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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 05/06/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Paolo Sordi Presidente di Corte di Appello dr. Vito Colucci Presidente di Sezione
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.533/2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.Rocco Edoardo ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Eboli (Sa) alla via dei Lucani n.25- appellante
E rappresentato e difeso dall'avv.Remo Mastrolia ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Eboli (Sa) alla via
Nazionale n.93- appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.2021/2024 del Tribunale di Salerno pubblicata il 15/4/2024 e notificata il 16/4/2024.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse riconosciuto in suo favore un assegno divorzile di €150,00 al mese, che le fossero assegnati gli arredi della casa coniugale, acquistati con denaro dei genitori e che le fossero rimborsati almeno €20.000,00 quale restituzione per gli apporti durante il regime matrimoniale;
in via istruttoria, chiedeva l'ammissione della prova testimoniale così come formulata nell'atto introduttivo di giudizio;
chiedeva, infine, la vittoria delle spese e delle competenze;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese e delle competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note scritte dopo la scadenza del termine del 10 aprile 2025 e della successiva ordinanza del 17 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale di Salerno chiedendo che Controparte_1
fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio
2 concordatario contratto con il 19/05/2012, matrimonio da Parte_1
cui non erano nati figli.
Chiedeva la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione in relazione all'assegnazione della casa coniugale, mentre chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento a favore dell'ex coniuge.
si costituiva aderendo alla richiesta di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio.
Per il resto chiedeva che le fossero assegnati gli arredi della casa coniugale, acquistati con denaro dei genitori, oltre al rimborso di almeno €. 20.000,00, quale restituzione per gli apporti durante il matrimonio e che fosse confermato a suo favore l'assegno di mantenimento di €150,00 al mese.
Il Tribunale emetteva le seguenti statuizioni:
pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rigettava la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
dichiarava inammissibile la domanda di rimborso delle somme;
compensava tra le parti le spese di lite.
3 Il Giudice di primo grado rigettava la richiesta di assegno divorzile sulla base delle seguenti argomentazioni:
a livello giurisprudenziale condivideva i principi espressi nella sent. Cass. sez. un. n.18287/2018 e nelle più recenti sentenze della
Corte di Cassazione, affermando che la non aveva provato di Pt_1
aver rinunciato a realistiche occasioni di lavoro in costanza di matrimonio per ragioni familiari e di aver sacrificato per gli stessi motivi aspettative professionali e reddituali;
la resistente aveva detto in sede di comparizione che, durante il periodo matrimoniale, aveva lavorato e contribuito alle spese familiari e che nell'attualità era disoccupata;
in ogni caso la aveva Pt_1
conseguito la maturità scientifica ed aveva una capacità reddituale rapportata al titolo di studio, tanto che aveva contribuito all'acquisto degli arredi della casa coniugale;
la resistente aveva, poi, dichiarato che negli anni era sempre stata la sua famiglia d'origine ad aiutare lei e il coniuge, contribuendo anche alla costruzione dell'immobile di proprietà del ricorrente;
il ricorrente lavorava come dipendente con una retribuzione mensile di € 900,00 e aveva dichiarato per l'anno 2019 un reddito
4 imponibile di € 8929,00, per l'anno 2020 un reddito di € 18064,00, per l'anno 2021 un reddito di € 17741,00;
dall'analisi di tali elementi poteva desumersi che entrambi i coniugi avevano contribuito al ménage familiare e che la resistente era in grado di provvedervi autonomamente.
La domanda di condanna al pagamento della somma di €
20.000,00 avanzata dalla resistente a titolo di rimborso degli apporti nel corso del matrimonio era inammissibile in quanto non connessa con il titolo e, pertanto, soggetta al rito ordinario Cartabia.
ha proposto appello avverso la predetta sentenza, Parte_1
deducendo i seguenti motivi:
1)illogicità e contraddittorietà della motivazione, violazione dell'art. 5 l.n.898/1970; secondo l'appellante il Tribunale non aveva fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali espressi nella nota sent. Cass. sez. un. n.18287/2018 in virtù della quale il riconoscimento dell'assegno divorzile si fondava su una finalità sia assistenziale che compensativa - perequativa;
in particolare, era rilevante la componente assistenziale che era espressione della solidarietà post-coniugale; inoltre, il Tribunale non aveva tenuto conto
5 di quanto aveva detto in primo grado e delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 09/04/2024; in tale circostanza era emerso che non possedeva beni mobili e immobili, fatta eccezione per un piccolo appezzamento di terreno collinare, incolto allo stato, lasciatole in donazione dal nonno defunto, che era disoccupata e che nell'attualità
aveva difficoltà nell'inserirsi nel mercato del lavoro a seguito di anni di vita coniugale condotti secondo una distribuzione dei ruoli che aveva penalizzato la sua posizione sociale ed economica;
aggiungeva che, durante il matrimonio, a causa della gelosia dell'ex coniuge, non aveva potuto prendere la patente di guida, che si era dedicata al benessere e alla cura del coniuge, fornendo tutto il suo contributo domestico e che non era stata valutata adeguatamente la sperequazione reddituale concreta ed attuale tra i coniugi, in quanto l'appellato disponeva di una propria fonte di reddito, che si era accresciuta nel tempo;
non era vero che aveva dichiarato di aver sostenuto personalmente le spese per l'arredo per la casa coniugale di proprietà
del ricorrente in quanto erano stati i suoi genitori ad aiutarla a livello economico ed, infatti, grazie al loro aiuto aveva dato al coniuge per l'arredo e per la sistemazione della casa coniugale più di 20 mila E;
6 precisava, infine, che non aveva mai contribuito alle spese quotidiane e a quelle relative alle utenze, in quanto di tali spese si faceva carico solo l'ex coniuge.
Insisteva , infine, per l'ammissione della prova testimoniale articolata in primo grado.
si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello in Controparte_1
quanto:
l'assegno divorzile non poteva essere riconosciuto alla che Pt_1
non aveva mai provato la sua incapacità lavorativa o di aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali;
non vi erano ostacoli fisici o di altra natura che impedissero alla stessa di procurarsi un lavoro, infatti, a lui risultava che stesse svolgendo attività di indossatrice e modella, oltre che come addetta presso un'impresa di pulizie;
non era vero che l'appellante aveva rinunciato a prendere la patente, che, invece, aveva conseguita poco dopo aver raggiunto la maggiore età;
7 i redditi che aveva percepito come lavoratore stagionale erano variabili e se vi erano somme maggiori ciò dipendeva da situazioni pregresse e non dalla sua situazione economica attuale;
condivideva la sentenza nella parte in cui la domanda di restituzione di 20 mila E era stata dichiarata inammissibile;
in ogni caso affermava che non era vero che gli ex suoceri avessero contribuito alle spese necessarie per l'edificazione della casa coniugale di sua proprietà, in quanto era stato solo lui a sostenere tutte le spese per completare la costruzione e l'unico contributo fornito dai predetti era consistito in piccoli lavoretti di pitturazione eseguiti volontariamente e gratuitamente dal suocero e nell'acquisto della camera da letto e della cucina, senza elettrodomestici;
aggiungeva di non essersi mai rifiutato di restituire gli arredi all'ex coniuge e che aveva più volte invitata la a provvedere al loro recupero;
Pt_1
si opponeva, infine, all'ammissione della prova testimoniale richiesta dall'appellante in quanto superflua, generica ed influente ai fini del giudizio.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
8 Prima di tutto la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi espressi nella sent Cass. sez un.
n.18287/2018 e sviluppati in sentenze successive
(sent.Cass.n.10164/2023;sent.Cass.n.11832/2023)
Secondo tali decisioni l'assegno divorzile assolve, oltre ad una funzione assistenziale, anche una funzione perequativo-compensativa,
che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento di un livello reddituale adeguato all'apporto fornito alla realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate (cfr. sent. Cass. Sez.
un.n.18287/2018).
Ai fini della valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi economici e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, occorre tener conto sia dell'impossibilità per il richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere fornito, nel corso della vita coniugale,
9 alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge;
in sostanza non può avere rilievo solo lo squilibrio economico esistente tra le parti o l'alto livello reddituale dell'altro coniuge, in quanto la differenza reddituale risulta coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ormai estraneo alla determinazione dell'assegno e l'entità del reddito dell'obbligato non giustifica di per sé
la corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze (sent.
Cass.n.21234/2019 e sent Cass.n.5603/2020).
A livello probatorio, l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il
"contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali" e non può desumersi soltanto in virtù di una presunzione semplice l'apporto paritetico dato da un coniuge al patrimonio dell'altro o al patrimonio comune, occorrendo semmai presunzioni gravi, precise e concordanti.
10 In sostanza occorre la prova che lo squilibrio economico delle parti, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari e tale prova può giustificare il riconoscimento di un assegno perequativo, tendente a colmare tale squilibrio, con assorbimento del profilo assistenziale
(cfr.sent.Cass.n.24250/2021;sent.Cass.n. 38362/2021).
Le allegazioni puntuali e specifiche degli indici rivelatori del sacrificio del coniuge più debole a favore della famiglia possono essere costituite dalla durata del matrimonio, dalla presenza di figli e dalle scelte comuni di conduzione della vita familiare.
In assenza di riscontri in merito a questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, che ai sensi dell'art 5 legge divorzio presuppone che il coniuge richiedente l'assegno non abbia mezzi adeguati e che non possa procurarseli per ragioni non imputabili.
Applicando tali principi al caso in questione è possibile affermare che:
non vi è alcun riscontro in merito al sacrificio di aspettative professionali e reddituali da parte di;
Parte_1
11 le condizioni economiche di non giustificano di Persona_1
per sé l'attribuzione dell'assegno divorzile nei confronti dell'altro coniuge;
quanto alla sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, utili a riscontrare il contributo reso dal coniuge a fini perequativi- compensativi, rileva che il matrimonio de quo non sia stato particolarmente lungo, che non siano nati figli, che non vi siano riscontri in merito alla scelte comuni di conduzione della vita familiare e che anzi manchi la prova che la abbia rinunciato a realistiche Pt_1
occasioni professionali-reddituali o che abbia sacrificato aspettative professionali e reddituali;
invero in sede di comparizione l'appellante ha dichiarato di aver lavorato e di aver contribuito alle spese familiari;
l'esigenza assistenziale non è configurabile perché la è Pt_1
risultata in possesso del diploma di maturità scientifica e di aver lavorato in costanza di matrimonio, ovvero di essere in possesso di una capacità lavorativa;
l'appellante ha 39 anni e non risulta che abbia affezioni che riducano la sua capacità lavorativa.
Sulla base di quanto argomentato può dirsi che:
12 la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione delle giurisprudenza di legittimità più significativa in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile;
l'attività istruttoria in primo grado ha consentito di riscontrare una capacità lavorativa della preclusiva di un'attribuzione Pt_1
dell'assegno divorzile sotto il profilo assistenziale;
non è stato provato che l'appellante abbia contribuito alla carriera e al patrimonio del coniuge e alla formazione del patrimonio comune.
Infine l'appellante ha semplicemente insistito nella domanda restitutoria dichiarata inammissibile in primo grado e sotto tale profilo l'appello non è ammissibile, in assenza di una specifica censura avverso la decisione adottata in proposito dal Tribunale.
La richiesta di prova testimoniale è altrettanto inammissibile in quanto l'appellante avrebbe dovuto provare di aver contestato l'ordinanza di rigetto in primo grado, di aver reiterato, a pena di decadenza, l'istanza istruttoria nella precisazione delle conclusioni
(cfr.sent.Cass.n.10748/2012) e avrebbe dovuto in questa sede formulare uno specifico motivo di gravame
(cfr.sent.Cass.n.1532/2018).
13 Le spese seguono il principio della soccombenza ( scaglione:
valore indeterminabile- complessità bassa - valori minimi- fase introduttiva- fase dello studio e fase decisionale- per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%).
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare le spese del giudizio a favore dell'appellato, spese che liquida in E 4234,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002.
Salerno, 30 aprile 2025
14 Il Consigliere Estensore
d.ssa Marcella Pizzillo
Il Presidente
dr. Paolo Sordi
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