Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2921/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r. g.
2921/2018, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 22 del
07/03/2018 e vertente
TRA
(P. IV ), rappresentato e di- Parte_1 P.IVA_1
feso, in virtù di procura in calce al ricorso ex art. 22 l. n. 689/1981, dall'avv. Pasquale
Allocca, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli al C.rso Garibaldi n.
387;
- RICORRENTE -
E
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1
- RESISTENTE-CONTUMACE -
Conclusioni: come da conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 10/12/2024.
Svolgimento del processo.
1. Con ricorso ex art. 22 l. n. 689/1981, ha spiegato Parte_1
tempestiva opposizione avverso l'ordinanza n. 22/2018 del comune di Castello di Ci- sterna contenente l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 281,00, quale san- zione amministrativa derivante dalla violazione dell'ordinanza sindacale n. 25 del
26/05/2017 per non aver ottemperato all'ordine di provvedere alla regolarizzazione del- le siepi, al taglio dei rami delle alberature che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale sito in via S. Pertini di sua proprietà in palese violazione dell'ordinanza suindi- cata.
A fondamento della proposta opposizione, il ricorrente ha eccepito la nullità dell'ordinanza ingiunzione in quanto emanata sul presupposto di un atto inesistente,
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Ha, dunque, concluso, previa nullità dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, ed in subordine per l'annullamento della stessa, vinte le spese di lite.
2. E' rimasto, invece, contumace il . Controparte_1
3. All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, la causa veniva rinviata più volte per la rinotifica.
Successivamente, avente la stessa natura prettamente documentale, è stata rinviata, più volte per esigenze di ruolo, per discussione. Indi, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 10 giugno 2025, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. L'opposizione è fondata.
1.1. Occorre, invero, affermare che: l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 L. n. 689 del 1981, non si struttura come un'impugnazione del provvedimen- to amministrativo sanzionatorio, ma introduce un ordinario giudizio - trattato con il rito del lavoro - avente ad oggetto il fondamento, esteso al merito, della pretesa fatta valere in giudizio. Per ciò che concerne l'onere della prova in materia ed il suo riparto nel giu- dizio, la giurisprudenza di legittimità, a più riprese, ha stabilito che: “l'onere di allega- zione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordina- ria di cui all' art. 2697 c.c. ; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la pro- va dei fatti costitutivi, in particolare fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fat- to integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, posti a fonda- mento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti speci- fici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte
a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. Cass. 24.01.2019, n. 1921; v. ex multis:
Cass. n. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007;
Cass. n. 27596/2008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n.
4898/2015).
Dunque, ritenuto che il ricorrente, deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per inesi- stenza dell'ordinanza sindacale 25/2017, presupposto dell'atto impugnato, sarebbe stato onere dell'amministrazione provarne l'esistenza. Infatti, come è noto, in materia di op- posizione ad ordinanza-ingiunzione grava, come già ribadito sopra,
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sull'amministrazione l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, dell'illecito (da ultimo Cass. civ. Sez. II Ord., 08/10/2018, n. 24691).
Il aveva quindi lo specifico onere probatorio di produrre tutta la documenta- CP_1
zione relativa al procedimento sanzionatorio.
Nel caso di specie, lo stesso rimanendo contumace non dava prova dell'esistenza dell'ordinanza sottesa all'atto impugnato.
In particolare, il avrebbe dovuto depositare gli atti relativi alla presunta viola- CP_1
zione per consentire a questo giudice di verificare o meno la fondatezza delle doglianze avanzate dal ricorrente, con la conseguenza che la mancata produzione degli atti del procedimento costituisce un elemento di giudizio già di per sé idoneo a far ritenere fon- dato il ricorso.
A tale regola deve infatti coordinarsi il principio, già sancito dall'art. 23, comma 12, della L. n. 689 del 1981 ed oggi ribadito dall'art. 6, 11 comma, del D.Lgs. n. 150 del
2011, in base al quale: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove suf- ficienti della responsabilità dell'opponente”.
Dunque, la fondatezza del ricorso in assenza di produzione degli atti del procedimento da parte dell'ente che ha irrogato la sanzione è ancora di più evidente quando non con- senta la verifica delle specifiche eccezioni sollevate dal ricorrente, che possono essere accolte o meno solo in base all'esame dei suddetti atti.
In definitiva, il ricorso non può che essere accolto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente (art. 91 c.p.c.) e vengono li- quidate, in assenza del deposito di specifica notula da parte del patrono della parte resi- stente vittoriosa, come in dispositivo, tenuto conto ai fini della determinazione del valo- re, dell'importo del credito ingiunto (scaglione di valore fino a 1.101,00 ), secondo i pa- rametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, così come integrato dal successivo D.M.
147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, in considerazione della semplicità delle que- stioni affrontate e dell'attività in concreto svolta, esclusa la non espletata fase istrutto- ria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitiva- mente:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 22/2018;
2) condanna , in persona del Sindaco p.t., a corrisponde- Controparte_1
re in favore dell' , le spese del presente grado Parte_1
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di giudizio che si liquidano in euro 232,00 (di cui euro 66,00 per la fase di studio, euro
66,00 per la fase introduttiva ed euro 100,00 per quella decisionale) per compenso pro- fessionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, CPA e IVA se dovuta come per legge.
Così deciso in Nola, il 10/06/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea Francesco Fabbri
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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