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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3711 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eliana OM Presidente Dott. Roberto Bonanni Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
all'udienza del 11/11/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2021/2024: tra rappresentato/a e difeso/a dagli avv. CIRILLO Parte_1
TO MA e SI LU
Appellante contro
, rappresentato e difeso dall'avv. TETI MA PIA CP_1
Appellato ha pronunziato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la presente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 909 del 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso proposto da in opposizione a due avvisi di addebito (il n. Parte_1
39720210006920270000 del 9.11.2021, notificato il 5.1.2022 e il n.
39720190023151842000 del 9.11.2019, notificato il 9.11.2019) emessi dall' per intimargli l'adempimento dell'obbligo di pagamento dei CP_1 contributi dovuti alla “Gestione Commercianti” - alla quale l' lo aveva CP_1 iscritto d'ufficio – per le annualità 2017, 2018 e 2019 (per i periodi specifici si rinvia agli atti impositivi) e per gli importi ivi indicati, al cui contenuto si fa rinvio.
2. Dinanzi al Tribunale il ricorrente ha esposto di esser stato amministratore unico e legale rappresentante della società dal Controparte_2
09/02/2017 al 24/10/2018, nonché socio della stessa dal 19/04/2017 fino a quando, il 28/12/2018, non aveva ceduto la totalità delle quote sociali;
ha poi allegato, ma non dimostrato, di aver comunicato all' , il 21.10.2019, CP_1 attraverso il sito istituzionale, la conclusione della sua attività di amministratore unico, nonché la cessione dell'intero pacchetto azionario in data 28.12.2018.
Allo stesso tempo ha precisato di non aver mai prestato con carattere di abitualità e prevalenza alcuna attività lavorativa in seno all'impresa che potesse dirsi funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale, né percepito emolumenti e/o dividendi in ragion della sua partecipazione societaria.
Anzi, come previsto anche dallo statuto societario, avrebbe operato esclusivamente in qualità di amministratore unico, per di più con carattere di occasionalità e gratuità.
Nondimeno, ammette di aver presentato all'Ente istanza di rateizzazione dell'importo intimato con il primo avviso di addebito del 9.11.2019 e di aver, invero, anche iniziato a corrispondere i ratei mensili.
2.1 Siccome - a suo dire - difetterebbe il possesso di uno dei requisiti richiesti dall'art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662 per poterlo ritenere assoggettato all'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla l. n. 613/1996, segnatamente quello della
2 “partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”, il ricorrente ha contestato la legittimità dell'iscrizione operata ex officio dall' nella “Gestione Commercianti” e dei consequenziali avvisi di CP_1 addebito opposti, domandandone l'annullamento, la revoca o comunque la dichiarazione d'inefficacia previo accertamento e declaratoria dell'illegittimità della iscrizione nella gestione assicurativa.
In via subordinata, ha chiesto l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità dell'iscrizione a ruolo del maggior credito vantato dall' a far data dal CP_1 giorno della cessione della totalità delle quote partecipative alla
[...]
(28/12/2018). Controparte_2
2.2. A sostegno delle domande, ha passato in rassegna copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione in punto di necessità, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, a) del concorso del socio attraverso la propria, personale opera, alla concreta realizzazione dello scopo sociale e b) dell'abitualità e prevalenza del suo impegno. La mera qualità di amministratore non sarebbe sufficiente a radicare tal obbligo, bensì a quello di iscrizione nella gestione separata . CP_1
Ora, la tesi sostenuta dal ricorrente è quella per cui l' avrebbe dato CP_1 rilevanza all'aspetto meramente formale della qualità di socio-dipendente, senza preoccuparsi di verificare quale fosse l'effettivo ruolo del Parte_1 all'interno dell'impresa, se egli, cioè, fosse davvero un socio implicato personalmente, abitualmente e in maniera prevalente nell'attività d'impresa.
3. Nella contumacia dell' previdenziale, il Tribunale ha rigettato il ricorso CP_3 sulla base dell'argomento secondo cui l'istanza di rateizzazione del debito, che non risulta essere stata fatta con riserva, seguita dal pagamento dei ratei, sia equivalsa ad una accettazione di fatto dell'iscrizione nella gestione commercianti operata dall' . CP_1
3.1 Legittima sarebbe, altresì, la pretesa di recupero del credito previdenziale accertato con l'avviso di addebito del 9.11.2021, non avendo il ricorrente dedotto un sopravvenuto cambiamento dell'attività da esso svolta nell'ambio dell'impresa nei periodi cui si riferisce l'impugnato atto.
3 4. Il ha proposto appello, chiedendo, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
4.1. Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1988
c.c., poiché, contrariamente all'opinione del Tribunale, alcuna portata ricognitiva del debito avrebbe potuto attribuirsi all'istanza di rateizzazione.
Richiamati arresti di legittimità che ricollegano l'effetto di riconoscimento del debito a espresse dichiarazioni univoche in tal senso oppure a comportamenti obiettivamente incompatibili con la volontà di disconoscere, afferma che un calcolo utilitaristico lo spinse a presentare l'istanza di rateizzazione del debito intimato col primo avviso di pagamento: avrebbe preferito ripianare definitivamente quell'esposizione debitoria (€ 6.389,66) pur di non affrontare un contenzioso da lui insostenibile dal punto di vista finanziario, nella convinzione che il debito verso l'Ente si riducesse alla somma ivi intimata.
Ragion per cui si sarebbe determinato ad adire l'autorità giudiziaria quando, ricevuto il secondo avviso, si è confrontato con la pretesa dell' alla CP_1 riscossione di una somma ben superiore a quella creduta. Essendo divenuto il costo del debito di gran lunga maggiore rispetto al costo del processo, gli è parso di rivalutare l'iniziale scelta di convenienza economica.
4.2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662 per non aver il Tribunale considerato che in nessuna occasione il ricorrente ha partecipato al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, essendosi limitato a ricoprire la carica di amministratore unico, peraltro prestandosi alla gestione aziendale in modo occasionale e gratuito.
D'altronde, sarebbero stato onere dell' dimostrare il possesso del requisito CP_1 di cui si sta discutendo e compito del giudice verificarne in modo rigoroso e puntuale la sussistenza.
5. L' si è costituito con comparsa nella quale ha rappresentato di aver CP_1 proceduto allo sgravio parziale degli avvisi opposti quanto alle somme richieste relativamente all'anno 2019 (in considerazione della posizione di socio unico
4 dell'appellante della sino al 28.12.2018) e chiesto il Controparte_2 rigetto dell'appello e la conferma degli avvisi, quanto alle somme residue.
6. All'esito della discussione orale la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
7. I motivi di impugnazione debbono essere respinti per le considerazioni che seguono.
8. Le censure possono essere esaminate congiuntamente in ragione della loro connessione logico-giuridica.
Contrariamente all'opinione dell'appellante, rileva la Corte che l'aver chiesto e ottenuto la rateizzazione del debito previdenziale configuri un atto di ricognizione del debito ex art. 1988 c.c., a maggior ragione se la parte interessata abbia anche proceduto, come nel caso di specie, a parziali pagamenti rateali.
In questo senso si è espressa, e continua a esprimersi, la numerosa giurisprudenza di legittimità alle prese con il problema dell'eventuale efficacia interruttiva della prescrizione da riconnettere, ai sensi dell'art. 2944 c.c., alle richieste di rateizzazione dei debiti solitamente di natura tributaria o contributivi.
Tra le più recenti ed esplicative, possono richiamarsi Cass. civ., Sez. lavoro, ordinanza 16/06/2025, n. 16110 per la quale “La domanda di rateizzazione del debito contributivo, formulata in sede amministrativa, ha efficacia di riconoscimento del suddetto debito ai soli fini dell'interruzione della prescrizione e dell'inversione dell'onere della prova, ma non incide sul diritto indisponibile al recupero della contribuzione non versata, che è irrinunciabile da parte dell' e rispetto al quale non è neppure ammessa la CP_1 rinuncia alla opposizione del contribuente”, Cass. civ., Sez. V, ordinanza
02/04/2025, n. 8688 (“La richiesta di rateizzazione del debito tributario, pur non costituendo acquiescenza in ordine all'an della pretesa tributaria, integra un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi
5 dell'art. 2944 cod. civ. Essa implica la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e rivela i caratteri della volontarietà, rendendo quindi incompatibile l'allegazione da parte del contribuente di non aver ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento”)
e Cass. civ., Sez. VI - 5, ordinanza 21/12/2022, n. 37389 (“In ordine al contenuto ricognitivo della richiesta di rateizzazione di debiti tributari, deve ritenersi che la domanda di rateizzazione proposta dai debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, unitamente ai pagamenti – anche parziali, dei ratei configura un riconoscimento del debito tributario ai fini dell'art. 2944 cod. civ., con conseguente interruzione della prescrizione, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate”).
In ordine alla natura dell'atto di riconoscimento del debito – e dei conseguenti oneri probatori - la Suprema Corte ha chiarito che trattasi di atto giuridico in senso stretto (Cass. ordinanza 08/04/2024, n. 9221 “La domanda di rateazione
e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito”), con conseguente inversione dell'onus probandi, che ha fonte direttamente nella legge (art. 1988 c.c.).
Priva di qualsiasi rilevanza, quindi, è il tipo di intento che ha mosso parte appellante a presentare l'istanza di rateizzazione sulla quale egli ha fondato il primo motivo d'appello: coincidenti o meno la volontà narrata a questa Corte e la volontà reale, certo è che il ha voluto giovarsi del beneficio della Parte_1 rateizzazione e tanto basta affinché la legge ne faccia derivare l'effetto tipico.
Del resto l'ammissione di parte appellante che la propria scelta fu dettata da un calcolo di convenienza economica nella convinzione (e speranza) che il debito verso l'Ente fosse limitato alla cifra intimata per mezzo del primo avviso di addebito, svela una presa di coscienza dell'esistenza del debito (quantomeno
6 in quell'ammontare) e la conseguente volontarietà di onorarlo mediante versamenti rateali
9. Dall'inversione dell'onere della prova conseguente al riconoscimento di debito, consegue , quindi, che se è vero che in prima battuta sarebbe spettato all' fornire la prova dei fatti costitutivi del credito vantato, è pur vero che, CP_1 una volta chiesta in sede amministrativa la rateizzazione del debito e valendo essa - come diffusamente sostenuto - a riconoscere il credito altrui, l' è CP_1 stato sollevato dal peso di dover provare l'esistenza del rapporto previdenziale e del credito da esso originato, per legge presunti.
L'onere dimostrativo si è spostato in capo al debitore appellante il quale, tuttavia, si è limitato a svilire il proprio ruolo all'interno della società
[...]
(saltuariamente amministratore che mai ha ricevuto Controparte_2 compensi;
socio che giammai ha contribuito con opus personale, abituale e prevalente alla realizzazione dell'oggetto sociale) senza fornire al giudice la prova delle sue allegazioni. Avrebbe potuto compulsare il Tribunale ad assumere prova testimoniale relativa a circostanze utili da cui desumere una non-partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, idonea a privare di giustificazione l'iscrizione ufficiosa alla gestione commercianti operata dall' . CP_1
10. In definitiva, per tutti i motivi esposti, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto ai contributi richiesti relativamente all'annualità 2019 – a seguito dello sgravio effettuato dall' (per come rappresentato dall'Istituto nel proprio CP_1 scritto) –, mentre nel resto la sentenza di primo grado deve essere confermata.
11. L'appellante, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della prevalente soccombenza, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore dell' ; nulla per le spese del giudizio di CP_1 primo grado, in considerazione della contumacia dell' . CP_4
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P.Q.M.
La Corte,
-Dichiara la cessazione della materia del contendere quanto ai contributi richiesti per l'annualità 2019 e conferma, nel resto, la sentenza impugnata, quanto ai residui importi;
-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado, liquidate in € 2.000,00, oltre spese forfettarie al 15%;
-Nulla per le spese del giudizio di primo grado.
Roma, 11.11.2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Eliana OM
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio dottor Nicolò Stefanelli
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