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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3310 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 14840/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.04.2024 da 1) signor Parte_1 nato a: Desio (MI) il 16.03.1973 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Rosella Pitrone del Foro di Como presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) signora -resistente- Controparte_1
Nata a Milano (MI) il 27.03.1975 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Valeria Ratto del Foro di Como presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in Cervesina (PV) il 16/05/1999 (Anno 1999 Atto n. 23 Reg. Atti di matrimonio Parte II Serie A)
□ separati consensualmente con verbale in data 28/10/2014 omologato con decreto del 22/11/2014
Pagina 1 □ divorzio con sentenza n. 5013/2016 del 13.04.2016 pubblicata in data 20.04.2016 (passata in giudicato il 16.05.2016, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: nato il [...] cittadino italiano Parte_2 nata il [...] cittadina italiana Parte_3
FATTO Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 19/04/2024, chiedeva la parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 5013/2016 emessa dal Tribunale di Milano in data 13.04.2016 e pubblicata il 20.04.2016. Si costituiva in giudizio parte resistente la quale insisteva nelle domande spiegate nella propria memoria difensiva. Le parti, sentite all'udienza del 13.03.2025, raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
- Revocare, con decorrenza dal mese di marzo 2024, l'obbligo in capo al sig. Parte_1 di contribuire al mantenimento della figlia , divenuta maggiorenne e che ha costituito un Pt_3 proprio autonomo nucleo familiare;
- Determinare in Euro 150,00 mensili, con decorrenza dal mese di aprile 2025 e limitatamente al mese di ottobre 2025, quindi per complessivi sette mesi, il contributo al mantenimento del figlio
, maggiorenne, non autosufficiente, convivente con la madre, posto a carico del sig. Pt_2 Parte_1 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano;
- Prevedere che l'obbligazione di mantenimento del figlio a carico del padre sia revocata con decorrenza dal mese di novembre 2025;
- Confermare il vigente provvedimento di versamento diretto, ex art. 473bis. 37 c.p.c., del contributo al mantenimento di a carico del padre da parte del datore di lavoro del sig. Pt_2 [...]
Mapei S.p.a., con sede in 20158 Milano, Via Cafiero n. 22; Parte_1
- Spese compensate.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentandoo profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.).
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso
P. Q. M.
Pagina 2 Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Controparte_1 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 5013/2016 emessa dal Tribunale di Milano in data
13.04.2016, pubblicata il 20.04.2016:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 09/04/2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
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