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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/07/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4611/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Mario Pietro Mazzucco,
e
, C.F. nato ad [...], il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Francesca Pirini;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti:
“l'Ill.mo Tribunale adito Voglia
P R O N U N C I A R E
sentenza di scioglimento del matrimonio, non appena saranno decorsi i termini di legge, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1 Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cipressa (IM).
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”;
conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova pronunci lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso congiunto depositato il 8.7.2024 i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo
Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale e avanzando altresì domanda di divorzio (in ciò avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente);
- con sentenza n. 417/2024, pubblicata il 12.11.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i ricorrenti, recependo l'accordo dai medesimi raggiunto, e, con contestuale ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio;
- con successive note scritte i coniugi hanno rinnovato la richiesta di divorzio alle condizioni concordate, con contestuale rinuncia alla comparizione personale in udienza;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Cipressa (IM) il 8.10.2022 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da sentenza n.
417/2024 del 12.11.2024, sopra evocata;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
preso atto che risultano maturate le condizioni cui la legge subordina la procedibilità della spiegata domanda di divorzio;
2
considerato che
, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre
1970, n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai ricorrenti, quali sopra riportate, non risultano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato ad [...], il [...], CP_1 C.F._2
contratto a Cipressa (IM) il 8.10.2022.
Prende atto dell'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di cui alle conclusioni congiunte sopra trascritte.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 11, parte II, serie C, anno 2022), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Mario Pietro Mazzucco,
e
, C.F. nato ad [...], il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Francesca Pirini;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti:
“l'Ill.mo Tribunale adito Voglia
P R O N U N C I A R E
sentenza di scioglimento del matrimonio, non appena saranno decorsi i termini di legge, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1 Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cipressa (IM).
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”;
conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova pronunci lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso congiunto depositato il 8.7.2024 i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo
Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale e avanzando altresì domanda di divorzio (in ciò avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente);
- con sentenza n. 417/2024, pubblicata il 12.11.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i ricorrenti, recependo l'accordo dai medesimi raggiunto, e, con contestuale ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio;
- con successive note scritte i coniugi hanno rinnovato la richiesta di divorzio alle condizioni concordate, con contestuale rinuncia alla comparizione personale in udienza;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Cipressa (IM) il 8.10.2022 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da sentenza n.
417/2024 del 12.11.2024, sopra evocata;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
preso atto che risultano maturate le condizioni cui la legge subordina la procedibilità della spiegata domanda di divorzio;
2
considerato che
, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre
1970, n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai ricorrenti, quali sopra riportate, non risultano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato ad [...], il [...], CP_1 C.F._2
contratto a Cipressa (IM) il 8.10.2022.
Prende atto dell'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di cui alle conclusioni congiunte sopra trascritte.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 11, parte II, serie C, anno 2022), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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