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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/04/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/298
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 17/04/2025
Dinanzi al giudice dott. Luca Pruneti
Alle ore 11:00 compaiono:
Per l'avv. ROMANINI GIANMARCO, oggi sostituito Parte_1 dall'avv. Laura Giorgi, la quale su istanza del G.I. esibisce copia dell'ordinanza ex art. 667
c.p.c. a verbale del 4.2.2025 notificata alla controparte ai sensi dell'art. 143 c.p.c., e si onera della produzione in pct della stessa.
Per , nessuno. CP_1
Il Giudice invita il procuratore a concludere e a discutere la causa.
L'avv. Giorgi conclude come da atto di citazione per la convalida di sfratto e discute la causa riportandosi allo stesso.
Il procuratore a questo punto si allontana dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale. N. R.G. 298/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G 298/2025 degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto “Locazione, comodato”
tra
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gianmarco Romanini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viareggio
(LU), Via Leonida Repaci, n. 16, come da procura in calce all'intimazione di sfratto per finito comodato e contestuale citazione per la convalida
- RICORRENTE
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
- RESISTENTE
Conclusioni
Come da suesteso verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per finito comodato e contestuale citazione del
21.11.2024, ha convenuto in giudizio per ivi sentir Parte_1 CP_1
pronunciata la convalida in relazione al contratto di comodato a tempo indeterminato del 22.07.2013, registrato in data 09.08.2013, avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo sito in
Filettole (PI), Viale C. Gambacorti, n. 153,
A sostegno della propria pretesa, ha allegato di aver inviato al comodatario, in data 16.09.2024, raccomandata A/R per comunicare la sua volontà di rientrare nel possesso dell'immobile, concesso in godimento senza determinazione di durata e con l'obbligo di rilascio a prima richiesta.
All'udienza del 03.02.2025, il Giudice, considerata l'incompatibilità del rito sommario con la notifica ex art. 143 c.p.c., visti gli artt. 426 e 667 c.p.c. ha disposto la prosecuzione del procedimento nelle forme del rito locatizio, assegnando un termine per provvedere all'integrazione degli atti o alla produzione di documenti.
Non si è costituito in giudizio il resistente.
All'udienza del 17.04.2025, dato atto dell'esito negativo della mediazione per mancata adesione di , il procuratore di parte ricorrente ha insistito nella domanda come da CP_1
suesteso verbale.
*****
A fronte del mancato deposito della memoria integrativa da parte di Parte_1
, la richiesta attorea di “convalidare lo sfratto” deve essere riqualificata, all'esito del
[...]
mutamento del rito ex art. 426 e 667 c.p.c., in domanda di accertamento costitutivo di risoluzione del contratto di comodato.
In tali termini intesa, la domanda è meritevole di accoglimento.
L'attrice prova il titolo della propria pretesa restitutoria, ossia il contratto di comodato in
22.07.2013, registrato in data 09.08.2013 (doc. 1), avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo sito in Filettole (PI), Viale C. Gambacorti, n. 153, stipulato senza determinazione di durata.
Allega, inoltre, l'inadempimento della controparte al conseguente obbligo di rilascio, scaturente dal recesso c.d. determinativo esercitato con racc a/r del 16.9.2024 (doc. 2).
Dimostrati i fatti costitutivi della pretesa attorea, non si apprezzano, anche in considerazione della mancata partecipazione attiva al processo da parte del resistente, che è dichiarato contumace, circostanze idonee a confutare gli elementi posti a sostegno della domanda attorea. Pertanto, devono accogliersi la domanda di accertamento dell'intervenuta estinzione del contratto di comodato, e la consequenziale domanda di condanna del resistente, oggi occupante l'immobile sine titulo, al rilascio dello stesso.
In considerazione del tempo decorso dalla scadenza del contratto di comodato, si reputa equo fissare la data per l'esecuzione al 15.5.2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, in considerazione della contenuta attività processuale e della natura contumaciale del processo, tenuto conto della fase di mediazione obbligatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza reietta o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di comodato concluso tra le parti il
22.07.2013, registrato in data 09.08.2013, avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo sito in Filettole (PI), Viale C. Gambacorti, n. 153,
- condanna al rilascio dell'immobile suddetto, libero da persone e cose, CP_1 fissando per l'esecuzione del rilascio il 15.5.2025;
- condanna a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.800,00 CP_1
per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, ed oltre al rimborso delle anticipazioni di entrambe le fasi processuali.
Pisa, 17.4.2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy
ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 17/04/2025
Dinanzi al giudice dott. Luca Pruneti
Alle ore 11:00 compaiono:
Per l'avv. ROMANINI GIANMARCO, oggi sostituito Parte_1 dall'avv. Laura Giorgi, la quale su istanza del G.I. esibisce copia dell'ordinanza ex art. 667
c.p.c. a verbale del 4.2.2025 notificata alla controparte ai sensi dell'art. 143 c.p.c., e si onera della produzione in pct della stessa.
Per , nessuno. CP_1
Il Giudice invita il procuratore a concludere e a discutere la causa.
L'avv. Giorgi conclude come da atto di citazione per la convalida di sfratto e discute la causa riportandosi allo stesso.
Il procuratore a questo punto si allontana dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale. N. R.G. 298/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G 298/2025 degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto “Locazione, comodato”
tra
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gianmarco Romanini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viareggio
(LU), Via Leonida Repaci, n. 16, come da procura in calce all'intimazione di sfratto per finito comodato e contestuale citazione per la convalida
- RICORRENTE
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
- RESISTENTE
Conclusioni
Come da suesteso verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per finito comodato e contestuale citazione del
21.11.2024, ha convenuto in giudizio per ivi sentir Parte_1 CP_1
pronunciata la convalida in relazione al contratto di comodato a tempo indeterminato del 22.07.2013, registrato in data 09.08.2013, avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo sito in
Filettole (PI), Viale C. Gambacorti, n. 153,
A sostegno della propria pretesa, ha allegato di aver inviato al comodatario, in data 16.09.2024, raccomandata A/R per comunicare la sua volontà di rientrare nel possesso dell'immobile, concesso in godimento senza determinazione di durata e con l'obbligo di rilascio a prima richiesta.
All'udienza del 03.02.2025, il Giudice, considerata l'incompatibilità del rito sommario con la notifica ex art. 143 c.p.c., visti gli artt. 426 e 667 c.p.c. ha disposto la prosecuzione del procedimento nelle forme del rito locatizio, assegnando un termine per provvedere all'integrazione degli atti o alla produzione di documenti.
Non si è costituito in giudizio il resistente.
All'udienza del 17.04.2025, dato atto dell'esito negativo della mediazione per mancata adesione di , il procuratore di parte ricorrente ha insistito nella domanda come da CP_1
suesteso verbale.
*****
A fronte del mancato deposito della memoria integrativa da parte di Parte_1
, la richiesta attorea di “convalidare lo sfratto” deve essere riqualificata, all'esito del
[...]
mutamento del rito ex art. 426 e 667 c.p.c., in domanda di accertamento costitutivo di risoluzione del contratto di comodato.
In tali termini intesa, la domanda è meritevole di accoglimento.
L'attrice prova il titolo della propria pretesa restitutoria, ossia il contratto di comodato in
22.07.2013, registrato in data 09.08.2013 (doc. 1), avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo sito in Filettole (PI), Viale C. Gambacorti, n. 153, stipulato senza determinazione di durata.
Allega, inoltre, l'inadempimento della controparte al conseguente obbligo di rilascio, scaturente dal recesso c.d. determinativo esercitato con racc a/r del 16.9.2024 (doc. 2).
Dimostrati i fatti costitutivi della pretesa attorea, non si apprezzano, anche in considerazione della mancata partecipazione attiva al processo da parte del resistente, che è dichiarato contumace, circostanze idonee a confutare gli elementi posti a sostegno della domanda attorea. Pertanto, devono accogliersi la domanda di accertamento dell'intervenuta estinzione del contratto di comodato, e la consequenziale domanda di condanna del resistente, oggi occupante l'immobile sine titulo, al rilascio dello stesso.
In considerazione del tempo decorso dalla scadenza del contratto di comodato, si reputa equo fissare la data per l'esecuzione al 15.5.2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, in considerazione della contenuta attività processuale e della natura contumaciale del processo, tenuto conto della fase di mediazione obbligatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza reietta o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di comodato concluso tra le parti il
22.07.2013, registrato in data 09.08.2013, avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo sito in Filettole (PI), Viale C. Gambacorti, n. 153,
- condanna al rilascio dell'immobile suddetto, libero da persone e cose, CP_1 fissando per l'esecuzione del rilascio il 15.5.2025;
- condanna a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.800,00 CP_1
per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, ed oltre al rimborso delle anticipazioni di entrambe le fasi processuali.
Pisa, 17.4.2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy
ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.