Articolo 1870 del Codice civile
Articolo 1869Articolo 1871
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19 aprile 1942
Art. 1870.

(Ricognizione).

Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese al titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento, trascorsi nove anni dalla data del precedente.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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