Rigetto
Sentenza 10 giugno 2025
Commentario • 1
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 5 marzo 2026
1. Benetton Group s.r.l. ha appellato la sentenza n. 19688/2025, con la quale il T.A.R. per il Lazio ha respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota con la quale l'A.G.C.M. aveva parzialmente accolto l'istanza di accesso agli atti di Oceania s.r.l. Tale istanza era finalizzata all'ostensione degli atti del procedimento A523, relativo all'accertamento di possibili abusi di dipendenza economica di Benetton ai danni di Miragreen s.r.l.; procedimento che l'Autorità aveva definito accettando la proposta di impegni formulata da Benetton e, quindi, non accertando la possibile violazione della disposizione di cui all'art. 9 della l. n. 192/1998. 2. Oceania aveva motivato l'istanza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/06/2025, n. 5008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5008 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 05008/2025REG.PROV.COLL.
N. 09477/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9477 del 2024, proposto da
AN FA, rappresentato e difeso dall'avvocato Morena Di Dio, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Potenza - Polizia Locale, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- s.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata n. 452 del 2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 il Cons. Stefano Fantini e udito per la parte appellante l’avvocato Romano in dichiarata delega di Di Dio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-Il sig. AN FA ha interposto appello nei confronti della sentenza 19 settembre 2024, n. 452 del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, che ha respinto il suo ricorso avverso il silenzio diniego opposto dal Comune di Potenza sull’istanza presentata alla Polizia locale in data 29 marzo 2024 per ottenere l’ostensione della relazione di servizio redatta in occasione dell’intervento effettuato, il precedente 28 marzo, presso la sede operativa della -OMISSIS- s.r.l., in via -OMISSIS-.
Il sig. AN ha presentato alla Polizia locale di Potenza la suindicata istanza di accesso alla relazione di servizio dell’intervento volto all’accertamento di presunte condotte illecite della società -OMISSIS-.
2. – Con il ricorso in primo ha dunque impugnato il silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso, deducendo di essere residente presso un immobile situato nelle vicinanze di quello dove viene esercitata l’attività della società e di essere titolare di un’attività economica (-OMISSIS-”) adiacente all’immobile ove risiede.
3. - La sentenza appellata ha respinto il ricorso ritenendo l’istanza ostensiva essenzialmente esplorativa, in quanto presenta « connotati del tutto generici in punto di qualificazione dell’interesse, non risultando enucleato alcun elemento – diverso dall’allegazione della mera vicinitas tra il compendio aziendale cui si riferisce la relazione di servizio oggetto della domanda ostensiva e luoghi di pertinenza della ricorrente – in grado di comprovare l’effettiva inerenza del documento richiesto con la posizione soggettiva di quest’ultimo e di evidenziare gli scopi che questi intende perseguire per il tramite dell’accesso ».
4.- Con il ricorso in appello il sig. AN ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata, reiterando l’assunto di primo grado in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accesso ai documenti, la cui istanza sarebbe assistita dall’interesse alla tutela giudiziale dei propri diritti ed in particolare della proprietà in relazione alle condotte illecite della -OMISSIS- s.r.l. ed invocando l’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 in tema di doverosità dell’accesso difensivo.
5. – Nella mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata, il ricorso è stato trattenuto in decisione nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
6. – Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
Si verte invero al cospetto di un accesso dichiaratamente difensivo (emergente dall’istanza in data 29 marzo 2024 proposta in quanto assistito “ dall’interesse alla tutela dei propri diritti in ragione della difesa giudiziale che intenderà eventualmente promuovere a tutela della sua proprietà ”), in relazione al quale l’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 ne prevede, risolvendo a monte il bilanciamento degli interessi, la prevalenza rispetto alla riservatezza. Ma questa prevalenza dell’accesso è circoscritta ai “ documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile […] ”.
La giurisprudenza, in materia di accesso difensivo, è consolidata nell’escludere che sia sufficiente nell’istanza un generico riferimento ad esigenze difensive, riferite ad un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare (Cons. Stato, Ad. plen., 18 marzo 2021, n. 4; III, 28 giugno 2024, n. 5745; V, 4 aprile 2025, n. 2922).
Dall’istanza ostensiva dell’appellante non è dato desumere che l’accesso sia necessario per curare o difendere i propri interessi giuridici (Cons. Stato, VI, 27 marzo 2024, n. 2900), né l’inerenza del documento richiesto con la posizione soggettiva dello stesso, peraltro non adeguatamente esplicitata, se non con la evocazione del requisito della vicinitas a fronte di condotte qualificate come illecite, ma per nulla illustrate o esposte (laddove, come noto, spetta alla parte interessata dimostrare il collegamento necessario fra la documentazione richiesta e le proprie difese : Cons. Stato, V, 20 gennaio 2022, n. 369).
7. - Alla stregua di quanto esposto, l’appello va respinto.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese di giudizio in ragione della mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società controinteressata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Fantini | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.