassazione civile, sez. lav., 11/05/2011, n. 10341; Cassazione civile, sez. lav., 13/12/2010, n. 25139;
Cassazione civile, sez. lav., 29/04/2009, n. 9999).
Di conseguenza, pur volendo per assurdo considerare, quale dies a quo, la data più lontana nel tempo, ad esempio la stessa data di emanazione del D.M. 717/2014
(5.9.2014), posto che gli atti introduttivi del presente giudizio sono stati notificati addì
11.10.2023, non può riscontrarsi il decorso del termine di prescrizione decennale.
In conclusione, il ricorso merita parziale accoglimento secondo tutto quanto sinora argomentato. Assorbito ogni altro profilo.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del
15 ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; 08/10/2021,
n. 27364; 11/06/2021, n. 16563; 25/06/2020, n. 12632; 20/04/2020, n. 7961;
15/01/2020, n. 516; conforme: 24724/2019), la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alle questioni rilevanti, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura di un terzo.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con individuazione dello scaglione di valore secondo il criterio del decisum e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore della ricorrente, per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di al riconoscimento del servizio prestato nelle scuole Parte_1 pubbliche, in qualità di Operatore Socio-Assistenziale, dall'a.s. 2002/2003 sino all'a.s. 2013/2014, come descritto in motivazione;
2) dichiara il diritto di all'attribuzione, nelle graduatorie di circolo e di Parte_1 istituto di III fascia per il triennio 2014-2017, di 19,90 punti per il profilo C.S. e di
16,10 punti per il profilo A.A., già inclusivi del punteggio per il servizio O.S.A.;
3) condanna il , in persona del al Controparte_1 CP_4 pagamento, in favore di ed a titolo di risarcimento del danno, della Parte_1 complessiva somma netta di € 7.986,87, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 28.7.2023 sino al saldo;
4) rigetta per il resto il ricorso;
5) compensa le spese di lite in misura di un terzo e condanna il
[...]
, in persona del p. t., al pagamento della residua parte, che Controparte_1 CP_4 liquida in € 1.410,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, lì 18.7.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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