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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/06/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 12 giugno 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1188/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. , rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Vincenzo Pezone con questi elett.te domiciliato in
Napoli, Viale Villa Santa Maria n. 14, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
[...]
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Vincenzo D'Isidoro ed elett.te domiciliata in
Roma, alla via Cardinal de Luca n. 22, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 46/2024 della somma di €#12.548,64#
(dodicimilacinquecentoquarantotto,64) a titolo di omesso pagamento di contributi e sanzioni come per legge per gli anni dal 2017 al 2019.
La resistente si è costituito.
2) Il ricorrente, in via preliminare, eccepisce la prescrizione della pretesa creditoria.
La prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass. 27950/2018; Cass.
19403/2019; Cass. 1557/2020). Infatti, l'elemento costitutivo dell'obbligazione contributiva consiste nella produzione di un certo reddito da parte dell'obbligato. Invece, la dichiarazione dei redditi è una mera dichiarazione di scienza che non costituisce il presupposto del credito contributivo (Cass.
10273/2021; Cass. 17970/2022).
La legge dispone che i contributi obbligatori si prescrivano in cinque anni dal giorno in cui dovevano essere versati (R.D.L.
1827/1935 art. 55, convertito in legge 1155/1936). I termini del versamento dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dai suddetti enti sono gli stessi previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (art. 18 c. 4 d. lgs. 241/1997). Tali termini possono essere modificati da un DPCM tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili di imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione
(art. 12 c. 5 d. lgs. 241/1997). Il DPCM trova fondamento normativo nel d. lgs. 241/1997 e ne integra le previsioni, esso ha natura regolamentare ed assume rango di fonte normativa
(Cass. 17970/2022; Cass. 24047/2022; Cass. 22336/2022;
Cass. 21816/2022).
Pag. 2 di 5 Anche in mancanza di specifiche argomentazioni in senso contrario da parte della il termine è quindi quello del CP_1
16 giugno dell'anno successivo a quello della maturazione del credito contributivo.
Ciò precisato, il decreto ingiuntivo fa riferimento all'omesso versamento di contributi previdenziali per gli anni dal 2017 al
2019.
Il ricorrente ha ricevuto una prima missiva in data 28.12.2022, allorchè il quinquennio, calcolato come sopra indicato, non era decorso, e, successivamente, la notifica del decreto ingiuntivo del 13.04.2024.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione è infondata.
3) Il ricorrente eccepisce, altresì, la nullità del decreto ingiuntivo per genericità ed incertezza della pretesa creditoria.
Anche tale eccezione è infondata.
Dall'estratto conto allegato al ricorso per decreto ingiuntivo si evince chiaramente che le somme richieste sono dovute a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali non versati nonché a titolo di sanzioni ed interessi per gli anni dal 2017 al
2019. Per ciascuna annualità contributiva, sono indicate analiticamente, per ciascun anno, le singole somme dovute, le modalità di calcolo e la relativa causale.
4) Il ricorrente eccepisce, con riferimento all'anno 2019, sia l'an che il quantum della pretesa creditoria per essersi cancellato dall'Albo.
La cancellazione dall'albo professionale, di cui il ricorrente non allega la prova, ma pacificamente collocata, nell'anno
2019, in assenza di contestazioni, non esclude comunque l'obbligo contributivo per tale annualità.
Pag. 3 di 5 Dall'estratto conto unico, depositato nella procedura monitoria, si evince che il ricorrente per l'anno 2019 ha avuto un volume d'affari e ha prodotto quindi un reddito.
Pertanto, l'eccezione è infondata.
5) Infine, la contestazione riferita alla entità e determinabilità delle sanzioni è inammissibile perché generica.
Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al “quantum” sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul
“quantum debeatur”; ne consegue che la parte, qualora neghi non l'esistenza del rapporto lavorativo ma solo la propria titolarità passiva dell'obbligazione contrattuale, riferendola ad altri, non è esonerata dalla contestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato (Cass. Ordinanza 25 novembre 2022, n. 34845).
Comunque , la resistente, già con la missiva dello 01.12.2022 notificata in data 28.12.2022, richiamava l'art. 14 del
Regolamento, ovvero la disciplina delle comunicazioni obbligatorie e le sanzioni in caso di omessa o ritardata comunicazione, e l'art. 15 del Regolamento, che disciplina le sanzioni in caso di ritardato pagamento dei contributi.
L'opposizione va, quindi, rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo.
5) Parte ricorrente va condannato al pagamento delle spese di lite che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno
Pag. 4 di 5 liquidate nella somma di €#1.865#
(milleottocentosessantacinque) oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro
Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 1188/2024 vertente tra nei confronti di Parte_1 [...]
a favore dei ragionieri Controparte_1
e periti commerciali, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1
Controparte_1
a favore dei ragionieri e periti commerciali
[...] delle spese di lite che liquida nella somma di €#1.865#
(milleottocentosessantacinque) oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Avellino, udienza del 12 giugno 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 12 giugno 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1188/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. , rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Vincenzo Pezone con questi elett.te domiciliato in
Napoli, Viale Villa Santa Maria n. 14, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
[...]
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Vincenzo D'Isidoro ed elett.te domiciliata in
Roma, alla via Cardinal de Luca n. 22, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 46/2024 della somma di €#12.548,64#
(dodicimilacinquecentoquarantotto,64) a titolo di omesso pagamento di contributi e sanzioni come per legge per gli anni dal 2017 al 2019.
La resistente si è costituito.
2) Il ricorrente, in via preliminare, eccepisce la prescrizione della pretesa creditoria.
La prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass. 27950/2018; Cass.
19403/2019; Cass. 1557/2020). Infatti, l'elemento costitutivo dell'obbligazione contributiva consiste nella produzione di un certo reddito da parte dell'obbligato. Invece, la dichiarazione dei redditi è una mera dichiarazione di scienza che non costituisce il presupposto del credito contributivo (Cass.
10273/2021; Cass. 17970/2022).
La legge dispone che i contributi obbligatori si prescrivano in cinque anni dal giorno in cui dovevano essere versati (R.D.L.
1827/1935 art. 55, convertito in legge 1155/1936). I termini del versamento dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dai suddetti enti sono gli stessi previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (art. 18 c. 4 d. lgs. 241/1997). Tali termini possono essere modificati da un DPCM tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili di imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione
(art. 12 c. 5 d. lgs. 241/1997). Il DPCM trova fondamento normativo nel d. lgs. 241/1997 e ne integra le previsioni, esso ha natura regolamentare ed assume rango di fonte normativa
(Cass. 17970/2022; Cass. 24047/2022; Cass. 22336/2022;
Cass. 21816/2022).
Pag. 2 di 5 Anche in mancanza di specifiche argomentazioni in senso contrario da parte della il termine è quindi quello del CP_1
16 giugno dell'anno successivo a quello della maturazione del credito contributivo.
Ciò precisato, il decreto ingiuntivo fa riferimento all'omesso versamento di contributi previdenziali per gli anni dal 2017 al
2019.
Il ricorrente ha ricevuto una prima missiva in data 28.12.2022, allorchè il quinquennio, calcolato come sopra indicato, non era decorso, e, successivamente, la notifica del decreto ingiuntivo del 13.04.2024.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione è infondata.
3) Il ricorrente eccepisce, altresì, la nullità del decreto ingiuntivo per genericità ed incertezza della pretesa creditoria.
Anche tale eccezione è infondata.
Dall'estratto conto allegato al ricorso per decreto ingiuntivo si evince chiaramente che le somme richieste sono dovute a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali non versati nonché a titolo di sanzioni ed interessi per gli anni dal 2017 al
2019. Per ciascuna annualità contributiva, sono indicate analiticamente, per ciascun anno, le singole somme dovute, le modalità di calcolo e la relativa causale.
4) Il ricorrente eccepisce, con riferimento all'anno 2019, sia l'an che il quantum della pretesa creditoria per essersi cancellato dall'Albo.
La cancellazione dall'albo professionale, di cui il ricorrente non allega la prova, ma pacificamente collocata, nell'anno
2019, in assenza di contestazioni, non esclude comunque l'obbligo contributivo per tale annualità.
Pag. 3 di 5 Dall'estratto conto unico, depositato nella procedura monitoria, si evince che il ricorrente per l'anno 2019 ha avuto un volume d'affari e ha prodotto quindi un reddito.
Pertanto, l'eccezione è infondata.
5) Infine, la contestazione riferita alla entità e determinabilità delle sanzioni è inammissibile perché generica.
Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al “quantum” sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul
“quantum debeatur”; ne consegue che la parte, qualora neghi non l'esistenza del rapporto lavorativo ma solo la propria titolarità passiva dell'obbligazione contrattuale, riferendola ad altri, non è esonerata dalla contestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato (Cass. Ordinanza 25 novembre 2022, n. 34845).
Comunque , la resistente, già con la missiva dello 01.12.2022 notificata in data 28.12.2022, richiamava l'art. 14 del
Regolamento, ovvero la disciplina delle comunicazioni obbligatorie e le sanzioni in caso di omessa o ritardata comunicazione, e l'art. 15 del Regolamento, che disciplina le sanzioni in caso di ritardato pagamento dei contributi.
L'opposizione va, quindi, rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo.
5) Parte ricorrente va condannato al pagamento delle spese di lite che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno
Pag. 4 di 5 liquidate nella somma di €#1.865#
(milleottocentosessantacinque) oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro
Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 1188/2024 vertente tra nei confronti di Parte_1 [...]
a favore dei ragionieri Controparte_1
e periti commerciali, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1
Controparte_1
a favore dei ragionieri e periti commerciali
[...] delle spese di lite che liquida nella somma di €#1.865#
(milleottocentosessantacinque) oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Avellino, udienza del 12 giugno 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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