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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/02/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7238/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Mariarosa Pipponzi Presidente dott. Luciano Ambrosoli Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 28.1.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 7238/2023, promosso da: nato in [...] il [...], c.f. , CUI 056JSTJ; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Valentina NANULA;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 13.12.2021, cittadino nigeriano proveniente dall'Anambra State e nato il Parte_1
24.10.1984, ha presentato in via amministrativa istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria (ora speciale), rigettata dalla Questura di con provvedimento in data CP_1
27.7.2022 (notificato all'istante in data 10.5.2023).
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso il 4.7.2022 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia – si fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il nucleo familiare del ricorrente in Italia si sarebbe nel frattempo ormai disgregato (la moglie avrebbe abbandonato l'abitazione familiare rinunciando peraltro alla protezione speciale, mentre i due figli minorenni della Parte coppia sarebbero stati dati in affidamento ad altre famiglie) e on avrebbe altri legami affettivi o
Pag. 1 di 8 familiari sul territorio nazionale. Inoltre, egli avrebbe lavorato solo un per un brevissimo periodo (un mese).
Infine, la sua zona di provenienza (lo Stato nigeriano di Anambra) non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 7.6.2023 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione socio-lavorativa da lui intrapreso nel Paese di accoglienza (sono state prodotte, in particolare, la comunicazione relativa al contratto di lavoro stipulato con la ditta Parco di CP_2
Stalla s.a.s. per il periodo 3.5.2023-31.7.2023 e le buste paga concernenti un precedente rapporto di lavoro con la medesima società tra il 2.1.2023 e il 31.3.2023).
Sulla scorta di quanto sopra, la difesa del ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto del suo assistito all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, in data 7.11.2023, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel provvedimento impugnato e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria.
In data 31.10.2024, l'amministrazione resistente ha depositato in atti una relazione stilata lo stesso 25.10.2024 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di in ordine alla posizione personale del CP_1 ricorrente, corredata della documentazione acquisita nel procedimento amministrativo.
4. L'udienza di comparizione delle parti fissata in data 6.11.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. e in data 31.10.2024 la procuratrice di parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha chiesto la rimessione della causa in decisione, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Contestualmente ha prodotto documentazione aggiornata in ordine al percorso di integrazione socio-lavorativa del suo assistito (estratto conto previdenziale INPS aggiornata al 28.10.2024; buste paga da febbraio 2023 a settembre 2024; comunicazione relativa al rapporto di lavoro a CP_2 tempo pieno e determinato con la Parco di Stalla s.a.s. per il periodo 4.5.2024-30.6.2024; comunicazione relativa ad analogo rapporto instaurato con la medesima società per il periodo CP_2
1.7.2024-30.9.2024; modello UNILAV relativo a un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato stipulato con la per il periodo 19.9.2024-31.12.2024). Parte_2
5. Il Giudice designato ha fissato udienza davanti al Collegio – ai sensi del previgente art. 281-terdecies c.p.c. – il 5.12.2024, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali e assegnando termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusionali. In data 11.11.2024 parte ricorrente ha precisato le sue conclusioni e in data 18.11.2024 ha articolato le proprie difese finali, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Lette le note da ultimo depositate da parte ricorrente il 4.12.2024, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28.1.2025 (i documenti prodotti in data 10.1.2025 sono ovviamente inutilizzabili, in quanto prodotti dopo la precisazione delle conclusioni).
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una
Pag. 2 di 8 violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine. Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Pag. 3 di 8 Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che la domanda di rinnovo della protezione umanitaria (oggi protezione speciale) è stata presentata nel 2021, essa va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
2. Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento sotto un duplice profilo.
2.1. Va preliminarmente evidenziato che dal tenore della domanda e dagli atti disponibili non affiorano situazioni riconducibili all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998, ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione».
2.2. Ricorre, viceversa, l'ipotesi di cui all'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. cit., nella parte in cui stabilisce che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti» e che «nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
Il richiedente proviene, infatti, dall'Anambra State, luogo nel quale – a séguito di un eventuale rimpatrio – potrebbe subire trattamenti inumani o degradanti in violazione dell'art. 3 CEDU.
Le fonti consultate, in effetti, convergono nel delineare la situazione nell'Anambra State come caratterizzata, al momento, da evidenti problemi di sicurezza.
L'Anambra State è stato formato nel 1976 dalla metà settentrionale dello Stato centro-orientale e nel 1991 è stato notevolmente ridotto da una riorganizzazione amministrativa che ha creato il nuovo Enugu State. Il censimento del 2006 contava la popolazione di Anambra come costituita da 4.177.828 individui. Sulla base di questo dato, le proiezioni indicano che la popolazione a marzo 2023 ammonta a circa 5.952.500 unità, con densità media di popolazione di 1.264/km (cfr. Nigeria, Anambra State, n.d., https://nigeria.gov.ng/south-east/states-2/; Citypopulation, Nigeria, https://citypopulation.de/en/nigeria/admin/). Gli igbo costituiscono il 98% della popolazione dello Stato mentre il restante 2% sono igala; questi ultimi risiedono nella parte nord-occidentale di Anambra (v. Nigeria, Anambra State, n.d., https://nigeria.gov.ng/south-east/states-2/).
La situazione della sicurezza dell'Anambra State si inserisce in quella più generale dei Paesi del Delta del Niger sia per la questione ambientale, sia in relazione alla guerra per l'indipendenza del AF. La ferocia dei culti e gli attacchi a scopo di rapina sono forme comuni di violenza in questa regione del Sud-Est (cfr. Per_ EUAA, COI Report: Nigeria – Country focus, June 2017). La regione è composta dagli stati di Anambra, Pers Enugu e La popolazione è di quasi 20 milioni di abitanti, prevalentemente di fede cristiana, Per_2
e vi è concentrata la maggioranza degli appartenenti al gruppo etnico igbo (cfr. AOAV, The Violent Road. An overview of armed violence in Nigeria, 12.12.2013, p. 87, https://aoav.org.uk/wp-content/uploads/2013/12/The- Violent-Road1.pdf).
Il Sud-Est è noto per essere il territorio nel quale nel 1967 i separatisti di etnia igbo hanno cercato di instaurare uno Stato indipendente chiamato Repubblica del AF. Ne è scaturita una guerra civile, la cosiddetta guerra del AF, che è durata dal 1967 al 1970 (v. Encyclopaedia Britannica, Nigerian Civil War, 29.3.2023, https://www.britannica.com/topic/Nigerian-civil-war).
Diverse organizzazioni politiche, negli anni, hanno continuato a sostenere l'idea dell'indipendenza del AF, scontrandosi anche con le forze armate. I due gruppi principali sono il Movement for the Actualisation
Pag. 4 di 8 of the Sovereign State of AF (MASSOB) e l'Indigenous People of AF (IPOB), supportati principalmente dalle Per_ Pers persone di etnia igbo che abitano gli Stati di Anambra, Enugu e Ad ottobre 2015 il Per_2 leader dell'IPOB, di ritorno dal Regno Unito, è stato arrestato e rilasciato solamente Persona_4 nell'aprile del 2017. Ciò ha portato a numerose proteste che hanno innescato degli scontri con le forze armate e causato la morte di diverse decine di persone. Successivamente l'IPOB è stata classificata dal governo nigeriano come un'organizzazione terroristica. Nel 2023, l'agitazione per il AF ed altre violenze sono proseguite, sia pure con minore intensità (cfr. Netherlands – Ministry of Foreign Affairs, COI report Nigeria, marzo 2021, https://coi.euaa.europa.eu/administration/netherlands/PLib/03_2021_MinBZ_NL_COI_Nigeria.pdf; DFAT – Australian Government – Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT Country Information Report Nigeria, 3.12.2020, https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/dfat-country-information-report-nigeria-3-december- 2020.pdf; ICG, Crisis Watch, gennaio, febbraio e marzo 2023, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=28&date_range=last_3_months&from_month= 01&from_year=2023&to_month=01&to_year=2023).
CFR ha, poi, riferito dei crescenti conflitti sulle risorse naturali: «Molti igbo, per lo più cristiani, credono di essere presi di mira dai pastori musulmani fulani che portano i loro greggi a sud in cerca di pascoli migliori. L'attività criminale è diffusa e spesso gli igbo la attribuiscono ai fulani» (EASO, Nigeria security situation, May 2021).
L'Anambra State è stato altresì teatro di diversi scontri intercomunali. Lo sfondo di questi scontri è legato ai conflitti per la terra e le sue risorse (cfr. Nigeria Watch, Database, filtered on Anambra, 1.1.2020 to 31.12.2020, http://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe&page=1; Vanguard, 10 Anambra communities lament as herdsmen destroy farms, 23 June 2020, https://www.vanguardngr.com/2020/06/10-anambra- communities-lament-as-herdsmen-destroy-farmlands/). Ad esempio, ad Akwa North LGA, a séguito di un accordo annullato tra i pastori e gli agricoltori sulla creazione di nuovi insediamenti fulani, è stato riferito che «i mandriani hanno adottato un altro metodo, che consisteva nell'entrare con la forza nelle fattorie» (ibidem). Nel 2020, inoltre, diverse comunità locali di Anambra hanno espresso il loro malcontento per i pastori fulani che hanno preso il controllo dei loro terreni agricoli. Secondo Nigeria Voice, ad agosto 2019, 139 comunità igbo, villaggi e luoghi sono stati occupati dai mandriani fulani negli Stati di Enugu e Anambra (che rispettivamente hanno 187 e 181 comunità autonome dove risiedono igbo), sostenuti dal Governo. Nel maggio 2020, quel numero sarebbe aumentato a 350 (v. TNV, State backed Jihadist Fulani Herdsmen and Shuwa Arabs now occupy 350 Igbo Communities and villages, 27 May 2020, https://www.thenigerianvoice.com/news/288392/state-backed-jihadist-fulani-herdsmen-and-shuwa-arabs-now-oc.html). Questi numeri non possono essere confermati da altre fonti. Nel 2020, la situazione della sicurezza in Anambra è stata messa in crisi soprattutto dai servizi di polizia, da uomini armati non identificati, da milizie comunali e da comunità di agricoltori e pastori che si scontrano per la terra e i culti.
Nell'anno 2020, ha segnalato un totale di 42 incidenti di sicurezza (8 battaglie, 22 casi di violenza CP_3 contro civili, 12 episodi di rivolte) nell'Anambra State, dai quali sono scaturiti 26 decessi. Il numero maggiore di incidenti si è verificato ad Awka North LGA, mentre la maggior parte degli incidenti mortali si è verificata a (cfr. Nigeria Watch, Database, filtered on Anambra, 1.1.2020 to 31.12.2020, Per_5 http://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe; ACLED dataset, filtered on Nigeria, 1.1.2020 to 31.12.2020, https://acleddata.com/data-export-tool/).
Nel corso del 2021, gli incidenti di sicurezza in Anambra segnalati da sono saliti a 111 ed hanno CP_3 provocato 221 vittime (cfr. , Nigeria Anambra, 1.1.2021 to 31.12.2021, CP_3 https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard). L'International cita l'Anambra State, unitamente CP_4 Per_ Pers agli Stati di e tra i luoghi maggiormente interessati da attacchi al personale di sicurezza, ai politici e ad altri cittadini, in connessione al movimento per l'indipendenza del AF (v. ICG, Tracking Conflict Worldwide: Nigeria, settembre 2022, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=28). Secondo ACLED, del resto, tra settembre e ottobre, Anambra è risultato tra gli Stati maggiormente colpiti dagli attacchi contro obiettivi militari e civili e ha inoltre affrontato sfide di sicurezza relative alle azioni che coinvolgono l'Eastern Security Network (ala armata del movimento IPOB), uomini armati sconosciuti e
Pag. 5 di 8 le forze di sicurezza federali e statali (v. ACLED, Situation Summary: 28 September - 24 October 2022, https://acleddata.com/2022/10/25/nigeria-election-violence-tracker-situation-summary-28-september-24-october-2022/). La violenza criminale a opera dei sostenitori dell'IPOB è proseguita anche nel mese di novembre (cfr. ICG, Tracking Conflict Worldwide: Nigeria, novembre 2022, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=28). Nel mese di dicembre, un'ondata di uccisioni e incendi dolosi in tutto il Sud-Est ha fatto seguito all'annuncio del leader di una fazione dell'IPOB che ordinava ai cittadini di restare a casa per cinque giorni a partire dal 9 dicembre (ICG, Tracking Conflict Worldwide: Nigeria, dicembre 2022, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=28). Il 10 Pers dicembre sono morte almeno 10 persone negli Stati di Anambra, Enugu e mentre da altri leader del movimento si sono alzate voci di aperto disaccordo (Vanguard, IPoB:
5-day sit-at-home fails as S'East ignores Simon Ekpa, 11 dicembre 2022, https://www.vanguardngr.com/2022/12/ipob-5-day-sit-at-home-fails-as-seast- ignores-simon-ekpa/).
Tra gli eventi più rilevanti nel corso dell'anno 2022, segnala: rivalità tra culti;
Controparte_5 attacchi mortali a personale di sicurezza, politici e altri cittadini, attribuiti dalle autorità al gruppo separatista Indigenous People of AF (IPOB) e alla sua ala armata e a uomini armati non identificati;
rivalità etniche e violenza criminale. Il 21.5.2022 è stato decapitato il parlamentare dello Stato di
[...]
e l'11.9.2022 è stata tesa un'imboscata al convoglio del senatore , Persona_6 Persona_7 uccidendo almeno sei persone (cfr. ICG, Tracking Conflict Worldwide: Nigeria, febbraio, aprile, maggio e settembre 2022, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=28).
ha rilevato i seguenti dati in relazione a eventi relativi alla sicurezza in Anambra State: dal CP_3
1.1.2022 al 31.12.2022 sono stati registrati 160 eventi e 248 vittime. Risultano di particolare rilievo i 17 episodi di violenze contro i civili di maggio e quelli dell'8 dicembre , Nigeria – Anambra, time CP_3 period: 1.1.2022 – 31.12.2022, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/696D56C9099F423BB50549ED2D077C44).
Venendo al 2023, nel mese di gennaio (tra il 9 e il 12), uomini armati hanno ucciso almeno sette persone e dato fuoco a edifici siti a Ihiala, mentre militari (tra il 10 e il 13) hanno ucciso sette separatisti dell'IPOB in Pers Per_ operazioni a Anambra, e Tra il 18 e il 20 di febbraio, uomini armati hanno ucciso CP_6 Pers almeno otto poliziotti in un'ondata di attacchi a stazioni di polizia. Negli Stati di Anambra, Enugu e dal 4 al 27 marzo uomini armati non identificati hanno attaccato la polizia e il corpo della protezione civile, uccidendo almeno sei persone. Le forze di sicurezza dal 9 al 30 marzo hanno ucciso almeno 15 persone e arrestato 32 sospetti membri del gruppo separatista fuorilegge Indigenous People of AF/Eastern Security Network nel Sud-Est (ICG, Tracking Conflict Worldwide: Nigeria, febbraio, aprile, maggio e settembre 2022, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=28, gennaio, febbraio e marzo 2023). Anche con riguardo alla violenza legate alle elezioni, essa è continuata nel Sud-Est anche durante la prima metà di febbraio. L'Anambra State ha ospitato gli eventi più violenti, guidati da scontri segnalati tra gruppi comunali e attacchi a civili, stazioni di polizia e uffici elettorali.
Conclusivamente ha rilevato i seguenti dati in relazione a eventi relativi alla sicurezza in CP_3
Anambra State: dal 1.1.2023 al 31.12.2023 sono stati registrati 125 eventi, che hanno provocato 161 vittime. Rilevano soprattutto le 15 battaglie accadute nel mese febbraio. Dal 1.1.2024 al 30.11.2024 si sono, poi, verificati 137 eventi rilevanti in materia di sicurezza (numero in lieve ascesa), con 158 vittime. Riguardo all'impatto dei conflitti sui civili, non sono state trovate informazioni sul numero di sfollati interni legati al conflitto nello Stato di Anambra. Riguardo agli spostamenti dovuti a disastri naturali, nelle sette (7) aree di governo locale (LGA) dello Stato di Anambra valutate, DTM ha identificato 35.074 persone in 6.980 famiglie che sono state colpite dalle inondazioni (cfr. OIM, 8 novembre 2022, https://dtm.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1461/files/reports/Anambra%20Flood%20Assessment%20Dashboard%20% 289%20November%202022%29_0.pdf). Trattasi di situazioni che, a parere del Collegio, costituiscono seri motivi per la concessione di tale forma di tutela, tenuto anche conto del principio di non-refoulement di cui all'art. 33 della Convenzione di Ginevra.
Pag. 6 di 8 Ciò integra, infatti, una condizione di vulnerabilità oggettiva, con il concreto rischio per il ricorrente, in caso di rimpatrio, di subire un pregiudizio rispetto a beni giuridici fondamentali, tra cui su tutti l'incolumità.
Ricorrono, dunque, i presupposti per riconoscere l'invocata protezione speciale alla stregua, innanzitutto, dell'art. 19, commi 1 e 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
2.2. Ciò posto, ha, inoltre, dimostrato di aver intrapreso un buon percorso di integrazione in Parte_1
Italia, come emerge dalla documentazione lavorativa versata in atti dalla difesa.
Già in data 17.7.2017 il ricorrente – che attualmente vive a Ginosa (TA) – è stato difatti assunto con contratto a termine e a scopo di somministrazione da un'agenzia di lavoro interinale, cessato il 23.12.2017. Al contempo, dal 1.9.2017 al 31.10.2017 egli ha prestato attività anche per la LHS Società Consortile a r.l. e dal 9.9.2017 al 31.10.2017 anche per la Vigologic s.r.l. In séguito, dopo aver percepito l'indennità di disoccupazione NaspI, l'istante è stato nuovamente assunto dall'agenzia per il lavoro E Work s.p.a. per i periodi 25.9.2018-27.10.2018, 10.11.2018-30.11.2018 e 26.1.2019-9.3.2019. Dal 1.1.2020 al 31.12.2022 egli ha, poi, svolto lavori agricoli percependo redditi lordi pari a 1.122,94 euro nel 2020, a 2.667,00 euro nel 2021 e a 9.817,95 nel 2022. Nel 2023 egli ha percepito 8.522,64 euro a titolo di retribuzione per il lavoro agricolo svolto per l'impresa Parco di Stalla s.a.s., che lo ha assunto nuovamente in forza di contratti a Parte tempo pieno e determinato per i periodi 4.5.2024-30.6.2024 e 1.7.2024-30.9.2024. Da ultimo, a stipulato un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato con la Parte_2 per il periodo 19.9.2024-31.12.2024.
[...]
Appare, peraltro, significativo – sul fronte dei rapporti familiari – che in Italia (e segnatamente a vivono i due figli minorenni dell'istante ( nato a [...] CP_1 Persona_8 CP_1
23.10.2016, e nato a [...] [...]), sia pure attualmente affidati a due Persona_9 CP_1 famiglie collocatarie in forza del decreto n. 540/2022 emesso dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 11.1.2022.
Considerata tale documentata integrazione lavorativa e rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe a interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto alla vita privata, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, I-II-III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 286/1998.
3. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, alla luce del carattere dirimente assunto per l'accoglimento del ricorso dal consolidamento dell'integrazione lavorativa in epoca successiva all'emissione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
, , il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, I- C.F._1 C.F._2
II-III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
Pag. 7 di 8 compensa per intero le spese processuali;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
La Presidente
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi
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