TRIB
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 03/12/2024, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2021 1002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1002/2021 R.G.
Promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Ficarra ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26.06.1972 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Walter
Castellana ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
1 Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 03.07.2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.08.2021, ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal marito, sig. con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in data Controparte_1
28.05.2003 a Castel di Iudica e dalla cui unione erano nati due figli: (16.12.2003), oggi Per_1
maggiorenne e non economicamente indipendente, e (14.06.2007), oggi di anni 17. Per_2
La ricorrente esponeva che la frattura dell'unione coniugale era stata determinata dal comportamento ossessivo e violento assunto dal sig. risultato contrari agli obblighi matrimoniali, tale da CP_1
rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, tant'è che ha dovuto chiedere aiuto ai Carabinieri di Castel di Iudica, nonché diffidare il marito da qualsiasi condotta violenta nei suoi confronti.
Pertanto, la sig.ra era giunta alla decisione di separarsi giudizialmente e, in uno alla Pt_1 domanda di separazione, domandava, quindi, che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli della coppia, con collocamento presso la madre e con diritto di visita del padre. Sul piano economico, chiedeva che venisse posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere la somma mensile di euro
500,00 a titolo di mantenimento dei figli, nonché il 50% delle spese straordinarie da sostenere in favore degli stessi.
Con comparsa di costituzione del 22.11.2021, si costituiva in giudizio il sig. Controparte_1
, il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, contestava quanto affermato dalla
[...]
controparte in ordine alla crisi coniugale.
Il resistente sosteneva che la convivenza tra le parti era divenuta insostenibile a causa del comportamento distaccato e contrario ai doveri nascenti dal matrimonio posto in essere dalla moglie, in ordine a possibili sue frequentazioni extraconiugali. Data la situazione, piuttosto che ricevere chiarimenti, il resistente veniva buttato fuori di casa dalla sig.ra , in modo che Pt_1 quest'ultima potesse vivere apertamente la relazione affettiva e di convivenza con il nuovo
2 compagno. Altresì, il resistente esponeva che il figlio aveva deciso di vivere con il padre Per_1 presso l'abitazione della nonna, invece la figlia, seppur mostrando un certo malcontento per tale situazione, continuava a vivere con la madre e il compagno. Formulava, quindi, domanda di addebito della separazione a carico della moglie.
Il sig. , inoltre, rappresentava di svolgere da poco tempo l'attività di autotrasportatore per CP_1
conto terzi, di percepire un reddito precario pari a euro 400,00 mensili e una pensione di invalidità di euro 300,00 mensili, di farsi totalmente a suo carico delle spese di mantenimento del figlio Per_1
e del pagamento delle rate di euro 250,00 mensili per l'acquisto della macchina 50 in favore della figlia Per_2
Pertanto, il resistente insisteva per l'affidamento condiviso di entrambi i figli, con collocamento del figlio (ormai prossimo alla maggiore età) presso il padre e della figlia presso la Per_1 Per_2
madre, con determinazione del diritto di visita di ciascun genitore nei confronti del figlio/a non convivente con lo stesso/a e con l'obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto del figlio/a convivente con gli stessi, nonché delle spese straordinarie in loro favore. Infine, chiedeva che venisse ordinato alla ricorrente di consegnare i mezzi e gli attrezzi di lavoro di sua proprietà rimasti nel garage della casa coniugale.
All'udienza presidenziale del 03.12.2021, entrambe le parti insistevano nelle proprie richieste e dichiaravano di avere intrapreso distinte relazioni sentimentali con altre persone. Il Presidente del
Tribunale rinviava la causa ad altra udienza disponendo l'audizione dei figli minori della coppia.
All'esito della sola audizione della figlia minore – essendo il figlio divenuto Per_2 Per_1
maggiorenne nelle more del giudizio – il Presidente del Tribunale, con ordinanza del 05.02.2022, disponeva l'affido condiviso della ragazza a entrambi i genitori con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre secondo liberi accordi tra gli stessi genitori, fissando poi un obbligo per entrambi i genitori di provvedere al mantenimento diretto rispettivamente ciascuno in favore del figlio/a convivente con lo stesso/a, nonché di provvedere nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute per i figli.
In data 13.10.2022 la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Catania emetteva decreto di archiviazione emesso nel procedimento iscritto al n. 5441/2022 nei confronti della sig.ra Pt_1 per il reato ex art. 582 c.p. a danni della figlia attesa l'incompetenza funzionale del Per_2
Tribunale per i Minorenni per i procedimenti di cui all'art. 330 c.c. essendo già pendente il presente giudizio.
3 Proseguita la causa dinanzi al Giudice istruttore, nelle more del giudizio la figlia minore Per_2
si trasferiva presso il padre, venendo tuttavia seguita dal Servizio Sociale di Castel di Iudica, precedentemente incaricato dal Tribunale per i minorenni.
All'udienza del 03.07.2024, la causa veniva trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglienze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
SULLA DOMANDA RICONVEZIONALE DI ADDEBITO
Il resistente, in via riconvenzionale, domandava pronunciarsi la separazione dei coniugi con dichiarazione di addebito a carico della moglie, in considerazione della violazione dell'obbligo di fedeltà nascente dal matrimonio.
Occorre tuttavia evidenziare che in sede di comparsa conclusionale la stessa parte si limitava a chiedere di “dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi […]” non insistendo più nella domanda di addebito che, pertanto, deve intendersi implicitamente rinunciata, tanto più che non era stata neppure riproposta in sede di precisazione delle conclusioni né a ben vedere coltivata nel corso del giudizio, restando la parte inerte nelle richieste istruttorie formulate in sede di costituzione e non essendo state avanzate ulteriori richieste istruttorie sul punto.
4 Ad ogni modo, la domanda di addebito della separazione avanzata dal resistente è infondata e deve pertanto essere rigettata, essendo la stessa formulata in maniera del tutto generica e priva di adeguata prova.
In linea generale, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., il giudice pronunciando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e sia richiesto, a quale dei coniugi sia la stessa addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. È anche noto che, come da costanti indicazioni della giurisprudenza di legittimità, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (Cass. n. 25843/2013), ovvero “che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il deteriorarsi dell'intollerabilità delle ulteriore convivenza” (Cass. n.
14840/2006), sicché diviene necessario verificare se la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c.,
“lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. n. 18074/2014). Sicché, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stata la causa del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
Corre dunque l'obbligo di rammentare il preciso onere della prova, che grava sulla parte che assume la verificazione delle condotte inosservanti ai fini dell'addebito, di allegare le circostanze specifiche che ne comprovino non solo la sussistenza ma anche il legame causale tra il verificarsi di tali condotte e la sopraggiunta intollerabilità della prosecuzione della convivenza e del rapporto coniugale.
Calando i superiori principi al caso in esame, si ritiene che il resistente non abbia assolto l'onere di provare i fatti idonei a configurare l'addebitabilità del fallimento dell'unione alla moglie.
Il resistente, nei propri scritti difensivi, asseriva che la crisi coniugale fosse ascrivibile al comportamento della moglie, in ordine alla violazione dell'obbligo di fedeltà verso il marito per aver intrattenuto delle relazioni extraconiugali, in particolare con l'attuale compagno sig. Parte_2
[...]
Alla luce di tali affermazioni, osserva questo Collegio che non è possibile affermare con certezza che il presunto comportamento infedele della moglie sia stata la causa della crisi coniugale, ovvero piuttosto che la stessa sia intervenuta in una fase ormai successiva alla disgregazione del rapporto coniugale. Peraltro, in sede presidenziale, entrambe le parti hanno dichiarato di aver intrapreso delle
5 relazioni con altre persone, apparendo questo sintomatico di una crisi coniugale già esistente tra gli stessi.
Ritiene, pertanto, il Collegio che le condotte contestate dal resistente non risultino adeguatamente provate, né in ogni caso si può affermare che le stesse, quand'anche avvenute, abbiano costituito la ragione della separazione.
Per tali ragioni, la domanda di addebito formulata dal resistente deve intendersi respinta.
SUL REGIME DI AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI
Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento del figlio – oggi di anni 21 – Per_1 giova osservare che l'intervenuta maggiore età, nelle more del presente giudizio, esonera il Tribunale dall'assumere decisioni circa il suo affidamento e collocamento, così come le visite del genitore non collocatario.
Con riferimento, invece, al regime di affidamento e collocamento della figlia minore – Per_2
oggi di anni 17 – nei cui confronti il Presidente del Tribunale aveva disposto l'affido condiviso con collocamento della minore presso la madre, a parere del Collegio, l'esame complessivo degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria, nello specifico l'audizione della figlia e le relazioni dei Per_2
Servizi Sociali, inducono a ritenere opportuno disporre l'affido della minore al Servizio Sociale di
Castel di Iudica, già attivato in precedenza dal Tribunale per i minorenni proprio a sostegno della ragazza, per le seguenti motivazioni.
In primo luogo, si evidenzia la natura fortemente conflittuale del rapporto madre-figlia che troverebbe la sua origine nel disappunto manifestato più volte dalla ricorrente circa le frequentazioni sentimentali della figlia – ad oggi con il sig. sottoposto a procedimento penale e conosciuto già Persona_3
presso i Servizi Sociali Specialisti, seguito dalla di Palagonia dalla dott.ssa e CP_2 Per_4 dall'USSM di Catania dall'assistente sociale – nonché nell'intenzione della minore di CP_3 emanciparsi per andare a convivere con il ragazzo a Ramacca, richiesta quest'ultima non accolta da parte dei Servizi Sociali di Castel di Iudica.
In secondo luogo si rileva che anche il rapporto con la figura paterna sta conoscendo solo di recente un consolidamento e il coinvolgimento dei Servizi Sociali, peraltro comunque ben accolti dalla ragazza, è risultato utile e proficuo nel corso dell'ultimo anno anche per assicurare una effettiva ripresa della frequentazione delle lezioni scolastiche, rispetto alle quali la ragazza, prima dell'affido al Servizio Sociale, aveva invece registrato una eccessiva discontinuità.
6 Per quanto invece attiene al collocamento di deve valorizzarsi quanto emerso nell'ultima Per_2
relazione trasmessa dai Servizi Sociali di Castel di Iudica, i quali, a fronte del trasferimento della figlia minore presso l'abitazione del padre - da dicembre 2023– hanno riscontrato un ambiente sereno e una buona intesa nel rapporto padre-figlia, perdurando invece un rapporto conflittuale con la madre, tant'è che la figlia minore ha manifestato la volontà di non rientrare nella casa materna. Per_2
(cfr. relazione Servizio Sociale del 21.3.2024).
Tenuto conto che tra qualche mese la figlia raggiungerà la maggiore età, ritiene questo Per_2
Collegio che la attuale convivenza della minore con il padre, situazione che peraltro si mantiene immutata da quasi un anno, costituisca ad oggi la migliore soluzione per la ragazza, la quale ha trovato nella abitazione del padre un radicamento stabile e affettivo che non può essere trascurato e che, al contrario, ove venisse improvvisamente alterato con una soluzione diametralmente opposta (id est, la collocazione presso l'abitazione della madre, la quale peraltro non ha più avanzato richiesta in tal senso), finirebbe con il determinare un inevitabile pregiudizio alla serenità della minore, che peraltro ha faticosamente raggiunto.
Per ciò che riguarda, invece, il regime di visita della madre si ritiene che tale aspetto vada lasciato alla libera determinazione della figlia minore in considerazione dell'età della stessa e Per_2 dell'attuale rapporto esistente con la madre.
SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI
In ordine alla questione relativa al mantenimento dei figli della coppia, , maggiorenne e non Per_1
economicamente indipendente, e di anni 17, il Presidente del Tribunale aveva disposto in Per_2 capo ad entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto del figlio/a rispettivamente con gli stessi conviventi, oltre a sostenere il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli.
Giova ricordare, come noto, il principio consolidato secondo il quale il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età degli stessi, essendo comunque compito dei genitori continuare a provvedere alle necessità e ai bisogni della prole, fintanto che non venga raggiunta l'autosufficienza economica e ciò a meno che lo stato di bisogno non perduti per colpevole inerzia del figlio o si protragga per un tempo obiettivamente non più ragionevole, in considerazione dell'età e delle circostanze concrete.
Tali elementi, tuttavia, allo stato non si ravvisano nella situazione oggetto di causa, tenuto comunque conto della pur giovane età di , oggi di anni 21, tale da far presumere che lo stesso non abbia Per_1
7 ancora raggiunto una piena autosufficienza economica, circostanza non oggetto di alcuna contestazione da parte di entrambi i coniugi.
Rimane ovviamente fermo il generale dovere, che grava su entrambi i genitori, di contribuire per quanto possibile e in proporzione alle proprie capacità, ai bisogni economici dei figli.
Considerato che entrambi i figli ad oggi convivono con il padre e rilevato che le parti non hanno provveduto al deposito della documentazione relativa alla propria situazione reddituale e patrimoniale, si deve presumere che la stessa sia rimasta immutata dalla udienza presidenziale, non essendo emersi elementi che potrebbero far propendere per una opposta considerazione in merito.
Difatti, in sede presidenziale, la sig.ra aveva dichiarato di essere casalinga e il sig. Pt_1
di essere disoccupato (sebbene poi in corso di giudizio abbia riferito di svolgere lavori CP_1
saltuari) e di aver percepito il reddito di cittadinanza.
Nondimeno, considerata la circostanza che ad oggi entrambi i figli vivono con il padre, il quale pertanto provvede maggiormente alle esigenze quotidiane degli stessi, si ritiene di dover comunque fissare un contributo economico al mantenimento in capo alla madre, la cui condizione di inoccupazione non può comunque costituire ragione di esonero dal dovere – che sempre permane in capo ai genitori – di assicurare le risorse economiche necessarie al mantenimento della prole.
La precaria condizione economica della potrà essere valorizzata solo ai fini del quantum Pt_1
del contributo, che può limitarsi nella misura minima di complessivi euro 200,00 mensili, oltre comunque al 50% delle spese straordinarie.
SULLE SPESE DI LITE
In considerazione dell'esito del giudizio, dell'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi e della reciproca soccombenza delle parti in ordine alle ulteriori domande spiegate, ritiene il Collegio di dover compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
;
[...]
2. RIGETTA la domanda di addebito avanzata dal resistente;
3. DISPONE sull'affidamento e collocamento del figlio , atteso il Pt_3 Per_1
raggiungimento della maggiore età del medesimo;
8 4. DISPONE che la figlia minore sia affidata ai Servizi Sociali di Castel di Iudica, Per_2
con collocamento presso il padre;
5. DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia minore previ liberi accordi con la stessa;
6. PONE a carico della sig.ra l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, al sig. , a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, Controparte_1
l'importo di complessivi euro 200,00; oltre al 50% delle spese straordinarie, purchè concordate e documentate;
7. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Si comunichi alle parti e al Servizio Sociale di Castel di Iudica.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 29.11.2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1002/2021 R.G.
Promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Ficarra ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26.06.1972 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Walter
Castellana ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
1 Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 03.07.2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.08.2021, ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal marito, sig. con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in data Controparte_1
28.05.2003 a Castel di Iudica e dalla cui unione erano nati due figli: (16.12.2003), oggi Per_1
maggiorenne e non economicamente indipendente, e (14.06.2007), oggi di anni 17. Per_2
La ricorrente esponeva che la frattura dell'unione coniugale era stata determinata dal comportamento ossessivo e violento assunto dal sig. risultato contrari agli obblighi matrimoniali, tale da CP_1
rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, tant'è che ha dovuto chiedere aiuto ai Carabinieri di Castel di Iudica, nonché diffidare il marito da qualsiasi condotta violenta nei suoi confronti.
Pertanto, la sig.ra era giunta alla decisione di separarsi giudizialmente e, in uno alla Pt_1 domanda di separazione, domandava, quindi, che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli della coppia, con collocamento presso la madre e con diritto di visita del padre. Sul piano economico, chiedeva che venisse posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere la somma mensile di euro
500,00 a titolo di mantenimento dei figli, nonché il 50% delle spese straordinarie da sostenere in favore degli stessi.
Con comparsa di costituzione del 22.11.2021, si costituiva in giudizio il sig. Controparte_1
, il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, contestava quanto affermato dalla
[...]
controparte in ordine alla crisi coniugale.
Il resistente sosteneva che la convivenza tra le parti era divenuta insostenibile a causa del comportamento distaccato e contrario ai doveri nascenti dal matrimonio posto in essere dalla moglie, in ordine a possibili sue frequentazioni extraconiugali. Data la situazione, piuttosto che ricevere chiarimenti, il resistente veniva buttato fuori di casa dalla sig.ra , in modo che Pt_1 quest'ultima potesse vivere apertamente la relazione affettiva e di convivenza con il nuovo
2 compagno. Altresì, il resistente esponeva che il figlio aveva deciso di vivere con il padre Per_1 presso l'abitazione della nonna, invece la figlia, seppur mostrando un certo malcontento per tale situazione, continuava a vivere con la madre e il compagno. Formulava, quindi, domanda di addebito della separazione a carico della moglie.
Il sig. , inoltre, rappresentava di svolgere da poco tempo l'attività di autotrasportatore per CP_1
conto terzi, di percepire un reddito precario pari a euro 400,00 mensili e una pensione di invalidità di euro 300,00 mensili, di farsi totalmente a suo carico delle spese di mantenimento del figlio Per_1
e del pagamento delle rate di euro 250,00 mensili per l'acquisto della macchina 50 in favore della figlia Per_2
Pertanto, il resistente insisteva per l'affidamento condiviso di entrambi i figli, con collocamento del figlio (ormai prossimo alla maggiore età) presso il padre e della figlia presso la Per_1 Per_2
madre, con determinazione del diritto di visita di ciascun genitore nei confronti del figlio/a non convivente con lo stesso/a e con l'obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto del figlio/a convivente con gli stessi, nonché delle spese straordinarie in loro favore. Infine, chiedeva che venisse ordinato alla ricorrente di consegnare i mezzi e gli attrezzi di lavoro di sua proprietà rimasti nel garage della casa coniugale.
All'udienza presidenziale del 03.12.2021, entrambe le parti insistevano nelle proprie richieste e dichiaravano di avere intrapreso distinte relazioni sentimentali con altre persone. Il Presidente del
Tribunale rinviava la causa ad altra udienza disponendo l'audizione dei figli minori della coppia.
All'esito della sola audizione della figlia minore – essendo il figlio divenuto Per_2 Per_1
maggiorenne nelle more del giudizio – il Presidente del Tribunale, con ordinanza del 05.02.2022, disponeva l'affido condiviso della ragazza a entrambi i genitori con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre secondo liberi accordi tra gli stessi genitori, fissando poi un obbligo per entrambi i genitori di provvedere al mantenimento diretto rispettivamente ciascuno in favore del figlio/a convivente con lo stesso/a, nonché di provvedere nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute per i figli.
In data 13.10.2022 la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Catania emetteva decreto di archiviazione emesso nel procedimento iscritto al n. 5441/2022 nei confronti della sig.ra Pt_1 per il reato ex art. 582 c.p. a danni della figlia attesa l'incompetenza funzionale del Per_2
Tribunale per i Minorenni per i procedimenti di cui all'art. 330 c.c. essendo già pendente il presente giudizio.
3 Proseguita la causa dinanzi al Giudice istruttore, nelle more del giudizio la figlia minore Per_2
si trasferiva presso il padre, venendo tuttavia seguita dal Servizio Sociale di Castel di Iudica, precedentemente incaricato dal Tribunale per i minorenni.
All'udienza del 03.07.2024, la causa veniva trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglienze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
SULLA DOMANDA RICONVEZIONALE DI ADDEBITO
Il resistente, in via riconvenzionale, domandava pronunciarsi la separazione dei coniugi con dichiarazione di addebito a carico della moglie, in considerazione della violazione dell'obbligo di fedeltà nascente dal matrimonio.
Occorre tuttavia evidenziare che in sede di comparsa conclusionale la stessa parte si limitava a chiedere di “dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi […]” non insistendo più nella domanda di addebito che, pertanto, deve intendersi implicitamente rinunciata, tanto più che non era stata neppure riproposta in sede di precisazione delle conclusioni né a ben vedere coltivata nel corso del giudizio, restando la parte inerte nelle richieste istruttorie formulate in sede di costituzione e non essendo state avanzate ulteriori richieste istruttorie sul punto.
4 Ad ogni modo, la domanda di addebito della separazione avanzata dal resistente è infondata e deve pertanto essere rigettata, essendo la stessa formulata in maniera del tutto generica e priva di adeguata prova.
In linea generale, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., il giudice pronunciando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e sia richiesto, a quale dei coniugi sia la stessa addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. È anche noto che, come da costanti indicazioni della giurisprudenza di legittimità, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (Cass. n. 25843/2013), ovvero “che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il deteriorarsi dell'intollerabilità delle ulteriore convivenza” (Cass. n.
14840/2006), sicché diviene necessario verificare se la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c.,
“lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. n. 18074/2014). Sicché, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stata la causa del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
Corre dunque l'obbligo di rammentare il preciso onere della prova, che grava sulla parte che assume la verificazione delle condotte inosservanti ai fini dell'addebito, di allegare le circostanze specifiche che ne comprovino non solo la sussistenza ma anche il legame causale tra il verificarsi di tali condotte e la sopraggiunta intollerabilità della prosecuzione della convivenza e del rapporto coniugale.
Calando i superiori principi al caso in esame, si ritiene che il resistente non abbia assolto l'onere di provare i fatti idonei a configurare l'addebitabilità del fallimento dell'unione alla moglie.
Il resistente, nei propri scritti difensivi, asseriva che la crisi coniugale fosse ascrivibile al comportamento della moglie, in ordine alla violazione dell'obbligo di fedeltà verso il marito per aver intrattenuto delle relazioni extraconiugali, in particolare con l'attuale compagno sig. Parte_2
[...]
Alla luce di tali affermazioni, osserva questo Collegio che non è possibile affermare con certezza che il presunto comportamento infedele della moglie sia stata la causa della crisi coniugale, ovvero piuttosto che la stessa sia intervenuta in una fase ormai successiva alla disgregazione del rapporto coniugale. Peraltro, in sede presidenziale, entrambe le parti hanno dichiarato di aver intrapreso delle
5 relazioni con altre persone, apparendo questo sintomatico di una crisi coniugale già esistente tra gli stessi.
Ritiene, pertanto, il Collegio che le condotte contestate dal resistente non risultino adeguatamente provate, né in ogni caso si può affermare che le stesse, quand'anche avvenute, abbiano costituito la ragione della separazione.
Per tali ragioni, la domanda di addebito formulata dal resistente deve intendersi respinta.
SUL REGIME DI AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI
Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento del figlio – oggi di anni 21 – Per_1 giova osservare che l'intervenuta maggiore età, nelle more del presente giudizio, esonera il Tribunale dall'assumere decisioni circa il suo affidamento e collocamento, così come le visite del genitore non collocatario.
Con riferimento, invece, al regime di affidamento e collocamento della figlia minore – Per_2
oggi di anni 17 – nei cui confronti il Presidente del Tribunale aveva disposto l'affido condiviso con collocamento della minore presso la madre, a parere del Collegio, l'esame complessivo degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria, nello specifico l'audizione della figlia e le relazioni dei Per_2
Servizi Sociali, inducono a ritenere opportuno disporre l'affido della minore al Servizio Sociale di
Castel di Iudica, già attivato in precedenza dal Tribunale per i minorenni proprio a sostegno della ragazza, per le seguenti motivazioni.
In primo luogo, si evidenzia la natura fortemente conflittuale del rapporto madre-figlia che troverebbe la sua origine nel disappunto manifestato più volte dalla ricorrente circa le frequentazioni sentimentali della figlia – ad oggi con il sig. sottoposto a procedimento penale e conosciuto già Persona_3
presso i Servizi Sociali Specialisti, seguito dalla di Palagonia dalla dott.ssa e CP_2 Per_4 dall'USSM di Catania dall'assistente sociale – nonché nell'intenzione della minore di CP_3 emanciparsi per andare a convivere con il ragazzo a Ramacca, richiesta quest'ultima non accolta da parte dei Servizi Sociali di Castel di Iudica.
In secondo luogo si rileva che anche il rapporto con la figura paterna sta conoscendo solo di recente un consolidamento e il coinvolgimento dei Servizi Sociali, peraltro comunque ben accolti dalla ragazza, è risultato utile e proficuo nel corso dell'ultimo anno anche per assicurare una effettiva ripresa della frequentazione delle lezioni scolastiche, rispetto alle quali la ragazza, prima dell'affido al Servizio Sociale, aveva invece registrato una eccessiva discontinuità.
6 Per quanto invece attiene al collocamento di deve valorizzarsi quanto emerso nell'ultima Per_2
relazione trasmessa dai Servizi Sociali di Castel di Iudica, i quali, a fronte del trasferimento della figlia minore presso l'abitazione del padre - da dicembre 2023– hanno riscontrato un ambiente sereno e una buona intesa nel rapporto padre-figlia, perdurando invece un rapporto conflittuale con la madre, tant'è che la figlia minore ha manifestato la volontà di non rientrare nella casa materna. Per_2
(cfr. relazione Servizio Sociale del 21.3.2024).
Tenuto conto che tra qualche mese la figlia raggiungerà la maggiore età, ritiene questo Per_2
Collegio che la attuale convivenza della minore con il padre, situazione che peraltro si mantiene immutata da quasi un anno, costituisca ad oggi la migliore soluzione per la ragazza, la quale ha trovato nella abitazione del padre un radicamento stabile e affettivo che non può essere trascurato e che, al contrario, ove venisse improvvisamente alterato con una soluzione diametralmente opposta (id est, la collocazione presso l'abitazione della madre, la quale peraltro non ha più avanzato richiesta in tal senso), finirebbe con il determinare un inevitabile pregiudizio alla serenità della minore, che peraltro ha faticosamente raggiunto.
Per ciò che riguarda, invece, il regime di visita della madre si ritiene che tale aspetto vada lasciato alla libera determinazione della figlia minore in considerazione dell'età della stessa e Per_2 dell'attuale rapporto esistente con la madre.
SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI
In ordine alla questione relativa al mantenimento dei figli della coppia, , maggiorenne e non Per_1
economicamente indipendente, e di anni 17, il Presidente del Tribunale aveva disposto in Per_2 capo ad entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto del figlio/a rispettivamente con gli stessi conviventi, oltre a sostenere il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli.
Giova ricordare, come noto, il principio consolidato secondo il quale il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età degli stessi, essendo comunque compito dei genitori continuare a provvedere alle necessità e ai bisogni della prole, fintanto che non venga raggiunta l'autosufficienza economica e ciò a meno che lo stato di bisogno non perduti per colpevole inerzia del figlio o si protragga per un tempo obiettivamente non più ragionevole, in considerazione dell'età e delle circostanze concrete.
Tali elementi, tuttavia, allo stato non si ravvisano nella situazione oggetto di causa, tenuto comunque conto della pur giovane età di , oggi di anni 21, tale da far presumere che lo stesso non abbia Per_1
7 ancora raggiunto una piena autosufficienza economica, circostanza non oggetto di alcuna contestazione da parte di entrambi i coniugi.
Rimane ovviamente fermo il generale dovere, che grava su entrambi i genitori, di contribuire per quanto possibile e in proporzione alle proprie capacità, ai bisogni economici dei figli.
Considerato che entrambi i figli ad oggi convivono con il padre e rilevato che le parti non hanno provveduto al deposito della documentazione relativa alla propria situazione reddituale e patrimoniale, si deve presumere che la stessa sia rimasta immutata dalla udienza presidenziale, non essendo emersi elementi che potrebbero far propendere per una opposta considerazione in merito.
Difatti, in sede presidenziale, la sig.ra aveva dichiarato di essere casalinga e il sig. Pt_1
di essere disoccupato (sebbene poi in corso di giudizio abbia riferito di svolgere lavori CP_1
saltuari) e di aver percepito il reddito di cittadinanza.
Nondimeno, considerata la circostanza che ad oggi entrambi i figli vivono con il padre, il quale pertanto provvede maggiormente alle esigenze quotidiane degli stessi, si ritiene di dover comunque fissare un contributo economico al mantenimento in capo alla madre, la cui condizione di inoccupazione non può comunque costituire ragione di esonero dal dovere – che sempre permane in capo ai genitori – di assicurare le risorse economiche necessarie al mantenimento della prole.
La precaria condizione economica della potrà essere valorizzata solo ai fini del quantum Pt_1
del contributo, che può limitarsi nella misura minima di complessivi euro 200,00 mensili, oltre comunque al 50% delle spese straordinarie.
SULLE SPESE DI LITE
In considerazione dell'esito del giudizio, dell'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi e della reciproca soccombenza delle parti in ordine alle ulteriori domande spiegate, ritiene il Collegio di dover compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
;
[...]
2. RIGETTA la domanda di addebito avanzata dal resistente;
3. DISPONE sull'affidamento e collocamento del figlio , atteso il Pt_3 Per_1
raggiungimento della maggiore età del medesimo;
8 4. DISPONE che la figlia minore sia affidata ai Servizi Sociali di Castel di Iudica, Per_2
con collocamento presso il padre;
5. DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia minore previ liberi accordi con la stessa;
6. PONE a carico della sig.ra l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, al sig. , a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, Controparte_1
l'importo di complessivi euro 200,00; oltre al 50% delle spese straordinarie, purchè concordate e documentate;
7. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Si comunichi alle parti e al Servizio Sociale di Castel di Iudica.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 29.11.2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
9