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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/10/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 336/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Vincenzo Domenico SC Presidente dott. Luca Fuzio Giudice dott.ssa Angela Randazzo Giudice rel.
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio n. 336/2025 diControparte_1
[...]
ha pronunciato la seguente SENTENZA
letto il ricorso proposto da per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio di
[...]
; Controparte_1
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e 3 lett. c) CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in FILAGO (BG) VIA GIOVANNI PASCOLI 19;
valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
pagina1 di 3
ritenuto che
sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalle dichiarazioni confessorie dell'istante, dalla presenza di debiti nei confronti di erario e enti previdenziali, dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la esigua entità dell'attivo circolante liquido;
ritenuto di indicare come curatore il dott. Persona_1 iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall' Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art.356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
p.q.m.
visto l'art. 49 C.C.I.I.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
Controparte_1
(C.F./P.IVA ), con sede legale in VIA DEI PARTIGIANI P.IVA_1
BERGAMO – (BG), in persona del legale rappresentante (C.F. CP_2
); C.F._1
nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo;
nomina curatore il dr. Persona_1
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 10/02/2026 ore 11:30;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
pagina2 di 3 Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, 08/10/2025
Il giudice estensore dott.ssa Angela Randazzo
Il Presidente dott. Vincenzo Domenico SC
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Vincenzo Domenico SC Presidente dott. Luca Fuzio Giudice dott.ssa Angela Randazzo Giudice rel.
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio n. 336/2025 diControparte_1
[...]
ha pronunciato la seguente SENTENZA
letto il ricorso proposto da per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio di
[...]
; Controparte_1
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e 3 lett. c) CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in FILAGO (BG) VIA GIOVANNI PASCOLI 19;
valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
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ritenuto che
sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalle dichiarazioni confessorie dell'istante, dalla presenza di debiti nei confronti di erario e enti previdenziali, dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la esigua entità dell'attivo circolante liquido;
ritenuto di indicare come curatore il dott. Persona_1 iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall' Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art.356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
p.q.m.
visto l'art. 49 C.C.I.I.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
Controparte_1
(C.F./P.IVA ), con sede legale in VIA DEI PARTIGIANI P.IVA_1
BERGAMO – (BG), in persona del legale rappresentante (C.F. CP_2
); C.F._1
nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo;
nomina curatore il dr. Persona_1
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 10/02/2026 ore 11:30;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
pagina2 di 3 Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, 08/10/2025
Il giudice estensore dott.ssa Angela Randazzo
Il Presidente dott. Vincenzo Domenico SC
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