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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/05/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 179/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
26/02/2025
d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. GELPI MASSIMO e Parte_1
lesione personale elettivamente domiciliato in VIA SANT'ORSOLA, 31 24121 BERGAMO
presso il difensore avv. GELPI MASSIMO, come da procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE PRINCIPALE
c o n t r o
NG ES e Controparte_1
pagina 1 di 13 APPELLATI CONTUMACI
contro
Controparte_2
, rappresentata e difesa
[...]
dall'avv. PENZA SALVATORE elettivamente domiciliata in VIA M. E G..
SAVARE' N.1 20122 MILANO presso il difensore avv. PENZA
SALVATORE, come da procura notarile già prodotta in primo grado.
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo - Sezione Terza Civile-
n. 2613/22
CONCLUSIONI
Dell'appellante principale
“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: accogliere per tutti i motivi dedotti in
narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
2613/2022 emessa dal Tribunale di Bergamo, Sezione Terza, Giudice Dr.ssa
Daniela Quartarone, nell'ambito del giudizio n. 9623/2019 RG, pubblicata in
data 30.11.2022, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della
sig.ra GI NE, quale proprietaria del veicolo investitore e del sig.
, quale conducente nella causazione del sinistro de quo. Controparte_1
Conseguentemente condannare gli stessi, in solido con la
[...]
rappresentanza generale per l'Italia, in persona Controparte_2 pagina 2 di 13 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano (MI), Via G. B.
Cassinis n. 21 a risarcire all'attore tutti i danni subiti, patrimoniali e non
patrimoniali, quantificati nella misura di €. 142.581,91 (già dedotti gli acconti
di €. 130.411,00), oltre agli interessi legali dalla data del fatto al saldo
effettivo e alla rivalutazione monetaria ed alle spese di assistenza legale
prestata nella fase stragiudiziale già quantificate in €. 11.134,55; IN VIA
SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse
confermato il paritario concorso di colpa del sig. nella Parte_1
causazione dell'evento de quo si chiede, in riforma della sentenza n.
2613/2022 emessa dal Tribunale di Bergamo, Sezione Terza, Giudice Dr.ssa
Daniela Quartarone, nell'ambito del giudizio n. 9623/2019 RG, pubblicata in
data 30.11.2022 la condanna dei sigg.ri GI NE, ed Controparte_1
rappresentanza generale per Controparte_2
l'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro al
pagamento in favore del sig. della residua somma di €. 6.085,45 Parte_1
oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo
effettivo ed alle spese di assistenza legale prestata nella fase stragiudiziale già
quantificate in €. 11.134,55;IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualsivoglia
corresponsabilità del sig. nella causazione dell'evento de quo ed Parte_1
in riforma della sentenza n. 2613/2022 accertare la corresponsabilità dei
sigg.ri GI NE e , nella veste di cui sopra e per Controparte_1
pagina 3 di 13 l'effetto condannare gli stessi in solido con Controparte_2
rappresentanza generale per l'Italia, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patito dall'ora
appellante nella misura corrispondente, tenuto conto della quantificazione
operata dal Giudice di primo grado (€. 272.992,92 al 100%), oltre alle spese
di assistenza legale prestata nella fase stragiudiziale già quantificate in €.
11.134,55; IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione di prova per
interrogatorio formale del sig. e per testi sulle seguenti Controparte_1
circostanze:…”
Dell'appellata – appellante incidentale
“Preliminarmente, accertata e dichiarata la manifesta infondatezza
dell'appello proposto dal sig. per l'effetto disporne l'inammissibilità Pt_1
e respingerlo con ordinanza ex art 348 bis c.p.c. confermando la sentenza di I
grado; - nel merito in via principale, nella denegata ipotesi contraria di
ammissibilità dell'appello, accertata e dichiarata la corretta applicazione
dell'art. 2054 co. 2 cod. civ. e con esso dell'attualizzazione degli acconti, per
l'effetto, a conferma della sentenza impugnata, respingere l'azione proposta
in appello perchè infondata in fatto ed in diritto assolvendo da ogni obbligo i
convenuti; nel merito in ulteriore subordine, accertata e dichiarata la
correttezza della attualizzazione degli acconti e la genericità della richiesta
degli interessi legali, respingere entrambe le domande;
pagina 4 di 13 - in via istruttoria, respingere le istanze avversarie per i motivi espressi in atti
e nella denegata ipotesi contraria ammettere quelle formulate da CP_3
- in via di appello incidentale, accertato e dichiarato che non
[...]
sussistono i presupposti per la liquidazione del danno patrimoniale
riconosciuto dal Tribunale di Bergamo, accertato e dichiarato che ad esso
non ha applicato il concorso di colpa, per l'effetto, sia in riforma della
sentenza sia in reiezione della domanda avversaria, disporre in via principale
la ripetizione in favore di di € 52.000,00, in subordine del suo 50%, CP_2
oltre interessi e rivalutazione - in ogni caso con il favore delle spese di
entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2613/22 il Tribunale di Bergamo accertava che il sinistro,
verificatosi il 6 luglio 2017, alle ore 17.35, all'intersezione tra Via Suardi e
Via F.lli Cairoli in Comune di Bergamo, era da ascriversi alla pari concorrente responsabilità di entrambi i conducenti rimasti coinvolti.
Argomentava che era circostanza pacifica che , alla guida del Controparte_1
veicolo Doblò, di proprietà di GI NE ed assicurato per la responsabilità civile con , Controparte_4
aveva svoltato a sinistra senza concedere la dovuta precedenza al motoveicolo condotto da e che, all'esito dell'istruttoria esperita, risultava Parte_1
provato che questi procedesse ad una velocità non rispettosa dei limiti vigenti.
pagina 5 di 13 Tenuto conto che il conducente del motoveicolo aveva riportato un'invalidità
permanente del 34%, riconosceva in favore di la somma di euro Parte_1
216.150 a titolo di invalidità permanente e temporanea, comprensiva di un incremento del 50% per sofferenza soggettiva, la somma di euro 56.045, a titolo di danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica e le somme di euro 183 per spese mediche, di euro 114 e di euro 500 per spese di fotocopie e visita medico legale;
non veniva riconosciuto il danno patrimoniale per spese stragiudiziali perché non provate;
tenuto conto della corresponsabilità
dell'attore nella causazione del sinistro, il danno veniva quantificato,
all'attualità, in complessivi euro 136.496,45; dalla somma predetta venivano detratti gli acconti corrisposti dalla compagnia di assicurazione pari ad euro
130.411 ( euro 63.000 nel 2018 e euro 67.411 nel 2021, nelle more del giudizio) quantificati all'attualità nella somma di euro 146.953.
La domanda risarcitoria veniva, pertanto, respinta con la condanna dei convenuti, in solido, a rifondere in favore dell'attore la metà delle spese di lite e di consulenza tecnica.
La sentenza è stata gravata da e, in via incidentale, dalla Parte_1
compagnia di assicurazione.
All'udienza del 26 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale
pagina 6 di 13 Con il primo motivo l'appellante principale censura la statuizione relativa alla pari, concorrente responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli rimasti coinvolti nel sinistro ritenendo che a tale convincimento il primo giudice era pervenuto sulla base delle dichiarazioni rese dai testi
[...]
e , benchè quest'ultimo non avesse mai precisato dove CP_1 Testimone_1
si trovava al momento del sinistro, a differenza di che aveva Testimone_2
precisato di trovarsi seduta ad un tavolo all'esterno del bar, al momento dell'impatto.
Con il secondo motivo censura il rigetto della domanda di rimborso della spese stragiudiziali sostenute in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, di esse era stata fornita la prova in giudizio.
Con il terzo motivo censura l'errata attualizzazione delle somme versate a titolo di acconto dalla compagnia di assicurazione, per non essere stati esplicitati i criteri utilizzati per tale operazione.
Con il quarto motivo censura l'omessa pronuncia sulla debenza degli interessi legali.
Appello incidentale
L'appellante incidentale censura il riconoscimento, in favore di Parte_1
del danno patrimoniale per compromissione della capacità lavorativa specifica assumendo che l'appellante principale, lavoratore generico, privo di competenze e di un lavoro stabile, pur se afflitto da una lesione invalidante pagina 7 di 13 poteva compiere attività generiche compatibili con l'attività lavorativa svolta,
senza che questa dovesse subire, necessariamente, una riduzione dei compensi.
Fa rilevare che, nel caso di specie, l'estratto storico della sua carriera lavorativa ( sub doc. 84) attestava che, sino ad oggi, aveva svolto Parte_1
lavori del tutto generici e precari ( bracciante agricolo stagionale,
collaboratore domestico, operaio addetto alle pulizie) e che il Ctu aveva riconosciuto una incapacità lavorativa generica
------------------------------
Appello principale
In relazione al primo motivo si osserva che, in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054,
comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione.
Nel caso di specie, accertato in concreto la grave responsabilità
dell'automobilista, che aveva omesso di dare la precedenza, il primo giudice pagina 8 di 13 riteneva che anche al motociclista dovesse essere ascritta una quota paritaria di responsabilità, per non aver tenuto una condotta prudenziale ossia per non aver moderato la velocità di guida, in prossimità dell'intersezione al fine di verificare che la precedenza gli fosse concessa.
A tal fine apprezzava sia le dichiarazioni rese, nell'immediatezza del fatto, da
– il quale riferiva che la motocicletta procedeva “ velocissima” Testimone_3
– sia quelle della teste – secondo cui la velocità di guida del Testimone_4
motociclista non era “ particolarmente” elevata -, concludendo che la velocità
di guida di quest'ultimo doveva ritenersi, comunque, elevata, anche se non particolarmente.
L'appellante censura le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice senza,
tuttavia, chiarire quali prove avesse offerto , al fine di sottrarsi alla presunzione di colpevolezza, per dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente stradale.
Quanto alle dichiarazioni rese da , si legge nel rapporto Testimone_4
redatto dai verbalizzanti che ella riferiì altresì che “l'impatto era stato
tremendo vedevo il conducente della moto che quasi effettuava una capriola
dopo aver sbattuto contro il parabrezza dell'auto sfondandolo” ossia circostanze comprovanti l'elevata velocità di guida del motociclista.
In relazione al secondo motivo si osserva che, ai sensi dell'art. 2 del d.m. n.
pagina 9 di 13 avvocati in materia stragiudiziale civile, i rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente quand'anche il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio, sempre che dette prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento ( Cass. n. 21565/2020).
Nel caso di specie, per esplicita ammissione, l'attività stragiudiziale veniva svolta al fine di ottenere degli acconti prima dell'instaurazione del giudizio sicchè detta attività deve ritenersi compresa in quella giudiziale che ne costituì
un completamento.
Il terzo motivo verrà esaminato dopo l'esame dell'appello incidentale
Appello incidentale.
In conseguenza del sinistro riportava un “politrauma della strada Parte_1
con frattura scomposta pluriframmentaria bifocale del femore sinistro, la
lesione del legamento crociato posteriore del ginocchio omolaterale, una
vasta f.l.c. coscia destra con lesione del muscolo vasto mediale”.
All'esame obiettivo il Ctu riferiva: arto inferiore sinistro: accorciamento dell'arto di circa 1 cm.
Il primo giudice riconosceva in favore di la somma di euro Parte_1
56.045 a titolo di danno patrimoniale per compromissione della capacità
lavorativa specifica richiamando a tal fine l'accertamento medico legale nel quale si dava atto che i postumi permanenti accertati nella misura del 34% pagina 10 di 13 avevano avuto “analoga incidenza sulla capacità lavorativa generica di
operaio”.
Argomentando dal fatto che l'operaio generico svolge svariate attività, a seconda delle offerte di lavoro, desumeva l'esistenza di un danno futuro ossia di una riduzione della capacità di guadagno e, quindi, della capacità lavorativa specifica da quantificarsi in base alla formula reddito x percentuale di invalidità x coefficiente di cui ai Quaderni del CSM.
Il ragionamento non è condivisibile.
Nel caso di specie, trova applicazione l'art. 137, commi 1 e 2, cod. ass. che non solleva il danneggiato dall'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno, ma si limita a stabilire che le dichiarazioni fiscali possono costituire prova del quantum debeatur.
Ne consegue che, in caso di sinistro stradale, il danneggiato non può limitarsi a dimostrare di aver subito un danno alla persona e a depositare le denunce dei redditi per pretendere la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità di lavoro, ma deve, invece, dimostrare se ed in che misura la menomazione fisica abbia inciso sui suoi redditi e solo dopo che abbia fornito tale prova potrà
pretendere che la misura del reddito perduto sia desunta dalle dichiarazioni dei redditi ( cfr. Cass. n. 2062/2010).
Nell'atto introduttivo del giudizio l'attore allegava di “ non essere del tutto
privo di retribuzione” e produceva CU relativi agli anni 2015, 2016 e 2017,
pagina 11 di 13 ma nulla allegava né provava con riguardo ai pretesi redditi perduti sicchè la domanda risarcitoria non merita di essere accolta..
La sentenza gravata va pertanto riformata con il rigetto della domanda di condanna dei convenuti al risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica.
Al danneggiato deve pertanto essere riconosciuto il solo danno biologico nella misura di euro 216.150:2 = euro 108.075, in ragione del concorso di colpa,
oltre al danno patrimoniale per spese mediche ed altre spese.
Nella sentenza gravata si dà atto di due acconti versati dall'impresa assicuratrice, di euro 63.000 nel 2018 e di euro 67.411 nel 2021.
La detrazione dei predetti acconti dal danno biologico riconosciuto deve essere fatta devalutando il credito risarcitorio ( euro 108.075) alla data del sinistro ( 6
luglio 2017) così ottenendo la somma di euro 89.987, rivalutando detta somma alla data del primo acconto ( 2018) così ottenendo la somma di euro 90.503,
detraendo da detta somma il primo acconto di euro 63.000, così ottenendo la somma di euro 27.503, rivalutando detta somma sino alla data del secondo acconto ( 2021), così ottenendo la somma di euro 28.207.
Da detta somma si dovrebbe detrarre il secondo acconto di euro 67.411, di gran lunga superiore, sicchè anche tenuto conto del danno patrimoniale e degli interessi da calcolarsi sulle somme rivalutate, gli acconti corrisposti risultano superiori al credito risarcitorio accertato.
pagina 12 di 13 Va pertanto confermata la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono interamente compensate
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello principale;
in riforma della sentenza gravata, respinge la domanda di di Parte_1
risarcimento del danno da perdita della capacità di guadagno;
compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
127 del 2004, contenente la tariffa degli onorari e delle indennità spettanti agli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 179/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
26/02/2025
d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. GELPI MASSIMO e Parte_1
lesione personale elettivamente domiciliato in VIA SANT'ORSOLA, 31 24121 BERGAMO
presso il difensore avv. GELPI MASSIMO, come da procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE PRINCIPALE
c o n t r o
NG ES e Controparte_1
pagina 1 di 13 APPELLATI CONTUMACI
contro
Controparte_2
, rappresentata e difesa
[...]
dall'avv. PENZA SALVATORE elettivamente domiciliata in VIA M. E G..
SAVARE' N.1 20122 MILANO presso il difensore avv. PENZA
SALVATORE, come da procura notarile già prodotta in primo grado.
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo - Sezione Terza Civile-
n. 2613/22
CONCLUSIONI
Dell'appellante principale
“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: accogliere per tutti i motivi dedotti in
narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
2613/2022 emessa dal Tribunale di Bergamo, Sezione Terza, Giudice Dr.ssa
Daniela Quartarone, nell'ambito del giudizio n. 9623/2019 RG, pubblicata in
data 30.11.2022, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della
sig.ra GI NE, quale proprietaria del veicolo investitore e del sig.
, quale conducente nella causazione del sinistro de quo. Controparte_1
Conseguentemente condannare gli stessi, in solido con la
[...]
rappresentanza generale per l'Italia, in persona Controparte_2 pagina 2 di 13 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano (MI), Via G. B.
Cassinis n. 21 a risarcire all'attore tutti i danni subiti, patrimoniali e non
patrimoniali, quantificati nella misura di €. 142.581,91 (già dedotti gli acconti
di €. 130.411,00), oltre agli interessi legali dalla data del fatto al saldo
effettivo e alla rivalutazione monetaria ed alle spese di assistenza legale
prestata nella fase stragiudiziale già quantificate in €. 11.134,55; IN VIA
SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse
confermato il paritario concorso di colpa del sig. nella Parte_1
causazione dell'evento de quo si chiede, in riforma della sentenza n.
2613/2022 emessa dal Tribunale di Bergamo, Sezione Terza, Giudice Dr.ssa
Daniela Quartarone, nell'ambito del giudizio n. 9623/2019 RG, pubblicata in
data 30.11.2022 la condanna dei sigg.ri GI NE, ed Controparte_1
rappresentanza generale per Controparte_2
l'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro al
pagamento in favore del sig. della residua somma di €. 6.085,45 Parte_1
oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo
effettivo ed alle spese di assistenza legale prestata nella fase stragiudiziale già
quantificate in €. 11.134,55;IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualsivoglia
corresponsabilità del sig. nella causazione dell'evento de quo ed Parte_1
in riforma della sentenza n. 2613/2022 accertare la corresponsabilità dei
sigg.ri GI NE e , nella veste di cui sopra e per Controparte_1
pagina 3 di 13 l'effetto condannare gli stessi in solido con Controparte_2
rappresentanza generale per l'Italia, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patito dall'ora
appellante nella misura corrispondente, tenuto conto della quantificazione
operata dal Giudice di primo grado (€. 272.992,92 al 100%), oltre alle spese
di assistenza legale prestata nella fase stragiudiziale già quantificate in €.
11.134,55; IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione di prova per
interrogatorio formale del sig. e per testi sulle seguenti Controparte_1
circostanze:…”
Dell'appellata – appellante incidentale
“Preliminarmente, accertata e dichiarata la manifesta infondatezza
dell'appello proposto dal sig. per l'effetto disporne l'inammissibilità Pt_1
e respingerlo con ordinanza ex art 348 bis c.p.c. confermando la sentenza di I
grado; - nel merito in via principale, nella denegata ipotesi contraria di
ammissibilità dell'appello, accertata e dichiarata la corretta applicazione
dell'art. 2054 co. 2 cod. civ. e con esso dell'attualizzazione degli acconti, per
l'effetto, a conferma della sentenza impugnata, respingere l'azione proposta
in appello perchè infondata in fatto ed in diritto assolvendo da ogni obbligo i
convenuti; nel merito in ulteriore subordine, accertata e dichiarata la
correttezza della attualizzazione degli acconti e la genericità della richiesta
degli interessi legali, respingere entrambe le domande;
pagina 4 di 13 - in via istruttoria, respingere le istanze avversarie per i motivi espressi in atti
e nella denegata ipotesi contraria ammettere quelle formulate da CP_3
- in via di appello incidentale, accertato e dichiarato che non
[...]
sussistono i presupposti per la liquidazione del danno patrimoniale
riconosciuto dal Tribunale di Bergamo, accertato e dichiarato che ad esso
non ha applicato il concorso di colpa, per l'effetto, sia in riforma della
sentenza sia in reiezione della domanda avversaria, disporre in via principale
la ripetizione in favore di di € 52.000,00, in subordine del suo 50%, CP_2
oltre interessi e rivalutazione - in ogni caso con il favore delle spese di
entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2613/22 il Tribunale di Bergamo accertava che il sinistro,
verificatosi il 6 luglio 2017, alle ore 17.35, all'intersezione tra Via Suardi e
Via F.lli Cairoli in Comune di Bergamo, era da ascriversi alla pari concorrente responsabilità di entrambi i conducenti rimasti coinvolti.
Argomentava che era circostanza pacifica che , alla guida del Controparte_1
veicolo Doblò, di proprietà di GI NE ed assicurato per la responsabilità civile con , Controparte_4
aveva svoltato a sinistra senza concedere la dovuta precedenza al motoveicolo condotto da e che, all'esito dell'istruttoria esperita, risultava Parte_1
provato che questi procedesse ad una velocità non rispettosa dei limiti vigenti.
pagina 5 di 13 Tenuto conto che il conducente del motoveicolo aveva riportato un'invalidità
permanente del 34%, riconosceva in favore di la somma di euro Parte_1
216.150 a titolo di invalidità permanente e temporanea, comprensiva di un incremento del 50% per sofferenza soggettiva, la somma di euro 56.045, a titolo di danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica e le somme di euro 183 per spese mediche, di euro 114 e di euro 500 per spese di fotocopie e visita medico legale;
non veniva riconosciuto il danno patrimoniale per spese stragiudiziali perché non provate;
tenuto conto della corresponsabilità
dell'attore nella causazione del sinistro, il danno veniva quantificato,
all'attualità, in complessivi euro 136.496,45; dalla somma predetta venivano detratti gli acconti corrisposti dalla compagnia di assicurazione pari ad euro
130.411 ( euro 63.000 nel 2018 e euro 67.411 nel 2021, nelle more del giudizio) quantificati all'attualità nella somma di euro 146.953.
La domanda risarcitoria veniva, pertanto, respinta con la condanna dei convenuti, in solido, a rifondere in favore dell'attore la metà delle spese di lite e di consulenza tecnica.
La sentenza è stata gravata da e, in via incidentale, dalla Parte_1
compagnia di assicurazione.
All'udienza del 26 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale
pagina 6 di 13 Con il primo motivo l'appellante principale censura la statuizione relativa alla pari, concorrente responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli rimasti coinvolti nel sinistro ritenendo che a tale convincimento il primo giudice era pervenuto sulla base delle dichiarazioni rese dai testi
[...]
e , benchè quest'ultimo non avesse mai precisato dove CP_1 Testimone_1
si trovava al momento del sinistro, a differenza di che aveva Testimone_2
precisato di trovarsi seduta ad un tavolo all'esterno del bar, al momento dell'impatto.
Con il secondo motivo censura il rigetto della domanda di rimborso della spese stragiudiziali sostenute in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, di esse era stata fornita la prova in giudizio.
Con il terzo motivo censura l'errata attualizzazione delle somme versate a titolo di acconto dalla compagnia di assicurazione, per non essere stati esplicitati i criteri utilizzati per tale operazione.
Con il quarto motivo censura l'omessa pronuncia sulla debenza degli interessi legali.
Appello incidentale
L'appellante incidentale censura il riconoscimento, in favore di Parte_1
del danno patrimoniale per compromissione della capacità lavorativa specifica assumendo che l'appellante principale, lavoratore generico, privo di competenze e di un lavoro stabile, pur se afflitto da una lesione invalidante pagina 7 di 13 poteva compiere attività generiche compatibili con l'attività lavorativa svolta,
senza che questa dovesse subire, necessariamente, una riduzione dei compensi.
Fa rilevare che, nel caso di specie, l'estratto storico della sua carriera lavorativa ( sub doc. 84) attestava che, sino ad oggi, aveva svolto Parte_1
lavori del tutto generici e precari ( bracciante agricolo stagionale,
collaboratore domestico, operaio addetto alle pulizie) e che il Ctu aveva riconosciuto una incapacità lavorativa generica
------------------------------
Appello principale
In relazione al primo motivo si osserva che, in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054,
comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione.
Nel caso di specie, accertato in concreto la grave responsabilità
dell'automobilista, che aveva omesso di dare la precedenza, il primo giudice pagina 8 di 13 riteneva che anche al motociclista dovesse essere ascritta una quota paritaria di responsabilità, per non aver tenuto una condotta prudenziale ossia per non aver moderato la velocità di guida, in prossimità dell'intersezione al fine di verificare che la precedenza gli fosse concessa.
A tal fine apprezzava sia le dichiarazioni rese, nell'immediatezza del fatto, da
– il quale riferiva che la motocicletta procedeva “ velocissima” Testimone_3
– sia quelle della teste – secondo cui la velocità di guida del Testimone_4
motociclista non era “ particolarmente” elevata -, concludendo che la velocità
di guida di quest'ultimo doveva ritenersi, comunque, elevata, anche se non particolarmente.
L'appellante censura le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice senza,
tuttavia, chiarire quali prove avesse offerto , al fine di sottrarsi alla presunzione di colpevolezza, per dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente stradale.
Quanto alle dichiarazioni rese da , si legge nel rapporto Testimone_4
redatto dai verbalizzanti che ella riferiì altresì che “l'impatto era stato
tremendo vedevo il conducente della moto che quasi effettuava una capriola
dopo aver sbattuto contro il parabrezza dell'auto sfondandolo” ossia circostanze comprovanti l'elevata velocità di guida del motociclista.
In relazione al secondo motivo si osserva che, ai sensi dell'art. 2 del d.m. n.
pagina 9 di 13 avvocati in materia stragiudiziale civile, i rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente quand'anche il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio, sempre che dette prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento ( Cass. n. 21565/2020).
Nel caso di specie, per esplicita ammissione, l'attività stragiudiziale veniva svolta al fine di ottenere degli acconti prima dell'instaurazione del giudizio sicchè detta attività deve ritenersi compresa in quella giudiziale che ne costituì
un completamento.
Il terzo motivo verrà esaminato dopo l'esame dell'appello incidentale
Appello incidentale.
In conseguenza del sinistro riportava un “politrauma della strada Parte_1
con frattura scomposta pluriframmentaria bifocale del femore sinistro, la
lesione del legamento crociato posteriore del ginocchio omolaterale, una
vasta f.l.c. coscia destra con lesione del muscolo vasto mediale”.
All'esame obiettivo il Ctu riferiva: arto inferiore sinistro: accorciamento dell'arto di circa 1 cm.
Il primo giudice riconosceva in favore di la somma di euro Parte_1
56.045 a titolo di danno patrimoniale per compromissione della capacità
lavorativa specifica richiamando a tal fine l'accertamento medico legale nel quale si dava atto che i postumi permanenti accertati nella misura del 34% pagina 10 di 13 avevano avuto “analoga incidenza sulla capacità lavorativa generica di
operaio”.
Argomentando dal fatto che l'operaio generico svolge svariate attività, a seconda delle offerte di lavoro, desumeva l'esistenza di un danno futuro ossia di una riduzione della capacità di guadagno e, quindi, della capacità lavorativa specifica da quantificarsi in base alla formula reddito x percentuale di invalidità x coefficiente di cui ai Quaderni del CSM.
Il ragionamento non è condivisibile.
Nel caso di specie, trova applicazione l'art. 137, commi 1 e 2, cod. ass. che non solleva il danneggiato dall'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno, ma si limita a stabilire che le dichiarazioni fiscali possono costituire prova del quantum debeatur.
Ne consegue che, in caso di sinistro stradale, il danneggiato non può limitarsi a dimostrare di aver subito un danno alla persona e a depositare le denunce dei redditi per pretendere la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità di lavoro, ma deve, invece, dimostrare se ed in che misura la menomazione fisica abbia inciso sui suoi redditi e solo dopo che abbia fornito tale prova potrà
pretendere che la misura del reddito perduto sia desunta dalle dichiarazioni dei redditi ( cfr. Cass. n. 2062/2010).
Nell'atto introduttivo del giudizio l'attore allegava di “ non essere del tutto
privo di retribuzione” e produceva CU relativi agli anni 2015, 2016 e 2017,
pagina 11 di 13 ma nulla allegava né provava con riguardo ai pretesi redditi perduti sicchè la domanda risarcitoria non merita di essere accolta..
La sentenza gravata va pertanto riformata con il rigetto della domanda di condanna dei convenuti al risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica.
Al danneggiato deve pertanto essere riconosciuto il solo danno biologico nella misura di euro 216.150:2 = euro 108.075, in ragione del concorso di colpa,
oltre al danno patrimoniale per spese mediche ed altre spese.
Nella sentenza gravata si dà atto di due acconti versati dall'impresa assicuratrice, di euro 63.000 nel 2018 e di euro 67.411 nel 2021.
La detrazione dei predetti acconti dal danno biologico riconosciuto deve essere fatta devalutando il credito risarcitorio ( euro 108.075) alla data del sinistro ( 6
luglio 2017) così ottenendo la somma di euro 89.987, rivalutando detta somma alla data del primo acconto ( 2018) così ottenendo la somma di euro 90.503,
detraendo da detta somma il primo acconto di euro 63.000, così ottenendo la somma di euro 27.503, rivalutando detta somma sino alla data del secondo acconto ( 2021), così ottenendo la somma di euro 28.207.
Da detta somma si dovrebbe detrarre il secondo acconto di euro 67.411, di gran lunga superiore, sicchè anche tenuto conto del danno patrimoniale e degli interessi da calcolarsi sulle somme rivalutate, gli acconti corrisposti risultano superiori al credito risarcitorio accertato.
pagina 12 di 13 Va pertanto confermata la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono interamente compensate
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello principale;
in riforma della sentenza gravata, respinge la domanda di di Parte_1
risarcimento del danno da perdita della capacità di guadagno;
compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
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127 del 2004, contenente la tariffa degli onorari e delle indennità spettanti agli