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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/10/2025, n. 4041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4041 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13949/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia individuale di lavoro tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1
Leonardo Trento;
e
“ ”, con l'assistenza e difesa dell'avv. Antonella CP_1
De Punzio;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte. Ci si riporta integralmente alle motivazioni già rassegnate in sede cautelare: “La parte ricorrente, in punto di fatto, ha dedotto di essere stata dipendente della società CP_2
a far data dall'anno 2003, con contratto a tempo
[...] indeterminato, con inquadramento nel 4° Livello del CCNL Turismo e con mansioni di “coordinatore” “capo gruppo mensa”, presso il Presidio Ospedaliero di Rossano, nell'ambito dell'appalto del servizio di ristorazione ospedaliera dell' ; di essere stata licenziata dalla società Parte_2 in data 29 giugno 2022; di non essere stata CP_2 riassorbita, a seguito dell'affidamento del servizio al nuovo gestore al momento del cambio di CP_1 gestione avvenuto in data 25 maggio 2022, tra le maestranze della nuova gestione dell'appalto. La società resistente ha affermato la correttezza del proprio operato, in quanto, quale impresa subentrante, durante le trattative per il passaggio di appalto, ha escluso l'assunzione del ricorrente alle proprie dipendenze, trattandosi di personale avente mansioni di direttore servizio mensa, mansioni di coordinamento e direzione del servizio, tanto sulla scorta di quanto previsto dell'art.226 CCNL PUBBLICI ESERCIZI,RISTORAZIONE , TURISMO applicato. Orbene, occorre prendere le mosse dall'art. 226 PUBBLICI ESERCIZI,RISTORAZIONE, TURISMO, applicato dalla società
1 subentrante– in tema di Cambi di gestione – assunzioni che così prescrive: “La gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno sei mesi al LUL (Libro Unico del Lavoro), riferito all'unità produttiva interessata, con facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell'impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico funzionale nei confronti dei lavoratori Anche nell'ipotesi di subentro nella gestione di appalto, la cui durata precedente sia stata inferiore ai sei mesi, la gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, di cui al comma 1, che risulti regolarmente occupato da almeno sei mesi nell'unità produttiva interessata”. Orbene, la clausola su richiamata pone specifici obblighi in capo alla società subentrante con riferimento al personale in forza presso la società uscente, eccetto alcune posizioni. E, inoltre, i successivi articoli prevedono specifiche disposizioni sulla possibilità di reimpiego nonché sulle condizioni e sugli oneri di comunicazione.
Articolo 228 – Cambi di gestione – possibilità di reimpiego Per il personale per cui non sussista la garanzia del mantenimento del posto di lavoro, la Gestione subentrante e quella uscente si impegneranno in ogni caso a verificare e ricercare con le Organizzazioni Sindacali ogni possibilità di reimpiego, sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalla normativa di legge vigente per le assunzioni. Articolo 229 – Cambi di gestione – condizioni (1) Le assunzioni saranno effettuate sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalle norme di legge vigenti ed i rapporti di lavoro così instaurati si intenderanno ex novo, senza l'effettuazione del periodo di prova per il personale di cui al primo comma dell'articolo 226, per il quale peraltro l'azienda uscente è esonerata dall'obbligo del preavviso di cui agli articoli 207 e 208 del presente Contratto (2) Qualora tali condizioni non sussistessero, la Gestione subentrante ne darà tempestiva comunicazione agli interessati ed alle Organizzazioni sindacali ai fini delle possibili regolarizzazioni delle posizioni entro il termine di trenta giorni Poste tali necessarie premesse, occorre fare riferimento alle clausole di cui all'ART. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto: PERSONALE E SALVAGUARDIA DEL POTERE OCCUPAZIONALE
– CLAUSOLA SOCIALE
2 “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della Legge Regionale Calabria n. 26/07 – è fatto obbligo alla ditta/ATI aggiudicataria il passaggio diretto ed immediato del personale ricompreso nell'elenco allegato al presente capitolato con la conservazione delle medesime condizioni riferite sia al numero di ore da prestare che del livello di appartenenza, per tutta la durata dell'appalto La clausola sociale rappresenta uno degli istituti più delicati attinenti alla fase del subentro o «cambio appalto», con una inevitabile influenza sulla predisposizione degli atti di gara, sulla formulazione e valutazione dell'offerta e sulle condizioni concretamente praticate al personale trasferito. Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 18 aprile 2018, n. 50 («Codice appalti») le stazioni appaltanti inseriscono, nella lex specialis di gara, comunque denominata, specifiche clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato. Le «clausole sociali» sono definite nel Codice come disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie. La disciplina dettata dall'art. 50 del Codice appalti si applica agli affidamenti di appalti e concessioni di lavori e di servizi diversi da quelli di natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, anche nei settori speciali, ma resta ferma la facoltà per la stazione appaltante di estendere l'applicazione della clausola sociale alle attività non assoggettate all'obbligo, ivi inclusi i contratti sotto-soglia. Va rammentato che la giurisprudenza si è nel tempo consolidata nel senso di ritenere che la garanzia dei livelli occupazionali sia un valore che vada contemperato con la libertà d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva. L'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante;
non vi è quindi alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata nonché alle medesime condizioni il totale del
3 personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria. L'applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex specialis alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l'esclusione, sicché l'applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro non può e non deve determinare, in sé, l'inammissibilità dell'offerta, ciò anche con riguardo alla anomalia dell'offerta-. In tal modo configurato, il bando – secondo la recente giurisprudenza – aggirerebbe il divieto di prevedere clausole sociali che impongano l'integrale riassorbimento del personale utilizzato dall'appaltatore uscente e produce effetti sostanzialmente analoghi a quelli di una clausola sociale di riassunzione pressoché totalitaria, con la conseguenza di condizionare in maniera eccessiva le scelte dell'imprenditore in ordine alle modalità più appropriate di allocazione dei fattori produttivi in base all'organizzazione d'impresa prescelta, imprenditore che finirebbe per dover impropriamente assumere obblighi sostanzialmente riconducibili alle politiche attive del lavoro. Sotto il profilo della giurisdizione, la cognizione del giudice amministrativo, avendo ad oggetto esclusivamente la fase di scelta del contraente, si arresta infatti all'accertamento sulla legittimità della clausola sociale inserita nel bando di gara mentre il rispetto in concreto della clausola sociale riguarda non l'esercizio di un potere pubblicistico, ma la corretta esecuzione negoziale: sarà poi il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, a verificare in che modo l'imprenditore subentrante dia seguito all'impegno assunto con la stazione appaltante di riassorbire i lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario (ossia come abbia rispettato la clausola sociale), attenendo, infatti, la verifica alla fase di esecuzione del contratto. Poste tali necessarie premesse di carattere generale, nel caso di specie, occorre osservare che, sebbene il capitolato speciale d'appalto prevedesse l'obbligo per la ditta/ATI aggiudicataria di passaggio diretto ed immediato del personale ricompreso nell'elenco allegato al capitolato con la conservazione delle medesime condizioni riferite sia al numero di ore da prestare che del livello di appartenenza, tuttavia, il CCNL applicato dalla società subentrante, all'art. 226, prevedeva la facoltà di esclusione di personale che svolgeva funzioni di direzione esecutiva, di
4 coordinamento e controllo dell'impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico funzionale nei confronti dei lavoratori Il ricorrente pacificamente presso la società uscente svolgeva mansioni di “coordinatore capo gruppo mensa”. La società resistente, nel progetto di riassorbimento Pt_3
del 30.10.2020, ha precisato quanto segue: Parte_2
“2.È stata presa in considerazione la consistenza (per livello di inquadramento, mansione, data di assunzione alle dipendenze dell'appaltatore uscente, tipologia contrattuale, ore settimanali) del personale attualmente impiegato come riportato nell'Allegato 8 degli atti di gara;
3. Per quanto previsto dall'art. 4 “il rapporto con i contratti collettivi” delle Linee Guida ANAC n°13 recanti
“La Disciplina delle Clausole Sociali”, al momento del ns. eventuale subentro la clausola sociale verrà applicata così come disciplinata dal richiamato CCNL di settore – che per l'appunto è quello applicato da pertanto, i CP_1 lavoratori che avranno effettivo diritto alla riassunzione ex art. 226 del CCNL medesimo saranno in ogni caso quelli che – alla data del cambio di gestione – risulteranno in forza alla Gestione uscente e regolarmente iscritti da almeno sei mesi al L.U.L. riferito all'unità produttiva interessata, ed ai sensi dell'art. 229 del CCNL tali assunzioni saranno effettuate sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalle norme di legge vigenti ed i rapporti di lavoro così instaurati si intenderanno ex novo, senza l'effettuazione del periodo di prova;
4. Al personale che sarà assorbito dalla scrivente società in applicazione della clausola sociale in parola, saranno garantite condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal richiamato CCNL di settore, come da già correntemente e correttamente applicato;
CP_1
5. Per la corrispondenza tra livello di inquadramento e mansioni svolte si è fatto giusto riferimento all'art. 54
“classificazione del personale” del richiamato CCNL di settore;
Opportunamente rammentiamo, quindi, come all'interno del c.d. “ (artt. da 222 a 235) le Parti Parte_4 stipulanti detto CCNL – rilevato che il Settore della ristorazione collettiva è generalmente caratterizzato dall'effettuazione del servizio tramite contratti di appalto determinando frequenti cambi di gestione con conseguenti risoluzioni dei rapporti di lavoro per giustificato motivo obiettivo, allo scopo di garantire al personale dipendente
5 la continuità e le condizioni di lavoro – hanno disciplinato che:
- Ai sensi dell'art. 226 la gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto in quanto regolarmente iscritto da almeno sei mesi al LUL (Libro Unico del Lavoro), riferito all'unità produttiva interessata, con facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell'impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico funzionale nei confronti dei lavoratori La società, dunque, con nota inoltrata alle Parti Sociali del 19.05.2022 ha evidenziato quanto segue con riferimento al lavoratore ai punti c) e g) del verbale che qui si Pt_1 richiama:
Laddove, la società ha precisato che il svolgendo Pt_1 attività di coordinamento non poteva essere oggetto di riassorbimento. Ebbene, per giurisprudenza consolidata, ove la successione tra imprese, ai fini sociali, sia già prevista dai CCNL cui aderiscono le imprese del settore, non vi sarà spazio alcuno per la clausola sociale inserita nel bando, e questo perché
6 «il contratto collettivo rappresenta un assetto complessivo dei rapporti di lavoro che le parti, ovvero i sindacati e le associazioni datoriali, hanno ritenuto conforme ai rispettivi interessi e, come tale, dal punto di vista del datore di lavoro, esso è parte dell'organizzazione di impresa da lui prescelta>>. La società resistente, dunque, con riferimento al lavoratore
, tenuto conto delle mansioni svolte da questi, si è Pt_1 avvalsa della clausola di esclusione prevista dall'art. 226 CCNL, dandone atto sia nel progetto di riassorbimento, sia nel verbale di incontro con le parti sociali del 19.05.2022. Non è dato comprendere dalla documentazione allegata dalla parte ricorrente – che si è lamentata della riconducibilità delle mansioni del ricorrente, di capo impianto alla categoria di “colui il quale svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell'impianto nonché ai lavoratori di concetto”- quale fosse il CCNL applicato dalla soggetto uscente e quindi a quale Parte_5 declaratoria corrispondesse il livello IV di inquadramento risultante dalla busta paga (cfr. busta paga prodotte dalle parti). Laddove, per contro, il CCNL applicato dalla CP_1 prevede all'art. 54 al livello II quanto segue: ”Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
- direttore servizio mensa o capo impianto mensa;
declaratoria alla quale è riconducibile la figura del ricorrente. D'altra parte, occorre rilevare che il è stato assunto Pt_1 dalla società resistente con contratto del 16.03.2023 ed assegnazione al servizio di vitto dell'Istituto penitenziario di Voghera con inquadramento al livello III (rapporto che si è concluso con il licenziamento del lavoratore per mancato superamento del periodo di prova, senza che lo stesso recesso datoriale sia stato oggetto di impugnativa)(cfr. all.ti n. 14-16 del fascicolo di parte resistente). La società resistente ha dunque rispettato l'impegno sulla possibilità di reimpiego di cui all'art. 228 CCNL”.
Peraltro, tale impostazione è stata confermata e condivisa, in sede di reclamo, dal Collegio di questo Tribunale, con provvedimento, datato 8.04.2025, che si condivide nelle motivazioni: “…la società ha dedotto, sin dal primo CP_1 grado di giudizio cautelare, che il lavoratore reclamante era investito di funzioni di controllo e coordinamento degli impianti, in qualità di “capo impianto mensa”, figura professionale per la quale l'art. 226 CCNL cit.
7 effettivamente riconosceva la facoltà di escludere la riassunzione. Più precisamente, il mancato assorbimento di Parte_1 si è basato sul rilievo che lo stesso organizzava i turni dei dipendenti addetti, verificava ed era responsabile del buon andamento del servizio e aveva anche poteri di spesa. In particolare, egli rientrava nel novero di Responsabili Operativi di Presidio, intendendosi tali coloro che hanno la diretta responsabilità, a livello di presidio, del coordinamento e dell'organizzazione operativa di tutti i servizi oggetto dell'appalto, assicurandone la perfetta esecuzione (art. 15 del Capitolato d'appalto: all.to 6 produzione di nel fascicolo di reclamo). CP_1
Si tratta, in effetti, di mansioni riconducili ad un livello di inquadramento superiore rispetto a quello posseduto dal reclamante, non potendosi discorrere di compiti di natura amministrativa e tecnico-pratica (previsti per il 4° livello, comprensivo della figura del capo gruppo mensa) ma, piuttosto, di funzioni di coordinamento e controllo dell'impianto (previste per il 2° livello di inquadramento) o, comunque, di responsabilità di coordinamento tecnico- funzionale di altri lavoratori (previste per il 3° livello di inquadramento). Tali allegazioni della società reclamata, per quel che maggiormente interessa ai fini del fumus boni iuris, sono state adeguatamente asseverate in via documentale, innanzitutto per il tramite della produzione (anche in sede di reclamo: all.to 9 prod. delle buste paga CP_1 che la gestione uscente ha consegnato alla subentrante al momento del cambio di appalto. Dai predetti prospetti paga (relativi ai sei mesi precedenti, ossia da ottobre 2021 a marzo 2022), infatti, si ricava che, per il tramite della costante e ripetuta corresponsione di un superminimo, abbia percepito un Parte_1 trattamento economico superiore a quello conseguibile in relazione al 4° livello di inquadramento, sostanzialmente idoneo ad equiparare la sua posizione retributiva a quella spettante ai lavoratori inquadrati nel 2° livello. Inoltre, le medesime risultanze documentali hanno fatto emergere la percezione, da parte del reclamante, di un'indennità chilometrica parimenti riconducibile ad un ruolo gestorio consistente in frequenti spostamenti nell'ambito di attività di coordinamento e supervisione. Compiti, quindi, in relazione ai quali ha CP_1 legittimamente preferito non procedere all'assorbimento nell'ambito del cambio appalto presso il Presidio Ospedaliero di Rossano.
8 Del resto, diversamente rispetto a quanto si legge nell'atto di reclamo, neppure è superfluo osservare che lo stesso fosse contemporaneamente direttore e Parte_1 responsabile, anche tecnico, di servizi di ristorazione scolastica parimenti gestiti dalla ditta uscente. E' quanto, infatti, si evince dagli allegati 11, 12 e 13 della produzione documentale della società reclamata, recanti comunicazioni indirizzate anche al lavoratore odierno istante, proprio nella sua qualità di gestore e coordinatore delle attività in oggetto. Rispetto a tali elementi istruttori, parte reclamante, pur a fronte delle considerazioni espresse dal primo giudice, non risulta aver offerto convincenti evidenze probatorie di segno differente, sicchè l'ordinanza impugnata si sottrae alle censure espresse nell'atto di gravame. Né può condividersi la tesi difensiva del lavoratore, in base alla quale, ai fini della verifica della sussistenza o meno della facoltà di mancato riassorbimento in capo all'azienda subentrante, occorreva prestare esclusiva attenzione al dato formale dell'inquadramento dei lavoratori addetti all'appalto. Tale soluzione, innanzitutto, non risulta confortata dalle previsioni di contrattazione collettiva, poiché l'art. 226 del CCNL applicato, senza affatto menzionare le declaratorie o le classificazioni del personale, risulta piuttosto riferirsi al ruolo concretamente ricoperto nella organizzazione dei servizi appaltati, ossia alle funzioni svolte ed alle responsabilità assunte dai dipendenti coinvolti nel cambio di appalto. Inoltre, posto che, come da giurisprudenza costante (Cass. civ., Sez. lav., 3 luglio 2008, n. 18385), l'interpretazione dei contratti collettivi deve essere conforme ai criteri di ermeneutica stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c., quanto sostenuto dalla difesa neppure è Parte_1 condivisibile, nella misura in cui la prevalenza dei dati soltanto formali espone l'impresa subentrante a subire gli effetti negativi di accordi tra i lavoratori e le imprese uscenti, con possibile pregiudizio rispetto alle prerogative di efficiente allocazione delle risorse disponibili. Per quel che riguarda, poi, l'iniziale indicazione del ricorrente (si badi, menzione che avveniva quale “capo impianto mensa”: all.to 8 prod. reclamante) nel novero dei soggetti da prendere in considerazione ai fini della clausola sociale, si tratta di un profilo non decisivo per ravvisare la sussistenza del fumus boni iuris. Tale elenco (non nominativo), infatti, non precludeva ma, anzi, presupponeva la successiva presentazione, ad opera
9 delle imprese partecipanti alla procedura di evidenza pubblica, di un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, come poi effettivamente accaduto, in conformità a quanto espressamente previsto negli atti di gara ed, in primo luogo, nello stesso capitolato d'appalto. Per inciso, tutte le vicende relative all'aggiudicazione del servizio mensa presso l' di sono state Pt_2 Pt_2 ampiamente scrutinate dalla giurisprudenza amministrativa (si veda la sentenza del Consiglio di Stato versata in atti dalla e nessuna illegittimità o irregolarità CP_1
è stata giudizialmente ravvisata rispetto all'operato dell'odierna reclamata, anche rispetto agli adempimenti relativi all'assorbimento del personale. Dunque, come già ritenuto dal primo giudice, le determinazioni di mancata assunzione di Parte_1 nell'appalto presso il Presidio Ospedaliero di Rossano sono immuni di censura ed il parallelo reclutamento dello stesso lavoratore presso altro segmento produttivo della CP_1
(rapporto poi conclusosi per mancato superamento del
[...] periodo di prova) va semplicemente valutato come attuazione dell'obbligo, sempre previsto dal CCNL di riferimento (art. 228 precedentemente citato), di ricerca di possibilità di reimpiego dei soggetti non assistiti dalla garanzia del mantenimento del posto di lavoro nell'appalto coinvolto dal subentro”. Alla luce di quanto sin qui evidenziato, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata perché infondata. Non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale, attesa la rinunzia della parte resistente. Le spese processuali- liquidate in misura pari ai minimi, attesa la connotazione interpretativa delle questioni affrontate, comprensive della doppia fase cautelare- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
-rigetta la domanda attorea;
-condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese legali che liquida in complessivi Euro 5.304,00 (Euro 3.689,00 per la presente fase di merito ed Euro 1.615,00 per la doppia fase cautelare) oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale- da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Bari, 29.10.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia individuale di lavoro tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1
Leonardo Trento;
e
“ ”, con l'assistenza e difesa dell'avv. Antonella CP_1
De Punzio;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte. Ci si riporta integralmente alle motivazioni già rassegnate in sede cautelare: “La parte ricorrente, in punto di fatto, ha dedotto di essere stata dipendente della società CP_2
a far data dall'anno 2003, con contratto a tempo
[...] indeterminato, con inquadramento nel 4° Livello del CCNL Turismo e con mansioni di “coordinatore” “capo gruppo mensa”, presso il Presidio Ospedaliero di Rossano, nell'ambito dell'appalto del servizio di ristorazione ospedaliera dell' ; di essere stata licenziata dalla società Parte_2 in data 29 giugno 2022; di non essere stata CP_2 riassorbita, a seguito dell'affidamento del servizio al nuovo gestore al momento del cambio di CP_1 gestione avvenuto in data 25 maggio 2022, tra le maestranze della nuova gestione dell'appalto. La società resistente ha affermato la correttezza del proprio operato, in quanto, quale impresa subentrante, durante le trattative per il passaggio di appalto, ha escluso l'assunzione del ricorrente alle proprie dipendenze, trattandosi di personale avente mansioni di direttore servizio mensa, mansioni di coordinamento e direzione del servizio, tanto sulla scorta di quanto previsto dell'art.226 CCNL PUBBLICI ESERCIZI,RISTORAZIONE , TURISMO applicato. Orbene, occorre prendere le mosse dall'art. 226 PUBBLICI ESERCIZI,RISTORAZIONE, TURISMO, applicato dalla società
1 subentrante– in tema di Cambi di gestione – assunzioni che così prescrive: “La gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno sei mesi al LUL (Libro Unico del Lavoro), riferito all'unità produttiva interessata, con facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell'impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico funzionale nei confronti dei lavoratori Anche nell'ipotesi di subentro nella gestione di appalto, la cui durata precedente sia stata inferiore ai sei mesi, la gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, di cui al comma 1, che risulti regolarmente occupato da almeno sei mesi nell'unità produttiva interessata”. Orbene, la clausola su richiamata pone specifici obblighi in capo alla società subentrante con riferimento al personale in forza presso la società uscente, eccetto alcune posizioni. E, inoltre, i successivi articoli prevedono specifiche disposizioni sulla possibilità di reimpiego nonché sulle condizioni e sugli oneri di comunicazione.
Articolo 228 – Cambi di gestione – possibilità di reimpiego Per il personale per cui non sussista la garanzia del mantenimento del posto di lavoro, la Gestione subentrante e quella uscente si impegneranno in ogni caso a verificare e ricercare con le Organizzazioni Sindacali ogni possibilità di reimpiego, sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalla normativa di legge vigente per le assunzioni. Articolo 229 – Cambi di gestione – condizioni (1) Le assunzioni saranno effettuate sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalle norme di legge vigenti ed i rapporti di lavoro così instaurati si intenderanno ex novo, senza l'effettuazione del periodo di prova per il personale di cui al primo comma dell'articolo 226, per il quale peraltro l'azienda uscente è esonerata dall'obbligo del preavviso di cui agli articoli 207 e 208 del presente Contratto (2) Qualora tali condizioni non sussistessero, la Gestione subentrante ne darà tempestiva comunicazione agli interessati ed alle Organizzazioni sindacali ai fini delle possibili regolarizzazioni delle posizioni entro il termine di trenta giorni Poste tali necessarie premesse, occorre fare riferimento alle clausole di cui all'ART. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto: PERSONALE E SALVAGUARDIA DEL POTERE OCCUPAZIONALE
– CLAUSOLA SOCIALE
2 “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della Legge Regionale Calabria n. 26/07 – è fatto obbligo alla ditta/ATI aggiudicataria il passaggio diretto ed immediato del personale ricompreso nell'elenco allegato al presente capitolato con la conservazione delle medesime condizioni riferite sia al numero di ore da prestare che del livello di appartenenza, per tutta la durata dell'appalto La clausola sociale rappresenta uno degli istituti più delicati attinenti alla fase del subentro o «cambio appalto», con una inevitabile influenza sulla predisposizione degli atti di gara, sulla formulazione e valutazione dell'offerta e sulle condizioni concretamente praticate al personale trasferito. Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 18 aprile 2018, n. 50 («Codice appalti») le stazioni appaltanti inseriscono, nella lex specialis di gara, comunque denominata, specifiche clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato. Le «clausole sociali» sono definite nel Codice come disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie. La disciplina dettata dall'art. 50 del Codice appalti si applica agli affidamenti di appalti e concessioni di lavori e di servizi diversi da quelli di natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, anche nei settori speciali, ma resta ferma la facoltà per la stazione appaltante di estendere l'applicazione della clausola sociale alle attività non assoggettate all'obbligo, ivi inclusi i contratti sotto-soglia. Va rammentato che la giurisprudenza si è nel tempo consolidata nel senso di ritenere che la garanzia dei livelli occupazionali sia un valore che vada contemperato con la libertà d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva. L'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante;
non vi è quindi alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata nonché alle medesime condizioni il totale del
3 personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria. L'applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex specialis alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l'esclusione, sicché l'applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro non può e non deve determinare, in sé, l'inammissibilità dell'offerta, ciò anche con riguardo alla anomalia dell'offerta-. In tal modo configurato, il bando – secondo la recente giurisprudenza – aggirerebbe il divieto di prevedere clausole sociali che impongano l'integrale riassorbimento del personale utilizzato dall'appaltatore uscente e produce effetti sostanzialmente analoghi a quelli di una clausola sociale di riassunzione pressoché totalitaria, con la conseguenza di condizionare in maniera eccessiva le scelte dell'imprenditore in ordine alle modalità più appropriate di allocazione dei fattori produttivi in base all'organizzazione d'impresa prescelta, imprenditore che finirebbe per dover impropriamente assumere obblighi sostanzialmente riconducibili alle politiche attive del lavoro. Sotto il profilo della giurisdizione, la cognizione del giudice amministrativo, avendo ad oggetto esclusivamente la fase di scelta del contraente, si arresta infatti all'accertamento sulla legittimità della clausola sociale inserita nel bando di gara mentre il rispetto in concreto della clausola sociale riguarda non l'esercizio di un potere pubblicistico, ma la corretta esecuzione negoziale: sarà poi il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, a verificare in che modo l'imprenditore subentrante dia seguito all'impegno assunto con la stazione appaltante di riassorbire i lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario (ossia come abbia rispettato la clausola sociale), attenendo, infatti, la verifica alla fase di esecuzione del contratto. Poste tali necessarie premesse di carattere generale, nel caso di specie, occorre osservare che, sebbene il capitolato speciale d'appalto prevedesse l'obbligo per la ditta/ATI aggiudicataria di passaggio diretto ed immediato del personale ricompreso nell'elenco allegato al capitolato con la conservazione delle medesime condizioni riferite sia al numero di ore da prestare che del livello di appartenenza, tuttavia, il CCNL applicato dalla società subentrante, all'art. 226, prevedeva la facoltà di esclusione di personale che svolgeva funzioni di direzione esecutiva, di
4 coordinamento e controllo dell'impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico funzionale nei confronti dei lavoratori Il ricorrente pacificamente presso la società uscente svolgeva mansioni di “coordinatore capo gruppo mensa”. La società resistente, nel progetto di riassorbimento Pt_3
del 30.10.2020, ha precisato quanto segue: Parte_2
“2.È stata presa in considerazione la consistenza (per livello di inquadramento, mansione, data di assunzione alle dipendenze dell'appaltatore uscente, tipologia contrattuale, ore settimanali) del personale attualmente impiegato come riportato nell'Allegato 8 degli atti di gara;
3. Per quanto previsto dall'art. 4 “il rapporto con i contratti collettivi” delle Linee Guida ANAC n°13 recanti
“La Disciplina delle Clausole Sociali”, al momento del ns. eventuale subentro la clausola sociale verrà applicata così come disciplinata dal richiamato CCNL di settore – che per l'appunto è quello applicato da pertanto, i CP_1 lavoratori che avranno effettivo diritto alla riassunzione ex art. 226 del CCNL medesimo saranno in ogni caso quelli che – alla data del cambio di gestione – risulteranno in forza alla Gestione uscente e regolarmente iscritti da almeno sei mesi al L.U.L. riferito all'unità produttiva interessata, ed ai sensi dell'art. 229 del CCNL tali assunzioni saranno effettuate sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalle norme di legge vigenti ed i rapporti di lavoro così instaurati si intenderanno ex novo, senza l'effettuazione del periodo di prova;
4. Al personale che sarà assorbito dalla scrivente società in applicazione della clausola sociale in parola, saranno garantite condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal richiamato CCNL di settore, come da già correntemente e correttamente applicato;
CP_1
5. Per la corrispondenza tra livello di inquadramento e mansioni svolte si è fatto giusto riferimento all'art. 54
“classificazione del personale” del richiamato CCNL di settore;
Opportunamente rammentiamo, quindi, come all'interno del c.d. “ (artt. da 222 a 235) le Parti Parte_4 stipulanti detto CCNL – rilevato che il Settore della ristorazione collettiva è generalmente caratterizzato dall'effettuazione del servizio tramite contratti di appalto determinando frequenti cambi di gestione con conseguenti risoluzioni dei rapporti di lavoro per giustificato motivo obiettivo, allo scopo di garantire al personale dipendente
5 la continuità e le condizioni di lavoro – hanno disciplinato che:
- Ai sensi dell'art. 226 la gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto in quanto regolarmente iscritto da almeno sei mesi al LUL (Libro Unico del Lavoro), riferito all'unità produttiva interessata, con facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell'impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico funzionale nei confronti dei lavoratori La società, dunque, con nota inoltrata alle Parti Sociali del 19.05.2022 ha evidenziato quanto segue con riferimento al lavoratore ai punti c) e g) del verbale che qui si Pt_1 richiama:
Laddove, la società ha precisato che il svolgendo Pt_1 attività di coordinamento non poteva essere oggetto di riassorbimento. Ebbene, per giurisprudenza consolidata, ove la successione tra imprese, ai fini sociali, sia già prevista dai CCNL cui aderiscono le imprese del settore, non vi sarà spazio alcuno per la clausola sociale inserita nel bando, e questo perché
6 «il contratto collettivo rappresenta un assetto complessivo dei rapporti di lavoro che le parti, ovvero i sindacati e le associazioni datoriali, hanno ritenuto conforme ai rispettivi interessi e, come tale, dal punto di vista del datore di lavoro, esso è parte dell'organizzazione di impresa da lui prescelta>>. La società resistente, dunque, con riferimento al lavoratore
, tenuto conto delle mansioni svolte da questi, si è Pt_1 avvalsa della clausola di esclusione prevista dall'art. 226 CCNL, dandone atto sia nel progetto di riassorbimento, sia nel verbale di incontro con le parti sociali del 19.05.2022. Non è dato comprendere dalla documentazione allegata dalla parte ricorrente – che si è lamentata della riconducibilità delle mansioni del ricorrente, di capo impianto alla categoria di “colui il quale svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell'impianto nonché ai lavoratori di concetto”- quale fosse il CCNL applicato dalla soggetto uscente e quindi a quale Parte_5 declaratoria corrispondesse il livello IV di inquadramento risultante dalla busta paga (cfr. busta paga prodotte dalle parti). Laddove, per contro, il CCNL applicato dalla CP_1 prevede all'art. 54 al livello II quanto segue: ”Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
- direttore servizio mensa o capo impianto mensa;
declaratoria alla quale è riconducibile la figura del ricorrente. D'altra parte, occorre rilevare che il è stato assunto Pt_1 dalla società resistente con contratto del 16.03.2023 ed assegnazione al servizio di vitto dell'Istituto penitenziario di Voghera con inquadramento al livello III (rapporto che si è concluso con il licenziamento del lavoratore per mancato superamento del periodo di prova, senza che lo stesso recesso datoriale sia stato oggetto di impugnativa)(cfr. all.ti n. 14-16 del fascicolo di parte resistente). La società resistente ha dunque rispettato l'impegno sulla possibilità di reimpiego di cui all'art. 228 CCNL”.
Peraltro, tale impostazione è stata confermata e condivisa, in sede di reclamo, dal Collegio di questo Tribunale, con provvedimento, datato 8.04.2025, che si condivide nelle motivazioni: “…la società ha dedotto, sin dal primo CP_1 grado di giudizio cautelare, che il lavoratore reclamante era investito di funzioni di controllo e coordinamento degli impianti, in qualità di “capo impianto mensa”, figura professionale per la quale l'art. 226 CCNL cit.
7 effettivamente riconosceva la facoltà di escludere la riassunzione. Più precisamente, il mancato assorbimento di Parte_1 si è basato sul rilievo che lo stesso organizzava i turni dei dipendenti addetti, verificava ed era responsabile del buon andamento del servizio e aveva anche poteri di spesa. In particolare, egli rientrava nel novero di Responsabili Operativi di Presidio, intendendosi tali coloro che hanno la diretta responsabilità, a livello di presidio, del coordinamento e dell'organizzazione operativa di tutti i servizi oggetto dell'appalto, assicurandone la perfetta esecuzione (art. 15 del Capitolato d'appalto: all.to 6 produzione di nel fascicolo di reclamo). CP_1
Si tratta, in effetti, di mansioni riconducili ad un livello di inquadramento superiore rispetto a quello posseduto dal reclamante, non potendosi discorrere di compiti di natura amministrativa e tecnico-pratica (previsti per il 4° livello, comprensivo della figura del capo gruppo mensa) ma, piuttosto, di funzioni di coordinamento e controllo dell'impianto (previste per il 2° livello di inquadramento) o, comunque, di responsabilità di coordinamento tecnico- funzionale di altri lavoratori (previste per il 3° livello di inquadramento). Tali allegazioni della società reclamata, per quel che maggiormente interessa ai fini del fumus boni iuris, sono state adeguatamente asseverate in via documentale, innanzitutto per il tramite della produzione (anche in sede di reclamo: all.to 9 prod. delle buste paga CP_1 che la gestione uscente ha consegnato alla subentrante al momento del cambio di appalto. Dai predetti prospetti paga (relativi ai sei mesi precedenti, ossia da ottobre 2021 a marzo 2022), infatti, si ricava che, per il tramite della costante e ripetuta corresponsione di un superminimo, abbia percepito un Parte_1 trattamento economico superiore a quello conseguibile in relazione al 4° livello di inquadramento, sostanzialmente idoneo ad equiparare la sua posizione retributiva a quella spettante ai lavoratori inquadrati nel 2° livello. Inoltre, le medesime risultanze documentali hanno fatto emergere la percezione, da parte del reclamante, di un'indennità chilometrica parimenti riconducibile ad un ruolo gestorio consistente in frequenti spostamenti nell'ambito di attività di coordinamento e supervisione. Compiti, quindi, in relazione ai quali ha CP_1 legittimamente preferito non procedere all'assorbimento nell'ambito del cambio appalto presso il Presidio Ospedaliero di Rossano.
8 Del resto, diversamente rispetto a quanto si legge nell'atto di reclamo, neppure è superfluo osservare che lo stesso fosse contemporaneamente direttore e Parte_1 responsabile, anche tecnico, di servizi di ristorazione scolastica parimenti gestiti dalla ditta uscente. E' quanto, infatti, si evince dagli allegati 11, 12 e 13 della produzione documentale della società reclamata, recanti comunicazioni indirizzate anche al lavoratore odierno istante, proprio nella sua qualità di gestore e coordinatore delle attività in oggetto. Rispetto a tali elementi istruttori, parte reclamante, pur a fronte delle considerazioni espresse dal primo giudice, non risulta aver offerto convincenti evidenze probatorie di segno differente, sicchè l'ordinanza impugnata si sottrae alle censure espresse nell'atto di gravame. Né può condividersi la tesi difensiva del lavoratore, in base alla quale, ai fini della verifica della sussistenza o meno della facoltà di mancato riassorbimento in capo all'azienda subentrante, occorreva prestare esclusiva attenzione al dato formale dell'inquadramento dei lavoratori addetti all'appalto. Tale soluzione, innanzitutto, non risulta confortata dalle previsioni di contrattazione collettiva, poiché l'art. 226 del CCNL applicato, senza affatto menzionare le declaratorie o le classificazioni del personale, risulta piuttosto riferirsi al ruolo concretamente ricoperto nella organizzazione dei servizi appaltati, ossia alle funzioni svolte ed alle responsabilità assunte dai dipendenti coinvolti nel cambio di appalto. Inoltre, posto che, come da giurisprudenza costante (Cass. civ., Sez. lav., 3 luglio 2008, n. 18385), l'interpretazione dei contratti collettivi deve essere conforme ai criteri di ermeneutica stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c., quanto sostenuto dalla difesa neppure è Parte_1 condivisibile, nella misura in cui la prevalenza dei dati soltanto formali espone l'impresa subentrante a subire gli effetti negativi di accordi tra i lavoratori e le imprese uscenti, con possibile pregiudizio rispetto alle prerogative di efficiente allocazione delle risorse disponibili. Per quel che riguarda, poi, l'iniziale indicazione del ricorrente (si badi, menzione che avveniva quale “capo impianto mensa”: all.to 8 prod. reclamante) nel novero dei soggetti da prendere in considerazione ai fini della clausola sociale, si tratta di un profilo non decisivo per ravvisare la sussistenza del fumus boni iuris. Tale elenco (non nominativo), infatti, non precludeva ma, anzi, presupponeva la successiva presentazione, ad opera
9 delle imprese partecipanti alla procedura di evidenza pubblica, di un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, come poi effettivamente accaduto, in conformità a quanto espressamente previsto negli atti di gara ed, in primo luogo, nello stesso capitolato d'appalto. Per inciso, tutte le vicende relative all'aggiudicazione del servizio mensa presso l' di sono state Pt_2 Pt_2 ampiamente scrutinate dalla giurisprudenza amministrativa (si veda la sentenza del Consiglio di Stato versata in atti dalla e nessuna illegittimità o irregolarità CP_1
è stata giudizialmente ravvisata rispetto all'operato dell'odierna reclamata, anche rispetto agli adempimenti relativi all'assorbimento del personale. Dunque, come già ritenuto dal primo giudice, le determinazioni di mancata assunzione di Parte_1 nell'appalto presso il Presidio Ospedaliero di Rossano sono immuni di censura ed il parallelo reclutamento dello stesso lavoratore presso altro segmento produttivo della CP_1
(rapporto poi conclusosi per mancato superamento del
[...] periodo di prova) va semplicemente valutato come attuazione dell'obbligo, sempre previsto dal CCNL di riferimento (art. 228 precedentemente citato), di ricerca di possibilità di reimpiego dei soggetti non assistiti dalla garanzia del mantenimento del posto di lavoro nell'appalto coinvolto dal subentro”. Alla luce di quanto sin qui evidenziato, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata perché infondata. Non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale, attesa la rinunzia della parte resistente. Le spese processuali- liquidate in misura pari ai minimi, attesa la connotazione interpretativa delle questioni affrontate, comprensive della doppia fase cautelare- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
-rigetta la domanda attorea;
-condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese legali che liquida in complessivi Euro 5.304,00 (Euro 3.689,00 per la presente fase di merito ed Euro 1.615,00 per la doppia fase cautelare) oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale- da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Bari, 29.10.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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