TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5188/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5188/2016 r.g. proposta da
rappresentato e difeso dall'Avv. Paride Lo Muzio, Parte_1
domiciliatario, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
-opponente-
contro in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Laurenti, in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione in opposizione
(Già già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Emmanuele Virgintino, in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione in opposizione in persona del Ministro pro tempore, Controparte_5
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bari, domiciliataria ex lege;
pagina 1 di 16 -parti opposte-
Oggetto: opposizione avverso la cartella di pagamento n.
01420130027571933/012 notificata il 26/2/2014, riferita al ruolo n.
2013/005406 relativo al pagamento di €368.062,34 a titolo di spese processuale nel processo n. 12660/00 r.g., definito con sentenza n.
626/2001 del 17.7.2001 emessa dal Tribunale Penale di Bari.
Conclusioni come formalizzate a verbale d'udienza del 18/9/2024 che si intendono integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente provvedimento.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- ha proposto opposizione ex art. 615, Parte_1
co. I, c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
01420130027571933/012, notificatale il 21/2/2014, con la quale le è
stato intimato da in nome e per conto del Controparte_1
Corte di Appello di Bari, Ufficio recupero Controparte_5
crediti, il pagamento dell'importo di €368.062,34 a titolo di spese processuali relative al giudizio R.G. N.R. 12660/00, conclusosi con sentenza n. 626/2001 del 17.07.2001, emessa dal Tribunale Penale di
Bari, di condanna della stessa, unitamente ad altre 14 persone, oltre che alla sanzione penale per i reati ascritti alla stessa, anche per le relative spese processuali. A fondamento dell'opposizione ha, in pagina 2 di 16 particolare, eccepito l'illegittimità della cartella opposta in ragione dei seguenti profili:
1) inosservanza del termine decadenziale di notifica della cartella di pagamento così come previsto dagli artt. 223 del d.P.R.
115/2002 e 25 comma 1, lett. b) del d.P.R. 602/73, essendo stata, la cartella in esame, notificata in data 21.02.2014, oltre il 31
dicembre del secondo anno successivo alla sentenza d'appello del
19.12.2006;
2) inosservanza del termine previsto per l'iscrizione a ruolo della cartella di cui all'art. 212 del D.P.R. 602/73;
3) mancata preventiva notifica dell'invito al pagamento di cui all'art. 212 e ss del d.P.R. 115/2002;
4) intervenuta prescrizione del debito ai sensi dell'art. 2946
c.c.;
5) difetto di motivazione della cartella in violazione degli artt. 7 della L.212/200 e 3 della L. 241/90, a fronte della mancata specificazione delle singole voci di spesa e dei criteri di ripartizione delle stesse tra i vari imputati;
6) violazione dell'art. 205 del d.P.R. 115/2002 in combinato disposto con gli artt. 3, 27 e 53 Cost. e 7 della L. 212/2000 dovendo le spese del processo penale anticipate dall'erario, per poi essere recuperate nei confronti di ciascun condannato senza vincolo di solidarietà, con conseguente indicazione nella cartella del contribuente della pretesa di pagamento delle proprie spese processuali e non anche della quota di competenza di altri.
In aggiunta, ha censurato la cartella opposta per la sopravvenuta insussistenza del titolo esecutivo, in quanto, a fronte del tempestivo inoltro all'ente impositore dell'istanza volta pagina 3 di 16 all'annullamento in autotutela della cartella, ai sensi dell'art. 1
commi 539 e 540 della L. 228/2012, il silenzio assenso protrattosi oltre il termine di 220 giorni previsto dalla legge avrebbe comportato l'emissione del provvedimento di sgravio del ruolo di cui alla cartella impugnata.
Ha, pertanto, concluso, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta, per l'accoglimento della spiegata opposizione e per la declaratoria di nullità ed inefficacia della cartella;
ordinando al contempo di ordinare all'Ente impositore il discarico delle partite di cui alla cartella opposta ai sensi dei commi 539 e 540 dell'art. 1 della L.228/2012 e di emettere provvedimento di sgravio del debito iscritto a ruolo,
vinte le spese di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Paride
Lo Muzio, dichiaratosi distrattario (atto di citazione in opposizione notificato il 29/3/2016).
I.2.- Costituendosi in giudizio, ha eccepito, Controparte_3
in via preliminare, la tardività del motivo di opposizione relativo al difetto di motivazione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., rilevando che la notifica dell'atto introduttivo è avvenuta in data 29.3.2016,
oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella impugnata, avvenuta in data 26.2.2014 (e che peraltro l'opponente dichiara di avere ricevuto persino il 21/2/2024).
Ha, altresì, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, rispetto alle contestazioni relative al merito della pretesa impositiva;
contestando, altresì, la non operatività del vincolo di solidarietà che l'opponente farebbe discendere dall'art. 205 del d.P.R. 115/2002 come modificato dalla L. n. 69/2009, modifica normativa, invero, ratione temporis non applicabile atteso che la pagina 4 di 16 sentenza di appello, emessa il 19.12.2006, è divenuta irrevocabile il
18/3/2007.
Quanto all'asserito mancato invio, da parte dell'ente creditore,
della comunicazione di rigetto dell'istanza presentata dalla contribuente ai sensi dell'art. 1 commi 539 e 540 legge 228/2012, ha dedotto come, invece, il suddetto contestato rigetto fosse stato trasmesso al contribuente il 5/3/2015, non potendosi pertanto invocare alcuno sgravio derivante dall'inerte decorrenza del termine di legge.
Pertanto, ha chiesto di dichiarare, in via preliminare,
l'inammissibilità e tardività della domanda ex art. 617 c.p.c. per vizi formali della cartella, incluso il profilo della mancata indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo, peraltro, sulla scorta di un modello di cartella redatto in conformità al tipo ministeriale rationae
temporis vigente;
in via subordinata, insistito per il rigetto dell'avversa opposizione, con condanna della parte opponente alla rifusione delle spese processuali (comparsa di risposta depositata in data 24/06/2016).
I.3.- Costituendosi in giudizio, ha Controparte_1
evidenziato, in primo luogo, che l'istanza di annullamento della cartella di pagamento ex art. 1 comma 539 e 540 L.228/2012 si sarebbe dovuta trasmettere ad Agente della Riscossione e Controparte_3
non a inoltre, ha aderito alle ulteriori Controparte_1
contestazioni nel merito dell'avversa opposizione, già sollevate dall' con la precisazione che la presunta Controparte_6
inosservanza del termine decadenziale di cui all'art. 25 d.P.R.
602/1973 previsto per la notifica della cartella, avrebbe un ambito pagina 5 di 16 di applicazione espressamente circoscritto alle sole imposte sui redditi e all'Iva, non potendo includere i crediti derivanti a titolo di spese di giustizia, come chiarito dall'art. 23 del D.lgs. n. 46/99
nel testo modificato dall'art. 1 comma 5-ter del D.L. 106/2005 e aggiungendo, altresì, come il termine richiamato dall'art. 227 ter d.P.R. 115/2002 non abbia carattere perentorio (comparsa di risposta depositata in data 13/05/2016).
I.4.- Anche il nel costituirsi in Controparte_5
giudizio con comparsa di risposta depositata in data 19/07/2010, ha insistito nell'infondatezza dell'avversa impugnativa, reiterando l'applicabilità ai crediti vantati dalla Stato a titolo di spese processuali derivanti da una sentenza penale di condanna dell'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., l'infondatezza della doglianza relativa alla violazione dell'art 205 d.P.R. n. 115/2002 secondo la normativa temporalmente vigente, con esclusione del vincolo di solidarietà ai titoli esecutivi divenuti irrevocabili prima dell'entrata in vigore della suddetta legge (04/7/2009).
I.5.- Istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, la causa è pervenuta all'udienza del 13/9/2024, in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
II.- In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agente della
Riscossione.
pagina 6 di 16 Si rammenta, al riguardo, che la giurisprudenza di legittimità
riconosce in capo all'esattore una legittimazione generale passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, in base alla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione (Cass. n.
2016 del 11.07.2016; Cass. n. 11926 del 07.08.2003; Cass. n. 8759 del
18.06.2002). Dunque, nel caso di specie, avendo Controparte_3
emesso e reso esecutiva in data 01.07.2013 la cartella opposta, è
legittimata passivamente al contraddittorio;
ben potendo, i vizi che ineriscano esclusivamente alla pretesa impositiva iscritta a ruolo assumere rilevanza in sede di regolamentazione delle spese di lite.
Anche l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione nella parte in cui vengono sollevati profili di irregolarità formale della cartella (difetto di motivazione e mancata specificazione dei criteri di calcolo e di ripartizione tra i coobbligati in solido della complessiva posta debitoria) risulta fondata.
La notificazione della cartella esattoriale impugnata n.
01420130027571933/012 si è, infatti, perfezionata il 21.02.2014.
Orbene, l'atto di citazione in opposizione ex art. 615, co. I,
c.p.c. che ha introdotto il presente giudizio risulta essere stato notificato il 29.03.2016 (data di spedizione valida per il notificante), ossia ben oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.; con la conseguente inammissibilità
dell'opposizione qualificabile, in relazione a detti motivi, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (cfr., tra le altre, Cass. Civ. sez. III, 19/10/2015, n. 21080, alla cui stregua
“la mancanza di motivazione della cartella esattoriale integra un
vizio di forma, in quanto si risolve in una carenza dei requisiti
pagina 7 di 16 formali minimi di validità della stessa, cioè delle indicazioni
necessarie per identificare il credito e per rendere possibile la
difesa di merito. Deriva da quanto precede, pertanto, che ove sia
dedotta la irregolarità formale della cartella esattoriale - anche
sotto il profilo della carenza di motivazione - l'opposizione deve
essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale
è applicabile il d.lg. n. 46 del 1999, articolo 29, comma 2, (che
rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie), e
non il d.lg. n. 46 del 1999, art. 24 (che prevede il
diverso termine di quaranta giorni e riguarda la opposizione nel
merito dalla pretesa azionata). L'opposizione prima dell'inizio della
esecuzione, quindi, deve proporsi entro cinque giorni (attualmente
venti) dalla notifica della cartella. Tali principi sono applicabili
anche alla cartella di pagamento notificata per il recupero
delle spese di giustizia”)
Anche i motivi concernenti la tardiva iscrizione a ruolo e la mancata preventiva notifica del titolo esecutivo, ossia dell'intimazione di pagamento delle somme esigibili da parte dell'Ente creditore, sono da considerarsi inammissibili, in quanto qualificabili come motivi di opposizione agli atti esecutivi e,
dunque, tardivamente proposti.
Come noto, infatti, “in materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali e delle pene pecuniarie relative a sentenza
penale di condanna emessa in procedimenti definiti prima del 1°
gennaio 2008, l'omissione della notificazione dell'invito al
pagamento, previsto dall'art. 212 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
anteriormente all'iscrizione ruolo, determina un'irregolarità formale
dell'attività di riscossione che può essere fatta valere dal debitore
pagina 8 di 16 con opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 617 cod.
proc. civ. e 226 del d.P.R. citato, n. 115, nel termine fissato dalla
prima norma, decorrente dalla data di notificazione della cartella di
pagamento” (Cass. civ. sez. III, 10/06/2013, n. 14528).
Quanto alla sollevata eccezione di violazione del termine decadenziale di notifica della cartella opposta, ai sensi dell'art. 223 del d.P.R. in combinato disposto con l'art. 25 comma 1 lett b)
del d.P.R. 602/73, la stessa non è meritevole di accoglimento.
Invero, la Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che la decadenza di cui all'art. 25 comma 1 lett b) del d.P.R. 602/73 non assume valenza generale, trovando applicazione soltanto in relazione alle pretese erariali e non già in ogni ipotesi di riscossione a mezzo ruolo, “posto che soltanto per la riscossione delle entrate
erariali tributarie sussiste l'esigenza, che giustifica il regime di
decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il
contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco” (Cass.
n. 28529/2018). Dunque, in tema di recupero esattoriale di spese penali di giustizia, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente escluso che possa farsi ricorso alla decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 (Cfr. Cass. n. 20856/2021).
Difatti, “non è dubbio che le spese di giustizia penali abbiano,
invece, natura non tributaria, tanto che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (per tutte,
Cass., Sez. Un., n. 3008/2008)” (Cass., sez. trib., 10 maggio 2023,
ord., n. 12614).
Deve, altresì, rigettarsi l'eccezione di prescrizione del debito come sollevata nell'atto introduttivo del presente giudizio.
pagina 9 di 16 Invero, come peraltro pure ammesso dall'opponente, per la riscossione delle entrate derivanti da pregressa condanna al pagamento delle spese di giustizia vale il termine di prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c., con dies a quo decorrente dalla data di definitività del provvedimento sanzionatorio (indirizzo interpretativo applicato anche dalla Circolare del Ministero della
Giustizia 26 giugno 2003 - Istituzione dei registri previsti dall'art. 161 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002)
“il termine di prescrizione delle spese processuali è quello
ordinario di cui all'art. 2946 c.c., vale a dire dieci anni dalla
data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o,
comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo
è divenuto definitivo”).
Pertanto, considerato che la sentenza penale di condanna in appello, emessa in data 5.12.2006, è divenuta irrevocabile in data
18.03.2007 e che la notifica della cartella impugnata è avvenuta in data 21.02.2014, non può dirsi decorso il termine prescrizionale di cui all'art. 2946 c.c. e, pertanto, il credito oggetto di causa non risulta prescritto.
Inoltre, l'asserita violazione dell'art. dell'art 205 d.P.R. n.
115/2002 2002 in combinato disposto con gli artt. 3, 27 e 53 Cost. e
7 della L. 212/2000, risulta pure infondata.
A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 69/2009, la quale ha abrogato il comma 2 dell'art. 535 c.p.p. (che sanciva, nei confronti di soggetti condannati per lo stesso reato o per reati connessi, il vincolo di solidarietà nel pagamento delle spese processuali derivanti dalla pronuncia di condanna) ed ha riformulato pagina 10 di 16 l'art. 205 d.P.R. n. 115 del 2002 (“Le spese del processo penale
anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun
condannato, senza vincolo di solidarietà...”), il regime previgente della "solidarietà" dell'obbligazione relativamente al pagamento delle spese processuali a carico dei condannati per lo stesso reato o per reati connessi è stato sostituito da quello del recupero "per intero, forfettizzato e per quota", senza "vincolo di solidarietà".
Tale novella si applica solo ai titoli di condanna definitivi a partire dal 4/7/2009, tra i quali non può ricomprendersi quello posto a base dell'opposta intimata esecuzione forzata.
Infine, si rivela infondato anche l'ulteriore motivo di opposizione costituito dall'estinzione della posta creditoria in forza dell'asserito perfezionamento della fattispecie di silenzio-
inerzia di cui all'art. 1, co. 538, 539 e 540 della l. n. 228/2012.
Le disposizioni prevedono che:
“538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta
giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la
riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della
procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal
concessionario il contribuente presenta al concessionario per la
riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con
la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore
prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di
pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito
sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è
reso esecutivo;
pagina 11 di 16 b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente
creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa
dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che
abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore,
emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione
non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in
oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in
favore dell'ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito
sotteso.
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il
concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la
dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al
fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed
ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della
sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi
informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente
creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta
elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a
confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta,
provvedendo, in paritempo, a trasmettere in via telematica, al
concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di
sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore
pagina 12 di 16 dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la
riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al
concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di
recupero del credito iscritto a ruolo.
540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore,
della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione
dei conseguenti flussi informativi al concessionario della
riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni
dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo
stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma
537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato
automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono
eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i
corrispondenti importi”.
Come si evince chiaramente dal dettato normativo, l'iter
procedimentale ha origine da una dichiarazione trasmessa al contribuente al concessionario della riscossione.
Nella specie, detta dichiarazione è stata trasmessa da
[...]
ad il 17 aprile 2014 (doc. 3 fasc. Parte_1 Controparte_3
opponente), dando atto del verificarsi della decadenza in epoca antecedente al momento in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
In data 5/5/2014 la Corte di Appello di Bari, sollecitata da con nota del 28/4/2014, informò l' Controparte_3 CP_6
della circostanza del mancato decorso del termine di
[...]
prescrizione decennale (doc. 5 fasc. opponente); siccé al momento dell'iscrizione a ruolo della pretesa impositiva la stessa non poteva considerarsi prescritta.
pagina 13 di 16 Non può accogliersi un'interpretazione dell'articolato normativo sopra richiamato nei termini indicati dall'appellante, non potendo l'annullamento della pretesa impositiva discendere dalla mera mancata risposta dell'ente impositore al contribuente decorsi i termini di
220 giorni dalla presentazione dell'istanza,
Un'interpretazione conservativa degli effetti voluti dalla norma conduce a ritenere che l'effetto dell'annullamento automatico della procedura si realizzi solamente in presenza dei presupposti di fatto posti a suo fondamento, ossia che il debito sia prescritto al momento della iscrizione a ruolo e che l'ente creditore non abbia risposto nei 220 giorni successivi alla presentazione dell'istanza di annullamento in autotutela.
Nella fattispecie, la pretesa debitoria azionata con la cartella opposta non era prescritta al momento della notifica della cartella medesima e, pertanto, la normativa invocata dalla non può Pt_1
trovare applicazione e non può produrre gli effetti invocati. Depone
a favore dell'interpretazione di cui sopra la ratio della legge, che
è quella di impedire, in caso di iscrizione a ruolo di debito prescritto, che venga attivata una procedura esecutiva destinata ad essere oggetto di opposizione giudiziale, con aggravio di spese per l'ente impositore, che è sempre una p.a. Conseguentemente la norma invocata non è applicabile alla fattispecie. Una diversa interpretazione porterebbe poi a conseguenze inaccettabili, ovvero che tutti, al momento di ricevere una cartella esattoriale o un avviso di addebito, potrebbero presentare istanza di annullamento in autotutela ed ottenere l'effetto di porre nel nulla la procedura di riscossione mediante ruolo in caso di mancata risposta entro 220 gg.,
il tutto pure in presenza di debiti non prescritti (cfr., in tali pagina 14 di 16 termini, Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 2973/2022 del 07-07-
2022).
In ragione di quanto innanzi, l'opposizione va in parte dichiarata inammissibile, in parte rigettata per infondatezza.
III.- La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza della parte opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 (artt.
4-5 e tab. A allegata).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, individuati in ragione del valore del credito indicato in cartella e, dunque, dello scaglione compreso tra €260.000,01 ed €520.000,00, ridotti in misura del 70% quanto alla fase istruttoria e decisoria, in ragione della natura esclusivamente documentale della prima, nonché della notevole concentrazione delle difese conclusive: Scaglione: da €260.000,01 ad €520.000,00
Parte_2
[...] Studio 3.544,00 // 1.620,00 Introduttiva 2.338,00 // 1.147,00 Istruttoria 10.411,00 -70% 3.123,00 Decisoria 6.164,00 -50% 3.082,00 TOTALE 8.972,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in opposizione notificato in data 29/3/2016 da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
, – CORTE DI APPELLO DI BARI,
[...] Controparte_5 così provvede:
pagina 15 di 16 a) DICHIARA, in parte, inammissibile ed, in parte, RIGETTA
l'opposizione avverso la cartella di pagamento n.
01420130027571933/012 notificata il 26/2/2014;
b) Condanna l'opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di ciascuna delle parti opposte, che si liquidano in complessivi €8.972,00 oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge.
Si comunichi.
Bari, 8/4/2025 Il Giudice
Valentina D'Aprile
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5188/2016 r.g. proposta da
rappresentato e difeso dall'Avv. Paride Lo Muzio, Parte_1
domiciliatario, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
-opponente-
contro in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Laurenti, in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione in opposizione
(Già già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Emmanuele Virgintino, in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione in opposizione in persona del Ministro pro tempore, Controparte_5
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bari, domiciliataria ex lege;
pagina 1 di 16 -parti opposte-
Oggetto: opposizione avverso la cartella di pagamento n.
01420130027571933/012 notificata il 26/2/2014, riferita al ruolo n.
2013/005406 relativo al pagamento di €368.062,34 a titolo di spese processuale nel processo n. 12660/00 r.g., definito con sentenza n.
626/2001 del 17.7.2001 emessa dal Tribunale Penale di Bari.
Conclusioni come formalizzate a verbale d'udienza del 18/9/2024 che si intendono integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente provvedimento.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- ha proposto opposizione ex art. 615, Parte_1
co. I, c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
01420130027571933/012, notificatale il 21/2/2014, con la quale le è
stato intimato da in nome e per conto del Controparte_1
Corte di Appello di Bari, Ufficio recupero Controparte_5
crediti, il pagamento dell'importo di €368.062,34 a titolo di spese processuali relative al giudizio R.G. N.R. 12660/00, conclusosi con sentenza n. 626/2001 del 17.07.2001, emessa dal Tribunale Penale di
Bari, di condanna della stessa, unitamente ad altre 14 persone, oltre che alla sanzione penale per i reati ascritti alla stessa, anche per le relative spese processuali. A fondamento dell'opposizione ha, in pagina 2 di 16 particolare, eccepito l'illegittimità della cartella opposta in ragione dei seguenti profili:
1) inosservanza del termine decadenziale di notifica della cartella di pagamento così come previsto dagli artt. 223 del d.P.R.
115/2002 e 25 comma 1, lett. b) del d.P.R. 602/73, essendo stata, la cartella in esame, notificata in data 21.02.2014, oltre il 31
dicembre del secondo anno successivo alla sentenza d'appello del
19.12.2006;
2) inosservanza del termine previsto per l'iscrizione a ruolo della cartella di cui all'art. 212 del D.P.R. 602/73;
3) mancata preventiva notifica dell'invito al pagamento di cui all'art. 212 e ss del d.P.R. 115/2002;
4) intervenuta prescrizione del debito ai sensi dell'art. 2946
c.c.;
5) difetto di motivazione della cartella in violazione degli artt. 7 della L.212/200 e 3 della L. 241/90, a fronte della mancata specificazione delle singole voci di spesa e dei criteri di ripartizione delle stesse tra i vari imputati;
6) violazione dell'art. 205 del d.P.R. 115/2002 in combinato disposto con gli artt. 3, 27 e 53 Cost. e 7 della L. 212/2000 dovendo le spese del processo penale anticipate dall'erario, per poi essere recuperate nei confronti di ciascun condannato senza vincolo di solidarietà, con conseguente indicazione nella cartella del contribuente della pretesa di pagamento delle proprie spese processuali e non anche della quota di competenza di altri.
In aggiunta, ha censurato la cartella opposta per la sopravvenuta insussistenza del titolo esecutivo, in quanto, a fronte del tempestivo inoltro all'ente impositore dell'istanza volta pagina 3 di 16 all'annullamento in autotutela della cartella, ai sensi dell'art. 1
commi 539 e 540 della L. 228/2012, il silenzio assenso protrattosi oltre il termine di 220 giorni previsto dalla legge avrebbe comportato l'emissione del provvedimento di sgravio del ruolo di cui alla cartella impugnata.
Ha, pertanto, concluso, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta, per l'accoglimento della spiegata opposizione e per la declaratoria di nullità ed inefficacia della cartella;
ordinando al contempo di ordinare all'Ente impositore il discarico delle partite di cui alla cartella opposta ai sensi dei commi 539 e 540 dell'art. 1 della L.228/2012 e di emettere provvedimento di sgravio del debito iscritto a ruolo,
vinte le spese di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Paride
Lo Muzio, dichiaratosi distrattario (atto di citazione in opposizione notificato il 29/3/2016).
I.2.- Costituendosi in giudizio, ha eccepito, Controparte_3
in via preliminare, la tardività del motivo di opposizione relativo al difetto di motivazione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., rilevando che la notifica dell'atto introduttivo è avvenuta in data 29.3.2016,
oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella impugnata, avvenuta in data 26.2.2014 (e che peraltro l'opponente dichiara di avere ricevuto persino il 21/2/2024).
Ha, altresì, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, rispetto alle contestazioni relative al merito della pretesa impositiva;
contestando, altresì, la non operatività del vincolo di solidarietà che l'opponente farebbe discendere dall'art. 205 del d.P.R. 115/2002 come modificato dalla L. n. 69/2009, modifica normativa, invero, ratione temporis non applicabile atteso che la pagina 4 di 16 sentenza di appello, emessa il 19.12.2006, è divenuta irrevocabile il
18/3/2007.
Quanto all'asserito mancato invio, da parte dell'ente creditore,
della comunicazione di rigetto dell'istanza presentata dalla contribuente ai sensi dell'art. 1 commi 539 e 540 legge 228/2012, ha dedotto come, invece, il suddetto contestato rigetto fosse stato trasmesso al contribuente il 5/3/2015, non potendosi pertanto invocare alcuno sgravio derivante dall'inerte decorrenza del termine di legge.
Pertanto, ha chiesto di dichiarare, in via preliminare,
l'inammissibilità e tardività della domanda ex art. 617 c.p.c. per vizi formali della cartella, incluso il profilo della mancata indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo, peraltro, sulla scorta di un modello di cartella redatto in conformità al tipo ministeriale rationae
temporis vigente;
in via subordinata, insistito per il rigetto dell'avversa opposizione, con condanna della parte opponente alla rifusione delle spese processuali (comparsa di risposta depositata in data 24/06/2016).
I.3.- Costituendosi in giudizio, ha Controparte_1
evidenziato, in primo luogo, che l'istanza di annullamento della cartella di pagamento ex art. 1 comma 539 e 540 L.228/2012 si sarebbe dovuta trasmettere ad Agente della Riscossione e Controparte_3
non a inoltre, ha aderito alle ulteriori Controparte_1
contestazioni nel merito dell'avversa opposizione, già sollevate dall' con la precisazione che la presunta Controparte_6
inosservanza del termine decadenziale di cui all'art. 25 d.P.R.
602/1973 previsto per la notifica della cartella, avrebbe un ambito pagina 5 di 16 di applicazione espressamente circoscritto alle sole imposte sui redditi e all'Iva, non potendo includere i crediti derivanti a titolo di spese di giustizia, come chiarito dall'art. 23 del D.lgs. n. 46/99
nel testo modificato dall'art. 1 comma 5-ter del D.L. 106/2005 e aggiungendo, altresì, come il termine richiamato dall'art. 227 ter d.P.R. 115/2002 non abbia carattere perentorio (comparsa di risposta depositata in data 13/05/2016).
I.4.- Anche il nel costituirsi in Controparte_5
giudizio con comparsa di risposta depositata in data 19/07/2010, ha insistito nell'infondatezza dell'avversa impugnativa, reiterando l'applicabilità ai crediti vantati dalla Stato a titolo di spese processuali derivanti da una sentenza penale di condanna dell'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., l'infondatezza della doglianza relativa alla violazione dell'art 205 d.P.R. n. 115/2002 secondo la normativa temporalmente vigente, con esclusione del vincolo di solidarietà ai titoli esecutivi divenuti irrevocabili prima dell'entrata in vigore della suddetta legge (04/7/2009).
I.5.- Istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, la causa è pervenuta all'udienza del 13/9/2024, in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
II.- In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agente della
Riscossione.
pagina 6 di 16 Si rammenta, al riguardo, che la giurisprudenza di legittimità
riconosce in capo all'esattore una legittimazione generale passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, in base alla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione (Cass. n.
2016 del 11.07.2016; Cass. n. 11926 del 07.08.2003; Cass. n. 8759 del
18.06.2002). Dunque, nel caso di specie, avendo Controparte_3
emesso e reso esecutiva in data 01.07.2013 la cartella opposta, è
legittimata passivamente al contraddittorio;
ben potendo, i vizi che ineriscano esclusivamente alla pretesa impositiva iscritta a ruolo assumere rilevanza in sede di regolamentazione delle spese di lite.
Anche l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione nella parte in cui vengono sollevati profili di irregolarità formale della cartella (difetto di motivazione e mancata specificazione dei criteri di calcolo e di ripartizione tra i coobbligati in solido della complessiva posta debitoria) risulta fondata.
La notificazione della cartella esattoriale impugnata n.
01420130027571933/012 si è, infatti, perfezionata il 21.02.2014.
Orbene, l'atto di citazione in opposizione ex art. 615, co. I,
c.p.c. che ha introdotto il presente giudizio risulta essere stato notificato il 29.03.2016 (data di spedizione valida per il notificante), ossia ben oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.; con la conseguente inammissibilità
dell'opposizione qualificabile, in relazione a detti motivi, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (cfr., tra le altre, Cass. Civ. sez. III, 19/10/2015, n. 21080, alla cui stregua
“la mancanza di motivazione della cartella esattoriale integra un
vizio di forma, in quanto si risolve in una carenza dei requisiti
pagina 7 di 16 formali minimi di validità della stessa, cioè delle indicazioni
necessarie per identificare il credito e per rendere possibile la
difesa di merito. Deriva da quanto precede, pertanto, che ove sia
dedotta la irregolarità formale della cartella esattoriale - anche
sotto il profilo della carenza di motivazione - l'opposizione deve
essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale
è applicabile il d.lg. n. 46 del 1999, articolo 29, comma 2, (che
rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie), e
non il d.lg. n. 46 del 1999, art. 24 (che prevede il
diverso termine di quaranta giorni e riguarda la opposizione nel
merito dalla pretesa azionata). L'opposizione prima dell'inizio della
esecuzione, quindi, deve proporsi entro cinque giorni (attualmente
venti) dalla notifica della cartella. Tali principi sono applicabili
anche alla cartella di pagamento notificata per il recupero
delle spese di giustizia”)
Anche i motivi concernenti la tardiva iscrizione a ruolo e la mancata preventiva notifica del titolo esecutivo, ossia dell'intimazione di pagamento delle somme esigibili da parte dell'Ente creditore, sono da considerarsi inammissibili, in quanto qualificabili come motivi di opposizione agli atti esecutivi e,
dunque, tardivamente proposti.
Come noto, infatti, “in materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali e delle pene pecuniarie relative a sentenza
penale di condanna emessa in procedimenti definiti prima del 1°
gennaio 2008, l'omissione della notificazione dell'invito al
pagamento, previsto dall'art. 212 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
anteriormente all'iscrizione ruolo, determina un'irregolarità formale
dell'attività di riscossione che può essere fatta valere dal debitore
pagina 8 di 16 con opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 617 cod.
proc. civ. e 226 del d.P.R. citato, n. 115, nel termine fissato dalla
prima norma, decorrente dalla data di notificazione della cartella di
pagamento” (Cass. civ. sez. III, 10/06/2013, n. 14528).
Quanto alla sollevata eccezione di violazione del termine decadenziale di notifica della cartella opposta, ai sensi dell'art. 223 del d.P.R. in combinato disposto con l'art. 25 comma 1 lett b)
del d.P.R. 602/73, la stessa non è meritevole di accoglimento.
Invero, la Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che la decadenza di cui all'art. 25 comma 1 lett b) del d.P.R. 602/73 non assume valenza generale, trovando applicazione soltanto in relazione alle pretese erariali e non già in ogni ipotesi di riscossione a mezzo ruolo, “posto che soltanto per la riscossione delle entrate
erariali tributarie sussiste l'esigenza, che giustifica il regime di
decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il
contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco” (Cass.
n. 28529/2018). Dunque, in tema di recupero esattoriale di spese penali di giustizia, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente escluso che possa farsi ricorso alla decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 (Cfr. Cass. n. 20856/2021).
Difatti, “non è dubbio che le spese di giustizia penali abbiano,
invece, natura non tributaria, tanto che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (per tutte,
Cass., Sez. Un., n. 3008/2008)” (Cass., sez. trib., 10 maggio 2023,
ord., n. 12614).
Deve, altresì, rigettarsi l'eccezione di prescrizione del debito come sollevata nell'atto introduttivo del presente giudizio.
pagina 9 di 16 Invero, come peraltro pure ammesso dall'opponente, per la riscossione delle entrate derivanti da pregressa condanna al pagamento delle spese di giustizia vale il termine di prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c., con dies a quo decorrente dalla data di definitività del provvedimento sanzionatorio (indirizzo interpretativo applicato anche dalla Circolare del Ministero della
Giustizia 26 giugno 2003 - Istituzione dei registri previsti dall'art. 161 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002)
“il termine di prescrizione delle spese processuali è quello
ordinario di cui all'art. 2946 c.c., vale a dire dieci anni dalla
data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o,
comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo
è divenuto definitivo”).
Pertanto, considerato che la sentenza penale di condanna in appello, emessa in data 5.12.2006, è divenuta irrevocabile in data
18.03.2007 e che la notifica della cartella impugnata è avvenuta in data 21.02.2014, non può dirsi decorso il termine prescrizionale di cui all'art. 2946 c.c. e, pertanto, il credito oggetto di causa non risulta prescritto.
Inoltre, l'asserita violazione dell'art. dell'art 205 d.P.R. n.
115/2002 2002 in combinato disposto con gli artt. 3, 27 e 53 Cost. e
7 della L. 212/2000, risulta pure infondata.
A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 69/2009, la quale ha abrogato il comma 2 dell'art. 535 c.p.p. (che sanciva, nei confronti di soggetti condannati per lo stesso reato o per reati connessi, il vincolo di solidarietà nel pagamento delle spese processuali derivanti dalla pronuncia di condanna) ed ha riformulato pagina 10 di 16 l'art. 205 d.P.R. n. 115 del 2002 (“Le spese del processo penale
anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun
condannato, senza vincolo di solidarietà...”), il regime previgente della "solidarietà" dell'obbligazione relativamente al pagamento delle spese processuali a carico dei condannati per lo stesso reato o per reati connessi è stato sostituito da quello del recupero "per intero, forfettizzato e per quota", senza "vincolo di solidarietà".
Tale novella si applica solo ai titoli di condanna definitivi a partire dal 4/7/2009, tra i quali non può ricomprendersi quello posto a base dell'opposta intimata esecuzione forzata.
Infine, si rivela infondato anche l'ulteriore motivo di opposizione costituito dall'estinzione della posta creditoria in forza dell'asserito perfezionamento della fattispecie di silenzio-
inerzia di cui all'art. 1, co. 538, 539 e 540 della l. n. 228/2012.
Le disposizioni prevedono che:
“538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta
giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la
riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della
procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal
concessionario il contribuente presenta al concessionario per la
riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con
la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore
prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di
pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito
sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è
reso esecutivo;
pagina 11 di 16 b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente
creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa
dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che
abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore,
emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione
non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in
oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in
favore dell'ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito
sotteso.
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il
concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la
dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al
fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed
ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della
sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi
informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente
creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta
elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a
confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta,
provvedendo, in paritempo, a trasmettere in via telematica, al
concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di
sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore
pagina 12 di 16 dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la
riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al
concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di
recupero del credito iscritto a ruolo.
540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore,
della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione
dei conseguenti flussi informativi al concessionario della
riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni
dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo
stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma
537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato
automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono
eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i
corrispondenti importi”.
Come si evince chiaramente dal dettato normativo, l'iter
procedimentale ha origine da una dichiarazione trasmessa al contribuente al concessionario della riscossione.
Nella specie, detta dichiarazione è stata trasmessa da
[...]
ad il 17 aprile 2014 (doc. 3 fasc. Parte_1 Controparte_3
opponente), dando atto del verificarsi della decadenza in epoca antecedente al momento in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
In data 5/5/2014 la Corte di Appello di Bari, sollecitata da con nota del 28/4/2014, informò l' Controparte_3 CP_6
della circostanza del mancato decorso del termine di
[...]
prescrizione decennale (doc. 5 fasc. opponente); siccé al momento dell'iscrizione a ruolo della pretesa impositiva la stessa non poteva considerarsi prescritta.
pagina 13 di 16 Non può accogliersi un'interpretazione dell'articolato normativo sopra richiamato nei termini indicati dall'appellante, non potendo l'annullamento della pretesa impositiva discendere dalla mera mancata risposta dell'ente impositore al contribuente decorsi i termini di
220 giorni dalla presentazione dell'istanza,
Un'interpretazione conservativa degli effetti voluti dalla norma conduce a ritenere che l'effetto dell'annullamento automatico della procedura si realizzi solamente in presenza dei presupposti di fatto posti a suo fondamento, ossia che il debito sia prescritto al momento della iscrizione a ruolo e che l'ente creditore non abbia risposto nei 220 giorni successivi alla presentazione dell'istanza di annullamento in autotutela.
Nella fattispecie, la pretesa debitoria azionata con la cartella opposta non era prescritta al momento della notifica della cartella medesima e, pertanto, la normativa invocata dalla non può Pt_1
trovare applicazione e non può produrre gli effetti invocati. Depone
a favore dell'interpretazione di cui sopra la ratio della legge, che
è quella di impedire, in caso di iscrizione a ruolo di debito prescritto, che venga attivata una procedura esecutiva destinata ad essere oggetto di opposizione giudiziale, con aggravio di spese per l'ente impositore, che è sempre una p.a. Conseguentemente la norma invocata non è applicabile alla fattispecie. Una diversa interpretazione porterebbe poi a conseguenze inaccettabili, ovvero che tutti, al momento di ricevere una cartella esattoriale o un avviso di addebito, potrebbero presentare istanza di annullamento in autotutela ed ottenere l'effetto di porre nel nulla la procedura di riscossione mediante ruolo in caso di mancata risposta entro 220 gg.,
il tutto pure in presenza di debiti non prescritti (cfr., in tali pagina 14 di 16 termini, Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 2973/2022 del 07-07-
2022).
In ragione di quanto innanzi, l'opposizione va in parte dichiarata inammissibile, in parte rigettata per infondatezza.
III.- La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza della parte opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 (artt.
4-5 e tab. A allegata).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, individuati in ragione del valore del credito indicato in cartella e, dunque, dello scaglione compreso tra €260.000,01 ed €520.000,00, ridotti in misura del 70% quanto alla fase istruttoria e decisoria, in ragione della natura esclusivamente documentale della prima, nonché della notevole concentrazione delle difese conclusive: Scaglione: da €260.000,01 ad €520.000,00
Parte_2
[...] Studio 3.544,00 // 1.620,00 Introduttiva 2.338,00 // 1.147,00 Istruttoria 10.411,00 -70% 3.123,00 Decisoria 6.164,00 -50% 3.082,00 TOTALE 8.972,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in opposizione notificato in data 29/3/2016 da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
, – CORTE DI APPELLO DI BARI,
[...] Controparte_5 così provvede:
pagina 15 di 16 a) DICHIARA, in parte, inammissibile ed, in parte, RIGETTA
l'opposizione avverso la cartella di pagamento n.
01420130027571933/012 notificata il 26/2/2014;
b) Condanna l'opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di ciascuna delle parti opposte, che si liquidano in complessivi €8.972,00 oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge.
Si comunichi.
Bari, 8/4/2025 Il Giudice
Valentina D'Aprile
pagina 16 di 16