Cass. civ., sez. II, sentenza 06/01/1982, n. 25
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Sentenza 6 gennaio 1982

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L'apertura di nuovi pozzi deve rispettare non solo la distanza dal confine prescritta dall'art. 889 cod. civ., ma anche l'utilizzazione delle acque del fondo vicino precostituita dal titolare e tutelata autonomamente dalla legge, che impone di osservare la maggiore distanza che si renda necessaria, in concreto, per evitare che il regime idrico preesistente subisca pregiudizio. ( V 3509/80, mass n 407345; ( V 6123/78, mass n 395947).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 06/01/1982, n. 25
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25
    Data del deposito : 6 gennaio 1982

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