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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 5449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5449 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1811/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1811/2022 R.G. - avente ad oggetto appello contro la sentenza n.
1880/2022 emessa in data 21/2/2022 dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 65262/2013 - vertente tra
(P.IV CF ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Valerio BA e
MA BA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in Napoli,
Piazza Sannazaro, n. 71; appellante
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Controparte_1 C.F._1
OV UO e UC NI, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore in Napoli, Via Alcide De Gasperi, n. 55; appellato
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da note di trattazione scritta;
Per parte appellata: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica
1.1 Con atto di citazione notificato in data 12.3.2013, conveniva in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Portici, la Parte_1
esponendo: a) di aver acquistato da , con atto di compravendita del
[...] CP_2
pagina 1 di 13 25.10.2007, una porzione immobiliare – costituente l'abitazione personale e del proprio nucleo familiare - facente parte di un più ampio corpo di fabbrica sito in Ercolano, Via IV Orologi, confinante con Via IV Orologi, proprietà aliena, giardino di Villa TO e cabina
E.N.E.L.; b) a sua volta, aveva acquistato il predetto bene per effetto di CP_2 donazione del 9.10.2003; c) in precedenza, la dante causa della SInora aveva CP_2 acquisito, a sua volta, i diritti di proprietà sul bene immobile, per effetto di atto di acquisto de1
31.1.1991 (vi è richiamo al documento n. 3 che ha ad oggetto però atto del 1970); d) di aver posseduto, come i suoi due precedenti danti causa, per oltre il ventennio, almeno con inizio dal
31.1.1991, oltre ai beni di sua proprietà, in maniera continua ed ininterrotta, un'area antistante il predetto bene immobile, delle dimensioni di circa 120 metri quadri, ricadente per circa 104 mq nella particella 154, foglio 17, e per circa 16 mq nella particella 157, foglio 17, del Catasto
Terreni del Comune di Ercolano, meglio descritta nell'allegata perizia di parte giurata e nei relativi allegati;
e) il dedotto esercizio del possesso si era manifestato attraverso la destinazione dell'intera area a spazio asservito, per intero e senza soluzione di continuità, alle necessità più disparate dell'immobile, tanto da essere utilizzata sia per esigenze più strettamente domestiche, quali l'allocazione di mobili da esterni (sedie, tavoli, ombrelloni, altalena) o stenditoi per la biancheria, sia per occasioni di svago e di intrattenimento con parenti e conoscenti, quali lo svolgimento di feste e visite amicali, tanto da apporvi una pavimentazione esterna;
f) inoltre,
l'immobile acquistato non disponeva di accesso diretto sulla strada pubblica di Via Gen.
Niglio, già via IV Orologi, tanto da determinare, per almeno un trentennio, l'esercizio indisturbato e pacifico sulla porzione della “striscia di terreno sterrato, compresa nel1'area oggetto di domanda, che conduce dall'area descritta al punto d) innanzi fino alle scale che immettono nel portone interno dell'immobile sito in Ercolano alla via Gen. Niglio, già via IV
Orologi n.4”; g) pertanto, sia l'attore che i suoi danti causa, con inizio quantomeno dal 1991, avevano riservato a loro la striscia di terreno, esercitandovi una situazione di possesso in via di fatto, sempre ininterrotta e continua nonché esclusiva e permanente;
h) la riferita situazione di materiale possesso era anche resa evidente dalle condizioni di fatto in cui versava tale corridoio di terreno, reso autonomo e distinto, in maniera chiara, da una divisione fisica realizzata dall'esistenza di una barriera laterale in essere con il confinante giardino di Villa TO;
i) entrambi gli appezzamenti di terreno di cui era formata l'area, oggetto della domanda giudiziale proposta in quella sede, concernente l'estensione di circa 104 metri quadri (cfr. pag.
4 della citazione), erano posizionati all'interno di un più ampio terreno sito nel Comune di
Ercolano, riportato nel N.C.T. al foglio 17, particella 154, di proprietà della Parte_1 per , in forza di atto del 31.1.1991 e costituente buona parte del giardino di Controparte_3
Villa TO, a cui si accedeva da Corso Resina.
Il SI. , pertanto, limitando la sua domanda al terreno distinto con la particella 154 e per CP_1
l'estensione di circa 104 mq, chiedeva: “accertare che, nella ricorrenza dei presupposti di fatto pagina 2 di 13 e delle condizioni di diritto, il signor , anche per effetto del fenomeno di Controparte_1 accessione nel possesso rispetto ai suoi due danti causa, ha posseduto per oltre vent'anni, in modo pubblico, continuato, pacifico ed esclusivo, l'area di 104 metri quadri dedotta in precedenza e posta all'interno della particella 154, di are 44.67, frutteto 1^, R.D. L24718, foglio 17 del Catasto Terreni del Comune di Ercolano, così come comprensiva della parte antistante la propria abitazione e della striscia di terreno che conduce dall'ingresso interno della sua abitazione fino all'ingresso interno dell'immobile sito in Ercolano alla via G. Niglio, area posta nella particella n.154, foglio 17 del Catasto Urbano del Comune di Ercolano, e, per l'effetto, dichiarare il medesimo attore, , proprietario del beni immobile Controparte_1 innanzi precisato a discapito dell'ente convenuto, precedente proprietario…”.
1.2 Si costituiva in giudizio la , deducendo la nullità della Parte_1 citazione e l'infondatezza della domanda, per la mancanza sia dell'allegazione di un titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso vantato sul bene, sia dei requisiti di legge di un possesso idoneo ad usucapire.
L'Ente evidenziava che “l'atto di proprietà del , quindi, non riporta alcun riferimento CP_1 all'area di cui si chiede l'accertamento dell'usucapione di 104 m quadri possa all'interno della particella 154…, che non risulta essere compresa nel mappale alienato, e quindi non può fungere da titoli idonei ai fini del cumulo dei due possessi”.
La spiegava anche domanda riconvenzionale con la quale chiedeva: “a) accertare Parte_1
e dichiarare che il sig. ha abusivamente, in assenza di qualsivoglia titolo, occupato CP_1 un'area di proprietà della mediante il posizionamento di Parte_1 suppellettili e beni mobili e l'apposizione di una pavimentazione esterna;
b) condannare il sig.
al ripristino dell'area occupata abusivamente ed, in ogni caso, alla restituzione di CP_1 detta area libera da persone e cose alla;
condannare il sig. Parte_1
a rimborsare, nella misura che sarà determinata e che sarà ritenuta dovuta, anche in CP_1 via di equità, alla ogni spesa in cui quest'ultima incorrerà Parte_1 per ripristinare lo status quo ante dell'area abusivamente occupata dall'attore”.
1.3 All'esito di approfondimento istruttorio, il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda del
SI. , dichiarandolo “proprietario, in virtù di intervenuta usucapione, dell'area di 104 CP_1 metri quadri dedotta in precedenza e posta all'interno della particella 154, di are 44.67, frutteto 1^, R.D. L24718, foglio 17 del Catasto Terreni del Comune di Ercolano, così come comprensiva della parte antistante la propria abitazione e della striscia di terreno che conduce dall'ingresso interno della sua abitazione fino all'ingresso interno dell'immobile sito
Ercolano alla via G. Niglio, area posta nella particella n.154, foglio 17 del Catasto Urbano del Comune di Ercolano…”.
Secondo il Tribunale “risulta dagli atti che in data 25.10.2007 l'attore ha acquistato dalla NO la proprietà dei cespiti precisati nell'atto di compravendita rogato per CP_2
pagina 3 di 13 notaio in cui, oltre all'immobile risulta essere compresa anche la zona di terreno, Per_1 oggetto del giudizio.
Non vi è dubbio che tale documento, corroborato da perizia e da planimetrie, abbia la caratteristica di titolo idoneo al trasferimento di diritti di proprietà, dal momento che specifica
“abitazione su due livelli (piano terra e primo) della consistenza catastale di vani due;
– locale deposito su due livelli (piano terra e seminterrato); – abitazione al piano terra della consistenza di vani tre. e per la descrizione più completa del venduto rinvia, indicandolo come parte integrante…. “l'allegato “A”, (relazione giurata dell'ing. ) in Persona_2 cui si specifica che l'unità negoziale sopra descritta alla lettera c) distinta in catasto al F. 17,
p.lla 34, sub 10 è così composta: - “da tre vani, nonché dalle aree scoperte esterne al corpo di fabbrica (indicato con la p.lla 34 del foglio 17) e cioè scala scoperta che si diparte dalla scala principale di cui al civ. 4 di via IV Orologi che porta al vano K del corpo di fabbrica principale, al vano sottoscala, in parte coperto ed in parte scoperto, nonché ai vani al Piano della Villa TO ed alle aree scoperte. Si accede dal civ. 4 di via IV Orologi nell'androne che immette alla scala principale del fabbricato da cui dal primo si sviluppa una scala esterna (di esclusiva proprietà del venditore) che dà accesso alle aree scoperte e tettoia comprese tra il fabbricato e la Villa TO (giardino annesso alla villa); da tali aree scoperte si accede pure ai due vani a livello della Villa TO, nonché al vano cucina facente parte del corpo di fabbrica indicato dalla particella 34 del foglio 17. Fa parte di questa unità il confinante vano con servizio che porta al civ. 12 di Via IV Orologi…”.
Sempre secondo il Giudice di prime cure, “il perpetrarsi della situazione di materiale possesso
è avallato dal precedente titolo di alienazione dell'area in discussione, trasferita nel 2003 per donazione, dalla NO , che l'aveva acquistata nel 1970 con atto del Controparte_4 notaio , in favore della NO , dante causa dell'attore, nonché, in Per_3 CP_2 precedenza, dalla situazione di possesso già esercitata da quella medesima dante causa
( )” (cfr. pag. da 4 a 8 della sentenza). Controparte_4
Il Tribunale ha anche valorizzato le risultanze della relazione di CTU.
1.4 Avverso l'indicata pronuncia, indicata come notificata in data 23.3.2022, la Parte_1 con atto notificato il 20.4.2022, ha promosso appello, costituendosi il 27.04.2022.
L'appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1146 c.c., nonché l'errata valutazione delle prove e delle emergenze istruttorie, allegando, in particolare: a) l'inidoneità del contratto di compravendita del 25/10/2007 ai fini dell'accessione nel possesso in quanto:
a.1) l'atto non riportava alcun riferimento all'area di cui si è chiesto l'accertamento dell'usucapione; a.2) il richiamo ivi presente “alla relazione giurata del tecnico di comune fiducia” doveva intendersi solo ed esclusivamente riferito alle consistenze immobiliari descritte nell'atto pubblico;
a.3) il riferimento alle “aree esterne al corpo di fabbrica indicato dalla part.lla 34” operato nella relazione giurata, nella parte in cui viene descritto il subalterno n. 10, pagina 4 di 13 oltre ad essere assolutamente inesatto rispetto ai reali dati catastali, è del tutto vago ed inidoneo ad individuare le aree sulle quali il SI. ha preteso di esercitare l'usucapione; b) CP_1
l'inidoneità dell'atto di donazione del 9.10.2003 ai fini dell'accessione nel possesso, stante la mancanza di riferimento ad “aree scoperte” oggetto della pretesa acquisitiva avanzata dal SI.
; 3) l'inidoneità della consulenza tecnica d'ufficio a fornire risposta al quesito posto dal CP_1
Tribunale, stante la sua incompletezza e contraddittorietà, nonché il suo travisamento da parte del Giudice.
L'appellante ha chiesto di riformare integralmente la sentenza, respingendo la domanda di usucapione originariamente proposta, e di accogliere la domanda riconvenzionale formulata nel primo grado di giudizio.
1.5 Si è costituito , contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
Parte appellata ha eccepito la mancata contestazione, da parte della sia Parte_1 dell'animus possidendi che del corpus possessionis, proprio e dei suoi danti causa, sia della sua buona fede, nonché l'inammissibilità dei motivi “nuovi” aggiunti dall'appellante in ordine alla recinzione eretta nel 1991, e della domanda riconvenzionale, per violazione dell'art. 346 c.p.c.
1.6 Nel corso del giudizio la Corte ha chiamato a chiarimenti il CTU in ordine alle conclusioni rassegnate nella consulenza tecnica d'ufficio da lui redatta nel primo grado di giudizio.
Il Consulente ha depositato integrazione.
2. Il Merito
2.1 In via preliminare, si reputa infondata l'eccezione di parte appellata che la non Parte_1 avrebbe contestato l'esistenza, in capo all'attore, della situazione di un possesso valido ad usucapire ex art. 1158 c.c., come si desume dalla visione delle pagine 4 e ss. della comparsa di costituzione.
E va altresì disattesa l'eccezione dell'appellato di inammissibilità della domanda riconvenzionale, avendo l'appellante richiamato il contenuto della stessa e riproposto le richieste nelle conclusioni dell'appello (cfr. pagine 18 e 19).
Nondimeno, appare sin da ora doveroso circoscrivere l'ambito della detta domanda, posto che,
a fronte dell'azione di usucapione limitata alla porzione della particella 154, seppure anche nella comparsa di costituzione (così come nella citazione) vi sia stato richiamo alla particella
157 (avente ad oggetto la residua parte di 16 mq), e nelle conclusioni si sia chiesto accertare l'occupazione abusiva di “un'area di proprietà della ”, con Controparte_5 condanna “alla restituzione di detta area” (pagine 9 e 10 della comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale), proprio alle pagine 7 e 8 della comparsa di costituzione si legge:
“da quanto detto in questa sede si formula domanda riconvenzionale per la restituzione del suolo illegittimamente occupato dall'odierno attore… alla luce di quanto finora esposto, infatti, è di tutta evidenza che: a) il non ha fornito alcuna prova del possesso CP_1
pagina 5 di 13 continuativo per oltre un ventennio, dell'area di proprietà della fondazione Parte_1
b) in ogni caso la convenuta ha più volte, nel corso del ventennio,
[...] Parte_1 esercitato le facoltà di proprietaria dell'area in questione;
c) in ogni caso, il , per le CP_1 motivazioni di cui al punto due che precede, non può invocare l'applicazione dell'articolo
1446 c.c., comma due, che disciplina l'accessione del possesso. Pertanto, l'area in oggetto risulta essere occupata abusivamente dal che del tutto illegittimamente ha provveduto CP_1 nel corso di questi anni ad allocare mobili da esterni, sedie, tavoli e a porre una pavimentazione esterna sull'area…”.
La valutazione di tali allegazioni, in uno alle conclusioni, impone al Collegio di valutare unicamente la zona distinta con la particella 154.
2.2 Ciò posto, nel merito, va detto che, in tema di accessione del possesso di cui all'art. 1146, comma 2 c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo, ancorché invalido o proveniente "a non domino", a giustificare la "traditio" del bene oggetto del possesso (Cass. civ., II, 16/03/2022, n. 8596; cfr. anche Cass. civ., II, 27/03/2023, n. 8579).
La traditio può, inoltre, avvenire solo nei limiti del titolo traslativo, “operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso” (Cass. civ., II,
30.1.2027, n. 2295; cfr. anche Cass. civ. 26/10/2011, n. 22348).
E il soggetto che intende avvalersi dell'istituto dell'accessione non resta esonerato dalla prova della sussistenza dei requisiti dell'acquisto per usucapione: “mentre l'articolo 1146 c.c., comma 1 stabilisce la continuazione del possesso dal de cuius all'erede, senza alcuna interruzione per effetto del passaggio dal diritto dal primo al secondo, con la conseguenza che quest'ultimo, senza bisogno di materiale apprensione, può esercitare le azioni possessorie;
il comma 2 stesso articolo prevede per il successore a titolo particolare – sia mortis causa che per atto tra vivi – la possibilità di unire il proprio possesso a quello del suo autore, con la conseguenza che tale successore non subentra, per effetto dell'acquisto del diritto, anche nel possesso della cosa acquistata occorrendo a tal fine che si stabilisca un rapporto di fatto tra
l'acquirente e la cosa diversa e autonomo rispetto a quello che esisteva fra il dante causa e la cosa. Pertanto, in tema di azioni possessorie, il successore a titolo particolare non può limitarsi a dare la prova del suo diritto a possedere, ma occorre che dimostri il suo rapporto di fatto con il bene (Cass. n. 4055/1978; n. 22348/2011)” (Cass. civ., II, 8.9.2021, n. 24175).
Ciò detto, la prima indagine che la Corte deve eseguire attiene al titolo di acquisto in favore del
SI. . CP_1
Nell'atto si legge: vende a che accetta la piena proprietà CP_2 Controparte_1 della seguente consistenza immobiliare: porzione immobiliare facente parte di più ampio corpo di fabbrica in Ercolano (NA), alla Via Quattro Orologi civici 4, 14 e 16 e precisamente: pagina 6 di 13 − abitazione distribuita su due livelli (piano terra e primo) della consistenza catastale di vani due;
− locale deposito su due livelli (piano terra e seminterrato) della consistenza catastale di metricubi settecentonove;
− abitazione al piano terra della consistenza catastale di vani tre;
infra i confini: Via Quattro Orologi, da cui si accede, aliena proprietà, giardino di Villa
TO e cabina ENEL, salvo se altri.
Riguardo alla descrizione che precede ed alle relative planimetrie che la rappresentano graficamente, le parti fanno comune riferimento a relazione giurata di tecnico di comune fiducia asseverata con giuramento in data odierna innanzi al Tribunale di Napoli[...] a corredo del quale si trovano numero due planimetrie cui si fa comune riferimento per la rappresentazione geometrica di quanto precede. (relazione che si allega sub “A”)”.
Sin da ora va detto che nell'atto, subito di seguito, si legge: “quanto sopra è riportato in
N.C.E.U. del Comune censuario di Ercolano (NA), al foglio 17, particella 34, subalterni: 9, piano T-1, 8, piano T-S1, 10, piano T…”.
Nella richiamata relazione, “ad integrazione della descrizione dell'immobile di cui infra contenuta in atto del notaio del 9/10/03”, si legge: “DICHIARA ED ATTESTA Persona_4
CHE L'Immobile censito al catasto urbano di Ercolano al foglio 17 – p.la 34 di proprietà
ha la seguente composizione: Foglio 17 – p.la 34 – sub 10 – cat. A/4 – cl.2 – vani 3 CP_2 già partita 3801 – via IV Orologi – Piano terra nonché le aree scoperte esterne al corpo di fabbrica indicato dalla particella 34 foglio 17, e cioè scala scoperta che si diparte dalla scala principale, al vano sottoscala, in parte coperto ed in parte scoperto, nonché ai vani al Piano della Villa TO ed alle aree scoperte. Si accede dal civico 4 di via IV Orologi nell'androne che immette alla scala principale del fabbricato da cui al primo rampante si sviluppa una rampa esterna (di esclusiva proprietà del venditore) che dà accesso alle aree scoperte e tettoia comprese tra il fabbricato e la Villa TO;
da tali aree scoperte si accede pure ai due vani a livello del giardino di Villa TO, nonché al vano cucina facente parte del corpo di fabbricato indicato dalla particella 34 del foglio 17. […]. Il tutto confinante con aree scoperte di Villa TO da cui pure ha accesso. […]”.
Si tratta di relazione meramente descrittiva non solo dei beni di vendita, ma anche di aree scoperte non univocamente indicate nell'atto notarile;
aree, si badi, che hanno una loro autonoma identificazione catastale.
E in detta relazione non vi è specifico richiamo ai riferimenti catastali delle zone scoperte, circostanza che non consente di ritenerle identificate ed identificabili in maniera compiuta;
anzi l'assoluta incertezza dell'oggetto, quantomeno per ciò che riguarda le dette aree scoperte, mediante richiamo ad una relazione esterna all'atto, seppure allegata, ne consacrerebbe la sua nullità in parte qua. pagina 7 di 13 Il richiamo meramente descrittivo contenuto in relazione rende avvertiti della volontà del venditore di non trasferire anche l'area in questione, peraltro posta in zona vincolata, come si desume dal richiamo, contenuto nell'atto di vendita, alla disciplina del d.lgs. 42/2004.
La stessa impostazione giurisprudenziale richiamata da parte appellata, ad avviso del Collegio, conferma l'impostazione appena richiamata.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte citato dal SI. , “le piante planimetriche CP_1 allegate ai contratti aventi ad oggetto immobili fanno parte integrante della dichiarazione di volontà, quando ad esse i contraenti si siano riferiti nel descrivere il bene, e costituiscono mezzo fondamentale per l'interpretazione del negozio, salvo, poi, al giudice di merito, in caso di non coincidenza tra la descrizione dell'immobile fatta in contratto e la sua rappresentazione grafica contenuta nelle dette planimetrie, il compito di risolvere la quaestio voluntatis della maggiore o minore corrispondenza di tali documenti all'intento negoziale ricavato dall'esame complessivo del contratto” (cfr. Cass. 26609/2016).
Ebbene, non solo, come visto, non vi è stato riferimento ai dati catastali, pure esistenti per la zona in questione (particella 154), ma nell'atto, subito dopo il richiamo alla relazione allegata, si legge: ““quanto sopra è riportato in N.C.E.U. del Comune censuario di Ercolano (NA), al foglio 17, particella 34, subalterni: 9, piano T-1, 8, piano T-S1, 10, piano T…”.
Vi è dunque indicazione dei soli beni pervenuti alla dante causa . CP_2
E desta altresì perplessità la circostanza, assolutamente anomala, che le parti nell'atto di vendita non hanno indicato le aree in questione, per poi richiamarle indirettamente attraverso una mera descrizione contenuta in relazione allegata.
Il richiamo ai mappali o alle planimetrie, infatti, può assumere valenza per meglio descrivere un bene comunque già autonomamente indicato nella vendita ma non per aggiungere, al detto atto, beni in esso non compresi.
Per tutte queste motivazioni la Corte ritiene, innanzitutto, di discostarsi dalla conclusione cui è pervenuto il CTU, nella relazione depositata il 14.10.2024, secondo il quale “è verificata la effettiva rispondenza tra gli atti di trasferimento allegati alla produzione di parte attrice e la zona di cui si chiede la usucapione”.
Già tali considerazioni si reputano dirimenti.
Vi è però di più, posto che il secondo comma dell'art. 1146 cc non può trovare ingresso anche da altro punto di vista.
Va infatti rilevato che neppure nell'atto del 9.10.2003, con il quale donò ad Controparte_4
(dante causa del SI. ) la piena proprietà degli immobili siti in Ercolano CP_2 CP_1 censiti al foglio 17, particella 34, sub. 8, 9 e 10, vi è specifica traccia dell'area esterna di 104 mq ricadente nella particella 154 del foglio 17.
Nell'atto si legge: “con questo atto la SI.ra dona alla SI.ra , Controparte_4 CP_2 che accetta, la piena proprietà della seguente consistenza immobiliare sita in Ercolano (NA), pagina 8 di 13 alla Via Quattro Orologi civici 4 14 e 16, e precisamente:
− abitazione distribuita su due livelli (piano terra e primo) della consistenza catastale di vani due;
− locale deposito su due livelli (piano terra e seminterrato) della consistenza catastale di metricubi settecentonove;
− abitazione al piano terra della consistenza catastale di vani tre.
Il tutto confina con Via Quattro Orologi, da cui si accede, aliena proprietà, giardino di Villa
TO e cabina ENEL ed è riportato nel catasto dei fabbricati del Comune di Ercolano al foglio 17, particella 34, subalterni:
− 9, piano T-1, categoria A/5, classe 2, vani 2, R.C.E. 45,45;
− 8, piano T-S1, categoria B/8, Classe 1, R.C.E. 157,45;
− 10, piano T, Categoria A/4, Classe 2, Vani 3, R.C.E. 89,86”.
E va esclusa l'applicabilità dell'art. 1146, secondo comma, c.c. in relazione al titolo di acquisto del dante causa dell'istante, proprio in virtù della mancata menzione del bene nel suddetto titolo (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 27/03/2023, n. 8579).
Dunque, l'esame del contenuto dei predetti titoli, induce la Corte a concludere che non vi è alcuna possibilità di applicare, per entrambi gli atti (del 2003 e del 2007), la norma invocata.
2.3 Solo per completezza si rileva che neppure vi è stata, da parte del SI. , una precisa CP_1
e rilevante allegazione e prova del dominio necessario ad usucapire l'area in questione.
Spettava infatti all'originario istante, in rigida applicazione del principio che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit, consacrato nell'art. 2697 cc, fornire dichiarazioni il più possibile univoche e dettagliate delle caratteristiche del bene.
Va infatti aggiunto che per la configurabilità di tale possesso è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. civ. Sez.
II, 5.10.2010, n. 20670; cfr. anche Cass. civ., VI-II, 05/03/2020, n. 6123; cfr. anche Cass. civ.
II, 20/01/2022, n. 1796).
Ebbene, non solo si reputa la mancanza di effettiva rituale riproposizione, ex art. 346 cpc, delle istanze istruttorie ritenute assorbite (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 24/11/2015, n. 23978), ma le stesse, in ogni caso, non avrebbero potuto condurre al risultato sperato dall'originario istante, atteso che, a tutto voler concedere, in ragione di quanto appena detto circa la non correttezza del richiamo all'art. 1146, secondo comma, cc, ogni valutazione sarebbe stata possibile solo dal momento dell'acquisto da parte del SI. e dunque dall'anno 2007, a fronte dell'azione CP_1
pagina 9 di 13 proposta nell'anno 2013 [capi da a) a n) della memoria istruttoria, mentre i restanti contengono un'inammissibile interpretazione di un contratto di vendita di bene immobile].
Alla luce del descritto quadro probatorio, quantomai equivoco, alcuna rilevanza possono assumere i rilievi fotografici e gli altri documenti formati in data antecedente all'atto di acquisto da parte del SI. , posto che quest'ultimo, per quanto fin qui detto, non ha CP_1 alcuna possibilità di unire la propria relazione di fatto a quella di altri.
Assolutamente irrilevante, pertanto, è la deduzione inerente alla presenza di recinzione.
2.4 Respinta la richiesta originaria di pronuncia di usucapione dell'area distinta con la particella 154, va accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
riproposta in appello, di rilascio della predetta area.
[...]
Come noto, “il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino
a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto” (Cass. civ. Sez. II,
05/11/2010, n. 22598).
Preme anche segnalare pronuncia - Cass. civ. Sez. II Sent., 19/10/2021, n. 28865 - con la quale la Suprema Corte ha operato una ricostruzione degli orientamenti in tema di prova diabolica e di attenuazione del rigore che ne può seguire.
La Corte, inizialmente, nell'evidenziare che la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (vi sono richiami a Cass. n. 991/1977; n. 4704/1985; n. 5131/2009), stante la possibilità, già vista, del convenuto, di trincerarsi dietro l'affermazione possideo quia possideo, ha tuttavia precisato che la intensità e l'estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto.
La Cassazione ha poi indicato, in via esemplificativa, i casi di attenuazione elaborati in giurisprudenza: “a) quando il convenuto ammetta, in modo non equivoco, che, almeno fino a un certo momento, il bene conteso era di proprietà dell'attore o dei suoi danti causa (Cass. n.
1416/1965): in tale l'attore in revindica è tenuto soltanto ad offrire la prova della successiva pagina 10 di 13 continuità dei trapassi sino a quello in suo favore (Cass. n. 1598/1965; Cass. n. 1014/1962);
b) quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti (Cass. n. 1182/1965); c) quando il convenuto ammette che il bene conteso si appartenga all'attore e oppone un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante (Cass. n.
1229/1966), mancando in tal caso ogni contestazione sul diritto di proprietà di quest'ultimo e risolvendosi la controversia attraverso la verifica della validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro degli stessi contendenti (Cass. n. 6359/1991). In tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto
(Cass. n. 7081/1983); d) quando le affermazioni del convenuto, volte ad ottenere il riconoscimento a suo favore della proprietà del medesimo bene, risultino basati, su asserzioni che presuppongano l'originaria sussistenza del titolo su cui si fonda la domanda dell'attore e ne deducano la sopravvenuta caducazione (Cass. n. 696/2000); e) quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore, e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, perché la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo prevalente rispetto a quello dell'altra (Cass. n. 13066/1995; Cass. n.
15388/2005; n. 21829/2007; n. 22598/2010)” (Cass. civ. 28865/21, cit. in motivazione;
per un'applicazione successiva del principio si veda anche Cass. civ., II, 30.5.2025, n. 14550).
2.3 Questi i principi espressi in giurisprudenza, va detto che proprio l'originario attore ha prodotto atto di provenienza in favore della (atto del 31.1.1991) e ha comunque Parte_1 riconosciuto la proprietà in capo all'Ente (pag. 4).
A tanto segue la condanna di al rilascio, in favore dell'appellante, dell'area Controparte_1 di 104 mq facente parte della maggiore consistenza del terreno distinto in catasto terreni al foglio 17, particella 154, libero da persone e cose.
Come inizialmente accennato, va fatta, doverosa, una precisazione e cioè che, in questo giudizio, la condanna al rilascio, tenuto conto delle complessive allegazioni delle parti, può avere ad oggetto, appunto, solo la zona posta all'interno della particella 154, non altro (non occorre pertanto interrogarsi sulla dimostrazione della titolarità, in capo alla del Parte_1 terreno distinto con la particella 157).
Assolutamente generica, invece, è la richiesta di condanna “a rimborsare, nella misura che sarà determinata e che sarà ritenuta dovuta, anche in via di equità, alla Parte_1 ogni spesa in cui quest'ultima incorrerà per ripristinare lo status quo ante dell'area
[...] abusivamente occupata dall'attore”.
Va detto che il potere discrezionale che l'art. 1226 cod. civ. conferisce al giudice del merito, è pagina 11 di 13 rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass. civ., Sez. I, Ord.,
12/07/2025, n. 19209).
Ebbene, facendo applicazione di tali principi, si rileva che le spese occorrende per il ripristino dello status quo ante dell'area occupata dal SI. avrebbero dovuto essere dedotte dalla CP_1 almeno per tipologia (ad esempio, tramite l'allegazione dell'attività di Parte_1 demolizione, smaltimento delle opere abusive, messa in sicurezza, ecc.) ed essere dotate di un idoneo supporto documentale.
3.3 Considerazioni conclusive e spese
Per tutti i riferiti motivi, sia autonomamente che complessivamente considerati, l'appello va accolto per quanto di ragione, con conseguente rigetto della domanda di usucapione proposta da e con la condanna di quest'ultimo al rilascio, in favore dell'appellante, Controparte_1 dell'area di 104 metri quadri e facente parte della maggiore consistenza del terreno distinto al catasto terreni al foglio 17, particella 154, libera da persone e cose.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n.
12963).
Le spese seguono la soccombenza del doppio grado di giudizio, in applicazione del DM 55/14
e successive modifiche, con applicazione della decurtazione massima, stante la non particolare complessità della causa. Le spese vanno distratte in favore dei difensori della Parte_1 come richiesto (cfr. note del 28.5.2025).
In applicazione del principio della soccombenza vanno poste a carico di Controparte_1 quelle occorse per la stesura delle relazioni di CTU (sia in primo sia in secondo grado).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello contro la sentenza n.
1880/2022 emessa in data 21/2/2022 dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 65262/2013, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da;
Controparte_1
• condanna al rilascio, in favore della Controparte_1 Parte_1
dell'area di 104 metri quadri e facente parte della maggiore consistenza del
[...] terreno distinto al catasto terreni al foglio 17, particella 154, libera da persone e cose;
• rigetta, per il resto, l'appello; pagina 12 di 13 • condanna al pagamento delle spese di giudizio sostenute da parte Controparte_1 appellante, che liquida: a) per il primo grado, in euro 2.538,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) per il secondo grado, in euro 355,50 per spese, euro 2.904,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi,
IVA e cpa come per legge, con distrazione, ex art. 93 cpc, in favore dei difensori;
• pone a carico di le spese occorse per la stesura delle relazioni di Controparte_1
CTU.
Così deciso, in Napoli, in data 23.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1811/2022 R.G. - avente ad oggetto appello contro la sentenza n.
1880/2022 emessa in data 21/2/2022 dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 65262/2013 - vertente tra
(P.IV CF ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Valerio BA e
MA BA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in Napoli,
Piazza Sannazaro, n. 71; appellante
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Controparte_1 C.F._1
OV UO e UC NI, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore in Napoli, Via Alcide De Gasperi, n. 55; appellato
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da note di trattazione scritta;
Per parte appellata: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica
1.1 Con atto di citazione notificato in data 12.3.2013, conveniva in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Portici, la Parte_1
esponendo: a) di aver acquistato da , con atto di compravendita del
[...] CP_2
pagina 1 di 13 25.10.2007, una porzione immobiliare – costituente l'abitazione personale e del proprio nucleo familiare - facente parte di un più ampio corpo di fabbrica sito in Ercolano, Via IV Orologi, confinante con Via IV Orologi, proprietà aliena, giardino di Villa TO e cabina
E.N.E.L.; b) a sua volta, aveva acquistato il predetto bene per effetto di CP_2 donazione del 9.10.2003; c) in precedenza, la dante causa della SInora aveva CP_2 acquisito, a sua volta, i diritti di proprietà sul bene immobile, per effetto di atto di acquisto de1
31.1.1991 (vi è richiamo al documento n. 3 che ha ad oggetto però atto del 1970); d) di aver posseduto, come i suoi due precedenti danti causa, per oltre il ventennio, almeno con inizio dal
31.1.1991, oltre ai beni di sua proprietà, in maniera continua ed ininterrotta, un'area antistante il predetto bene immobile, delle dimensioni di circa 120 metri quadri, ricadente per circa 104 mq nella particella 154, foglio 17, e per circa 16 mq nella particella 157, foglio 17, del Catasto
Terreni del Comune di Ercolano, meglio descritta nell'allegata perizia di parte giurata e nei relativi allegati;
e) il dedotto esercizio del possesso si era manifestato attraverso la destinazione dell'intera area a spazio asservito, per intero e senza soluzione di continuità, alle necessità più disparate dell'immobile, tanto da essere utilizzata sia per esigenze più strettamente domestiche, quali l'allocazione di mobili da esterni (sedie, tavoli, ombrelloni, altalena) o stenditoi per la biancheria, sia per occasioni di svago e di intrattenimento con parenti e conoscenti, quali lo svolgimento di feste e visite amicali, tanto da apporvi una pavimentazione esterna;
f) inoltre,
l'immobile acquistato non disponeva di accesso diretto sulla strada pubblica di Via Gen.
Niglio, già via IV Orologi, tanto da determinare, per almeno un trentennio, l'esercizio indisturbato e pacifico sulla porzione della “striscia di terreno sterrato, compresa nel1'area oggetto di domanda, che conduce dall'area descritta al punto d) innanzi fino alle scale che immettono nel portone interno dell'immobile sito in Ercolano alla via Gen. Niglio, già via IV
Orologi n.4”; g) pertanto, sia l'attore che i suoi danti causa, con inizio quantomeno dal 1991, avevano riservato a loro la striscia di terreno, esercitandovi una situazione di possesso in via di fatto, sempre ininterrotta e continua nonché esclusiva e permanente;
h) la riferita situazione di materiale possesso era anche resa evidente dalle condizioni di fatto in cui versava tale corridoio di terreno, reso autonomo e distinto, in maniera chiara, da una divisione fisica realizzata dall'esistenza di una barriera laterale in essere con il confinante giardino di Villa TO;
i) entrambi gli appezzamenti di terreno di cui era formata l'area, oggetto della domanda giudiziale proposta in quella sede, concernente l'estensione di circa 104 metri quadri (cfr. pag.
4 della citazione), erano posizionati all'interno di un più ampio terreno sito nel Comune di
Ercolano, riportato nel N.C.T. al foglio 17, particella 154, di proprietà della Parte_1 per , in forza di atto del 31.1.1991 e costituente buona parte del giardino di Controparte_3
Villa TO, a cui si accedeva da Corso Resina.
Il SI. , pertanto, limitando la sua domanda al terreno distinto con la particella 154 e per CP_1
l'estensione di circa 104 mq, chiedeva: “accertare che, nella ricorrenza dei presupposti di fatto pagina 2 di 13 e delle condizioni di diritto, il signor , anche per effetto del fenomeno di Controparte_1 accessione nel possesso rispetto ai suoi due danti causa, ha posseduto per oltre vent'anni, in modo pubblico, continuato, pacifico ed esclusivo, l'area di 104 metri quadri dedotta in precedenza e posta all'interno della particella 154, di are 44.67, frutteto 1^, R.D. L24718, foglio 17 del Catasto Terreni del Comune di Ercolano, così come comprensiva della parte antistante la propria abitazione e della striscia di terreno che conduce dall'ingresso interno della sua abitazione fino all'ingresso interno dell'immobile sito in Ercolano alla via G. Niglio, area posta nella particella n.154, foglio 17 del Catasto Urbano del Comune di Ercolano, e, per l'effetto, dichiarare il medesimo attore, , proprietario del beni immobile Controparte_1 innanzi precisato a discapito dell'ente convenuto, precedente proprietario…”.
1.2 Si costituiva in giudizio la , deducendo la nullità della Parte_1 citazione e l'infondatezza della domanda, per la mancanza sia dell'allegazione di un titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso vantato sul bene, sia dei requisiti di legge di un possesso idoneo ad usucapire.
L'Ente evidenziava che “l'atto di proprietà del , quindi, non riporta alcun riferimento CP_1 all'area di cui si chiede l'accertamento dell'usucapione di 104 m quadri possa all'interno della particella 154…, che non risulta essere compresa nel mappale alienato, e quindi non può fungere da titoli idonei ai fini del cumulo dei due possessi”.
La spiegava anche domanda riconvenzionale con la quale chiedeva: “a) accertare Parte_1
e dichiarare che il sig. ha abusivamente, in assenza di qualsivoglia titolo, occupato CP_1 un'area di proprietà della mediante il posizionamento di Parte_1 suppellettili e beni mobili e l'apposizione di una pavimentazione esterna;
b) condannare il sig.
al ripristino dell'area occupata abusivamente ed, in ogni caso, alla restituzione di CP_1 detta area libera da persone e cose alla;
condannare il sig. Parte_1
a rimborsare, nella misura che sarà determinata e che sarà ritenuta dovuta, anche in CP_1 via di equità, alla ogni spesa in cui quest'ultima incorrerà Parte_1 per ripristinare lo status quo ante dell'area abusivamente occupata dall'attore”.
1.3 All'esito di approfondimento istruttorio, il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda del
SI. , dichiarandolo “proprietario, in virtù di intervenuta usucapione, dell'area di 104 CP_1 metri quadri dedotta in precedenza e posta all'interno della particella 154, di are 44.67, frutteto 1^, R.D. L24718, foglio 17 del Catasto Terreni del Comune di Ercolano, così come comprensiva della parte antistante la propria abitazione e della striscia di terreno che conduce dall'ingresso interno della sua abitazione fino all'ingresso interno dell'immobile sito
Ercolano alla via G. Niglio, area posta nella particella n.154, foglio 17 del Catasto Urbano del Comune di Ercolano…”.
Secondo il Tribunale “risulta dagli atti che in data 25.10.2007 l'attore ha acquistato dalla NO la proprietà dei cespiti precisati nell'atto di compravendita rogato per CP_2
pagina 3 di 13 notaio in cui, oltre all'immobile risulta essere compresa anche la zona di terreno, Per_1 oggetto del giudizio.
Non vi è dubbio che tale documento, corroborato da perizia e da planimetrie, abbia la caratteristica di titolo idoneo al trasferimento di diritti di proprietà, dal momento che specifica
“abitazione su due livelli (piano terra e primo) della consistenza catastale di vani due;
– locale deposito su due livelli (piano terra e seminterrato); – abitazione al piano terra della consistenza di vani tre. e per la descrizione più completa del venduto rinvia, indicandolo come parte integrante…. “l'allegato “A”, (relazione giurata dell'ing. ) in Persona_2 cui si specifica che l'unità negoziale sopra descritta alla lettera c) distinta in catasto al F. 17,
p.lla 34, sub 10 è così composta: - “da tre vani, nonché dalle aree scoperte esterne al corpo di fabbrica (indicato con la p.lla 34 del foglio 17) e cioè scala scoperta che si diparte dalla scala principale di cui al civ. 4 di via IV Orologi che porta al vano K del corpo di fabbrica principale, al vano sottoscala, in parte coperto ed in parte scoperto, nonché ai vani al Piano della Villa TO ed alle aree scoperte. Si accede dal civ. 4 di via IV Orologi nell'androne che immette alla scala principale del fabbricato da cui dal primo si sviluppa una scala esterna (di esclusiva proprietà del venditore) che dà accesso alle aree scoperte e tettoia comprese tra il fabbricato e la Villa TO (giardino annesso alla villa); da tali aree scoperte si accede pure ai due vani a livello della Villa TO, nonché al vano cucina facente parte del corpo di fabbrica indicato dalla particella 34 del foglio 17. Fa parte di questa unità il confinante vano con servizio che porta al civ. 12 di Via IV Orologi…”.
Sempre secondo il Giudice di prime cure, “il perpetrarsi della situazione di materiale possesso
è avallato dal precedente titolo di alienazione dell'area in discussione, trasferita nel 2003 per donazione, dalla NO , che l'aveva acquistata nel 1970 con atto del Controparte_4 notaio , in favore della NO , dante causa dell'attore, nonché, in Per_3 CP_2 precedenza, dalla situazione di possesso già esercitata da quella medesima dante causa
( )” (cfr. pag. da 4 a 8 della sentenza). Controparte_4
Il Tribunale ha anche valorizzato le risultanze della relazione di CTU.
1.4 Avverso l'indicata pronuncia, indicata come notificata in data 23.3.2022, la Parte_1 con atto notificato il 20.4.2022, ha promosso appello, costituendosi il 27.04.2022.
L'appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1146 c.c., nonché l'errata valutazione delle prove e delle emergenze istruttorie, allegando, in particolare: a) l'inidoneità del contratto di compravendita del 25/10/2007 ai fini dell'accessione nel possesso in quanto:
a.1) l'atto non riportava alcun riferimento all'area di cui si è chiesto l'accertamento dell'usucapione; a.2) il richiamo ivi presente “alla relazione giurata del tecnico di comune fiducia” doveva intendersi solo ed esclusivamente riferito alle consistenze immobiliari descritte nell'atto pubblico;
a.3) il riferimento alle “aree esterne al corpo di fabbrica indicato dalla part.lla 34” operato nella relazione giurata, nella parte in cui viene descritto il subalterno n. 10, pagina 4 di 13 oltre ad essere assolutamente inesatto rispetto ai reali dati catastali, è del tutto vago ed inidoneo ad individuare le aree sulle quali il SI. ha preteso di esercitare l'usucapione; b) CP_1
l'inidoneità dell'atto di donazione del 9.10.2003 ai fini dell'accessione nel possesso, stante la mancanza di riferimento ad “aree scoperte” oggetto della pretesa acquisitiva avanzata dal SI.
; 3) l'inidoneità della consulenza tecnica d'ufficio a fornire risposta al quesito posto dal CP_1
Tribunale, stante la sua incompletezza e contraddittorietà, nonché il suo travisamento da parte del Giudice.
L'appellante ha chiesto di riformare integralmente la sentenza, respingendo la domanda di usucapione originariamente proposta, e di accogliere la domanda riconvenzionale formulata nel primo grado di giudizio.
1.5 Si è costituito , contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
Parte appellata ha eccepito la mancata contestazione, da parte della sia Parte_1 dell'animus possidendi che del corpus possessionis, proprio e dei suoi danti causa, sia della sua buona fede, nonché l'inammissibilità dei motivi “nuovi” aggiunti dall'appellante in ordine alla recinzione eretta nel 1991, e della domanda riconvenzionale, per violazione dell'art. 346 c.p.c.
1.6 Nel corso del giudizio la Corte ha chiamato a chiarimenti il CTU in ordine alle conclusioni rassegnate nella consulenza tecnica d'ufficio da lui redatta nel primo grado di giudizio.
Il Consulente ha depositato integrazione.
2. Il Merito
2.1 In via preliminare, si reputa infondata l'eccezione di parte appellata che la non Parte_1 avrebbe contestato l'esistenza, in capo all'attore, della situazione di un possesso valido ad usucapire ex art. 1158 c.c., come si desume dalla visione delle pagine 4 e ss. della comparsa di costituzione.
E va altresì disattesa l'eccezione dell'appellato di inammissibilità della domanda riconvenzionale, avendo l'appellante richiamato il contenuto della stessa e riproposto le richieste nelle conclusioni dell'appello (cfr. pagine 18 e 19).
Nondimeno, appare sin da ora doveroso circoscrivere l'ambito della detta domanda, posto che,
a fronte dell'azione di usucapione limitata alla porzione della particella 154, seppure anche nella comparsa di costituzione (così come nella citazione) vi sia stato richiamo alla particella
157 (avente ad oggetto la residua parte di 16 mq), e nelle conclusioni si sia chiesto accertare l'occupazione abusiva di “un'area di proprietà della ”, con Controparte_5 condanna “alla restituzione di detta area” (pagine 9 e 10 della comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale), proprio alle pagine 7 e 8 della comparsa di costituzione si legge:
“da quanto detto in questa sede si formula domanda riconvenzionale per la restituzione del suolo illegittimamente occupato dall'odierno attore… alla luce di quanto finora esposto, infatti, è di tutta evidenza che: a) il non ha fornito alcuna prova del possesso CP_1
pagina 5 di 13 continuativo per oltre un ventennio, dell'area di proprietà della fondazione Parte_1
b) in ogni caso la convenuta ha più volte, nel corso del ventennio,
[...] Parte_1 esercitato le facoltà di proprietaria dell'area in questione;
c) in ogni caso, il , per le CP_1 motivazioni di cui al punto due che precede, non può invocare l'applicazione dell'articolo
1446 c.c., comma due, che disciplina l'accessione del possesso. Pertanto, l'area in oggetto risulta essere occupata abusivamente dal che del tutto illegittimamente ha provveduto CP_1 nel corso di questi anni ad allocare mobili da esterni, sedie, tavoli e a porre una pavimentazione esterna sull'area…”.
La valutazione di tali allegazioni, in uno alle conclusioni, impone al Collegio di valutare unicamente la zona distinta con la particella 154.
2.2 Ciò posto, nel merito, va detto che, in tema di accessione del possesso di cui all'art. 1146, comma 2 c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo, ancorché invalido o proveniente "a non domino", a giustificare la "traditio" del bene oggetto del possesso (Cass. civ., II, 16/03/2022, n. 8596; cfr. anche Cass. civ., II, 27/03/2023, n. 8579).
La traditio può, inoltre, avvenire solo nei limiti del titolo traslativo, “operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso” (Cass. civ., II,
30.1.2027, n. 2295; cfr. anche Cass. civ. 26/10/2011, n. 22348).
E il soggetto che intende avvalersi dell'istituto dell'accessione non resta esonerato dalla prova della sussistenza dei requisiti dell'acquisto per usucapione: “mentre l'articolo 1146 c.c., comma 1 stabilisce la continuazione del possesso dal de cuius all'erede, senza alcuna interruzione per effetto del passaggio dal diritto dal primo al secondo, con la conseguenza che quest'ultimo, senza bisogno di materiale apprensione, può esercitare le azioni possessorie;
il comma 2 stesso articolo prevede per il successore a titolo particolare – sia mortis causa che per atto tra vivi – la possibilità di unire il proprio possesso a quello del suo autore, con la conseguenza che tale successore non subentra, per effetto dell'acquisto del diritto, anche nel possesso della cosa acquistata occorrendo a tal fine che si stabilisca un rapporto di fatto tra
l'acquirente e la cosa diversa e autonomo rispetto a quello che esisteva fra il dante causa e la cosa. Pertanto, in tema di azioni possessorie, il successore a titolo particolare non può limitarsi a dare la prova del suo diritto a possedere, ma occorre che dimostri il suo rapporto di fatto con il bene (Cass. n. 4055/1978; n. 22348/2011)” (Cass. civ., II, 8.9.2021, n. 24175).
Ciò detto, la prima indagine che la Corte deve eseguire attiene al titolo di acquisto in favore del
SI. . CP_1
Nell'atto si legge: vende a che accetta la piena proprietà CP_2 Controparte_1 della seguente consistenza immobiliare: porzione immobiliare facente parte di più ampio corpo di fabbrica in Ercolano (NA), alla Via Quattro Orologi civici 4, 14 e 16 e precisamente: pagina 6 di 13 − abitazione distribuita su due livelli (piano terra e primo) della consistenza catastale di vani due;
− locale deposito su due livelli (piano terra e seminterrato) della consistenza catastale di metricubi settecentonove;
− abitazione al piano terra della consistenza catastale di vani tre;
infra i confini: Via Quattro Orologi, da cui si accede, aliena proprietà, giardino di Villa
TO e cabina ENEL, salvo se altri.
Riguardo alla descrizione che precede ed alle relative planimetrie che la rappresentano graficamente, le parti fanno comune riferimento a relazione giurata di tecnico di comune fiducia asseverata con giuramento in data odierna innanzi al Tribunale di Napoli[...] a corredo del quale si trovano numero due planimetrie cui si fa comune riferimento per la rappresentazione geometrica di quanto precede. (relazione che si allega sub “A”)”.
Sin da ora va detto che nell'atto, subito di seguito, si legge: “quanto sopra è riportato in
N.C.E.U. del Comune censuario di Ercolano (NA), al foglio 17, particella 34, subalterni: 9, piano T-1, 8, piano T-S1, 10, piano T…”.
Nella richiamata relazione, “ad integrazione della descrizione dell'immobile di cui infra contenuta in atto del notaio del 9/10/03”, si legge: “DICHIARA ED ATTESTA Persona_4
CHE L'Immobile censito al catasto urbano di Ercolano al foglio 17 – p.la 34 di proprietà
ha la seguente composizione: Foglio 17 – p.la 34 – sub 10 – cat. A/4 – cl.2 – vani 3 CP_2 già partita 3801 – via IV Orologi – Piano terra nonché le aree scoperte esterne al corpo di fabbrica indicato dalla particella 34 foglio 17, e cioè scala scoperta che si diparte dalla scala principale, al vano sottoscala, in parte coperto ed in parte scoperto, nonché ai vani al Piano della Villa TO ed alle aree scoperte. Si accede dal civico 4 di via IV Orologi nell'androne che immette alla scala principale del fabbricato da cui al primo rampante si sviluppa una rampa esterna (di esclusiva proprietà del venditore) che dà accesso alle aree scoperte e tettoia comprese tra il fabbricato e la Villa TO;
da tali aree scoperte si accede pure ai due vani a livello del giardino di Villa TO, nonché al vano cucina facente parte del corpo di fabbricato indicato dalla particella 34 del foglio 17. […]. Il tutto confinante con aree scoperte di Villa TO da cui pure ha accesso. […]”.
Si tratta di relazione meramente descrittiva non solo dei beni di vendita, ma anche di aree scoperte non univocamente indicate nell'atto notarile;
aree, si badi, che hanno una loro autonoma identificazione catastale.
E in detta relazione non vi è specifico richiamo ai riferimenti catastali delle zone scoperte, circostanza che non consente di ritenerle identificate ed identificabili in maniera compiuta;
anzi l'assoluta incertezza dell'oggetto, quantomeno per ciò che riguarda le dette aree scoperte, mediante richiamo ad una relazione esterna all'atto, seppure allegata, ne consacrerebbe la sua nullità in parte qua. pagina 7 di 13 Il richiamo meramente descrittivo contenuto in relazione rende avvertiti della volontà del venditore di non trasferire anche l'area in questione, peraltro posta in zona vincolata, come si desume dal richiamo, contenuto nell'atto di vendita, alla disciplina del d.lgs. 42/2004.
La stessa impostazione giurisprudenziale richiamata da parte appellata, ad avviso del Collegio, conferma l'impostazione appena richiamata.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte citato dal SI. , “le piante planimetriche CP_1 allegate ai contratti aventi ad oggetto immobili fanno parte integrante della dichiarazione di volontà, quando ad esse i contraenti si siano riferiti nel descrivere il bene, e costituiscono mezzo fondamentale per l'interpretazione del negozio, salvo, poi, al giudice di merito, in caso di non coincidenza tra la descrizione dell'immobile fatta in contratto e la sua rappresentazione grafica contenuta nelle dette planimetrie, il compito di risolvere la quaestio voluntatis della maggiore o minore corrispondenza di tali documenti all'intento negoziale ricavato dall'esame complessivo del contratto” (cfr. Cass. 26609/2016).
Ebbene, non solo, come visto, non vi è stato riferimento ai dati catastali, pure esistenti per la zona in questione (particella 154), ma nell'atto, subito dopo il richiamo alla relazione allegata, si legge: ““quanto sopra è riportato in N.C.E.U. del Comune censuario di Ercolano (NA), al foglio 17, particella 34, subalterni: 9, piano T-1, 8, piano T-S1, 10, piano T…”.
Vi è dunque indicazione dei soli beni pervenuti alla dante causa . CP_2
E desta altresì perplessità la circostanza, assolutamente anomala, che le parti nell'atto di vendita non hanno indicato le aree in questione, per poi richiamarle indirettamente attraverso una mera descrizione contenuta in relazione allegata.
Il richiamo ai mappali o alle planimetrie, infatti, può assumere valenza per meglio descrivere un bene comunque già autonomamente indicato nella vendita ma non per aggiungere, al detto atto, beni in esso non compresi.
Per tutte queste motivazioni la Corte ritiene, innanzitutto, di discostarsi dalla conclusione cui è pervenuto il CTU, nella relazione depositata il 14.10.2024, secondo il quale “è verificata la effettiva rispondenza tra gli atti di trasferimento allegati alla produzione di parte attrice e la zona di cui si chiede la usucapione”.
Già tali considerazioni si reputano dirimenti.
Vi è però di più, posto che il secondo comma dell'art. 1146 cc non può trovare ingresso anche da altro punto di vista.
Va infatti rilevato che neppure nell'atto del 9.10.2003, con il quale donò ad Controparte_4
(dante causa del SI. ) la piena proprietà degli immobili siti in Ercolano CP_2 CP_1 censiti al foglio 17, particella 34, sub. 8, 9 e 10, vi è specifica traccia dell'area esterna di 104 mq ricadente nella particella 154 del foglio 17.
Nell'atto si legge: “con questo atto la SI.ra dona alla SI.ra , Controparte_4 CP_2 che accetta, la piena proprietà della seguente consistenza immobiliare sita in Ercolano (NA), pagina 8 di 13 alla Via Quattro Orologi civici 4 14 e 16, e precisamente:
− abitazione distribuita su due livelli (piano terra e primo) della consistenza catastale di vani due;
− locale deposito su due livelli (piano terra e seminterrato) della consistenza catastale di metricubi settecentonove;
− abitazione al piano terra della consistenza catastale di vani tre.
Il tutto confina con Via Quattro Orologi, da cui si accede, aliena proprietà, giardino di Villa
TO e cabina ENEL ed è riportato nel catasto dei fabbricati del Comune di Ercolano al foglio 17, particella 34, subalterni:
− 9, piano T-1, categoria A/5, classe 2, vani 2, R.C.E. 45,45;
− 8, piano T-S1, categoria B/8, Classe 1, R.C.E. 157,45;
− 10, piano T, Categoria A/4, Classe 2, Vani 3, R.C.E. 89,86”.
E va esclusa l'applicabilità dell'art. 1146, secondo comma, c.c. in relazione al titolo di acquisto del dante causa dell'istante, proprio in virtù della mancata menzione del bene nel suddetto titolo (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 27/03/2023, n. 8579).
Dunque, l'esame del contenuto dei predetti titoli, induce la Corte a concludere che non vi è alcuna possibilità di applicare, per entrambi gli atti (del 2003 e del 2007), la norma invocata.
2.3 Solo per completezza si rileva che neppure vi è stata, da parte del SI. , una precisa CP_1
e rilevante allegazione e prova del dominio necessario ad usucapire l'area in questione.
Spettava infatti all'originario istante, in rigida applicazione del principio che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit, consacrato nell'art. 2697 cc, fornire dichiarazioni il più possibile univoche e dettagliate delle caratteristiche del bene.
Va infatti aggiunto che per la configurabilità di tale possesso è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. civ. Sez.
II, 5.10.2010, n. 20670; cfr. anche Cass. civ., VI-II, 05/03/2020, n. 6123; cfr. anche Cass. civ.
II, 20/01/2022, n. 1796).
Ebbene, non solo si reputa la mancanza di effettiva rituale riproposizione, ex art. 346 cpc, delle istanze istruttorie ritenute assorbite (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 24/11/2015, n. 23978), ma le stesse, in ogni caso, non avrebbero potuto condurre al risultato sperato dall'originario istante, atteso che, a tutto voler concedere, in ragione di quanto appena detto circa la non correttezza del richiamo all'art. 1146, secondo comma, cc, ogni valutazione sarebbe stata possibile solo dal momento dell'acquisto da parte del SI. e dunque dall'anno 2007, a fronte dell'azione CP_1
pagina 9 di 13 proposta nell'anno 2013 [capi da a) a n) della memoria istruttoria, mentre i restanti contengono un'inammissibile interpretazione di un contratto di vendita di bene immobile].
Alla luce del descritto quadro probatorio, quantomai equivoco, alcuna rilevanza possono assumere i rilievi fotografici e gli altri documenti formati in data antecedente all'atto di acquisto da parte del SI. , posto che quest'ultimo, per quanto fin qui detto, non ha CP_1 alcuna possibilità di unire la propria relazione di fatto a quella di altri.
Assolutamente irrilevante, pertanto, è la deduzione inerente alla presenza di recinzione.
2.4 Respinta la richiesta originaria di pronuncia di usucapione dell'area distinta con la particella 154, va accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
riproposta in appello, di rilascio della predetta area.
[...]
Come noto, “il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino
a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto” (Cass. civ. Sez. II,
05/11/2010, n. 22598).
Preme anche segnalare pronuncia - Cass. civ. Sez. II Sent., 19/10/2021, n. 28865 - con la quale la Suprema Corte ha operato una ricostruzione degli orientamenti in tema di prova diabolica e di attenuazione del rigore che ne può seguire.
La Corte, inizialmente, nell'evidenziare che la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (vi sono richiami a Cass. n. 991/1977; n. 4704/1985; n. 5131/2009), stante la possibilità, già vista, del convenuto, di trincerarsi dietro l'affermazione possideo quia possideo, ha tuttavia precisato che la intensità e l'estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto.
La Cassazione ha poi indicato, in via esemplificativa, i casi di attenuazione elaborati in giurisprudenza: “a) quando il convenuto ammetta, in modo non equivoco, che, almeno fino a un certo momento, il bene conteso era di proprietà dell'attore o dei suoi danti causa (Cass. n.
1416/1965): in tale l'attore in revindica è tenuto soltanto ad offrire la prova della successiva pagina 10 di 13 continuità dei trapassi sino a quello in suo favore (Cass. n. 1598/1965; Cass. n. 1014/1962);
b) quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti (Cass. n. 1182/1965); c) quando il convenuto ammette che il bene conteso si appartenga all'attore e oppone un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante (Cass. n.
1229/1966), mancando in tal caso ogni contestazione sul diritto di proprietà di quest'ultimo e risolvendosi la controversia attraverso la verifica della validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro degli stessi contendenti (Cass. n. 6359/1991). In tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto
(Cass. n. 7081/1983); d) quando le affermazioni del convenuto, volte ad ottenere il riconoscimento a suo favore della proprietà del medesimo bene, risultino basati, su asserzioni che presuppongano l'originaria sussistenza del titolo su cui si fonda la domanda dell'attore e ne deducano la sopravvenuta caducazione (Cass. n. 696/2000); e) quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore, e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, perché la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo prevalente rispetto a quello dell'altra (Cass. n. 13066/1995; Cass. n.
15388/2005; n. 21829/2007; n. 22598/2010)” (Cass. civ. 28865/21, cit. in motivazione;
per un'applicazione successiva del principio si veda anche Cass. civ., II, 30.5.2025, n. 14550).
2.3 Questi i principi espressi in giurisprudenza, va detto che proprio l'originario attore ha prodotto atto di provenienza in favore della (atto del 31.1.1991) e ha comunque Parte_1 riconosciuto la proprietà in capo all'Ente (pag. 4).
A tanto segue la condanna di al rilascio, in favore dell'appellante, dell'area Controparte_1 di 104 mq facente parte della maggiore consistenza del terreno distinto in catasto terreni al foglio 17, particella 154, libero da persone e cose.
Come inizialmente accennato, va fatta, doverosa, una precisazione e cioè che, in questo giudizio, la condanna al rilascio, tenuto conto delle complessive allegazioni delle parti, può avere ad oggetto, appunto, solo la zona posta all'interno della particella 154, non altro (non occorre pertanto interrogarsi sulla dimostrazione della titolarità, in capo alla del Parte_1 terreno distinto con la particella 157).
Assolutamente generica, invece, è la richiesta di condanna “a rimborsare, nella misura che sarà determinata e che sarà ritenuta dovuta, anche in via di equità, alla Parte_1 ogni spesa in cui quest'ultima incorrerà per ripristinare lo status quo ante dell'area
[...] abusivamente occupata dall'attore”.
Va detto che il potere discrezionale che l'art. 1226 cod. civ. conferisce al giudice del merito, è pagina 11 di 13 rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass. civ., Sez. I, Ord.,
12/07/2025, n. 19209).
Ebbene, facendo applicazione di tali principi, si rileva che le spese occorrende per il ripristino dello status quo ante dell'area occupata dal SI. avrebbero dovuto essere dedotte dalla CP_1 almeno per tipologia (ad esempio, tramite l'allegazione dell'attività di Parte_1 demolizione, smaltimento delle opere abusive, messa in sicurezza, ecc.) ed essere dotate di un idoneo supporto documentale.
3.3 Considerazioni conclusive e spese
Per tutti i riferiti motivi, sia autonomamente che complessivamente considerati, l'appello va accolto per quanto di ragione, con conseguente rigetto della domanda di usucapione proposta da e con la condanna di quest'ultimo al rilascio, in favore dell'appellante, Controparte_1 dell'area di 104 metri quadri e facente parte della maggiore consistenza del terreno distinto al catasto terreni al foglio 17, particella 154, libera da persone e cose.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n.
12963).
Le spese seguono la soccombenza del doppio grado di giudizio, in applicazione del DM 55/14
e successive modifiche, con applicazione della decurtazione massima, stante la non particolare complessità della causa. Le spese vanno distratte in favore dei difensori della Parte_1 come richiesto (cfr. note del 28.5.2025).
In applicazione del principio della soccombenza vanno poste a carico di Controparte_1 quelle occorse per la stesura delle relazioni di CTU (sia in primo sia in secondo grado).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello contro la sentenza n.
1880/2022 emessa in data 21/2/2022 dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 65262/2013, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da;
Controparte_1
• condanna al rilascio, in favore della Controparte_1 Parte_1
dell'area di 104 metri quadri e facente parte della maggiore consistenza del
[...] terreno distinto al catasto terreni al foglio 17, particella 154, libera da persone e cose;
• rigetta, per il resto, l'appello; pagina 12 di 13 • condanna al pagamento delle spese di giudizio sostenute da parte Controparte_1 appellante, che liquida: a) per il primo grado, in euro 2.538,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) per il secondo grado, in euro 355,50 per spese, euro 2.904,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi,
IVA e cpa come per legge, con distrazione, ex art. 93 cpc, in favore dei difensori;
• pone a carico di le spese occorse per la stesura delle relazioni di Controparte_1
CTU.
Così deciso, in Napoli, in data 23.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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