Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/02/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 550/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 550/2024 promossa in grado d'appello, da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA PANELLA, 182/B CROTONE presso lo studio dell'avv. DE MECO NATALE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in PIAZZA Controparte_1 P.IVA_1
BELGIOIOSO, 2 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. ISABELLA ELEONORA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
e contro pagina 1 di 10
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare - appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 264/2024 pubblicata l'8.1.2024
Causa rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 18.2.205 sulle seguenti conclusioni, precisate dalle parti ex art. 127 ter cpc.
Per : Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello e dei suoi motivi ed in riforma integrale della sentenza impugnata, ed in particolare delle motivazioni rese dal Giudice di primo grado, alla pag. 6 completa e 7 fino al rigo 11, nella sentenza n. 164/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data
8.1.2024 e pubblicata in pari data, notificata in data 22.1.2024, nella causa iscritta al
R.G. n. 35048/2022 così provvedere:
- In via preliminare riformare la sentenza nella parte in cui non ha inteso sospendere e/o revocare l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione emessa in data 25.7.2022 nel fascicolo R.G.E. 2818/2022, riconoscendo, al contrario, il diritto all'assegnazione delle somme effettivamente dovute all'Ing. così Pt_1
come richieste e contestualmente rigettare l'opposizione proposta in quanto inammissibile, intempestiva oltre ad essere infondata in fatto e in diritto;
- Accertare e dichiarare, al contrario di quanto sostenuto dal giudice di prime cure, e in riforma della sentenza sul punto, e previo rigetto in toto dell'opposizione proposta in primo grado, il diritto in favore dell'odierno appellante, ad agire esecutivamente in virtù della sentenza n. 14687/2021 pubbl. il 21/9/2021 RG n. 40810/2017 emessa dal Tribunale di Roma e, pertanto, riformare la sentenza impugnata al capo 1 della decisione (pag.7).
- Dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione resa dal
G.E. nella procedura esecutiva n. 2818/2022 opposta nella parte in cui il sig. pagina 2 di 10 è stato condannato al pagamento delle spese legali, dichiarando che Pt_1
nulla è dovuto in favore della società così come anche le spese CP_1
conseguenti al giudizio di reclamo avverso la predetta ordinanza.
- Condannare al pagamento delle spese e competenze del presente grado di CP_1
giudizio e quelle di primo grado, previa riforma della sentenza di primo grado sul punto 2.
- In subordine in caso di rigetto dell'Appello compensare le spese e competenze dei due gradi di giudizio.
Chiede infine un rinvio per la discussione orale della causa”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso
1.rigettare l'istanza di sospensione ex adverso formulata;
2.nel merito: rigettare l'appello proposto dal Sig. , integralmente Parte_1
confermando l'impugnata sentenza n. 164/2024 emessa e pubblicata in data 8 gennaio
2024 dalla sezione III del Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Marianna Galioto, nel giudizio R.G. 35048/2022;
3.in ogni caso con vittoria di spese e competenze del grado del giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.2.2024, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Milano in data 8.1.2024 ha, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta da (di Controparte_1
qui innanzi anche solo , dichiarato l'insussistenza del diritto del predetto CP_1
di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di sulla Parte_1 CP_1
base del punto 2 della sentenza del Tribunale di Roma n. 14687/2021 del 21 settembre
2021 ed ha condannato il a rifondere a le spese di lite. Pt_1 CP_1
pagina 3 di 10 La decisione qui impugnata è stata resa ad esito della fase di merito dell'opposizione all'esecuzione promossa da ex art. 615 2° comma cpc avverso il pignoramento CP_1
presso terzi di Milano) promosso da (innanzi al CP_2 Parte_1
Tribunale di Milano) in forza del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n.
14687/21 resa nella contumacia di con la quale il Tribunale di Roma ha così CP_1
statuito: “Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. In accoglimento delle domande avanzate in via principale da , Parte_1
dichiara risolto il contratto di compravendita immobiliare stipulato, in data 21.1.2015, tra e la per atto a rogito del Notaio Parte_1 Controparte_3
rep. n. 27814 e racc. 16900, per il grave inadempimento della convenuta, Per_1
costituito dall'aver venduto un immobile affetto da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore;
2. Condanna per l'effetto, la in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , della somma Parte_1
di € 822.936,93, oltre interessi legali dall'1.6.2017 al saldo effettivo;
3. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese Controparte_1
di lite in favore di , che liquida in complessivi € 22.892,37 di cui € Parte_1
16.481,00 per compensi ed € 6.411,37 per spese (comprensive di quelle della espletata
CTU) oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
A sostegno della rassegnata decisione il Tribunale di Milano ha premesso che: “la decisione della causa dipende dalla soluzione che si voglia dare alla questione dell'efficacia immediatamente esecutiva, ex art. 282 cpc, per le condanne consequenziali ad una pronuncia costitutiva …” ed ha quindi reputato, in conformità ai principi enunciati da Cass. sez. terza, n. 27416 del 2021:”… che il capo relativo alla condanna alla restituzione del prezzo non sia munito di efficacia esecutiva, poiché occorre salvaguardare l'esigenza di non alterare l'equilibrio preesistente alla pronuncia, fino alla definitività di quello derivante dal nuovo assetto di interessi pagina 4 di 10 disegnato dalla pronuncia costitutiva. La condanna al pagamento di cui al punto 2 del dispositivo del titolo giudiziale (cfr sentenza del Tribunale di Roma ndr), si pone in correlazione di corrispettività rispetto all'effetto costitutivo di risoluzione del contratto, ed entrambi i punti di decisione sono collegati in via unitaria da un vincolo funzionale.
In altre parole, il titolo giudiziale ha posto equilibrio tra le nuove situazioni giuridiche sostanziali prodotte dalla pronuncia costitutiva, che rappresentano l'una il corrispettivo dell'altra. Il capo condannatorio di restituzione del prezzo si pone quale corrispettivo rispetto al nuovo assetto di interessi realizzato dalla complessiva pronuncia, dovendosi avere riguardo alla necessità di non alterare l'equilibrio preesistente alla sentenza fino alla definitività di quello derivante dal nuovo assetto di interessi che scaturisce da questa, esigenza insita nel principio di parità delle armi del processo. Se si opinasse diversamente, e si consentisse una diversificazione dell'efficacia esecutiva tra l'una e l'altra statuizione, una delle parti sarebbe costretta a sopportare, prima dell'altra, gli effetti sfavorevoli della pronuncia, senza poter beneficiare di quelli favorevoli che dei primi costituiscono una sorta di corrispettivo, perché destinati a bilanciarli in via scambievole e reciproca”.
Nel proprio atto di appello si duole dell'erroneità della sentenza su Parte_1
un punto decisivo della controversia in ordine al carattere non immediatamente esecutivo della statuizione di condanna contenuta nella sentenza del Tribunale di Roma
n. 14687 del 2021 ed in ragione della dedotta interdipendenza tra pronuncia costitutiva e statuizione di condanna.
Ad avviso dell'appellante il Tribunale avrebbe fatto mal governo dei principi enunciati dal Supremo Collegio.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1
sentenza impugnata, impregnando le difese, a propria volta, sulle pronunce della Corte di Cassazione.
pagina 5 di 10 Instaurato il contraddittorio, la causa veniva rimessa in decisione con ordinanza del
18.2.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti ex art. 127 ter cpc e poi decisa nella camera di consiglio del 24.2.2025.
Preliminarmente va rilevato che il difensore dell'appellante ha fatto istanza di discussione orale nella causa all'atto della precisazione delle conclusioni, ma non risulta poi pervenuta altra istanza al Presidente del Collegio, sicché la richiesta va ritenuta non ritualmente coltivata.
L'appello è infondato e va rigettato con ogni consequenziale statuizione.
Il thema decidendum è stato correttamente cristallizzato dal Tribunale, investito del merito del giudizio di opposizione all'esecuzione intrapreso da avverso il CP_1
pignoramento presso terzi intimato e promosso dal in data 22.3 – 27.4.2022. Pt_1
ha operato il primo Giudice facendo applicazione dei principi, del resto già Pt_2
enunciati dalle S.S.U.U. della Cassazione nella sentenza n. 22.2.2010 n. 4059, secondo la quale, in tema di provvisoria esecutorietà del capo condannatorio di una sentenza, ex art. 282 cpc, il capo condannatorio non è immediatamente esecutivo quando tra la pronuncia di condanna e le altre sussiste un rapporto di sinallagmaticità o di corrispettività laddove la statuizione di condanna, se messa provvisoriamente in esecuzione separatamente dalle altre statuizioni contenute nella sentenza, costringerebbe una delle parti a sopportare, prima dell'altra, gli effetti sfavorevoli della pronuncia, senza poter beneficiare di quelli favorevoli che dei primi costituiscono una sorta di corrispettivo, perché destinati a bilanciarli in via scambievole e reciproca.
E' di tutta evidenza, nella fattispecie che qui occupa, che la natura costitutiva del capo 1 della sentenza del Tribunale di Roma ovvero del titolo esecutivo sulla base del quale il ha agito azionando il pignoramento presso di terzi di cui è causa, è correlato Pt_1
strettamente alla disposizione del capo 2 della predetta sentenza e, laddove venisse messo in esecuzione quest'ultimo, si verificherebbe l'effetto non conforme a diritto sulla pagina 6 di 10 base del quale il , pur rimanendo proprietario del bene, riceverebbe in Pt_1
restituzione la somma corrisposta a titolo di prezzo di acquisto del bene a suo tempo corrisposto al venditore.
L'evidente alterazione dell'equilibrio sinallagmatico dell'assetto degli interessi tracciato dal Tribunale di Roma costituirebbe dunque una grave anomalia del sistema.
Del resto, gli stessi principi sopra richiamati, sono stati enunciati anche nelle sentenze della Suprema Corte, Cass. 8693/16, Cass. 12236/15; Cass. 9714/13 nonché 2537 del
30.1.2019.
Tale fondamentale arresto ha sancito che: “la possibilità di anticipare l'esecuzione delle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza costitutiva va riconosciuta in concreto volta a volta a seconda del tipo di rapporto tra l'effetto accessivo condannatorio da anticipare e l'effetto costitutivo producibile solo con il giudicato»; sicché, «a tal fine occorre differenziare le statuizioni condannatorie meramente dipendenti dal detto effetto costitutivo ... dalle statuizioni che invece sono a tale effetto legate da un vero e proprio nesso sinallagmatico ponendosi come parte - talvolta
"corrispettiva" - del nuovo rapporto oggetto della domanda costitutiva. Eppure, la scrupolosa considerazione delle argomentazioni che sorreggono la conclusione consente di non limitarla ai casi di sinallagmaticità in senso proprio, ovvero di interdipendenza reciproca e tale che ognuna delle due statuizioni sia in grado di condizionare indissolubilmente l'altra, in cui le obbligazioni legate da quel nesso si pongono su di un piano paritetico e di perfetta, quasi simmetrica, reciprocità: la medesima Cass. Sez. U. 4059/10 somministra argomenti per una nozione più articolata, nel momento in cui definisce avvinti dal medesimo regime di (non) esecutività provvisoria quei capi che costituiscono gli elementi, evidentemente in quanto tra loro necessariamente coordinati da un vincolo teleologico o funzionale unitariamente considerato e tale da integrare un equilibrio tra le nuove situazioni giuridiche pagina 7 di 10 sostanziali prodotte dalla pronuncia costitutiva, del nuovo unitario rapporto oggetto di quest'ultima, in quanto l'uno integra il corrispettivo - in senso lato - dell'altro. La stessa
Cass. Sez. U. 4059/10, insomma, si concentra sì su quella species del genus corrispettività che può essere identificata nella sinallagmaticità (e che corrisponde, in via approssimativa o meramente descrittiva, ad un'interdipendenza reciproca tra le due situazioni giuridiche modificative dello status quo ante poste a favore e a carico, rispettivamente, di ciascuna controparte, tale che la realizzazione od esecuzione dell'una condiziona quella dell'altra), essendo questa la fattispecie posta al suo esame;
ma quel che conta effettivamente, come è fatto palese dallo sviluppo delle sue argomentazioni e dalle persuasive premesse sulla esclusione dell'esecutività per i capi lato sensu costitutivi anche nel sistema delineato dalla novella del 1990/95 dell'art. 282 cod. proc. civ., è la corrispettività del capo condannatorio rispetto a quello costitutivo nel nuovo assetto di interessi realizzato dalla complessiva pronuncia. Ne è riprova la coerenza della conclusione della provvisoria esecutività - e della loro configurabilità come titoli esecutivi - dei capi di condanna della pronuncia costitutiva che risultino soltanto dipendenti dalla modificazione in cui si sostanzia il nuovo assetto di interessi, vale a dire le conseguenze in senso stretto: è il caso della condanna alle spese, che non integra essa stessa il nuovo assetto di interessi, ma ne discende in forza del principio della soccombenza sul punto risolto con quello;
ma è il caso pure della condanna alla restituzione di somme in caso di revocatoria di un pagamento (Cass. 29/07/2011, n.
16737) poiché in tal caso l'obbligo di restituire è una conseguenza dell'inefficacia dell'atto di disposizione e non già il suo corrispettivo. Infatti, ogniqualvolta fra un capo costitutivo ed un capo condannatorio si ravvisi un nesso di corrispettività, quand'anche di intensità minore rispetto a quella sinallagmatica, per non essere la prestazione oggetto del secondo in grado di condizionare l'operatività del primo (sicché bene il diritto oggetto di assegnazione passa nella titolarità dell'assegnatario al momento della definitività della pronuncia e non è condizionato dall'adempimento delle obbligazioni pagina 8 di 10 riconosciute o poste in capo a lui), l'esigenza di non alterare l'equilibrio preesistente alla pronuncia fino alla definitività di quello derivante del nuovo assetto di interessi disegnato dalla pronuncia medesima è insita nel principio di parità delle armi delle parti nel processo (riconducibile agli artt. 111 e 24 della Carta fondamentale)”.
Quindi, valutata la fattispecie qui in esame, il buon ritenere del Tribunale non può che trovare conferma.
Al rigetto dell'appello conseguono, pertanto, le statuizioni di cui in dispositivo, tra le quali in virtù della soccombenza dell'appellante, la condanna di questo al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, dei parametri medi per cause di media complessità, con riduzione al minimo per la fase di trattazione (celebrata in unica udienza).
Va, infine, accertata la ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.
115/2002, art. 13 c.1 quater, comma inserito dall'art. 1c.17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposta da contro avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Milano n. 264/2024 pubblicata l'8.1.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna L'appellante a corrispondere alla parte appellata le spese di lite del grado che si liquidano in complessivi € 22.333,00 per compensi, di cui € 5.706,00 per la fase di studio della controversia, € 3.318,00 per la fase introduttiva, €
3.822,00 per la fase di trattazione ed € 9.487,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A e C.P.A. come per legge;
pagina 9 di 10 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R.
n. 115/2002, art. 13 c.1 quater, comma inserito dall'art. 1c.17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano il 24.2.2025.
Il cons. est.
Maria Carla Rossi
La Presidente
Adriana Cassano Cicuto
pagina 10 di 10