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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 26 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 3065 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
, con l'Avv. Silvia Assennato Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Simona Miglio Controparte_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Velletri n. 840/2023 del
18.7.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 per l'appellante: “Voglia l'Onorevole Corte d'Appello, in integrale riforma della sentenza impugnata,
e previa fissazione dell'udienza di discussione ai sensi di legge: 1) Accertare e determinare l'esistenza e l'esatto ammontare degli importi maturati e maturandi dovuti dall' alla parte appellante a titolo CP_2
di assegno ordinario di invalidità relativamente al periodo 01/07/2017 al 09/09/2020, che si quantificano pari ad € 21.549,65. 2) Condannare l'Ente legittimato al pagamento in favore dell'attuale appellante della somma di € 21.549,85 oltre ratei ed interessi successivi, fino al 9.9.2020. Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in quanto antistatari ed avendone anticipate le spese e non riscossi gli onorari.”;
per l'appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare il ricorso in appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del
Tribunale di Velletri n. 840/23. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 858/2017 del Tribunale di Velletri, era stato riconosciuto in capo a Parte_1
CP_ il diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 2 legge 222/1984, dal 9 ottobre 2013, e l' per l'effetto, era stato condannato al pagamento in suo favore della prestazione per il periodo dal 9 ottobre
2013 al 30 maggio 2017.
CP_ Con successivo ricorso depositato il 29 settembre 2020 aveva affermato che l' Parte_1
non ha corrisposto integralmente la prestazione dovuta e aveva quindi convenuto in giudizio l' CP_3
[... previdenza chiedendo al giudice la condanna di parte convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 21.549,95 per assegno di inabilità, per il periodo dal 1° luglio 2017 al 9 settembre 2020, oltre interessi.
CP_ Si era costituito in giudizio l' che aveva contestato quanto dedotto da parte ricorrente e domandato il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Velletri ha ricordato che l'assegno in questione viene erogato per tre anni e deve essere poi oggetto di conferma per un massimo di tre trienni successivi consecutivi a seguito di altrettante domande amministrative;
e che, nella specie, non risultavano depositate domande successive alla prima, dal momento che la parte aveva chiesto l'ulteriore erogazione sulla scorta della sentenza del
Tribunale di Velletri del 2017, insufficiente allo scopo.
2 Ha pertanto rigettato il ricorso dichiarando al contempo irripetibili le spese di lite dai sensi dell'art. 152, disp.att., c.p.c..
ha appellato la sentenza. Resiste l' . Parte_1 CP_2
Dopo un rinvio chiesto dall'appellante per replicare per iscritto alle difese dell' , richiesta alla CP_1 quale l' non si è opposto, all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come CP_2
trascritte in epigrafe, la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ricorda che la domanda amministrativa di cui la sentenza lamenta l'assenza era stata depositata il 27.7.2021 in replica all'eccezione corrispondente dell' ; ma tale deposito era stato CP_2
dichiarato tardivo, sebbene anteriore all'udienza di discussione.
Argomenta, nel merito del motivo di rigetto del ricorso, che:
- con il deposito della domanda in corso di giudizio non vi sia stata alcuna lesione del contraddittorio, ormai instaurato con la notifica del ricorso;
- la domanda amministrativa è regolare così come documentata, che risulta protocollata il 29.11.2017;
- la sentenza gravata non si pronuncia sulla domanda azionata, relativa alla liquidazione di somme in relazione alla sentenza del Tribunale di Velletri n. 858/2018;
- in ogni caso il deposito avrebbe potuto costituire idonea pista probatoria per integrare la documentazione.
Replica l' che la prestazione in parola ha una durata di tre anni, decorsi i quali, se non è stata CP_2
presentata la domanda entro 6 mesi dalla data di scadenza del triennio e fino a 120 giorni dopo a cura della parte onerata, cioè del beneficiario, non è più liquidata;
che la sentenza del 2018 invocata dalla allora ricorrente non poteva spiegare alcun effetto dopo il 30.5.2017; che la domanda di conferma è imprescindibile anche nel caso di pendenza del giudizio, come stabilito dalla Cassazione;
che la domanda amministrativa avrebbe dovuto essere depositata in allegato al ricorso e non successivamente;
e che il deposito non concerne la domanda (che, come da schermata dell'Istituto, non risulta essere stata mai presentata), bensì un mero certificato medico.
3 L'appello è infondato, per l'assorbente ragione (posta a base anche della sentenza gravata) che non risulta essere stata presentata alcuna domanda amministrativa per il conseguimento del beneficio in oggetto per il triennio successivo al 30.5.2017, data nella quale la sentenza di condanna del Tribunale di Velletri n. 858/2018 ha cessato di spiegare i propri effetti.
Infatti, è noto che la legge 222/84 prevede che l'assegno e la pensione ordinaria debbano essere riconosciuti, quando sussistono i requisiti di legge, per un periodo di tre anni;
trattasi, dunque, di prestazioni di carattere non definitivo.
Prima della scadenza, l'assicurato ha l'onere di proporre un'istanza amministrativa per ottenere la conferma dello stesso, previa verifica della permanenza dei requisiti di legge. Solo "dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente" ossia senza la domanda dell'interessato (salvo il generale potere di revisione dell' ). CP_2
Invero, è in atti (mediante deposito in corso di causa del 27.7.2021) una mera “attestazione di trasmissione” del 29.11.2017 che, come ivi espressamente indicato, “non sostituisce la presentazione della domanda che dovrà essere inoltrata telematicamente all' ” e di seguito alla quale è CP_2
trasmesso, appunto, non già una domanda bensì un certificato medico di tale dott. Di Per_1
seguito, con la medesima produzione, la parte ha depositato una nota 8.3.2021 che non CP_2
costituisce, come sostenuto, una ricognizione dell'avvenuta presentazione della necessaria domanda amministrativa, bensì riguarda il rigetto di altra pratica (con diverso protocollo) di “ricostituzione per motivi documentali” del 2019, la quale, per tempistica, non può afferire alla prestazione qui richiesta
(ed asseritamente domandata all' sin dal 2017). CP_2
Ne segue che, anche a voler ritenere tempestivo il deposito in corso di giudizio, trattasi in ogni caso di documentazione insufficiente per la finalità che si propone l'odierna appellante;
la quale, di ciò consapevole, sia nel ricorso che nelle difese di cui ai verbali di causa e alle note difensive del primo grado (ma non più nell'appello) insisteva che il proprio diritto ben avrebbe potuto fondarsi sul solo precedente del Tribunale di Velletri.
Così non è: è noto, infatti, che la domanda di conferma dell'assegno di cui all'art. 2 legge 222/1984
è imprescindibile e la sua carenza determina l'improponibilità del ricorso.
E questo anche nel caso di pendenza del giudizio e dunque di non attuale percezione della prestazione, come si legge in Cass. n. 21709/2016, secondo la quale: “la pendenza di un giudizio in ordine alla spettanza dell'assegno per un triennio, su domanda dell'interessato, non possa comportare né che l'assicurato non abbia l'onere di presentare domanda per il successivo triennio, né che l'accertamento
4 giudiziario pendente si debba estendere automaticamente al triennio successivo. Si tratta di una pretesa che contraddice il principio dell'indispensabilità della domanda amministrativa dettato dalla legge in relazione a ciascuno dei tre periodi di godimento triennale, precedenti quello di godimento automatico” (cfr. anche le sentenze di questa Corte n. 857/2019; n. 1954/2024).
La domanda di primo grado era pertanto improponibile (Cass. n. 11756/2004).
Proprio la domanda di liquidazione mai rivolta all' avrebbe determinato l'operatività dell'art. 7 CP_2
l. n. 533/73, disposizione in base alla quale, in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi
120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato.
Dalla norma si ricavano più regole e indicazioni, necessariamente sottese al suo funzionamento: 1)
l'istanza amministrativa della parte privata costituisce un onere;
2) la sua presentazione avvia un periodo di centoventi giorni, entro il quale l'ente erogatore può pronunciarsi sulla richiesta;
3) una risposta formale dell'ente, cioè un provvedimento, può anche mancare;
4) l'eventuale silenzio assume il significato di rigetto dell'istanza.
Invero, l'istituto gestore non può essere considerato in mora durante il periodo concessogli, nella suddetta misura congrua, a titolo di spatium deliberandi, previsto dalla legge per consentirgli di valutare il caso in sede amministrativa e di decidere al riguardo: orbene, questa regola è operativa alla condizione della completezza dell'istanza e della documentazione allegata.
La fattispecie, poi, non concerne un eventuale aggravamento dello stato di salute e, dunque, il disposto di cui all'articolo 149, disp att c.p.c. non consente di riconoscere il requisito sanitario per tale periodo.
In conclusione, l'appello non può essere accolto.
Vista la dichiarazione ex art.152 bis disp att. c.p.c. le spese di lite sono irripetibili.
Deve però darsi atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 5.12.2023 da avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Velletri n. 840/2023 del Parte_1
18.7.2023 nei confronti dell' , così provvede: CP_2
5 - Respinge l'appello;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
- Dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 26.2.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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