Art. 35.
Sono autorizzati, a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge, interventi diretti a:
a) concedere agli imprenditori artigiani contributi non superiori al 50 per cento della spesa per gli ammodernamenti ed ampliamenti degli impianti esistenti e per la creazione di nuovi impianti. Il contributo viene elevato fino ad un massimo del 75 per cento per le cooperative di produzione artigiana ed i consorzi indicati nell' articolo 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860 ;
b) concedere, congiuntamente ai contributi di cui alla lettera precedente, sussidi in conto pagamento degli interessi su operazioni di credito a medio termine per il resto della spesa ed in misura, tale da far gravare sull'artigiano non piu' del 3 per cento annuo.
La garanzia sussidiaria di cui al quinto comma dell'articolo 30 e' estesa anche a favore degli imprenditori artigiani e loro cooperative.
Sono autorizzati, a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge, interventi diretti a:
a) concedere agli imprenditori artigiani contributi non superiori al 50 per cento della spesa per gli ammodernamenti ed ampliamenti degli impianti esistenti e per la creazione di nuovi impianti. Il contributo viene elevato fino ad un massimo del 75 per cento per le cooperative di produzione artigiana ed i consorzi indicati nell' articolo 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860 ;
b) concedere, congiuntamente ai contributi di cui alla lettera precedente, sussidi in conto pagamento degli interessi su operazioni di credito a medio termine per il resto della spesa ed in misura, tale da far gravare sull'artigiano non piu' del 3 per cento annuo.
La garanzia sussidiaria di cui al quinto comma dell'articolo 30 e' estesa anche a favore degli imprenditori artigiani e loro cooperative.