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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/04/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5328/2024 posta in deliberazione il giorno 07/02/2025
TRA
) Parte_1 P.IVA_1
Avv. FARRO ANNUNZIATA;
E
) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. BRAIDOTTI CRISTIAN
E
( ) Controparte_2 C.F._1
Avv.
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 531/2024 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 a proposto reclamo avverso la sentenza in oggetto che ne Parte_1
aveva dichiarato l'assoggettamento a liquidazione giudiziale.
Si è costituita in giudizio , creditore procedente Controparte_3
instando per il rigetto del reclamo.
Il reclamo è manifestamente infondato.
Con il primo motivo la reclamante deduce l'inesistenza del credito vantato dalla con contestazioni di merito del tutto inammissibili. CP_3
La doglianza è del tutto priva di pregio, in quanto il credito di € 40.956,34 è portato da sentenza del Tribunale di Udine 943/2023 passata in giudicato con la quale è stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo 744/2022.
Con il secondo motivo la reclamante deduce l'errata valutazione dello stato di insolvenza e si sofferma, inutilmente, sull'esito negativo della procedura esecutiva, ma continua ad essere inadempiente e neppure ad indicare le modalità con le quali il creditore avrebbe potuto coattivamente la soddisfazione del proprio credito.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidalmente del legale rappresentante ex art 51 comma 15 CCII, in quanto il reclamo è sì pretestuoso da integrare la mala fede di quest'ultimo. Ne consegue altresì la condanna ex art 96 III co. c.p.c.
PQM
Rigetta il reclamo e condanna in solido e Parte_1 Parte_2
alla rifusione delle spese di lite in favore della reclamata che liquida in
[...]
€ 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. oltre ad € 2.000,00 ex art 96
III co.c.p.c. a carico della società reclamante
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
T.U.115/2002.
Roma, 7.2.2025
IL PRESIDENTE
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5328/2024 posta in deliberazione il giorno 07/02/2025
TRA
) Parte_1 P.IVA_1
Avv. FARRO ANNUNZIATA;
E
) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. BRAIDOTTI CRISTIAN
E
( ) Controparte_2 C.F._1
Avv.
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 531/2024 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 a proposto reclamo avverso la sentenza in oggetto che ne Parte_1
aveva dichiarato l'assoggettamento a liquidazione giudiziale.
Si è costituita in giudizio , creditore procedente Controparte_3
instando per il rigetto del reclamo.
Il reclamo è manifestamente infondato.
Con il primo motivo la reclamante deduce l'inesistenza del credito vantato dalla con contestazioni di merito del tutto inammissibili. CP_3
La doglianza è del tutto priva di pregio, in quanto il credito di € 40.956,34 è portato da sentenza del Tribunale di Udine 943/2023 passata in giudicato con la quale è stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo 744/2022.
Con il secondo motivo la reclamante deduce l'errata valutazione dello stato di insolvenza e si sofferma, inutilmente, sull'esito negativo della procedura esecutiva, ma continua ad essere inadempiente e neppure ad indicare le modalità con le quali il creditore avrebbe potuto coattivamente la soddisfazione del proprio credito.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidalmente del legale rappresentante ex art 51 comma 15 CCII, in quanto il reclamo è sì pretestuoso da integrare la mala fede di quest'ultimo. Ne consegue altresì la condanna ex art 96 III co. c.p.c.
PQM
Rigetta il reclamo e condanna in solido e Parte_1 Parte_2
alla rifusione delle spese di lite in favore della reclamata che liquida in
[...]
€ 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. oltre ad € 2.000,00 ex art 96
III co.c.p.c. a carico della società reclamante
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
T.U.115/2002.
Roma, 7.2.2025
IL PRESIDENTE
2