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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/11/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice unico in funzione di Giudice del lavoro, dott. Antonio Cantillo, all'esito della trattazione scritta disposta con ordinanza del 17/04/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17/10/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 804 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Gianfranco Nunziata,
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Salerno, alla Via Irno, n. 11;
PEC: avv .salerno.it; Email_1 CP_1
Ricorrente
CONTRO
Controparte_2
, rappresentati e difesi ai sensi e
[...]
per gli effetti dell'art. 417 bis c.p.c., dal Dirigente p.t. dott. e dai Funzionari dott. CP_3
e dott.ssa , elettivamente domiciliati ai fini del Controparte_4 Controparte_5
presente giudizio presso l' , , Ufficio legale e del CP_2 Controparte_6
contenzioso via Monticelli-loc. Fuorni;
1 PEC: Email_2
Resistente
OGGETTO: Altre ipotesi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 09/02/2024, Parte_1
agiva nei confronti del in persona del dinanzi al Tribunale di
[...] CP_7 CP_8
Salerno – Sezione Lavoro, per vedere accertato e dichiarato il proprio diritto alla ricostruzione della carriera con riconoscimento della pregressa anzianità di servizio pre-
ruolo prestato, senza soluzione di continuità, per 22 anni complessivi, presso le scuole e gli istituti statali in qualità di docente a tempo determinato, ai fini giuridici, previdenziali ed economici.
In via di fatto, deduceva che:
- era attualmente in servizio presso l di Battipaglia, immessa in ruolo nell'a.s. Controparte_9
2001/2002 come docente di scuola materna;
- il 2013 veniva emesso il decreto di ricostruzione della carriera n. 1170, relativo all'immissione in ruolo presso la scuola materna, con decorrenza dal 2001;
- il 2015 veniva emesso il decreto di ricostruzione della carriera n. 2569, relativo all'immissione in ruolo presso la scuola dell'infanzia, il quale le riconosceva ai fini giuridici ed economici 4 anni di anzianità;
- il 2015 veniva emesso il decreto di ricostruzione della carriera n. 2570, relativo al passaggio di ruolo presso la scuola media, il quale le riconosceva ai fini giuridici ed economici 8 anni e 11 mesi di anzianità;
- godeva della fascia stipendiale n. 15, con prossimo scatto il 30/09/2025, atteso che al passaggio nei ruoli della scuola materna/elementare alla scuola media non le era stata
2 riconosciuta l'intera anzianità precedentemente maturata nei ruoli della scuola materna
(dall'a.s. 2001/2002 all'a.s. 2004/2005) ai fini della ricostruzione della carriera;
- già nel 2021 aveva diritto ad avere lo scatto corrispondente alla fascia n. 21, considerato che aveva lavorato complessivamente per più di 22 anni (pari a n. 8185 giorni effettivi di servizio decorrenti dall'a.s. 2001/2002) come docente di ruolo di scuola materna, poi di scuola dell'infanzia dall'a.s. 2005/2006, e media dall'a.s. 2011/2012;
- si era vista ingiustamente decurtare l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza in forza dell'applicazione del meccanismo della c.d. “temporizzazione”, consistente nell'attribuire all'insegnante un assegno ad personam senza alcun riferimento all'anzianità effettivamente maturata;
- all'atto del passaggio di ruolo, quindi, aveva percepito un trattamento stipendiale deteriore rispetto a quanto le sarebbe spettato se avesse conservato la pregressa anzianità
contributiva.
In punto di diritto, evidenziava l'illegittimità della condotta del , censurata dalla CP_2
Corte di Cassazione con la sentenza SS.UU. n. 9144/2016, che aveva definitivamente affermato il principio dell'integrale riconoscimento del servizio prestato dai docenti delle scuole materne in caso di passaggio nella scuola secondaria.
Rimarcava, inoltre, il suo diritto al riconoscimento dell'anno 2013, in quanto il blocco stipendiale, così come disciplinato dal D.L. n. 78/2010, incideva solo sulla progressione stipendiale e non sulla ricostruzione dell'anzianità di servizio da cui derivavano effetti giuridici oltre che economici, nonché la non assoggettabilità a prescrizione del riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Sulla scorta di tali elementi di fatto e di diritto concludeva nei sensi che seguono:
<<
1. Annullare e/o disapplicare i decreti nn.: 2569/2015 e 2570/2015 [cfr.all. 2 e 3]; 2.
Accertare e dichiarare - previa disapplicazione dei decreti della ricostruzione della
3 carriera impugnati, della normativa nazionale in materia e del C.C.N.L. di settore - il diritto
della ricorrente ad ottenere il riconoscimento nei ruoli docenti di scuola secondaria superiore
di primo grado (scuola media) l'integrale pregresso servizio di ruolo prestato presso la
scuola infanzia (materna) e poi primaria (elementare) e per l'effetto dichiarare il diritto della
ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione della carriera con il riconoscimento dei servizi
resi nel “ruolo inferiore” e senza il meccanismo della “temporizzazione” con consequenziale
regolarizzazione contributiva e con il pagamento delle differenze retributive con interessi e
rivalutazione;
3. Accertare e dichiarare, il diritto della ricorrente al riconoscimento per intero dell'anzianità
di servizio maturata prima del passaggio nei ruoli della scuola secondaria di primo grado, e
quindi, effettuare una nuova ricostruzione della carriera con riconoscimento integrale del
servizio pregresso svolo come insegnante di scuola materna ed elementare il tutto con
regolarizzazione contributiva;
4. Ordinare e condannare le Amministrazioni resistenti di disporre l'inquadramento giuridico
ed economico della ricorrente secondo il metodo della ricostruzione della carriera con
condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive/arretrati, con interessi e
rivalutazione, il tutto con regolarizzazione contributiva>>.
Il tutto, con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
2. Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata il 23/09/2024 si costituiva in giudizio il il quale, in via preliminare, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa attorea CP_7
per decorso del termine quinquennale senza il compimento di validi atti interruttivi.
Nel merito, poi, evidenziava che l'Amministrazione resistente, alla luce della normativa vigente e degli orientamenti giurisprudenziali, non aveva riconosciuto gli anni scolastici dal
2001/2002 al 2004/2005, giacché tale periodo di servizio era stato prestato dalla ricorrente in qualità di insegnante di scuola dell'infanzia (scuola materna).
4 Era stato, invece, correttamente riconosciuto alla il servizio prestato in qualità di Pt_1
docente di scuola primaria (elementare) come risultava dal relativo decreto di ricostruzione della carriera n. 2570/2015. E, infatti, nel caso di passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria, trattandosi di due diversi ordini di scuola, si valutava e riconosceva il servizio di ruolo e non di ruolo ai fini della ricostruzione della carriera in base all'art. 6 del D.P.R. del
25 giugno 1983, n. 345, ed i commi 8 e 9 dell'art. 4 del D.P.R. 399/88 ovvero, in base alla cosiddetta “temporizzazione dei servizi” che permetteva di effettuare un inquadramento sostanzialmente favorevole, trasformando il valore economico del ruolo di provenienza,
maturato per progressione di carriera rispetto allo stipendio iniziale, in anzianità nel ruolo acquisito.
Pertanto, alla ricorrente era stata applicata, in virtù della normativa vigente, la temporizzazione dei servizi di pre-ruolo, con conseguente applicazione del trattamento economico più favorevole e riconoscimento dell'anzianità residua nel passaggio alla successiva posizione.
In virtù delle suesposte argomentazioni il concludeva per il rigetto nel merito del CP_7
ricorso, con condanna della controparte alla refusione delle spese di giudizio.
3. Veniva calendarizzata per la discussione l'udienza del 17/10/2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
La ricorrente provvedeva a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi alle conclusioni formulate nei propri atti difensivi, mentre nulla depositava il
CP_7
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 1. Il ricorso è fondato e va accolto, sia pur nei termini meglio specificati in prosieguo.
La prima questione da affrontare, che integra il profilo di maggior rilievo della controversia,
attiene al mancato riconoscimento alla ricorrente del periodo di servizio di ruolo svolto presso la scuola materna (ora scuola dell'infanzia) dal 2001 al 2005.
Risulta, infatti, ex actis che la docente è stata immessa in ruolo dapprima nella scuola dell'infanzia con decorrenza giuridica ed economica dall'01.09.2001, successivamente ha operato un passaggio di ruolo, transitando nella scuola primaria con decorrenza giuridica ed economica dall'01.09.2005 ed infine e passata nella scuola secondaria di primo grado con decorrenza giuridica dall'01.09.2011 e decorrenza economica dall'01.09.2012.
L'amministrazione scolastica, nondimeno, pur avendo riconosciuto integralmente il periodo di servizio svolto dalla docente nella scuola primaria, non le ha riconosciuto l'anzianità
relativa al periodo di servizio svolto nella scuola materna, applicandole il criterio della c.d.
“temporizzazione”.
2. Orbene tale questione è stata affrontata e risolta in modo ormai del tutto consolidato dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9144 del 06/05/2016) la quale ha compiuto una ricostruzione ermeneutica ormai recepita dalla giurisprudenza di merito pressoché unanime, oltre che riaffermata in altre successive pronunce della medesima
Corte, affermando il principio di diritto per cui: “In tema di passaggi di ruolo del personale
docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e
art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria
l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura
integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione” (v., da ultimo, Cass., Sez. Lav.,
Ordinanza n. 8605 del 29/03/2024, per la quale: “In tema di passaggi di ruolo del personale
docente, all'insegnante di scuola materna comunale che transita alla scuola materna statale
spetta il riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, in
6 considerazione della piena fungibilità tra i ruoli delle scuole di ogni ordine e grado
desumibile dall'interpretazione sistematica della disciplina che regola la materia”.
In estrema sintesi il nucleo essenziale del ragionamento della Cassazione è il seguente:
<La disciplina dei "passaggi di ruolo" è contenuta nel D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417,
"Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato".
In particolare, l'art. 77 di tale D.P.R. n. 417 del 1974, sotto la rubrica, "Passaggi di ruolo",
dispone: "Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro
di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del
personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di
appartenenza non inferiore a cinque anni....".
Il successivo art. 83 del medesimo decreto 417/74, intitolato "Passaggio ad altro ruolo",
dispone: "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente
delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il
servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante
ricostruzione di carriera".
La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha introdotto un "Nuovo assetto retributivo-funzionale del
personale civile e militare dello Stato".
Di rilievo, ai fini di questa causa è l'art. 57, in base al quale, "I passaggi di ruolo di cui al
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un
altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i
correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al
personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale
insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio
1974, n. 417, art. 77 cit.".
7 Quindi, l'art. 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. L'art. 83 del
medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di
passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene
valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.
L'art. 57 ha dilatato la previsione del D.P.R. n. 407 del 1974, art. 77, statuendo che i "I
passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 possono essere disposti,
oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi
in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al
personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed
artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti
dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 cit.".
In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno
superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili
compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori
per gli insegnanti di scuola materna.
Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base
(art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicchè la regola dettata
da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel
nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a
ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il
passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.
Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette
sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni.
L'interpretazione sistematica porta a tale conclusione>>.
Ne discende, in base a tale limpido e del tutto condivisibile ragionamento, l'erroneità della condotta dell'amministrazione scolastica la quale ha, in occasione del primo decreto di
8 ricostruzione della carriera della docente, applicato il meccanismo della “temporizzazione”
negando il riconoscimento alla docente ai fini sia giuridici che economici, del servizio di ruolo prestato presso la scuola materna (ora dell'infanzia).
Di conseguenza, va dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio calcolata secondo il sistema della "ricostruzione di carriera" in luogo di quello della
"temporizzazione", con obbligo dell'amministrazione scolastica di adottare tutti gli atti necessari in virtù del suddetto riconoscimento.
3. Il secondo aspetto da prendere in esame riguarda la questione del mancato riconoscimento dell'anzianità ai fini giuridici ed economici per l'anno 2013.
La questione è stata da ultimo affrontata funditus dalla Suprema Corte nelle recenti sentenze nn. 13618 e 13619 del 2025, rese successivamente all'introduzione del giudizio,
al cui condivisibile e convincente ordito motivazionale occorre pienamente rifarsi.
Dette decisioni, più specificamente, compiono preliminarmente una ricognizione del panorama normativo di riferimento: l'art. 9 del D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010,
"Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico", al primo comma, prevede che :
"Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti,
anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi
ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare,
in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti
derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti
da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso
quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera
comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in
servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8,
9 comma 14". Il comma 21 dello stesso art. 9 dispone che: "I meccanismi di adeguamento
retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché' a titolo di acconto, e non
danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo
3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di
un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non
sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi
ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente
disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini
esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera
comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011,
2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici".
Il successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario
(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle
posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali
vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”.
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del D.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (“le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013”).
L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che “Fermo quanto previsto
dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque
10 destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64,
al settore scolastico. ….”.
A sua volta l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, prevede al comma richiamato che “Una quota parte delle
economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed
allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno
2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito
Fondo istituito nello stato di previsione del Controparte_10
, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia
[...]
di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze di concerto con il Controparte_10
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto
ai risparmi previsti”.
La contrattazione collettiva è intervenuta in materia dapprima con il CCNL del 13 marzo
2013 finalizzato, come chiarito dall'art. 1, comma 3, “a consentire il recupero dell'utilità
dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL
4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici” e,
successivamente, con il CCNL del 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Successivamente è intervenuto anche l'art. 1 del D.L. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno
2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3), al comma 4 ha aggiunto che “Attesa la
11 specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni
stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione
per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali
ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a),
del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122”.
La giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi una prima volta sulla questione, aveva inizialmente affermato che “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni
stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive - da
individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che
estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma
23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali
e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza
con lo scopo loro assegnato di "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”.
Quindi, il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica doveva riguardare solo gli effetti economici, senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici. Ciò in quanto “una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle
disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate,
il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano
ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per
raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni” (Cass.
Civ. n. 16133/2024).
12 Tornata nuovamente sulla questione, tuttavia, la Suprema Corte da ultimo, con le richiamate sentenze n. 13618/2025 e n. 13619/2025, ha ulteriormente precisato il predetto principio,
ritenendo che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, vada escluso, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, che l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA, ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
La Corte ha, infatti, precisato che il comma 23 del citato art. 9, nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla “sterilizzazione” degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
“Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non
contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità
delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono
di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di
servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in
termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto
ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti
giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco»”.
La diversità della disciplina si giustifica, ad avviso della Corte, in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n.
165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o
13 concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che,
in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
“E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti
stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la
disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il
differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la
sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non
determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010,
perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di
blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale
superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento
della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il
pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.”.
In tal senso si era anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità della disposizione e dopo avere rilevato che la normativa dettata dal D.L.
n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità
successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili
14 le fasce stipendiali), disposizioni che “non modificano il meccanismo di progressione
economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale
maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.” (Corte Cost. n.
310/2013).
Ciò perché secondo i giudici di legittimità “mentre per le progressioni professionali in senso
proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli
effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che
nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o
di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che
essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità
medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria,
a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento.
In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato
dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico,
ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere
temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le
annualità più volte citate”.
In base a tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha concluso nel senso che occorra:
“mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata
dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non
può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli
meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva
anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener
conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie
risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
15 Venendo alla fattispecie in esame, sulla scorta di tale interpretazione giurisprudenziale deve ritenersi sussistente l'interesse giuridicamente rilevante della ricorrente ad ottenere, ad ogni altro fine giuridico diverso da quello economico, il riconoscimento dell'anno 2013, pur senza alcun effetto di tipo economico.
4. L'ultimo profilo da considerare è quello attinente all'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata da parte convenuta, la quale risulta solo in parte fondata.
Sul punto si è espressa la Suprema Corte la quale ha precisato che: “L'anzianità di servizio
in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una
prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la
conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione,
agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono
essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente,
maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto
il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi
ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie
costitutiva di crediti ancora non prescritti”. (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., n. 2232 del 30/01/2020;
Cass. Civ. Sez. VI, n. 27021 del 06/10/2021).
Dunque, l'anzianità di servizio è imprescrittibile e costituisce un mero fatto giuridico presupposto di specifici diritti e, tuttavia, le eventuali differenze retributive nelle more maturate per effetto della maggiore anzianità riconosciuta sono oggetto della prescrizione estintiva quinquennale. In via conseguenziale, le differenze economiche che per effetto della presente pronuncia dovessero essere riconosciute alla ricorrente andranno corrisposte nel limite della prescrizione, decorrente, a ritroso, dal primo atto interruttivo della prescrizione risultante dagli atti, costituito, specificamente, dalla notifica all'amministrazione del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuta il 15.2.2024), cioè a decorrere dal 15.2.2019.
16 Risulta, infine, necessario rendere condanna generica in merito all'entità delle somme dovute alla ricorrente, stante la mancanza di una domanda di condanna specifica, non avendo quest'ultima quantificato la somma richiesta, ed attesa, in ogni caso l'impossibilità
di eseguire detti conteggi specifici in questa sede.
Su detta somma, ove dovuta, andranno riconosciuti gli accessori corrispondenti al maggior importo tra interessi e rivalutazione, valendo il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, anche con riguardo ai crediti risarcitori, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più
ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (Cass. Sez. L., n. 13624 del
02/07/2020).
5. Sotto il profilo della regolamentazione delle spese di lite, stante l'accoglimento solo parziale delle domande di parte attrice e considerata la complessità in diritto delle questioni affrontate, si ritengono sussistenti giustificate ragioni per disporre la compensazione delle stesse nella misura della metà.
Per la restante metà esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
secondo i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, modificato dal d.m. n. 147 del 2022,
con attribuzione al Difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 804 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) accoglie in parte qua il ricorso e, per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento in misura intera, ai fini economici e giuridici, dell'anzianità di servizio maturata sin dal momento della prima immissione nel ruolo della scuola materna (ora scuola
17 dell'infanzia) secondo il metodo della ricostruzione della carriera e senza il meccanismo della “temporizzazione”, nonché dichiara il suo diritto a vedersi riconosciuta l'anzianità di anni 1 relativa all'anno 2013 valevole ai soli fini giuridici ma non avente incidenza sulla progressione automatica stipendiale;
Cont 2) condanna il a provvedere alla ricostruzione della carriera della ricorrente sulla scorta dell'anzianità predetta, anche ai fini della progressione economica (ma senza considerare a quest'ultimo fine specifico l'anno 2013), ed a corrispondere all'esito alla dipendente le differenze retributive e contributive eventualmente risultanti a suo favore in conseguenza della diversa progressione dell'anzianità in questa sede riconosciuta, nei limiti di quelle che risulteranno maturate dopo la data del 15.2.2019, oltre al maggior importo tra interessi e rivalutazione dalla data di maturazione degli incrementi retributivi suddetti al saldo;
3) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della metà delle CP_2
spese del giudizio, che liquida, nella loro interezza, in complessivi € 2.200,00 per compensi ed € 259,00 per spese, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché
Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al difensore di parte ricorrente per dichiarato anticipo, dichiarando compensate tra le parti la metà delle stesse.
Salerno, 4.11.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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