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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/06/2025, n. 3458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3458 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.2566/2019 vertente
TRA
1) (già , Società con unico Parte_1 Parte_2 socio soggetta a direzione e coordinamento di con sede in Roma alla Parte_2
Via Ombrone n.2, Capitale Sociale Euro 2.600.000.000,00 i.v., codice fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Roma n. , REA n. 922436, in persona P.IV_1 del suo procuratore avv. Antonio Murano (C.F.: ), a tanto CodiceFiscale_1
abilitato in virtù dei poteri conferitigli dall'Amministratore Delegato, legale rappresentante p.t., con procura rilasciata in data 8.10.2013, in autentica di firma
Rep. n. 46081 - Racc. n. 22144 del Notaio di Roma, rappresentata e Persona_1
difesa, dall'avv. Francesco Buco (C.F.: , in forza di procura CodiceFiscale_2 ad litem su foglio separato congiunto alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado ed espressamente estesa al grado di appello
2) (già Controparte_1 Controparte_2
Società con unico socio e soggetta a direzione e coordinamento di con Parte_2
sede legale in Roma al Viale Regina Margherita n. 125, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. , REA n. 1177794, in persona del P.IV_2 suo procuratore avv. a tanto abilitato in virtù dei poteri conferitigli CP_3
con procura per Notar di Roma in data 10.02.2014, Rep. n. 47288 – Persona_1
Racc. 23046, rappresentata e difesa, sempre dall'avv. Francesco Buco (C.F.:
[...]
, giusta procura ad litem rilasciata su foglio separato congiunto C.F._2
alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado ed
1 espressamente estesa al grado d'appello, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazzetta Giulio Rodinò n.18, presso lo studio dell'avv. Giovanni Caiazzo
(p.e.c.: fax: 0823/ 890952, ove si dichiara Email_1 di voler ricevere le comunicazioni). -Appellanti-
CONTRO
P.IV , in persona del suo legale rappresentante, P_ P.IV_3
Ing. , giusta procura conferita e depositata agli atti, rappresentata Controparte_5
e difesa dall'Avv. Lorella Lucia C.F.: e elettivamente C.F._3
domiciliata in Aversa alla via Pietro Rosano n. 65 - fax 081/0121098 ; pec:
-Appellato – Email_2
OGGETTO: impugnazione avverso la sentenza n. 1153/2019 resa il 17.04.2019 dal
Tribunale di S.Maria C.V., pubblicata il 23.04.2019 e notificata ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione ex art.325 c.p.c. in pari data.
CONCLUSIONI
- per gli appellanti: “ accogliere il gravame riformando in toto la sentenza n. 1153/2019 del Tribunale di S.Maria C.V. – I Sezione Civile, pubblicata in data 23.04.2019, con rigetto di qualsivoglia domanda proposta nei confronti di e di Parte_1
perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto e Controparte_1 non provata, in accoglimento dell'eccepita carenza di legittimazione/titolarità attiva e passiva ovvero per gli ulteriori motivi innanzi dedotti, con riforma anche della liquidazione delle spese e competenze di lite di primo grado;
condannare la in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento in favore P_ di in persona del l.r.p.t. e di in Parte_1 Controparte_1 persona del l.r.p.t., delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre I.V.A. e
[... C.P.A. come per legge, con condanna alla restituzione degli importi corrisposti da
o da in esecuzione della sentenza di Controparte_6 Controparte_1 primo grado”.
- per l'appellata: “rigettarsi l'appello con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese del presente grado di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo Grado (N.R.G. 6029/2014 Trib. S.M.C.V.)
[... Con atto ritualmente notificato la chiedeva la condanna delle società P_
al rimborso di euro 21.249,00 premesso che: Parte_3
- con concessione rep. n. 2 del 24.06.2011 l' Controparte_7
diveniva affidataria dei servizi integrati di ingegneria, gestionali e finanziari nonché della realizzazione dell'ampliamento del cimitero comunale di Casapulla;
-sul terreno oggetto dei lavori, da oltre un ventennio, era presente un elettrodotto di proprietà della società Pt_2
- il 15.05.2013 il Comune di Casapulla con formale nota chiedeva «alla
[...] la rimozione dei pali a sostegno della linea elettrica collocata nelle aree CP_8 interessate all'ampliamento del cimitero comunale al fine del regolare andamento dei lavori»;
- per lo spostamento dell'elettrodotto la società richiedeva il Parte_1
pagamento di oneri per complessivi euro 21.249,00;
- con note successive la società contestava l'importo richiesto e P_
sollecitava lo spostamento della linea elettrica ma, di fronte all'ostruzionismo del distributore, il 08.08.2013 eseguiva il bonifico in favore di “salvo il diritto di Pt_2 ripetizione”;
- nel gennaio 2014 la richiedeva il rimborso di quanto pagato sia ad P_
(oggi ) sia alla Società Controparte_2 Controparte_1 [...]
(oggi ) ma riceveva un diniego per essere legittimato Parte_2 Parte_1
attivo soltanto il proprietario del terreno su cui insisteva l'impianto, destinatario della fattura emessa.
Si costituivano le società convenute che eccepivano preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della società sotto distinti profili: CP_9
1) il rapporto intercorreva con il;
Controparte_10
2) la società attrice avrebbe dovuto agire in veste di mandataria dell'ATI, effettiva parte contrattuale.
Nel merito, eccepivano la costituzione della servitù di elettrodotto per usucapione
3 ex art. 1301 c.c., con conseguente obbligo per il proprietario del fondo servente di sopportare i costi per lo spostamento della servitù ex art. 1068 c.c.
Argomentavano che la pretesa era infondata nel merito, in quanto la prestazione era stata correttamente adempiuta.
Espletata l'attività istruttoria col deposito di documentazione ed escussione dei testi la causa veniva riservata in decisione il 14.01.2019 con i termini 190 cpc.
Le parti depositavano nei termini conclusionali e memorie di replica.
All'esito, con sentenza nr. 1153/2019 resa il 17.04.2019 il Tribunale di S.M.C.V. accoglieva la domanda attorea, così provvedendo:
“Condanna l' e l' in solido Parte_2 Controparte_11 tra loro, a corrispondere all'attrice la somma di euro 21.249,75 oltre interessi dalla data di maturazione sino al soddisfo”.
Condanna altresì le convenute, sempre in solido, al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.545,00 ed euro 254,00 per spese, oltre Iva e cpa.
Avverso la sentenza n. 1153/2019 del Tribunale di S.Maria C.V. – I Sezione Civile, pubblicata in data 23.04.2019, notificata ai fini del decorso del termine breve ex art.325 c.p.c. in pari data a mezzo pec inviata dall'avv. Giuseppe Feola, ha interposto tempestivo appello in ragione di cinque ordini di censure e precisamente:
1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 115 e 116 c.p.c. con conseguente rigetto della domanda proposta dalla in mancanza di una adeguata valutazione delle P_ prove assunte nel corso del processo;
2) violazione e/o falsa applicazione dell'art.2033 c.c., con conseguente rigetto della domanda introdotta dalla per sua carenza di legittimazione/titolarità attiva, P_ nonché per insussistenza dei requisiti dell' azione di indebito oggettivo ex art.2033 c.c.;
3) violazione e/o falsa applicazione dell'art.1068 c.c., nonché dell'art.122 del R.D. n.1775 del 1993, stante l'obbligo del proprietario del fondo servente di sopportare i costi necessari allo spostamento della servitù di elettrodotto acquisita per usucapione;
4) violazione dell'art.2697 c.c. e/o falsa applicazione della normativa contenuta negli artt.119 e ss. del R.D. n.1775 del 1993, non essendo la proprietaria del bene P_
4 dove la servitù di elettrodotto è stata acquisita e non avendo la Società provato la sussistenza in concreto dei requisiti previsti dalla normativa speciale per il richiesto spostamento a carico della Società di distribuzione;
la carenza di legittimazione/titolarità passiva di che quale Società di vendita di energia Controparte_1 elettrica rispetto agli obblighi di spostamento di linee elettriche di competenza esclusiva della Società Parte_1
5) mancata e/o erronea applicazione degli artt.91, 92 e 96 c.p.c., con conseguente riforma della pronuncia sulle spese e competenze di lite.
Passando al merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Col primo le appellanti censurano la sentenza gravata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 115 e 116 c.p.c. ed art.2033 c.c., per carenza di legittimazione / titolarità attiva della OG RL, nonché per insussistenza dei requisiti della azione di indebito oggettivo ex art.2033 c.c.; deduce che la ha erroneamente agito in proprio e non nella qualità P_ di mandataria del rapporto negoziale con il Comune di Casapulla sussistente dapprima in capo all poi in capo alla Controparte_7 [...]
per rivendicare la restituzione di somme che attengono un rapporto CP_12 facente capo unicamente al Casapulla, richiamando il T.U. n.1775/33 CP_10 che individua esclusivamente nel proprietario del bene gravato da servitù la possibilità di richiedere lo spostamento di un elettrodotto. Poiché il pagamento effettuato dalla e, per essa dalla anche alla luce della Controparte_12 P_
corrispondenza intercorsa con il depositata in giudizio dalle parti, non CP_10
può che qualificarsi come adempimento spontaneo di un debito altrui da parte del terzo.
Pertanto, soltanto il era astrattamente legittimato a Controparte_10 domandare la restituzione degli importi corrisposti per lo spostamento della servitù di elettrodotto ex art.122 del T.U. n.1775/33, sul presupposto di un indebito oggettivo.
Difatti, è pacifico che anche l'adempimento spontaneo del terzo di un debito altrui, ai sensi dell'art.1180 c.c., provoca l'estinzione dell'obbligazione ma non attribuisce al terzo titolo per agire direttamente, né comporta la surrogazione legale del solvens.
5 È stato poi chiarito che non sussiste neppure un'ipotesi di indebito soggettivo laddove il pagamento è avvenuto dal terzo, come nel caso in esame, sapendo di non essere debitore, non potendo tale pagamento considerarsi effettuato in una situazione di errore.
Il motivo è infondato.
Invero la nella veste di soggetto “capogruppo dell P_ [...]
costituita il 18.5.2011 risulta essere concessionaria del contratto Controparte_7
di appalto (Rep. 2 del 24.06.2011) con il quale il Comune di Casapulla affidava i lavori di ampliamento cimiteriali in concessione precisando che alla medesima OG RL facevano capo tutti gli esborsi economici connessi all'esecuzione dell'intervento, come risulta dalla nota pervenuta al Comune di Casapulla il 21/12/11 n. 14442.
Successivamente la costituiva in data 15.11.2011 Controparte_7
una società consortile a responsabilità limitata denominata “ Controparte_12
con sede in Capodrise (CE) alla Via Troisi n. 4, come da atto Notaio
[...] Per_2
Rep. N. 92621 e n. 28.852 di raccolta.
[...]
Con nota della consegnata a mani il 08/07/13 la OG RL CP_12
(società socia della – capitale sociale di Euro 50.000,00, con Controparte_12
una partecipazione pari a nominali euro 20.000,00, versata per Euro 5.000,00
(eurocinquemila/00), veniva invitata a versare “i restanti decimi di capitale sociale pari a Euro 15.000,00 (euroquindicimila/00); precisando al punto n. 3 della nota in oggetto che : i contatti con ed sono stati Controparte_2 Parte_2
finora intrattenuti dalla P_ atteso che è controverso se gli oneri connessi allo spostamento di tale elettrodotto siano dovuti o meno e che la ha nel proprio organico idonea professionalità tecnica in P_ grado di utilmente colloquiare con il personale dell' che dovrà, poi, materialmente Pt_2 operare tale spostamento, con la presente, espressamente deleghiamo la a P_ proseguire nella gestione delle attività connesse allo spostamento di tale elettrodotto e a valutare se sia necessario o meno provvedere al pagamento degli oneri richiesti dall' Pt_2
Nell'ipotesi in cui risultasse indispensabile procedere (salvo ripetizione) al pagamento di quanto richiesto, espressamente deleghiamo la a versare alla controparte P_ Pt_2
6 per conto della l'intero importo attualmente dovuto in conto Controparte_12 capitale da alla fino alla concorrenza di € 15.000,00. P_ Controparte_12
Qualora residuasse un ulteriore importo da versare (salvo ripetizione) per ottenere tale spostamento, deleghiamo la a provvedervi tramite l'erogazione della relativa P_ differenza che verrà corrisposta anche per conto della alla Controparte_12 controparte . Pt_2
Dalla documentazione fin qui richiamata unitamente all'estratto conto del conto corrente n. 4880.16 tratto sulla Banca Monte dei Paschi di Siena, intestato a P_
[...
risulta che quest'ultima il 08/08/13 ha provveduto a pagare all' CP
, che ha incassato su delega dell' , la somma di €
[...] Parte_1
21249,75 imputandola in conto del capitale ancora da versare alla società consortile
Controparte_12
Ne segue pertanto che, trattandosi di estinzione dell'obbligazione pecuniaria per effetto dell'adempimento spontaneo di un terzo, secondo la previsione dell'art
1180 c.c., il pagamento resta riferibile a quest'ultimo, al quale soltanto spetta l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, secondo il principio per cui è colui che esegue il pagamento non dovuto a poterne richiedere la restituzione, atteso che l'azione restitutoria ex art. 2033 c.c., avendo carattere personale, può essere esperita solo nei rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato, personalmente o per mezzo di terzi, la somma non dovuta. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito, che aveva negato il diritto dei richiedenti alla restituzione delle somme versate in forza di un decreto ingiuntivo pronunciato nei loro confronti e poi revocato, perché il pagamento era stato eseguito da un terzo) (Sez. 3 - , Ordinanza n. 27421 del 26/09/2023, Sez. 2,
Sentenza n. 12897 del 1995). Ne segue la legittimazione attiva alla ripetizione dell'indebito della OG RL.
Col secondo motivo l'appellante censura l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure laddove ha ritenuto che anche in ipotesi di acquisto per usucapione di una servitù di elettrodotto trovi applicazione la normativa di cui al R.D. n.1775/1933 nel caso di spostamento dell'elettrodotto, nonché laddove ha omesso di applicare alla fattispecie in
7 esame la normativa di cui all'art.1068 c.c., con conseguente obbligo per il proprietario del fondo servente di sopportare i costi necessari allo spostamento della servitù.
Col terzo motivo l'appellante censura la sentenza gravata laddove il Giudice di prime cure ha ritenuto provati nella fattispecie in esame i requisiti previsti dalla disciplina dell'art.122 del T.U. 1775/1933. La domanda proposta dalla va rigettata Controparte_13 anche per violazione dell'art.2697 c.c.
Deduce che la non avrebbe provato la sussistenza in concreto dei P_
requisiti previsti dalla disciplina dell'art.122 del T.U. 1775/1933 per il chiesto spostamento a spese della Società di distribuzione. Più specificamente, la parte attrice/appellata non ha assolto l'onere rigoroso di provare la necessità dello spostamento richiesto e, segnatamente, l'effettiva intervenuta innovazione o costruzione sul bene gravato da servitù, incompatibile con la presenza del palo di sostegno e dell'elettrodotto aereo esistente.
Al pari, sarebbe rimasta non provata la generica domanda subordinata formulata dalla Soc. attrice/appellata di rideterminazione, a mezzo C.T.U., dell'importo dovuto per lo spostamento del suddetto elettrodotto, in quanto la somma richiesta
è stata oggetto di un preventivo espressamente accettato, oltre ad essere stata quantificato nel pieno rispetto delle voci di spesa chiaramente riconosciute nella
Delibera 199/2011 dell'AEEG.-
I motivi meritano di essere trattati congiuntamente e vanno disattesi.
Premesso che la normativa di riferimento è costituita dal Regio Decreto n. 1775 del
1933 ("Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici") che regola, tra l'altro, anche le servitù imposte per la realizzazione di elettrodotti, nell'ambito dei procedimenti di concessione e delle modifiche delle opere elettriche.
Orbene, il Testo Unico n. 1775 del 1933 articolo 122 è applicabile anche alle servitù coattive di elettrodotto acquistate per usucapione.
Ed invero la qualificazione "coattiva" rinvia alla funzione della servitù (ad es., il consentire il passaggio dal fondo intercluso alla pubblica strada) e non indica l'immancabile carattere coercitivo del titolo che la costituisce (carattere che può
8 esserci o meno) atteso che essa non cessa di essere tale per il fatto che il titolo che la costituisce sia un contratto e non una sentenza o un atto amministrativo.
Se quindi "servitù coattiva" è concetto di funzione e non di sostanza (del suo titolo), ne segue che, in presenza dei presupposti cui la legge subordina l'obbligo di costituire una servitù di elettrodotto, se quest'ultima si è costituita per usucapione, per ciò solo essa non cessa di essere assoggettata alla disciplina della corrispondente servitù coattiva nel caso di specie dettata dal Testo Unico n. 1775 del 1933, articolo 122.
In tal senso anche la giurisprudenza recente della Corte di Legittimità che, ribadendo l'orientamento già espresso dalle Sezioni Unite (Cass. SU 1971/1822) ha affermato che: "la servitù coattiva di elettrodotto può essere acquistata anche per usucapione", ne discende l'applicabilità della disciplina speciale, "sicché nel caso di spostamento della linea elettrica, essa è soggetta alla disciplina fissata dal t.u. all'articolo
122, che pone a carico dell'(OMISSIS) le spese relative allo spostamento" e non a quella dell'articolo 1068 c.c. (cfr. Cass. 29617/2022) (contra solo Cass. 28271//2019) .
Ebbene, le SU, sia pur risalenti -pronunciandosi proprio in materia di servitù di elettrodotto - hanno ribadito la possibilità di acquistare una servitù coattiva per usucapione (nello stesso senso Cass. 5077/1983, oltre alla già ricordata Cass.
29617/2022 e ad altre). Ne consegue che, nel caso di specie, lo spostamento della linea elettrica è soggetto alla disciplina fissata dal Testo Unico n. 1775 del 1933, articolo 122 non già dell'articolo 1068 c.c.
Col quarto motivo censura l'omessa declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_14
Deduce l' che è errata la sentenza impugnata Controparte_14
nella parte in cui non ha distinto il ruolo delle due Società convenute/appellante, arrivando a concludere che anche è tenuto a Controparte_1 sopportare i costi di spostamento della linea elettrica.
Piuttosto, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare carente di legittimazione/titolarità passiva la convenuta/odierna appellante
[...] che ha agito nella vicenda in esame per conto di E- Controparte_1
9 DISTRIBUZIONE S.P.A.
Il motivo è infondato.
Premesso che la filiera elettrica si divide in:
-produzione, (la generazione di energia elettrica attraverso le centrali);
-trasmissione, (il trasporto e la trasformazione di energia sulla rete interconnessa ad alta tensione);
, (il trasporto e la trasformazione di energia sulle reti di distribuzione a Parte_2
media e bassa tensione per la consegna ai clienti finali);
-vendita; che la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'acquisto e la vendita di energia elettrica sono dichiarate libere, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico;
ai sensi dell'art. 1, 1 comma, del D. Lgs. N. 79/99 le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale (oggi TERNA S.p.A) con atto rilasciato dal Ministero competente.
Ora, la società come fornitore dell'energia elettrica, è Controparte_14 tenuto a rivolgersi alla Società distributrice ( onde poter Parte_2
intervenire sulle utenze per allacciamenti, aumenti di potenza, distacchi, riallacci e tutto ciò che attiene la rete di distribuzione.
Tuttavia, a prescindere dalla separazione societaria di tra attività di Pt_2
distribuzione di elettricità e attività di vendita ai clienti, nel caso di specie, risulta come sia stato a ricevere da OG RL le somme di cui Controparte_2 si chiede la ripetizione giusta fattura n. 61142172990111B del 26/08/2013 per oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica, a prescindere che il pagamento sia stato effettuato nell'interesse di (salva azione di Controparte_6
ripetizione nei rapporti interni).
Nel richiamare il principio sopra espresso (l'azione d'indebito arricchimento ha natura personale (cfr. cit. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27421 del 26/09/2023, Sez. 2,
Sentenza n. 12897 del 1995)) secondo i principi generali “chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens
10 l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta»
(Cass., sez. 3, 14/05/2012, n. 7501; Cass., sez. 3, 13/02/1998, n. 1557; Cass., sez. 3,
12/06/2020, n. 11294). Si è, sul punto, chiarito che, poiché l'inesistenza della causa debendi - parziale, se l'obbligo è esistente in minor misura - è un elemento costitutivo
(unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo, la relativa prova - mediante fatti positivi contrari, o anche presuntivi – incombe all'attore (Cass., sez. 3, 13/02/1998, n. 1557).
Nel caso di specie la OG RL ha provato di avere pagato indebitamente all'
[...]
(accipiens) la somma portata nella fattura n. 61142172990111B del CP_6
26/08/2013.
Col quinto motivo censura la mancata e/o erronea applicazione degli artt.91, 92 e 96
c.p.c., con riforma totale della sentenza impugnata relativamente alla liquidazione delle spese e competenze del giudizio.
Il motivo è assorbito.
[... Quanto alle spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico di ed in persona dei rispettivi r.p.t. in Controparte_6 Controparte_2
solido tra loro e liquidate in applicazione del DM n. 147/22 con riferimento allo scaglione delle cause fino ad € 26.000,00 in € 3.397,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione al difensore dell'appellata vittoriosa Avv. Lorella Lucia.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico delle appellanti in solido.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza la sentenza n. 1153/2019 resa il 17.04.2019 dal Tribunale di S. Maria C.V.,
11 pubblicata il 23.04.2019 e notificata in pari data pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna le appellanti in solido alla refusione delle spese di lite in favore della in persona del l.r.p.t. che liquida in applicazione del DM 147/22 CP_15
in € 3.397,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione al difensore dell'appellata vittoriosa Avv. Lorella Lucia;
3) sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico delle appellanti in solido.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18/06/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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