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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/11/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 203/2023 R.G. proposta da
( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Palma Balsamo
Appellante contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Freni
Appellata
OGGETTO: appello – mansioni superiori – differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3260 del 30.9.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania rigettava il ricorso con il quale aveva chiesto Parte_1
accertarsi lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento, con conseguente condanna della società Controparte_1
datrice di lavoro, al pagamento delle relative differenze retributive. 2
Il Tribunale, in via preliminare, accoglieva parzialmente l'eccezione di prescrizione formulata dalla dichiarando prescritti i crediti CP_1
retributivi maturati fino al 17.7.2007. Nel merito, riteneva infondato il ricorso in quanto parte ricorrente non aveva sufficientemente provato l'effettivo espletamento di mansioni riconducibili al superiore livello di inquadramento retributivo rivendicato.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con Parte_1
ricorso depositato il 27 marzo 2023. Resisteva al gravame la società appellata.
La causa era decisa all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di appello, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, il procedimento in esame va dichiarato estinto.
2. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 29.5.2025, comunicata alle parti con biglietto di cancelleria del 30.5.2025, la Corte rinviava la causa all'udienza del 16.10.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la decisione.
3. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 16.10.2025, comunicata ai difensori delle parti con biglietto di cancelleria del 18.10.2025, la Corte, rilevato il mancato deposito di note cartolari da parte dei difensori delle parti nel termine perentorio del 16.10.2025 e visto l'art. 127 ter comma 4 c.p.c., rinviava all'udienza del 13.11.2025, disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
4. All'udienza del 13.11.2025, nessuna delle parti provvedeva nuovamente al deposito telematico delle note di trattazione scritta. 3
5. A mente del 4° comma dell'art. 127 ter c.p.c., “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
6. Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del procedimento.
7. Le spese processuali e quelle relative alla CTU disposta nel corso del giudizio, restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025.
Il Consigliere rel. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Graziella Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 203/2023 R.G. proposta da
( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Palma Balsamo
Appellante contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Freni
Appellata
OGGETTO: appello – mansioni superiori – differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3260 del 30.9.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania rigettava il ricorso con il quale aveva chiesto Parte_1
accertarsi lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento, con conseguente condanna della società Controparte_1
datrice di lavoro, al pagamento delle relative differenze retributive. 2
Il Tribunale, in via preliminare, accoglieva parzialmente l'eccezione di prescrizione formulata dalla dichiarando prescritti i crediti CP_1
retributivi maturati fino al 17.7.2007. Nel merito, riteneva infondato il ricorso in quanto parte ricorrente non aveva sufficientemente provato l'effettivo espletamento di mansioni riconducibili al superiore livello di inquadramento retributivo rivendicato.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con Parte_1
ricorso depositato il 27 marzo 2023. Resisteva al gravame la società appellata.
La causa era decisa all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di appello, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, il procedimento in esame va dichiarato estinto.
2. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 29.5.2025, comunicata alle parti con biglietto di cancelleria del 30.5.2025, la Corte rinviava la causa all'udienza del 16.10.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la decisione.
3. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 16.10.2025, comunicata ai difensori delle parti con biglietto di cancelleria del 18.10.2025, la Corte, rilevato il mancato deposito di note cartolari da parte dei difensori delle parti nel termine perentorio del 16.10.2025 e visto l'art. 127 ter comma 4 c.p.c., rinviava all'udienza del 13.11.2025, disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
4. All'udienza del 13.11.2025, nessuna delle parti provvedeva nuovamente al deposito telematico delle note di trattazione scritta. 3
5. A mente del 4° comma dell'art. 127 ter c.p.c., “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
6. Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del procedimento.
7. Le spese processuali e quelle relative alla CTU disposta nel corso del giudizio, restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025.
Il Consigliere rel. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Graziella Parisi