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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/03/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.146/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 20 Marzo 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 24.04.2024, e vertente tra
(appellante) e (appellata), avente ad oggetto: appello avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza n°367/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data
25.10.2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
L'appellante premesso di aver lavorato presso il Camping gestito da Parte_1 CP_1
in Numana (AN) nel periodo dal 02.10.2017 all'01.10.2021, con inquadramento nel livello 6 del
[...]
C.C.N.L. Turismo-Strutture Ricettive all'aria aperta quale Custode di un Camping ed orario di lavoro, nel periodo invernale, dalle ore 02.00 alle ore 08.00 dalla domenica al giovedì (il sabato dalle ore 20.00 alle ore 06.00 ed il venerdì riposo) e, nel periodo estivo, dalle ore 22.00 alle ore 06.00 (ed anche oltre) per sei giorni a settimana, ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con cui è stato respinto il suo ricorso teso ad ottenere il riconoscimento del suo diritto ad essere inquadrato nel 5° livello del C.C.N.L. di settore (avendo svolto mansioni non limitate a meri compiti di guardianìa) ed a percepire le
1 maggiorazioni previste per il lavoro notturno e domenicale, con conseguente accoglimento parziale della domanda di condanna della società datrice di lavoro a corrispondere le correlate differenze retributive.
Più in dettaglio, il Tribunale ha respinto la domanda di superiore inquadramento ed ha accolto quella inerente le maggiorazioni previste per il lavoro notturno e domenicale esclusivamente per il periodo estivo.
A fondamento dell'impugnazione, l'appellante ha censurato l'iter logico giuridico seguito dal primo giudice, denunciando la riduttività dell'inquadramento nel livello riconosciutogli dal datore di lavoro e la erroneità della pronuncia di rigetto della domanda di maggiorazioni previste per il lavoro notturno e domenicale in relazione al periodo invernale, lamentando un errato apprezzamento delle risultanze istruttorie emerse in corso di causa (sia orali, che documentali).
Ha quindi concluso come segue: “- accertare e dichiarare che il sig. dal 02/10/17 al Parte_1
01/10/2021 ha svolto mansioni inquadrabili al V livello del C.C.N.L. di Turismo - Pubblici Esercizi -
Ristorazione Collettiva e Commerciale – Alberghi e per l'effetto condannare la al CP_2
pagamento delle dovute differenze retributive;
- accertare e dichiarare che il sig. dal Parte_1
02/10/17 al 01/10/2021 ha prestato la propria attività lavorativa durante la fascia oraria notturna e comunque sempre nelle giornate di domenica senza ricevere le dovute maggiorazioni relative a lavoro notturno e lavoro domenicale e per l'effetto condannare la al pagamento delle CP_2 dovute differenze retributive. Con vittoria di compenso professionale e anticipazioni”.
Nel processo di appello si è costituita che ha resistito al gravame, del quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuna delle censure sollevate.
1.- Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per avere ingiustamente negato, mal interpretando le risultanze istruttorie e dando eccessivo peso alla tardività della produzione del C.C.N.L., il suo diritto all'inquadramento nel livello quinto C.C.N.L., allegando di non aver svolto solo compiti di custode, ma di aver fatto fronte “alle esigenze e alle emergenze notturne dei clienti, svolgendo le mansioni di addetto all'amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo clienti;
addetto alla sicurezza, occupandosi dell'ordinato ingresso e uscita della clientela, occupandosi anche della tutela dei beni dell'azienda”.
Il motivo è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esplicitate.
In buona sostanza, l'appellante contesta l'iter logico-argomentativo seguito dal giudice di prime cure ai fini dell'applicazione dell'art. 2103 c.c. - che contempla il diritto alla promozione automatica in capo al lavoratore che abbia svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza per un periodo di oltre 3
2 mesi, qualora l'esercizio delle suddette mansioni sia stato effettivo, pieno e continuativo - iter che, alla luce del pacifico orientamento giurisprudenziale, si deve sviluppare in tre fasi fra loro interdipendenti:
1) individuazione degli elementi generali ed astratti della qualifica;
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra mansioni accertate e previsione astratta della qualifica, al fine delle riconducibilità di quelle in questa.
Più in dettaglio, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, quando il lavoratore agisce per il riconoscimento delle mansioni superiori e delle relative differenze stipendiali, ai sensi dell'art. 2103 c.c., deve dimostrare: - che il datore di lavoro con il conferimento delle mansioni superiori abbia inteso fronteggiare un'esigenza organizzativa non meramente temporanea, utilizzando in modo duraturo le maggiori capacità del dipendente con inferiore qualifica (cfr. Cass. 4496/1997; Cass. n.18122/14); - che, in caso di mansioni promiscue, sussista una prevalenza “qualitativa e quantitativa” delle suddette mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello d'inquadramento; - che l'assegnazione sia stata piena, cioè nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate poi le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass. 14569/99).
Il giudice, in ossequio a tali principi, deve svolgere tre tipologie di accertamento. In primo luogo, deve valutare le attività lavorative in concreto svolte. Successivamente, deve individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria. Infine, deve procedere a confrontare in quale categoria contrattuale possa essere collocata l'attività lavorativa accertata (cfr. Cass. n.2164/2004; Cass.
n.3069/2005; Cass. n.11037/2006; Cass. 8589/2015; Cass. n. 4285/2016). Basti qui richiamare la seguente massima della Suprema Corte: “È invero consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da un motivato percorso articolato in tre fasi tra di loro ordinate in successione e consistenti: a) nell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta;
b) nell'individuazione e nella valutazione delle qualifiche previste dalla normativa applicabile nel singolo caso;
c) nel confronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati ed esaminati nella seconda” (Cass.
n.4923/2016). È infatti costante l'affermazione giurisprudenziale per cui “in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle
3 specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove” (Cass. n.3547/2016). Il giudice del merito, poi, è tenuto a non limitarsi a considerare le mansioni di maggior rilevanza qualitativa, dovendo anche accertare se queste prevalgano sulle altre sotto il profilo quantitativo, atteso che la mansione primaria è quella svolta con maggiore frequenza e ripetitività, così da rappresentare un dato ricorrente e normale nelle diverse mansioni espletate dal dipendente, salva l'ipotesi di una diversa previsione della contrattazione collettiva (Cass.
n.4272/2007). In ogni caso il lavoratore non può limitarsi a dimostrare di avere svolto alcune delle mansioni proprie della qualifica rivendicata, essendo necessario che le mansioni superiori siano state svolte nella loro pienezza (Cass. n. 23699 del 15/9/2008). La Suprema Corte, in una delle diverse pronunce emesse in materia, con la sentenza n.8993/2011, ha così affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. Ne consegue che in nessun modo il giudice può riconoscere un superiore inquadramento in assenza delle condizioni espressamente richieste dalla legge e dal C.C.N.L. di riferimento, che devono essere specificatamente dedotte e provate da chi le allega. Detto altrimenti, la domanda non può essere accolta ove il ricorso si limiti a descrivere le mansioni svolte senza che risultino allegati e integrati, nella loro totalità, i requisiti richiesti dalla legge e dalle declaratorie contrattuali. Alla stregua dei principi sin qui esposti, il lavoratore
è tenuto ad allegare e provare, da un lato, i contenuti specifici delle mansioni di fatto svolte nel periodo in questione (e che assume essere superiori a quelle di appartenenza) e, dall'altro, i tratti caratterizzanti delle declaratorie relative al livello rivendicato. Inoltre, è onerato di allegare e dimostrare di essere in possesso delle caratteristiche, in termini quantitativi e qualitativi, previste dal C.C.N.L. di riferimento per la superiore mansione pretesa.
Fatte tali premesse di ordine generale, rileva il Collegio che, a norma dell'art.252 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo – Comparto “Complessi
Turistico Ricettivi all'Aria Aperta” -, appartengono al livello sesto (inquadramento riconosciuto dal datore di lavoro) “i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali”. Tra i profili esemplificativi che qui rilevano meritano di essere evidenziati quelli di “guardiano notturno e diurno”, di “sorvegliante di ingresso”, di “custode” e di
“aiuto ricezionista”.
Appartengono invece al quinto livello (inquadramento rivendicato dall'appellante) “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che
4 richiedono preparazione e pratica di lavoro”. Tra i profili esemplificativi che rilevano ai fini delle statuizioni da prendere, meritano di essere evidenziati quelli di “addetto all'amministrazione del personale, al controllo amministrativo, […], alla segreteria, al controllo clienti e movimento personale, con mansioni d'ordine”, di “addetto a mansioni di ordine” e di “addetto alla sicurezza”.
Dal raffronto tra i due livelli di inquadramento, emerge chiaramente come i principali profili che distinguono la qualifica rivendicata (quinto livello) rispetto a quella inferiore (sesto livello) sono rappresentati, oltre che dal possesso in capo al dipendente di conoscenze professionali non meramente
“elementari”, ma “qualificate”, e di “capacità tecnico-pratiche” richiedenti una specifica “preparazione
e pratica di lavoro”, e non solo un generico “normale addestramento pratico”.
Ebbene, alla luce delle risultanze dell'istruttoria condotta, deve ritenersi che il lavoratore non ha assolto all'onere della prova su di lui gravante, in ordine alla dimostrazione dello svolgimento del dedotto rapporto di lavoro secondo modalità esecutive sussumibili nella indicata definizione, idonee quindi a condurre in punto di fatto al riconoscimento della rivendicata qualifica.
Rileva infatti la Corte che, già in punto di allegazione, le mansioni elencate da parte appellante non appaiono riconducibili al livello contrattuale preteso in giudizio. Invero, non emerge in alcun modo, dall'esame delle attività richiamate, alcuno dei profili connotanti il quinto livello. Le attività elencate sin dal ricorso introduttivo di primo grado, afferenti alla mera esecuzione di non meglio precisati compiti di
“addetto all'amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo clienti;
addetto alla sicurezza, occupandosi dell'ordinato ingresso e uscita della clientela, occupandosi anche della tutela dei beni dell'azienda”, sono insufficienti a dimostrare il possesso di “qualificate conoscenze professionali” e di una pregressa “preparazione e pratica di lavoro”.
La carenza allegatoria illustrata è confermata dalla genericità delle dichiarazioni rilasciate dai testimoni escussi nel grado precedente, dalla cui lettura non emergono le caratteristiche di “qualificata capacità professionale” acquisite mediante specifica “preparazione e pratica di lavoro”, connotati, come si è detto, che caratterizzano la figura del lavoratore inquadrato nel terzo livello.
Alla stregua di tali risultanze istruttorie, ritiene dunque il Collegio che difetti in atti una prova sufficiente dell'esercizio delle mansioni superiori proprie della declaratoria del quinto livello, atteso che, pacifico lo svolgimento di compiti di vigilanza, l'appellante avrebbe dovuto fornire la prova di un quid pluris, e cioè dello svolgimento anche di compiti, specificamente individuati, postulanti il possesso di
“qualificate conoscenze professionali” e di una pregressa “preparazione e pratica di lavoro”, tali da poter far ritenere sussistente il diritto del all'inquadramento nel quinto livello. In definitiva, Pt_1
stanti la lacunosità e genericità della prova testimoniale e tenuto conto anche della assenza di riscontri documentali, deve concludersi che nelle mansioni effettivamente espletate da non Parte_1
5 sono presenti margini di autonomia operativa ed il possesso delle conoscenze ed esperienze necessarie per l'inquadramento nel quinto livello contrattuale.
Pertanto, alla stregua di quanto precede, ritiene il Collegio che il motivo in disamina non meriti di essere accolto.
***
2.- Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda inerente le maggiorazioni previste per il lavoro notturno e domenicale esclusivamente per il periodo estivo, respingendola per il periodo invernale sulla base di una errata ricostruzione degli esiti della prova testimoniale.
Il motivo è fondato.
Agli effetti dell'art. 2108 c.c., per il quale il lavoro notturno non compreso in normali turni periodici deve essere retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno, ma è sufficiente che il lavoro sia comunque prestato in ore notturne e non compreso in turni avvicendati - intesi come periodiche rotazioni di persone che si danno il cambio nello svolgimento di una determinata attività -, senza che sia necessario che esso abbia carattere di anormalità, sicchè la relativa maggiorazione - giustificata da un aumento di penosità del lavoro in ore normalmente destinate al riposo - compete pure nel caso in cui il lavoratore osservi, per contratto, con normale continuità, un orario esclusivamente, notturno.
In punto di diritto, a norma dell'art.1 del D.Lgs. n.66/2003 deve intendersi per "periodo notturno" un
“periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino” e per "lavoratore notturno": “1 ) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno”.
Ciò premesso, a norma dell'art.267 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo – Comparto “Complessi Turistico Ricettivi all'Aria Aperta” -, “le ore di lavoro svolto dalle ore ventiquattro alle ore sei verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 25 per cento”. Ne segue che, pur se per legge i periodo notturno deve avere durata di almeno sette ore, il diritto alla maggiorazione va riconosciuto in base al C.C.N.L. per tutte le ore di lavoro svolte nell'intervallo di tempo dalle ore ventiquattro alle ore sei, tenuto conto anche del fatto che, ai sensi dell'art.269 C.C.N.L., “il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 23:00 e le ore 6:00 del mattino” (per cui il periodo notturno contrattuale è più esteso rispetto al periodo notturno legale).
6 In punto di fatto, il compendio testimoniale appare del tutto univoco, atteso che tutti i testi hanno riferito che l'orario invernale osservato dal era dalle ore 02,00 alle ore 08,00, mentre quello Pt_1
estivo era dalle ore 20,00 alle ore 06,00 (v. deposizioni testimoniali testi , Tes_1 Tes_2
e , sulla cui attendibilità non vi è ragionevole motivo di dubitare in
[...] Testimone_3
ragione della diretta conoscenza dei fatti). Tali risultanze appaiono sostanzialmente compatibili con l'orario indicato nel contratto di lavoro del 29.09.2017 (dalle ore 02,00 alle ore 09,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 02,00 alle ore 08,00 il sabato e la domenica, con riposo settimanale il giovedì).
Ora, il Tribunale ha riconosciuto il diritto alla maggiorazione per il lavoro notturno per il solo periodo dal 15 giugno al 31 agosto di ciascun anno lavorativo (stagioni estive 2018, 2019, 2020 e 2021), includendo l'orario 24.00-02.00 per ogni giornata lavorativa. Trattasi di statuizione che, non essendo stata impugnata dalla parte soccombente, deve ritenersi ormai coperta da giudicato interno, per cui non si comprende per quale ragione la medesima maggiorazione è stata negata per il rimanente periodo dell'anno, in cui, sulla base degli esiti della prova testimoniale, può ritenersi provato l'espletamento di attività lavorativa dalle ore 02,00 alle ore 06,00 per sei giorni a settimana.
In definitiva, mentre nel periodo dal 15 giugno al 31 agosto la maggiorazione del 25% spetta per sei ore per ciascun giorno lavorativo (dalle ore 24,00 alle ore 06,00), per il rimanente periodo essa può essere riconosciuta quanto meno per quattro ore al giorno (dalle ore 02,00 alle ore 06,00) per sei giorni lavorativi a settimana.
Tenuto conto della articolazione dell'orario indicata nel contratto di assunzione (confermata dai testi escussi), spetta all'appellante anche la maggiorazione per il lavoro domenicale, che trova il suo fondamento legislativo nell'art.2109, comma 1, c.c. il quale, nel prescrivere che il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo settimanale di regola coincidente con la domenica, implicitamente attribuisce al giorno della domenica una valenza superiore a quello degli altri giorni della settimana, recependo il consolidato costume sociale che vede nella domenica il giorno dedicato dal lavoratore al riposo ed alle attività sociali e culturali, con conseguente diritto, per il lavoratore, ad una maggiorazione di retribuzione per la maggiore penosità del lavoro domenicale.
Spetta quindi all'appellante la maggiorazione prevista dall'art.126 del C.C.N.L. (a norma del quale “ai lavoratori che, ai sensi della legge 22 febbraio 1934, n. 370, godano del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta una indennità in cifra fissa pari al dieci per cento della quota oraria della paga base e della contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica”), per tutte le domeniche in cui ha prestato attività lavorativa (indennità non cumulabile in caso di festività coincidenti con le domeniche).
***
7 3.- Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque accolto per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto rimane ferma, la va Controparte_1
condannata a corrispondere a 1) la maggiorazione per il lavoro notturno prevista Parte_1 dall'art.267 C.C.N.L., per sei ore al giorno nel periodo nel periodo dal 15 giugno al 31 agosto e per quattro ore al giorno nel restante periodo, per sei giorni lavorativi a settimana, per l'intero periodo lavorativo dal 02.10.2017 al 01.10.2021; 2) la maggiorazione per il lavoro domenicale prevista dall'art.126 C.C.N.L., per tutte le domeniche lavorate nel corso dell'intero periodo lavorativo dal
02.10.2017 al 01.10.2021 (non cumulabile con le festività coincidenti con le domeniche).
Nel ricorso la domanda di condanna è stata formulata senza allegazione di conteggi esplicativi. Il presente giudizio va pertanto definito con la pronuncia della presente sentenza di condanna generica, che si astiene dalla determinazione del valore economico del credito.
Competono ex lege all'appellante gli interessi ed il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria a norma degli artt. 429 Cod.Proc.Civ. e 150 disp. att. Cod.Proc.Civ., dal dì del dovuto sino alla data del soddisfo.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, dovendosi contemperare la soccombenza reciproca, da un lato, e l'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per far valere le proprie ragioni e che resterebbe ingiustamente pregiudicata dalla integrale compensazione delle spese di lite, dall'altro, le spese del grado di appello possono essere compensate per la metà, ponendosi la parte non compensata a carico della Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°367/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 25.10.2023, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto rimane ferma, condanna la a corrispondere a 1) la Controparte_1 Parte_1 maggiorazione per il lavoro notturno prevista dall'art.267 C.C.N.L., per sei ore al giorno nel periodo nel periodo dal 15 giugno al 31 agosto e per quattro ore al giorno nel restante periodo, per sei giorni lavorativi a settimana, per l'intero periodo lavorativo dal 02.10.2017 al 01.10.2021; 2) la maggiorazione per il lavoro domenicale prevista dall'art.126 C.C.N.L., per tutte le domeniche lavorate nel corso dell'intero periodo lavorativo dal 02.10.2017 al 01.10.2021; 3) gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme dovute, dal sorgere del credito sino al saldo;
8 - compensa per la metà le spese di lite del presente grado (che liquida, per l'intero, in complessivi
€.3.000,00), e condanna la a rifondere alla parte appellante la parte di spese non Controparte_1
compensata, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P..
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 20 Marzo 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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