Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/04/2025, n. 3422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3422 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
n. 22102/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 22102/2021 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Emilio Scaglione 23 Parte_1 presso l'avv. Giuseppe Aulino, dal quale è rappresentata e difesa come da procura a margine dell'atto di citazione introduttivo
APPELLANTE
E
in persona del l.r.p.t.; nonché ope legis domiciliati c/o CP_1 Persona_1
, con sede in Milano al Corso Sempione 39 Controparte_2
, in persona di un procuratore alle liti, elettivamente Controparte_2 domiciliato in Caivano alla Via Braucci 23 presso l'avv. Giuseppe Esposito, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTA
Oggetto: Appello avverso sentenza del GdP in materia di risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata va confermata. pagina 1 di 4
- e conseguentemente condannare risarcire i danni subiti dal veicolo CP_1 dell'attrice, da liquidare in euro 1.264,74 di cui 100 per indennizzo da fermo tecnico, oltre rivalutazione ed interessi legali dal fatto, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
ha proposto appello chiedendo di accogliere la domanda Parte_1 proposta in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado con distrazione;
si è Contro costituito l chiedendo di rigettare l'appello, con vittoria delle spese del doppio grado;
ora la causa va decisa. Contro Preliminarmente, costituendosi in questo grado l ha eccepito che la domanda proposta in primo grado fosse improponibile, per non avere l'attrice preventivamente chiesto il risarcimento ai sensi dell'art. 145 Cod. Ass., richiamato dall'art. 126.2 lett. c), e che a sua volta richiama l'art. 148. La questione della proponibilità della domanda è rilevabile d'ufficio, precede logicamente quella della titolarità passiva su cui si è soffermato il GdP, e su di essa nella sentenza impugnata non è spesa una parola. Ciò detto, con messaggio pec del 18/11/2016 chiese il risarcimento Parte_2 Contro all' e tale richiesta rispondeva ai requisiti richiesti dall'art. 148.1 Cod.Ass. – né Contro risulta che, dopo aver ricevuto la richiesta, bbia chiesto di integrarla;
il documento, Contro prodotto in primo grado, non risulta in nessun modo contestato dalla difesa di La domanda formulata in primo grado è pertanto proponibile.
Il GdP ha dichiarato la domanda improcedibile per non avere l'attrice provato che
[...] fosse al momento del sinistro proprietaria dell'autovettura Lancia Y tg. CP_1
CB983AP, né che alla guida ci fosse né che tale autovettura “fosse priva Persona_1 di assicurazione né che viceversa fosse assicurata per la responsabilità civile automobilistica nello stato di immatricolazione”; nella sentenza impugnata si precisa che che i testi escussi in primo grado “hanno solo visto che la targa…” (del veicolo danneggiante) “…era straniera”. E' in atti una missiva datata 3/7/2017 da Napoli, colla quale l'avvocato Michele Esposito chiedeva alla odierna attrice ed a Parte_1 [...]
che risarcissero il danno subito dall'autovettura Lancia Y tg. CB9836AI di Controparte_4 proprietà di con sede in Sofia, Bulgaria (sede e codice fiscale CP_1 dell'impresa dettagliatamente precisati), in un sinistro verificatosi in data 15/11/2016 in Napoli e causato dall'autovettura di;
veniva descritta una dinamica del sinistro Pt_1 alternativa a quella dedotta in questa sede dall'attrice/appellante, ma tale comunque da far coincidere i punti d'urto tra i due veicoli. La parte convenuta/appellata non ha mai espressamente contestato tale documento, pertanto non era necessario che , per Pt_1 confermare che sia autentico, chiamasse a testimoniare l'avv. Michele Esposito. Tuttavia, il fatto che un certo soggetto asserisce di essere proprietario di un autoveicolo, quando pagina 2 di 4 chiede di essere risarcito per danni subiti da quel veicolo, non prova che lo sia davvero: non è una confessione, è una dichiarazione in proprio favore. L'appellante, poi, Contro evidenzia che , ossia la società con la quale veva invitato Controparte_4 Pt_1
a trattare relativamente al sinistro per cui è causa, con comunicazione del 9/1/2017 aveva reso noto alla odierna appellante di non poterle offrire un risarcimento, perché: “La Mandante straniera nega evento in quanto il loro assicurato non è mai stato in ”; da CP_4 ciò, deduce che “già in sede stragiudiziale erano stati individuati sia l'autoveicolo estero investitore, sia l'assicurato, sia la compagnia di assicurazione estera sia il proprietario del veicolo estero, se l'unico motivo per cui era stata negata la proposta risarcitoria consisteva nella negazione dell'evento per non essere mai stato in il veicolo CP_4 Contro straniero!” Il fatto è, però, che la missiva della compagnia assicurativa incaricata da non identificava il proprietario dell'autovettura Lancia Y tg. CB9836AI, bensì era “il loro assicurato” a negare di essere mai stato in Italia: e l'assicurato non necessariamente è il proprietario dell'autoveicolo. L'art. 126.2 lett. c) Cod.Ass. stabilisce tra l'altro che “ Si applicano anche nei confronti dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall'articolo 144”, e l'art. 144.3 Cod.Ass.: “Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.”: per responsabile del danno s'intende, pacificamente, il proprietario del veicolo danneggiante;
del resto, Contro l'art. 126.2 lett. b) Cod.Ass., a proposito dell'azione contro distingue tra assicurato e responsabile civile. Non è vero che, se l'unica contestazione mossa dalla compagnia Contro assicurativa incaricata da riguardava il fatto che l'assicurato straniero negava di essere mai stato in Italia, si deve considerare pacifico che il responsabile civile fosse Contro quello indicato nella richiesta di risarcimento inviata da : domiciliatario di Pt_1 assicurato e responsabile civile e della loro impresa di assicurazione, e sta in giudizio in luogo dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, però non è il soggetto abilitato ad identificare il responsabile civile, ossia il proprietario del veicolo danneggiante;
quindi, la comunicazione del 9/1/2017 non dimostra che il proprietario del veicolo che si assume danneggiante fosse la società indicata dall'appellante. Per quanto visto, i due documenti che secondo l'appellante consentirebbero di superare il rilievo del GdP, e di considerare provato che fosse proprietaria del CP_1 veicolo asserito danneggiante al momento del sinistro, in realtà non sono probanti sul punto;
e neppure costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti in tal senso. Uno, è una richiesta di risarcimento da parte di soggetto che si dichiarava proprietario per invocare il diritto ad essere risarcito;
l'altro, una mera comunicazione sul fatto che l'assicurato, e non il proprietario di quel veicolo, aveva dichiarato di non essere mai stato in;
non sono CP_4 nemmeno suscettibili di valutazione congiunta. La sentenza impugnata va dunque confermata, poiché non è provato che nel presente giudizio sia stato convenuto l'effettivo responsabile civile, come affermato dal GdP. Le spese del grado seguono la Contro soccombenza e si liquidano come in dispositivo. ha chiesto le spese del doppio grado, ma non ha spiegato perché andrebbe riformata la sentenza nel punto in cui le ha compensate.
pagina 3 di 4
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 22102/2021 rgac vertente Contro tra: , appellante;
appellati; così Parte_1 Persona_1 CP_1 provvede:
1) Conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna a rimborsare a e spese del presente grado, che liquida in € Pt_1
1300 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Portici in data 5/5/2025 Il giudice unico
(Ettore Pastore Alinante)
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