Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/07/2023, n. 18642
CASS
Sentenza 3 luglio 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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In tema di IVA, nell'impossibilità di produrre le fatture o di acquisire la copia presso i fornitori, il contribuente può provare il proprio diritto alla detrazione attraverso presunzioni. Infatti, se il contribuente si attiene agli obblighi formali-contabili prescritti dalla normativa interna, grava sull'Amministrazione fiscale che intenda disconoscere il diritto a detrazione, negando la corrispondenza della realtà fattuale a quella rappresentata nelle scritture contabili, l'onere della relativa contestazione e della conseguenziale prova, mentre, se a tali obblighi il contribuente non si attiene, spetta a questi fornire adeguata prova dell'esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l'insorgenza del diritto alla detrazione, dimostrando che, in quanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell'IVA e titolare del diritto di detrarre. Per quanto riguarda la prova del diritto alla detrazione, l'accertamento in fatto da parte del Giudice di merito deve essere svolto con la latitudine suggerita dalla giurisprudenza unionale, non essendo sufficienti le sole avvenute liquidazioni periodiche, occorrendo anche l'esibizione dei registri IVA e delle relative liquidazioni, delle fatture e di ogni altra documentazione utile. Tuttavia, sebbene la detrazione sia subordinata, in caso di contestazione da parte dell'Ufficio, alla relativa prova, che deve essere fornita dal contribuente mediante produzione delle fatture e del registro in cui vanno annotate, ove lo stesso dimostri di trovarsi nell'incolpevole impossibilità di produrre tali documenti e di non essere in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trova applicazione la regola generale prevista dall'articolo 2724, numero 3, c.c., secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell'ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/07/2023, n. 18642
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18642
Data del deposito : 3 luglio 2023
Fonte ufficiale :

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