Sentenza 6 gennaio 1982
Massime • 1
L'apertura di nuovi pozzi deve rispettare non solo la distanza dal confine prescritta dall'art. 889 cod. civ., ma anche l'utilizzazione delle acque del fondo vicino precostituita dal titolare e tutelata autonomamente dalla legge, che impone di osservare la maggiore distanza che si renda necessaria, in concreto, per evitare che il regime idrico preesistente subisca pregiudizio. ( V 3509/80, mass n 407345; ( V 6123/78, mass n 395947).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/01/1982, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 1982 |
Testo completo
L'apertura di nuovi pozzi deve rispettare non solo la distanza dal confine prescritta dall'art. 889 cod. civ., ma anche l'utilizzazione delle acque del fondo vicino precostituita dal titolare e tutelata autonomamente dalla legge, che impone di osservare la maggiore distanza che si renda necessaria, in concreto, per evitare che il regime idrico preesistente subisca pregiudizio. ( V 3509/80, mass n 407345; ( V 6123/78, mass n 395947).*